11.2012.97
Nullità di matrimonio
18 novembre 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.97
Lugano
18 novembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.144 (nullità
di matrimonio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con petizione del 16 novembre 2010 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
dell'11 settembre 2012 con richiesta di gratuito patrocinio presentato da AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) ha conosciuto AP 1
(1983), cittadina brasiliana, nel giugno del 2007, durante una vacanza a __________,
in Brasile. Nel luglio successivo costei ha raggiunto AP 1 nel Ticino e poco
dopo è rimasta incinta. I due si sono sposati a __________ il 29 febbraio 2008.
Dal matrimonio è nata L__________, il 14 maggio 2008. Il 30 giugno
2008 AO 1 ha ottenuto il permesso di dimora (B). AP 1 è elettricista. Senza
particolare formazione, la moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati il 14 ottobre 2010,
quando AP 1 si è trasferita con la figlia prima alla Casa __________ di __________
e poi in un appartamento a __________. AO 1
è rimasto nell'abitazione coniugale, di sua proprietà (particella n. __________ RFD di __________).
B. Adito il 25 ottobre 2010 da AO
1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 21 settembre 2012 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi
vivono separati dal 14 ottobre 2010, ha attribuito l'abitazione coniugale al
marito, ha affidato L__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita
paterno, ha restituito la carta d'identità della figlia alla madre, ordinando
per contro il deposito del passaporto svizzero e di quello brasiliano della bambina
presso la Commissione tutoria regionale 14 di Bellinzona, e ha vietato alla
madre di recarsi all'estero con la figlia senza il consenso del padre, salvo “per
trasferimenti nelle nazioni confinanti con la Svizzera, limitatamente al territorio europeo”. Egli ha istituito inoltre un curatore
educativo e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1000.–
mensili per L__________, assegni familiari non compresi. AP 1 è stato ammesso al
beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2010.244). Un appello presentato
da AO 1 il 5 ottobre 2012 contro l'ordine di depositare i passaporti
della figlia è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2012.117).
C. Il 16 novembre 2010 AO 1 ha adito
il medesimo Pretore con un'azione di nullità, chiedendo – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – che il matrimonio fosse invalidato poiché destinato
solo a eludere disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli
stranieri. A sostegno della sua tesi egli ha invocato due accordi tra le parti,
da lui redatti. Il primo, manoscritto, è il seguente:
Accordo tra le parti
AP 1, nato il 04.08.1966 a __________
TI/CH, passaporto CH
n.
__________
e
AO 1 il 18.09.1983 ad __________
CE/BRA, passaporto BRA n. __________
in conferma
del precedente accordo verbale del 12/13.06.2007 che prevede:
– AP 1 si impegna a sposare AO 1
allo scopo di ottenere un/a figlio/a.
Inoltre si assume tutte le spese
(viaggio, vitto, alloggio) e al mantenimento della controparte fino all'ottenimento
del permesso C (CH) che avverrà tra 5 anni circa. Dopodiché provvederà alle
spese di divorzio consensuale e lascerà libera AO 1 da ogni obbligo legale.
– AO 1 si impegna a sposare AP 1
allo scopo di ottenere il permesso C (CH).
Inoltre dovrà dare alla luce un/a
figlio/a e prendersi cura della controparte AP 1 fino all'ottenimento del
permesso C (CH) che avverrà tra circa 5 anni. Dopodiché acconsentirà al
divorzio e rinuncerà a tutti i diritti e all'affidamento del/la figlio/a, che
sarà affidato/a a AP 1, che lascerà libero da ogni obbligo legale.
__________ il 02 marzo 2008
(firmato) AP 1 (firmato) AO 1
Il
secondo accordo, dattiloscritto, prevede quanto segue:
Accordo tra le parti
AP 1, nato il 04.08.1966 a __________
TI/CH, da e in __________ – passaporto CH n. __________
e
AO 1 il 18.09.1983 ad __________
CE/BRA, da __________, domiciliata a __________ – passaporto BRA n. __________
che prevede:
AP 1 dovrà provvedere al mantenimento di AO 1 e L__________
nata il 14.05.2008 a __________ per tutta la durata del matrimonio e fino all'ottenimento
del permesso C o passaporto CH (intestato a AO 1). Che avverrà tra circa 5
anni.
