11.2012.94
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio
10 marzo 2015Italiano51 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.94
Lugano
10 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2007.72 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con istanza del 27 agosto 2007 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. RA 2)
contro
AP 1
(ora
patrocinato dall'avv. RA 1),
giudicando sull'appello
del 3 settembre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 31 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964) e AO 1 (1965) si
sono sposati a __________ il 16 luglio 1994. Dal
matrimonio sono nati A__________, il 15 novembre 1995, e G__________,
l'8 dicembre 1998. Il marito è titolare di un negozio di ottica a __________ (dal
15 febbraio 2012: __________ SA, di cui è amministratore unico). Di formazione
assistente geriatrica, la moglie non ha più esercitato attività lucrativa dopo
la nascita di G__________. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2004,
quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n.
245, pari a 164/1000 della particella n. 3288
RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi
in un appartamento a __________. Dal 25 maggio 2009, dopo una riqualifica professionale
in qualità di operatrice sociosanitaria, AO 1 lavora a tempo parziale (50%) per
il __________ di __________.
B. Il 20 marzo
2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Riviera (inc. OA.2007.18), chiedendo – tra l'altro
– di affidare i figli alla madre con l'esercizio esclusivo dell'autorità
parentale, riservato un suo ampio diritto di visita, e di assegnare in
proprietà esclusiva alla moglie l'alloggio coniugale con l'intero debito
ipotecario. Egli ha offerto inoltre un contributo alimentare per lei di fr.
2500.– mensili fino al 31 dicembre 2007, ridotto a fr. 1250.– fino al dicembre del
2010 (a condizione che essa non conseguisse un reddito superiore a fr. 2500.–
mensili), uno per A__________ di fr. 1260.– mensili, aumentato a
fr. 1560.– dal dicembre del 2007 fino alla maggiore età (assegni familiari
compresi), e uno per G__________ di fr. 1260.– mensili, aumentato a fr. 1560.–
da gennaio del 2011 fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Nella
sua risposta del 23 agosto 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure all'attribuzione
dell'autorità parentale, ma non alle altre richieste.
C. Il 28 agosto
2007 AO 1 ha adito essa medesima il Pretore con un'istanza cautelare per
ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento
dei figli (riservato l'usuale diritto di visita del padre) e la condanna del
marito a versare dall'agosto del 2006 un contributo alimentare di fr. 7750.– mensili
per lei e uno di fr. 2500.– per ogni figlio, oltre a fr. 10 000.– di provvigione
ad litem. Essa ha avanzato le prime due richieste e ha rivendicato un
contributo alimentare di complessivi fr. 8040.30 già con effetto immediato, senza
contraddittorio. All'udienza del 10 ottobre 2007, indetta per la discussione
cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, fatto salvo quanto le
parti avevano concordato nella causa di merito all'udienza 20 settembre 2007 (affidamento
dei figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale,
regolamentazione del diritto di visito paterno).
D. Con decreto cautelare del 15
ottobre 2007, emesso nelle more istruttorie, il Segretario assessore ha
assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli
(riservato il più ampio diritto di visita paterno), e ha condannato AP 1 a
versare contributi alimentari per complessivi fr. 8040.30 mensili, di cui fr. 5655.30
mensili per la moglie, fr. 1230.– mensili per A__________
e fr. 1155.– mensili
per G__________ relativamente al settembre e all'ottobre del 2007,
rispettivamente fr. 5335.30 mensili per la moglie, fr. 1550.–
mensili per A__________ e fr. 1155.– mensili per G__________
dopo di allora.
E. Esperita l'istruttoria
cautelare, la causa è rimasta sospesa su richiesta delle parti dal 30 ottobre
2008 fino al 27 dicembre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno
inizialmente rinunciato, il marito limitandosi a conclusioni scritte del 13
gennaio 2011 e la moglie confermandosi il 20 gennaio 2011 nelle proprie
richieste. In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti sono state convocate
a un nuovo dibattimento finale (di merito e cautelare) in cui hanno ribadito il
14 febbraio 2012 le loro domande. Statuendo con decreto cautelare del 31 luglio
2012, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di AO 1, attribuendole
l'abitazione coniugale, affidandole i figli (riservato un ampio diritto di visita
paterno) e obbligando il convenuto a versare i seguenti contributi alimentari,
oltre agli assegni familiari:
Dal 1° agosto 2006 al
31 ottobre 2007:
fr. 6755.–
per la moglie,
fr. 1417.– per A__________
fr. 1333.– per G__________;
Dal 1° novembre 2007 al
31 dicembre 2008:
fr. 6505.–
per la moglie,
fr. 1716.– per A__________
e
fr. 1284.– per G__________;
Dal 1° gennaio 2009 al 31
maggio 2009:
fr. 5961.–
per la moglie,
fr. 1980.– per A__________
e
fr. 1481.– per G__________;
Dal 1° giugno 2009 al 31
agosto 2010:
fr. 3321.–
per la moglie,
fr. 2146.– per A__________
e
fr. 1729.– per G__________;
Dal 1° settembre 2010
al 31 dicembre 2010:
fr. 3321.–
per la moglie,
fr. 1493.– per A__________
e
fr. 1729.– per G__________;
Dal 1° gennaio 2011 al 30
novembre 2013:
fr. 3321.–
per la moglie,
fr. 1493.– per A__________
e
fr. 1889.– per G__________;
Dal 1° dicembre 2013 al
31 dicembre 2016:
fr. 3321.–
per la moglie e
fr. 2054.– per G__________;
Dal 1° gennaio 2017 in
poi:
fr. 3321.–
per la sola moglie.
Il Pretore ha respinto invece la
richiesta di provvigione ad litem e ha rinviato la decisione sugli oneri
processuali e le ripetibili al giudizio di merito.
F. Con sentenza di merito
emanata quello stesso giorno il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato
Fatti
i figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha riservato
un ampio diritto di visita al padre e ha obbligato quest'ultimo a versare i seguenti
contributi alimentari:
per
la moglie:
fr.
2911.– mensili fino al 31 dicembre 2014,
fr. 672.– mensili dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2016,
fr. 860.– mensili dal 1° gennaio
2017 fino al pensionamento ordinario della beneficiaria e
fr. 500.– mensili in seguito;
per A__________:
fr.
1493.– fino al 30 novembre 2013;
per G__________:
fr.
2054.– fino al 31 dicembre 2014 e
fr. 2131.– dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2016,
riservato
l'art. 277 cpv. 2 CC.
La tassa di giustizia di
fr. 8000.– e le spese sono state poste a carico dei coniugi in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contro tale sentenza AP 1 ha
introdotto appello, tuttora pendente (inc. 11.2012.107).
