11.2012.90
Contestazione di delibere di un'associazione
16 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto
n.
11.2012.90
Lugano,
16
marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2009.93 (associazione: contestazione di delibere
assembleari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 23 ottobre 2009 da
AP 1 , e
AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 28 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 26 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. L'AO 1 è un'associazione con
sede a __________ che ha per scopo di “riunire gli utenti della strada in uno
spirito di solidarietà per salvaguardare i loro diritti e difendere i loro interessi
in materia di circolazione stradale, economia, ambiente, turismo, sport e in
generale in tutti i campi attinenti alla mobilità individuale”. AP 1 ne è divenuto
socio alla fine degli anni sessanta e per 17 anni è stato membro dell'ufficio
di revisione. Al momento di preparare il rapporto di revisione 2008 egli ha
espresso critiche alla tenuta della contabilità e all'amministrazione del
patrimonio sociale, sollecitando numerosi chiarimenti e proponendo svariate
modifiche. I rapporti fra lui e i membri
del comitato si sono così incrinati, finché il 14 settembre 2009 C__________,
presidente dell'associazione, G__________, vicedirettore, E__________, S__________
e F__________, membri del comitato, lo hanno querelato per diffamazione e calunnia.
B. L'assemblea generale 2009
dell'AO 1 è stata convocata frattanto per il 16 maggio di quell'anno. Tra gli
oggetti all'ordine del giorno figuravano l'“approvazione dei conti”
(consuntivo 2008 e preventivo 2009) e le “nomine statutarie”. Nel corso della
riunione alcuni soci, tra cui AP 1, hanno obiettato che la convocazione non rispettava
l'anticipo di 20 giorni previsto dagli statuti e che mancava il rapporto di
revisione. L'assemblea è quindi stata annullata e riconvocata per il 23 settembre
2009 alle ore 18.00 nella Sala dei congressi a __________. Durante l'assemblea AP
1 ha preso ripetutamente la parola, esprimendo critiche alla tenuta della contabilità
e, più in generale, all'attività del comitato. L'assemblea ha nondimeno
approvato il consuntivo 2008, dando scarico al comitato, e il rapporto
allestito dall'altro membro dell'ufficio di revisione, C__________ B__________.
Inoltre essa ha confermato C__________ alla carica di presidente, come pure E__________,
S__________ e F__________ quali membri del comitato, e ha nominato __________ G__________
in sostituzione dell'uscente G__________. Infine essa ha designato __________ S__________
e __________ B__________ a membri dell'ufficio di revisione.
C. Il 23 ottobre 2009 AP 1 e AP
2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere
l'annullamento delle risoluzioni adottate dall'assemblea generale sull'“approvazione
dei conti” (consuntivo 2008, rapporto di revisione, scarico al comitato) e sulle
“nomine statutarie” (presidente, membri del comitato e dell'ufficio di revisione).
In via cautelare essi hanno chiesto di sospendere l'esecutività delle risoluzioni
contestate. All'udienza del 13 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, su
proposta delle parti il Pretore ha sospeso il procedimento cautelare. Nella sua
risposta di merito, dell'11 dicembre 2009, l'AO 1 ha poi proposto di dichiarare la petizione irricevibile, subordinatamente di respingerla, e nel successivo
scambio di atti scritti le parti hanno ribadito le loro contrapposte posizioni.
D. All'udienza preliminare del
20 aprile 2010 gli attori hanno dichiarato di rinunciare alle richieste cautelari.
Nel merito entrambe le parti hanno offerto prove. Con decreto
dell'11 maggio 2010 il Pretore ha stralciato dai ruoli il procedimento
cautelare per desistenza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.–, le
spese di fr. 30.– e le ripetibili di fr. 450.– a carico degli istanti.
