11.2012.93
Provvedimenti cautelari in una procedura di divorzio
28 ottobre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.93
Lugano
28 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nelle cause CA.2011.355 (divorzio: provvedimenti cautelari), SO.2011.5500 (diffida ai debitori) e SO.2012.190 (provvigione ad litem, subordinatamente
gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse
con istanze del 13 dicembre 2011 e 17 gennaio 2012 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza unica emessa
dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano il 13 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1972) si
sono sposati a __________ il 19 settembre 2003, adottando il regime della
separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è un dirigente
della I__________, __________. La moglie non risulta avere svolto attività
lucrativa durante la vita in comune, salvo avere lavorato nell'agosto e nel settembre
del 2009 come curante stagiaire per il __________. Dall'ottobre del 2009 essa è
totalmente inabile al lavoro e dal 1° aprile 2011 percepisce una rendita intera
dell'Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'Ufficio AI del 22 ottobre
2011). I coniugi vivono separati dal gennaio del 2010,
quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 26 821, pari a 97.300/1000 della particella n. __________
RFD di __________, sezione di __________, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 27 maggio 2010 i coniugi hanno
inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza di divorzio
su richiesta comune con accordo completo in cui chiedevano di sciogliere il
matrimonio e di omologare una convenzione da loro sottoscritta il 15 aprile
2010. In virtù di quest'ultima AO 1 si
impegnava a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili dal marzo del 2010
fino al dicembre del 2012 (compresi), senza riguardo a eventuali entrate di lei
durante tale periodo (convenzione, punto 3.1). Nell'accordo i coniugi prevedevano
inoltre che qualora negli anni 2011 e 2012 il marito
avesse percepito indennità di
disoccupazione o subìto una riduzione salariale comprovata di almeno il 20%
rispetto al suo reddito mensile di fr. 16 250.–
lordi, il contributo per la moglie sarebbe stato ridotto in proporzione, tranne
che il primo 10% di riduzione dello stipendio non avrebbe comportato alcuna
diminuzione del contributo. In ogni caso, tuttavia, il contributo per la moglie
sarebbe stato di almeno fr. 2000.– mensili (convenzione, punto 3.2).
All'udienza il 1° ottobre 2010, indetta per le audizioni separate e congiunta
dei coniugi, il marito ha confermato la volontà di divorziare e il contenuto
della convenzione, mentre la moglie ha ottenuto un termine di riflessione. Sempre
su richiesta di lei, il Pretore ha poi sospeso la procedura fino al 31 marzo
2011 (ordinanza del 14 dicembre 2010). Constatata la decorrenza infruttuosa della
sospensione, il Pretore aggiunto della medesima sezione ha riattivato la causa
(inc. OA.2010.378) il 27 gennaio 2012 e ha citato le parti per le audizioni – separata
della moglie e congiunta – fissandole, dopo un nuovo aggiornamento, al 13
novembre 2012.
C. Nel frattempo, il 29 maggio
2011, la I__________ ha licenziato AO 1 per la fine di luglio, riassumendolo
quello stesso giorno a metà tempo e con stipendio ridotto dall'agosto del 2011.
L'interessato si è quindi annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione
per un'attività al 50% e dal settembre del 2011 non ha più versato alla moglie
alcun contributo alimentare. Il 13 dicembre 2011 AP 1 si è così rivolta al Pretore
con un'istanza di provvedimenti cautelari in cui ha chiesto – previa
concessione del gratuito patrocinio – di autorizzare i coniugi a vivere separati,
di obbligare il marito a versarle un contributo provvisionale di fr. 6000.–
mensili dal dicembre del 2010 (fr. 4000.– mensili già con effetto immediato e
senza contraddittorio), come pure di ordinare al datore di lavoro di lui di
trattenere tali importi dello stipendio che spetta al marito, riversandoli su
un conto bancario di lei.
