11.2013.105
Protezione della personalità contro lesioni illecite; legittimazione passiva
18 febbraio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.105
Lugano
18 febbraio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SE.2012.191 (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione del 16 maggio 2012 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
già
in al quale
lo stesso AP 1 è subentrato in pendenza di causa, e
PI 1
(patrocinati dall'avv. PA 1)
PI 2 e
PI 3
(patrocinati dall'avv. PA 3)
PI 4
di
(rappresentato
dallo stesso PI 2),
giudicando
sull'appello del 2 dicembre 2013 presentato da AP 2 contro la sentenza emessa
dal Pretore l'11 novembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 maggio 2012 AO 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di
accertare __________ (a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________
e amministratore unico della PI 1), la AP 3 (editrice del settimanale e responsabile
del sito ‹____________________ ›), AP 1 (responsabile del sito ‹____________________
›), PI 2, PI 3 e il PI 4 di __________ avevano leso la sua personalità con
articoli pubblicati sul __________ intitolati:
– “Vigliacchi…”,
pubblicato senza firma il 1° aprile 2012 (doc. B) e ripreso lo stesso giorno nella
versione elettronica dello stesso giornale,
– __________
ringrazia gli elettori” e “A proposito di un certo personaggio preso con le
mani nel sacco”, pubblicati l'8 aprile 2012 con le medesime modalità (doc. C),
– “Succede
a __________”, pubblicato il 22 aprile 2012 (doc. D), sempre nelle stesse
modalità.
Oltre a tale accertamento (domanda
n. 1) l'attore ha chiesto che fosse vietato ai convenuti di scrivere e di pubblicare
mediante
__________ e il relativo sito
internet, così come attraverso altre pubblicazioni, articoli, notizie e simili
in qualsiasi modo lesivi della sua personalità, lo stesso valendo per sue fotografie,
suoi disegni, sue immagini e simili, veritiere o alterate (domanda n. 2). Egli
ha chiesto altresì che si ordinasse di cancellare dal sito internet e di
rendere irreperibili gli articoli in questione (domanda n. 3), il tutto
con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–
per ogni contravventore (domande n. 4 e 5).
L'attore ha preteso infine la rifusione di fr. 5000.– in riparazione
del torto morale (domanda n. 6). Le domande n. 2, 3, 4 e 5 sono state formulate
già in via cautelare.
B. Il Pretore ha trattato la
causa con la procedura semplificata e ha fissato ai convenuti un termine di 30
giorni per formulare osservazioni scritte. Con decreto cautelare del
21 maggio 2012, emanato senza contraddittorio, egli ha vietato poi ai
convenuti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di
fr. 5000.–, di “pubblicare, stampare, distribuire sul __________ articoli,
notizie e simili con le modalità espressive riportate nei doc. B, C e D”, in
particolare di apostrofare l'attore con gli epiteti di “vigliacco”, “topo di
fogna”, “verme strisciante”, “squallido e viscido personaggio strisciante e
nocivo alla collettività”, “tarato mentale”, “porco” o in altra forma “inutilmente
lesiva e inammissibilmente svalutativa”. Il divieto è stato esteso anche a
fotografie, disegni, immagini e simili dell'attore, veritiere o alterate. Oltre
a ciò, il Pretore ha ingiunto ai convenuti – con le medesime comminatorie – di
modificare di conseguenza gli articoli incriminati per renderli conformi alla
legge. Con decreto cautelare del 26 luglio 2012, emesso dopo contraddittorio,
egli ha confermato tali provvedimenti.
C. Nel frattempo, nella loro
risposta del 19 giugno 2012 PI 2 e PI 3 hanno proposto di dichiarare
irricevibile l'azione nei loro confronti nella misura in cui si riferiva
all'ordine di rimuovere gli articoli e di respingerla per il resto. Al
dibattimento del 4 dicembre 2012 AO 1, PI 2 e PI 3 si sono confermati nelle loro
posizioni. __________, AP 1 e la PI 1 hanno presentato un memoriale nel quale hanno
proposto di respingere l'azione, mentre il PI 4 di __________ non si è
costituito in giudizio. Al dibattimento i presenti hanno replicato e duplicato,
mantenendo il loro punto di vista e notificando le prove. AP 1 in particolare ha
chiesto di essere dimesso dalla lite, invocando la sua estraneità agli articoli in questione, pubblicati non sul sito ‹__________ ›, bensì nel servizio e-paper del __________ sul quale egli non esercita
alcun controllo. __________ è deceduto il 7 marzo 2013. Gli è subentrato nella
causa il figlio AP 1 come unico erede. In memoriali conclusivi del 30 agosto,
11 settembre e 27 settembre 2013 l'attore, AP 1, la PI 1, PI 2 e PI 3 hanno poi
riaffermato le rispettive domande, salvo la richiesta di rimozione, che AO 1
non ha reiterato. Essi non sono comparsi invece all'udienza del 30 settembre
2013 per le arringhe finali.