G. Il 3 settembre 2012 AP 1 ha
appellato dinanzi a questa Camera il decreto cautelare citato dianzi per
ottenere che, in riforma del medesimo, i contributi alimentari siano fissati come
segue:
Dal 1° settembre 2006
al 31 ottobre 2007:
fr. 3589.25 mensili per la
moglie,
fr. 1259.– mensili per A__________
fr. 1186.– mensili per G__________, oltre gli assegni familiari;
Dal 1° novembre 2007 al
30 novembre 2008:
fr. 3589.25 mensili per la
moglie,
fr. 1584.– mensili per A__________ e
fr. 1186.– mensili per
G__________, oltre gli assegni familiari;
Dal 1° dicembre 2008 al
31 dicembre 2008:
fr. 256.25 mensili per
la moglie,
fr. 1716.50 mensili per A__________ e
fr. 1383.50 mensili per G__________, oltre
gli assegni familiari;
Dal 1° gennaio 2009 al
31 agosto 2010:
fr. 1716.50 mensili per A__________
e
fr. 1383.50 mensili per G__________, oltre
gli assegni familiari;
Dal 1° settembre 2010
al 31 dicembre 2010:
fr. 1195.– mensili per A__________ e
fr. 1383.50 mensili per G__________, oltre
gli assegni familiari;
Dal 1° gennaio 2011 al 30
giugno 2012:
fr. 1195.– mensili per A__________ e
fr. 1643.50 mensili per G__________, oltre
gli assegni familiari;
Dal 1° luglio 2012 al
30 novembre 2013:
fr. 1716.50 mensili per A__________
e
fr. 1643.50 mensili per G__________, oltre
gli assegni familiari;
Dal 1° dicembre 2013 al
31 dicembre 2014:
fr. 1095.70 mensili per G__________,
oltre gli assegni familiari;
Dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2016:
fr. 888.– mensili per G__________, oltre gli assegni familiari.
Invitata a presentare
osservazioni sulla competenza funzionale del Pretore, al quale l'appellante
rimprovera di avere statuito sulla domanda cautelare solo dopo avere emesso la
decisione di merito, AO 1 ha proposto il 19 novembre 2012 di respingere la
contestazione d'ordine. Chiamata il 4 febbraio 2015 a
esprimersi sull'appello, essa ha
comunicato il 16 febbraio 2015 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare
l'irricevibilità dei nuovi documenti prodotti e a postulare la conferma della
sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità e la durata dei
contributi in discussione. Quanto alla tempestività del ricorso, in concreto il
plico raccomandato contenente la decisione
impugnata è stato notificato al convenuto il 23 agosto 2012 (tracciamento
degli invii n. __________). Introdotto il 3 settembre 2012, l'appello in esame
è pertanto tempestivo.
2.
L'appellante chiede anzitutto
di annullare il decreto impugnato perché il Pretore ha emesso la decisione
cautelare dopo avere deciso il merito (memoriale,
pag. 3). Effettivamente, esprimendosi sul reddito conseguito dal marito prima
della separazione, il primo giudice ha rilevato che “con la sentenza di
merito è stato accertato un reddito netto mensile (…) di fr. 24 000.–” (decreto impugnato, pag.
3). Avesse anche giudicato nel merito prima di regolare l'assetto provvisionale,
ad ogni modo, ciò non significa che il Pretore non fosse più competente per statuire
sui provvedimenti cautelari postulati da AO 1. Al contrario: su tali richieste
il primo giudice (invero il Segretario assessore) si era determinato solo il 15 ottobre 2007 “nelle more istruttorie”, ossia con un decreto
cautelare intermedio (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ciò non lo
esonerava dall'emanare il decreto finale, una volta chiusa l'istruttoria
cautelare. Avesse anche giudicato nel merito, egli non poteva dispensarsi al
riguardo (Sprecher in: Basler
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 ad
art. 265; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 13 ad art. 265). La fattispecie non denota così alcuna
similitudine con la sentenza inc. 11.2012.49 emanata il 12 luglio 2012 di questa
Camera, nell'ambito della quale il decreto cautelare era destinato a esplicare
effetti solo dopo il giudizio di merito, litigioso essendo in quel caso l'affidamento
provvisionale del figlio, affidamento che non poteva più essere modificato per
il passato. Ne segue che la contestazione d'ordine mossa dall'appellante nella
fattispecie, la quale obbligherebbe addirittura questa Camera a statuire essa
medesima dopo il contraddittorio sull'assetto cautelare come autorità di primo
grado in luogo e vece del Pretore, si rivela priva di ogni pertinenza.
3.
All'appello AP 1 acclude nuovi
documenti: i bilanci e i conti economici 2010 e 2011 della __________ SA (doc.
2), vari giustificativi per spese inerenti al suo fabbisogno minimo, una
dichiarazione 3 settembre 2012 della M__________ di __________ che attesta l'addebito
nell'esercizio 2011 di fr. 5511.60 per l'uso privato del veicolo aziendale
(doc. 3) e un conteggio delle spese per la retta scolastica 2011/2012 del figlio
A__________ al __________ di __________ (doc. 4). Ora, nuovi mezzi di prova
sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale
anche nelle procedure sommarie (art. 272
in relazione con l'art. 276 CPC; DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 2a). In concreto l'appellante
non indica perché gli sarebbe stato impossibile produrre i documenti in rassegna
– compresa la comunicazione del nuovo premio di cassa malati, che notoriamente
interviene con debito anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal) – prima della chiusura
dell'istruttoria pretorile. Non può pretendere dunque di addurli per la prima
volta in appello. Ciò posto, conviene quindi procedere senza indugio alla
trattazione del ricorso.
4.
Litigiosi rimangono in
questa sede il contributo alimentare per moglie e figli. A tale fine il Pretore
ha calcolato il reddito netto medio del marito prima della separazione in fr.
24.
000.– mensili (arrotondati), il
fabbisogno complessivo della famiglia in quel periodo in fr. 11 777.– e il risparmio mensile dei coniugi in fr.
6000.
– (decreto impugnato, pag. 3 seg.). Ne ha desunto che la coppia disponeva allora
6223.
– mensili, la cui la metà (fr. 3111.–) era il massimo di quanto sarebbe
spettato alla moglie (decreto impugnato, pag. 5).
Relativamente alla situazione
dopo la separazione, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e in fr.
19.
542.– mensili in seguito (per la sopravvenienza,
dal 2009, degli utili dalla partecipazione alla S__________ SA di __________,
di cui il convenuto è amministratore unico e proprietario insieme con la moglie),
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5384.– mensili, cui ha aggiunto fr. 3111.–
per tenere conto del tenore di vita goduto prima della separazione (decreto
impugnato, pag. 7 e 11). Quanto alla moglie, egli ha appurato dal maggio del 2009
un reddito da attività lucrativa di fr. 640.– mensili (assegni familiari
inclusi) e una partecipazione all'utile netto della S__________ SA di fr.
1542.
– mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4392.– mensili (ridotto
a fr. 242.– dal dicembre del 2016) cui ha aggiunto, come per il marito, l'importo
di fr. 3111.– per tenere conto del tenore di vita sostenuto prima della separazione (decreto impugnato, pag. 7 seg.).
Il fabbisogno in denaro dei figli,
infine, è stato stimato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, maggiorate
del 25% in ragione del tenore di vita agiato dei genitori (loc. cit., pag. 9 a
11). Su tali basi il Pretore ha stabilito il contributo alimentare in favore di
moglie e figli ripartendo a metà l'eccedenza risultante dal bilancio familiare
(loc. cit., pag. 11 segg.).
5.
L'appellante contesta il
metodo di calcolo applicato dal Pretore, affermando che il contributo
alimentare va definito secondo gli stessi criteri di quello fissato nella sentenza
di divorzio, le due decisioni essendo state emanate lo stesso giorno, non senza
rimproverare al Pretore una violazione del suo diritto di essere sentito (memoriale,
pag. 3 seg.). Egli contesta inoltre il riparto a metà dell'eccedenza che
risulta dal bilancio familiare, sia perché la famiglia destinava somme
considerevoli al risparmio sia perché la separazione è durata oltre otto anni e
mezzo (memoriale, pag. 5), sicché a suo avviso la moglie può pretendere un
contributo di mantenimento solo nella misura in cui non sia in grado di far
fronte da sé al proprio fabbisogno (memoriale, pag. 6).
Quanto alla situazione finanziaria
della famiglia, egli contesta l'accertamento del proprio reddito, definito
eccessivo, e quello della moglie, ritenuto troppo basso (memoriale, pag. 7
seg.). Contesta inoltre tanto il fabbisogno minimo della moglie (da ridurre a
circa fr. 3500.– mensili: memoriale, pag. 9) quanto il proprio (da portare a
fr. 7181.80 mensili, più la quota destinata al risparmio di fr. 6000.– mensili;
memoriale, pag. 12), come pure la maggiorazione del 25% applicata al fabbisogno
in denaro dei figli, a suo modo di vedere ingiustificata (memoriale, pag. 11). Chiede
infine che i contributi siano dovuti solo dal settembre del 2006 e che la
moglie partecipi al mantenimento della figlia G__________ dopo il 1° dicembre
2013.
in funzione della sua capacità contributiva (memoriale, pag. 16).
6.
Dal profilo formale l'appellante
lamenta un'insufficiente motivazione del decreto impugnato (art. 29 cpv. 1
Cost.), il Pretore
avendo trascurato la sua
richiesta di stabilire il contributo alimentare in maniera identica nell'ipotesi
– poi verificatasi – che la decisione cautelare e quella di merito fossero
state prese contestualmente. Così argomentando, egli dimentica però che nella
motivazione di una sentenza il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni
singola allegazione delle parti. Determinante è che sia dato di capire perché
egli abbia statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché il destinatario
possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo
giurisdizionale (DTF 138 I 237 consid. 5.1; 136 I 236 consid. 5.2 con richiami).
Nella fattispecie il Pretore ha enunciato senza equivoci le differenze alla
base del calcolo per il mantenimento di un coniuge pendente causa e dopo il
divorzio (decreto impugnato, pag. 2 seg.). Ciò permetteva di capire perché i
due contributi alimentari non andassero determinati nello stesso modo. Contro
tale orientamento il convenuto ha potuto far valere tutte le sue ragioni nell'appello.
Non può quindi censurare un pregiudizio nei suoi diritti di difesa.
7.
Fino al momento del
divorzio i contributi alimentari per moglie e figli sono regolati dalle misure
prese a tutela dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o
da decreti cautelari emanati nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC).
Mentre i contributi di mantenimento per i figli sono definiti alla stessa
stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1 CC), quelli per la
moglie sono disciplinati dall'art. 163 CC fino al divorzio (“solidarietà matrimoniale”)
e dall'art. 125 CC in seguito (“solidarietà postmatrimoniale”).
Di regola, il contributo alimentare dell'art. 125 CC comincia a
decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio,
una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio
(DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b). Fino ad allora
continuano a valere – come detto – i contributi di mantenimento fissati sulla
scorta dell'art. 163 CC in misure a tutela dell'unione coniugale o in decreti
cautelari nella causa di divorzio (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con rinvii;
RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c; da ultimo I CCA, sentenza
inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 5).
a) Contrariamente
a quanto asserisce l'appellante (memoriale, pag. 4), il principio del clean
break non riguarda gli assetti provvisionali durante le cause di divorzio, nel
cui ambito il giudice non deve verificare se il matrimonio ha concretamente influito
sulla situazione finanziaria dei coniugi (I CCA, sentenze inc. 11.2013.48 del 7
ottobre 2014, consid. 11 e inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4c). Quand'anche
non ci si possa più seriamente attendere che i coniugi riprendano la vita in
comune, di conseguenza, il vicendevole obbligo di mantenimento continua a
essere disciplinato dall'art. 163 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1). Che un
contributo alimentare provvisionale possa risultare più alto rispetto al contributo
in favore della moglie dopo il divorzio – circostanza di cui si duole l'appellante
(memoriale, pag. 3) – è un effetto insito nel sistema del diverso metodo di
calcolo applicabile ai due tipi di contributo e non un'anomalia.
b) È
vero che – come fa valere il convenuto (appello, pag. 4 in basso) – qualora non
ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica lo scopo di
favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo
solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dopo l'avvio di una causa di
divorzio, in particolare, si può essere più esigenti nel pretendere che il
coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni
con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito
mantenimento (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza
pubblicata in DTF 128 III 65; v. anche DTF 138 III 99 consid.
2.
; RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.48
del 7 ottobre 2014, consid. 11). Ma finché non sia stato sciolto
il matrimonio e, anzi, finché non siano state liquidate tutte le conseguenze
del medesimo continua a fare stato – per principio – il metodo di calcolo
fondato sull'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con riferimento).
8.
L'appellante contesta il metodo
applicato dal Pretore per definire il contributo di mantenimento in favore
della moglie, affermando che durante la vita in comune una parte importante del
reddito da lui conseguito era destinata al risparmio e che la lunga durata
della separazione non giustifica di suddividere a metà l'eccedenza derivante
dal bilancio familiare (memoriale, pag. 5).
a) Questa
Camera ha avuto modo di rammentare ancora di recente i criteri preposti alla
definizione dei contributi alimentari fra coniugi dopo la fine della comunione
domestica (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 e 6 destinati
a pubblicazione in RtiD I-2015). Tali principi valgono tanto nelle protezioni
dell'unione coniugale quanto, per analogia, negli assetti cautelari decretati durante
una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Giovi dunque ripetere che, ove sia
giustificata una sospensione della comunione
domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale – o per analogia il giudice dei provvedimenti
cautelari – “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro”
(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si
applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il
criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre
dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo
l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo
esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno
minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il
fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo.
b) Il
metodo di calcolo appena citato non deve condurre tuttavia a una
ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una
liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al
mantenimento è costituito, di regola, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano
durante
la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi
il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un
tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378
consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_445/2014
del 28 agosto 2014, consid. 4.1). Il metodo di calcolo in questione non si
applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in
comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,
ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad
altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per
il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante
la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente
agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato
al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il
contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie
per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD
I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737
consid. 4a e 4b;
analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 con
riferimenti destinato a pubblicazione in RtiD I-2015).
c) La
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari fra
coniugi nelle procedure a tutela dell'unione coniugale – e, per analogia, nei
procedimenti cautelari in cause di divorzio – è stata compendiata anche dalla
dottrina nei termini che seguono (Hohl
in: Fountoulakis/Pichonnaz/ Rumo-Jungo, Droit de la famille et nouvelle
procédure, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 95 seg. con citazioni: v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).