Il 19 dicembre 2011 il Pretore, in assenza di dati oggettivi sulla situazione
lavorativa del marito, ha respinto l'istanza supercautelare della moglie e ha
convocato le parti per la discussione. AO 1 ha sottoposto al Pretore il 10
gennaio 2012 un resoconto delle sue entrate e uscite per gli anni 2010 e 2011, oltre
che una previsione per il 2012 (inc. CA. 11.358 e OA.10.378). Alla discussione
del 17 gennaio 2012, cui il marito è rimasto assente ingiustificato, AP 1 ha
completato le proprie domande, instando anche
per una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine,
per il gratuito patrocinio. Essa ha rinnovato altresì la richiesta di provvedimenti
supercautelari. Al termine dell'udienza il Segretario assessore ha ammesso le
prove da lei offerte e ha ordinato al marito di produrre entro 20 giorni i
certificati di salario, i contratti di lavoro, gli attestati della cassa di disoccupazione
e gli estratti bancari e/o postali dal 1° gennaio 2011.
D. Statuendo quello stesso
giorno, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza supercautelare della
moglie, nel senso che ha condannato AO 1, nelle more istruttorie, a versare all'istante dal gennaio del 2012 un contributo
alimentare di fr. 1500.– mensili. Con decisione presa inaudita
parte il 27 gennaio 2012 e sempre su sollecito della moglie, egli ha poi aumentato
il contributo alimentare a fr. 2000.– dal 1° gennaio 2012 e ha avvertito il
marito che in caso di adempimento tardivo sarebbe stata ordinata una trattenuta
di stipendio (inc. CA. 2011.356). Con decreto supercautelare del 20 febbraio
2012 il Pretore aggiunto, vista la mora del marito, ha ordinato alla I__________
di trattenere dal salario di AO 1 sin dal febbraio del 2012 l'importo di fr.
2000.– e di riversarlo alla moglie (inc. CA. 2011.355). Nel frattempo il marito
ha dato seguito all'ordine di edizione del 17 gennaio 2012 e ha prodotto la
documentazione richiesta.
E. Alla discussione e all'audizione
dell'unico testimone, il 20 marzo 2012, il convenuto non è comparso. Terminata
l'istruttoria, quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti
un termine fino al 5 aprile 2012 per presentare conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 5 aprile 2012 l'istante ha ribadito le proprie richieste. AO
1 non ha reagito.
F. Con decreto cautelare del
13 agosto 2012 il Pretore aggiunto ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 2730.– mensili dal dicembre del 2010 fino all'aprile
del 2012 (inclusi) e di fr. 2910.– mensili dal maggio del 2012 in poi,
oltre a una provvigione ad litem di fr. 4000.–, ordinando alla I__________
di aumentare a fr. 2910.– la trattenuta mensile dal salario del dipendente
dallo stipendio di agosto (inc. SO.2011.550). Data la provvigione ad litem,
la richiesta di gratuito patrocinio è stata dichiarata senza oggetto (inc. SO.2012.190).
Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste per un quarto a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere
alla moglie fr. 700.– per ripetibili.
G. Contro il decreto appena
citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 agosto 2012 per
ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua
istanza cautelare e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare
di fr. 6000.– mensili dal dicembre del 2010, aumentando la trattenuta salariale
di conseguenza. Essa sollecita inoltre il versamento di fr. 3000.– a
titolo di provvigione ad litem per la procedura d'appello o, in subordine,
il conferimento del gratuito patrocinio. Il convenuto non ha presentato
osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità dei
contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in
concreto il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato intimato
il 13 agosto 2012. L'avviso di ritiro è stato lasciato l'indomani nella casella
postale della patrocinatrice dell'istante, la quale ha ritirato la
raccomandata il 22 agosto 2012 (attestazione Track & Trace n. __________). Ora,
un invio postale raccomandato si considera notificato il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), sempre che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Il termine di sette giorni comincia
a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso (I CCA, sentenza
inc. 11.2009.13 del 24 agosto 2012, consid. 1). Ne discende che in concreto la
notificazione si considera avvenuta il 21 agosto 2012 e che il termine di
ricorso è cominciato a decorrere il 22 agosto 2012. Introdotto il 30 agosto
2012, l'appello in esame è ad ogni modo tempestivo.
