11.2013.100
Protezione dell'unione coniugale
27 maggio 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.100
Lugano,
27 maggio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2012.5104
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 22 novembre 2012 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2
rispettivamente
dall'avv. dott.),
giudicando
sull'appello del 15 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 29 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1
(1961) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 1996. Dal
matrimonio sono nati R__________ (27 gennaio 2001), N__________ (11 gennaio
2005) e Na__________ (22 luglio 2007). Programmatore di sistemi informatici,
il marito è rimasto alle dipendenze della __________ fino al 2010, poi è passato
alla ditta B__________ di __________ e nell'ottobre del 2011 ha avviato
un'attività indipendente, la __________ con sede negli uffici della ditta T__________
a __________, la quale è anche la sua principale cliente. La moglie lavora a tempo
parziale nel settore della ristorazione a __________. I coniugi si sono
separati nel giugno del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________, sua proprietà, per trasferirsi prima in un appartamento
nei pressi e poi, nel luglio del 2013, in un'altra casa di sua proprietà,
sempre a __________.
B. Frattanto,
il 22 novembre 2012, AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già
in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli
(riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio
coniugale (compresi mobili e suppellettili) unitamente al posteggio e a una
cantina. Essa ha chiesto inoltre un contributo alimentare di fr. 2370.– per il dicembre del 2012 e uno di
fr. 4470.– mensili dal gennaio del 2013 in poi, un contributo alimentare di
fr. 1495.– mensili per R__________, uno
di fr. 1495.– per N__________ e uno di fr. 1515.– per Na__________
(senza cenno ad assegni familiari), con riserva di adeguare tali importi alle
risultanze istruttorie (inc. SO.2012.5104).
C. All'udienza
del 19 dicembre 2012, indetta per il dibattimento, i coniugi si sono accordati
sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione alla moglie dell'alloggio
coniugale e del posteggio, sull'uso congiunto della cantina, sull'affidamento
dei figli alla madre e sul diritto di visita del padre. I contributi alimentari
per moglie e figli invece sono rimasti litigiosi. Con decreto cautelare
del 27 dicembre 2012 il Pretore ha poi omologato un accordo stragiudiziale raggiunto
dai coniugi in forza del quale il marito si impegnava a versare, pendente causa,
un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili (da cui
dedurre il reddito da attività lucrativa da lei conseguito) e uno per i tre
figli di fr. 3000.– mensili complessivi, assegni familiari non compresi,
come pure ad assumere tutti i costi dell'abitazione coniugale, quelli del telefono
e l'onere fiscale. Con decreto cautelare del 25 giugno 2013 il Pretore
ha istituito ai figli inoltre una curatela educativa.
D. Il
26 luglio 2013 AP 1 ha presentato un'altra istanza cautelare, chiedendo che il
marito non esercitasse il diritto di visita ai figli in presenza della di lui
convivente (inc. CA. 2013.276). All'udienza del 18 settembre 2013, indetta per
il dibattimento dell'istanza e per le arringhe finali del primo procedimento
cautelare, le parti hanno concluso un accordo che confermava quello stipulato
il 19 dicembre 2012 sull'autorizzazione a vivere separate, sull'attribuzione
dell'alloggio coniugale alla moglie e sull'affidamento dei figli a
quest'ultima, specificando nondimeno modi e tempi inerenti al diritto di visita
paterno, sicché il Pretore ha dichiarato la seconda istanza cautelare “evasa
per transazione” e l'ha stralciata dal ruolo.
Quanto
al primo procedimento cautelare, AP 1 ha postulato nell'arringa finale un
contributo alimentare di fr. 2370.– per il dicembre del 2012
e uno di fr. 3536.35 mensili dal gennaio del 2013, oltre a un contributo
alimentare di fr. 1650.– mensili per ciascun figlio dal novembre del 2012 in
poi (senza cenno ad assegni familiari). “Qualora gli alimenti per i figli
dovessero essere ridotti” essa ha dichiarato di pretendere – in subordine – “l'attribuzione
della metà delle eccedenze che (…)
risulteranno, per lo meno la metà di fr. 3236.65 come a pag. 6 dell'arringa”
(verbale d'udienza del 18 settembre 2013, pag. 3 a metà). Nella sua arringa
finale il marito ha offerto, da parte sua, un contributo alimentare di fr. 3000.–
mensili per la moglie e uno di fr. 3000.– mensili complessivi per i figli,
“interrompendo ovviamente il pagamento diretto delle spese per la famiglia”.
