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Decisione

11.2013.107

Scioglimento di comproprietà e modo della divisione: condizioni d'asta Spese processuali e ripetibili: principi della proporzionalità e dell'equivalenza

21 marzo 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

le due sentenze appena citate sono insorti a questa Camera anche AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 con “appelli” del­l'11 di­cembre

2013 per ottenere la riforma dei dispositivi sulle spese e le ripetibili nel

senso di ridurre le prime per quanto riguarda la particella n. 514 a

complessivi fr. 20 000.– e per

quanto riguarda le seconde a fr. 29 000.–, ripartendo

gli oneri fra tutti i convenuti in

proporzione delle rispettive quote,

“compresa la AP 1 quale cessionaria” di

quelle alienate (inc. 11.2013.107).

Per quel che è invece della particella n. 576 essi postulano una riduzione

degli oneri processuali a complessivi fr. 20

000.– e delle ripetibili a fr. 28 000.– (inc. 11.2013.108).

L. Le

cause sono state sospese per trattative dal 28 gennaio al 31 ottobre

2014. Il 3 novembre 2014 l'attrice ha comunicato di non avere osservazioni

agli “appelli” delle controparti e di non opporsi “all'accoglimento

dell'appello concernente la riduzione della tassa di giustizia”, mentre le

ripetibili farebbero parte di un accordo stragiudiziale non ancora

formalizzato. Il 6 novembre 2014 AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7, AO 8, AO 2 e AO 3 hanno

comunicato di rinunciare a osservazioni nei confronti degli appelli presentati

dalla AP 1. AO 9, AO 10 e AO 11 sono rimasti silenti. Nel

frattempo l'attrice ha acquistato anche le quote di comproprietà di AO 2

e AO 3 (il 31 gennaio 2014), di AO 4

(il 13 aprile 2014) e di AO 1 (il 1° luglio 2015).

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono uguali, diretti

contro decisioni pressoché identiche, fondati su un medesimo complesso di fatti

e vertenti sull'applicazione delle stesse norme in diritto. Si giustifica così

di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC).

2.

In pendenza di appello la AP

1.

ha acquistato – come detto – le quote di comproprietà di AO 2 e AO 3, di AO 4

e di AO 1. Le azioni da essa presentate nei confronti di questi ultimi sono dive­nute

così senza oggetto. I ricorsi presentati dagli alienanti in materia di spese e

ripetibili conservano invece la loro attualità. Certo, il 22 dicembre 2015 e il

9.

febbraio 2016 la AP 1 ha comunicato che il prezzo delle compravendite è

stato soluto in parte mediante compensazione delle tasse di giustizia e delle

ripetibili dovute da costoro, i quali sono stati liberati “da qualsiasi obbligo

di pagamento”. Sta di fatto che le sentenze impugnate hanno condannato gli

alienanti al pagamento delle spese giudiziarie in solido con gli altri

litisconsorti e non risulta che essi abbiano saldato l'intero ammontare, né che

l'accordo fra acquirente e venditori possa essere opposto agli altri litisconsorti.

In proposito questa Camera è chiamata pertanto a statuire.

I. Sugli

appelli della AP 1

3.

Alle

impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo la legge nuova le sentenze

emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato per entrambe le

cause ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650

cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà appartenente all'attrice

(703.90 millesimi, senza contare gli

acquisti intervenuti in prima sede), mentre ai fini del­l'art. 651 cpv. 2 CC

corrisponde finanche a quello dell'intera comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n.

109c; Brunner/Wichtermann in:

Basler Kom­mentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651),

stimato in fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 e in fr. 6 802 000.– per la

particella n. 576 (sentenze impugnate, consid. 20 e 22).

Per

quel che attiene alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate

sono state notificate al patrocinatore dell'attrice l'8 novembre 2013, di modo

che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe

scaduto domenica 8 dicembre 2013, salvo

protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC.

Presentati il 9 dicem­bre 2013, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono

pertanto ricevibili.

4.

Nelle decisioni impugnate

il Pretore ha accertato anzitutto che in concreto non sussistono impedimenti

legali né contrattuali allo scioglimento delle comproprietà (art. 650 cpv. 1

CC). L'intenzione originaria di costituire le due particelle in proprietà per

piani – egli ha soggiunto – non rende intempestive le azioni né configura un

motivo per differire le divisioni. Quanto al modo dello scioglimento (art. 651

cpv. 2 CC), il primo giudice ha scartato l'ipotesi di una divisione in natura

(inattuabile a mente sua già per il fatto che le camere d'albergo non possono

essere suddivise in unità abitative) e ha escluso anche l'eventualità di una

licitazione privata, ritenuta di “manifesta impossibilità”. Egli ha ordinato

così la vendita dei fondi ai pubblici incanti per opera di un notaio designato

dalle parti, fissando una base d'asta di fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 (inc.

OA.2010.673) e una di fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (inc.

OA.2010.674).

5.