2. Litigioso è nel caso
specifico il contributo alimentare per la moglie. Il Pretore aggiunto ha accertato
il reddito di lei in fr. 703.– mensili a fronte di un fabbisogno mensile
di fr. 3433.– fino all'aprile del 2012 e di fr. 3613.– in seguito
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
fr. 1300 fino all'aprile del 2012 e fr. 1480.– da allora in poi, premio
della cassa malati fr. 197.–, assicurazione complementare fr. 136.–,
spese mediche fr. 100.–, abbonamento palestra fr. 200.–, imposte fr. 300.–).
Per quel che è del convenuto, il primo
giudice ne ha calcolato il reddito netto mensile (tra stipendio e indennità di
disoccupazione) in fr. 6250.– e il fabbisogno minimo in fr. 5540.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 1218.–,
ammortamento fr. 583.–, spese condominiali fr. 666.–, assicurazione dell'economia
domestica fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 276.40,
assicurazione complementare fr. 120.30, leasing dell'automobile
fr. 847.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione
dell'automobile fr. 169.–, imposte fr. 350.–). Constatato un margine
disponibile di fr. 710.– mensili, insufficiente per garantire alla moglie la
copertura del fabbisogno minimo, egli ha obbligato il convenuto ad attingere
alla propria sostanza mobiliare, riconoscendo a AP 1 un contributo alimentare
di fr. 2730.– dal dicembre del 2010 fino all'aprile del 2012 e di
fr. 2910.– dal maggio del 2012 in poi. In quest'ultima misura egli ha confermato
e adattato, dallo stipendio di agosto del 2012, la trattenuta salariale.
Infine, sempre in considerazione della disponibilità patrimoniale del marito,
egli ha accolto la richiesta di provvigione ad litem di fr. 4000.–
inoltrata dalla moglie, dichiarando priva d'oggetto la domanda di gratuito
patrocinio.
3. Quanto al reddito di AO 1, il Pretore aggiunto ha ricordato che, lamentando una contrazione dei
profitti aziendali dovuta a una diminuzione (iniziata nel 2009) dei fondi a
essa affidati, la I__________, società di consulenza finanziaria e di amministrazione
patrimoniale, ha disdetto per la fine di luglio 2011 il rapporto
di lavoro a tempo pieno del convenuto, riattivandolo però al 50% dall'agosto successivo.
In conseguenza di ciò – egli ha proseguito – il convenuto si è iscritto ai
ruoli della disoccupazione dall'ottobre del 2010 per un'attività al 50%,
beneficiando di indennità giornaliere. Ritenendo verosimile, alla luce della “crisi
mondiale del settore finanziario in essere dal 2008”, quanto accaduto, il
Pretore aggiunto ha accertato il reddito da attività lucrativa di AO 1 in fr.
7350.– lordi mensili, pari al massimo di quanto l'assicurato può conseguire
facendo capo alle indennità di disoccupazione (fr. 338.70 x 21.7 giorni). Circa
lo stipendio effettivo di fr. 6000.– lordi mensili, egli lo ha considerato
come guadagno intermedio secondo la legislazione in materia di disoccupazione e
lo ha computato sull'importo di fr. 7350.–. Ha stabilito così che le entrate
del marito si compongono del reddito da attività lucrativa nella misura di fr. 6000.–
lordi e del sussidio di disoccupazione per la differenza (fr. 1350.–), onde un
introito complessivo di fr. 6250.– netti mensili (fr. 5009.– da attività
lucrativa e fr. 1241.– da indennità di disoccupazione).
a) L'appellante
sottolinea anzitutto che fino al settembre del 2011 il marito ha guadagnato fr.