– Coniugi che
versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole
Si tratta
del caso in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate
siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che
il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore
alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di
mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare
il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale
federale 5A_267/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1; sentenza
5A_11/2014 del 3 luglio 2014, consid. 4.3.1.1; sentenza 5A_778/2013 del 1°
aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011,
consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; DTF 115 II
426.
consid. 3).
Il metodo
di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei
coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per
principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare dell'eccedenza
non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione
anticipata del regime dei beni (sopra, consid. a). Ad ogni modo tale metodo non
entra in linea di conto se durante la vita in comune i coniugi non destinavano
tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo
parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità (sopra,
loc. cit.).
– Coniugi che
versano in una situazione finanziaria media o modesta
Si tratta
del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in comune
o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in
comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente
assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid.
4.2.1.1
in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze
del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale
federale 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4, richiamato
ancora nella sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se
non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3:
entrate coniugali di fr. 23 658.–
mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che
consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e
dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come
quella evocata in DTF 126 III 8 non riguarda il Cantone Ticino, dove il fabbisogno
del coniuge affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).
– Coniugi che versano in una situazione finanziaria
deficitaria
Si tratta
del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore
del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio
minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59
consid. 2).
9.
Nel caso specifico è
assodato che durante la comunione domestica i coniugi vivevano in condizioni
finanziarie particolarmente favorevoli, ove appena si considerino i redditi familiari
di oltre
fr. 22 000.– netti mensili. È pacifico inoltre che la
coppia riusciva ad accumulare ogni mese risparmi consistenti. In condizioni del
genere il convenuto ha reso verosimili i presupposti che in materia di
contributi alimentari fra coniugi giustificano di applicare il metodo di
calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Occorre dunque
accertare, per lo meno a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione
di provvedimenti cautelari, quali spese debba affrontare la moglie per conservare
il livello di vita anteriore alla separazione. Non soccorrono invece i
requisiti per ritenere decisivo – come vorrebbe il convenuto (appello, pag. 5
seg.) – il tenore di vita condotto dalla moglie durante la separazione,
poiché a tal fine la separazione sarebbe dovuta durare almeno dieci anni (DTF
137.
III 106 consid. 4.2.1.1, 132 III 601 consid. 9.3).
10.
Il Pretore ha individuato il
tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica deducendo
dal reddito netto medio mensile del marito negli anni dal 2002 al 2004 (fr. 24 000.– mensili arrotondati) il fabbisogno
complessivo della famiglia nel medesimo periodo, di fr. 11 777.– mensili, e la quota destinata al
risparmio, di fr. 6000.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 seg.). Ne ha
desunto che la coppia disponeva ogni mese di fr. 6223.– (fr. 3111.– ciascuno), i
quali, sommati al fabbisogno proprio, ne determinavano il tenore di vita (loc.
cit., pag. 5 e 13 segg.). Ci si può domandare se tale sia il criterio corretto per
calcolare il dispendio effettivo. Sta di fatto che l'appellante non muove obiezioni
al riguardo. Contesta l'accertamento del reddito coniugale, che a suo dire non
sarebbe motivato, il Pretore essendosi limitato a rinviare a quanto figura
nella sentenza di merito, e per di più in maniera errata, tale reddito dovendo
essere accertato sulla sola base del guadagno conseguito nel 2004 e senza arrotondamenti
(memoriale, pag. 6 seg., punto 8).
a) La
prima censura non è seria, il Pretore avendo indicato le basi di calcolo
applicate, sia per quanto attiene al lasso di tempo (gli anni dal 2002 al 2004)
sia per quel che è dei documenti (rapporto peritale, dati contabili e fiscali: decreto
impugnato, pag. 6 seg.). La seconda critica è infondata nella misura in cui concerne
il periodo contabile preso in esame, conforme all'orientamento della giurisprudenza,
secondo cui il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio conseguito sull'arco
di almeno gli ultimi tre anni (RtiD II-2004 pag. 617
n. 38c consid. 3 con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2011.73
dell'11 dicembre 2014, consid. 6a). È provvista di buon diritto
invece nella misura in cui verte sull'arrotondamento del reddito, che passa
così a fr. 23 765.– mensili (media
tra fr. 26 107.– mensili del 2002, fr. 22 462.– mensili del 2003 e fr. 22 725.– mensili del 2004, stando agli
accertamenti non contestati del Pretore). Analoghe considerazioni valgono
quanto al contestato arrotondamento (per difetto) del risparmio mensile, che
secondo gli accertamenti (anch'essi incontestati) del Pretore va accertato in
fr. 6120.– mensili (decreto impugnato, pag. 4).
b) Il
convenuto chiede altresì di aggiungere al fabbisogno familiare accertato dal
Pretore prima della separazione alcune sue spese personali (terapie mediche, uso
della moto), ma non rende i costi lontanamente
verosimili (memoriale, pag. 7). Né incombe al giudice, in una questione
che attiene alla definizione del contributo di mantenimento tra coniugi, passare
al vaglio d'ufficio la ponderosa documentazione agli atti per individuare
indizi da cui inferire il possibile fondamento della richiesta (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 10c). Ne segue
che, a fronte di un reddito coniugale di fr. 23 765.–
mensili, di un fabbisogno familiare di fr. 11 777.–
mensili (non contestato nelle posizioni riconosciute dal Pretore) e di un
risparmio di fr. 6120.–, ogni coniuge disponeva ancora prima della separazione di
fr. 2934.– mensili (la metà di fr. 5868.–), i quali aggiunti al fabbisogno
individuale ne determinavano il tenore di vita.
11.
