11.2013.10
Divorio: contributi alimentari per una figlia minorenne
21 agosto 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2013.10
Data decisione, Autorità:
21.08.2013, ICCA
Titolo:
Divorio: contributi alimentari per una figlia minorenne
DIVORZIO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
art. 133 cpv. 1 CC
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2013.10
Lugano
21 agosto
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.58 (divorzio su
richiesta unilaterale,
poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 9 aprile 2009 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 28 gennaio 2013 presentato da AP 1
contro la decisione emessa dal Pretore il 14 dicembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1979), cittadini bosniaci, si sono sposati a __________
(Bosnia ed Erzegovina) il 13 giugno 2001. Dal matrimonio è nata A__________, il
25 maggio 2002. Durante la vita in comune il marito lavorava come barista al “__________”
di __________, mentre la moglie non esercitava attività lucrativa. I coniugi si
sono separati nel febbraio del 2006, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________, frazione di __________.
L'11 aprile 2008 egli ha avuto da L__________
il figlio G__________, che ha riconosciuto. Dal 1° giugno 2008 lavora come saldatore per le __________ a __________, dove ha preso domicilio.
B. Il 9
aprile 2009 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, postulando l'affidamento della figlia alla madre (riservato
il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare per A__________ di
fr. 241.– mensili (assegni familiari non compresi) e proponendo il versamento
di metà della prestazione d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio presso
il suo istituto di previdenza professionale. Con risposta del 20 agosto 2009 AO
1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia
(riservato il diritto di visita paterno) e al riparto a metà della prestazione
d'uscita proposta dal marito, ma ha rivendicato il versamento di fr. 25 000.– in
liquidazione del regime dei beni e un contributo alimentare scalare per la
figlia tra fr. 1475.– e fr. 1950.– mensili (assegni familiari non compresi).
C. Il
Pretore ha deciso di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale. All'udienza del 2 ottobre 2009 i coniugi hanno confermato la volontà
di divorziare e hanno raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del
divorzio, segnatamente su un contributo alimentare di fr. 500.– mensili (assegni
familiari non compresi) per A__________, “riservata l'eventuale mancata conferma
dell'accordo dopo il termine di riflessione”. Il 1° luglio 2010, decorso il
termine, il marito ha confermato tale volontà “secondo le modalità della
transazione”, demandando al giudice la decisione su eventuali punti controversi.
La moglie ha confermato a sua volta il 27 ottobre 2010 la volontà di divorziare,
ma non l'ammontare del contributo alimentare per la figlia. Il 13 settembre
2011 AO 1 ha dichiarato anch'essa di demandare al giudice la decisione sui
punti controversi.
D. Preso
atto di ciò, il Pretore ha assegnato alle parti il 14 settembre 2011 un termine
di dieci giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le
conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 26 settembre 2011 AP 1 ha ribadito l'offerta di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia (assegni
familiari non compresi) e ha preteso dalla moglie il versamento di fr. 6000.– in
liquidazione del regime matrimoniale. Nel proprio allegato del 29 settembre 2011
AO 1 ha ribadito la sua posizione. L'udienza preliminare sugli effetti
controversi del divorzio si è tenuta il 26 ottobre 2011 e l'istruttoria, iniziata
immediatamente, è terminata il 12 settembre 2012. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio
memoriale del 24 ottobre 2012 AP 1 ha ridotto l'offerta di contributo
alimentare per la figlia a fr. 250.– mensili, riaffermando le altre
richieste. Nel suo allegato del 25 ottobre 2012 AO 1 ha sollecitato il versamento di un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la figlia (assegni
familiari non compresi) e il versamento di fr. 1334.70 in liquidazione del regime dei beni.
