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Decisione

11.2012.97

Nullità di matrimonio

18 novembre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti e all'affidamento di L__________ che sarà affidata completamente a AP

1. E lascerà libero da ogni impegno e obbligo legale la controparte AO 1.

__________ il 26 maggio 2008

(firmato) AP 1 (firmato) AO 1

D. Nella sua risposta del 7

febbraio 2011 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, negando di avere

sottoscritto gli accordi citati e instando a sua volta per l'assistenza

giudiziaria, che il Pretore le ha concesso l'11 marzo 2011. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 aprile 2011 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta

una perizia calligrafica sull'autenticità della firma della moglie (già esperita

nella procedura a tutela dell'unione coniugale), si è chiusa il 24 maggio 2012.

Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo allegato del 13 luglio 2012 l'attore ha riaffermato la domanda di petizione. Nel proprio, di quello stesso giorno, la

convenuta ha postulato una volta ancora il rigetto dell'azione. Statuendo con

sentenza del 10 agosto 2012, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di

fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il giorno medesimo anche l'attore

è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2012 per

ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'accoglimento della petizione

e la conseguente riforma del giudizio impugnato. L'appello non è stato comunicato

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento

dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuavano

a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle

impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate

dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 con la procedura ordinaria degli art. 419

cpv. 2 CPC ticinese, cui soggiacevano le azioni di nullità, sono pertanto

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore

il 16 agosto 2012. Presentato l'11 settembre 2012, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Nella decisione impugnata il

Pretore, rammentati i presupposti per dichiarare nullo un matrimonio in applicazione

dell'art. 105 n. 4 CC, ha accertato anzitutto sulla scorta della perizia

calligrafica (act. XXIII nell'inc. DI.2010.244) che la firma di AO 1 sugli

accordi del 2 marzo e del 26 maggio 2008 (doc. 21a e 21b) è autentica, seppure possa

essere stata apposta per leggerezza (sentenza impugnata, pag. 6). Ciò premesso,

egli ha reputato probabile che inizialmente le parti intendessero davvero violare

norme sulla polizia degli stranieri, ma ha ritenuto la questione sanata dal

fatto che in seguito l'uno e l'altra si sono cimentati in una reale comunione

di vita. A comprova di ciò egli ha ricordato che per tre anni i due hanno abitato

insieme, hanno avuto – almeno fino alla nascita della figlia – rapporti intimi,

hanno tessuto rapporti sociali di coppia frequentando amici e trascorrendo almeno

tre vacanze comuni in Brasile dalla famiglia di lei e hanno un buon rapporto

affettivo con la figlia. Per di più, AP 1 non si è limitato a sostentare AO 1 nel

rispetto degli accordi, ma l'ha aiutata nel governo della casa e nella

maternità, dimostrandosi finanche geloso e coinvolgendo gli amici in

discussioni al proposito. Ne ha concluso, il Pretore, che entrambe le parti

hanno avuto interesse alla relazio­ne di coppia e denotano tuttora l'intento comune

di crescere al meglio la figlia (sentenza impugnata, pag. 6 a 8).

3.

L'appellante ribadisce in

primo luogo che nessuna delle due parti ha mai inteso fondare un'unione

coniugale, ma unicamente eludere nor­me relative all'ammissione e al soggiorno

degli stranieri, tant'è ch'egli ha mostrato attaccamento alla convenuta solo

fino alla nascita della figlia. Convenuta che del resto – egli sottolinea – ha

firmato con piena cognizione di causa accordi conformi al loro scopo, avendo

essa ottenuto il permesso di risiedere legalmente nel Cantone Ticino. Sta di

fatto – egli soggiunge – che un matrimonio nullo resta nullo e non può essere

sanato. In subordi­ne l'appellante fa valere che, foss'anche rimediabile la

nullità del matrimonio – come reputa a torto il Pretore – per avere le parti

costituito un'unione coniugale, ciò non è il caso in concreto. Egli sostiene di

essersi messo con AO 1 esclusivamente per avere una discendenza, che solo la

nascita della figlia l'ha tenuto legato a lei fino all'ottobre del 2010, che le

buone rela­zioni intessute dalla coppia con terzi sono state curate nell'interesse

di L__________, ch'egli non si è mai mostrato geloso della convenuta e che se

ha coinvolto terzi nelle discussioni con lei, ciò è avvenuto perché gli sta a

cuore il bene della figlia. Non dunque unione coniugale, ma solo simulazione

avrebbe contraddistinto la vita in comune, onde il suo disinteresse per la

convenuta dopo la nascita della bambina. Che poi la convenuta si dolesse di

tale disaffezione nulla muta – egli conclude – all'inesistenza del matrimonio.

