11.2012.98
Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori; verosimiglianza dell'esistenza e dell'estensione del credito
27 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.98
Lugano,
27 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2002.629 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 13 settembre 2002
dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 4 (D)
AP 5 (BG)
AP 6 e
AP 1 (BG)
al quale sono subentrati come eredi in pendenza di
causa
lo stesso AP 5 e
AP 3 (BG)
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 6 settembre 2012 presentato da AP 4, AP 6, AP 5 e AP 3 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 24 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 730 RFD di __________
(2000 m²) è stata costituita nel gennaio del 2000 in proprietà per piani prima
della costruzione. È composta di quattro unità, pari ognuna a 250/1000 del fondo base: la n. 22 268 intestata a AP 1, la n. 22 269 a AP 4,
la n. 22 270 a AP 5 e la n. 22 271 ad AP
6. Con permessi di costruzione rilasciati il 12 aprile 2000, 4 settembre
2000 e 2 maggio 2001 il Municipio di __________ ha autorizzato l'edificazione sulla
particella di due ville bifamiliari collegate da un corpo sotterraneo. Tra il
2000 e il 2002 AP 6, AP 5 e la ditta __________ SA di __________, incaricata
della direzione lavori, hanno stipulato con la AO 1 cinque contratti aventi per oggetto, in particolare:
– la
fornitura e la posa di impianti e attrezzature per piscine e idromassaggi (doc.
E);
– l'esecuzione
di un impianto di ventilazione, di climatizzazione per una sala wellness, di ventilazione
per vetrate del patio
wellness
e di raffreddamento per la cantina del vino (doc. F);
– la
fornitura e l'installazione di un camino ad aria calda per biblioteca e camere
da letto (doc. G);
– la
fornitura e l'installazione di vari impianti domestici, tra cui complementi di climatizzazione,
una pompa, un riscaldamento del solaio, un impianto per sette fontane ecc.
(doc. H);
–
la fornitura e l'installazione di pompe per l'evacuazione delle acque
meteoriche (doc. I).
Iniziata
nel 2000, la costruzione delle ville è stata interrotta nell'aprile del 2002 e
non è più ripresa perché l'impresa edile, visto il mancato pagamento delle sue
prestazioni, ha abbandonato il cantiere. Il primo stabile è giunto a tetto, ma
è rimasto allo stato grezzo. Del secondo sono state eseguite solo le fondamenta
fino al livello del terreno circostante.
B. Il 13 settembre 2002 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, facendo valere l'esecuzione
di opere per complessivi fr. 1 070 305.10 a fronte di acconti ricevuti per soli fr.
483 270.45, onde la richiesta di iscrivere
in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la differenza
di fr. 587 034.65 con interessi
al 5% da quel giorno su ciascuna delle quattro proprietà per piani. Con decreto
cautelare di quello stesso giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato le iscrizioni richieste. All'udienza del 20 febbraio 2003, indetta per
il contraddittorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. L'istante
ha replicato e i convenuti hanno duplicato. Entrambe le parti hanno offerto
prove. Il 5 novembre 2003 sono stati escussi quattro testimoni e il 26 maggio
2004 il Pretore ha disposto una perizia sull'entità
dei lavori eseguiti, oltre che sull'ammontare del credito, ma il 5 agosto
2004 la AO 1 ha ricusato il perito. Sentito quest'ultimo e le parti, con
decisione del 23 novembre 2005 il Pretore ha respinto la ricusazione e il
6 dicembre 2005 ha invitato l'istante a versare un anticipo di fr. 17 000.– per le spese peritali. La AO 1 ha chiesto il 13 dicembre 2005 di ridurre l'anticipo. All'udienza del 18 gennaio
2006, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere la
richiesta.
C. AP 1 è deceduto l'8 febbraio
2006. Gli sono subentrati nel processo i figli AP 5, già parte in causa, e AP 3.
Nel frattempo, il 9 dicembre 2004, il Municipio di __________ ha diffidato i comproprietari
a riprendere i lavori di costruzione entro il 30 gennaio 2005, in difetto
di che avrebbe avviato una procedura volta a ristabilire la situazione
precedente. Il termine è decorso infruttuoso, sicché il 23 febbraio 2005
l'esecutivo comunale ha revocato le licenze edilizie e ordinato il ripristino
dei luoghi nello stato in cui questi si trovavano prima dei lavori, con
demolizione delle opere eseguite e rimozione di tutti i materiali. Adito dai
comproprietari, con sentenza del 30 giugno 2006 il Tribunale cantonale
amministrativo ha limitato i lavori di demolizione alle opere sporgenti dal
terreno, imponendo nondimeno di colmare lo
scavo con materiale inerte (inc. 52.2005.231). Un ricorso di diritto
pubblico presentato dai comproprietari al Tribunale federale contro tale
decisione è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza 1P.567/2006 del 2
ottobre 2007.