Dopo di che provvederà alle
procedure di divorzio e lascerà libera da ogni impegno o obbligo legale la
controparte AO 1.
AO 1 dovrà prendersi cura di AP
1 e di L__________ fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH
(intestato a AO 1).
Dopo di che rinuncerà a tutti
Fatti
i diritti e all'affidamento di L__________ che sarà affidata completamente a AP
1. E lascerà libero da ogni impegno e obbligo legale la controparte AO 1.
__________ il 26 maggio 2008
(firmato) AP 1 (firmato) AO 1
D. Nella sua risposta del 7
febbraio 2011 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, negando di avere
sottoscritto gli accordi citati e instando a sua volta per l'assistenza
giudiziaria, che il Pretore le ha concesso l'11 marzo 2011. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 aprile 2011 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta
una perizia calligrafica sull'autenticità della firma della moglie (già esperita
nella procedura a tutela dell'unione coniugale), si è chiusa il 24 maggio 2012.
Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo allegato del 13 luglio 2012 l'attore ha riaffermato la domanda di petizione. Nel proprio, di quello stesso giorno, la
convenuta ha postulato una volta ancora il rigetto dell'azione. Statuendo con
sentenza del 10 agosto 2012, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il giorno medesimo anche l'attore
è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2012 per
ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'accoglimento della petizione
e la conseguente riforma del giudizio impugnato. L'appello non è stato comunicato
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuavano
a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle
impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate
dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 con la procedura ordinaria degli art. 419
cpv. 2 CPC ticinese, cui soggiacevano le azioni di nullità, sono pertanto
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore
il 16 agosto 2012. Presentato l'11 settembre 2012, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Nella decisione impugnata il
Pretore, rammentati i presupposti per dichiarare nullo un matrimonio in applicazione
dell'art. 105 n. 4 CC, ha accertato anzitutto sulla scorta della perizia
calligrafica (act. XXIII nell'inc. DI.2010.244) che la firma di AO 1 sugli
accordi del 2 marzo e del 26 maggio 2008 (doc. 21a e 21b) è autentica, seppure possa
essere stata apposta per leggerezza (sentenza impugnata, pag. 6). Ciò premesso,
egli ha reputato probabile che inizialmente le parti intendessero davvero violare
norme sulla polizia degli stranieri, ma ha ritenuto la questione sanata dal
fatto che in seguito l'uno e l'altra si sono cimentati in una reale comunione
di vita. A comprova di ciò egli ha ricordato che per tre anni i due hanno abitato
insieme, hanno avuto – almeno fino alla nascita della figlia – rapporti intimi,
hanno tessuto rapporti sociali di coppia frequentando amici e trascorrendo almeno
tre vacanze comuni in Brasile dalla famiglia di lei e hanno un buon rapporto
affettivo con la figlia. Per di più, AP 1 non si è limitato a sostentare AO 1 nel
rispetto degli accordi, ma l'ha aiutata nel governo della casa e nella
maternità, dimostrandosi finanche geloso e coinvolgendo gli amici in
discussioni al proposito. Ne ha concluso, il Pretore, che entrambe le parti
hanno avuto interesse alla relazione di coppia e denotano tuttora l'intento comune
di crescere al meglio la figlia (sentenza impugnata, pag. 6 a 8).
3.
L'appellante ribadisce in
primo luogo che nessuna delle due parti ha mai inteso fondare un'unione
coniugale, ma unicamente eludere norme relative all'ammissione e al soggiorno
degli stranieri, tant'è ch'egli ha mostrato attaccamento alla convenuta solo
fino alla nascita della figlia. Convenuta che del resto – egli sottolinea – ha
firmato con piena cognizione di causa accordi conformi al loro scopo, avendo
essa ottenuto il permesso di risiedere legalmente nel Cantone Ticino. Sta di
fatto – egli soggiunge – che un matrimonio nullo resta nullo e non può essere
sanato. In subordine l'appellante fa valere che, foss'anche rimediabile la
nullità del matrimonio – come reputa a torto il Pretore – per avere le parti
costituito un'unione coniugale, ciò non è il caso in concreto. Egli sostiene di
essersi messo con AO 1 esclusivamente per avere una discendenza, che solo la
nascita della figlia l'ha tenuto legato a lei fino all'ottobre del 2010, che le
buone relazioni intessute dalla coppia con terzi sono state curate nell'interesse
di L__________, ch'egli non si è mai mostrato geloso della convenuta e che se
ha coinvolto terzi nelle discussioni con lei, ciò è avvenuto perché gli sta a
cuore il bene della figlia. Non dunque unione coniugale, ma solo simulazione
avrebbe contraddistinto la vita in comune, onde il suo disinteresse per la
convenuta dopo la nascita della bambina. Che poi la convenuta si dolesse di
tale disaffezione nulla muta – egli conclude – all'inesistenza del matrimonio.
