11.2012.89
Inappellabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie
3 settembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2012.89
Data decisione, Autorità:
03.09.2012, ICCA
Titolo:
Inappellabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 265 CPC
Incarto n.
11.2012.89
Lugano
3 settembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa CA.2012.14
(restrizione della facoltà di disporre) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 12 giugno 2012
dalla
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 2),
giudicando
sull'appello del 24 agosto 2012 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 13 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 12 giugno
2012 la AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
di ordinare in via cautelare il blocco nel registro fondiario delle proprietà
per piani n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________, appartenenti a AO 1. A sostegno dell'istanza essa ha invocato un contratto di partecipazione
ai costi di progetto (“Projektkostenbeteiligungsvertrag”) stipulato il 2 marzo
2010 in virtù del quale AO 1
aveva ricevuto dalla società la somma di fr. 250 000.– a titolo di prestito per
il finanziamento iniziale dei progetti immobiliari
“__________” a __________ e “__________”, e in particolare per l'iscrizione
di un diritto di compera in suo favore sul fondo di __________, impegnandosi a
consegnare in contropartita una cartella ipotecaria di fr. 250 000.– accesa “presumibilmente”
in primo grado su un fondo di __________ (“appartamento di 3.5 locali della __________”
in __________). Al convenuto la ditta rimproverava di non avere rispettato tale
impegno, onde la richiesta di blocco.
B. Con
decreto cautelare emesso il 13 giugno 2012 senza contraddittorio il Pretore ha
invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle citate proprietà
per piani una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della
AP 1. Contestualmente egli ha convocato le parti al contraddittorio del 23
luglio 2012. Nel corso dell'udienza il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza, previa escussione di due testimoni e interrogatorio delle parti. La AP
1 ha replicato, confermando
l'istanza. Il convenuto ha duplicato, sollecitando una volta ancora
il rigetto dell'istanza. Sulle prove ammesse il Pretore non ha ancora giudicato.
C. Statuendo nelle more istruttorie con decreto
cautelare del 13 agosto 2012, il Pretore ha revocato il decreto del 13 giugno
2012 e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni
della facoltà di disporre ordinate senza contraddittorio. La tassa di giustizia
di fr. 2500.– è stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al
convenuto fr. 4000.– per ripetibili.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 24 agosto 2012 per ottenere – previa concessione dell'effetto
sospensivo all'appello – l'annullamento del decreto stesso e la conferma di
quello emanato dal Pretore il 13 giugno 2012 senza contraddittorio o, in subordine,
il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione nel senso dei
considerandi. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”
possono essere appellate, fermo restando che in caso di controversie
patrimoniali l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” sia di almeno fr.
10.
000.–
(art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia
patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione è suscettiva solo di
reclamo (art. 319 lett. a CPC). Impugnabili sono anche decisioni con cui
il giudice respinga immediatamente provvedimenti cautelari senza sentire la
controparte (art. 253 CPC), per quanto eventualità del genere dovrebbero
rimanere l'eccezione (Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 68 ad art. 261).
2.
Non
possono per contro essere oggetto di appello né di reclamo decisioni con cui il
giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti supercautelari
(“superprovvisionali”, stando al titolo dell'art. 265 CPC). Al riguardo la
giurisprudenza è chiara (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con riferimento a FF 2006
pag. 6729 in alto e a numerosi autori di dottrina). Impugnabile sarà solo la
decisione che il giudice avrà preso dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv.
2.
seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando
il decreto supercautelare, sempre che il valore
litigioso raggiunga fr. 10
000.
–. Se l'appello contro quest'ultimo decreto sarà
provvisto di effetto sospensivo (art. 315 cpv. 5 CPC), in pendenza di procedura
rimarrà in vigore – salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria superiore – il decreto supercautelare (Sprecher, op. cit., n. 46 ad art.
265.
CPC).
3.
In
concreto il Pretore ha emanato il 13 giugno 2012 un decreto supercautelare (esplicitamente
designato come tale) con cui ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad
annotare sulle proprietà per piani n. 19 427 a 19 439
della particella n. 2045 RFD di __________ una
restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della AP 1 e ha,
contestualmente, convocato le parti all'udienza del 23 luglio 2012. A tale udienza il convenuto ha notificato prove, sulla cui ammissione il Pretore deve ancora
statuire (art. 154 CPC). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è abbondantemente dato. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se un decreto
cautelare emesso nelle more istruttorie sia appellabile.
4.
Sotto
l'egida della cessata procedura cantonale la giurisprudenza ticinese ha sempre
equiparato i decreti cautelari emessi nelle more istruttorie a decreti
“supercautelari”, valendo come contraddittorio solo la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice aveva rifiutato le
prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è
sempre rimasta costante (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti
cautelari adottati dal giudice prima della discussione
finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di
prove (“nelle more istruttorie”), non erano impugnabili “per l'ovvia
considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more
istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che
sarebbe stato insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza
cautelare iniziale (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., pag. 846 nota 907). La controparte poteva sì
sollecitare una discussione per ottenere la riforma o l'annullamento del
decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, ma su tale domanda il giudice
statuiva una volta ancora con un decreto emesso nelle more istruttorie, ossia
non impugnabile (Cocchi/ Trezzini,
loc. cit.).
5.
Nel nuovo diritto di procedura nulla induce a una conclusione diversa.
Il contraddittorio orale o scritto che il giudice indice dopo avere emesso un
decreto supercautelare (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC) deve consentire alle
parti di esprimersi appieno, ma deve anche permettere al giudice di statuire
con piena cognizione sui provvedimenti richiesti, sia pure a livello di verosimiglianza
(criterio che presiede all'adozione di provvedimenti cautelari: FF 2006 pag. 6726 a metà). Ove non abbia ancora deciso se e quali mezzi di prova esperire, il giudice non ha
ancora esaurito il contraddittorio. Si aggiunga che l'impugnazione di decreti
cautelari emanati nelle more istruttorie dilazionerebbe la procedura al punto
che difficilmente il primo giudice potrebbe ancora statuire “senza indugio”
(come prescrive l'art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), a meno di non attendere
la sentenza di secondo grado. La quale però si troverebbe superata, in casi del
genere, dalla decisione cautelare da lui presa nel frattempo dopo il contraddittorio.
Ne segue che, contrariamente a quanto ha indicato il Pretore nei rimedi
giuridici figuranti in calce all'atto impugnato, un decreto cautelare emesso
nelle more istruttorie non può considerarsi appellabile.
Va pertanto dichiarato irricevibile.
6.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
7.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le particolari circostanze della fattispecie inducono eccezionalmente
a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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