D. Constatato che i lavori di
ripristino non erano ancora stati eseguiti, con decisione del 29 novembre 2007
il Municipio di __________ ha fissato ai comproprietari un termine di 90 giorni
per ottemperare all'ordine di ripristino. Tale decisione è stata confermata, su
ricorso dei comproprietari, dal Consiglio di Stato con risoluzione del 15 gennaio 2008. Il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto il 13 maggio 2008 un ricorso dei comproprietari contro la
risoluzione governativa. Un nuovo ricorso
di diritto pubblico introdotto dai comproprietari al Tribunale federale è
stato respinto in quanto ammissibile con sentenza 1C_303/2008 del 28
agosto 2008.
E. Statuendo il 12 settembre
2008 sulla richiesta della AO 1 volta alla riduzione dell'anticipo per spese
peritali discussa il 18 gennaio 2006, il Pretore ha fissato l'ammontare richiesto
a fr. 7550.–, somma che l'istante ha versato. Il perito si è recato così a
__________ il 13 gennaio 2009 per esperire il sopralluogo alla presenza delle
parti, ma sul posto ha potuto solo constatare
l'avanzato stato di
demolizione dei manufatti, tanto che la villa allo stato grezzo era già stata
atterrata. Con decreto cautelare del 13 gennaio 2009, emesso senza contraddittorio,
il Pretore ha vietato ai convenuti di proseguire i lavori di abbattimento. I convenuti
hanno postulato il 15 gennaio 2009 la revoca dell'ingiunzione, sollecitando a
loro volta provvedimenti cautelari e la prestazione di una garanzia di fr. 500 000.– per danni che sarebbero potuti derivare
dal fermo dei lavori. Al contraddittorio del 21 gennaio 2009 le parti si sono
intese nel senso che i convenuti avrebbero sgomberato le macerie e avvertito
senza indugio il perito perché potesse tornare sui luoghi e compiere i rilevamenti
del caso, ciò che è avvenuto.
F. Nel suo referto del 30
aprile 2009 l'ing. __________ ha poi accertato l'esistenza di “opere ancora
visibili e valutabili” per
fr. 231 823.87, precisando che i manufatti
fuori del terreno non esistevano più e ch'egli non aveva potuto ispezionare
completamente nemmeno le opere interrate, parte dei cunicoli e delle cantine essendo
ormai inagibili. La AO 1 ha postulato il 20 maggio 2009 una completazione
del referto. I convenuti vi si sono opposti l'8 giugno 2009. Con ordinanza del
13 ottobre 2009 il Pretore ha accolto la richiesta. Il perito ha risposto ai
quesiti complementari il 20 ottobre 2009. Il Pretore ha poi sottoposto a
interrogatorio formale AP 4 (per rogatoria internazionale), il 5 novembre 2010,
e AP 6, il 18 gennaio 2011. Al dibattimento finale del 22 febbraio 2011 la AO 1 ha ribadito le proprie richieste iniziali, mentre i convenuti hanno proposto una volta
ancora di respingere l'istanza.
G. Con sentenza del 24 agosto
2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato fino
a concorrenza di fr. 146 758.66
più interessi al 5% dal 13 settembre 2002 l'iscrizione provvisoria delle ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori decretate senza contraddittorio il 13 settembre
2002 a carico di ognuna delle proprietà per piani n. 22 268, n. 22 269,
n. 22 270 e n. 22 271. Alla AO 1 egli ha assegnato un termine di 60
giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche
legali. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 400.– sono
state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico dei
convenuti in solido, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 7000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro la sentenza appena citata AP 4, AP 5, AP 6 e AP 3 sono
insorti a questa Camera con un appello del 6 settembre 2012 per ottenere che il
giudizio impugnato sia riformato respingendo interamente l'istanza della AO 1.
Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2012 la AO 1 propone di rigettare l'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere
regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica
invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze riguardanti iscrizioni
provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori, trattate dai
Pretori sotto il vecchio diritto con la procedura sommaria (art. 961 cpv. 3
vCC) di camera di consiglio (art. 4 n. 19 vLAC e 361 segg. CPC ticinese), sono
appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri
l'entità della somma in gioco (fr. 587 034.65).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 27 agosto 2012. Inoltrato il 6
settembre 2012, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore, rammentati i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori, ha considerato pacifica tanto la
legittimazione attiva della ditta AO 1 quanto la legittimazione passiva dei
convenuti come titolari delle proprietà per piani su cui sono stati eseguiti i lavori,
indipendentemente dalla questione da sapere chi abbia commissionato le opere
(consid. 4). Inoltre egli ha ritenuto verosimile la tempestività dell'istanza, per
altro non puntualmente contestata (consid. 5). Quanto all'esistenza e all'entità
del credito, il primo giudice ha reputato verosimile alla luce delle
deposizioni rilasciate da quattro testimoni (__________F__________, __________
H__________, __________ C__________ e __________ R__________) l'esecuzione dei
lavori per complessivi fr. 1 070 305.10, come affermava
l'istante (consid. 6.1).
Egli non ha trascurato che il perito giudiziario aveva accertato “opere ancora
visibili e valutabili” per soli fr. 231 823.87,
ma ha imputato tale circostanza ai convenuti, i quali avevano demolito gran
parte dei manufatti su ordine del Municipio di __________ senza chiedere una
sospensione né una proroga del termine, impedendo così all'istante di far verificare
dal perito l'entità delle prestazioni svolte (consid. 6.2). Ciò posto, Il
Pretore ha suddiviso nondimeno in parti uguali l'ammontare di fr. 587 034.65 che la AO 1 faceva valere a carico di ogni proprietà per piani, gravando ciascun fondo di un'ipoteca
legale per fr. 146 758.66 (consid. 7).
Onde l'accoglimento dell'istanza in tale misura.
3. Gli appellanti fanno valere
che – come ha rilevato il perito giudiziario nella sua delucidazione scritta del
20 ottobre 2009 – i lavori in questione sono stati sì svolti dalla AO 1, ma non
è dato di accertare in quale misura. La ditta sostiene di avere eseguito opere
per fr. 1 075
857.72, ma la sola indicazione dell'importo non è sufficiente per
rendere verosimile l'affermazione e i quattro testimoni menzionati dal Pretore non
sono di alcun sussidio (memoriale, punto 3). Anzi, essi soggiungono, il perito
ha rilevato che l'istante ha presentato solo un riassunto delle prestazioni effettuate
(doc. H), senza chiari riferimenti a offerte né a contratti di appalto e senza
spiegare come siano stati fatturati gli interventi a regia. Anche per quanto il
perito aveva potuto verificare, poi, svariate opere risultavano difettose o non
completate e talune apparecchiature non erano nemmeno state montate. Per di
più, quasi tutti i lavori della AO 1 erano stati eseguiti nella parte interrata
degli stabili, ai piani sporgenti della sola villa giunta a tetto essendo stati
installati solo due camini. In simili circostanze – epilogano gli appellanti – il
Pretore non poteva scostarsi dalle risultanze peritali, che constatavano
l'adempimento dei contratti per fr. 231 823.87.
E siccome la ditta istante ha ricevuto acconti per fr. 483 270.45, nulla le è più dovuto e nessuna ipoteca
legale può essere iscritta (memoriale, punti 4 e 5).
4. Per ottenere dal giudice
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve
rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 22 cpv. 4 vRRF, corrispondente
all'odierno art. 76 cpv. 2 ORF). Deve addurre quindi elementi idonei a far
apparire attendibile la sua qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del
lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto
dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine
per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura
essendo sommaria, il giudice non deve porre esigenze troppo severe al proposito;
in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione
sulla legittimità dell'ipoteca legale alla decisione di merito (I CCA, sentenza
inc. 11.2009.183 del 19 dicembre 2012, consid. 4; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 320 n. 2891 con rinvii; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 511 n. 1395).
L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se
l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare esclusa
o altamente inverosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010
consid. 3.1.2 in: SJ 2011 I 173; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.42 del 1° settembre 2014,
consid. 5 con rinvii).
