Lexipedia

Decisione

11.2013.106

Divorzio: autorità parentale, suddivisione dell'avere previdenziale e contributi alimentari per moglie e figli

6 luglio 2016Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha

affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha

confermato una curatela educativa in loro favore e ha obbligato AP 1 a versare un

contributo alimentare di fr. 672.– mensili ciascuno per F__________, M__________

e Lu__________ e uno di fr. 604.– mensili per Le__________, assegni familiari

compresi (inc. DI.2008.186). Su istanza della moglie, il Pretore ha ordinato

altresì quello stesso giorno all'__________ di trattenere dallo stipendio del

marito l'importo di fr. 2620.– mensili, da riversare su un conto bancario a lei

intestato. Emessa inaudita parte, la trattenuta è stata confermata dopo

contraddittorio il 22 aprile 2011 (inc. SO.2011.171).

C. Il 20 aprile 2011 AP 1 ha promosso

azione di divor­zio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previo conferimento

del gratuito patrocinio – l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale (riservato il diritto di visita materno) e, in liquidazione del

regime dei beni, l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale.

In via cautelare egli ha postulato la riduzione dei contributi alimentari per i

figli a fr. 2000.– mensili complessivi o, quanto meno, l'affidamento

immediato di Le__________ e la riduzione dei contributi alimentari per gli

altri tre figli a complessivi fr. 1400.– mensili. All'udienza del 19 maggio

2011, indetta per la discussione cautelare, egli ha confermato le proprie

richieste, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e ha instato

per il gratuito patrocinio. Al termine dell'udienza la moglie ha aderito al

principio del divorzio, ma non alle altre richieste. Il Pretore ha così invitato

i coniugi a esprimersi sulle conseguenze litigiose.

D. In un memoriale del 30

giugno 2011 AP 1 ha ribadito le sue richieste. Nel proprio, del 13 luglio 2011,

la moglie ha postulato l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo del­l'au­to­rità

parentale (riservato il diritto di visita paterno), la conferma di una curatela

educativa in favore dei figli e un contributo alimentare indicizzato per sé e

per i figli di almeno fr. 2720.– mensili complessivi, assegni familiari

compresi. In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto inoltre il

versamento di fr. 167 500.– e il rimborso

di fr. 9000.– per un prelevamento anticipato dalla sua cassa pensione. Infine essa

ha proposto la suddivisione a metà degli averi di previdenza professionale o un'adeguata

indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. A un'udienza del 12 settembre 2011 il

marito ha ritirato le proprie richieste cautelari (inc. CA.2011.14). Inoltre le

parti si sono sostanzialmente accordate sull'affidamento provvisionale dei

figli alla madre.

E. Al “dibattimento” del 10 ottobre

2011 i coniugi hanno confermato i punti d'intesa e hanno demandato al giudice

la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Avviata seduta stante, l'istruttoria

si è chiusa il 24 giugno 2013. In tale ambito la dott. __________ ha ascoltato i

figli e ha allestito un referto sulle loro condizioni di affidamento, come pure

sulla disciplina delle relazioni personali. Dal canto suo il Servizio __________

dell'__________ di __________ ha redatto un referto

multidisciplinare sulla capacità lucrativa di AO 1.

F. Alle arringhe finali le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del

27 settembre 2013 AP 1 ha proposto l'affidamento dei figli alla madre

(riservato il suo diritto di visita, salvo per F__________, divenuta maggiorenne)

con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha offerto contributi

alimentari di fr. 672.– mensili ciascuno per F__________, M__________ e Lu__________

(ridotti per quest'ultimo a fr. 250.– mensili dal 31 agosto 2013), rispettivamente

di fr. 604.– mensili per Le__________ (assegni familiari compresi) fino alla

maggiore età e ha sollecitato la revoca della trattenuta di stipendio. Egli ha sollecitato

inoltre, in liquidazione del regime dei beni, l'assegnazione in proprietà

esclusiva dell'abitazione coniugale previo indennizzo alla moglie di fr. 39 000.– e la suddivisione degli averi previdenziali

trasferendo un'imprecisata somma alla cassa pensione della moglie.

Nel

proprio memoriale del 30 settembre 2013 AO 1 ha chiesto la custodia dei

figli (riservato il diritto di visita del padre) con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale e ha rivendicato un contributo alimentare indicizzato compreso tra

fr. 1300.– e fr. 2319.– mensili (vita natural durante) per sé, tra fr. 650.–

e fr. 680.– mensili per M__________, tra fr. 685.– e fr. 875.– mensili per

Lu__________ e tra fr. 685.– e fr. 1280.– mensili per Le__________ (assegni

familiari non compresi) fino alla maggiore età, “con le riserve di cui agli art.

276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC”, postulando inoltre l'aggiornamento della trattenuta

salariale. In liquidazione del regime dei beni essa ha aderito all'assegnazione

in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale al marito, ma ha preteso un conguaglio

di fr. 43 401.35, oltre a fr. 9354.40

per il prelevamento anticipato dal suo “secondo pilastro” e fr. 19 846.75 per la metà del valore di riscatto di

due polizze __________. Infine essa ha sollecitato il riparto a metà della

prestazione d'uscita accumulata dai coniugi durante il matrimonio.

G. Statuendo il 31 ottobre 2013,

il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato M__________, Lu__________ e

Le__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha

regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare contributi alimentari indicizzati per la moglie compresi tra fr. 710.–

e fr. 1280.– mensili fino al 30 novembre 2015, di fr. 1180.– mensili

dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, di fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio

2017 al 31 dicembre 2018, di fr. 1470.– mensili dal 1° gennaio 2019 fino al

pensionamento ordinario di lei e di fr. 580.– mensili dopo di allora, vita

natural durante. Per i figli il Pretore ha fissato contributi alimentari fino

alla maggiore età di fr. 690.– mensili in favore di M__________, in importi

varianti da fr. 415.– a fr. 875.– mensili in favore di Lu__________ e in importi

varianti tra fr. 610.– e fr. 1185.– mensili in favore di Le__________ fino

al 30 novembre 2015, portati a fr. 1505.– dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre

2016 e a fr. 1485.– dopo di allora, assegni familiari non compresi. Per tali somme

egli ha ordinato una trattenuta dallo stipendio del marito. Inoltre il Pretore ha

sciolto la comproprietà sulla particella n. 962 RFD di __________ assegnando l'intero

immobile al marito e condannando quest'ultimo a versare alla moglie, in

liquidazione del regime matrimoniale, fr. 57 106.35,

oltre a fr. 9054.40 da riversare su un conto di libero passaggio di lei in

ragione del citato prelievo anticipato dal “secondo pilastro”. Infine il Pretore

ha ordinato al fondo di previdenza di AP 1 di versare fr. 73 239.80 su un conto di libero passaggio di AO 1.

La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le

spese sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a

carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 5000.– per

ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

H. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 dicembre 2013 per

ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio

impugnato nel senso di vedersi attribuire l'autorità parentale congiunta sui figli,

sopprimere il contributo alimentare per la moglie e ridurre quello per M__________

in fr. 596.85 mensili, quello per Lu__________ in un importo compreso tra fr.

358.– e fr. 703.85 mensili e quello per Le__________ in un importo compreso

tra fr. 530.90 e fr. 876.90 mensili fino al novembre del 2015 e in

fr. 1485.75 fino al dicembre del 2018, assegni familiari non compresi. Egli

chiede altresì di revocare la trattenuta di stipendio, di suddividere solo gli

averi pensionistici maturati fino al 31 dicembre 2011 e di addebitare a AO 1 le

spese per cinque sesti, come pure un'indennità per ripetibili di fr. 5000.–. Su

richiesta del giudice delegato AP 1 ha trasmesso il 19 febbraio 2016 a questa

Camera una dichiarazione del Fondo di previdenza __________ che conferma l'attuabilità

della regolamentazione adottata dal Pretore per il riparto delle prestazioni d'uscita.

I. Invitata a esprimersi,

nelle sue osservazioni del 17 marzo 2016 AO 1 propone di respingere l'appello e

con appello incidentale postula – previa concessione del gratuito patrocinio – l'aumento

del contributo alimentare per sé a un importo variante da fr. 1048.80 a fr.

