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Decisione

11.2012.91

Lesione della personalità da parte di un organo di stampa

16 dicembre 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti. L'attore ha avviato invece due azio­ni simultanee: l'una di

accertamento (domanda n. 1) e l'altra di inibizione (domanda n. 2). Il

Pretore non poteva manifesta­mente accoglierle entrambe con riferimento alle

medesime contumelie (dispositivi n. 1 e 2).

4. Si aggiunga, sempre per quel

che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono

mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con

rinvii), giacché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il

necessario (Steinauer/Fountoula­kis,

op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò

significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati

in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Stei­nauer/Foun­toulakis,

op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in

DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o

divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile

non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di

decidere se un certo comporta­mento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD

II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii).

L'esigenza di ingiunzioni chiare

e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere

con precisione

che cosa si pretenda da lui e

quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale

federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361

n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non

risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovreb­bero

essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specifi­care le

richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie l'attore non poteva

chiedere perciò di obbligare il convenuto ad “astenersi da ogni e qualsiasi

pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi” della sua personalità, né il

Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 2). All'attore

incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di

valore il convenuto non potesse pub­blicare. In difetto ciò, il Pretore avrebbe

dovuto esigere precisazioni.

5. Per tornare al caso

specifico, si è visto che l'attore ha promos­so simultaneamente un'azione di

accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma

che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 3). In primo luogo va

esaminata quindi l'azio­ne di inibizione, fermo restando che sapere se una

lesione della per­sonalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso

in base della situazio­ne del momento in cui il giudice statuisce;

se poi la lesione si

verifica o addirittura si consuma in corso di cau­sa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5

ad

art. 28a CC; Steinauer/Fountoulakis,

op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de

Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha

ravvisato, al momento del giudizio, il rischio imminente che il convenuto

reiterasse all'indirizzo dell'attore le offese già espresse nei tre noti articoli

di giornale (sentenza impu­gnata, pag. 4 a metà con riferimento ai doc. A, C e D), ciò che nell'appello l'interessato neppure contestava. Dopo di allora

tutta­via la situazione è radicalmente mutata, AP 1 es­sendo deceduto. In

simili condizioni non può più dirsi che il rischio di recidiva intravisto dal

Pretore sia ancora attuale.

È vero che in un'azione di

inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda

pendente causa, se possono impedire essi medesimi il verificarsi – o il ripetersi

– della lesione (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v.

anche Meili, op. cit., n. 37 ad

art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del

convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi di lui

se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico

erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare gli epiteti proferiti

dal padre all'indirizzo dell'attore. Nulla giustifica dunque di impartirgli

divieti, dei quali per altro andrebbe definito e precisato una volta tanto il contenuto.

Ne segue che, in definitiva, l'azione di inibizione diretta contro AP 1 va

respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la perso­nalità

di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere riformata.

6. Rimane da esaminare se la

sentenza impugnata resista alla critica per quanto riguarda l'azione

(sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte

del convenuto un'azione di accertamento sia promossa – o, se è già pendente,

segua il suo corso – nei confronti degli eredi di lui, non richiedendosi da

costoro alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5). Diversamente da

quanto vale in materia di azioni difensive, poi, l'attore che propone un'azione

di accertamento non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole

affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità,

già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni al convenuto e che la

sentenza non abbisogna di essere eseguita (Meili,

op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28a CC). Ai fini del giudizio è

sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una

pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.).

Quanto deve sussistere ad ogni

modo, anche in caso di morte del convenuto, è una si­tuazione pregiudizievole

per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E

l'attore può vantare un interesse legittimo all'accerta­mento, dopo il decesso

del con­venuto, solo ove persistano strascichi molesti della lesione (ormai finita).

Scopo del­l'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione

all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui della lesione, l'azione di

accertamento configurandosi come la conti­nuazione di un'azione di rimozione (DTF

Considerandi

127.

III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una

lesione della personalità per il solo pas­sato non entra in linea di conto.

a) Nella

fattispecie è indubbio che la personalità dell'attore è stata offesa, ove

appena si pensi che con decreto d'accusa del 14 dicembre 2010 AP 1 è stato

condannato dal Procuratore pubblico a una pena pecuniaria e a una multa per

ripetuta ingiu­ria nei confronti – tra l'altro – di AO 1 proprio in seguito ai

due articoli apparsi il 5 e il 26 luglio 2009 sul __________, e in

particolare per avere ripetutamente tacciato l'attore di “pitocco”, “avido

pitocco” e “leguleio” (DA 5852/2010: doc. E). AP 1 non ha inoltrato

opposizione al decreto d'accusa, che è passato in giudicato. Ora, che ripetute

ingiurie ledano la personalità della vittima è manifesto. Né la libertà di

stampa o di espressione, né il diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza,

allo sber­leffo o alla derisione giustificano delitti contro l'onore e la sfera

personale riservata, checché il convenuto asserisse nell'ap­pello. Non può seriamente

revocarsi in dubbio, quindi, che nel caso specifico il convenuto ha offeso la

personalità dell'attore. La questione è di sapere, ai fini dell'art. 28a

cpv. 1 n. 3 CC, se effetti molesti di tale lesione continuino a persistere.