4.

Secondo l'art. 105 n. 4 CC

è data nullità assoluta del matrimonio, rilevabile in ogni tempo (art. 106 cpv.

3.

CC), se uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale, bensì

eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

La nullità presuppone due requisiti cumulativi. In primo luogo il matrimonio

dev'essere fittizio. Inoltre almeno uno dei coniugi deve avere voluto il

matrimonio per raggirare norme sulla polizia degli stranieri (Geiser/Lüchinger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edi­zio­ne, n. 14a ad art. 105). Che l'uno

o altro abbia inteso sposarsi per ottenere la cittadinanza svizzera o acquisire

un diritto di soggiorno in Svizzera ancora non basta per rendere nullo il matrimonio

se lo sposo era pronto a costituire una reale unione coniugale. In simile

ipotesi, per vero, il matrimonio non è fittizio (DTF 98 II 6 consid. 1b).

In altri termini, i motivi alla

base di un matrimonio poco importano, purché sussista l'effettiva volontà di

creare un'unione coniugale (DTF 121 II 102; Geiser/Lüchinger,

op. cit., n. 14a ad art. 105 CC). Per converso, se manca tale

volontà il matrimonio è nullo (DTF 98 II 1 consid. 1a; a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad

art. 105). La dottrina e la giurisprudenza sviluppate

intorno all'art. 120 n. 4

vCC (in vigore fino al 31 dicem­bre 1991) conservano la loro validità (Fankhauser/ Wüscher, Die neuen Eheungültigkeits­gründe nach Inkrafttreten des neuen

Ausländergesetzes, in: FamPra.ch 2008, pag. 761). I coniugi

possono anche allontanarsi, per certi aspetti, dalla concezione classica del

matrimonio (rinunciando per esempio a relazioni intime, a figli o alla dimora

coniugale), ma quanto non possono rifiutare è il contenuto del matrimonio

stesso, celebrato unicamente per conseguire vantaggi in materia di ammissione e

soggiorno degli stranieri (I CCA, sentenza inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996,

consid. 3).

5.

La volontà di creare un'unione

coniugale è un elemento intimo che, per sua natura, è difficile accertare con

prove dirette, sicché occorre far capo sovente a indizi (sentenze del Tribunale

federale 5A_225/2011 del 9 agosto 2011,

consid. 5.1.1 e 2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2 con rimandi; FF

2002.

pag. 3411). Possono costituire indizi di un matrimonio fasullo – segnatamente

– la minaccia del rinvio in patria del coniuge straniero o l'impossibilità per il

medesimo di ottenere il permesso di soggiorno in altro modo, come pure una

grande differenza d'età fra coniugi. Possono configurare indizi anche circostanze

particolari dell'incontro fra i due e della loro relazione, come la breve

frequentazione prima del matrimonio o la scarsa conoscenza reciproca, le

difficoltà di comunicazione a causa della lingua o l'assenza di contatti

regolari (sentenza del Tribunale federale 2C_177/2013 del 6 giu­gno 2013,

consid. 3.3 con rinvii; a Marca, op.

cit., n. 29 ad art. 105 CC).