Il Pretore ha accertato il
fabbisogno di AO 1 in fr. 4392.– mensili (recte: fr. 4492.– mensili), ridotti
a fr. 4242.– mensili (recte: fr. 4342.– mensili) dal dicembre del 2016
(maggiore età della figlia G__________), così composti: minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– fino al dicembre del
2016, ridotto a fr. 1200.– in seguito, onere ipotecario (senza ammortamento) e
spese condominiali fr. 368.– (già dedotta la quota di un terzo compresa nel
fabbisogno in denaro di A__________ e di un quarto compresa nel fabbisogno in
denaro di G__________), ammortamento di una polizza assicurativa della “__________”
fr. 440.30, premio della cassa malati fr. 373.10, franchigia e spese
mediche fr. 100.–, assicurazione combinata dell'economia domestica fr. 55.50, assicurazione
RC e casco dell'automobile fr. 90.60, imposta di circolazione fr. 66.70,
spese dell'automobile fr. 200.–, tassa di canalizzazione fr. 14.10, contributo
per finanziamento di opere di canalizzazione [“contributi __________”] fr. 31.10,
tassa rifiuti e acqua potabile fr. 36.50, assicurazione sulla vita “__________”
fr. 359.70, quota della __________ fr. 5.90, onere fiscale fr. 1000.–
(decreto impugnato, pag. 8).
a) L'appellante
chiede di ridurre il fabbisogno appena citato
a
fr. 3589.25 mensili, rispettivamente a fr. 3407.95 mensili dal dicembre del
2016.
(memoriale, pag. 9), in particolare diminuendo
gli oneri ipotecari e le spese accessorie a fr. 365.55, ma non spiega
perché, né tanto meno indica per quale motivo il calcolo del Pretore sarebbe
errato. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo
punto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile. Identiche considerazioni
valgono per le imposte, che il convenuto vorrebbe diminuire a fr. 400.– mensili
senza però motivare lontanamente la pretesa.
b) A ragione l'appellante postula invece la riduzione
da fr. 359.70 a fr. 59.70 del
premio mensile per l'assicurazione sulla vita della “__________”, l'accertamento
del Pretore essendo manifestamente frutto di una svista (doc. N, che attesta un
premio annuo di fr. 716.70), e la soppressione dei “contributi __________” di fr.
31.10
dopo il dicembre del 2016, scaduti i 10 anni per i quali era stata
concessa la rateazione (doc. I).
c) Non
si giustifica invece lo stralcio di talune posizioni (premio per l'assicurazione
sulla vita, spese dell'automobile e per l'ammortamento della polizza della “__________”)
che il convenuto non ritiene necessarie, dimenticando però che la fine della
vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le
condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita
precedente (I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid.
8b). Ne discende, sempre a un esame di apparenza, un fabbisogno della moglie di
fr. 4192.– mensili, che passerà a fr. 4010.– mensili dall'8 dicembre 2016. Di
conseguenza, per conservare il livello di vita raggiunto durante la comunione
domestica, occorrono all'istante fr. 7126.– mensili
(fr. 4192.– più fr. 2934.–), rispettivamente fr. 6944.– mensili dall'8
dicembre 2016 (fr. 4010.– più fr. 2934.–).
12.
La questione è di sapere,
ciò premesso, in che misura l'istante possa sopperire da sé al proprio tenore
di vita e se l'appellante sia in grado di versarle quanto manca.
a) Il
Pretore ha accertato il reddito da attività lucrativa della moglie dal maggio
del 2009 in fr. 2239.– mensili, cui ha aggiunto fr. 63.– mensili risultanti dai
dati fiscali, una media di fr. 338.– mensili per assegni familiari e, dal 1°
gennaio 2009, un dividendo di fr. 1542.– mensili per la partecipazione al 50%
alla S__________ SA, onde un totale di fr. 4182.– mensili (fr. 1542.– dal
1° gennaio 2009, fr. 4182.– dal maggio del 2009: decreto impugnato, pag. 7 e
13). In considerazione degli sforzi intrapresi, già dal 2006, per reinserirsi
nel mondo del lavoro, egli non ha imputato all'istante per contro un reddito
ipotetico da attività lucrativa prima del maggio del 2009, pur avendo la figlia
minore compiuto i 10 anni nel dicembre del 2008, né l'ha obbligata a estendere l'attività
lucrativa al 100%, ritenendo sufficienti le risorse finanziarie della famiglia
(decreto impugnato, pag. 7).
b) L'appellante
sostiene che il reddito della moglie ammonta a fr. 4875.– mensili complessivi. Intanto egli attribuisce all'istante
un'entrata di fr. 2883.– mensili, cui aggiunge fr. 450.– per assegni familiari
e fr. 1542.– per la partecipazione alla citata società (memoriale, pag. 8). Se
non che, al proposito l'accertamento del Pretore – non impugnato dalla moglie –
non lo penalizza, non foss'altro perché conformemente alla più recente giurisprudenza
sviluppata intorno all'art. 285 cpv. 2 CC gli assegni familiari non andrebbero
aggiunti al reddito del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in
denaro dei figli (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Nella sua
richiesta il convenuto li conteggia addirittura in doppio (lo stipendio
conseguito nel 2009 di fr. 19 386.– li comprende già per fr. 3710.–:
certificato di salario del 4 febbraio 2010, doc. richiamato V). Non ha quindi
motivo di lamentarsi. Per il resto, egli non si confronta con gli argomenti con
cui il Pretore ha deciso di non computare alla moglie un reddito ipotetico
prima del maggio del 2009, non bastando al riguardo la mera affermazione
secondo cui “gli sforzi per reinserirsi nel mondo del lavoro potevano portare
frutti prima”, né con la decisione pretorile di non ascrivere a lei già in via
cautelare – a differenza del merito – un'attività a tempo pieno. Su questi
punti l'appello manca pertanto di idonea motivazione.
13.
Per quel che riguarda la
capacità contributiva del marito, il Pretore ha accertato redditi di lui per
fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre
2008.
e di fr. 19 542.– mensili dal 1°
gennaio 2009 in poi, così composti: fr. 18 000.–
da attività lucrativa e fr. 1542.– per la partecipazione dal 1° gennaio 2009 alla
S__________ SA (decreto impugnato, pag. 7). Circa il reddito da attività
lucrativa, il Pretore ha accertato una media di fr. 17 300.– mensili sulla base dei dati fiscali relativi agli anni dal
2005.
al 2009 (ultimo dato a disposizione). Considerata la tendenza al rialzo delle
entrate nel 2008 e nel 2009, dopo un risultato contabile del 2007 influenzato negativamente
dai lavori di ristrutturazione del negozio, egli ha stimato verosimile per
finire un reddito da attività lucrativa di almeno fr. 18 000.– mensili.
L'appellante obietta che i
bilanci del 2010 e 2011 acclusi all'appello attestano un utile aziendale di fr.
114.