D. Statuendo con sentenza dell'11
novembre 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha
accertato l'illiceità delle note pubblicazioni apparse sul __________ e sul relativo
sito internet limitatamente agli epiteti “vigliacco”, “topo di fogna”, “verme
strisciante”, “viscido personaggio strisciante e nocivo alla collettività”, “tarato
mentale” e “porco” (dispositivo n. 1). Inoltre ha vietato ai convenuti – ad
eccezione di PI 3, ritenuto estraneo ai fatti – sotto comminatoria dell'art.
292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– (dispositivo n. 4) di
pubblicare, stampare, distribuire, mediante __________ e il relativo sito internet,
come pure attraverso altre pubblicazioni, articoli, notizie e immagini “inutilmente
lesive e inammissibilmente svalutative” di AO 1 secondo le forme espressive definite
nel decreto cautelare (dispositivo n. 2). Infine egli ha ordinato di modificare,
sempre secondo le modalità indicate in via cautelare e con le stesse
comminatorie, gli articoli incriminati “e relativa versione e-paper” (dispositivo
n. 3). Sulla riparazione del torto morale il Pretore non ha formalmente statuito,
limitandosi a respingere la pretesa nella motivazione della sentenza. Le spese
processuali di complessivi fr. 350.– sono state poste per fr. 250.– a carico dell'attore e dei convenuti (escluso PI 3) in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili, e per il resto (fr. 100.–) a carico dell'attore,
tenuto a rifondere a PI 3 fr. 600.– per ripetibili (dispositivo n. 5).
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 dicembre 2013 nel quale
chiede di riformare il giudizio impugnato annullando gli ordini nei suoi
confronti figuranti nei dispositivi n. 2 e 3 della decisione medesima e di
modificare di conseguenza il dispositivo sulle spese (n. 5), riconoscendogli
fr. 600.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2014 AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Il Pretore
ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC.
Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia
patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla
riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente
commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Nella
fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare una lesione
della propria personalità, rispettivamente – sotto comminatoria penale – di
obbligare i convenuti ad astenersi da qualsiasi pubblicazione lesiva nei suoi
confronti e a rimuovere gli articoli incriminati. Solo in funzione di ciò egli
ha postulato una riparazione del torto morale. Per il resto la sua
iniziativa non denotava finalità commerciali. La petizione doveva seguire così
la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata
(RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). La decisione del Pretore è appellabile,
comunque sia – senza riguardo a questioni di valore – entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). E in concreto, la decisione è
pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 13 novembre 2013. L'appello in
esame, depositato il 2 dicembre 2013, è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC
chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere
l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. L'art. 28a
cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:
– di
proibire una lesione imminente (”azione inibitoria”),
– di
far cessare una lesione attuale (”azione di rimozione”) o
– di
accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (”azione
di accertamento”).
La situazione essendo
suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può
verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una
richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi
la situazione, egli può mutare la domanda in
ogni tempo (RtiD II-2015 pag. 786 consid. 2 con riferimenti). Sono
riservate – evidentemente – le azioni di risarcimento del danno, di riparazione
morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile
conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a
cpv. 3 CC).
3. L'azione inibitoria e
quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una
lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di
accertamento per contro ha carattere sussidiario (come questa Camera ha già
avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi
ormai consumata, tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che
continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata al
problema di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la
situazione dovesse ripresentarsi. Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva
avanzare due richieste cumulative – l'una di accertamento, l'altra di rimozione
– per la stessa lesione della propria personalità (quella inerente ai quattro
articoli pubblicati). O l'offesa della personalità era ancora in atto ed era
proponibile l'azione di rimozione, o l'offesa minacciava di ripetersi e in tal
caso era data l'azione di inibizione, oppure l'offesa si era ormai consumata e
non era più né attuale né imminente, e in un caso del genere rimaneva solo l'azione
di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. Il
Pretore non poteva così accogliere due azioni in simultanea riferite alle medesime
lesioni (dispositivi n. 1 e 3). La decisione di accertamento non essendo stata
impugnata, al riguardo non giova tuttavia diffondersi.
4. Per quanto attiene agli ordini
di astenersi da comportamenti lesivi della personalità dell'attore e di
modificare gli articoli apparsi sul __________ e “relativa versione e-paper”, il
Pretore li ha estesi anche a AP 1, accertandone la legittimazione passiva “perlomeno
a decorrere dal decesso del padre __________, stante la sua veste di suo erede
unico”. Egli ha ritenuto pacifico altresì “che gli articoli qui in esame sono
stati pubblicati sul sito internet ‹__________ ›”. In tal modo – ha proseguito
il primo giudice – AP 1, pur non essendo l'autore di quei pezzi, ha contribuito
nondimeno a renderli pubblici (sentenza impugnata, pag. 2 a 5).