Ciò posto, che i coniugi abbiano vissuto

insieme per un determinato periodo e abbiano avuto rapporti intimi ancora non

basta per sostanziare un matrimonio, un simile comportamento potendo anche

essere adottato per ingannare le autorità (DTF 121 II 3 consid. 2b). Se tuttavia

la vita in comune si è protratta per un certo tempo e non appare di pura facciata,

gli indizi cui si è accennato devono essere chiari e concreti perché un

matrimonio possa essere definito fittizio (sentenza del Tribunale federale

2C_177/2013 del 6 giu­gno 2013, consid. 3.4). La nascita di un figlio fa

presumere un'unione coniugale voluta e costituita, a meno che indizi concludenti inducano a scorgere il contrario (I CCA,

sentenza inc. 11.1998.172 del 16 novembre 1999, consid. 6). Per altro verso, la

paternità del marito ancora non esclude un matrimonio di compiacenza e non osta

a un annullamento del vincolo (a Marca,

op. cit., n. 30 ad art. 105 CC). Comunque sia, addurre e dimostrare il

motivo di nullità incombe all'attore (I CCA, inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996,

consid. 3).

6.

Nel caso specifico l'appellante

ribadisce in primo luogo – come detto – di non avere mai inteso fondare

un'unione coniugale. A tal fine si vale dei due accordi citati, di cui giova

quindi vagliare il contenuto.

a) Nel

primo, del 2 marzo 2008 (due giorni dopo il matrimonio), con riferimento a un

precedente accordo del 12/13 giugno 2007 (di cui tutto si ignora) l'attore si

impegnava “a sposare” la convenuta e a mantenerla “per circa cinque anni”

finché questa avesse ottenuto in Svizzera il permesso di domicilio (C), dopo di

che avrebbe chiesto il divorzio. La convenuta da parte sua si impegnava “a

sposare” l'attore, a dargli una discendenza e a prendersi cura di lui per

“circa cinque anni” fino all'ottenimento del permesso di domicilio (C), dopo di

che avrebbe consentito al divorzio, avrebbe rinunciato all'affidamento del

figlio (o della figlia) e a ogni altro diritto, lasciando il figlio (o la

figlia) all'attore. Che il matrimonio fosse fittizio o simulato – come

l'appellante asserisce – non consta. Certo, l'unione era finalizzata al

conseguimento del permesso di domicilio per la convenuta, ma i motivi per cui

gli sposi contraggono matrimonio poco interessano se l'intenzione è quella di

creare un'unione coniugale (sopra, consid. 4). E dall'accordo non si desume che

le parti mirassero a una semplice convivenza (tant'è che l'appellante, estensore

dell'accordo, ha usato il verbo “sposare”). Si evince che dopo “circa cinque

anni” di matrimonio, una volta ottenuto il permesso di domicilio (C), la

convenuta non si sarebbe opposta al divorzio, non avrebbe rivendicato l'affidamento

del figlio (o della figlia) e nemmeno avrebbe avanzato pretese per sé.

b) Nel

secondo accordo, del 26 maggio 2008 (dodici giorni dopo la nascita di L__________),

l'attore si impegnava una volta ancora a mantenere la convenuta “per tutta la

durata del matrimonio e fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH”,

ovvero per “circa cinque anni”, dopo di che avrebbe chiesto il divorzio e

lasciato libera la convenuta “da ogni impegno o obbligo legale”. La convenuta

da parte sua accettava di prendersi cura dell'attore e della figlia “fino

all'ottenimento del permesso C o passaporto CH”, dopo di che avreb­be

rinunciato “a tutti i diritti e all'affidamento di L__________”. Nem­meno da

tale accordo emerge tuttavia che l'unione coniugale fosse fittizia o simulata. Anzi,

l'attore stesso confermava di impegnarsi a mantenere la convenuta “per tutta la

durata del matrimonio”. Traspare se mai, anche dal secondo accordo, che l'unione

era e rimaneva – anche dopo la nascita della figlia – a termine, nel senso che

dopo “circa cinque anni” la convenuta avrebbe aderito al divorzio senza

rivendicare l'affidamento di L__________ né alcuna prestazione per sé. Quanto

risultava fare difetto non era perciò la volontà iniziale di sposarsi, bensì

l'intenzione di contrarre un matrimonio che durasse più di cinque anni. Nulla

induce a dedurre, in ogni modo, che per quei cinque anni si facesse questione

di mera convivenza, coabitazione o concubinato.

c) Si

aggiunga che, contrariamente all'opinione del Pretore (sentenza impugnata, pag.

