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Decisione

11.2013.10

Divorio: contributi alimentari per una figlia minorenne

21 agosto 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28

gennaio 2013 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria

– il contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 300.– mensili, assegni

familiari non compresi. AO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni. Con

ordinanza del 21 febbraio 2013 il giudice delegato di questa Camera ha chiamato

l'appellante a produrre il certificato di salario 2012 e il conteggio di

stipendio del gennaio 2013. Sulla documentazione presentata le parti hanno

avuto modo di esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze dei Pretori in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC).

Qualora verta esclusivamente su conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno,

l'appello è ricevibile solo “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

rico­no­sciuta nella decisione è di almeno 10 000

franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è

stata notificata al patrocinatore dell'attore il 17 dicembre 2012, sicché il

termine per appellare è cominciato a decorrere il 3 gennaio

2013.

ed è scaduto, in virtù delle ferie intercorse dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. c

CPC), il 1° febbraio 2013. Introdotto il 28 gennaio 2013, l'appello in esa­me è pertanto tempestivo. Il valore litigioso raggiunge agevolmente, inoltre,

la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigioso rimane, in

questa sede, il contributo alimentare per la figlia. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato un reddito del

marito di almeno fr. 4000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

2576.35

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 376.35). Quanto alla

moglie, egli ha constatato che essa percepisce unicamente prestazioni

assistenziali. Ciò premesso, tenuto conto che AP 1 ha un margine disponibile di fr. 1423.65 mensili e deve versare un

contributo alimentare di fr. 700.– mensili per G__________ (assegni

familiari non compresi), il primo giudice ha ritenuto giustificato fissare anche

il contributo alimentare per A__________ in fr. 700.– mensili oltre agli

assegni familiari.

3.

L'appellante contesta il reddito imputatogli dal

Pretore in fr. 4000.– mensili, sostenendo

di guadagnare fr. 3072.75 mensili o, tutt'al più, fr. 3688.85 mensili. A

suo parere poi al reddito lordo va sì aggiunta la tredicesima mensilità, ma va detratta

l'imposta alla fonte, come vanno dedotti gli assegni familiari. In realtà il

primo giudice, intravista una reticenza del marito nel chiarire l'ammontare delle

proprie entrate, ha stimato il reddito di lui sulla base del fabbisogno esposto

(fr. 3000.– mensili), del contributo alimentare versato al figlio nato

fuori dal matrimonio (fr. 700.– men­sili) e di quello offerto alla figlia A__________

(fr. 250.– mensili), oltre che delle “buste paga” prodotte, concludendo che AP

1.

“può contare su un reddito di almeno fr. 4000.– mensili”.

Trattandosi

nella fattispecie di un lavoratore dipendente, il reddito decisivo è quello

conseguito al momento del giudizio, cui si aggiun­gono la quota di tredicesima,

le eventuali indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare e gli

assegni di famiglia (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami). In concreto risulta

dall'istruttoria esperita in questa sede che nel 2012 l'appellante ha guadagnato fr. 50 857.– annui netti, comprensivi di tredicesima, indennità di turno e

assegni familiari (certificato di salario 2012). In conformità alla recente prassi del Tribunale fede­ra­le tuttavia gli assegni familiari non vanno più aggiunti al reddito

del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF

137.

III 64 consid. 4.2.3; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 consid. 4.4.1).

Il reddito di AO 1 va stabilito

così in fr. 4038.– mensili. Quanto all'imposta alla

fonte, lo stesso appellante riconosce che tale deduzione non gli è più applicata

dal marzo del 2012 (lettera del 7 marzo 2013).

4.

Per quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore

in fr. 2576.35 mensili, l'appellante chiede di portarlo a fr. 2800.–

mensili per tenere conto dei pasti fuori casa (fr. 109.– mensili), dell'assicurazione

RC dell'automobile (fr. 69.80 mensili) e dell'imposta di circolazione (fr.