E. Statuendo
con sentenza del 29 ottobre 2013, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (con il posteggio e
la cantina), ha attribuito i figli a quest'ultima, ha disciplinato il diritto
di visita del padre, ha confermato la curatela educativa affidata a __________
e ha condannato AO 1 a versare dal 1° dicembre 2012 un contributo alimentare
per la moglie di fr. 2075.– mensili, come pure dal 1° novembre 2012 un
contributo alimentare di fr. 1335.– mensili
per R__________, uno di fr. 1335.– per N__________ e uno di fr. 1255.–
mensili per Na__________, assegni familiari non compresi. Le spese processuali
di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 novembre
2013 nel quale chiede di aumentare il contributo di mantenimento in suo favore
a fr. 2370.– per il dicembre del 2012 e a fr. 5114.– mensili dal gennaio
del 2013 in poi, di porre a carico del marito le spese processuali e di
condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 7000.– per
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2013 AO 1 propone di respingere
l'appello.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono
appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, nel caso di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di
mantenimento controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da
calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La sentenza
del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore dell'istante il
5 novembre 2013. Presentato il 15 novembre seguente, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che la pretesa alimentare di AP 1 sarebbe
stata da respingere, poiché tendeva alla copertura del di lei fabbisogno
minimo, mentre il metodo per la definizione dei contributi alimentari fra
coniugi si fonda, fino al divorzio, sul riparto a metà dell'eccedenza registrata
dal bilancio coniugale una volta dedotto dai redditi il fabbisogno della
famiglia. Il primo giudice non ha disconosciuto tuttavia che nel corso dell'arringa
finale l'istante
aveva
chiesto – in subordine – un contributo alimentare ancorato al principio della
mezza eccedenza, ma ha reputato anche tale domanda improponibile perché non determinata
in cifre (sentenza impugnata, pag. 4). Ciò premesso, egli ha constatato che ad
ogni modo AO 1 offriva per moglie e figli fr. 6000.– mensili complessivi,
sicché ai fini del giudizio egli si è dipartito da tale somma. Calcolato così il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 3925.–
mensili complessivi, egli ha riconosciuto ad AP 1 un contributo di mantenimento
pari alla differenza di fr. 2075.– mensili, rilevando che tale importo garantisce
pur sempre alla beneficiaria, cumulato al reddito conseguito (fr. 1500.–
mensili), la copertura del fabbisogno minimo (fr. 3536.– mensili) da lei perseguita
“sin dagli albori del procedimento”.
3. L'appellante
fa valere di avere sempre formulato una richiesta di contributo alimentare determinata
in cifre, l'ultima volta ancora nell'arringa finale (fr. 2370.– per il dicembre
del 2012, fr. 3536.35 mensili dal gennaio del 2013 in poi: memoriale accluso al
verbale del 18 settembre 2013, pag. 9). Anche l'ammontare della richiesta
subordinata registrata a verbale (pag. 3) – essa continua – era determinabile
(“qualora gli alimenti per i figli dovessero essere ridotti l'istante chiede
anche l'attribuzione della metà delle eccedenze
che ne risulteranno per lo meno la metà di fr. 3236.65”). Reputando le
sue domande non quantificate, il Pretore sarebbe caduto in un eccesso di
formalismo. Per di più – essa soggiunge – il convenuto le offriva pur sempre un
contributo alimentare di fr. 3000.– mensili (dei fr. 6000.– complessivi
proposti), di modo che attribuendole soli fr. 2075.– mensili il Pretore le ha aggiudicato
meno di quanto il convenuto le riconosceva, ciò che offende l'art. 58 cpv. 1 CPC. Nel merito l'appellante chiede di ridurre
il fabbisogno minimo del convenuto accertato
dal Pretore (fr. 9182.– mensili) a fr. 8985.– mensili e di
aumentare il fabbisogno minimo di lei da fr. 3536.– mensili a fr. 5443.35
mensili. L'eccedenza nel bilancio coniugale ammontando così a fr. 2341.65
mensili – essa prosegue – il contributo di mantenimento in suo favore va
fissato in fr. 5114.– mensili (fabbisogno minimo più mezza eccedenza).