L'istruttoria è stata chiusa il 27 ottobre 2011 e al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale
del 22 febbraio 2012 AP 1 e AP 2 hanno confermato la richiesta di petizione. Nel
suo allegato conclusivo del 30 gennaio 2012 la convenuta ha ribadito le proprie domande. Statuendo il 26
giugno 2012, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. La tassa di
giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 364.75 sono state addebitate agli
attori in solido, con obbligo solidale di rifondere alla convenuta fr. 5000.–
per ripetibili.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 28 agosto
2012 nel quale chiedono che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di
accogliere la loro petizione, annullando le risoluzioni adottate il 23
settembre 2009 dall'assemblea generale dell'AO 1 sull'approvazione dei conti e
le nomine statutarie. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012 la convenuta
propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la
procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la
decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 27
giugno 2012, ma il termine di ricorso è rimasto
sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Depositato nella cassetta delle
lettere all'ufficio postale di __________ 1 il 28 agosto 2012 (dichiarazione di P__________, prodotta il 4 settembre 2012),
ultimo giorno utile, l'appello è dunque tempestivo. Le
controversie sulla validità di risoluzioni
assembleari concernenti l'approvazione dei conti e le nomine
statutarie di un'associazione non hanno per altro carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali
(RtiD I-2012 pag. 877 consid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza
riguardo a questioni di valore.
2. In coda all'appello
gli attori richiamano, oltre al fascicolo della presente causa (inc. OA.2009.93), il carteggio inerente a un'azione
con cui AP 1 ha contestato la sua espulsione decisa il 7 maggio 2009 dal
comitato dell'AO 1 (inc. OA.2009.105), unitamente all'inserto di questa Camera
(inc. 11.2012.88), e l'incarto relativo alla contestazione di una seconda espulsione comunicatagli il
7 maggio 2010 (inc. OA.2010.57). Gli atti dell'attuale procedura
sono già stati trasmessi al Tribunale d'appello, così come l'incarto relativo
alla prima espulsione, che questa Camera ha annullato con sentenza odierna. Al
proposito il richiamo è dunque senza oggetto. Quanto alla causa intentata il 26
giugno 2010 da AP 1 per impugnare la nuova espulsione, la procedura è stata
sospesa dal Pretore il 6 luglio 2010 ed è tuttora pendente. Non occorre
tuttavia assumerne il carteggio, i fatti che l'appellante intende dimostrare
con tali atti, ossia che il comitato dell'associazione gli ha reso noto il 7
maggio 2010 di averlo nuovamente espulso e che egli ha contestato anche tale risoluzione
davanti al giudice, non essendo controversi.
3. Verificata la tempestività
della contestazione giudiziaria (art. 75 CC), nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto di avere respinto quello stesso 26
giugno 2012 un'azione promossa da AP 1 per far annullare l'espulsione decisa il
7 ottobre 2009 nei suoi confronti dal comitato dell'associazione (inc.
OA.2009.105). Egli aveva perduto così la qualità di socio e non era più legittimato
a contestare le risoluzioni adottate all'assemblea generale il 23 settembre
2009. Quanto a AP 2, la sua legittimazione era fuori dubbio, né egli risultava
avere approvato le risoluzioni impugnate, l'associazione convenuta non avendo
per altro dimostrato il contrario. La sua azione era quindi proponibile.