13 631.–
netti mensili, come prevedeva il vecchio contratto di lavoro del 25 gennaio
2008. Il nuovo contratto al 50% è entrato in vigore solo il 1° ottobre
2011 (e non il 1° settembre 2010, come ha ritenuto erroneamente il Pretore
aggiunto). Inoltre – essa soggiunge – la riduzione del grado d'occupazione è
stata fatta firmare al presidente del consiglio di amministrazione
dell'azienda, V__________, dallo stesso AO 1, il quale non ha reso verosimile –
per altro – alcuna seria ricerca di un altro impiego al 50%. Per di più, la “crisi
mondiale del settore finanziario in essere dal 2008” non giustifica
l'autolicenziamento del convenuto, mentre l'unico periodo di disoccupazione
documentato (dall'ottobre al dicembre del 2011) non basta per rendere verosimile
una capacità di reddito inferiore a quella originaria, di fr. 13 631.– netti mensili. Senza dimenticare –
epiloga l'appellante – che nella dichiarazione d'imposta 2008 il convenuto ha indicato redditi da titoli e
capitali per fr. 6512.– annui, pari a circa fr. 500.– mensili.
b) In
virtù del vecchio contratto di lavoro, del 25 gennaio 2008, AO 1 guadagnava fr.
195 000.– lordi annui, ovvero fr. 13 631.– netti mensili (rubrica “documenti del
marito” nell'inc. OA.2010.378, plico I, ultimo foglio). Ciò è pacifico. Il
29 maggio 2011 il convenuto si è visto consegnare una lettera di quello stesso
giorno, firmata dal presidente del consiglio d'amministrazione V__________, in
cui la I__________ comunicava di licenziarlo “con effetto al 31 luglio 2011”, annunciando
nondimeno “una nuova proposta di assunzione secondo nuove condizioni salariali”
(loc. cit., penultimo foglio). E sempre quel
medesimo 29 maggio 2011 AO 1 ha firmato un nuovo contratto con la I__________
come “direttore e fiduciario finanziario” dal 1° agosto 2011 con un salario
lordo annuo di fr. 144 000.– suddivisi
in 12 mensilità per 40 ore settimanali, ma con un “tempo di lavoro” limitato al
50% (loc. cit., terzultimo foglio).
Sta
di fatto che nei mesi di agosto e settembre 2011 il convenuto ha ricevuto la
remunerazione piena di fr. 12 000.–
lordi mensili (ovvero fr. 10 050.– netti)
“grazie ad un leggero miglioramento del bilancio al 31 luglio 2011” (lettera del
19 settembre 2011: loc. cit., quartultimo foglio). Dal 1° ottobre 2011 egli
ha percepito invece uno stipendio (al 50%) di fr. 5009.– netti mensili. Annunciatosi
il 1° ottobre 2011 ai ruoli della disoccupazione, AO 1 non ha riscosso nulla né
in ottobre né in novembre del 2011 a causa del periodo di attesa prescritto
dalla legge (all'art. 18 cpv. 1 LADI). Nel dicembre egli ha percepito infine fr.
1595.90 netti (giustificativi nell'inc. OA.2010.378, rubrica “documenti del
marito”, plico I, primi tre fogli). Tutto si ignora sul seguito.
c) Nelle
circostanze descritte l'appellante fa valere a ragione che fino
al 31 luglio 2011 il convenuto ha guadagnato almeno fr. 13 631.– netti mensili
(vecchio contratto di lavoro) e non soltanto fr. 7350.– come reputa il Pretore
aggiunto. Il 1° agosto 2011 è poi entrato in vigore il nuovo contratto di
lavoro del 29 maggio 2011 e AO 1 ha percepito
fr.
10 050.–
mensili nell'agosto e nel settembre 2011, vedendosi applicare in seguito la
retribuzione al 50% di fr. 5009.– mensili (per lo meno fino al dicembre
del 2011, dopo di che i dati si interrompono). L'appellante afferma – come si è
accennato – che il nuovo contratto si deve all'iniziativa del marito, il quale
si è deliberatamente ridotto lo stipendio. Il comportamento del convenuto non
manca invero di destare pesanti dubbi e interrogativi. Sentito come testimone,
il presidente del consiglio d'amministrazione della I__________, V__________,
ha dichiarato di
avere
firmato il nuovo contratto di lavoro a lui sottoposto dallo stesso convenuto e da
F__________, membro del consiglio d'amministrazione (verbale del 20 marzo 2012,
pag. 2). Che poi l'azienda dovesse “intervenire drasticamente sulla
struttura dei costi” al punto da ridurre il grado d'occupazione del convenuto
al 50% (come la ditta scriveva nella citata lettera del 29 maggio 2011) non appare
manifesto. E che AO 1 si trovasse nella necessità di firmare frettolosamente
quello stesso 29 maggio 2011 un contratto per un'attività al 50% lascia
perplessi. Quanto alla “crisi mondiale del settore finanziario in essere dal
2008” cui allude il Pretore, ciò spiega tutto e niente.