556.– annui per il 2010 e di 183 993.– per il 2011, contrariamente alle ottimistiche
previsioni del Pretore (memoriale, pag. 8 seg.). Se non che, tali documenti
nuovi, per altro redatti dallo stesso appellante senza alcun avallo di un
revisore, non sono ricevibili (sopra, consid. 3). Per il resto, il convenuto non
contesta la correttezza dei dati fiscali relativi all'ultimo quinquennio (dal 2005
al 2009), salvo tralasciare nella propria valutazione elementi di reddito accessorio
che il Pretore ha giustamente considerato (decreto impugnato, pag. 6; appello,
pag. 8). Le entrate complessive di fr. 18 000.–
mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 19 542.–
mensili in seguito (l'utile da partecipazione societaria non essendo contestato
nel suo importo) appaiono così, a un sommario esame, quanto meno verosimili.
14.
L'appellante avendo il
diritto di conservare – come la moglie – il tenore di vita raggiunto durante la
comunione domestica, occorre ancora definire il fabbisogno personale di lui. L'interessato
afferma che alla somma di fr. 5384.– mensili accertata dal Pretore (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–, spese
accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 307.30, franchigia e spese
mediche fr. 100.–, assicurazione combinata dell'economia domestica fr. 55.50, “terzo
pilastro” fr. 416.–, quota della __________ fr. 5.90, onere fiscale fr.
2000.
–) devono ancora aggiungersi le spese per l'uso privato dell'automobile aziendale,
quelle per la moto e la quota del TCS. Inoltre vanno adattati, a mente sua, il
costo della cassa malati, quello per l'assicurazione “__________” del “terzo pilastro”,
quello per la locazione e l'onere fiscale (memoriale, pag. 12).
a) Il
Pretore non ha riconosciuto le spese d'automobile perché già inserite nella
contabilità aziendale in deduzione del reddito (decreto impugnato, pag. 11). Ora,
che il convenuto rifonda alla ditta un'indennità per l'uso privato del veicolo aziendale
è possibile. La dichiarazione 3 settembre 2012 della __________, nuova, è tuttavia
irricevibile (sopra, consid. 3) e nient'altro rende verosimile l'entità della
spesa. Ciò vale anche per le spese della moto e la quota del TCS, come pure per
l'aumento a fr. 317.90 del premio della cassa malati (sopra, consid. 3), apparentemente
nemmeno documentata (memoriale, pag. 12).
b) Quanto
al canone di locazione, il Pretore lo ha accertato sulla base di quanto lo
stesso convenuto ha indicato nella causa di divorzio (decreto impugnato, pag.
11.
con riferimento all'inc. OA.2007.18; petizione, pag. 5). L'appellante definisce
tale accertamento superato dalla sua successiva richiesta (locazione fr. 1200.–
più spese accessorie di fr. 200.–) in
sede
cautelare, cui la moglie avrebbe aderito (memoriale, pag. 12). Egli
equivoca tuttavia sulla pretesa ammissione della convenuta, la quale non solo
con l'istanza cautelare gli ha riconosciuto in realtà una spesa inferiore (fr. 1200.–
comprensivi delle spese accessorie), ma in replica ha contestato anche il
fabbisogno complessivo di lui, non reputandolo “minimamente provato“ (verbale del
10.
ottobre 2007, pag. 4). In condizioni simili il Pretore poteva senz'altro
attenersi, a un esame di apparenza, alla pigione indicata nella petizione.
c) In
merito all'onere fiscale l'appellante rivendica un importo di fr. 3000.– invece
dei fr. 2000.– mensili riconosciutigli dal Pretore. Questi ha accertato l'aggravio
sulla scorta della dichiarazione d'imposta 2009, procedendo a una stima per
eccesso (decreto impugnato, pag. 11). Il convenuto eccepisce che la moglie ha
ammesso l'importo di fr. 3000.– mensili nella propria istanza (memoriale, pag.
12). Effettivamente AO 1 ha stimato nella propria istanza del 27 agosto 2007
l'onere
fiscale del marito in fr. 3000.–. Ciò non basta tuttavia per inficiare l'accertamento
che figura nel decreto cautelare, fondato sull'ultima dichiarazione d'imposta e
quindi più vicino alla realtà rispetto a una semplice stima. Nulla impediva al
Pretore, in altri termini, di considerare ai fini del giudizio i dati tributari
più recenti.
d) Se
ne conclude che il fabbisogno del convenuto è quello calcolato dal Pretore, cui
si aggiungono, come per la moglie, fr. 2934.– in modo da garantire il
tenore di vita precedente la separazione (sopra, consid. 10b), onde un totale
di fr. 8318.– mensili. L'appellante sostiene di avere sempre prelevato almeno fr.
6000.
– mensili (oltre a fr. 1600.– di oneri ipotecari) per il fabbisogno della
famiglia (memoriale, pag. 12), ma l'assunto, oltre che smentito dagli atti e
dalla stessa richiesta di appello in cui il convenuto chiede di riconoscergli
fr. 7181.80 mensili per il proprio fabbisogno, è irricevibile. L'appellante non
si confronta infatti con l'accertamento del Pretore (decreto impugnato, pag. 4),
il quale ha negato, sulla scorta dei dati bancari, un'evenienza del genere.
15.
Relativamente ai contributi
di mantenimento per A__________ e G__________, l'appellante li contesta perché il
Pretore ha maggiorato il fabbisogno in denaro dei figli del 25%, facendo
lievitare il dovuto di conseguenza.
a) Il
primo giudice ha determinato il costo di mantenimento dei figli sulla scorta
della tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, alle quali la
giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301
consid. 5). Dopo avere tolto dal fabbisogno in denaro di A__________ e G__________
(fr. 1695.– e fr. 1870.– mensili), secondo la fascia di età per una fratria di
due, la posta per cura e educazione (fr. 265.– e fr. 335.– mensili) prestata
in natura dalla madre fino al 24 maggio 2009 (inizio dell'attività lucrativa al
50%) e averla considerata al 50% in seguito, egli ha adattato il costo dell'alloggio
(di fr. 315.– e di fr. 335.–) al caso specifico, sostituendo la stima della tabella
con la quota di un terzo
(A__________)
e di un quarto (G__________) della spesa effettiva a carico del genitore
affidatario (fr. 884.– mensili: decreto impugnato, pag. 8 a 10). In seguito egli
ha maggiorato il fabbisogno in denaro del 25% per tenere conto delle condizioni
agiate della famiglia, accertando così per
A__________ un fabbisogno di fr. 1574.– mensili fino al 12° compleanno,
di fr. 1980.– da allora fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% della
madre, di fr. 2146.– da allora fino all'entrata al collegio __________ di __________
(internato) e di fr. 1493.– da allora fino al compimento della maggiore età (in
virtù di un'incontestata riduzione a un terzo delle poste di vitto, alloggio,
cura e educazione consecutiva all'entrata in collegio). Per G__________ il
Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro in fr. 1481.– fino all'inizio dell'attività
lucrativa al 50% da parte della madre, in fr. 1729.– da allora fino al 12°
compleanno e di fr. 2054.– da allora fino alla maggiore età (decreto impugnato,
pag. 10 seg.).
b) Il
problema è che il Pretore non ha dedotto dai contributi di mantenimento l'assegno
familiare, già compreso nei fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
2ª edizione, pag. 9). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale
federale tali assegni vanno tolti dal fabbisogno dei figli per essere corrisposti a parte dal genitore che li riscuote
(sopra, consid. 12b). Ciò non influisce sui contributi alimentari per A__________
e G__________ fino al 25 maggio 2009 (inizio dell'attività lucrativa da
parte della madre) poiché come indipendente l'appellante non percepiva tali prestazioni
(art. 13 LAFam nella versione fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio
2013, del cpv. 2bis; I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4
dicembre 2013, consid. 6). Per quanto riguarda invece la situazione successiva
al 25 maggio 2009, gli assegni familiari spettavano per legge all'istante (art.