1382.60 mensili fino al novembre del 2015, in fr. 1713.75 mensili dal

dicembre del 2015 al dicembre del 2016, in fr. 1733.30 mensili dal dicembre del

2016 al dicembre del 2018, in fr. 2319.– mensili dal gennaio 2019 fino al suo

pensionamento, lasciando invariato quello di fr. 580.– mensili dopo di allora.

Essa chiede inoltre di fissare il contributo alimentare per M__________ in fr.

742.45 mensili, quello per Lu__________ in un importo variante tra fr. 445.60 e

fr. 712.90 mensili e quello per Le__________ in un importo variante tra fr.

660.40 e fr. 944.10 mensili fino al novembre del 2015, in fr. 1183.50 mensili dal

dicembre del 2015 al dicembre del 2016 e in fr. 1163.95 mensili fino al dicembre

del 2018, assegni familiari non compresi. Essa sollecita infine l'adattamento

della trattenuta di stipendio a tali somme. AP

1 ha concluso il 2 mag­gio 2016 per il rigetto dell'appello incidentale,

non senza sollecitare il gratuito patrocinio anche per tale procedura. Con replica

spontanea del 19 maggio 2016 AO 1 ha contestato le allegazioni del marito. Con

duplica spontanea del 3 giugno 2016 AP 1 ha ribadito il proprio punto di vista.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa rimanendo anche

l'autorità parentale sui figli, questione senza valore litigioso. Circa la

tempestività dell'ap­pello, la decisione impugnata è pervenuta al legale del­l'appellante

il 4 novembre 2013. Introdotto il 2 dicembre 2013, il ricorso è pertanto ricevibile.

L'invito a formulare osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC) essendo stato

notificato alla convenuta il 16 febbraio 2016, anche l'appello incidentale

inoltrato il 17 marzo 2016 risulta ammissibile.

2.

All'appello AP 1 acclude un

conguaglio dell'imposta comunale 2012, emesso il 30 ottobre 2013 (doc. CC) e un

conteggio della __________ del 7 novembre 2013 riguardante il premio di

cassa malati del dicembre 2013 (doc. DD). Il 2 maggio 2016 egli ha esibito inoltre

un nuovo estratto del Fondo di previdenza __________ relativo alla sua situazione

previdenziale il 1° gennaio 2016 (doc. FF) e il 3 giugno 2016 ha compiegato copia

della richiesta 12 agosto 2014 per un anticipo di fr. 69 778.90 da tale fondo. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la

diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I

documenti in questione sono contestuali o successivi alla sentenza impugnata. Sono

dunque di per sé proponibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà

in appresso (consid. 12, 15 e 16).

Dal canto suo AO 1 unisce al proprio

memoriale un conteggio del 3 settembre 2015 relativo ai contributi personali dovuti

all'Istituto delle assicurazioni sociali dal luglio al settembre del 2015 (doc.

2.

di appello) e alcune note d'onorario per prestazioni dentistiche in favore di

M__________ e F__________ tra il 2012 e il 2015 (doc. 3 e 4 d'appello). Se non

che, fossero pure ricevibili, simili documenti poco o punto giovano all'interessata

(come si vedrà oltre: consid. 10e e 14). Ricevibile è in ogni modo la tassazione

2014, del 23 marzo 2016, unita dall'appellante incidentale il 19 maggio

2016.

alla replica spontanea alle osservazioni 2 mag­gio 2016 del marito.

3.

Litigiosi rimangono, in questa

sede, l'attribuzione dell'autorità parentale, il riparto degli averi

previdenziali acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, il contributo

alimentare per moglie e figli, così come la trattenuta di stipendio. Il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

I. Sull'autorità parentale

4.

Il

Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 intesa a ottenere l'autorità parentale

congiunta sia per mancanza di una domanda comune dei genitori sia perché l'affidamento

dei figli alla madre aveva dato buoni risultati, onde l'opportunità di

conferire a lei l'esercizio esclusivo del diritto, anche per evitare inutili

complicazioni tra genitori (sentenza impugnata, consid. 3.4.2). L'appellante obietta

che ciò lede il diritto alla sua vita privata e familiare (art. 8 CEDU),

discriminandolo (art. 14 CEDU). Al primo giudice egli rimprovera di avere negato

“schematicamente”

l'esercizio

congiunto dell'autorità parentale senza esaminare quale sia il reale bene dei

figli e ricorda di avere una buona intesa con i ragazzi, di avere dimostrato

piena collaborazione con la moglie (la quale non ha mai messo in dubbio le sue

capacità genitoriali) e di avere sempre sostenuto quest'ultima nelle questioni

relative ai figli. Si duole poi che la convenuta non spieghi perché intenda

vedersi attribuire l'autorità parentale esclusiva.

5.

Per

quel che riguarda M__________ e Lu__________, diventati maggiorenni in pendenza

di appello il 17 dicembre 2013 e il 28 novembre 2015, la questione dell'autorità

parentale è ormai superata. Resta da esaminare l'attribuzione dell'autorità

parentale su Le__________.

a) In esito al divorzio il giudice attribuiva l'autorità parentale

a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 vCC). Su istanza comune di essi, egli

disponeva nondimeno la prosecuzione dell'esercizio

in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile con il bene del

minorenne e i genitori gli sottoponessero per omologazione una convenzione che

stabilisse la loro partecipazione alla cura del figlio e fissasse la

ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC). L'esercizio

dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo il Tribunale

federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2). E l'eccezione

dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore contro la sua

volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre 2012,

consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid.

12a con rinvio).

b) Il

1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità

parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i

figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della

ma­dre (art. 296 cpv. 2 CC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale

esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela dell'unione coniugale o

in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 CC cui

rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'autorità parentale congiunta è quindi diventata

la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. La novella legislativa

è applicabile anche alle cause di divorzio avviate prima dell'entrata in vigore

di essa e che sono tuttora pendenti (art. 7b cpv. 1 e 12 cpv. 1 tit.

fin. CC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 12c

con rinvio).

c) Ciò

posto, secondo la legge nuova è data un'eccezione al principio dell'autorità

parentale congiunta quando i genitori vivano in una situazione di grave

conflitto permanente o siano incapaci di comunicare per quanto riguarda le

questioni inerenti ai figli. Un conflitto permanente in merito all'esercizio

del diritto di visita e delle ferie non è un motivo per escludere l'autorità

parentale congiunta quando i genitori sono concordi sulle decisioni fondamentali

da prendere che concernono il figlio e sono pertanto in grado di esercitare l'autorità

parentale congiunta nell'interesse del ragazzo. L'autorità parentale congiunta

non può essere esercitata invece ove si crei un conflitto cronico viepiù consolidato

che coinvolge i figli e non sia riconoscibile alcun denominatore comune tra genitori

con riferimento all'educazione dei figli (sentenza del Tribunale federale

5A_412/2915 del 26 novembre 2015, in: FamPra.ch 2016 pag. 498). L'onere della

prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta.

d) Nel

caso specifico l'interessata non allega – né tanto meno dimostra – estremi che

inducano a ravvisare una situazione di grave conflitto permanente fra genitori

o di reciproca incapacità di comunicare per quanto riguarda le questioni

inerenti ai figli. Né si scorgono indizi suscettibili di confortare l'ipotesi

che per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi il

padre non sia in grado di esercitare debita­mente l'autorità parentale. La

convenuta si duole che il marito parli male di lei davanti ai figli

(osservazioni all'appello, pag. 4), ma a parte il fatto che non è dato di

sapere concretamente in che termini, essa non nega che con Le__________ il

padre intrattenga una “relazione privilegiata” (loc. cit.). Il dissidio tra

genitori non appare del resto incolmabile al punto da far apparire l'attribuzione

dell'autorità parentale esclusiva come eccezionalmente necessaria per salvaguardare

il bene di Le__________, tanto meno ove si pensi che la curatela educativa è

stata revocata proprio perché le relazioni tra genitori si sono stabilizzate (memoriale

conclusivo 30 settembre 2013 della convenuta, pag. 4). Nelle circostanze descritte

non si scorgono dunque i presupposti per derogare al nuovo ordinamento legale. In

proposito l'appello principale merita accoglimento, nel senso che ai genitori

va attribuita l'autorità parentale congiunta su Le__________.