6.

in fondo), nella fattispecie non si tratta di stabilire se i due citati accordi

denotassero un matrimonio autentico, bensì se essi dimostras­sero quanto l'attore

allega, ossia che il matrimonio era puramente fittizio o simulato, ciò che –

come si è appena visto – non risulta. Nelle circostanze descritte poco o punto

sussidia domandarsi se AO 1 abbia sottoscritto i due documenti per leggerezza

(come ritiene il Pretore, pur senza trarre conclusioni) o con cognizione di

causa (come afferma l'attore nell'appello). Altra è la questione di sapere se,

firmando due giorni dopo il matrimonio l'impegno di accettare il divorzio a

distanza di “cinque anni circa” e di rinunciare a ogni diritto (e conferman­do ciò

dodici giorni dopo la nascita della figlia), la convenuta abbia assunto un

impegno giuridicamente vincolante, ma tale interrogativo non riguarda la

volontà iniziale di contrarre matrimonio ed esula quindi dai limiti

dell'attuale giudizio.

d) Non

si disconosce che l'intesa firmata il 2 marzo 2008 allude­va a un “precedente

accordo verbale del 12/13 giugno 2007”. Di tale accordo però, che l'appellante neppure

invoca, nulla si sa di preciso. Ci si attenesse a quanto lo stesso attore ha

dichiarato durante l'interrogatorio formale, risulta quanto segue (verbale del

24.

maggio 2012, pag. 4, risposta n. 8):

Avevo concordato con lei che sarebbe venuta in Svizzera,

che avrebbe verificato chi ero e come si sarebbe trovata, che sarebbe rimasta

incinta, che avrebbe avuto il permesso di residenza in Svizzera e che poi ci saremmo

separati dopo che avesse ricevuto il permesso C o il passaporto svizzero; a quel

tempo non me ne intendevo di queste cose. Io pensavo che dopo tre anni ci si

sarebbe separati, che poi dopo due anni avrem­mo divorziato di comune accordo,

che poi la bambina sarebbe rimasta a __________ con me e che AO 1 avrebbe

potuto fare come voleva: rimanere in Svizzera oppure anche andare all'estero,

sempre comunque andando d'accordo. Io non pensavo che lei avrebbe potuto fare

come ha fatto, ossia io non pensavo che sarebbe poi andata da un avvocato, che

sarebbe andata via di casa.

Che

le parti intendessero sposarsi per finta, solo pro forma, per far sì che la

convenuta ottenesse il permesso di domicilio non può dirsi. Sembra piuttosto

che – in linea con quanto si inferisce dai due accordi successivi – l'intenzione

fosse di sposarsi e di vivere un matrimonio a termine (per tre anni, cui

sarebbero seguiti due anni di separazione e infine il divorzio), in modo da far

sì che la convenuta potesse rimanere in Svizzera. Non si tratta ad ogni modo di

indizi univoci che suffraghino una pura frode in materia di polizia degli stranieri.

7.

Rimane da appurare, nelle

circostanze descritte, se altri ele­menti agli atti sorreggano la tesi

dell'attore, smentendo quanto precede. Il Pretore ha accertato nondimeno, a

tale proposito, che dal momento in cui la convenuta è giunta in Svizzera (nel luglio

del 2007) fino all'ottobre del 2010 le parti hanno vissuto insieme more uxorio,

intrattenendo rapporti intimi fino alla nascita della figlia (sentenza

impugnata, pag. 6 in fondo). Ai terzi inoltre essi apparivano come una coppia innamorata

o per lo meno molto unita, che trascorreva anche vacanze in Brasile dai parenti

della convenuta (loc. cit., pag. 7 in alto). Internamente poi essi si comportavano

proprio come coniugi, l'attore sostentando la convenuta e aiutandola nelle

faccende domestiche, non senza esserle di ausilio nella gestione della maternità

dopo la nascita di L__________ (loc. cit., pag. 7 in fondo). Tutto ciò non conforta

sicuramente l'ipotesi che le parti si fossero sposate solo per finzione, solo

per far credere all'autorità amministrativa che esistesse un matrimonio.

