11.2012.92
Lesione della personalità da parte di un organo di stampa
16 dicembre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.92
Lugano,
16 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2011.265
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione del 16 agosto 2011 dall'
avv.
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 († 2013), già in
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
al quale è subentrato in causa l'erede unico
,
giudicando
sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 23 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 agosto 2011 l'avv. AO
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di
accertare che AP 1, a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________,
aveva leso la sua personalità “tramite l'articolo” intitolato “Il pitocco AO 1
colpisce ancora!!”, del 22 maggio 2011 (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre
che AP 1 fosse condannato, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, ad astenersi
da ogni pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi della sua personalità
sul __________ (domanda n. 2), fosse obbligato a rifondergli fr. 2000.–
in riparazione del torto morale (domanda n. 3) e a pubblicare entro 30
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il dispositivo della decisione
sul __________, sul sito ‹www.__________ ›, come pure sui quotidiani __________,
__________ e __________ (domanda n. 4). Infine egli ha chiesto di essere
autorizzato a pubblicare egli medesimo sul sito Internet e sui giornali appena
citati, vista la presumibile resistenza del convenuto, il dispositivo della decisione
a spese di AP 1 su un quarto di pagina dedicata a __________ o al __________ (domanda
n. 5).
B. Il Pretore ha trattato la
causa con la procedura semplificata e ha fissato a AP 1 un termine di 30 giorni
per formulare osservazioni scritte. In un suo memoriale del 14 settembre 2011 il
convenuto ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 27 settembre
2011 AO 1 e AP 1 hanno ribadito le loro
posizioni. L'istruttoria si è conclusa il 23 aprile 2012 e alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato. Nel suo memoriale conclusivo del 31
maggio 2012 l'attore ha poi confermato la domanda di petizione. Nel proprio,
del 22 maggio 2012, AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere
l'azione.
C. Con sentenza del 23 luglio
2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accolto
le domande n. 1 (dispositivo n. 1), n. 2 (dispositivo n. 2) e n. 4 (dispositivo
n. 3, limitando tuttavia alla pubblicazione del dispositivo sul __________ e
sul sito ‹www.__________ ›). Sulla domanda n. 3 (riparazione del torto morale)
egli non ha formalmente statuito, limitandosi a respingerla nella motivazione,
così come ha respinto nella motivazione la domanda n. 5 (autorizzazione a
pubblicare il dispositivo a spese del convenuto). Gli oneri processuali di fr.
300.– sono stati posti per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'attore fr. 3000.– per ripetibili (inc. SE.2011.265).
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto con un appello del 30 agosto 2012 nel quale chiede di rigettare
la petizione, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'attore e di
riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17
ottobre 2012 AO 1 propone di respingere il ricorso. AP 1 è deceduto in pendenza
di appello, il 7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio __________.
in diritto: 1. Il Pretore ha
trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se
non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una
controversia patrimoniale, tranne ove tenda solo al risarcimento del danno,
alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n.
11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in:
Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori
richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a
CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore
ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità,
rispettivamente di obbligare il convenuto – sotto comminatoria penale – ad
astenersi da qualsiasi pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi nei
suoi confronti. Solo in terzo luogo egli ha postulato una riparazione del torto
morale. Per il resto la sua iniziativa non denota finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria
degli art. 219 segg. CPC, non con quella semplificata. La decisione del
Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo
grado è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 19 settembre 2012.
Depositato il 17 ottobre successivo, l'appello in esame è di conseguenza è
ricevibile.
2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC
chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere
l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. L'art. 28a
cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:
– di
proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di
far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di
accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti
(“azione di accertamento”).
La situazione essendo
suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può
verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una
richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi
la situazione, egli può mutare la domanda in
ogni tempo (Jeandin in:
Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n.
577b con rinvio). L'art. 28a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a
chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera
dei mass media, che la sentenza sia
comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento
particolare, non di un'azione specifica (Jeandin,
op. cit., n. 15 ad art. 28a CC; Steinauer/
Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de
Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n.
566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarcimento
del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di
consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza
mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
3. L'azione inibitoria e
quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una
lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di
accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di
ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, tale
azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere
o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il
comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.;
Meier/ de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e
pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10
segg. ad art. 28a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva
avanzare due richieste cumulative per la stessa lesione della propria personalità
(quella riferita agli epiteti apparsi nell'articolo di stampa). Invero delle
due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione
di inibizione, o l'offesa si era ormai
consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre
che ne ricorressero i presupposti. L'attore
ha avviato invece due azioni simultanee: l'una di accertamento (domanda
n. 1) e l'altra di inibizione (domanda n. 2). Il Pretore non poteva
manifestamente accoglierle entrambe con riferimento alle medesime contumelie
(dispositivi n. 1 e 2).
