11.2012.96
Alienazione dell'oggetto litigioso pendente causa da parte dell'attore
21 ottobre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.96 (II)
Lugano,
21 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2011.977
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 15 marzo 2011 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
arch. e AO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 3) e
AO 4
(patrocinato
dall'avv. PA 4),
accertato che in seguito
al fallimento dell'istante (decretato l'11 aprile 2013) la pretesa di
quest'ultima verso i convenuti è stata aggiudicata il 5 agosto 2014 ai pubblici
incanti alla
P
SA, ora in
(patrocinata
dall'avv.),
giudicando
sull'appello del 3 settembre 2012 presentato da AO 1, come pure sull'appello
del 4 settembre 2012 presentato da AO 2 e AO 3 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 16 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 agosto 2012
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e
imprenditori per complessivi fr. 42 574.83
oltre interessi in favore della AP 1 sulle particelle n. __________ RFD di __________,
sezione di __________, proprietà di AO 1, e n. __________, proprietà di AO 2 e AO
3 in ragione di un mezzo ciascuno. Contestualmente egli ha respinto invece la postulata
iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva sulla particella n. __________,
proprietà di AO 4. Contro tale sentenza sono insorti a questa Camera sia AO 1 con
un appello del 3 settembre 2012 sia AO 2 e AO 3 con un appello del 4 settembre
2012 per ottenere la reiezione dell'istanza. La AP 1 non ha formulato
osservazioni agli appelli.
B. La AP 1 è stata dichiarata
in fallimento l'11 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5.
Accertato che la pretesa nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3 è stata aggiudicata
alla P__________ SA, __________, nell'ambito di un incanto tenuto il 5 agosto
2014 dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, il presidente di
questa Camera ha fissato alla P__________ SA un termine fino all'8 settembre
2014 per confermare il proprio subingresso nella causa in luogo e vece della AP
1 in liquidazione, riprendendo la conduzione del processo in appello nello
stato in cui questo si trovava il giorno dell'aggiudicazione. La P__________ SA
è stata avvertita che, decorso infruttuoso il termine, il silenzio sarebbe
stato interpretato come rinuncia e che le ipoteche legali iscritte dal Pretore
in via supercautelare il 16 marzo 2011 sui fondi dei convenuti sarebbero state
cancellate. La P__________ SA ha chiesto il 3 settembre 2014 una proroga
del termine “al fine di analizzare l'incarto e valutare l'eventuale subingresso
nella causa”. Dopo avere ottenuto una dilazione del termine fino al 22
settembre 2014 e avere consultato gli atti, il suo patrocinatore non ha più
reagito.
in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 1 CPC dispone
che “se l'oggetto litigioso è alienato durante il processo, l'acquirente può
subentrare nel processo al posto dell'alienante”. “Oggetto litigioso” può essere
una cosa, ma anche un rapporto giuridico. “Alienazione” inoltre non significa
solo vendita o cessione, ma qualsiasi mutamento di condizione giuridica che
riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 8 ad art. 83; Graber/Frei in:
Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83). Nella
fattispecie la pretesa vantata dalla AP 1 nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3 è
stata aggiudicata alla ditta P__________ SA in seguito a un'asta pubblica che
ha avuto luogo il 5 agosto 2014, in pendenza di appello. La P__________ SA ha acquisito così la titolarità della pretesa, e con essa la facoltà di
continuare il processo sull'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Sta di
fatto che, chiamata dal presidente di questa Camera a confermare il subingresso
nella causa in luogo e vece della AP 1 in liquidazione, essa non ha reagito. E
si tratta di un silenzio qualificato, la ditta essendo stata esplicitamente avvertita a due riprese, il 14 agosto e il 3 settembre
2014, che un simile comportamento sarebbe stato interpretato come rinuncia al
subentro e che in tal caso le iscrizioni delle ipoteche legali decretate dal
Pretore in via cautelare sarebbero state cancellate.
2. Ne segue che in concreto
l'istante ha alienato pendente causa l'oggetto litigioso (l'iscrizione di
un'ipoteca legale è un accessorio della pretesa pecuniaria) e che l'acquirente ha
rinunciato a subentrargli nel processo. La legge non precisa quali siano le conseguenze
in una situazione come quella descritta. Al proposito sussistono due orientamenti
di dottrina.
Secondo l'uno, chi aliena
l'oggetto litigioso pendente causa e non vede l'acquirente subentrargli nel
processo può proseguire nella conduzione della causa in qualità di sostituto processuale
dell'acquirente (Prozessstandschafter). La sentenza passa allora in
giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del
diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede. È quanto prevedeva il
vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 110 cpv. 1) ed è tuttora l'opinione
del Consiglio federale (Messaggio del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6657), oltre
che di Domej (in: Kurzkommentar
ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 83 con numerosi richiami), Livschitz (in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO,
Berna 2010, n. 9 ad art. 83 con rinvii) e Gasser/Rickli
(Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 83).