4.
Secondo l'art. 105 n. 4 CC
è data nullità assoluta del matrimonio, rilevabile in ogni tempo (art. 106 cpv.
3.
CC), se uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale, bensì
eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.
La nullità presuppone due requisiti cumulativi. In primo luogo il matrimonio
dev'essere fittizio. Inoltre almeno uno dei coniugi deve avere voluto il
matrimonio per raggirare norme sulla polizia degli stranieri (Geiser/Lüchinger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 14a ad art. 105). Che l'uno
o altro abbia inteso sposarsi per ottenere la cittadinanza svizzera o acquisire
un diritto di soggiorno in Svizzera ancora non basta per rendere nullo il matrimonio
se lo sposo era pronto a costituire una reale unione coniugale. In simile
ipotesi, per vero, il matrimonio non è fittizio (DTF 98 II 6 consid. 1b).
In altri termini, i motivi alla
base di un matrimonio poco importano, purché sussista l'effettiva volontà di
creare un'unione coniugale (DTF 121 II 102; Geiser/Lüchinger,
op. cit., n. 14a ad art. 105 CC). Per converso, se manca tale
volontà il matrimonio è nullo (DTF 98 II 1 consid. 1a; a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad
art. 105). La dottrina e la giurisprudenza sviluppate
intorno all'art. 120 n. 4
vCC (in vigore fino al 31 dicembre 1991) conservano la loro validità (Fankhauser/ Wüscher, Die neuen Eheungültigkeitsgründe nach Inkrafttreten des neuen
Ausländergesetzes, in: FamPra.ch 2008, pag. 761). I coniugi
possono anche allontanarsi, per certi aspetti, dalla concezione classica del
matrimonio (rinunciando per esempio a relazioni intime, a figli o alla dimora
coniugale), ma quanto non possono rifiutare è il contenuto del matrimonio
stesso, celebrato unicamente per conseguire vantaggi in materia di ammissione e
soggiorno degli stranieri (I CCA, sentenza inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996,
consid. 3).
5.
La volontà di creare un'unione
coniugale è un elemento intimo che, per sua natura, è difficile accertare con
prove dirette, sicché occorre far capo sovente a indizi (sentenze del Tribunale
federale 5A_225/2011 del 9 agosto 2011,
consid. 5.1.1 e 2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2 con rimandi; FF
2002.
pag. 3411). Possono costituire indizi di un matrimonio fasullo – segnatamente
– la minaccia del rinvio in patria del coniuge straniero o l'impossibilità per il
medesimo di ottenere il permesso di soggiorno in altro modo, come pure una
grande differenza d'età fra coniugi. Possono configurare indizi anche circostanze
particolari dell'incontro fra i due e della loro relazione, come la breve
frequentazione prima del matrimonio o la scarsa conoscenza reciproca, le
difficoltà di comunicazione a causa della lingua o l'assenza di contatti
regolari (sentenza del Tribunale federale 2C_177/2013 del 6 giugno 2013,
consid. 3.3 con rinvii; a Marca, op.
cit., n. 29 ad art. 105 CC).