5. Nell'istanza di iscrizione
provvisoria, ripresa inalterata al dibattimento finale, la AO 1 ha elencato dieci lavori da essa eseguiti, per complessivi fr. 587 034.65 (impianto della piscina e del bagno
termale con filtri fr. 451 121.79,
impianto di ventilazione per wellness e villa fr. 137 469.22, impianto ad aria calda dei camini fr. 33 754.10, prestazioni supplementari
climatizzazione wellness fr. 175 391.77,
pozzetto delle pompe fr. 17 539.17,
impianto solare su costruzione accessoria fr. 2844.19, impianto
per sette fontane fr. 123 248.27, complementi per camino wellness e
bagno fr. 17 065.14, climatizzazione per cantina
del vino
fr. 23 701.59, svariate installazioni supplementari
fr. 12 324.82, comandi di controllo fr. 75 845.08). È vero che l'elencazione manca di qualsiasi
riferimento tra le prestazioni svolte e i contratti stipulati con i committenti
(doc. E, F, G, H, I). È vero altresì che le generiche dichiarazioni rilasciate
da due suoi dipendenti sentiti come testimoni non rendono necessariamente
verosimile, da sé sole, un credito di tale entità, il montatore __________ F__________
essendosi limitato ad affermare “di aver visto personalmente che tutti questi
lavori sono stati realizzati dall'istante” (verbale del 5 novembre 2003,
pag. 1) e __________ H__________ a ribadire lapidariamente “che la ditta
istante ha eseguito tutti i lavori elencati nell'istanza” (loc. cit.,
pag. 2). Due altre deposizioni soccorrono tuttavia a rendere verosimile la
pretesa, come si vedrà senza indugio.
6. __________ C__________,
incaricato dalla direzione lavori (e quindi, in ultima analisi, dai
committenti) di allestire i capitolati di concorso per le opere di
riscaldamento, di sanitari e ventilazione, come pure di seguire egli medesimo
parte della direzione lavori, ha confermato “l'esecuzione da parte dell'istante
della piscina con adiacente Felsenbad, dell'impianto di ventilazione del
centro wellness e della villa, dei cinque impianti per i camini, la climatizzazione
del wellness, l'impianto di pompaggio, l'impianto solare, le sette fontane, il
camino a legna per il wellness e il bagno, la climatizzazione delle cantine a
vino e i comandi per tutti questi impianti” (verbale del 5 novembre 2003, pag. 3).
Egli non ha saputo riferire “dell'impianto per creare del ghiaccio per
particolari terapie di cui al punto 4.10 dell'istanza”, ma la questione è senza
oggetto, la AO 1 non pretendendo di avere eseguito alcunché al punto 4.10
dell'istanza (pag. 6 verso il basso). Gli appellanti non revocano in dubbio la
credibilità del professionista, non ne discutono la deposizione né tanto meno
eccepiscono le sue dichiarazioni di falso. Allegano che “nessun testimone è stato
in grado di riferire circa l'ammontare delle opere eseguite”, ma l'obiezione è
fuori argomento. Iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale non significa
verificare la somma esatta spettante all'artigiano o imprenditore, ma sapere
qual è il verosimile ammontare del pegno che va a lui riconosciuto in garanzia
della pretesa. Che poi la pretesa sia fondata o infondata è una questione da
chiarire nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca.
7. L'arch. __________ R__________,
dipendente dello studio __________ di __________ incaricato della direzione
lavori (e, quindi, dai committenti), ha confermato che le opere elencate
nell'istanza di iscrizione provvisoria sono state realizzate dalla AO 1 ed
erano “in fase di esecuzione avanzata”. Quanto alla fatturazione, egli ha dichiarato
ch'essa era stata controllata e corretta da uno studio __________ AG di __________,
era stata approvata dai committenti e nuovamente verificata da un dipendente di
quello studio (verbale del 5 novembre 2003, pag. 4 nel mezzo). Gli appellanti dichiarano
di avere denunciato il professionista per appropriazione, truffa e falsità in
documenti (memoriale, pag. 6 nel mezzo), ma – una volta ancora – non mettono in
discussione la testimonianza né la censurano come inveritiera. Nelle
circostanze descritte la conclusione del Pretore, secondo cui a un giudizio di
apparenza la pretesa dell'istante appare per lo meno verosimile alla luce di
quanto ha dichiarato la direzione dei lavori, resiste alla critica.