4. Si aggiunga, sempre per quel
che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono
mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con
rinvii), giacché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il
necessario (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò
significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati
in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in
DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o
divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile
non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di
decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD
II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii).
L'esigenza di ingiunzioni chiare
e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere
con precisione
che cosa si pretenda da lui e
quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale
federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361
n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non
risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero
essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le
richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie
l'attore non poteva chiedere
perciò di obbligare il convenuto ad “astenersi da ogni e qualsiasi
pubblicazione contenente giudizi di valore lesivi” della sua personalità, né il
Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 2). All'attore
incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di
valore il convenuto non potesse pubblicare. In difetto ciò, il Pretore avrebbe
dovuto esigere precisazioni.
5. Per tornare al caso
specifico, si è visto che l'attore ha promosso simultaneamente un'azione di
accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma
che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 3). In primo luogo va
esaminata quindi l'azione di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione
della personalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base
della situazione del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si
verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757
con richiami). In concreto il Pretore ha ravvisato, al momento del giudizio, il
rischio imminente che il convenuto reiterasse all'indirizzo dell'attore le offese
già espresse nei tre noti articoli di giornale (sentenza impugnata, pag. 4 in
alto con riferimento ai doc. B, C e D), ciò che nell'appello l'interessato
neppure contestava. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente
mutata, AP 1 essendo deceduto. In simili condizioni non può più dirsi che il
rischio di recidiva intravisto dal Pretore sia ancora attuale.
È vero che in un'azione di
inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda
pendente causa, se possono impedire essi medesimi il verificarsi – o il ripetersi
– della lesione (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v.
anche Meili, op. cit., n. 37 ad
art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del
convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi di lui
se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico
erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare gli epiteti proferiti
dal padre all'indirizzo dell'attore. Nulla giustifica dunque di impartirgli
divieti, dei quali per altro andrebbe definito e precisato una volta tanto il
contenuto. Ne segue che, in definitiva, l'azione di inibizione diretta contro AP
1 va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la
personalità di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere
riformata.
6. Rimane da esaminare se la
sentenza impugnata resista alla critica per quanto riguarda l'azione
(sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte
del convenuto
un'azione di accertamento sia
promossa – o, se è già pendente, segua il suo corso – nei confronti degli eredi
di lui, non richiedendosi da costoro alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5).
Diversamente da quanto vale in materia di azioni difensive, poi, l'attore che
propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare le singole
espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della
propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni
al convenuto e che la sentenza non abbisogna di essere eseguita (Meili, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28a
CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca
dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.).
Quanto deve sussistere ad ogni
modo, anche in caso di morte del convenuto, è una situazione pregiudizievole
per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a con riferimenti). E
l'attore può vantare un interesse legittimo all'accertamento solo ove
persistano strascichi molesti della lesione (ormai finita). Scopo dell'azione
di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di
eliminare gli effetti residui della lesione, l'azione di accertamento
configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484
consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della
personalità per il solo passato non entra in linea di conto.
a) Nella
fattispecie è indubbio che la personalità dell'attore è stata offesa, ove
appena si pensi che con decreto d'accusa del 14 dicembre 2010 AP 1 è stato
condannato dal Procuratore pubblico a una pena pecuniaria e a una multa per
ripetuta ingiuria nei confronti – tra l'altro – di AO 1 proprio in seguito ai
due articoli apparsi il 5 e il 26 luglio 2009 sul __________, e in
particolare per
avere
ripetutamente tacciato l'attore di “pitocco”, “avido pitocco” e “leguleio” (DA
5852/2010: doc. E). AP 1 non ha inoltrato opposizione al decreto d'accusa,
che è passato in giudicato. Ora, che ripetute ingiurie ledano la personalità
della vittima è manifesto. Né la libertà di stampa o di espressione, né il
diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla
derisione giustificano delitti contro l'onore e la sfera personale riservata,
checché il convenuto asserisse nell'appello. Non può seriamente revocarsi in dubbio,
quindi, che nel caso specifico il convenuto ha offeso la personalità
dell'attore. La questione è di sapere, ai fini dell'art. 28a cpv. 1 n. 3
CC, se effetti molesti di tale lesione continuino a persistere.
b) Il
Pretore ha ritenuto, al momento di statuire, che la lesione della personalità
continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata,
pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali siano
tali effetti e in che consistano. Il primo giudice si è limitato a evocare il
“pregiudizio di una certa intensità” – morale e materiale – subìto
dall'attore, come presidente della Commissione __________ e come libero
professionista (loc. cit., pag. 4 a metà). L'esistenza della lesione non va
confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo ci si può domandare
se a distanza di un anno dall'apparizione dell'ultimo articolo di stampa (nel maggio
del 2011), quando ha giudicato il Pretore (luglio del 2012) gli epiteti
espressi dal convenuto fossero ancora vive nella
memoria del pubblico. L'azione di accertamento inoltre non è destinata a
eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo,
bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla
reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà).