7.
cpv. 1 e art. 13 cpv. 3 LAFam), sicché vanno dedotti dai fabbisogni in denaro
dei figli (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno,
fr. 250.– dopo di allora: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam) e non
possono essere posti a carico del convenuto.
c) Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare per altro che nel caso in cui un genitore
con obblighi alimentari versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli,
il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere maggiorato del 25% rispetto
ai valori medi contemplati dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo. Dopo un'ampia disamina della giurisprudenza (non pubblicata) del Tribunale federale, questa Camera ha
delineato il suo orientamento al riguardo in una sentenza del 5 febbraio
2010.
(RtiD II-2010 pag. 632). In quel caso il convenuto guadagnava, già alla nascita
della figlia (nel 2006), fr. 17 900.–
mensili, stipendio che negli anni successivi era andato costantemente aumentando
e che gli ha sempre lasciato, pur considerando il fabbisogno minimo da lui
fatto valere (e non quello accertato dal Pretore), un margine disponibile di
oltre fr. 2000.– mensili. Il contributo alimentare per la figlia aumentato del
25% rispetto al fabbisogno in denaro non superando tale disponibilità, questa
Camera ha applicato la maggiorazione citata fin dalla nascita della figlia.
Analogo
indirizzo la Camera ha seguito ancora di recente nel caso di un padre che negli
ultimi tre ultimi anni aveva guadagnato in media fr. 16 233.– mensili e che, pur facendo valere in appello un fabbisogno minimo di
fr. 10 594.75 mensili (rispetto ai fr. 7571.55
mensili accertati dal Pretore), conservava sul proprio fabbisogno minimo un
agio sufficiente per elargire al figlio contributi alimentari maggiorati del
25% rispetto al fabbisogno in denaro (sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre
2014, consid. 7c a 7d).
Nel
caso specifico non fa dubbio che la situazione del convenuto sia assimilabile a
quelle testé evocate. L'appellante ha conseguito un reddito netto di fr. 18 000.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e guadagna fr. 19 542.– mensili
dal 1° gennaio 2009 (sopra, consid. 13), conservando un margine disponibile
di oltre fr. 2600.– mensili nonostante l'alto tenore
di
vita proprio (fr. 8318.–: sopra, consid. 14d) e dell'istante (fr. 7126.–:
consid. 11c). Tale margine è lievitato ulteriormente dopo il 31 dicembre
2008, dacché il fabbisogno di AO 1 risulta – almeno in parte – coperto dalle
entrate di lei. L'appellante equivoca sui presupposti per riconoscere la
maggiorazione lineare del 25% (memoriale, pag. 10) quando invoca la necessità
di quantificare partitamente nelle sue componenti il fabbisogno effettivo dei
minorenni. Tale requisito riguarda l'ipotesi – estranea alla fattispecie – di
un supplemento oltre il 25% (RtiD II-2010 pag. 632 consid. 8c in fine). In
realtà nel caso specifico non vi è ragione, quindi,
per cui i figli non debbano beneficiare delle condizioni agiate in cui
si trova il padre.
d) Chiarito
ciò, i fabbisogni in denaro dei minorenni risultano i seguenti:
per
quanto riguarda A__________:
fr.
1574.
– mensili fino al 12° compleanno,
fr.
1980.
– mensili da allora fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% da
parte della madre,
fr.
1946.
– mensili da allora fino all'entrata in internato al collegio __________
di __________,
fr.
1293.
– mensili da allora fino al 16° compleanno,
fr.
1243.
– mensili da allora fino all'uscita (il 30 giugno 2012; appello, pag. 11)
dal collegio __________, e
fr.
1896.
– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età;
per
quanto riguarda G__________:
fr.
1481.
– mensili fino all'inizio dell'attività lucrativa al 50% da parte della madre,
fr.
1529.
– mensili da allora fino al 12° compleanno,
fr.
1854.
– mensili da allora fino al 16° compleanno e
fr.
1804.
– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età.
16.
Che l'appellante sia in
grado di erogare i contributi necessari per finanziare a moglie e figli il
tenore di vita anteriore alla separazione è indubbio. Eccettuato il periodo fino
al 31 dicembre 2008, per il quale tuttavia il Pretore ha ridotto l'onere di
mantenimento in proporzione (decreto impugnato, pag. 12), riduzione non contestata
dalla moglie, egli fruisce infatti di un margine disponibile più che
sufficiente. Non può entrare in linea di conto invece la richiesta di far
partecipare l'istante in denaro al mantenimento di G__________ nella misura di
un terzo dal 1° dicembre 2013 e di un mezzo dal 1° gennaio 2015 (memoriale,
pag. 16). Con il provento della propria attività lucrativa al 50%, in effetti, costei
non è in grado nemmeno di sovvenzionare appieno il proprio fabbisogno e mal si
comprende come potrebbe sussidiare anche quello dei figli.
17.
A giusto titolo l'appellante
chiede per converso di far decorrere i contributi di mantenimento non già il 1°
agosto 2006, come ha stabilito il Pretore (memoriale, pag. 10 e 16). L'art. 173
cpv. 3 CC, applicabile per analogia anche nel quadro di provvedimenti cautelari
in virtù dell'art. 276 cpv. 1 CPC, prevede in effetti che i contributi
pecuniari per il mantenimento della famiglia possono essere chiesti “per il
futuro e per l'anno precedente l'istanza”.
L'istanza essendo in
concreto del 27 agosto 2007, i contributi di mantenimento possono cominciare
non prima del 27 agosto 2006, il convenuto potendo compensare nel frattempo gli
eventuali contributi pagati in eccesso.
18.
In ultima analisi, nella
fattispecie il calcolo dei contributi provvisionali per moglie e figli si
presenta come segue:
Dal
27.
agosto 2006 fino al 15 novembre 2007 (12° compleanno di A__________)
Reddito del marito (consid. 13) fr.
18.
000.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. –.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 574.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 481.—
Il marito deve versare alla
moglie: fr. 6755.— mensili,
deve versare per A__________:
(fr.
1574.
– x fr. 9682.– [disponibilità sua]
:
fr. 10 181.–
[oneri]) = fr. 1 495.—
mensili
e per G__________:
(fr.