8. Gli appellanti oppongono
che, come ha dichiarato il perito, non è dato di accertare in quale misura
l'istante abbia davvero eseguito le opere da essa elencate, mancando chiari riferimenti
a offerte e a contratti di appalto, come pure al calcolo di eventuali interventi
a regia, per tacere del fatto che talune opere risultavano incomplete o
difettose. Simili asserzioni trascendono la natura sommaria di un procedimento
inteso all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, anticipando questioni
che andranno risolte nel merito, al momento in cui sarà chiesta l'iscrizione
definitiva.
Intanto la giurisprudenza ha già
avuto modo di ricordare che l'assunzione di perizie in procedimenti cautelari –
e le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali sono equiparabili a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 565 consid. 2) – è lecita solo in casi eccezionali,
sempre che si tratti di referti brevi e indispensabili al giudice per
accertamenti di carattere tecnico (ad esempio in materia di proprietà
intellettuale: DTF 137 III 330 consid. 3.2.2). In una procedura volta
all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non si pongono problemi di tale
natura e, comunque sia, non è dato di capire quali circostanze eccezionali inducessero
ad assumere una perizia in concreto, il fatto che entrambe le parti ne facessero
richiesta (verbale del 20 febbraio 2003, pag. 1 e 2) non bastando evidentemente
per giustificarla. A prescindere poi dall'eccessiva dilazione dei tempi che
l'allestimento del referto ha provocato, gli accertamenti del perito trascendono
manifestamente l'indole sommaria di una procedura volta all'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca. Determinare con pieno potere cognitivo la somma esatta che
spetta all'artigiano o imprenditore per le opere effettivamente e correttamente
eseguite (con tutte le verifiche che ciò comporta a livello di esecuzione e di
fatturazione) attiene alla procedura di iscrizione definitiva. L'iscrizione
provvisoria, per converso, va accolta ogni qual volta l'iscrizione definitiva non
appaia esclusa o altamente inverosimile (sopra, consid. 4). E nel caso
specifico essa non appare tale, se non altro alla luce di quanto hanno
dichiarato i responsabili della direzione lavori.
Gli appellanti rimproverano al
Pretore di essersi indebitamente scostato dalle risultanze peritali. La
doglianza cade nel vuoto, già per la circostanza che nel caso specifico le risultanze
peritali, intese a chiarire la somma esatta spettante alla ditta per le opere
effettivamente e correttamente eseguite, erano inidonee all'emanazione del giudizio.
Piuttosto v'è da domandarsi a che cosa servisse una perizia del genere nel
quadro di una procedura tendente a un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale, ma di ciò possono interrogarsi le
parti, che ne hanno postulato l'assunzione.
9. Dato quel che precede, poco
giova ai fini dell'iscrizione provvisoria in esame approfondire la questione di
sapere se, procedendo alla distruzione dei manufatti senza avvertire il giudice
pur sapendo che su tali manufatti il giudice aveva ordinato l'esecuzione di una
perizia, i convenuti abbiano offeso il principio della buona fede processuale, ciò
di cui il giudice tiene conto nell'apprezzamento delle prove (sul tema: Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 48 ad art. 52 con rinvii; Göksu
in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 25
ad art. 52). Basti rilevare che, se una proroga o un rinvio dell'ordine di
demolizione da parte dell'autorità amministrativa non era più ragionevolmente attendibile
(come sostengono gli appellanti), un simile provvedimento sarebbe stato decretato
senz'altro dal giudice civile, tant'è che, venuto a sapere delle distruzioni in
corso, il Pretore ha vietato immediatamente il 13 gennaio 2009 ai convenuti di
continuare i lavori di abbattimento (sopra, lett. E). Quanto alla tesi secondo
cui l'esecuzione di opere da parte dell'istante per fr. 1 070 305.10
complessivi non è verosimile poiché ispezionando le macerie del cantiere il
perito giudiziario non è stato in grado di individuare lavori per oltre fr. 231 823.87, l'asserto non è serio. Al proposito
l'appello non merita ulteriore disamina.
10. Se ne conclude, che
destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del
giudizio seguono la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). La AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto ad
un'equa indennità per ripetibili.
11. Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2500.–
sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).