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Decisione

11.2012.95

Lesione della personalità da parte di un organo di stampa

29 dicembre 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i lettori” invitandoli a “restare sintonizzati (…) per la seconda parte della

commedia che riprenderà le trasmissioni a partire da gennaio 2012”. Secon­do il

Pretore la “commedia” cui si riferisce l'articolo è “tutta la tematica sin qui

descritta e non soltanto la questione tecnica del ricorso inoltrato al

mediatore per la AO 1” (sentenza impugnata, pag. 5). Per gli appellanti,

invece, la seconda parte della “commedia” concerneva esclusivamente – come si

evince dall'articolo – la notizia che la Società cooperativa __________ aveva

diramato un comunicato di sostegno a R__________, salvo vedere due suoi membri

sedenti nel comitato del consiglio regionale inoltrare ricorso al mediatore per

la AO 1 lamentando un uso improprio del mezzo radiotelevisivo da parte della

divisione dell'informazione (appello, pag. 8).

Ci si può domandare se l'argomentazione

degli appellanti non abbia qualche fondamento. Desumere un rischio di reiterazione

dal solo doc. F appare invero arduo, l'articolo narrando unicamente del ricorso

al mediatore per la AO 1 introdotto da due mem­bri della __________ sedenti nel

comitato del consiglio regionale della __________. La decisione su reclamo non

essendo attesa prima del gennaio 2012, l'articolista chiedeva – sarcasticamente

– “alla AO 1, al signor __________, al Mediatore e a tutti i lettori (…) di

restare sintonizzati sul __________ per la seconda parte della commedia che

riprenderà le trasmissioni a partire da gennaio 2012”. L'invito al Mediatore

risulta a ben vedere sospetto, il Mediatore stesso essendo chiamato a statuire

sul reclamo. Ma il solo fatto che sul __________ si fosse continuato a riferire

del procedimento (doc. F: “__________: reclamo di __________ e __________ per l'affaire

__________”) non riguardava più l'operato di R__________, bensì quello della __________.

Sia come sia, si volesse pur intravedere in quell'articolo l'avvisaglia di

imminenti nuovi attacchi, l'azione di inibizione non sarebbe destinata a buon

esito per le considerazioni che seguono.

8. Vi è

offesa alla personalità quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella

considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante per

giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore

o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione

di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per l'apprezzamento

di quei fatti. Il compito informativo dei media non è infatti un motivo

giustificativo assoluto (DTF 126 III 209 consid. 3a). La divulgazione di fatti

inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le

generalizzazioni o le approssimazioni giornalistiche sono sufficienti per far

apparire la notizia come errata nel suo insieme. A tal fine occorre che l'articolo

sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine

sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o

sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro

diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della

stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata,

oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la

forma usata è inutilmente pregiudizievole (DTF 138 III 643 consid. 4.1.1 e

4.1.2; RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con rimandi,

II-2007 pag. 660 consid. 8).

Opinioni, commenti e giudizi di

valore sono per contro ammissibili se appaiono sostenibili alla luce dei fatti

cui si riferiscono. Nella misura in cui contengono anche asserzioni di fatto

(giudizi misti), l'elemento fattuale dell'opinione è ugualmente soggetto a una

verifica di veridicità. L'esternazione di giudizi di valore e di opinioni

personali, quand'anche poggino su fatti veri, può risultare lesiva della

personalità se avviene in una forma che svilisce inutilmente. Siccome però la

pubblicazione di un giudizio di valore è garantita dalla libertà di

espressione, occorre dare prova di un certo riserbo se il pubblico è in grado

di riconoscere su quali fatti esso si fondi. Un'opinione pungente dev'essere

accettata ed è unicamente lesiva se trascende i limiti del sostenibile, se induce