Ciò posto, che i coniugi abbiano vissuto
insieme per un determinato periodo e abbiano avuto rapporti intimi ancora non
basta per sostanziare un matrimonio, un simile comportamento potendo anche
essere adottato per ingannare le autorità (DTF 121 II 3 consid. 2b). Se tuttavia
la vita in comune si è protratta per un certo tempo e non appare di pura facciata,
gli indizi cui si è accennato devono essere chiari e concreti perché un
matrimonio possa essere definito fittizio (sentenza del Tribunale federale
2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.4). La nascita di un figlio fa
presumere un'unione coniugale voluta e costituita, a meno che indizi concludenti inducano a scorgere il contrario (I CCA,
sentenza inc. 11.1998.172 del 16 novembre 1999, consid. 6). Per altro verso, la
paternità del marito ancora non esclude un matrimonio di compiacenza e non osta
a un annullamento del vincolo (a Marca,
op. cit., n. 30 ad art. 105 CC). Comunque sia, addurre e dimostrare il
motivo di nullità incombe all'attore (I CCA, inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996,
consid. 3).
6.
Nel caso specifico l'appellante
ribadisce in primo luogo – come detto – di non avere mai inteso fondare
un'unione coniugale. A tal fine si vale dei due accordi citati, di cui giova
quindi vagliare il contenuto.
a) Nel
primo, del 2 marzo 2008 (due giorni dopo il matrimonio), con riferimento a un
precedente accordo del 12/13 giugno 2007 (di cui tutto si ignora) l'attore si
impegnava “a sposare” la convenuta e a mantenerla “per circa cinque anni”
finché questa avesse ottenuto in Svizzera il permesso di domicilio (C), dopo di
che avrebbe chiesto il divorzio. La convenuta da parte sua si impegnava “a
sposare” l'attore, a dargli una discendenza e a prendersi cura di lui per
“circa cinque anni” fino all'ottenimento del permesso di domicilio (C), dopo di
che avrebbe consentito al divorzio, avrebbe rinunciato all'affidamento del
figlio (o della figlia) e a ogni altro diritto, lasciando il figlio (o la
figlia) all'attore. Che il matrimonio fosse fittizio o simulato – come
l'appellante asserisce – non consta. Certo, l'unione era finalizzata al
conseguimento del permesso di domicilio per la convenuta, ma i motivi per cui
gli sposi contraggono matrimonio poco interessano se l'intenzione è quella di
creare un'unione coniugale (sopra, consid. 4). E dall'accordo non si desume che
le parti mirassero a una semplice convivenza (tant'è che l'appellante, estensore
dell'accordo, ha usato il verbo “sposare”). Si evince che dopo “circa cinque
anni” di matrimonio, una volta ottenuto il permesso di domicilio (C), la
convenuta non si sarebbe opposta al divorzio, non avrebbe rivendicato l'affidamento
del figlio (o della figlia) e nemmeno avrebbe avanzato pretese per sé.
b) Nel
secondo accordo, del 26 maggio 2008 (dodici giorni dopo la nascita di L__________),
l'attore si impegnava una volta ancora a mantenere la convenuta “per tutta la
durata del matrimonio e fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH”,
ovvero per “circa cinque anni”, dopo di che avrebbe chiesto il divorzio e
lasciato libera la convenuta “da ogni impegno o obbligo legale”. La convenuta
da parte sua accettava di prendersi cura dell'attore e della figlia “fino
all'ottenimento del permesso C o passaporto CH”, dopo di che avrebbe
rinunciato “a tutti i diritti e all'affidamento di L__________”. Nemmeno da
tale accordo emerge tuttavia che l'unione coniugale fosse fittizia o simulata. Anzi,
l'attore stesso confermava di impegnarsi a mantenere la convenuta “per tutta la
durata del matrimonio”. Traspare se mai, anche dal secondo accordo, che l'unione
era e rimaneva – anche dopo la nascita della figlia – a termine, nel senso che
dopo “circa cinque anni” la convenuta avrebbe aderito al divorzio senza
rivendicare l'affidamento di L__________ né alcuna prestazione per sé. Quanto
risultava fare difetto non era perciò la volontà iniziale di sposarsi, bensì
l'intenzione di contrarre un matrimonio che durasse più di cinque anni. Nulla
induce a dedurre, in ogni modo, che per quei cinque anni si facesse questione
di mera convivenza, coabitazione o concubinato.
c) Si
aggiunga che, contrariamente all'opinione del Pretore (sentenza impugnata, pag.