Il
problema è che nell'ambito di un giudizio meramente sommario, fondato sulla
verosimiglianza, come quello che presiede a una decisione a tutela dell'unione
coniugale (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb), la questione non può essere approfondita
oltre. E stando a quanto risulta dagli atti AO 1 non risulta essersi ridotto da
sé solo lo stipendio, il consiglio d'amministrazione della ditta essendo
composto di più persone, né si può escludere – a un primo esame – che il licenziamento
al 50% fosse dettato da autentiche esigenze di risparmio, evocate da V__________
(loc. cit., pag. 1). Certo, l'appellante sottolinea che nel nuovo
contratto del 29 maggio 2011 continua a figurare una retribuzione di fr. 144 000.– lordi per 40 ore settimanali, ma il
contratto precisa altresì che il “tempo di lavoro” è del 50%. Nel quadro di un
giudizio d'apparenza non rimane pertanto che basarsi su quanto risulta agli
atti, ovvero che dal 1° agosto 2011 AO 1 si è visto ridurre lo stipendio da fr. 13 631.– a fr. 10
050.– netti mensili e dal 1° ottobre 2011 anche il grado d'occupazione
dal 100 al 50%.
d) Obietta
l'appellante che, comunque sia, il convenuto non ha reso verosimile alcuno
sforzo per ritrovare un impiego a tempo pieno, mentre l'attività lucrativa limitata
al 50% dall'ottobre al dicembre del 2011 non appare duratura. Che il convenuto
non si sia impegnato nella ricerca di un impiego al 50% destinato a integrare
la sua capacità lucrativa dall'ottobre del 2011 in poi, tuttavia, non può dirsi
a un sommario esame. Fosse il caso, mal si comprenderebbe del resto come mai la
Cassa disoccupazione __________ gli abbia elargito nel dicembre del 2011
un'indennità di fr. 1525.90, salvo presumere che questa non abbia condotto
adeguati controlli, ciò che neppure l'appellante asserisce. Non a torto invece
l'appellante fa notare che tre mesi di disoccupazione ancora non bastano per definire
durevole la minore capacità lucrativa del marito. Secondo giurisprudenza, per
ravvisare una disoccupazione duratura occorre – di regola – un periodo di
almeno quattro mesi. Solo dopo di allora il reddito della persona disoccupata va
determinato in base alle indennità assicurative effettivamente riscosse (sentenza
del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 4.3 in: FamPra.ch 2011 pag. 230).
Circostanze
particolari che inducano a scostarsi dal principio testé enunciato non si
riscontrano nella fattispecie. Men che meno ove si consideri che AO 1 ha avuto
più di una possibilità per documentare una disoccupazione al 50% di lungo corso.
All'udienza del 20 marzo 2012 il Pretore aggiunto aveva assegnato alle parti un
termine fino al 5 aprile 2012 per presentare
conclusioni scritte. Il convenuto avrebbe potuto produrre così i
giustificativi dell'assicurazione contro la disoccupazione dal gennaio al marzo
del 2012 – sempre che fosse ancora senza impiego al 50% – e rendere verosimile
una disoccupazione di lunga durata (art. 229 cpv. 1 lett. a CPC). Non solo: invitato
a rispondere all'appello, egli avrebbe ancora potuto esibire gli eventuali
giustificativi rilasciati dall'assicurazione contro la disoccupazione dopo la
sentenza del Pretore aggiunto, del 13 agosto 2012 (art. 317 cpv. 1 CPC). In
realtà egli non ha reagito né la prima né la seconda volta, ciò che rientrava
senz'altro nelle sue facoltà. Dato però che le questioni inerenti all'entità di
contributi alimentari fra coniugi sono rette dal principio dispositivo (v.