a ritenere come esistente un complesso di fatto non dato oppure nega alla

persona interessata ogni onorabilità (DTF 138 III 644 consid. 4.1.3,

126 III 305 consid. 4b/bb).

Trattandosi dell'attività dei

media, in particolare, il giudice deve soppesare attentamente l'interesse della

persona alla tutela della sua integrità e l'interesse dei media all'informazione

del pubblico (DTF 132 III 648 consid. 5.2). Nella ponderazione degli interessi

va tenuto conto del contesto particolare in cui avviene la comuni­cazione. Così,

nell'ambito di una contesa politica il carattere illecito va ammesso solo con

grande riserbo (sentenza del Tribunale federale 5C.207/2006 dell'11 gennaio

2007, consid. 4.3; DTF 116 IV 150 consid. 3c). Ancora di recente il Tribunale

federale ha ricordato che per l'importanza specifica che riveste la libertà di

espressione in uno Stato di diritto democratico, le lesioni del­l'onore che

intervengono durante un confronto politico vanno valutate con un metro di

giudizio meno rigoroso (sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile

2014 consid. 3.2 in: Sic! 2014 pag. 458).

9. Ciò premesso, giova passare

in rassegna le espressioni che l'attrice ha censurato e che il Pretore ha reputato

lesive della perso­nalità dell'ente (sentenza impugnata, pag. 2 a 4), sempre a

supporre che sussistano seri indizi di reiterazione imminente nella prospettiva

di un'azione di inibizione.

a) Per

quanto riguarda l'articolo “R__________: l'imbecillità fatta uomo” apparso sul

sito ‹www.__________ › il 25 novembre 2011 firmato da AP 1 (doc. B), il Pretore

ha deplorato la qualifica dell'attrice come “meschina” (sentenza impugnata,

pag. 2). Gli appellanti obiettano che legittimato a invocare una lesione della

personalità sarebbe tutt'al più R__________, non l'attrice, il cui onore non

sarebbe per nulla offeso, senza dimenticare che il termine “meschino” si riferiva

a R__________, non all'attrice (appello, pag. 4). Quest'ultima osservazione è

pertinente, il Pretore essendo caduto in un palese equivoco (“Finché personaggi

abietti, livorosi e meschini come R__________ avranno un microfono a disposizione,

la nostra guerra contro la tendenziosa AO 1 non conoscerà tregua”: doc. B). Ora,

chi è toccato solo in maniera indiretta – come ad esempio il datore di lavoro –

da un'offesa alla personalità altrui, non può valersi dei mezzi difensivi previsti

dall'art. 28a CC (v. sentenza del

Tribunale federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012, consid. 5.1). In

concreto l'unica critica mossa all'attrice nell'articolo è di essere “tendenziosa”,

ma tale opinione è lungi dal connotare un'offesa alla personalità, seppure male

aggradi alla destinataria.

b) Per

quel che è dell'articolo apparso sul sito ‹www.__________ › il 26 novembre 2011

“Giornalisti AO 1: gli avvoltoi sono più educati!” firmato da AP 2 (doc. C), il

Pretore ha censurato siccome lesivo della personalità dell'attrice il titolo e

due espressioni: “Gli sciacalli AO 1” e “il sito AO 1 costa uno sproposito ed è

anche parzialmente illegale” (sentenza impugnata, loc. cit.). Gli appellanti

giustificano l'uso dei termini “avvoltoi” e “sciacalli” con il fatto che quando

__________ lottava ancora tra la vita e la morte i giornalisti della AO 1 avevano

tempestato di telefonate la sede della __________ a __________ fino a dare il

deputato in Gran Consiglio per deceduto addirittura con due ore di anticipo (appello,

pag. 5). L'attrice non contesta che ciò sia vero. Certo, R__________ ne esce

pesantemente ingiuriato, ma al vaglio è la personalità dell'attrice, non quella

del giornalista. Nemmeno si disconosce che gli epiteti di “avvoltoi” e di

“sciacalli” sono prossimi all'insulto, ma è altrettanto vero che così sono

apostrofati i giornalisti (non nominati, a parte R__________) e non l'attrice.