6.
in fondo), nella fattispecie non si tratta di stabilire se i due citati accordi
denotassero un matrimonio autentico, bensì se essi dimostrassero quanto l'attore
allega, ossia che il matrimonio era puramente fittizio o simulato, ciò che –
come si è appena visto – non risulta. Nelle circostanze descritte poco o punto
sussidia domandarsi se AO 1 abbia sottoscritto i due documenti per leggerezza
(come ritiene il Pretore, pur senza trarre conclusioni) o con cognizione di
causa (come afferma l'attore nell'appello). Altra è la questione di sapere se,
firmando due giorni dopo il matrimonio l'impegno di accettare il divorzio a
distanza di “cinque anni circa” e di rinunciare a ogni diritto (e confermando ciò
dodici giorni dopo la nascita della figlia), la convenuta abbia assunto un
impegno giuridicamente vincolante, ma tale interrogativo non riguarda la
volontà iniziale di contrarre matrimonio ed esula quindi dai limiti
dell'attuale giudizio.
d) Non
si disconosce che l'intesa firmata il 2 marzo 2008 alludeva a un “precedente
accordo verbale del 12/13 giugno 2007”. Di tale accordo però, che l'appellante neppure
invoca, nulla si sa di preciso. Ci si attenesse a quanto lo stesso attore ha
dichiarato durante l'interrogatorio formale, risulta quanto segue (verbale del
24.
maggio 2012, pag. 4, risposta n. 8):
Avevo concordato con lei che sarebbe venuta in Svizzera,
che avrebbe verificato chi ero e come si sarebbe trovata, che sarebbe rimasta
incinta, che avrebbe avuto il permesso di residenza in Svizzera e che poi ci saremmo
separati dopo che avesse ricevuto il permesso C o il passaporto svizzero; a quel
tempo non me ne intendevo di queste cose. Io pensavo che dopo tre anni ci si
sarebbe separati, che poi dopo due anni avremmo divorziato di comune accordo,
che poi la bambina sarebbe rimasta a __________ con me e che AO 1 avrebbe
potuto fare come voleva: rimanere in Svizzera oppure anche andare all'estero,
sempre comunque andando d'accordo. Io non pensavo che lei avrebbe potuto fare
come ha fatto, ossia io non pensavo che sarebbe poi andata da un avvocato, che
sarebbe andata via di casa.
Che
le parti intendessero sposarsi per finta, solo pro forma, per far sì che la
convenuta ottenesse il permesso di domicilio non può dirsi. Sembra piuttosto
che – in linea con quanto si inferisce dai due accordi successivi – l'intenzione
fosse di sposarsi e di vivere un matrimonio a termine (per tre anni, cui
sarebbero seguiti due anni di separazione e infine il divorzio), in modo da far
sì che la convenuta potesse rimanere in Svizzera. Non si tratta ad ogni modo di
indizi univoci che suffraghino una pura frode in materia di polizia degli stranieri.
7.
Rimane da appurare, nelle
circostanze descritte, se altri elementi agli atti sorreggano la tesi
dell'attore, smentendo quanto precede. Il Pretore ha accertato nondimeno, a
tale proposito, che dal momento in cui la convenuta è giunta in Svizzera (nel luglio
del 2007) fino all'ottobre del 2010 le parti hanno vissuto insieme more uxorio,
intrattenendo rapporti intimi fino alla nascita della figlia (sentenza
impugnata, pag. 6 in fondo). Ai terzi inoltre essi apparivano come una coppia innamorata
o per lo meno molto unita, che trascorreva anche vacanze in Brasile dai parenti
della convenuta (loc. cit., pag. 7 in alto). Internamente poi essi si comportavano
proprio come coniugi, l'attore sostentando la convenuta e aiutandola nelle
faccende domestiche, non senza esserle di ausilio nella gestione della maternità
dopo la nascita di L__________ (loc. cit., pag. 7 in fondo). Tutto ciò non conforta
sicuramente l'ipotesi che le parti si fossero sposate solo per finzione, solo
per far credere all'autorità amministrativa che esistesse un matrimonio.