l'art. 277 cpv. 1 CPC; DTF 129 III 420 consid. 2.1.2), a lui spettava addurre
in giudizio i propri mezzi di difesa. Rinunciando a valersene, egli deve anche assumere
le conseguenze della propria scelta.
e) Ne
segue che, come detto, il reddito netto del convenuto risulta di fr. 13 631.– mensili fino al 31 luglio 2011 (vecchio
contratto di lavoro) e di fr. 10 050.– mensili
dall'agosto del 2011 in poi (nuovo contratto di lavoro), mentre la disoccupazione
al 50% dall'ottobre al dicembre del 2011 non entra in linea di conto, non
potendosi definire di lunga durata. L'appellante soggiunge che nella
dichiarazione d'imposta 2008 il convenuto aveva
indicato anche redditi da titoli e capitali per circa fr. 500.– mensili
(fr. 6512.– annui). I contributi provvisionali litigiosi sono dovuti
tuttavia dal dicembre del 2010 e nella dichiarazione d'imposta 2009 del
convenuto (nel fascicolo “richiamo da __________”) il reddito da titoli e
capitali era ormai sceso a fr. 225.– mensili (fr. 2701.– annui). Nel frattempo
la sostanza mobiliare del convenuto (fr. 440 776.–)
si è ulteriormente ridotta, gli estratti
bancari e postali del 31 dicembre 2011 attestando un patrimonio di circa
fr. 325 000.– (doc. VI nell'inc.
OA.10.378). Se poi si considera che dall'ottobre al dicembre del 2011 il
convenuto si vede ascrivere un reddito di fr. 10 050.–
mensili conseguito solo in parte (la disoccupazione di breve durata non entra
nel calcolo), a un giudizio sommario il modesto provento della sostanza può
essere trascurato ai fini del contributo alimentare senza che l'appellante
subisca un reale pregiudizio.
4. Relativamente al fabbisogno
minimo del marito l'appellante definisce il calcolo del Pretore “superficiale e
arbitrario”, asserendo che “diverse voci” non sarebbero verosimili e “altre”
sarebbero eccessive “o evitabili”. Tra le “diverse voci” però essa menziona
solo le imposte e tra le altre il leasing dell'automobile e l'ammortamento
della seconda ipoteca. In nessuno dei tre casi tuttavia essa indica nemmeno
approssimativamente di quanto andrebbe ridotta la posta riconosciuta dal
Pretore aggiunto. Ciò rende l'appello irricevibile. Dandosi contestazioni
patrimoniali, un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve
cifrare le sue pretese (come davanti al Tribunale federale: DTF 134 III 235; Bohnet in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 17 ad art. 84). E in concreto manca la benché minima
quantificazione degli importi litigiosi. Le censure non possono quindi essere vagliate
oltre.
5. Da quanto
precede emerge il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
Dal
1° dicembre 2010 al 30 luglio 2011 (fine vecchio contratto di lavoro)
Reddito del
marito fr. 13 631.—
Reddito
della moglie fr. 703.—
fr. 14 334.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 540.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 433.—
fr.
8 973.— mensili
Eccedenza fr.
5 361.— mensili
Metà
eccedenza fr. 2 680.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
5540.– + fr. 2680.50 = fr.
8 220.50 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3433.– + fr. 2680.50 ./. fr. 703.–,
arrotondati a fr. 5 410.— mensili.
Dal 1° agosto
2011 al 30 aprile 2012 (costo dell'alloggio della moglie)
Reddito del
marito fr. 10 050.—
Reddito
della moglie fr. 703.—
fr. 10 753.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 540.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 433.—
fr. 8 973.— mensili
Eccedenza fr. 1 780.— mensili
Metà
eccedenza fr. 890.— mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
5540.– + fr. 890.– = fr. 6 430.– mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3433.– + fr. 890.–
./. fr. 703.– = fr. 3 620.— mensili.