II. Sul riparto degli averi

previdenziali

6.

L'appellante principale non

contesta il principio del riparto a metà (art. 122 CC) né gli altri elementi di

calcolo, ma sostiene che in base a un accordo “in corso d'udienza” le parti

avrebbero convenuto di prendere in considerazione per la suddivisione degli

averi previdenziali la data del 31 dicembre 2011. In realtà l'argomento è nuovo,

né AP 1 precisa in che occasione i coniugi avrebbero stipulato simile accordo. Dagli

atti non risulta che una siffatta intesa sia stata conclusa, tant'è che ancora

nelle proprie conclusioni del 30 settembre 2013 la controparte rivendicava la

metà degli ‟averi di libero pas­saggio maturati dal giorno del matrimonio

al giorno del divorzioˮ (pag. 16 e 19). Che le parti vivano separate “dal

lontano 2007-2008” e siano “d'accordo sul principio del divorzio” ancora non giustifica

di anticipare la data per il calcolo del riparto, come opina l'interessato. La scadenza

determinante per il computo di una prestazione d'uscita è infatti quella del

passaggio in giudicato del dispositivo sul principio del divorzio e non quella

della separazione di fatto, seppure il divorzio sia pronunciato a distanza d'anni

(DTF 136 III 453 consid. 4.3 e 4.5.3 con rimandi; I CCA, sentenza

inc.11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 5d).

È vero che, come dimostra un'attestazione

17.

febbraio 2016 del fondo di previdenza, AP 1 ha fatto capo a un nuovo anticipo

(di complessivi fr. 69 778.90) della sua cassa

pensione per corrispondere alla moglie l'importo fissato in liquidazione del

regime dei beni. Egli non può pretendere tuttavia che la moglie, titolare di

una simile pretesa, sia tenuta a finanziare la sua stessa spettanza (per

analogia: I CCA, sentenza inc. 11.2004.20 del 20 giugno 2005, consid. 7d

con rinvio). Su questo punto l'appello principale è destinato quindi all'insuccesso

e nulla osta al trasferimento dell'importo indicato nella sentenza impugnata,

il Fondo di previdenza dell'__________ avendo confermato l'attuabilità della

soluzione.

III. Sul contributo alimentare per

moglie e figli

7.

Quanto al contributo

alimentare per la moglie, i criteri che presiedono al suo stanziamento dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4 con rimandi). Ai

fini del­l'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è

dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione

finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente

dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce

automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia

post­matrimoniale prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art.

125.

cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di

conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio

debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva

sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con

riferimenti).

Per definire il

contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe

(DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il

livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare – per quanto possibile – anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.

In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire

da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo

luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non

risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa

essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità

contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio

della solidarietà post­matrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 6).

8.

Nella fattispecie dal

matrimonio sono nati quattro figli, di modo che l'unione ha influito

concretamente sulla situazione della moglie. Ora, per quanto attiene al primo

stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore ha rilevato anzitutto,

basandosi sugli accertamenti esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale,

che durante la comunione domestica i coniugi consumavano di fatto le loro entrate

di fr. 8500.– mensili per il mantenimento della famiglia (sentenza impugnata,

pag. 21). Quest'ultimo consisteva nel

fabbisogno in denaro dei figli, stimato in complessivi fr. 4000.–

mensili secondo le raccomandazioni pubblicate dal­l'Uf­ficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (dedotto il costo dell'alloggio

e la posta per cura e educazione), e in quello dei coniugi, calcolato in

fr. 4882.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr.

1700.

–, oneri ipotecari fr. 1400.–, premi della cassa malati fr. 100.–, riscaldamento

fr. 100.–, pasti fuori casa del marito fr. 220.–, spese di trasferta del marito

fr. 660.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 51.15, tassa rifiuti fr.

6.

, assicurazioni sulla vita fr. 545.50, imposte fr. 100.–).

L'appellante principale non discute

i dati che precedono, ma contesta che il debito mantenimento della convenuta vada

determinato in base al tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la

comunione domestica. A suo avviso determinante è il livello di vita sostenuto

durante il periodo della separazione anteriore al divorzio, da lui indicato in

cinque anni. In tale periodo – egli prosegue – la moglie ha vissuto senza alcun

contributo alimentare e senza soverchie difficoltà economiche, potendo contare

su rendite d'invalidità e su rendite complementari. Sta di fatto che per ancorare

il livello di vita dei coniugi al periodo di separazione che ha fatto seguito

alla fine della comunione domestica la giurisprudenza pone un minimo di 10

anni. Un lasso di tempo inferiore non entra in considerazione (I CCA, sentenza

inc.11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 16a). L'argomentazione dell'interessato

cade dunque nel vuoto.

9.

Per quel che è di sapere se e in quale misura la moglie sia

in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento (secondo stadio del

ragionamento), il Pretore ha accertato sulla scorta della perizia medica multidisciplinare

del 3 giugno 2013 che la convenuta è abile al lavoro nella professione di

laboratorista chimica (quantunque non più esercitata dal 1993) nella misura del

30%. Egli ha escluso invece l'ipotesi evocata nel referto di un'attività al 50%

in un altro campo professionale, sia in ragione delle forti limitazioni riscontrate

nell'uso della mano destra della peritanda sia per la necessità di imporre alla

medesima “un congruo percorso formativo”, a suo parere inesigibile per l'età. In

conseguenza di ciò il Pretore ha imputato all'interessata dal febbraio

del 2014, dopo un periodo di adattamento, un reddito ipotetico di fr.

1200.

– mensili netti sulla base di uno studio comparativo dei salari in Ticino

nel settore di competenza, cui ha aggiunto fr. 441.– mensili per la rendita d'invalidità,

onde un'entrata complessiva di fr. 1641.– mensili (sentenza impugnata, pag. 22

seg.).

a) L'appellante

principale si duole che il Pretore abbia scartato una capacità lucrativa della

moglie al 50% in attività confacenti allo stato di salute e alla formazione di

lei. Egli rileva che il perito non ha subordinato l'esercizio di una siffatta occupazione

all'assolvimento di un percorso formativo. Quarantenne al momento della

separazione, a suo avviso la moglie avrebbe dovuto cercare sin da allora un'occupazione

idonea al 50%, anche perché essa non ha smesso di lavorare a causa del

matrimonio, ma principalmente per ragioni mediche. In considerazione di ciò

egli chiede pertanto che alla convenuta sia ascritto un reddito potenziale di

fr. 2000.– mensili netti, il quale sommato alla rendita d'invalidità di

fr. 441.– mensili determina le entrate complessive di lei in fr. 2441.–

mensili.

Dal

canto suo AO 1 esclude, nell'appello incidentale, la possibilità di riprendere

l'attività di laboratorista anche solo al 30%, rilevando come la crisi del

mercato del lavoro, la sua carente formazione, l'età, la salute e la mancanza

di aggiornamento professionale nel corso degli anni osterebbero a una simile

eventualità. Essa rimprovera al Pretore un eccesso nel potere d'apprezzamento

per non avere valutato se alla capacità medico-teorica del 30% rilevata dalla

perizia corrisponda un'effettiva possibilità di ripresa lavorativa. Ipotesi che

essa respinge perché non tiene conto

del­l'impossibilità – in particolare per le limitazioni fisiche nell'uso della

mano destra – di un suo reinserimento nel mondo del lavoro e di una sua

assunzione nella professione appresa.

b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si

diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia,

dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non

va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato,

la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il

giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere

dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda,

tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di

salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità

di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo

calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di

salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29

del 29 aprile 2016, consid. 7).