E. Statuendo
il 14 dicembre 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la
figlia A__________ alla madre, ha disciplinato le relazioni personali fra padre
e figlia, ha liquidato il regime dei beni senza attribuzione di vicendevoli
pretese, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita
conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in giudicato
della sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per definire l'entità di tali prestazioni) e ha condannato AP 1 a versare dal 1° gennaio 2013 un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la figlia (assegni
familiari non compresi). La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1400.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi
Fatti
i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28
gennaio 2013 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– il contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 300.– mensili, assegni
familiari non compresi. AO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni. Con
ordinanza del 21 febbraio 2013 il giudice delegato di questa Camera ha chiamato
l'appellante a produrre il certificato di salario 2012 e il conteggio di
stipendio del gennaio 2013. Sulla documentazione presentata le parti hanno
avuto modo di esprimersi.
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze dei Pretori in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro
30.
giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC).
Qualora verta esclusivamente su conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno,
l'appello è ricevibile solo “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000
franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è
stata notificata al patrocinatore dell'attore il 17 dicembre 2012, sicché il
termine per appellare è cominciato a decorrere il 3 gennaio
2013.
ed è scaduto, in virtù delle ferie intercorse dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. c
CPC), il 1° febbraio 2013. Introdotto il 28 gennaio 2013, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Il valore litigioso raggiunge agevolmente, inoltre,
la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigioso rimane, in
questa sede, il contributo alimentare per la figlia. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato un reddito del
marito di almeno fr. 4000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr.
2576.35
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 376.35). Quanto alla
moglie, egli ha constatato che essa percepisce unicamente prestazioni
assistenziali. Ciò premesso, tenuto conto che AP 1 ha un margine disponibile di fr. 1423.65 mensili e deve versare un
contributo alimentare di fr. 700.– mensili per G__________ (assegni
familiari non compresi), il primo giudice ha ritenuto giustificato fissare anche
il contributo alimentare per A__________ in fr. 700.– mensili oltre agli
assegni familiari.
3.
L'appellante contesta il reddito imputatogli dal
Pretore in fr. 4000.– mensili, sostenendo
di guadagnare fr. 3072.75 mensili o, tutt'al più, fr. 3688.85 mensili. A
suo parere poi al reddito lordo va sì aggiunta la tredicesima mensilità, ma va detratta
l'imposta alla fonte, come vanno dedotti gli assegni familiari. In realtà il
primo giudice, intravista una reticenza del marito nel chiarire l'ammontare delle
proprie entrate, ha stimato il reddito di lui sulla base del fabbisogno esposto
(fr. 3000.– mensili), del contributo alimentare versato al figlio nato
fuori dal matrimonio (fr. 700.– mensili) e di quello offerto alla figlia A__________
(fr. 250.– mensili), oltre che delle “buste paga” prodotte, concludendo che AP
1.
“può contare su un reddito di almeno fr. 4000.– mensili”.
Trattandosi
nella fattispecie di un lavoratore dipendente, il reddito decisivo è quello
conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima,
le eventuali indennità supplementari che costituiscono un'entrata regolare e gli
assegni di famiglia (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami). In concreto risulta
dall'istruttoria esperita in questa sede che nel 2012 l'appellante ha guadagnato fr. 50 857.– annui netti, comprensivi di tredicesima, indennità di turno e
assegni familiari (certificato di salario 2012). In conformità alla recente prassi del Tribunale federale tuttavia gli assegni familiari non vanno più aggiunti al reddito
del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF
137.
III 64 consid. 4.2.3; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 consid. 4.4.1).
Il reddito di AO 1 va stabilito
così in fr. 4038.– mensili. Quanto all'imposta alla
fonte, lo stesso appellante riconosce che tale deduzione non gli è più applicata
dal marzo del 2012 (lettera del 7 marzo 2013).
4.
Per quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore
in fr. 2576.35 mensili, l'appellante chiede di portarlo a fr. 2800.–
mensili per tenere conto dei pasti fuori casa (fr. 109.– mensili), dell'assicurazione
RC dell'automobile (fr. 69.80 mensili) e dell'imposta di circolazione (fr.
