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Decisione

11.2012.90

Contestazione di delibere di un'associazione

16 marzo 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti per essere soggetta a revisione ordinaria o limitata secondo le

disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione

nell'ambito della società anonima. La revisione era disciplinata dunque dagli

statuti o, in mancanza di norme statutarie, dall'assemblea generale.

b) Gli

statuti della convenuta (doc. I) prevedono all'art. 19 un ufficio di revisione

composto di due membri e due supplenti (cpv. 1), i quali restano in carica tre

anni e sono rieleggibili (cpv. 2). Il comitato inoltre ha la facoltà di

incaricare una fiduciaria indipendente per la revisione dei conti “che fornirà

ai revisori il relativo rapporto di controllo e verifica” (cpv. 3). Con AP 2 si

può convenire dunque che per disposizione degli statuti il rapporto allestito nel

caso in esame dalla __________ SA di __________ (doc. U) non si sostituiva al

rapporto dell'ufficio di revisione. Inoltre è vero che gli statuti dispongono

un rapporto di revisione redatto da due membri e non da uno soltanto (doc. 29).

Sta di fatto che in concreto il secondo membro non è stato precluso da verifiche

contabili o dalla stesura della relazione. Nessuno risulta avergli impedito nemmeno

di inoltrare un rapporto separato, libera poi l'assemblea – una volta ricevuto

il documento – di approvare o no i conti e di dare scarico o no al comitato. Semplicemente

AP 1 ha preferito esporre il suo punto di vista all'assemblea del 23 settembre

2009 leggendo un memoriale (doc. Q), salvo doversi interrompere per l'insofferenza

mostrata dalla sala (deposizione di G__________: verbale del 16 no­vembre 2010,

pag. 7 a metà; dell'avv. __________: verbale del 27 gennaio 2011, pag. 7 in alto; di __________ M__________: verbale del 16 giugno 2011, pag. 6 verso l'alto). Se il rapporto

di revisione era firmato dal solo C__________ B__________, ciò si doveva perciò

a AP 1. E l'appellante non può censurare la mancanza della firma di lui sul rapporto

di revisione se l'interessato medesimo non ha voluto sottoscrivere alcun rapporto.

c) Più

delicata è la questione di sapere se, potendosi considerare il memoriale che AP

1 intendeva leggere all'assemblea (quattro pagine) come un rapporto di

revisione separato, non si dovesse dar modo ai soci di prenderne conoscenza, aggiornando

di nuovo l'assemblea (dopo quella del 16 maggio 2009) perché questa potesse deliberare

sull'approvazione dei conti con piena cognizione di causa. Il Pretore aggiunto

ha accertato nondimeno che quel 23 settembre 2009 l'assemblea generale ha votato sui conti ben sapendo quali fossero le critiche mosse da AP 1

(sentenza impugnata, consid. 4.6). AP 2 non pretende il contrario, né consta

avere sollecitato egli me­desimo un rinvio dell'assemblea affinché gli fosse

dato modo di leggere il me­moriale del revisore dissenziente (verbale

dell'assemblea redatto da G__________, direttore

dell'associazione: doc. I richiamato, pag. 4, punto 4.2). Quanto egli

chiede è di annullare l'approvazione dei conti 2008 perché all'assemblea generale

è stato sottoposto solo il rapporto di revisione firmato da C__________ B__________.

In realtà una relazione scritta del revisore AP 1 esisteva, anche se quegli

l'aveva portata con sé solo il giorno dell'assemblea e non è riuscito a

leggerla per intero. Se l'appellante non ha chiesto di esaminarla e se i

presenti non hanno voluto ascoltare il revisore fino in fondo, incombe

all'assemblea assumere le proprie responsabilità, non ai tribunali annullarne

le risoluzioni. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6. Per quel che è delle nomine

litigiose, gli statuti della convenuta prevedono agli art. 14 e 19 che il presidente,

i membri del comitato, i revisori e i revisori supplenti restano incarica tre anni (doc. I). Le nomine decise all'assemblea

generale quel 23 settem­bre 2009 sono pertanto giunte a scadenza tre

anni dopo, tant'è che l'assemblea generale del 2012 ha proceduto a nuove elezioni. E siccome una risoluzione assembleare contestata in giudizio

continua a esplicare effetti anche in pendenza di impugnazione giudiziaria (sopra,

consid. 4), tranne che misure cautelari ne sospendano l'esecutività (evenienza

estranea al caso in esame), al riguardo l'appello risulta ormai senza interesse.

Anzi,

l'azione era già diventata priva

d'interesse davanti al primo giudice, poiché

al momento in cui quegli ha statuito, il 26 giugno 2012, l'assemblea generale 2012

si era ormai tenuta (il 26 maggio precedente: www__________).