Trattandosi

di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione

per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività

lucrativa se al momento della separazione quel coniuge ha già 45 anni (DTF 137

III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). Tale presunzione però è refragabile e tende a

essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo

parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, bensì di estendere

un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). La

capacità di far fronte al proprio debito mantenimento potendo essere limitata

dalla cura dovuta ai figli, tuttavia, un coniuge con prole può essere

tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale, di norma, solo al momento in cui

il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre

un'attività a tem­po pie­no potrà essergli

imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni. L'applicazione dei citati principi dipende in ogni modo dalle circostan­ze

specifiche, segnatamente da quanto le parti avevano convenuto durante la vita

in comune, dalla questione di sapere se un'attività lucrativa fosse già

esercitata in quel periodo e se i figli sono affidati alle cure di terzi, come

pure dalle capacità economiche dei coniugi (sentenza del Tribunale federale

5A_777/2014 del 4 marzo 2015, consid. 5.1.3 con riferimenti). Se la

capacità contributiva di un marito è insufficiente per finanziare il mantenimento

della famiglia, anche una moglie che durante la vita in comune è rimasta

lontana dal mondo del lavoro può essere tenuta – suo malgrado – ad attivarsi

professionalmente. (I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid.

7).

c) Controverso

è nella fattispecie il grado di capacità lucrativa imputabile alla moglie. Ora,

quando i coniugi si sono separati, nel 2008, AO 1 aveva 40 anni. Non poteva tuttavia

intraprendere un'attività lucrativa perché doveva ancora occuparsi di Le__________,

che ha compiuto 10 anni nel dicembre del 2010. Sta di fatto che nel dicembre

del 2010 AO 1 aveva 42 anni appena compiuti. Toccava quindi a lei dimostrare di

non poter esercitare una professione al 50%. La perizia multidisciplinare

assunta il 3 giugno 2013 accerta una capacità lucrativa limitata al 30%

per la professione da lei appresa (laboratorista chimica), ma non esclude un'attività

al 50% in altri settori, nell'ambito di un nor­male orario di lavoro, pur con

rendimento e limiti di carico ridotti (act. XIV, pag. 32), e ciò –

contrariamente a quanto reputa il Pretore – senza la necessità di ulteriori

percorsi formativi. Nessuno ha chiesto al perito di indicare concretamente,

nella fattispecie, quali “altre attività” l'interessata potrebbe svolgere al

50%. Si potrebbe pensare a impieghi leggeri come quelli di ricezionista,

telefonista o collaboratrice domestica, compatibili con le limitazioni che la

convenuta de­nota al­l'uso della mano destra (act. XIV, pag. 25). Sta di fatto che l'esercizio di una simile professione non migliorerebbe

apprezzabilmente – come si vedrà senza indugio – la capacità lucrativa dell'interessata.

Questa

Camera ha già avuto modo di ritenere realistico un guadagno di fr. 1500.–

mensili nel caso di una ricezionista o telefonista al 55% con precedenti

esperienze nel settore (sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid.

13). Trattandosi di una laboratorista chimica, facendo capo agli stessi dati

dell'Ufficio federale di statistica menzionati dal Pretore (‹https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/

index.html#/calculation›), si ottiene per un'attività a tempo pieno uno

stipendio lordo di fr. 5188.– mensili (ramo economico: ricerca scientifica

e sviluppo; gruppo di professioni: professioni tecniche in campo scientifico;

posizione nell'impresa: senza funzione di quadro; durata settimanale: 40 ore;

formazione: tirocinio completo), pari a circa fr. 1400.– mensili netti con un

grado d'occupazione del 30%. Come ricezionista o telefonista al 50% senza

esperienza nel ramo l'interessata non guadagnerebbe verosimilmente di più. Su

questo punto l'appello va dunque parzialmente accolto, nel senso che la

capacità lucrativa della convenuta va

stimata in fr. 1400.– netti mensili, d onde un'entrata

complessiva di fr. 1841.– mensili

10.

Per quel che attiene al

fabbisogno minimo della moglie, poco giova quale esso sia fino al passaggio in

giudicato dell'intera sentenza di divorzio. Fino a quel momento, in effetti, i

con­tributi di mantenimento rimarranno disciplinati dall'assetto provvisionale

(RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c) o

eventualmente – come in concreto – dalle precedenti misure a protezione dell'unione

coniugale. Un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC

decorre solo dopo di allora (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio

2016, consid. 6c), come riconoscono per altro le parti (appello incidentale,

pag. 21). Ciò posto, fino al dicembre del 2018 il Pretore ha calcolato il

fabbisogno minimo della convenuta in fr. 3062.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione

fr. 1200.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in

denaro di Le__________], conguaglio spese accessorie fr. 150.–, premio della

cassa malati fr. 55.75, imposta di circolazione fr. 30.65, assicurazione dell'automobile

fr. 96.10, abbonamento mezzi pubblici fr. 144.75, assicurazione RC privata fr.

14.

, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.35). Dopo la maggiore età

di Le__________, dal gen­naio del 2019, egli ha poi aumentato tale fabbisogno a

fr. 3112.– mensili, riducendo il minimo esistenziale a fr. 1200.– mensili (per

persona sola), ma portando il costo dell'alloggio a fr. 1400.– mensili (conguaglio

non compreso), venendo meno la partecipazione ai costi dell'ultimo figlio

minorenne (sentenza impugnata, pag. 29).

a) L'appellante

principale definisce eccessivo il costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie.

Adduce che fino al 31 gennaio 2014 questa ha occupato con i figli un appartamento

di quattro locali e mezzo (doc. 5), pagando fr. 1253.– mensili senza lamentare

problemi e che non è dato di sapere perché nel febbraio del 2014 essa si sia

trasferita, sempre con i quattro figli, in un appartamento di sei locali e

mezzo al costo di fr. 1900.– mensili. Ciò indizierebbe “eventuali convivenze”,

tanto che il contratto di locazione (doc. 26) non precisa chi sia il conduttore.

In condizioni del genere l'interessato chiede che fino al dicembre del 2018 il

costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie rimanga quello del precedente

contratto (doc. 5). La richiesta è infondata. Il nuovo contratto di locazione è

firmato alla voce “conduttore” dalla sola moglie, la quale già in prima sede aveva

prodotto copia del documento con l'indicazione mancante alla pag. 1. Per di

più, secondo costante giurisprudenza di questa Camera ogni coniu­ge ha diritto

di vedersi riconoscere, dopo la separazione di fatto, il costo dell'alloggio

che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal

Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in

principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583

consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: sentenza

inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 13a). Una pigione di fr. 1350.– mensili (spese accessorie comprese)

fino alla maggiore età di Le__________ non risulta eccessiva per una persona

sola che abiti a __________. Men che meno ove si pensi che il marito occupa l'abitazione

familiare tutta per sé.

b) Sempre in merito alle spese di locazione, AP 1 fa

valere che non si giustifica di aumentare il costo dell'alloggio nel fabbisogno

della convenuta dopo la maggiore età dei figli se questi continuano ad abitare

con lei fino al termine della formazione scolastica o professionale. A suo

dire, l'interessata seguiterà infatti a percepire le quote che i figli

maggiorenni conviventi le verseranno. Quest'ultima affermazione non può trovare

ascolto, poiché l'eventuale partecipazione dei figli maggiorenni conviventi ai

costi dell'alloggio è destinata a coprire le spese supplementari del­l'economia

domestica causate dalla loro coabitazione (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e).

Più delicata è la questione legata al costo dell'alloggio che la convenuta può

vedersi riconoscere dopo la maggiore età di Le__________. Il Pretore ha stimato una locazione di fr. 1550.–

mensili (spese accessorie comprese) per un appartamento “della tipologia di

quello locato sino al febbraio 2014, che per ampiezza le garantisce comunque

una parità logistica per rapporto all'ex coniuge” (sentenza impugnata, pag.

29). L'appellante riconosce non più di fr. 900.– mensili. Il che appare già a

prima vista inadeguato. D'altro lato una spesa di fr. 1550.– mensili a __________ per un appartamento destinato

alla sola convenuta appare eccessiva se si pensa che il marito occupa sì l'abitazione

coniugale a __________, ma che la superficie di essa è sostanzialmente pari a quella

di un appartamento (83 m²). Tutto ponderato, anche per il periodo successivo

alla maggiore età di Le__________ si giustifica quindi lasciare il costo dell'alloggio

nel fabbisogno della moglie a fr. 1350.–

mensili. Entro questi limiti l'appello principale merita accoglimento.

c) AP

1.

chiede poi di togliere dal fabbisogno della convenuta l'onere relativo al mutuo

per l'acquisto del mobilio del nuovo appartamento. La spesa però è stata considerata

dal Pretore solo fino all'aprile del 2014 (sentenza impugnata, pag. 28 nel mezzo).