49.90
mensili). Il Pretore non ha ammesso tali spese, “ritenuto che il tragitto
da casa al lavoro è di mezzo chilometro e con tutta evidenza l'attore può
rientrare al domicilio per pranzo”.
a) Nel
caso specifico l'appellante non nega di abitare a 500 m dal posto di lavoro. Non si giustifica dunque di riconoscergli indennità per pasti fuori casa,
l'interessato potendo rientrare agevolmente a casa durante la pausa di
mezzogiorno. Se per sua comodità egli consuma pasti fuori domicilio, ciò non lo
abilita a chiedere indennizzi. Il mero fatto che egli sia impiegato a turni ancora
non è sufficiente, del resto, per dimostrare che debba pranzare fuori casa,
nulla essendo dato di sapere sui suoi orari di lavoro.
b) Circa
le spese di trasferta, è possibile che durante la vita in comune l'appellante avesse
a disposizione un veicolo per uso proprio. Il diritto dei coniugi di conservare,
dopo la separazione di fatto, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica è dato solo però se
il bilancio familiare ciò consente (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Il che non è il caso in concreto.
Per di più, come si è appena detto, la vicinanza del domicilio al posto di
lavoro non consente di inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante spese di
trasferta. Quanto alla necessità di usare un mezzo privato per esercitare il
diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226), non
ne sussistono gli estremi, A__________ e G__________ abitando vicino. Tutt'al
più l'appellante potrebbe vedersi riconoscere il prezzo di un abbonamento ai mezzi pubblici (per esempio un abbonamento “arcobaleno”
per la zona 20 di __________), che non gli costerebbe più di fr. 33.– mensili. Nel
suo fabbisogno minimo però il Pretore ha già computato una
pigione di fr. 1000.– mensili “compreso il box e le spese accessorie” quando l'appellante
versa un canone di fr. 960.– mensili (doc. N). La maggior locazione
riconosciuta dal Pretore copre già, di conseguenza, tale esborso.
5.
Afferma l'appellante che il contributo alimentare di fr. 700.– mensili
pattuito convenzionalmente in favore di G__________ è per lui oneroso, ma si
legittima perché L__________ lavora a tempo pieno e ha
spese di locazione più elevate. Nel caso di A__________, per contro, il
contributo alimentare va fissato a una cifra inferiore.
a) Figli di un genitore comune hanno diritto nei confronti di quel genitore
a un analogo livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente
uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con
riferimenti; RtiD
II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii). Nella fattispecie il
Pretore ha accertato che AP 1 ha una disponibilità mensile di fr. 1423.65.
Considerato che per G__________ egli versa un contributo alimentare di fr.
700.
– mensili e che A__________ rientra nella stessa fascia d'età di G__________,
egli ha ritenuto giusto che l'attore erogasse alla primogenita la medesima
cifra. L'appellante non spiega perché ciò lederebbe la parità di trattamento. Sottolinea
che L__________ lavora a tempo pieno e deve sopportare
spese di locazione più elevate dell'ex moglie, ma non illustra come ciò si
rifletterebbe sul fabbisogno in denaro di G__________ né a quanto ammonterebbe nelle
circostanze descritte il fabbisogno in denaro di A__________ per rapporto a
quello di G__________ né, tanto meno, come si giustifichi un contributo
alimentare di appena fr. 300.– mensili rispetto all'altro di fr. 700.–. Insufficientemente
motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile e non può essere
vagliato oltre.
b) Contrariamente
all'opinione dell'appellante, infine, nella fattispecie non si ravvisa una
violazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo che l'obbligato
alimentare ha diritto di vedersi garantire (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135
III 67 consid. 2 con riferimenti). Con un reddito di fr.
4038.
– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2576.35 mensili (consid. 5), in
effetti, AP 1 conserva un margine disponibile di fr. 1461.– mensili che
gli permette di corrispondere fr. 700.– mensili a G__________ e fr. 700.–
mensili ad A__________ senza intaccare il proprio minimo vitale. Ne discende
che in proposito l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.
6.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che
non è stata chiamata a formulare osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio,
esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio
senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato
notificato alla controparte. Delle verosimili difficoltà economiche in cui
versa l'interessato si tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile la
tassa di giustizia.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul
piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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