In merito all'approvazione dei
conti 2008 il Pretore aggiunto ha rilevato che, come associazione, la convenuta
non soggiace a obblighi di revisione (limitata o ordinaria), ma che i suoi
statuti prevedono nondimeno un ufficio a tale scopo, sicché occorreva far capo –
per il rinvio dell'art. 69b cpv. 3 CC – alle norme del Codice delle
obbligazioni sull'ufficio di revisione nel diritto della società anonima, quantunque
non applicabili pedissequamente. Ciò posto, egli ha accertato che quel 23 settembre
2009 l'assemblea generale ha approvato il consuntivo 2008 con 127 voti favorevoli,
5 contrari e 2 astenuti, dopo un'accesa discussione che aveva toccato anche la
mancanza di un rapporto sottoscritto da entrambi i revisori. Se non che – egli
ha continuato – uno dei due revisori aveva pur sempre presentato un suo rapporto
e all'assemblea era stato sottoposto anche un rapporto stilato dalla __________
SA, incaricata di eseguire una verifica dei conti limitata secondo l'art. 19
degli statuti. All'assemblea poi AP 1 ha avuto modo di leggere, almeno in parte, un suo memoriale e il socio avv. __________ ha riassunto in sala la
situazione. Nelle condizioni descritte i partecipanti all'assemblea hanno votato
quindi con cognizione di causa, di modo che seppure la mancanza di un rapporto
di revisione firmato dai due revisori potesse costituire una violazione
statutaria, questa non ha influito sulla risoluzione e non ne giustificava
l'annullamento. Per gli stessi motivi il Pretore aggiunto ha ritenuto valida
anche l'approvazione del rapporto di revisione e la decisione di dare scarico al
comitato.
Relativamente alle nomine statutarie,
il primo giudice ha accertato che un'elezione “per acclamazione” non è
contraria alla legge né agli statuti della convenuta, stando ai quali l'assemblea
vota per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'assemblea medesima. Anzi
– egli ha soggiunto – la nomina “per acclamazione” è un modo di procedere
usuale per la convenuta, senza dimenticare che in concreto l'assemblea era
stata previamente interpellata per sapere se vi fossero candidature
alternative. Nessuno si era opposto a tale modalità di voto e, contrariamente a
quanto sostenevano gli attori, a quel momento non vi era in sala un trambusto o
una confusione tale da rendere la votazione “per acclamazione” inadeguata alle
contingenze. Che l'associazione abbia rifiutato di mettere a disposizione di AP
1 l'elenco dei soci e dei relativi indirizzi, limitandosi a permettergli di consultare
presso la sede di Locarno la lista dei nomi con il luogo di domicilio, non
costituiva infine una violazione del diritto d'informazione, tanto meno considerando
che AP 1 non ha fatto uso nemmeno della possibilità offertagli dalla convenuta.
Alla luce di tutto ciò il Pretore
aggiunto ha reputato infondate le contestazioni mosse dagli attori e ha
respinto la petizione.
4. La legittimazione di AP 2
ad appellare non è litigiosa. Quanto a AP 1, con sentenza di data odierna
questa Camera ha annullato la decisione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato lo
aveva escluso dall'associazione (inc. 11.2012.88). Il
7 maggio
2010 tuttavia il comitato lo ha espulso nuovamente (doc. 1 nella rubrica
“atti di cancelleria” dell'inc. OA.2009.105). L'interessato ha contestato
davanti al giudice anche tale provvedimento, ma una risoluzione assembleare
contestata in giudizio continua a esplicare effetti fino a un'eventuale
decisione di annullamento, tranne che misure cautelari ne sospendano l'esecutività
(Heini/Scherrer in: Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 31 ad art. 75; Foëx in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad art. 75; Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione
n. 79 ad art. 75 CC). AP 1 non pretende che in concreto siano stati emanati
provvedimenti del genere. Egli non è quindi legittimato a ricorrere (Heini/Scherrer, op. cit., n. 16 ad art.
75 CC; Foëx, op. cit., n. 4 ad art. 75 CC). Nella misura in cui è da lui introdotto,
l'appello va dichiarato irricevibile. L'appello va trattato per contro in
quanto presentato da AP 2.