L'attuale sentenza valendo solo dal suo passaggio in giudicato, la questione è pertanto

senza interesse.

d) A

ragione l'appellante critica invece il Pretore per avere riconosciuto alla

moglie il costo destinato all'abbonamento dei mezzi pubblici (fr. 144.75

mensili) in aggiunta alle spese per l'uso dell'automobile (imposta di

circolazione e assicurazione: sentenza impugnata, pag. 29). In effetti, delle

due l'una: o l'interessata deve fare capo a un veicolo privato oppure essa usa

i mezzi pubblici, il cui abbonamento non è stato nem­meno rivendicato in prima

sede (memoriale conclusivo del 30 settembre 2013, pag. 6). Quest'ultimo va

tolto perciò dal fabbisogno. Per contro AP 1 riconosce alla moglie una spesa di

fr. 100.– mensili per la benzina, che va dunque ammessa.

e) Dal canto suo la moglie rileva

che il calcolo del suo fabbisogno non tiene conto degli oneri sociali, di fr.

54.60

mensili. Il reddito ipotetico da attività lucrativa a lei imputato però è

al netto degli oneri sociali, per tacere del fatto che su questo punto la

convenuta ha rinunciato a contestare il calcolo del Pretore. In definitiva, pertanto,

il fabbisogno della convenuta va ricondotto a fr. 3017.25 mensili fino al 18

dicembre 2018 e a fr. 2867.25 mensili dopo di allora. Siccome l'interessata

fruisce, complessivamente, di entrate valutabili in fr. 1841.– mensili (sopra,

consid. 9c), per garantirle il “debito mantenimento” mancano fr. 1176.25 mensili

fino al 18 dicem­bre 2018 e fr. 1026.25 mensili dopo di allora, ammanco che

l'interessata non è in grado di colmare da sé.

11.

Relativamente al

terzo stadio del noto ragionamento, il Pretore

ha accertato redditi di AP 1 di fr. 6000.– mensili netti (senza assegni familiari)

sulla media degli stipendi percepiti dal gennaio all'agosto del 2013 (fr. 5450.–

mensili), cui ha aggiunto la quota di tredicesima (sentenza impugnata, consid.

7.5

). L'interessato sostiene invece che il suo stipendio medio non eccede fr.

5279.20

mensili, il Pretore non potendo semplicemente deter­minare il salario annuo

rivalutando sull'arco di 12 mesi le entrate dal gennaio all'agosto del 2013. Un

simile calcolo – egli adduce – non tiene conto della ‟futura e

certa diminuzione degli orari festivi e di picchettoˮ dovuta all'età, che

emerge dalle buste paga per il 2013. Inoltre il primo giudice avrebbe calcolato

la tredicesima come se si trattasse di un normale stipendio, sebbene essa non

compren­da notoriamente assegni familiari né indennità per turni fuori orario o

per ore festive. Egli chiede perciò che il suo reddito medio dal settembre al

dicembre del 2013 sia accertato in fr. 5000.– mensili, più la tredicesima

di fr. 5024.46, per una media nel 2013 di fr. 5279.20 mensili.

a) Il reddito di

un dipendente è, per principio, quello conseguito al momento del giudizio,

intenden­dosi con ciò il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno oggetto

dell'istruttoria. Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità

supple­mentari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD

I-2012

pag. 879 consid. 4 con richiami), inclusi i bonus e le parte­cipazioni agli

utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23

del 30 giugno 2016, consid. 14). Nella fattispecie la media delle entrate nette

dal gennaio all'agosto del 2013, di fr. 5450.– mensili, non è contestata (appello,

pag. 9). L'attore prospetta una flessione a fr. 5000.– mensili dopo di

allora a causa di una diminuzione dei turni fuori orario e festivi. La prognosi

tuttavia è lungi dall'esser resa verosimile. Che l'__________ non permetta più

all'appellante, con gli anni, di svolgere turni fuori orario con la stessa

frequenza è una semplice affermazione (loc. cit., pag. 10). E se tale tendenza

fosse già in atto, nulla avrebbe impedito all'attore di produrre in questa sede

i più recenti conteggi di stipendio a dimostrazione di ciò. In mancanza di ogni

elemento concreto, non rimane nella fattispecie che fondarsi sui documenti agli

atti.

b) Quanto

al calcolo della tredicesima mensilità, essa consiste – di regola – nello

stipendio di base senza le eventuali indennità (e senza assegni familiari), ma

anche – contrariamente a quanto crede l'appellante – senza la deduzione per il

“secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc.11.2011.58

del­l'8 febbraio 2013, consid. 5a con richiami). La sentenza impugnata non

indica come essa sia stata calcolata, il Pretore avendo accertato soltanto lo

stipendio netto mensile con e senza tale quota, rispettivamente in fr. 6000.– e

fr. 5450.– mensili (consid. 7.5.1). AP 1 sottolinea che la tredicesima non

include indennità per turni fuori orario e festivi, il che non giustifica

sicuramente di arrotondare il reddito complessivo da fr. 5904.15 a fr. 6000.–

mensili. In realtà, applicando i criteri di calcolo testé menzionati la tredicesima

risulta di fr. 5559.50 annui (pari a fr. 463.30 mensili): fr. 6040.– di stipendio base, dedotti fr. 311.05 per l'AVS

(5.15%), fr. 66.45 per l'assicurazione disoccupazione (1.1%), fr. 58.–

per gli infortuni non professionali (0.96%) e fr. 45.– per l'assicurazione

perdita di guadagno (0.745%: fascicolo documenti richiamati XII). Lo stipendio

complessivo si rivela così di fr. 5915.– mensili (arrotondati): fr. 5450.– di stipendio

medio mensile nei primi otto mesi del 2013 (incontestati) e fr. 463.30 di tredicesima.

Anche al proposito l'appello si dimostra parzialmente provvisto di buon diritto.

12.

Riguardo al fabbisogno

personale dell'appellante, il Pretore lo ha calcolato in fr. 3315.75

mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri

ipotecari fr. 407.40, riscaldamento fr. 282.20, premio della cassa

malati fr. 224.35, assicurazione responsabilità

civile dell'automobile fr. 65.40, imposta di circolazione fr. 44.85, carburante fr. 200.–, pasti fuori casa fr. 231.–,

assicurazione dell'eco­nomia domestica fr. 57.85, assicurazione dello

stabile fr. 57.20, assicurazione __________ “terzo pilastro 3a” fr. 332.50

e “terzo pilastro 3b” fr. 213.– (sentenza impugnata, pag. 27). L'appellante

chiede di aggiungere a ciò l'onere fiscale di fr. 291.65 mensili e di

aggiornare il premio della cassa malati a fr. 409.65

mensili, onde un fabbisogno complessivo di fr. 3793.45 mensili.

L'aggiornamento del premio per la

cassa malati (doc. DD) è legittimo (sopra, consid. 2). Quanto all'onere

fiscale, l'appellante non disconosce che in presenza di ristrettezze economiche

il carico d'imposta non va considerato (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III

70.

consid. 2b), ma reputa che in concreto il fabbisogno della convenuta sia

coperto e che pertanto si possa tenere conto anche di tale aggravio (pag. 15 a

metà). In realtà, come si vedrà oltre (consid. 18), il bilancio familiare registra

un lieve ammanco fino alla maggiore età di Le__________ (o fino al termine della

formazione scolastica o professionale di lui). Sino ad allora quindi non può

essere tenuto calcolo delle imposte a scapito dei doveri di mantenimento. Per

il seguito andrà tenuto conto in ogni modo dell'obbligo alimentare di AP 1 nei

confronti della moglie (come questa fa notare: osservazioni all'appello, pag.