Si dà atto altresì che la prosa dell'articolo è rozza, se non dozzinale, e che alla

nozione di “sciacalli AO 1” si potrebbero frettolosamente associare (anche) i

dirigenti dell'azienda. Una semplice lettura del pezzo fuga però tale impressione.

Che

poi il sito Internet della AO 1 costi “uno sproposito” e sia “parzialmente

illegale” perché “dovrebbe servire solo da archivio per le trasmissioni” è –

con ogni evidenza – un'opinione personale dell'articolista sui limiti che il

mandato pubblico impone all'attrice. Si tratta sicuramente di un'affermazione personale,

polemica e probabilmente imprecisa (come ha fatto valere l'attrice nella petizione:

pag. 10 seg.), ma che non è fondata su fatti fondamentalmente incompleti o inveritieri

e che come tale è garantita dalla libertà di stampa. Per ledere la personalità

dell'attrice l'offesa dovrebbe raggiungere ben altro livello.

c) Relativamente

infine all'articolo “Non pagate il canone RadioTV e disdite l'abbonamento alla __________”

apparso senza firma sul sito ‹www.__________ › il 4 dicembre 2011 (doc. E),

il Pretore ha considerato lesive della personalità dell'attrice le frasi “la AO

1 e (…) __________ sono ormai diventati organi ufficiali dei radiko$ocialisti”

e “i dirigenti del __________ sono riusciti nell'exploit di pagare con i soldi

del canone più alto d'Europa, estorto a tutti gli utenti, le spese legali

(uella) del verme R__________”. Secondo il Pretore il lettore medio ricaverebbe

l'impressione che l'ente pubblico ha violato gravemente i suoi doveri d'informazione,

Considerandi

schierandosi “spudoratamente” a favore di una corrente politica, attingendo per

di più al canone pagato da tutti i contribuenti. Ciò farebbe dubitare della

credibilità e del grado d'indipendenza dell'ente, anche perché i destinatari

degli articoli in esame appartengono al medesimo pubblico al quale si rivolge l'offerta

radiotelevisiva, senza che sia sorretta da alcun motivo giustificativo (sentenza

impugnata, pag. 3 seg.).

Che

le malevoli insinuazioni dell'anonimo articolista irritino l'attrice è ovvio,

che esse non siano condivise dal Pretore è chiaro, ma che esse non possano beneficiare

della libertà di espressione e di stampa non può dirsi, già per il fatto che si

connotano di primo acchito come apprezzamenti politici. Che l'attrice sia

diventata “un organo ufficiale dei radiko$ocia­listi” è con ogni evidenza un convincimento

soggettivo dell'autore, riconoscibile come provocatorio da chicchessia, senza

per altro che appaia necessariamente offensivo. D'altro lato l'attrice non può

pretendere di detenere il monopolio dell'informazione oggettiva e imparziale

solo per essere chiamata ad assolvere un mandato pubblico. Né essa mette in discussione

che il canone radiotelevisivo pagato in Svizzera sia il più caro d'Europa, né contesta

di sostenere finanziariamente il giornalista R__________ nelle procedure che

oppongono quest'ultimo a chi ne ha offeso l'onorabilità. Non fa dubbio che

l'articolo in questione costituisca un'invettiva politica all'indirizzo della AO

1.

ed è evidente che gli attacchi a R__________ abbiano offerto il destro per lanciare

strali – di riflesso – all'attrice. Ciò può avere indotto comprensibilmente l'attrice

a reagire, ma non basta per ravvisare una lesione della personalità dell'ente __________.

Il quale del resto, proprio perché è chiamato a svolgere un ruolo di carattere

pubblico, può trovarsi a sopportare anche critiche caustiche di avversari

politici. Sempre che non ne degradino inutilmente l'onorabilità, ma tale non è

il caso delle espressioni – per quanto acide e livorose – che precedono.