5. Per quel che riguarda l'approvazione
dei conti 2008, AP 2 ribadisce che un rapporto di revisione sottoscritto dall'organo
statutario a ciò preposto era una premessa necessaria, anche se l'assemblea generale
sapeva che il rapporto era firmato da un solo revisore e che l'altro revisore segnalava
anomalie contabili. Un rapporto commissionato a una fiduciaria esterna non poteva
supplire all'operato dell'organo statutario, essendo solo un documento
destinato all'ufficio di revisione, unico responsabile della verifica dei
conti presentati all'assemblea. Egli sottolinea che in concreto l'associazione gestisce
anche un'agenzia di viaggi ed è proprietaria di immobili, sicché il rapporto di
revisione è un elemento essenziale per l'approvazione dei conti, tanto da
essere previsto negli statuti. A parer suo un rapporto sottoscritto da un solo
revisore è nullo, dato che l'ufficio di revisione è un organo collegiale e deve
deliberare a maggioranza. Inoltre il rapporto allestito dal revisore C__________
B__________ era vincolato alla condizione che il comitato si impegnasse “formalmente
a sistemare le obiezioni” sollevate da AP 1. Secondo AP 2, in definitiva, l'approvazione dei conti 2008 è viziata e va annullata. Per gli stessi motivi egli
chiede che siano annullate le delibere relative all'approvazione del rapporto
di revisione e alla decisione di scarico al comitato.
a) Come ha ricordato il Pretore aggiunto, dal 1° gennaio 2008 l'art. 69b CC impone alle associazioni di far verificare la loro contabilità, verificandosene
le premesse, mediante revisione ordinaria (cpv. 1) o limitata (cpv. 2). Le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione
nell'ambito
della società anonima si applicano per analogia (cpv. 3). Gli art. 728b
e 729b CO sulla società anonima prescrivono che in tali casi l'ufficio
di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta
sul risultato della revisione. Se il rapporto di revisione manca, le decisioni
assembleari sull'approvazione del conto annuale e sull'impiego dell'utile
risultante dal bilancio sono nulle (art. 731 cpv. 3 CO). Qualora
l'associazione invece non soggiaccia all'obbligo di far verificare la
contabilità mediante revisione ordinaria o limitata, gli statuti e l'assemblea
sociale possono disciplinare la revisione liberamente (art. 69b cpv. 4
CC). Gli appellanti fanno valere che la convenuta svolge un'attività commerciale
tramite un'agenzia di viaggi e possiede immobili, ma non pretendono che adempia
Fatti
i requisiti per essere soggetta a revisione ordinaria o limitata secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione
nell'ambito della società anonima. La revisione era disciplinata dunque dagli
statuti o, in mancanza di norme statutarie, dall'assemblea generale.
b) Gli
statuti della convenuta (doc. I) prevedono all'art. 19 un ufficio di revisione
composto di due membri e due supplenti (cpv. 1), i quali restano in carica tre
anni e sono rieleggibili (cpv. 2). Il comitato inoltre ha la facoltà di
incaricare una fiduciaria indipendente per la revisione dei conti “che fornirà
ai revisori il relativo rapporto di controllo e verifica” (cpv. 3). Con AP 2 si
può convenire dunque che per disposizione degli statuti il rapporto allestito nel
caso in esame dalla __________ SA di __________ (doc. U) non si sostituiva al
rapporto dell'ufficio di revisione. Inoltre è vero che gli statuti dispongono
un rapporto di revisione redatto da due membri e non da uno soltanto (doc. 29).
Sta di fatto che in concreto il secondo membro non è stato precluso da verifiche
contabili o dalla stesura della relazione. Nessuno risulta avergli impedito nemmeno
di inoltrare un rapporto separato, libera poi l'assemblea – una volta ricevuto
il documento – di approvare o no i conti e di dare scarico o no al comitato. Semplicemente
AP 1 ha preferito esporre il suo punto di vista all'assemblea del 23 settembre
2009 leggendo un memoriale (doc. Q), salvo doversi interrompere per l'insofferenza
mostrata dalla sala (deposizione di G__________: verbale del 16 novembre 2010,
pag. 7 a metà; dell'avv. __________: verbale del 27 gennaio 2011, pag. 7 in alto; di __________ M__________: verbale del 16 giugno 2011, pag. 6 verso l'alto). Se il rapporto
di revisione era firmato dal solo C__________ B__________, ciò si doveva perciò
a AP 1. E l'appellante non può censurare la mancanza della firma di lui sul rapporto
di revisione se l'interessato medesimo non ha voluto sottoscrivere alcun rapporto.