Obietta l'appellante che il suo

attaccamento alla convenuta è durato non oltre la nascita della figlia, la

quale era per lui l'unico scopo della relazione con AO 1, tanto che quest'ultima

si doleva della disaffezione ch'egli mostrava ormai verso di lei. Anche la vita

di coppia – egli soggiunge – si giustificava proprio per il bene della figlia,

come pure l'aiuto ch'egli prestava alla convenuta. Ora, per comune esperienza e

secondo il normale andamento delle cose l'amore dimostrato da un genitore per

un figlio appena nato può indurre l'altro genitore a credere – a ragione o a

torto – in una disaffezione nei propri confronti, indipendentemente dal fatto che

sussista o non sussista un matrimonio. A parte ciò, se l'unico scopo della

relazione con AO 1 era in concreto quello di avere un figlio, mal si capisce

come mai l'attore abbia continuato ad avere rapporti intimi con lei anche dopo

il concepimento (interrogatorio formale del 24 maggio 2012, risposta n. 6), quantunque

nell'appello cerchi ritrattare l'ammissione (pag. 6 in fondo). Né si comprende

perché egli lamentasse, per lo meno dopo la nascita della bambina, le infedeltà

della convenuta (petizione, pag. 3 in alto; riassunto scritto del 16 novembre

2010, pag. 3 a metà nell'inc. DI.2010.244) e ne controllasse le conversazioni

sospette via messenger (doc. 35 e 36 nell'inc. DI.2010.244), tali rimostranze non

potendo essere motivate solo con le sue preoccupazioni per il bene di L__________.

Ne discende che il matrimonio puramente fittizio o simulato che l'interessato

prospetta non trova sufficienti riscontri nemmeno negli altri atti di causa.

8.

Si conviene che la volontà

di creare un'unione coniugale nel caso specifico non manca di lasciare perplessi

per la sua fragilità,

l'idea di programmare sin

dall'inizio un divorzio nel termine di “cinque anni circa” non rivelando né particolare

fiducia reciproca né grande senso di responsabilità. Si rammenti che,

conosciuta casualmente AO 1 a __________ nel giugno del 2007, nel luglio

successivo l'appellante le aveva già proposto di sposarsi per ottenere un

permesso di domicilio in Svizzera. Tant'è che quel mese essa è prontamente

arrivata nel Ticino, allettata dall'impossibilità per lei, senza mezzi e senza

lavoro (risposta del 7 febbraio 2011, pag. 2 seg.), di rimanere in Svizzera per

un periodo superiore ai tre mesi (art. 10 legge sugli stranieri: RS 142.20) e

di ottenere il permesso di dimora in altro modo se non attraverso il

matrimonio. Ma ciò non toglie che l'uno volesse sposarsi (seppure a termine)

per la discendenza e l'altra per stabilirsi in Svizzera. E la vita in comune,

dalla quale è nata una figlia, è pur sempre durata più di tre anni (dal luglio

del 2007 all'ottobre del 2010). Elementi chiari e univoci per accertare che il

matrimonio fosse finzione manifesta, pura e semplice manovra per fuorviare l'autorità

amministrativa, non prevalgono nel caso specifico sugli elementi concreti di

segno contrario. Ciò rende superfluo esaminare se un matrimonio simulato solo

per eludere norme sulla polizia degli stranieri possa essere sanato – come

opina il Pretore – da comportamenti susseguenti (sulla questione: DTF 121 II 4

consid. 2d). Destinato all'insuccesso, l'appello vede di conseguenza la sua

sorte segnata.

9.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante giustificano

nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, che sottrarrebbe all'attore la

possibilità di versare contributi alimentari a moglie e figlia (la sua

disponibilità di fr. 1500.– mensili è interamente assorbita dall'obbligo:

sentenza impugnata, pag. 13 e 16). Quanto alla situazione patrimoniale di lui,

i dati fiscali più recenti agli atti documentano una sostanza nulla, anche a

causa del debito ipotecario (tassazione 2009 e dichiarazione d'imposta 2010:

doc. 38 e 66). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Quanto al gratuito patrocinio

sollecitato dall'appellante, il beneficio non può entrare in linea di conto.

Nel risultato infatti la sentenza del Pretore resisteva già di primo acchito

alla critica, tanto che l'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

E un ricorso che appare infondato sin dall'inizio esclude la concessione dell'assistenza

giudiziaria (art. 117 lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).