10.

Ne discende che in concreto

poco giova interrogarsi sul rischio di imminente recidiva legato alle

affermazioni figuranti nei tre articoli apparsi sul sito ‹www.__________ ›,

giacché nei confronti dell'attrice queste non possono ritenersi lesive della

personalità. Non si trascura che l'attrice ha chiesto anche, con l'azione inibitoria,

di vietare ai con­venuti la pubblicazione in genere su __________, sul __________

e sul sito ‹www.__________ › di “articoli lesivi della personalità della AO 1

in relazione con il pezzo giornalistico di R__________ sul decesso di __________”.

Si è visto però che una richiesta tanto vaga non è ammissibile, né in un'azione

di inibizione né in un'azione di rimozione (sopra, consid. 5). Tanto meno

poteva il Pretore pronunciare un divieto siffatto, il suo rinvio tra parentesi

(“così come ai considerandi”) non essendo di nessun ausilio, dai considerandi

della sentenza impugnata non risultando con precisione quali termini, frasi o afferma­zioni

siano oggetto di divieto con comminatoria penale.

Comunque sia, e ad ogni buon

conto, se le lesioni della personalità sono quelle che l'attrice scorge, per

quanto la concerne, nei tre citati articoli apparsi sul sito ‹www.__________ ›

esse non giustificano divieti, poiché – come si è appena visto – non assur­gono

a violazioni della perso­nalità. Contrariamente all'opinione del Pretore, una

critica personale non viola l'art. 28 cpv. 1 CC solo per non essere seria, puntuale

e documentata (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Le libertà di stampa

e di espressione non impediscono manifestazioni di astio politico o di odio

partitico, seppure primitive, purché queste non facciano passare per autentiche

circostanze inveritiere o manipolate, non scadano nell'ingiuria e non deni­grino

inutilmente la persona. L'arena politica non è necessariamente un esempio di

correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei

lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona

creanza e di signorile rispetto. Per quel che è dei tre articoli citati, in

definitiva, nei confronti dell'attrice non si ravvisano gli estremi dell'art.

28.

cpv. 1 CC. Al proposito l'appello merita accogli­mento.

11.

L'azione di inibizione

vedendo la sua sorte segnata già per mancanza di un'offesa che integri nei

confronti dell'attrice una lesione della personalità, rimane da esaminare se in

relazione al quarto testo di cui si duole l'attrice (“AO 1: un verme di nome R__________”),

pubblicato su __________ del 30 novembre 2011 (doc. D), come pure in relazione

al terzo articolo nella versione pubblicata dal __________ il 4 dicembre 2011

(“Non pagate il canone __________ e disdite l'abbonamento alla __________”),

più

estesa di quella apparsa sul sito

‹www.__________ › il giorno stesso (doc. E), vada accolta l'azione

(sussidiaria) di accertamento. Per quanto riguarda i due pezzi giornalistici (entrambi

a firma di AP 1), in effetti, l'attrice non prospetta una reiterazione

imminente della lesione (e nemmeno ha promosso, di conseguenza, un'azione

inibitoria), di modo che solo un'azione di accertamento può entrare in linea di

conto.

Al riguardo il Pretore ha

ravvisato una lesione della personalità dell'attrice nel passaggio: “La AO 1

ormai ridotta a radiotelevisione di servizio del partito $ocialista con il

canone più alto d'Europa, fa sempre più schifo” (doc. D), rispettivamente nelle

frasi: “È chiaro: la radiotelevisione di cosiddetto servizio pubblico è da anni

un feudo della $inistra. L'utente, con il canone più alto d'Europa, finanzia un

bollettino propagandistico dei radiko-$ocialisti (…). Per quello che ce ne

importa di un simile schifo di radiotelevisione pubblica, foraggiata con il

canone più alto d'Europa per fare propaganda alla $inistra, i balivi possono

tranquillamente farne uno spezzatino”, come pure nelle espressioni “i bambela”

e “i besughi della AO 1” (doc. E). Ora, in caso di morte dell'autore un'azione

di accertamento può essere promossa – o, se è già pendente, segue il suo corso

– nei confronti degli eredi. Diversamente da quanto vale in materia di azioni

difensive, poi, chi propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare

le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti

lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni

e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (Meili,

op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28a CC). Ai fini del giudizio è

sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc.

cit.).