16). Sta di fatto che l'importo prospettato dall'appellante è verosimile, a

maggior ragione se si considerano entrate per fr. 98 000.– annui circa, come risulta dalla tassazione 2011 (nel fascicolo

“documenti richiamati XII”), e deduzioni per complessivi fr. 53 000.– annui (sotto, consid. 18), per un imponibile

di fr. 45 000.– annui (‹http://www.calcolatori.ti.ch›,

anno 2013, persone sole, Comune di __________). In proposito l'appello principale

si dimostra una volta ancora provvisto di buon diritto.

13.

La convenuta contesta da

parte sua l'inserimento nel fabbisogno del marito del premio per la polizza di

assicurazione sulla vita __________ (“pilastro 3b”) di fr. 213.75 mensili presso

la __________ (doc. G). Essa sostiene che soltanto la polizza di previdenza

vincolata “3a”, sempre presso __________ (__________; doc. G e L), è stata

costituita in pegno a favore del creditore ipotecario (la __________; doc. B),

mentre la polizza “3b” è “libera e il pagamento del suo premio può essere

sospeso in qualsiasi momento”. I fabbisogni di lei e dei figli non essendo

coperti, essa chiede perciò che la spesa sia stralciata dal fabbisogno del

marito.

Dalla documentazione bancaria

agli atti emerge in effetti che solo la polizza “3a” __________ è stata ceduta

in pegno e serve all'ammortamento (indiretto) del debito ipotecario (doc. B). AP

1.

non nega tale circostanza, ma obietta che dopo il nuovo prelevamento

anticipato dal proprio fondo di previdenza per liquidare il regime dei beni la

banca mutuante ha consentito all'assunzione di tutti gli oneri ipotecari da

parte sua solo a patto che anche la polizza “3b” sia costituita in pegno

(osservazioni all'appello incidentale, pag. 5). A dimostrazione di ciò egli menziona

il funzionario incaricato di trattare la pratica (__________), di cui chiede l'audizione.

Egli ammette tuttavia che la costituzione in pegno della polizza “3b” non è ancora

avvenuta. Del resto, quand'anche ciò fosse, un coniuge non può conservare la

propria sostanza immobiliare a spese dell'altro e pretendere – in situazione di

ammanco – di inserire nel proprio fabbisogno minimo l'ammortamento (anche solo

indiretto) dovuto per un debito contratto dopo il divorzio allo scopo di

onorare pretese della moglie sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni

(I CCA, sentenza inc. 11.2007.192 del 31 luglio 2009, consid. 7e con riferimento).

Nelle condizioni descritte vale

per analogia quanto si è spiegato nel considerando precedente in relazione all'onere

fiscale, ovvero che dandosi un bilancio familiare in ammanco, il premio mensile

di fr. 213.75 per la polizza di assicurazione sulla vita (“pilastro 3b”) presso

la __________ (__________) va tolto dal fabbisogno di AP 1 fino alla maggiore

età di Le__________ o fino al termine della relativa formazione scolastica o professionale

(cfr. DTF 127 III 289 consid. 2a/bb con rinvii). Al riguardo l'appello incidentale

riesce parzialmente fondato, nel sen­so che il fabbisogno dell'attore va stabilito

in fr. 3287.30 men­sili fino alla maggiore età di Le__________ o fino al

termine della relativa formazione scolastica o professionale (fr. 3315.75 ./.

224.35

+ 409.65 ./. 213.75), rispettivamente in fr. 3792.70 mensili dopo di

allora (fr. 3315.75 ./. 224.35 + 409.65 + 291.65).

14.

Per quanto attiene ai figli,

M__________ e Lu__________ sono divenuti maggiorenni in pendenza di appello e

non occorre più pertanto occuparsi di contributi alimentari. Quanto al

contributo alimentare per Le__________ dopo il passaggio in giudicato dell'attuale

sentenza, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di lui in fr. 1810.–

mensili fino al dicembre del 2016 e di fr. 1760.– mensili dal gennaio del 2017

al dicembre del 2018 (maggiore età) sulla scorta della tabella

2013.

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza

ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). L'appellante

non muove contestazioni al proposito, né la valutazione del Pretore appare in

qualche modo criticabile. Questa Camera deve intervenire d'ufficio nondimeno in

applicazione del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC)

relativamente alla durata dell'obbligo alimentare. Secondo la più aggiornata

giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi ali­mentari per i figli

stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non solo fino alla maggiore

età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale

(DTF 139 III 404 in alto). L'ambigua formulazione

dal Pretore (“riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”) non adempie tale requisito.

Il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata va dunque precisato nel senso

che il contributo alimentare per Le__________ è dovuto fino alla maggiore età

del figlio o fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove

questa dovesse concludersi più tardi.

15.

Riguardo ai redditi di AP 1 dopo il pensionamento ordinario

(marzo del 2031), il Pretore ha accertato una rendita del “secondo pilastro” di

oltre fr. 2000.– mensili, dalla quale andrà dedotta però “la quota

spettante alla moglie", e una rendita piena AVS di fr. 2340.– mensili

(sentenza impugnata, pag. 29 seg.). Dopo avere dichiarato nell'appello di “non

impugnare quanto prudentemente deciso dal Giudice di Prime cure in relazione

alle sue entrate”, l'attore torna a discutere la questione nelle osservazioni

all'appello incidentale. Invocando fatti nuovi, egli fa valere di avere

eseguito il 14 ottobre 2014 un (nuovo) prelevamento di fr. 69 778.90 dal proprio capitale di

previdenza per tacitare la pretesa della moglie in liquidazione del regime dei

beni, di modo che – se confermata – la decisione sul riparto delle prestazioni

d'uscita gli lascia soli fr. 29 707.30, i quali non gli permetteranno più di ricevere

una rendita del “secondo pilastro” o gli consentiranno di percepire solo una

rendita minima.

A ben vedere le circostanze

addotte non sono nuove, poiché erano ben note già quando è stato introdotto l'appello

(si veda il relativo memoriale, pag. 6). Per di più, AP 1 non si cura di dimostrare

la sua conclusione, limitandosi a esibire un conteggio del suo fondo di

previdenza il 1° gennaio 2016 che nulla attesta circa l'ammontare della rendita

di vecchiaia dopo la divisione delle prestazioni d'uscita. Sia come sia, egli

non considera che gli accrediti di vecchiaia continueranno ad alimentare il suo

conto fino al pensionamento e gli consentiranno di cumulare in tale periodo oltre

fr. 200 000.– (doc. FF: differenza tra il

capitale di vecchiaia il 31 dicembre 2015 e quello ai 65 anni senza interessi),

ottenendo una verosimile rendita dal “secondo pilastro” (calcolata secondo un

tasso di conversione del 5.86% del capitale; doc. FF) di oltre fr. 1100.–

mensili, la quale aggiunta alla rendita AVS (incontestata) di fr. 2340.–

mensili gli garantirà un'entrata complessiva di almeno fr. 3440.– mensili.

16.

Per quel che è del

fabbisogno di AP 1 dopo il pensionamento, il Pretore lo ha accertato in fr. 2229.–

mensili una volta espunte le spese d'automobile, del carburante, dei pasti

fuori casa e i premi per le assicurazioni sulla vita (sentenza impugnata, pag.

29.

seg.). L'appellante non contesta tali deduzioni, ma allega che il suo

fabbisogno ammonterà almeno a fr. 2705.95 mensili. Ora, alla luce di quanto

precede (consid. 13) il fabbisogno di lui dopo il pensionamento risulterà,

con le deduzioni appena evocate, di fr. 2414.30 mensili (fr. 3315.75 ./.

224.35

+ 409.65 ./. 65.40 ./. 44.85 ./. 200 ./. 231 ./. 332.50 ./. 213), cui vanno

aggiunti gli oneri fiscali. E tenendo conto di entrate complessive stimabili

attorno ai fr. 50 000.– annui (fr. 41 280.– di rendite pensionistiche [sopra, consid.

15] più fr. 8830.– di valore locativo) e di deduzioni per circa fr. 25 000.– (tassazione 2011, senza le spese professionali,

di “terzo pilastro” e per figli, ma con l'aggiunta del contributo per la moglie

[sotto, consid. 18]), il carico d'imposta ammonterà presumibilmente attorno ai fr.