c) Più
delicata è la questione di sapere se, potendosi considerare il memoriale che AP
1 intendeva leggere all'assemblea (quattro pagine) come un rapporto di
revisione separato, non si dovesse dar modo ai soci di prenderne conoscenza, aggiornando
di nuovo l'assemblea (dopo quella del 16 maggio 2009) perché questa potesse deliberare
sull'approvazione dei conti con piena cognizione di causa. Il Pretore aggiunto
ha accertato nondimeno che quel 23 settembre 2009 l'assemblea generale ha votato sui conti ben sapendo quali fossero le critiche mosse da AP 1
(sentenza impugnata, consid. 4.6). AP 2 non pretende il contrario, né consta
avere sollecitato egli medesimo un rinvio dell'assemblea affinché gli fosse
dato modo di leggere il memoriale del revisore dissenziente (verbale
dell'assemblea redatto da G__________, direttore
dell'associazione: doc. I richiamato, pag. 4, punto 4.2). Quanto egli
chiede è di annullare l'approvazione dei conti 2008 perché all'assemblea generale
è stato sottoposto solo il rapporto di revisione firmato da C__________ B__________.
In realtà una relazione scritta del revisore AP 1 esisteva, anche se quegli
l'aveva portata con sé solo il giorno dell'assemblea e non è riuscito a
leggerla per intero. Se l'appellante non ha chiesto di esaminarla e se i
presenti non hanno voluto ascoltare il revisore fino in fondo, incombe
all'assemblea assumere le proprie responsabilità, non ai tribunali annullarne
le risoluzioni. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Per quel che è delle nomine
litigiose, gli statuti della convenuta prevedono agli art. 14 e 19 che il presidente,
i membri del comitato, i revisori e i revisori supplenti restano incarica tre anni (doc. I). Le nomine decise all'assemblea
generale quel 23 settembre 2009 sono pertanto giunte a scadenza tre
anni dopo, tant'è che l'assemblea generale del 2012 ha proceduto a nuove elezioni. E siccome una risoluzione assembleare contestata in giudizio
continua a esplicare effetti anche in pendenza di impugnazione giudiziaria (sopra,
consid. 4), tranne che misure cautelari ne sospendano l'esecutività (evenienza
estranea al caso in esame), al riguardo l'appello risulta ormai senza interesse.
Anzi,
l'azione era già diventata priva
d'interesse davanti al primo giudice, poiché
al momento in cui quegli ha statuito, il 26 giugno 2012, l'assemblea generale 2012
si era ormai tenuta (il 26 maggio precedente: www__________).
Si aggiunga ad ogni buon conto che,
foss'anche stato vagliato nel merito, l'appello non sarebbe stato votato a
Considerandi
miglior sorte. AP 2 lamentava in effetti che le “nomine statutarie” fossero
avvenute “per acclamazione”, senza che si fossero contati eventuali soci
contrari o astenuti, per quanto in sala non regnasse l'unanimità. A mente sua
inoltre un'elezione “per acclamazione” doveva essere approvata previamente per
alzata di mano. Egli si doleva altresì che a AP 1, il quale ne aveva fatto
richiesta, non fosse stato messo a disposizione un elenco dei soci completo di indirizzo,
impedendogli così di interpellare potenziali candidati alla carica di membri
del comitato.
a) L'art.
12.
degli statuti della convenuta (doc. I) prevede che l'assemblea delibera a
maggioranza semplice (cpv. 2) e che le votazioni si fanno per alzata di mano,
salvo diversa decisione dell'assemblea medesima (cpv. 5). In concreto le nomine
non sono intervenute per alzata di mano. Dal verbale della riunione (doc. I
richiamato, pag. 5, punto 5) si evince che quel 23 settembre 2009 il presidente
del giorno ha domandato se alla carica di presidente vi fossero candidature oltre
a quella di C__________. Nessuno essendosi annunciato, C__________ è stato
confermato alla carica di presidente “con un lunghissimo applauso” (“nessun
contrario o
astenuto”).