b) Il

Pretore ha ritenuto, al momento di statuire, che la lesione della personalità

continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata,

pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali siano

tali effetti e in che consistano. Il primo giudice si è limitato a evocare il “pre­giudizio

di una certa intensità” – morale e materiale – subìto dall'attore, come

presidente della Commissione cantonale dei beni culturali e come libero

professionista (loc. cit., pag. 4 a metà). L'esistenza della lesione non va confusa

tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo ci si può domandare se a

distanza di un anno e mezzo dall'apparizione dell'ultimo articolo di stampa (nel

dicembre del 2010), quando ha giudicato il Pretore (luglio del 2012) gli

epiteti espressi dal convenuto fossero ancora vivi nella memoria del pubblico.

L'azione di accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che

si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano

a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà).

Non

si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile nel caso

concreto – come si è visto (consid. 5) –

l'azione

di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente

sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti

dell'offesa è divenuta di rilievo solo alla morte di AP 1 (nel marzo del 2013),

la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione della personalità si ripetesse.

Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema

è che, pur

avendo

avanzato la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione,

l'attore non ha mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero

continuati a sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla morte del convenuto egli ha

accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche

mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 2). Non si ravvisa dunque un interesse

legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere l'azione di accertamento.

c) Non

si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse

legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.

228.

n. 596b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere

della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123

III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate

mediante i mass media, gli effetti molesti della lesio­ne potrebbero ricondursi

al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere

praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che

il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determi­nati

articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione

della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni

che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni). Comunque sia, l'attore non ha mai preteso

che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali i

tre citati articoli apparsi sul __________. Tanto meno egli ha indicato un indirizzo

Internet che faccia riapparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un

motore di ricerca – gli epiteti a lui rivolti dal convenuto. Anche sotto questo

profilo, in ultima analisi, non sono dati a divedere strascichi della lesione concreti

e duraturi.

7.

Se ne conclude nel caso

specifico che l'azione di inibizione è destinata all'insuccesso, il rischio

dovuto a una possibile reiterazione dell'offesa essendo venuto meno con la

morte del convenuto, e che l'azione di accertamento è votata a identica sorte,

non riscontrandosi effetti molesti che sussistano durevolmente oltre la

lesione. Ciò fa decadere anche la richiesta di pubblicare o comu­nicare la

sentenza a terzi, provvedimento che deve correlarsi all'accoglimento di

un'azione – difensiva o di accertamento – fondata sull'art. 28a

cpv. 1 CC (sopra, consid. 2).

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto

riguarda l'azione di inibizione non si deve trascurare tuttavia che l'insuccesso

si riconduce unicamente alla morte di AP 1, non alla fondatezza dell'appello,

giacché fino al marzo del 2013 il rischio di recidiva da parte del convenuto era

dato (sopra, consid. 5). Soccorrono quindi ragioni di equità per addebitare al responsabile

le relative spese processuali, l'attore avendo avuto buoni motivi per adire il

giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto all'azione di accerta­mento, essa

va respinta non perché la lesione della personalità non sussista, ma perché essa

non risulta generare effetti molesti residui. Se da un lato l'attore ha omesso

dunque di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro

con il suo comportamento delittuoso il convenuto ha indotto una volta di più

l'attore a piatire, onde l'esigenza anche a tale proposito di un apprezza­mento

equitativo. Nel complesso, di conseguenza, si giustifica di suddividere gli

oneri dell'attuale giudizio a metà e di compensare le ripetibili.

L'esito

del giudizio odierno influisce anche sul dispositivo in materia di spese e

ripetibili della decisione impugnata. Ci si attenesse al precetto della

soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la

petizione dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di

primo grado vale tuttavia la constatazione che, trascendendo in epiteti di

rilevanza penale, il convenuto ha indotto l'attore ad agire in giudizio. Non

fosse deceduto in pendenza di causa, inoltre, egli avrebbe visto acco­gliere

con ogni verosimiglianza l'azione di inibizione per il rischio di recidiva ch'egli

palesava. A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1

lett. b CPC, nel risultato si giustifica così di suddividere a metà anche

le spese di prima sede e di compen­sare le ripetibili.

9.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), la causa in oggetto non si esaurisce – come detto – in una

controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso

in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di

valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è

così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà

a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate

le ripetibili.

II. Le spese processuali

di appello di fr. 500.–, da anticipare dal­l'appellante, sono poste per metà a

carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico della controparte, compensate

le ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).