4. Da
un equivoco che l'appellante cerca di insinuare va subito sgombrato il campo.
Il Pretore non ha ritenuto difatti che il contributo alimentare da lei chiesto
in via principale mancasse di una “chiara quantificazione in cifre”. Egli ha
mosso tale censura alla richiesta subordinata, mentre ha reputato la domanda
principale improponibile perché risultante dall'applicazione di un metodo di
calcolo (la copertura del fabbisogno minimo) estraneo a quello abituale, fondato
sul riparto a metà dell'eccedenza registrata dal bilancio coniugale (sentenza
impugnata, pag. 4 in alto). Precisato ciò, resta il fatto che – come si vedrà
senza indugio – l'opinione del Pretore è doppiamente erronea. Intanto perché un
coniuge può anche limitare le proprie pretese di mantenimento alla copertura
del fabbisogno minimo, nulla obbligandolo a esigere anche la mezza eccedenza del
bilancio familiare. Inoltre perché – contrariamente a quanto crede il Pretore –
il metodo per il calcolo dei contributi alimentari fondato sulla mezza eccedenza
risultante dal bilancio familiare non è l'unico applicabile in una procedura a
tutela dell'unione coniugale (o in provvedimenti cautelari nell'ambito di cause
di divorzio).
a) Ove
sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176
cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per
la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il
criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre
dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo
l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al
minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno
minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il fabbisogno
dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo.
b) Il
metodo di calcolo appena citato non deve condurre però a una ridistribuzione
del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione
anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento
è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano
durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a
RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a
entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto
a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118
II 378 consid. 20b con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014
del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1).
Il
metodo di calcolo in questione non si applica, di conseguenza, quando sia reso
verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i
loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso
per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al
risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo
tale metodo non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i
coniugi vivessero in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell'una quanto
nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario
dell'eccedenza lascia spazio a quello fondato sull'ammontare del dispendio
effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il contributo di
mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare
il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717
consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6a; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4b destinato a pubblicazione).
5. La
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari per
un coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o nei procedimenti
cautelari relativi a cause di divorzio) è stata compendiata anche dalla
dottrina nei termini che seguono (Hohl
in: Fountoulakis/Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit de la famille et nouvelle
procédure, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 95 seg. con citazioni; v. anche Chaix in: Commentaire romand, Code civil
I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).
a) Coniugi
che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente
favorevole
Si
tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti all'esistenza di due
economie domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge
richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo
stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di
calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al
coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali
siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita precedente la
separazione (DTF 140 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale
5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del
10 agosto 2011, consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009,
consid. 4; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4; DTF 115 II 426
consid. 3).
Il
metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei
coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per
principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare
dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio
coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. 4a).
Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in
comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,
ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad
altre finalità (sopra, loc. cit.).
b) Coniugi
che versano in una situazione finanziaria media o modesta
Si
tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in
comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita
in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano
interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi
coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o
9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008
del 27 agosto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza
5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere
redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di
fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in
siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal
reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo
l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF
126 III 8 non riguarda il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge
affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).