5. L'appellante ribadisce che
la petizione andava respinta nei suoi confronti già per carenza di
legittimazione passiva. Agli atti – fa valere – non figura alcuna prova che i
noti articoli siano stati pubblicati sul sito ‹__________ › di cui egli è responsabile,
mentre risulta che sono stati pubblicati “in versione e-paper nel servizio
e-paper online del __________”. Tale servizio – egli prosegue – coincide con un
indirizzo internet (‹__________›) che non è quello di cui egli è responsabile.
Sul sito ‹__________ › – adduce l'appellante – esiste unicamente un “banner”
che permette di collegarsi all'indirizzo indicato e, per quel tramite,
all'ultima edizione del __________. Sarebbe bastato un clic – egli soggiunge –
per avvedersi di ciò e per constatare come la pagina del ‹__________ › contenga altri banner, i quali rimandano a ulteriori
siti che, al pari del servizio e-paper del settimanale in questione, sono
sottratti a ogni forma di controllo da parte sua. Ad ogni modo – epiloga
l'appellante – gli articoli in questione sono ormai stati rimossi da tempo, il
che rende senza oggetto la modifica ordinatagli dal Pretore.
6. Relativamente a quest'ultima
ingiunzione (dispositivo n. 3), il Pretore ha rilevato che la domanda di cancellazione
dei testi formulata nella petizione poteva essere accolta soltanto se la lesione
della personalità dell'attore fosse stata “talmente pregnante nell'economia
degli articoli in questione, da non permetterne una sanatoria”. Siccome però lo
scopo delle pubblicazioni non era, a suo modo di vedere, soltanto quello di
insultare l'attore, ma anche di raccontare e criticarne un'azione di volantinaggio
politico, egli ha si è limitato a epurare gli articoli dai passaggi ingiuriosi
(sentenza impugnata, pag. 4 seg.). In tal modo il Pretore ha trasformato una richiesta
di rimozione in una richiesta di modifica. Se non che, alla stessa stregua di
una richiesta di rimozione, una richiesta di modifica sarebbe stata possibile
solo ove l'offesa della personalità fosse ancora in atto (sopra, consid. 3). E
sapere se una lesione della personalità sia ancora in atto va deciso in base alla situazione del momento in cui il
giudice statuisce, fermo restando che se la lesione si estingue in corso
di causa, l'azione di rimozione va respinta (RtiD II-2015 pag. 787 consid. 5).
7. Nel caso specifico AP 1
aveva già obiettato davanti al Pretore che gli articoli in questione erano
rimasti in rete solo per quattro settimane, dopo di che erano stati rimossi
(osservazioni del 4 dicembre 2012, pag. 2 in basso). Tale circostanza – riconosciuta
dall'attore medesimo (memoriale conclusivo, pag. 4) – è stata confermata dalla
testimone __________, segretaria redattrice del __________ (deposizione del 17
dicembre 2012, verbali pag. 2). Nelle condizioni descritte il Pretore non poteva
più ordinare – in difetto di una lesione attuale – né una rimozione né una modifica
di quegli articoli. A ben vedere egli nemmeno avrebbe dovuto statuire in proposito,
l'attore non avendo più reiterato la richiesta di giudizio nel memoriale conclusivo
(pag. 11). Già per tale ragione l'ordine nei confronti del convenuto che
figura nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va annullato. Al riguardo
l'appello risulta provvisto di buon diritto.
8. Per quel che riguarda il
divieto di pubblicare, stampare, distribuire “mediante il __________ e il
relativo sito internet” articoli, notizie e simili in relazione all'attore
nelle modalità indicate nella sentenza (dispositivo n. 2), l'appellante afferma
che tale eventualità è già scongiurata dal fatto che egli non ha nessun potere
di pubblicazione o di controllo né sulla versione cartacea né su quella
elettronica del settimanale. Quanto al divieto di ledere la personalità dell'attore
“attraverso altre pubblicazioni”, l'appellante reputa l'ordine insensato, dal
momento che egli non ha mai scritto né pubblicato nulla su AO 1, di cui
ignorava persino l'esistenza prima che questi intentasse causa.