115.

– mensili (‹http://www.calcolatori.ti.ch ›), onde un fabbisogno complessivo

di fr. 2529.30 mensili. Ne discende la parziale fondatezza dell'appello.

17.

Circa

i redditi della moglie dopo il

pensionamento ordinario (novembre del 2032),

il Pretore ha considerato che la convenuta

riceverà con ogni verosimiglianza una rendita AVS di fr. 1400.– mensili, una

rendita LPP di fr. 620.– mensili (calcolata sulla base di un avere di

previdenza presumibile di fr. 110 000.– e di un tasso

di conversione del 6.8%) e disporrà di sostanza per fr. 71 500.– (capitalizzazione

dell'importo di fr. 57 106.36 assegnatole in liqui­dazione del regime dei

beni) suscettiva di generare un reddito di fr. 240.– mensili, per un'entrata

complessiva di fr. 2260.– men­sili. A fronte di ciò, pur con una contrazione

del proprio fabbisogno dopo il pensionamento a fr. 2840.50 (eliminazione delle

spese di trasporto e di automobile), essa accuserà – secondo il Pretore – un ammanco

di fr. 580.50 mensili che l'attore, con un margine disponibile di almeno fr.

2000.

– mensili, sarà in grado di finanziare salvaguardando il proprio

fabbisogno (sentenza impugnata, pag. 29 seg.). AP 1 sostiene che con un grado d'occupazione al 50% la

convenuta beneficerà di una rendita AVS di fr. 1500.– mensili, la quale insieme

con le altre entrate accertate dal primo giudice (non contestate) le permetterà

di sopperire per intero al proprio fabbisogno.

Sul

reddito da attività lucrativa che l'interessata può conseguire (fr. 1400.–

mensili) non giova ripetersi (sopra, consid. 9c). Ciò posto, tenuto conto di un

periodo contributivo pieno (non contestato) in parte senza attività lucrativa,

di un reddito complessivo lordo di fr. 237

250.

– nei cinque anni (dal 1988 al 1993)

in cui l'interessata ha lavorato come laboratorista (facendo astrazione delle entrate precedenti da apprendista: fascicolo

“documenti richiamati V”, doc. 50), di un reddito di almeno fr. 270 000.– realizzabile fino al pensionamento e di un reddito

complessivo del marito durante il matrimonio di fr. 1 164 000.– mensili (prudenzialmente

stimato su una base di fr. 5000.– mensili lordi), l'importo prospettato dall'appellante principale è

verosimile (‹www.acor-avs.ch/?lg=it›). Occorre adeguare poi il fabbisogno dell'interessata

(sopra, consid. 10e) dopo il

pensionamento. Con la decurtazione delle

spese per l'uso dell'automobile (imposta

di circolazione fr. 30.65, assicurazione fr. 96.10, carburante fr. 100.– men­sili)

tale fabbisogno si ridurrà a fr. 2640.50 mensili. Tenuto conto delle presumibili entrate di lei (fr. 2360.–

mensili, non contestati se non per la differenza di fr. 100.– mensili sulla rendita AVS di cui si è detto), l'interessata accuserà quindi un disavanzo di fr. 280.50

mensili. E AP 1 potrà coprirlo senza soverchie difficoltà, rimanendogli un comodo

margine di fr. 910.70 mensili (sopra,

consid. 15 e 16).

18.

Quanto alla definizione dei

contributi alimentari per la convenuta e per Le__________, il metodo di calcolo

applicato dal Pretore che consiste nel suddividere la disponibilità dell'attore

tra i due in proporzione ai rispettivi fabbisogni è corretto (DTF 137 III 62

consid. 4.2.1 e 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626

verso l'alto con rimandi). Tale disponibilità ammonta a fr. 2627.70 mensili

(fr. 5915.–./. fr. 3287.30; sopra, consid. 11b e 13) fino al 18 dicembre 2018 (o

fino al termine della formazione scolastica o professionale), a fr. 2122.30 mensili

(fr. 5915.–./. fr. 3792.70; sopra, consid. 11b e 13) fino al pensionamento

ordinario dell'attore (marzo del 2031) e ad almeno fr. 910.70 mensili in

seguito (fr. 3440.– ./. 2529.30: sopra, consid. 15 e 16). Ciò posto, i

contributi alimentari per moglie e figlio risultano i seguenti:

a) Dal

passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino ai 16 anni di Le__________

(19 dicembre 2016)

Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e)

fr. 1176.25

Fabbisogno

in denaro di Le__________ (consid. 14) fr. 1810.—

fr.

2986.25

Contributo per la moglie:

fr. 1176.25 : 2986.25 x 2627.70 = fr. 1035.–

mensili

Contributo

per Le__________:

fr. 1810.– : 2986.25 x 2627.70 = fr. 1595.–

mensili (arrotondati),

assegni familiari

non compresi.

b) Dal

19.

dicembre 2016 fino ai 18 anni di Le__________ (19 dicembre 2018) o fino al

termine della formazione scolastica o professionale di lui, ove questa dovesse

concludersi più tardi

Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e)

fr. 1176.25

Fabbisogno

in denaro di Le__________ (consid. 14) fr. 1760.—

fr.

2936.25

Contributo per la moglie:

fr. 1176.25

: 2936.25 x 2627.70 = fr. 1055.– mensili (arrotondati)

Contributo

per Le__________:

fr.

1760.

– : 2936.25 x 2627.70 = fr. 1575.– mensili,

assegni

familiari non compresi.

c) Dal

19.

dicembre 2018 (o dal termine della formazione scolastica o professionale di

Le__________) fino al pensionamento ordinario di AP 1 (2 marzo 2031)

Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e)

fr. 1026.25

Contributo

per la moglie (arrotondato): fr. 1025.– mensili

d) Dal

2.

marzo 2031 fino al pensionamento ordinario di AO 1 (19 novembre 2032)

Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 10e)

fr. 1026.25

Contributo

per la moglie (arrotondato): fr. 910.– mensili

e) Dal

19.

novembre 2032 in poi

Fabbisogno scoperto della moglie (consid. 17) fr. 280.50

Contributo

per la moglie (arrotondato): fr. 280.– mensili.

Entro

questi limiti gli appelli principale e incidentale meritano parziale

accoglimento e la sentenza impugnata va modificata di conseguenza.

IV. Sulla

trattenuta di stipendio

19.

Il

Pretore ha confermato la trattenuta di stipendio a carico di AP 1 (sopra, lett.

B), condizionandone l'eventuale revoca alla dimostrazione che l'attore intenda far

fronte ai propri doveri in maniera seria e spontanea, ad esempio dando un ordine

permanente a un istituto finanziario. Fino ad allora il Pretore ha ritenuto il provvedimento

giustificato, l'attore avendo omesso di versare i contributi per moglie e figli

fissati con sentenza a tutela dell'unione coniugale passata in giudicato (sentenza

impugnata, consid. 7.11). L'appellante obietta che da quando la misura è in

atto (2011) egli ha sempre dato prova di correttezza e responsabilità. Le

trascuranze del passato si riconducono, secondo lui, alle contingenze di allora

e alle ristrettezze economiche in cui versava, discusse per altro con la moglie

e il curatore educativo. Oltre a ciò – prosegue l'attore – il provvedimento incide

negativamente sulla sua immagine nei confronti del datore di lavoro, mentre la convenuta

potrebbe presentare senza difficoltà una nuova domanda di trattenuta qualora ve

ne fosse necessità.

a) Un

avviso o una diffida ai debitori nel senso degli art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC non

si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente

il versamento di un contributo periodico, dovendo il provvedimento rispettare

il principio della proporzionalità. Determinante è che oggettivamente la

trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD II-2004 pag. 598 n.