Si aggiunga ad ogni buon conto che,

foss'anche stato vagliato nel merito, l'appello non sarebbe stato votato a

Considerandi

miglior sorte. AP 2 lamentava in effetti che le “nomine statutarie” fossero

avvenute “per acclamazione”, senza che si fossero contati eventuali soci

contrari o astenuti, per quanto in sala non regnasse l'unanimità. A mente sua

inoltre un'elezione “per acclamazione” doveva essere approvata previamente per

alzata di mano. Egli si doleva altresì che a AP 1, il quale ne aveva fatto

richiesta, non fosse stato messo a disposizione un elenco dei soci completo di indirizzo,

impedendogli così di interpellare potenziali candidati alla carica di membri

del comitato.

a) L'art.

12.

degli statuti della convenuta (doc. I) prevede che l'assemblea delibera a

maggioranza semplice (cpv. 2) e che le votazioni si fanno per alzata di mano,

salvo diversa decisione dell'assemblea medesima (cpv. 5). In concreto le nomine

non sono intervenute per alzata di mano. Dal verbale della riunione (doc. I

richiamato, pag. 5, punto 5) si evince che quel 23 settembre 2009 il presidente

del giorno ha domandato se alla carica di presidente vi fossero candidature oltre

a quella di C__________. Nessuno essendosi annunciato, C__________ è stato

confermato alla carica di presidente “con un lunghissimo applauso” (“nessun

contrario o

astenuto”).

Dal verbale risulta inoltre che subito dopo sono stati confermati

“all'unanimità per acclamazione” i membri uscenti del comitato avv. E__________,

S__________ e F__________ e nello stesso modo è stato eletto il nuovo membro

del comitato avv. __________ G__________ in sostituzione di G__________. Infine

sono stati designati, sempre per acclamazione, i due nuovi revisori A__________

e A__________ B__________. Vari testimoni hanno dichiarato che tale modo di

procedere era già stato adottato in precedenti assemblee (deposizione di G__________,

loc. cit.; di A__________ P__________, loc. cit.; di F__________ M__________:

verbale citato, pag. 6 verso l'alto; dell'avv. __________: verbale citato, pag.

7.

in fondo).

b) La

giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che ove risoluzioni

assembleari di un'associazione siano impugnate per vizi di forma – come nel

caso in rassegna – chi

adisce

il giudice deve avere sollevato la questione già all'assemblea generale, in

modo da potersi rimediare al difetto (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con

richiami; cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richia­mi). Nell'appello

AP 2 non pretendeva di essersi opposto in sala a che le nomine statutarie avvenissero

per acclamazione. Nessun altro, del resto, risulta avere mosso obiezioni (deposizione

di G__________: verbale citato, pag. 7 a metà; di S__________ B__________:

verbale del 23 marzo 2011, pag. 3 a metà; di A__________ Pr__________: verbale

del 16 giugno 2011, pag. 4). L'appellante non poteva quindi valersi per la

prima volta della pretesa irregolarità davanti al giudice.

c) Quanto

alla circostanza che AP 1 si sia visto rifiutare dal comitato un elenco degli

affiliati completo di indirizzi, non si trascura che ogni socio ha un diritto

d'informazione nei confronti dell'associazione, compreso quello di conoscere il

nome degli altri soci (Riemer, op.

cit., n. 481 della parte sistematica agli art. 60-79 CC). Secondo l'Incaricato

federale della protezione dei dati e della trasparenza nulla osta a una simile

divulgazione “se i dati vengono richiesti per esercitare diritti che spettano

ai membri dell'associazione (ad esempio per convocare un'assemblea

straordinaria conformemente all'art. 64 cpv. 3 CC)” (circolare “Gestione dei

dati personali del membri delle associazioni”, del luglio 2011, pubblicata in: __________).

AP 2 non era legittimato tuttavia a far valere una disattenzione dei diritti spettanti

a AP 1. Per di più, AP 1 non aveva contestato davanti all'assemblea generale,

organo superiore dell'associazione (art. 9 degli statuti), il predetto rifiuto

oppostogli dal comitato il 28 agosto 2009 (doc. T) né si è lamentato all'assemblea

di essersi visto precludere la raccolta di candidature alternative. La questio­ne

non poteva dunque essere sollevata per la prima volta davanti al giudice.

7.

Se ne conclude che, privo

di fondamento nella misura in cui rimane concreto e attuale, l'appello vede la

sua sorte segnata.

Le spese processuali vanno

a carico degli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3 CPC). La convenuta, che ha

formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili, che il suo legale quantifica in fr. 2196.70 accludendo

alle osservazioni all'appello la propria nota professionale. Tale somma appare sostanzialmente

adeguata all'impegno e al dispendio di tempo a lui richiesti.

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), le controversie legate alla validità di risoluzioni assembleari sull'approvazione dei

conti e sulle nomine statutarie di un'associazione non hanno carattere

pecuniario e sono appellabili senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

di AP 1 è irricevibile.

2. Nella misura in cui

non è divenuto privo di interesse, l'appello di AP 2 è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

3. Le spese processuali di fr. 1000.–

sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla

convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2196.70 complessivi per

ripetibili.

4. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).