a) L'accoglimento
di un'azione di inibizione presuppone il rischio – fondato su indizi concreti e
non sulla mera eventualità teorica che l'offesa possa ripetersi – di una
reiterazione imminente (I CCA, sentenza inc. 11.2012.95 del 29 dicembre 2014,
consid. 7 con rinvii). In concreto si cercherebbero invano nella sentenza
impugnata indizi concreti da cui dedurre un rischio imminente di reiterazione
delle offese espresse nei noti articoli, men che meno da parte di AP 1. E in
difetto di un pericolo siffatto, che il Pretore neppure ha evocato, l'ordine di
inibizione impartito all'appellante appariva già di per sé privo di interesse
pratico e attuale. Né si intravede – ammesso e non concesso che l'ordine del
Pretore denoti un sufficiente grado di precisione (RtiD II-2012 pag. 785 consid. 5
con rinvii) – come l'appellante potrebbe, nella sua qualità di erede fu __________,
impedire il ripetersi della lesione. Egli non solo non risulta voler ripetere in
alcuna forma gli epiteti contenuti nelle citate pubblicazioni, ma nemmeno
avrebbe la possibilità di impedire una simile lesione dalle colonne del __________,
di cui non è responsabile (v. RtiD II-2015 pag. 787 consid. 5).
b) Con
riferimento al divieto di pubblicare, stampare, distribuire “mediante il __________
e il relativo sito internet” articoli, notizie e simili riguardanti l'attore, si
aggiunga che a AP 1 fa difetto la legittimazione passiva, il che comporta il
rigetto dell'azione senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che caratterizzano
la domanda (DTF 138 III 540 consid. 2.2.1 con rinvii; RtiD II-2008 pag. 657
consid. 2 con rimando; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). In materia di protezione
della personalità può essere convenuto in giudizio – come detto (consid. 2) –
“chiunque partecipi all'offesa”. Non solo quindi l'autore, ma anche chi cagioni,
consenta o favorisca, attraverso la propria partecipazione, la lesione
indipendentemente da una sua colpa. Se la lesione avviene per mezzo di organi
di stampa, la vittima può così, a scelta, procedere contro l'autore, il
redattore responsabile, l'editore e contro eventuali altri che hanno concorso
alla diffusione del giornale (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). Non commette una
partecipazione nel senso appena descritto, invece, chi ospita su un proprio
sito internet un link generico di rimando a un altro sito di un giornale o di
una stazione radio, nemmeno ove questi fossero controllati (dal profilo societario
ed economico) dalla stessa persona. Un collegamento siffatto è troppo indeterminato
per cagionare, consentire o favorire una lesione per opera di un concreto articolo
(sentenza del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, consid. 4.2). Il
problema di sapere invece se la situazione sia diversa nell'ipotesi di collegamenti
specifici di rimando a determinati articoli è tuttora irrisolto (sentenza del
Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, loc. cit.).
c) Nella
fattispecie il sito ‹__________ ›, di cui l'appellante è responsabile, crea –
attraverso un'icona pubblicitaria (banner) – un collegamento (link) al sito ‹__________
› in cui figura la versione elettronica dell'ultima edizione del __________.
Tale circostanza è ammessa dall'attore (osservazioni all'appello, pag. 4). Del
resto, basta attivare il link in oggetto per constatare che l'indirizzo
internet della pagina di collegamento cambia. In tal modo l'utente può
facilmente riconoscere che i contenuti così attivati sono registrati su un sito
diverso (Weber, E-Commerce und
Recht, 2ª edizione, Zurigo 2010, pag. 528). Anche la testimone __________ ha spiegato
che in concreto la ripresa elettronica del contenuto delle pagine del settimanale
avviene automaticamente, senza ulteriori controlli, organizzata da un suo
collega che trasmette “i file delle pagine del __________ a un indirizzo che
non so quale sia” per la pubblicazione (verbale del 17 dicembre 2012, pag. 2). In
condizioni del genere il collegamento dal sito ‹__________ › all'indirizzo ‹__________
› risulta troppo generico per integrare una partecipazione all'offesa nel senso
della giurisprudenza. Se ne conclude che anche sotto questo profilo l'appello
merita accoglimento, gli ordini controversi non potendo essere impartiti a AP 1.
Nei suoi confronti la petizione va respinta.
9. Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e
le ripetibili di prima sede, nel senso che AP 1 va sollevato da ogni onere processuale,
mentre AO 1 va tenuto a rifondergli fr. 600.– per ripetibili (limiti della
richiesta: memoriale, pag. 6).
10. Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza
riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non
avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è riformata, nel senso che in quanto rivolta
contro AP 1 la petizione è respinta. Il nome di AP 1 è stralciato dai
dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata.
Le spese processuali di primo
grado, da anticipare dall'attore, sono poste fino a concorrenza di fr. 350.–
per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico della PI 1, di PI 2 e
del PI 4 di __________, compensate le ripetibili. La rimanenza di fr. 100.– è
posta interamente a carico dell'attore, che rifonderà a AP 1 e PI 3 un'indennità
di fr. 600.– ciascuno per ripetibili.
2. Le spese processuali di appello,
di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico
di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
–;
–;
–;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).