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Decisione

11.2012.9

Attribuzione dell'autorità parentale in comune: esigenza di una richiesta congiunta

24 febbraio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa OA.2009.683 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione del 2 novembre 2009 da

AP 1

(patrocinato dall'. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata dall'. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 27 gennaio 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 28 dicembre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 28 dicembre 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione

6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1971), cittadino tunisino, e AO 1

(1968), cittadina austriaca, omologando una convenzione del 20 settembre 2011 in cui i coniugi disponevano – tra l'altro – l'affidamento del figlio O__________ (nato il 31 agosto

1999) alla madre, regolavano il diritto di visita paterno e fissavano contributi

alimentari per il minorenne. I coniugi non essendosi accordati invece sull'esercizio

in comune dell'autorità parentale, il Pretore aggiunto ha attribuito tale

prerogativa alla madre (dispositivo n. 2) e ha confermato una curatela

educativa in favore del figlio istituita il 27 ottobre 2009 dalla Commissione

tutoria regionale 3 (dispositivo n. 4).

B. Contro

il dispositivo n. 2 della decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello

del 27 gennaio 2012 a questa Camera in cui chiede che, accordatogli il

beneficio del gratuito patrocinio, l'autorità parentale sia attribuita in

comune ai genitori, subordinatamente gli atti siano rinviati al Pretore

aggiunto perché assuma la testimonianza dello psicologo __________, psicoterapeuta

del figlio, e ascolti nuovamente O__________. L'appello non è stato notificato

a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che a norma dell'art. 298a

cpv. CC l'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte di genitori non

(più) sposati presuppone tre requisiti cumulativi: anzitutto una richiesta

congiunta dei genitori, in secondo luogo la compatibilità di tale richiesta con

il bene del minorenne e infine una convenzione suscettibile di approvazione in

cui i genitori determinino la loro partecipazione alle cure del figlio e la

ripartizione delle spese di mantenimento. Nella fattispecie – egli ha rilevato

– difettano le prime due condizioni: manca una richiesta congiunta dei genitori

e l'esercizio in comune dell'autorità parentale non risulterebbe nell'interesse

di O__________, i rapporti fra le parti essendo molto conflittuali (tanto che

il 27 ottobre 2009 la Commissione tutoria regionale 3 ha provvisto il figlio di un curatore educativo). Egli ha applicato così il principio dell'art. 133

cpv. 3 CC, per cui in caso di divorzio l'autorità parentale va attribuita a un

genitore. Che una riforma legislativa sia allo studio – ha epilogato il Pretore

aggiunto – nulla muta, facendo stato fino alla promulgazione del nuovo diritto l'ordinamento

in vigore.

2.

L'appellante

sostiene che l'alta conflittualità fra genitori accertata nella sentenza impugnata

in realtà non è tale, che il primo giudice ha apprezzato erroneamente le prove,

che la testimonianza dello psicologo __________ (cui è stato delegato l'ascolto

del figlio) è stata rifiutata a torto e che in ogni modo O__________ va nuovamente

sentito da uno specialista. Quanto alla mancanza di una richiesta congiunta per

l'ottenimento dell'autorità parentale in comune, egli fa valere che sotto

questo profilo l'art. 298a cpv. 1 CC è contrario alla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

mentre l'art. 133 cpv. 1 CC viola l'uguaglianza tra uomo e donna, oltre a

non rispettare il bene del figlio. Onde la proposta di attribuire nella fattispecie

l'autorità in comune ai genitori, subordinatamente di ritornare gli atti al

primo giudice perché escuta come testimone __________ o, per lo meno, faccia

ascoltare il figlio da un terzo.

3.

Nel

memoriale l'interessato non contesta – a ragione – che l'art. 298a cpv.

1.

CC assoggetti l'esercizio dell'autorità parentale in comune ai tre

presupposti cumulativi enunciati nella decisione impugnata. Il primo è quello

di una richiesta congiunta. Al proposito l'art. 298a cpv. 1 CC, in

vigore dal 1° gennaio 2000, è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni, né

la giurisprudenza annovera casi in cui la norma sia stata applicata diversamente

dal suo tenore letterale. Certo, in un messaggio del 16 novembre 2011 il

Consiglio federale propone di modificare la disciplina

odierna e di lasciar decidere al giudice del divorzio – rinunciando

all'esigenza di una richiesta congiunta – se mantenere l'autorità parentale in

comune o trasferirla a un solo genitore per il bene del figlio (art. 298 cpv. 1

CC del disegno di legge: FF 2011 pag. 8063). Tale progetto però deve ancora

passare al vaglio delle Camere federali. Qualora sarà approvato, esso con­sentirà

al genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità

parentale, se il divorzio risale a non più di cinque anni dall'entrata in

vigore della modifica legislativa, di rivolgersi all'autorità di protezione dei

minori del domicilio del figlio e di chiedere che sia disposta l'autorità

parentale congiunta (art. 12 cpv. 5 tit. fin. CC del disegno: FF 2011 pag.

8065). Tali previsioni sono, in ogni modo, de lege ferenda.

4.

Afferma

l'appellante che, comunque sia, l'art. 298a cpv. 1 CC è contrario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, mentre l'art. 133 cpv. 1 CC viola

l'uguaglianza tra uomo e donna, oltre a non rispettare il bene del figlio. Il

problema è tuttavia d'ordine legislativo, non giudiziario, nel senso che compete

al Parlamento ammodernare le leggi, non ai tribunali. Il giudice deve

interpretare una legge anzitutto alla lettera. Da un testo chiaro egli può

scostarsi solo ove ragioni serie inducano a credere che la norma non rifletta

l'autentica volontà del legislatore. Tali ragioni possono dedursi dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal significato della disposizione o dalla sistematica

della legge (DTF 136 II 284 consid. 2.3.1 con numerosi richiami). In concreto

gli art. 298a cpv. 1 e 133 cpv. 1 CC sono chiari: in caso di divorzio il

giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori, a meno che costoro

ne postulino congiuntamente l'attribuzione in comune. L'appellante non invoca

elementi che facciano apparire il testo di tali disposizioni difforme dalla

volontà del legislatore. Definisce le due norme obsolete, al punto che il

Consiglio federale ne propone la modifica. Ciò non basta tuttavia perché il

giudice possa scostarsi dall'ordinamento in vigore e applicare un disegno di

legge – per altro non ancora approvato dalle Camere – prima della sua promulgazione.

5.

Ne

segue che, facendo difetto nel caso specifico una richiesta comune dei

genitori, il Pretore non poteva attribuire a AP 1 e AO 1 l'autorità parentale in comune su O__________. E siccome i tre citati requisiti che presiedono

all'attribuzione dell'autorità parentale in comune sono cumulativi, non

soccorre indagare se in concreto questa sarebbe compatibile con il bene del

figlio. Escutere la testimonianza di __________ o ascoltare nuovamente il

figlio sarebbe, in simili circostanze, superfluo. Privo di fondamento,

l'appello vede così la sua sorte segnata.

6.

Le spese

del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la

situazione economica verosimilmente difficile in cui versa l'appellante inducono

a rinunciare per equità a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio contenuta

nell'appello non può per contro essere accolta, giacché l'impugnazione appariva

sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stata comunicata – come detto – a AO 1.

7.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale in comune dopo il

divorzio dei genitori non dipende da questioni di valore litigioso e può

formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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