Obietta l'appellante che il suo
attaccamento alla convenuta è durato non oltre la nascita della figlia, la
quale era per lui l'unico scopo della relazione con AO 1, tanto che quest'ultima
si doleva della disaffezione ch'egli mostrava ormai verso di lei. Anche la vita
di coppia – egli soggiunge – si giustificava proprio per il bene della figlia,
come pure l'aiuto ch'egli prestava alla convenuta. Ora, per comune esperienza e
secondo il normale andamento delle cose l'amore dimostrato da un genitore per
un figlio appena nato può indurre l'altro genitore a credere – a ragione o a
torto – in una disaffezione nei propri confronti, indipendentemente dal fatto che
sussista o non sussista un matrimonio. A parte ciò, se l'unico scopo della
relazione con AO 1 era in concreto quello di avere un figlio, mal si capisce
come mai l'attore abbia continuato ad avere rapporti intimi con lei anche dopo
il concepimento (interrogatorio formale del 24 maggio 2012, risposta n. 6), quantunque
nell'appello cerchi ritrattare l'ammissione (pag. 6 in fondo). Né si comprende
perché egli lamentasse, per lo meno dopo la nascita della bambina, le infedeltà
della convenuta (petizione, pag. 3 in alto; riassunto scritto del 16 novembre
2010, pag. 3 a metà nell'inc. DI.2010.244) e ne controllasse le conversazioni
sospette via messenger (doc. 35 e 36 nell'inc. DI.2010.244), tali rimostranze non
potendo essere motivate solo con le sue preoccupazioni per il bene di L__________.
Ne discende che il matrimonio puramente fittizio o simulato che l'interessato
prospetta non trova sufficienti riscontri nemmeno negli altri atti di causa.
8.
Si conviene che la volontà
di creare un'unione coniugale nel caso specifico non manca di lasciare perplessi
per la sua fragilità,
l'idea di programmare sin
dall'inizio un divorzio nel termine di “cinque anni circa” non rivelando né particolare
fiducia reciproca né grande senso di responsabilità. Si rammenti che,
conosciuta casualmente AO 1 a __________ nel giugno del 2007, nel luglio
successivo l'appellante le aveva già proposto di sposarsi per ottenere un
permesso di domicilio in Svizzera. Tant'è che quel mese essa è prontamente
arrivata nel Ticino, allettata dall'impossibilità per lei, senza mezzi e senza
lavoro (risposta del 7 febbraio 2011, pag. 2 seg.), di rimanere in Svizzera per
un periodo superiore ai tre mesi (art. 10 legge sugli stranieri: RS 142.20) e
di ottenere il permesso di dimora in altro modo se non attraverso il
matrimonio. Ma ciò non toglie che l'uno volesse sposarsi (seppure a termine)
per la discendenza e l'altra per stabilirsi in Svizzera. E la vita in comune,
dalla quale è nata una figlia, è pur sempre durata più di tre anni (dal luglio
del 2007 all'ottobre del 2010). Elementi chiari e univoci per accertare che il
matrimonio fosse finzione manifesta, pura e semplice manovra per fuorviare l'autorità
amministrativa, non prevalgono nel caso specifico sugli elementi concreti di
segno contrario. Ciò rende superfluo esaminare se un matrimonio simulato solo
per eludere norme sulla polizia degli stranieri possa essere sanato – come
opina il Pretore – da comportamenti susseguenti (sulla questione: DTF 121 II 4
consid. 2d). Destinato all'insuccesso, l'appello vede di conseguenza la sua
sorte segnata.
9.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante giustificano
nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, che sottrarrebbe all'attore la
possibilità di versare contributi alimentari a moglie e figlia (la sua
disponibilità di fr. 1500.– mensili è interamente assorbita dall'obbligo:
sentenza impugnata, pag. 13 e 16). Quanto alla situazione patrimoniale di lui,
i dati fiscali più recenti agli atti documentano una sostanza nulla, anche a
causa del debito ipotecario (tassazione 2009 e dichiarazione d'imposta 2010:
doc. 38 e 66). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Quanto al gratuito patrocinio
sollecitato dall'appellante, il beneficio non può entrare in linea di conto.
Nel risultato infatti la sentenza del Pretore resisteva già di primo acchito
alla critica, tanto che l'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
E un ricorso che appare infondato sin dall'inizio esclude la concessione dell'assistenza
giudiziaria (art. 117 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).