1481.
– x 9682 : fr. 10 181.–) = fr. 1 410.—
mensili
L'istante avrebbe diritto in
teoria a fr. 6775.— mensili (fr. 7126.– x fr. 9682.– : fr. 10 181.–), ma
l'importo eccede quanto deciso dal Pretore. Non avendo essa impugnato il
decreto cautelare, il presente giudizio non può sospingersi oltre tale limite.
Dal 16 novembre 2007 fino al 31 dicembre 2008
(partecipazione alla S__________: consid. 13)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 18 000.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. –.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 980.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 481.—
Il marito
deve versare alla moglie: fr. 6 505.—
mensili,
deve versare per A__________:
(fr.
1980.
– x fr. 9682.– : fr. 10 587.–) = fr. 1 810.—
mensili
e per G__________:
(fr.
1481.
– x fr. 9682.– : fr. 10 587.–) = fr. 1 355.—
mensili
L’istante avrebbe diritto in
teoria a fr. 6515.– mensili (fr. 7126.– x fr. 9682.– : fr. 10 587.–). ma
l'importo eccede quanto deciso dal Pretore. Non avendo essa impugnato il
decreto cautelare, il presente giudizio non può sospingersi oltre tale limite.
Dal 1° gennaio 2009 fino al 25 maggio 2009
(inizio attività lucrativa della moglie al 50%: consid. 12a)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 1 542.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 980.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 481.—
Il marito deve versare alla
moglie
fr.
7126.
– ./. fr. 1542.– = fr. 5 585.— mensili,
deve versare per A__________ fr.
1.
980.— mensili
e per G__________ fr.
1.
480.— mensili.
Dal 26 maggio 2009 fino al 31 agosto 2010
(A__________ al Collegio __________: consid. 15a)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 946.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 529.—
Il marito deve versare alla
moglie
fr. 7126 ./. fr. 4182.– = fr. 2 945.— mensili,
deve versare per A__________ fr.
1.
945.— mensili
e per G__________ fr.
1.
530.— mensili.
Dal 1° settembre 2010 fino all'8 dicembre 2010
(12° compleanno di G__________)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 293.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 529.—
Il marito deve versare alla
moglie fr. 2 945.—
mensili,
deve versare per A__________ fr.
1.
295.— mensili
e per G__________ fr.
1.
530.— mensili.
Dal
9.
dicembre 2010 fino al 15 novembre 2011
(16° compleanno di A__________)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 293.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 854.—
Il marito deve versare alla
moglie fr. 2 945.—
mensili,
deve versare per A__________ fr.
1.
295.— mensili
e per G__________ fr.
1.
855.— mensili.
Dal 16 novembre 2011 fino al 30 giugno 2012
(Uscita di A__________ dal Collegio __________)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 243.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 854.—
Il marito deve versare alla
moglie fr. 2 945.—
mensili,
deve versare per A__________ fr.
1.
245.— mensili
e per G__________ fr.
1.
855.— mensili.
Dal 1° luglio 2012 fino alla maggiore età di A__________
(15 novembre 2013)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 15d) fr. 1 896.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 854.—
Il marito deve versare alla
moglie fr. 2 945.—
mensili,
deve versare per A__________ fr.
1.
895.— mensili
e per G__________ fr.
1.
855.— mensili;
Dalla maggiore età di A__________ fino all'8
dicembre 2014
(16° compleanno di G__________)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 854.—
Il marito deve versare alla
moglie fr. 2 945.—
mensili
e deve versare per G__________ fr.
1.
855.— mensili.
Dal 9 dicembre 2014 fino alla maggiore età di
G__________ (8 dicembre 2016)
Reddito del marito (consid. 13)
fr. 19 542.—
Reddito
della moglie (consid. 12a) fr. 4 182.—
Dispendio
effettivo del marito (consid. 14d) fr. 8 318.—
Dispendio
effettivo della moglie (consid. 11c) fr. 7 126.—
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 15d) fr. 1 804.—
Il marito deve versare alla
moglie fr. 2 945.—
mensili
e deve versare per G__________ fr.
1.
805.— mensili.
Entro
questi limiti l'appello merita parziale accoglimento.
19.
Le spese del giudizio
odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato l'esito
dell'appello, si legittima di addebitare due terzi degli oneri a AP 1 e il
resto all'istante. Non è il caso invece di assegnare ripetibili a AO 1, la
quale ha proposto il 16 febbraio 2015 di respingere il ricorso senza formulare
osservazioni. Relativamente alle spese e alle ripetibili di primo grado, in sé il
giudizio non poteva essere rinviato alla decisione di merito (Rep. 1985 pag.
306.
consid. 3 con rinvio), ma l'appellante non se ne duole e non si giustifica
così un intervento al riguardo.
20.
Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF ove appena si considerino l'entità e la durata dei contributi alimentari
litigiosi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n.
1.4 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
Dal 27 agosto 2006 al 15
novembre 2007:
fr. 6755.– mensili per la
moglie,
fr.
1495.– mensili per A__________ e
fr.
1410.– mensili per G__________;
Dal 16 novembre 2007 fino al
31 dicembre 2008:
fr. 6505.– mensili per la
moglie,
fr.
1810.– mensili per A__________ e
fr.
1355.– mensili per G__________;
Dal 1° gennaio 2009 al 25 maggio 2009:
fr. 5585.– mensili per la
moglie,
fr.
1980.– mensili per A__________ e
fr.
1480.– mensili per G__________;
Dal 26 maggio 2009 al 31 agosto 2010:
fr. 2945.– mensili per la
moglie,
fr.
1945.– mensili per A__________ e
fr.
1530.– mensili per G__________;
Dal 1°
settembre 2010 all'8 dicembre 2010:
fr. 2945.– mensili per la
moglie,
fr.
1295.– mensili per A__________ e
fr.
1530.– mensili per G__________;
Dal 9
dicembre 2010 al 15 novembre 2011:
fr. 2945.– mensili per la
moglie,
fr.
1295.– mensili per A__________ e
fr.
1855.– mensili per G__________;
Dal 16
novembre 2011 al 30 giugno 2012:
fr. 2945.– mensili per la
moglie,
fr.
1245.– mensili per A__________ e
fr.
1855.– mensili per G__________;
Dal 1° luglio
2012 fino al 15 novembre 2013:
fr. 2945.– mensili per la
moglie,
fr.
1895.– mensili per A__________ e
fr.
1855.– mensili per G__________;
Dal 16
novembre 2013 all'8 dicembre 2014:
fr. 2945.– mensili per la
moglie e
fr.
1855.– mensili per G__________;
Dal 9
dicembre 2014 all'8 dicembre 2016:
fr. 2945.– mensili per la
moglie e
fr.
1805.– mensili per G__________.
Gli
assegni familiari non sono compresi nei contributi di mantenimento per i figli.
II. Le spese processuali, di complessivi
fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a
carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).