Non
si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile nel caso
concreto – come si è visto (consid. 5) –
l'azione
di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente
sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti
dell'offesa è divenuta di rilievo solo alla morte di AP 1 (nel marzo del 2013),
la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione della personalità si
ripetesse. Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di
accertamento. Il problema è che, pur avendo avanzato la richiesta di accertamento
sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha mai accennato a postumi più
o meno duraturi che sarebbero continuati a sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla
morte del convenuto egli ha accennato nulla di simile, seppure davanti a questa
Camera potesse finanche mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 2). Non
si ravvisa dunque un interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere
l'azione di accertamento.
c) Non
si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse
legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.
228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia
dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse
legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della
personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesione
potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione
consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e
collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un
determinato articolo (o determinati articoli) di stampa basti per sostanziare
effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto
il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF
122 III 452 nel mezzo; Meili, op.
cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni).
Comunque
sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione –
che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali il
citato articolo apparso sul __________. Egli evoca (almeno per far pubblicare
il dispositivo della sentenza) il sito ‹www.__________ ›, ma non risulta che
tale indirizzo consenta di far riapparire allo schermo – eventualmente con
l'ausilio di un motore di ricerca – gli epiteti a lui rivolti dal convenuto. Esiste
invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al contenuto solo per mezzo di un'identificazione e
di una parola chiave (‹__________›). Come il pubblico possa procurarsi
simili credenziali non è dato di sapere. Anche sotto questo profilo, in ultima
analisi, non sono dati a divedere strascichi della lesione concreti e duraturi.
7. Se ne conclude nel caso
specifico che l'azione di inibizione è destinata all'insuccesso, il rischio dovuto
a una possibile reiterazione dell'offesa essendo venuto meno con la morte del
convenuto, e che l'azione di accertamento è votata a identica sorte, non riscontrandosi
effetti molesti che sussistano durevolmente oltre la lesione. Ciò fa decadere
anche la richiesta di pubblicare o comunicare la sentenza a terzi, provvedimento
che deve correlarsi all'accoglimento di un'azione – difensiva o di accertamento
– fondata sull'art. 28a cpv. 1 CC (sopra, consid. 2).
8. Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto
riguarda l'azione di inibizione non si deve trascurare tuttavia che
l'insuccesso si deve unicamente alla morte di AP 1, non alla fondatezza
dell'appello, giacché fino al marzo del 2013 il rischio di recidiva da parte
del convenuto era dato (sopra, consid. 5). Soccorrono quindi ragioni di equità
per addebitare al responsabile le relative spese processuali, l'attore avendo
avuto buoni motivi per adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto
all'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della
personalità non sussista, ma perché essa non risulta generare effetti molesti
residui. Se da un lato l'attore ha omesso dunque di sostanziare un requisito di
merito (i postumi della lesione), dall'altro con il suo comportamento
delittuoso il convenuto ha indotto una volta di più l'attore a piatire, onde
l'esigenza anche a tale proposito di un apprezzamento equitativo. Nel
complesso, di conseguenza, si giustifica di suddividere gli oneri dell'attuale
giudizio a metà e di compensare le ripetibili.
L'esito
del giudizio odierno influisce anche sul dispositivo in materia di spese e
ripetibili della decisione impugnata. Ci si attenesse al precetto della
soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la petizione
dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di primo grado
vale tuttavia la constatazione che, trascendendo in epiteti di rilevanza
penale, il convenuto ha indotto l'attore ad agire in giudizio. Non fosse
deceduto in pendenza di causa, inoltre, egli avrebbe visto accogliere con ogni
verosimiglianza l'azione di inibizione per il rischio di recidiva ch'egli palesava.
A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, nel
risultato si giustifica così di suddividere a metà anche le spese di prima sede
e di compensare le ripetibili.
9. Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), la causa in oggetto non si esaurisce – come detto – in una
controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso
in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di
valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è
così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà
a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate
le ripetibili.
II. Le spese
processuali di appello di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste
per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico della
controparte, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).