12.

Sapere se le affermazioni

testé riassunte integrino nel loro complesso una lesione della personalità

dell'attrice, come reputa il Pretore, è nella fattispecie una questione che può

restare aperta. Anche in caso di lesione della personalità, per vero, un'azione

di accertamento può essere accolta solo se sussiste una situazione pregiudizievole

per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E l'attore

può vantare un interesse legittimo all'accerta­mento solo ove persistano

strascichi molesti della lesione (ormai finita). Scopo dell'azione di

accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare

gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi

come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa

e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per

il solo pas­sato non entra in linea di conto, giacché l'azione di accertamento non è destinata a eliminare effetti

molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti

che continuano a gravare più o meno durevolmente

sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà). Nel caso

specifico si cercherebbe invano di sapere quali siano concretamente gli effetti

molesti che sussistono all'eventuale lesione della personalità e in che essi

consistano.

Non si disconosce che, dandosi

una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo

dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.

228.

n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia

dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse

legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della

personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesio­ne

potrebbero ricondur­si al fatto che le moderne tecniche di archiviazione

consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni

di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato

articolo (o determi­nati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti

persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il

flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122

III 452 nel mezzo; Meili, op.

cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni). Sia come

sia, l'attrice non ha mai preteso – e a lei incombeva l'onere dell'allegazione

– che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o

digitali l'articolo apparso su __________i o sul __________. Il sito ‹www.__________

› non risulta consente di far riapparire allo schermo – nemmeno con l'ausilio

di un motore di ricerca – le offese rivolte all'attrice da AP 1. Esiste invero

un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al contenuto solo per

mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›). Come il

pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere. Anche sotto

questo profilo, in ultima analisi, non so­no dati a divedere strascichi della lesione

concreti e duraturi. Una volta ancora l'appello si rivela così provvisto di

buon esito.

13.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). A prescindere

il fatto però che l'accoglimento dell'appello si deve all'applicazione

d'ufficio del diritto da parte di questa Camera (art. 57 CPC), non alle argomentazioni

addotte dai convenuti, l'attrice è stata sicuramente indotta a promuovere causa

non solo per avere visto trattare i suoi responsabili di “bambela” e “besughi”,

ma anche per le ripetute associazioni di idee – ad opera di __________, del __________

e del sito ‹www.__________ › – del vituperato giornalista

R__________ alla AO 1. Sebbene quest'ultima fosse colpita unicamente di

riflesso e fosse criticata in realtà per ragioni eminentemente politiche (tant'è

che nell'articolo pubblicato il 30 no­vembre 2011 AP 1 non escludeva come

“perfino nella radiotelevisione di servizio del partito $ocialista era

possibile mantenere un minimo di decoro”: doc. D), oltre che per il canone di

abbonamento esagerato, soccorrono in definitiva ragioni equitative che

giustificano di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art.

107.

cpv. 1 lett. b CPC). L'esito del giudizio odierno influisce altresì

sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, che

seguono la medesima chiave di riparto.

14.

L'emanazione

del giudizio odierno e la conseguente riforma della sentenza impugnata fa

decadere il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 gennaio 2012.

15.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come

detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un

eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo

a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 500.–, da

anticipare dall'attrice, sono poste per metà a carico di quest'ultima e per

l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

II. Le spese di appello

di fr. 1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente

a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico dell'attrice, compensate

le ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).