Secondo l'altra corrente di
pensiero, per contro, chi aliena l'oggetto litigioso pendente causa e non vede
l'acquirente subentrargli nel processo perde la legittimazione attiva. L'azione
diretta contro di lui, che non è più parte in causa, va quindi respinta per
tale motivo, l'istituto della sostituzione processuale non essendo compatibile
con il nuovo Codice di procedura civile. È il convincimento
di Schwander (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti),
Graber/Frei (in: Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber (in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012,
n. 18 ad art. 83), Göksu (in: Brunner/
Gasser/Schwander, Schweizerische
ZPO, Kommentar, Zurigo/
S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83),
Jeandin (in: CPC commenté,
op. cit., n. 2 e 13 ad art. 83
CPC), Trezzini (in: Commentario
al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 318) e Morf
(in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 5 ad art. 83).
3. Nella fattispecie i due fronti
dottrinali possono continuare a contrapporsi senza che occorra decidere per
l'uno o per l'altro. Che in seguito all'alienazione della pretesa nei confronti
di AO 1, AO 2 e AO 3 la AP 1 in liquidazione abbia perduto la legittimazione
attiva per condurre il processo volto all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale è fuori dubbio. Tutt'al più essa avrebbe potuto proseguire nella
conduzione della causa – volendo condividere la teoria della sostituzione processuale
– in proprio nome per la P__________ SA, ma l'amministrazione del fallimento
non ha mai accennato nulla del genere. Anzi, ha lasciato che il 24 settembre
2014 la AP 1 in liquidazione fosse radiata d'ufficio dal registro di commercio.
In simili circostanze non si vede come questa potrebbe continuare a gestire la
causa contro AO 1, AO 2 e AO 3 in veste di sostituta processuale. Se ne
conclude che, non sussistendo più l'istante come parte in causa, l'azione volta
all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale va respinta e l'ufficiale del
registro fondiario invitato a cancellare l'iscrizione decretata dal Pretore il
16 marzo 2011 in via cautelare senza contraddittorio. La sentenza impugnata va
così riformata in tal senso.
4. Le spese dell'attuale
decisione seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), la cui azione
va respinta – come detto – per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. Date
le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di dimezzare equitativamente
la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Identiche considerazioni
valgono in materia di ripetibili, anche se al proposito non è il caso di
moderare le indennità spettanti ai convenuti, costoro essendosi dovuti difendere
da un'iniziativa processuale senza avere concorso in alcun modo all'esito della
causa.
Il giudizio odierno comporta
anche la modifica del dispositivo sulle spese processuali di primo grado (fr.
2800.– complessivi), che vanno addebitate all'istante. Per quel che è delle
ripetibili, l'istante chiedeva che l'ipoteca legale collettiva di fr. 127 724.49 gravasse tutti e tre i fondi n. __________,
__________ e __________ in ugual misura (sentenza impugnata, consid. 8). L'indennità
in favore di ogni parte convenuta va compresa pertanto fra il 10 e il 20% del
valore litigioso, fermo restando che, trattandosi
in concreto di un rito sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero
di una “procedura civile speciale” (nel senso degli art. 354 segg. del vecchio CPC
ticinese), l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di tale importo (art. 11 cpv.
1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL
3.1.1.7.1). La controversia in rassegna potendosi definire sostanzialmente di
media difficoltà, senza dimenticare le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e
l'IVA, a ogni parte convenuta si legittima così di riconoscere un indennizzo di
fr. 3000.– complessivi.
5. Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,
ove appena si pensi che davanti al Pretore la AP 1 postulava, ancora alla
discussione finale del 3 maggio 2012, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale collettiva chiesta con l'istanza.
Per questi motivi,
decide: I. Gli appelli sono accolti e la
sentenza impugnata è riformata come segue:
1. L'istanza è respinta.
2. L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare
l'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori decretata in via
cautelare il 16 marzo 2011 senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, in favore della AP 1 per l'ammontare di fr. 127 724.49 con
interessi al 5% dal 18 novembre 2010 su fr. 1660.60, dal 1° gennaio 2011 su fr.
24 721.20
e dal 29 dicembre 2010 su fr. 101 342.69 a carico delle particelle n. __________ RFD di __________,
sezione di __________, proprietà di AO 1, n. __________ RFD di __________, sezione
di __________, proprietà di AO 2 e AO 3 in ragione di metà ciascuno, e n. __________
RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 4. La presente
decisione è esecutiva (art. 336 cpv. 2 CPC).
3. Le spese
processuali di complessivi fr. 2800.– sono poste a carico dell'istante, che
rifonderà a AO 1 fr. 3000.–, a AO 2 e AO 3 fr. 3000.– complessivi e a AO 4 fr.
3000.– per ripetibili.
II. Le spese processuali di appello,
di fr. 900.– complessivi, da anticipare nella misura di fr. 450.– da AO 1 e
nella misura di fr. 450.– da AO 2 e AO 3 in solido, sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr.
1800.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv.;
– avv..
Comunicazione:
– Ufficio del registro fondiario
del Distretto di Lugano;
– avv.;
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).