49.90

mensili). Il Pretore non ha ammesso tali spese, “ritenuto che il tragitto

da casa al lavoro è di mezzo chilometro e con tutta evidenza l'attore può

rientrare al domicilio per pranzo”.

a) Nel

caso specifico l'appellante non nega di abitare a 500 m dal posto di lavoro. Non si giustifica dunque di riconoscergli indennità per pasti fuori casa,

l'interessato potendo rientrare agevolmente a casa durante la pausa di

mezzogiorno. Se per sua comodità egli consuma pasti fuori domicilio, ciò non lo

abilita a chiedere indennizzi. Il mero fatto che egli sia impiegato a turni ancora

non è sufficiente, del resto, per dimostrare che debba pranzare fuori casa,

nulla essendo dato di sapere sui suoi orari di lavoro.

b) Circa

le spese di trasferta, è possibile che durante la vita in comune l'appellante avesse

a disposizione un veicolo per uso proprio. Il diritto dei coniugi di conservare,

dopo la separazione di fatto, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica è dato solo però se

il bilancio familiare ciò consente (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Il che non è il caso in concreto.

Per di più, come si è appena detto, la vicinanza del domicilio al posto di

lavoro non consente di inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante spese di

trasferta. Quanto alla necessità di usare un mezzo privato per esercitare il

diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226), non

ne sussistono gli estremi, A__________ e G__________ abitando vicino. Tutt'al

più l'appellante potrebbe vedersi riconoscere il prezzo di un abbonamento ai mezzi pubblici (per esempio un abbonamento “arcobaleno”

per la zona 20 di __________), che non gli costerebbe più di fr. 33.– mensili. Nel

suo fabbisogno minimo però il Pretore ha già computato una

pigione di fr. 1000.– mensili “compreso il box e le spese accessorie” quando l'appellante

versa un canone di fr. 960.– mensili (doc. N). La maggior locazione

riconosciuta dal Pretore copre già, di conseguenza, tale esborso.

5.

Afferma l'appellante che il contributo alimentare di fr. 700.– mensili

pattuito convenzionalmente in favore di G__________ è per lui oneroso, ma si

legittima perché L__________ lavora a tempo pieno e ha

spese di locazione più elevate. Nel caso di A__________, per contro, il

contributo alimentare va fissato a una cifra inferiore.

a) Figli di un genitore comune hanno diritto nei confronti di quel genitore

a un analogo livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente

uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con

riferimenti; RtiD

II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii). Nella fattispecie il

Pretore ha accertato che AP 1 ha una disponibilità mensile di fr. 1423.65.

Considerato che per G__________ egli versa un contributo alimentare di fr.

700.

– mensili e che A__________ rientra nella stessa fascia d'età di G__________,

egli ha ritenuto giusto che l'attore erogasse alla primogenita la mede­sima

cifra. L'appellante non spiega perché ciò lederebbe la parità di trattamento. Sottolinea

che L__________ lavora a tempo pieno e deve sopportare

spese di locazione più elevate dell'ex moglie, ma non illustra come ciò si

rifletterebbe sul fabbisogno in denaro di G__________ né a quanto ammonterebbe nelle

circostanze descritte il fabbisogno in denaro di A__________ per rapporto a

quello di G__________ né, tanto meno, come si giustifichi un contributo

alimentare di appena fr. 300.– mensili rispetto all'altro di fr. 700.–. Insufficientemente

motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile e non può essere

vagliato oltre.

b) Contrariamente

all'opinione dell'appellante, infine, nella fattispecie non si ravvisa una

violazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo che l'obbligato

alimentare ha diritto di vedersi garantire (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135

III 67 consid. 2 con riferimenti). Con un reddito di fr.

4038.

– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2576.35 mensili (consid. 5), in

effetti, AP 1 conserva un margine disponibile di fr. 1461.– mensili che

gli permette di corrispondere fr. 700.– mensili a G__________ e fr. 700.–

mensili ad A__________ senza intaccare il proprio minimo vitale. Ne discende

che in proposito l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

6.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che

non è stata chiamata a formulare osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio,

esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio

senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato

notificato alla controparte. Delle verosimili difficoltà economiche in cui

versa l'interessato si tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile la

tassa di giustizia.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul

piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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