29c). La misura può poi essere revocata dal giudice, in analogia con quanto

dispone l'art. 286 cpv. 2 CC, “se le circostanze siano notevolmente mutate” o

vengano meno i presupposti che l'avevano giustificata (RtiD II-2005 pag. 709

consid. 7 con rinvii).

b) Nella

fattispecie AP 1 si limita a evocare i motivi che gli avrebbero impedito di onorare

nel 2011 gli obblighi di mantenimento a protezione dell'unione coniugale. Tali scusanti

non sono tuttavia di rilievo se l'attore non spiega in che modo le circostanze sarebbero

notevolmente mutate nel frattempo, ad esempio per avere egli superato le ristrettezze

economiche (si veda anzi l'appello, pag. 26). A parte ciò, l'interessato non

allega alcun proponimento concreto che possa denotare un suo diverso atteggiamento

nei confronti degli obblighi a suo carico. Di fronte alla motivazione del

Pretore, che gli rim­provera di non avere dimostrato l'intenzione di far fronte

ai pagamenti in maniera seria e spontanea, ad esempio con un ordine permanente a

una banca o alla posta, egli si limita a far valere di avere sempre rispettato

le scadenze dal 2011 in poi, ciò che non potrebbe essere altrimenti di fronte a

un obbligo imposto al datore di lavoro. Quanto al danno d'immagine che egli

lamenta, tocca a lui – si ripete – offrire garanzie alternative che assicurino

il versamento dei contributi alimentari per moglie e figlio. Su tale base egli potrà

instare per una revoca del provvedimento (I CCA, sentenza inc. 11.2006.45

del 19 maggio 2006, consid. 6).

V. Sulle

spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

20.

Le spese dell'appello

principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP

1.

ottiene causa vinta sull'autorità parentale congiunta e solo parzialmente

vinta sul contributo alimentare per la moglie. Soccombe invece sulla divisione

degli averi previdenziali, sul contributo alimentare per Le__________ e sulla

trattenuta di stipendio. Nel complesso si giustifica così di addebitargli tre

quarti degli oneri processuali, ponendo il resto a carico della convenuta, cui l'attore

rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'appello incidentale, la

convenuta esce vittoriosa sull'entità e la durata del contributo ali­mentare

per Le__________, ma non sul resto, seppure le sue argomentazioni fossero fondate

sullo stralcio del premio per la polizza “3b” dal fabbisogno di AP 1 fino alla

maggiore età di Le__________ o fino al termine della formazione scolastica o

professionale di lui (sopra, consid. 13). Nel complesso si giustifica così di

porre tre quarti delle spese processuali a carico di lei, con obbligo di

rifondere all'attore un'indennità per ripetibili ridotte.

L'attuale

giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri

processuali e le ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per tre

quarti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, cui ha

riconosciuto un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo di

primo grado può così rimanere invariato.

21.

Il gratuito patrocinio

postulato da AP 1 davanti a questa Camera per la procedura d'appello principale

merita accoglimento (art. 117 CPC). Da un lato l'appello va parzialmente accolto,

dall'altro l'attore deve corrispondere alla moglie e a Le__________ contributi

alimentari che non gli lasciano ulteriore disponibilità (sopra, consid. 18).

Egli diviene sì, in esito alla liquidazione del regime dei beni, unico

proprietario della particella n. 962 RFD di __________, valutata fr. 440 000.–, ma sul fondo grava un mutuo ipotecario

di fr. 362 000.–. Sprovvisto di altri

mezzi finanziari (act. XII: tassazione 2011), egli ha dovuto far capo inoltre

a un nuovo prelevamento – che va rimborsato in caso di alienazione della proprietà

(art. 30d cpv. 1 LPP) – dal proprio fondo di cassa pensione per

corrispondere alla moglie l'importo che il Pretore ha fissato in liquidazione

del regime dei beni (fr. 57 106.35, oltre

a fr. 9054.40 che la creditrice dovrà restituire al proprio istituto di

previdenza: sentenza impugnata, pag. 16 seg. e dispositivo n. 1.6.1). Egli

risulta di conseguenza privo delle risorse necessarie per affrontare le spese

legali e giudiziarie della causa.

Per quel che riguarda l'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota d'onorario

occorre procedere per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In concreto il legale ha redatto l'appello

in una causa già nota (27 pagine). Anche presumendo un colloquio e uno scambio

di corrispondenza con il cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe

verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 12 ore di

lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL

3.1.1.7

), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato)

e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente

stimata in fr. 2600.–.

22.

Circa la domanda di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 per la procedura di appello incidentale, l'attribuzione

di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. Sta di

fatto che la controparte non risulta avere né margini di reddito disponibili né

– per quanto ha accertato di recente l'autorità fiscale nella tassazione 2014 –

capitali, avendo essa consumato l'importo ricevuto in liquidazione del regime

dei beni per le spese della famiglia e per estinguere debiti arretrati (documentazione

allegata alla lettera del 19 maggio 2016, agli atti). Ciò rende la somma

assegnata per ripetibili (ridotte) di difficile o impossibile incasso e

giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322).

23.

Per ragioni analoghe si

giustifica di conferire il gratuito patrocinio anche alla convenuta, tanto per le

osservazioni all'appello principale quanto per l'appello incidentale. Al

proposito occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. E nella

fattispecie un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso

nel­l'assolvimento del mandato, limitato all'indispensabile, non più di cinque

ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e

l'IVA (8%), per un'indennità di fr. 1050.–. Il che appare sufficiente anche

per un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente.

VI. Sui

rimedi giuridici a livello federale

24.

Relativamente ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da

questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia

civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF. Per

quanto attiene ai contributi alimentari, il valore litigioso raggiunge

in ogni modo la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale decisione è

comunicato anche a Le__________ (15 anni).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non

sono divenuti privi d'oggetto, l'appello principale

e l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

1.2 Il figlio Le__________ è affidato

alle cure e alla custodia della madre, cui è attribuita l'autorità parentale

congiunta con il padre.

1.4 AP 1 è condannato a versare a AO 1,

in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi

alimentari:

a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale

sentenza fino ai 16 anni di Le__________ (19 dicembre 2016):

fr. 1035.– mensili per la moglie e

fr. 1595.– mensili per Le__________.

b) Dal 19 dicembre 2016 fino ai 18 anni di Le__________

(19 dicembre 2018) o fino

al termine della formazione scolastica o professionale di lui, ove questa

dovesse concludersi più tardi:

fr. 1055.– mensili per la moglie e

fr. 1575.– mensili per Le__________.

c) Dal 19 dicembre 2018 o dal termine della

formazione scolastica o professionale di Le__________ fino al pensionamento

ordinario di AP 1 (2 marzo 2031):

fr. 1025.– mensili per la moglie.

d) Dal 2 marzo 2031 fino al pensionamento

ordinario di AO 1 (19 novembre 2032):

fr. 910.– mensili per la moglie.

e) Dal 19 novembre 2032 vita natural durante:

fr. 280.– mensili per la moglie.

Gli

assegni familiari non sono compresi nei

contributi alimentari per il figlio.

Il contributo alimentare va adeguato all'indice

nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima

volta nel gennaio del 2015 in base all'indice del novembre precedente, valendo

come indice di base quello dell'ottobre 2013 (115.3 punti), ferma restando per

il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato

– o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

1.5 All'__________, __________ __________,

via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti

importi mensili dallo stipendio di AP 1 e di versarli a titolo di contributi

alimentari in favore di AO 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso

la Banca __________ __________, succursale di __________:

fr. 2630.– fino al 18 dicembre 2018 o fino

al termine della formazione scolastica o professionale del figlio Le__________,

ove questa dovesse concludersi più tardi;

fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di

AP 1.

Il versamento diretto al

dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di

lavoro.

Il presente ordine annulla e sostituisce quello del 15 marzo

2011.

Per il resto l'appello principale e l'appello

incidentale sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le

spese dell'appello principale, di fr. 4000.–, sono poste per un quarto a carico

di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr.

2000.– per ripetibili ridotte.

III. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 2000.–, sono poste per un quarto a carico di AP 1

e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili ridotte.

IV. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da

parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore

d'ufficio un'indennità di fr. 3600.–.

V. AO 1 è ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3050.–.

VI. Notificazione a:

–;

–;

–(in estratto, dispositivo n. I/1.5);

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 21 a

23 con dispositivi n. II, III, IV e V).

Comunicazione:

–(in

estratto, consid. 4, 5, 14 e 18 con dispositivo n. I);

– Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).