c) Coniugi
che versano in una situazione finanziaria deficitaria
Si
tratta del caso in cui il bilancio coniugale accusi un ammanco. Il coniuge
debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del
proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2,
133 III 59 consid. 2).
6. Nella
fattispecie l'istante ha quantificato sin dall'inizio (e ancora nell'arringa
finale) la sua pretesa alimentare in base al metodo di calcolo fondato
sull'ammontare del dispendio effettivo, tant'è che ha sempre postulato un contributo
di mantenimento commisurato alla copertura del proprio fabbisogno minimo (il minimo
esistenziale del diritto esecutivo “allargato”: sopra, consid. 4a). Il convenuto
da parte sua ha ragionato costantemente negli stessi termini, né ha mai accennato
al riparto di una qualsivoglia eccedenza. V'è da domandarsi quindi se
nell'arringa finale AP 1 potesse avanzare per la prima volta – fosse pure in
subordine – nuove domande invocando il metodo di calcolo consistente nel suddividere
l'eccedenza a metà (art. 317 cpv. 2 CPC). Il quesito può rimanere aperto
poiché, comunque sia, quel metodo di calcolo non è pertinente nel caso
specifico, come si vedrà subito.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato redditi coniugali nel 2012 di fr. 22 695.– mensili complessivi (fr. 19 195.– il marito, fr. 3500.– la moglie) a
fronte di un fabbisogno familiare di fr. 16 662.–
mensili (fr. 9201.– il marito, fr. 3536.– la moglie, fr. 3925.– i tre
figli). Nel 2013 egli ha accertato redditi coniugali di fr. 20 245.– mensili complessivi (fr. 18 745.– il marito, fr. 1500.– la moglie) a fronte
di un fabbisogno familiare di fr. 16 643.– mensili (fr. 9182.– il marito, fr.
3536.– la moglie, fr. 3925.– i tre figli). Le critiche mosse
dall'appellante al fabbisogno minimo del marito e al fabbisogno minimo nulla
mutano al fatto – anzi, se mai confermano – che in concreto le parti non vivono
in una situazione finanziaria media, né tanto meno modesta, ma godono di condizioni
economiche favorevoli (se non particolarmente favorevoli). Invano AP 1 ha
invocato perciò nella richiesta subordinata dell'arringa finale il metodo di
calcolo fondato sulla mezza eccedenza, per principio inapplicabile nella
fattispecie, e a torto il Pretore le rimprovera di non avere quantificato la
sua richiesta principale in funzione di tale criterio.
7. Circa
la somma necessaria ad AP 1 per conservare il livello di vita anteriore alla
separazione (fabbisogno minimo “allargato”), il Pretore l'ha accertata in fr.
3536.– mensili: minimo
esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1350.–, pigione con spese accessorie
fr. 1000.– (già dedotta la quota di fr. 305.– per il costo dell'alloggio
compresa nel fabbisogno in denaro di ciascun figlio), premio della cassa malati
fr. 456.25, leasing della M__________ fr. 750.–, assicurazione
dell'automobile fr. 170.–, imposta di circolazione fr. 60.–, onere fiscale
fr. 500.– (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). In realtà il calcolo denota una
svista manifesta, poiché il totale dà fr. 4286.25
e non fr. 3536.– (il Pretore ha verosimilmente omesso di sommare il
leasing di fr. 750.–). Nell'appello l'istante chiede di aumentare il proprio fabbisogno
minimo a fr. 5443.35 mensili portando il
costo dell'alloggio a fr. 1407.–, il premio della cassa malati a
fr. 456.35 e aggiungendo spese telefoniche per fr. 250.–, come pure
spese legali per fr. 500.–).
a) All'istante
il Pretore ha riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 1407.– mensili
(da cui ha dedotto la quota di fr. 305.– già compresa
nel fabbisogno in denaro di ogni figlio), più fr. 508.– per spese
accessorie, onde il citato importo di fr. 1000.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 7 in fondo). L'appellante rivendica l'ammontare di fr. 1407.–
mensili, ma non contesta che il fabbisogno in denaro dei figli stimato secondo
le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui
questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), comprendano
già una quota per il costo dell'alloggio (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto). La sua pretesa appare
poi incomprensibile se si pensa che perde di vista le spese accessorie di fr.
508.– mensili riconosciute dal Pretore. Al proposito l'appello non merita
pertanto ulteriore disamina.
b) Quanto
al premio della cassa malati, l'appellante ne postula l'aumento di 10 centesimi
(fr. 456.35 mensili). A ragione, la cifra di fr. 456.25 mensili riconducendosi
a un'inavvertenza del Pretore (doc. G1).
c) Secondo
l'appellante il marito ha sempre riconosciuto e pagato costi telefonici per fr.