Dal 1° maggio
2012 in poi
Reddito del
marito fr. 10 050.—
Reddito
della moglie fr. 703.—
fr.
10 753.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 540.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 613.—
fr. 9 153.— mensili
Eccedenza fr. 1 600.— mensili
Metà
eccedenza fr. 800.— mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
5540.– + fr. 800.– = fr. 6 340.– mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3613.– + fr. 800.– ./. fr. 703.– = fr. 3 710.— mensili.
In ultima analisi l'appello
merita accoglimento nei limiti appena descritti. La trattenuta di stipendio
fissata dal Pretore aggiunto
in fr. 2910.– mensili, che
l'appellante chiede di aumentare a fr. 6000.– mensili, va adeguata a fr.
3710.– mensili dallo stipendio di novembre 2014 in poi.
6. Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel
complesso, rispetto a quanto decretato dal Pretore aggiunto, l'appellante esce
vittoriosa sul contributo provvisionale richiesto di fr. 6000.– mensili per
poco più di un quarto. Si giustifica così che sopporti poco meno di tre quarti
dei costi processuali, mentre il resto andrebbe a carico del marito, il quale
però non ha formulato osservazioni all'appello e non può quindi ritenersi
soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere conviene
riscuotere la sola quota di spese a carico dell'appellante, mentre non si pone
problema di ripetibili, AO 1 non avendo – appunto – presentato osservazioni a
questa Camera.
L'esito dell'attuale giudizio non
influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo inerente agli oneri
processuali e alle ripetibili di prima sede (tre quarti a carico del convenuto,
il resto a carico dell'istante), che nel risultato è compatibile con la decisone
odierna e che può pertanto rimanere invariato.
7. Da ultimo l'appellante postula
anche in appello una provvigione ad litem (quantificata in fr. 3000.–) o,
in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Sui criteri che
disciplinano il diritto di ottenere dall'altro coniuge un tale sussidio non
giova di ripetersi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con citazioni). Basti
rammentare che il richiedente dev'essere sprovvisto di mezzi propri – o che non
ne possa disporre di mezzi propri in tempo utile – per finanziare una conveniente
condotta processuale senza pregiudicare il proprio debito mantenimento. Se può
contare su risorse proprie, deve far capo prima di tutto a tali risorse. Nella
fattispecie l'appellante si vede riconoscere un contributo alimentare che le
garantisce dal 1° maggio 2012 un margine disponibile di fr. 800.– mensili sul
fabbisogno minimo. Non può quindi definirsi sfornita dei mezzi necessari per
affrontare le spese processuali e di patrocinio in appello, avendo essa la
manifesta possibilità di retribuire il proprio avvocato a rate in meno di un
anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Una provvigione ad litem non
entra così in linea di conto, come non entra in linea di conto il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, difettando il presupposto dell'art. 117 cpv. 1 lett. a CPC.
8. Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
trattandosi in concreto di una decisione cautelare (DTF 134 I 86 consid. 3.1),
essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è
riformato come segue:
1. AO 1 è condannato a versare alla moglie AP 1,
in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 5410.–
mensili dal 1° dicembre 2010 al 30 luglio 2011,
fr. 3620.–
mensili dal 1° agosto 2011 al 30 aprile 2012 e
fr. 3710.–
mensili dal 1° maggio 2012 in poi.
3. Alla
I__________, __________, è ordinato di portare a fr. 3710.– dal novembre del
2014 la somma di fr. 3710.– mensili trattenuta dallo stipendio di AO 1 e di riversarla
a AP 1 sul conto IBAN __________ intestato alla medesima presso la Banca __________,
__________, o su un altro conto da lei indicato.
Per il
resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e il decreto
impugnato è confermato.
II. Le spese processuali di appello, ridotte
a fr. 650.–, sono poste a carico dell'appellante.
III. La richiesta di provvigione ad
litem in appello è respinta.
IV. La richiesta di gratuito patrocinio
è respinta.
V. Notificazione:
–.;
–..
– I.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).