Dal verbale risulta inoltre che subito dopo sono stati confermati
“all'unanimità per acclamazione” i membri uscenti del comitato avv. E__________,
S__________ e F__________ e nello stesso modo è stato eletto il nuovo membro
del comitato avv. __________ G__________ in sostituzione di G__________. Infine
sono stati designati, sempre per acclamazione, i due nuovi revisori A__________
e A__________ B__________. Vari testimoni hanno dichiarato che tale modo di
procedere era già stato adottato in precedenti assemblee (deposizione di G__________,
loc. cit.; di A__________ P__________, loc. cit.; di F__________ M__________:
verbale citato, pag. 6 verso l'alto; dell'avv. __________: verbale citato, pag.
7.
in fondo).
b) La
giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che ove risoluzioni
assembleari di un'associazione siano impugnate per vizi di forma – come nel
caso in rassegna – chi
adisce
il giudice deve avere sollevato la questione già all'assemblea generale, in
modo da potersi rimediare al difetto (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con
richiami; cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richiami). Nell'appello
AP 2 non pretendeva di essersi opposto in sala a che le nomine statutarie avvenissero
per acclamazione. Nessun altro, del resto, risulta avere mosso obiezioni (deposizione
di G__________: verbale citato, pag. 7 a metà; di S__________ B__________:
verbale del 23 marzo 2011, pag. 3 a metà; di A__________ Pr__________: verbale
del 16 giugno 2011, pag. 4). L'appellante non poteva quindi valersi per la
prima volta della pretesa irregolarità davanti al giudice.
c) Quanto
alla circostanza che AP 1 si sia visto rifiutare dal comitato un elenco degli
affiliati completo di indirizzi, non si trascura che ogni socio ha un diritto
d'informazione nei confronti dell'associazione, compreso quello di conoscere il
nome degli altri soci (Riemer, op.
cit., n. 481 della parte sistematica agli art. 60-79 CC). Secondo l'Incaricato
federale della protezione dei dati e della trasparenza nulla osta a una simile
divulgazione “se i dati vengono richiesti per esercitare diritti che spettano
ai membri dell'associazione (ad esempio per convocare un'assemblea
straordinaria conformemente all'art. 64 cpv. 3 CC)” (circolare “Gestione dei
dati personali del membri delle associazioni”, del luglio 2011, pubblicata in: __________).
AP 2 non era legittimato tuttavia a far valere una disattenzione dei diritti spettanti
a AP 1. Per di più, AP 1 non aveva contestato davanti all'assemblea generale,
organo superiore dell'associazione (art. 9 degli statuti), il predetto rifiuto
oppostogli dal comitato il 28 agosto 2009 (doc. T) né si è lamentato all'assemblea
di essersi visto precludere la raccolta di candidature alternative. La questione
non poteva dunque essere sollevata per la prima volta davanti al giudice.
7.
Se ne conclude che, privo
di fondamento nella misura in cui rimane concreto e attuale, l'appello vede la
sua sorte segnata.
Le spese processuali vanno
a carico degli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3 CPC). La convenuta, che ha
formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili, che il suo legale quantifica in fr. 2196.70 accludendo
alle osservazioni all'appello la propria nota professionale. Tale somma appare sostanzialmente
adeguata all'impegno e al dispendio di tempo a lui richiesti.
8.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), le controversie legate alla validità di risoluzioni assembleari sull'approvazione dei
conti e sulle nomine statutarie di un'associazione non hanno carattere
pecuniario e sono appellabili senza riguardo a questioni di valore (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
di AP 1 è irricevibile.
2. Nella misura in cui
non è divenuto privo di interesse, l'appello di AP 2 è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
3. Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla
convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2196.70 complessivi per
ripetibili.
4. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).