250.– mensili, costi che vanno inseriti quindi nel di lei fabbisogno minimo. Sta
di fatto che l'interessata non può esporre nel proprio fabbisogno il minimo
esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1350.– forfettari per genitore affidatario)
e pretendere le spese telefoniche in aggiunta. Il minimo esistenziale del
diritto esecutivo comprende già le spese per telefono, radio e televisione (tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta
l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). In proposito
l'appello manca di consistenza.
d) Per
quel che è delle spese legali (fr. 500.–), il Pretore ha rimproverato
all'istante di avere “tralasciato di considerare quella spesa nel di lei fabbisogno
e presentando richieste confuse e non cifrate” (sentenza impugnata, pag. 9 a
metà). Il rimprovero non è condivisibile. AP 1 ha indicato chiaramente, già nell'atto
introduttivo della lite, un esborso per spese legali di fr. 400.– mensili
(pag. 11), portato a fr. 500.– mensili nel corso dell'arringa finale
(memoriale accluso al verbale del 18 settembre 2013, pag. 5) all'appoggio
di una nota d'onorario emessa il 17 agosto 2013 dal suo patrocinatore (doc. S).
Non si può dire pertanto che la pretesa fosse “confusa e non cifrata”. Ora,
come nelle cause di separazione o divorzio, anche nell'ambito di misure a
protezione dell'unione coniugale un coniuge può essere tenuto a finanziare le
spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge deve far fronte. In simili procedure
tuttavia non è dato l'istituto della provvigione ad litem, di modo che
la questione va risolta nella sentenza finale con il dispositivo sulle spese
processuali e le ripetibili. Se mai, ove non sia in grado di attendere fino all'emanazione
della sentenza finale, il coniuge istante può chiedere al giudice di tenere conto
delle spese legali già nel contributo di mantenimento in suo favore pendente
causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo alla sentenza del Tribunale
federale 5P.43/2001 del 15 marzo 2001, consid. 2 e a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine
ad art. 159 CC).
Nella
fattispecie l'istante ha postulato fin dall'inizio un contributo alimentare che
tenesse conto delle spese legali e giudiziarie. Ciò si giustificava per il
fatto ch'essa sollecita unicamente la copertura del proprio fabbisogno minimo
e non può finanziare tali costi con la quota di mezza eccedenza risultante dal
bilancio familiare, né AO 1 pretende ch'essa abbia modo di attingere a sostanza
propria. Nel fabbisogno minimo di lei si giustifica di inserire così, sin dal
dicembre del 2012 (l'istanza risale al 22 novembre 2012), una rata
destinata al pagamento di oneri processuali e ripetibili. Quanto al relativo
ammontare, l'istante ha prodotto all'udienza del 18 settembre 2013 per le
arringhe finali una nota d'onorario in cui il suo patrocinatore chiede,
per le prestazioni svolte fino al 31 luglio 2013, un compenso di fr. 10 147.50 e il rimborso di spese per fr. 1377.–, IVA
non compresa (doc. S). Tale parcella è calcolata nondimeno in base a una retribuzione
di fr. 389.– orari, mentre tutto quanto AP 1 avrebbe potuto ottenere con la
sentenza finale, anche qualora fosse risultata pienamente vittoriosa, era un'indennità
per ripetibili calcolata in base a una
rimunerazione di fr. 280.– l'ora (art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). Non v'è motivo per cui a
rate essa debba vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo una somma maggiore.
Non
si disconosce che le 26 ore di lavoro esposte dal patrocinatore dell'istante
non comprendono la preparazione e la tenuta dell'arringa finale. Tenuto conto di
ciò, dell'IVA applicabile alla nota professionale e della circostanza che AP 1
deve far fronte anche a una tassa di giustizia di fr. 2000.–, il processo di
primo grado può ritenersi costare all'istante circa fr. 12 500.– complessivi. Per quanto riguarda
l'appello, le ripetibili di fr. 7000.– postulate dall'istante appaiono
chiaramente esagerate, ove appena si consideri che il ricorso verteva su una
sola questione (il contributo alimentare per la moglie), ben nota al legale, e
non ha comportato alcuna ricerca dottrinale o giurisprudenziale particolare.
Anche presumendo la stesura di qualche lettera e la necessità di un colloquio
con la cliente, l'indennità piena per ripetibili non potrebbe ragionevolmente
eccedere fr. 3000.– (pari sostanzialmente a nove ore di lavoro, più le spese e
l'IVA), cui si aggiungono fr. 750.– di tassa di giustizia e fr. 2250.– per
ripetibili ridotte di secondo grado. Nel fabbisogno minimo dell'istante si
giustifica di includere così, in definitiva, una rata per spese legali e
processuali di fr. 500.– mensili sull'arco di 37 mesi.
e) Se
ne conclude che il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta in concreto a fr.
4286.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 456.35, leasing della
M__________ fr. 750.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 170.–,
imposta di circolazione fr. 60.–, onere fiscale fr. 500.–), cui si aggiungono per 37 mesi spese legali e processuali
di fr. 500.– mensili.
8. Il
reddito proprio dell'appellante non è in discussione (fr. 3500.– mensili nel
2012, fr. 1500.– mensili nel 2013: sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). La
copertura del fabbisogno minimo di lei
richiedeva
così, dedotto il reddito proprio, fr. 1286.35 mensili nel dicembre del 2012, richiede
fr. 3286.35 mensili dal 1° gennaio 2013 fino
al 31 dicembre 2015 e richiederà fr. 2786.35 mensili dal 1° gennaio
2016 in poi. Entro tali limiti l'appello merita così parziale accoglimento, non
senza rilevare che per il dicembre del 2012 il Pretore ha riconosciuto
all'istante un contributo alimentare di fr. 2075.– mensili non impugnato da AO
1, destinato perciò a rimanere invariato. Che poi il convenuto sia in grado di
assicurare il fabbisogno minimo della moglie è pacifico, il Pretore avendo
accertato redditi di lui (non contestati) di fr. 19 195.– mensili nel 2012 e di fr. 18
745.– mensili nel 2013 (sopra, consid. 6). E il fabbisogno della
famiglia risultante dalla presente sentenza, già dedotto il reddito proprio conseguito
dalla moglie, è di fr. 15 201.– mensili nel
2012, di fr. 16 393.35 mensili dal 2013 fino
al 2015 e di fr. 15 893.35 mensili dal
gennaio del 2016 in poi. Ciò lascia al convenuto un margine apprezzabile e rende
superfluo vagliare l'argomentazione dell'appellante, secondo cui il fabbisogno minimo del marito va ridotto da fr.
9201.– a fr. 9003.– mensili nel 2012 e da fr. 9182.– a fr. 8985.– mensili
nel 2013 (memoriale, pag. 11).
9. L'appellante
sostiene che nel corso dell'arringa finale il convenuto le ha riconosciuto un
contributo alimentare di fr. 3000.– mensili (dei fr. 6000.– complessivi
proposti per lei e i figli), di modo che attribuirle meno di tale cifra
violerebbe l'art. 58 cpv. 1 CPC. In realtà il marito ha concluso l'arringa
finale “dicendosi disposto a versare alla moglie la somma di fr. 3000.– per la
moglie oltre fr. 3000.– per i figli, interrompendo ovviamente il pagamento
diretto delle spese per la famiglia” (verbale del 18 settembre 2013, pag. 4). La
proposta formava con ogni evidenza un tutt'uno e l'appellante non può valersene
frazionandola. La fattispecie non denota quindi un caso d'applicazione dell'art.
58 cpv. 1 CPC.
10. Le
spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Con l'appello l'istante chiedeva un contributo di fr. 2370.– per il
dicembre del 2012 e di fr. 5114.– mensili dal gennaio del 2013 in poi (rispetto
al contributo fisso di fr. 2075.– stabilito dal Pretore), ma per il dicembre del
2012 non ottiene nulla di più e per il seguito vede aumentare il contributo limitatamente
a fr. 3285.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2015 e ancor più limitatamente
a fr. 2785.– (arrotondati) dopo di allora. Equitativamente ottiene causa vinta
per un quarto, ma soccombe per il resto e va tenuta a rifondere al convenuto
un'indennità per ripetibili ridotta. L'esito dell'attuale giudizio non
influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese
processuali (ripartite a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado,
il Pretore avendo dovuto statuire sull'intero assetto della vita separata, di
cui il contributo alimentare per la moglie è solo una componente.
11. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (i criteri
dell'art. 51 cpv. 4 LTF sulle prestazioni di incerta durata corrispondono a
quelli dell'art. 92 cpv. 2 CPC: sopra, consid. 1).
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza
impugnata è riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare ad
AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 2075.– per il dicembre del
2012,
fr.
3285.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e
fr.
2785.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui
l'appellante rifonderà fr. 2250.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv. dott.,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).