L'attrice

chiedeva anzitutto, negli appelli, di sospendere le proce­dure in attesa della

decisione del Pretore sulle domande di interpretazione. Tali domande essendo

state respinte nel frattempo, la questione è superata. Nel merito l'appellante

dichiara di non censurare la perizia sul valore venale dei fondi, lasciando nondi­meno

valutare a questa Camera se non occorra – data la particolarità del caso –

ordinare d'ufficio una nuova stima. Ciò posto, essa fa valere che la realizzazione

di una comproprietà ai pubblici incanti è garantita solo se l'operazione può

perfezionarsi direttamente secondo le modalità stabilite nella sentenza, senza

far capo un'altra volta al giudice. E nella fattispecie essa si duole che le sentenze

impugnate non indichino come risolvere eventuali disaccordi tra le parti sulla

designazione del notaio né specifichino le conseguenze e il modo di procedere

nel caso in cui le basi d'asta non fossero raggiunte. Il Pretore avreb­be dovuto

– essa continua evocando la sentenza pubblicata in DTF 51 II 294 – prescrivere

un doppio turno d'asta, il secondo da tenere entro due mesi senza più alcun

valore minimo d'aggiudicazione ove il primo turno fosse andato deserto. Egli

avrebbe dovuto prevedere inoltre – essa conclude – una procedura sommaria

destinata alla nomina del notaio, sempre che questa Camera non decida di

designare il pubblico ufficiale essa medesima.

6.

Nella fattispecie non dato

di capire perché questa Camera dovrebbe assumere una nuova stima sul valore

venale degli immobili, la stessa attrice rinunciando a contestare la perizia

esperita in prima sede. Il solo fatto che per disciplinare lo scioglimento di

una comproprietà nell'ambito di un'azione fondata

sull'art. 651 cpv. 1 CC il giudice non sia vincolato alle conclusioni

delle parti (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4

con rinvii) non significa – e da lungi – che in concreto le due cau­se vadano

riprese daccapo, come se i processi si riaprissero davanti a una nuova

giurisdizione di primo grado. Su questo punto non soccorre pertanto attardarsi.

7.

L'appellante

non discute – come detto – che in concreto i due fondi vadano realizzati ai

pubblici incanti. Ora, il giudice che in mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una comproprietà all'asta deve definire le

condizioni della gara in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un

tempo ragionevole e senza che le parti debbano rivolgersi un'altra volta a lui.

Qualora fissi un valore minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così un doppio turno d'asta per l'eventualità

in cui quel valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più

soggetto a un'offerta minima (DTF 51 II 296; analogamente: Brunner/Wichtermann,

op. cit., n. 14 ad art. 651 CC;

Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A

ragione l'attrice lamenta perciò che nella

fattispecie il Pretore non ha previsto un secondo incanto nell'ipotesi in

cui le basi

d'asta fissate per l'aggiudicazione delle particelle n. 514 e 576 non fossero raggiunte. Le

sentenze impugnate devono così essere integrate nel senso che, risultasse

infruttuoso il primo incanto, l'asta andrà ripetuta entro due mesi dal primo

tentativo (termi­ne reputato ragionevole nella citata DTF 51 II 297) e che in

tal caso l'aggiudicazione avverrà al miglior offerente, senza più alcun piede

d'asta.

8.

Per

quanto concerne la designazione del notaio incaricato di organizzare e tenere i

pubblici incanti, l'appellante allega a ragione che il Pretore avrebbe dovuto

procedere alla nomina, proprio perché le

condizioni d'asta vanno definite in modo che un'aggiudicazione sia possibile

senza costringere le parti a tornare dal giudice. Di per sé questa Camera potrebbe

rimediare essa medesima alla mancanza e designare il notaio responsabile, ma

l'appellante avanza tale proposta solo in subordine, chiedendo in via

principale che si preveda nelle decisioni impugnate la designazione del notaio

per opera del Pretore, nel caso in cui le parti non si accordino, con la

procedura sommaria. Le sentenze appellate vanno quindi riformate di

conseguenza, fermo restando che la procedura applicabile in siffatta

eventualità è quella prevista dalla legge, non quella scelta dal giudice. Con

tale precisazione gli appelli della AP 1 meritano accoglimento.

II. Sugli

‟appelliˮ di AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8

9.

Gli insorgenti censurano la commisurazione delle spese processuali

e delle ripetibili. Una simile decisione è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Gli appelli in rassegna vanno

trattati perciò a tale stregua. Il termine per presentare reclamo è di 30

giorni, tranne che la decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea

al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In

concreto poi le sentenze del Pretore sono state notificate al

patrocinatore dei reclamanti l'11 novembre 2013. Introdotti

l'11 di­cembre 2013, ultimo giorno utile, i rimedi in

esame sono pertanto tempestivi.

10.

Nelle

sentenze impugnate il Pretore ha seguito il principio

della soccombenza, sicché ha addebitato le spese processuali solidalmente a

carico dei convenuti che avevano proposto di respingere le petizioni (consid.

22). Nel fissarne l'ammontare egli si è dipartito da valori litigiosi di

fr. 6 668 044.70 (particella

n. 514) e di fr. 4 787 927.80 (particella n. 576) per le azioni fondate sul­l'art. 650

cpv. 1 CC, rispettivamente di fr. 9 473 000.– (particella n. 514) e di fr. 6 802 000.– (particella n. 576) per

quelle fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC. Egli ha spiegato di avere calcolato le

spese per le azioni fondate sul­l'art. 650 cpv. 1 CC in base al valore

della quota di comproprietà appartenente all'attrice (703.90 millesimi) e

quelle per le azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC in base al valore

dell'intera comproprietà, precisando tuttavia che le ripetibili spettanti alla

parte vittoriosa si determinano in ogni modo secondo il valore della relativa

quota di comproprietà. Tenuto conto di ciò, come pure del fatto che le due

cause sono identiche e che l'istruttoria è stata contenuta, il primo giudice ha

fissato le spese processuali nel minimo della tariffa (vLTG del 14 dicembre 1965, versione in vigore dal gennaio 2009), determinandole

in fr. 20 000.–

per ognuna delle due azioni fondate sull'art. 650 CC e in fr. 40 000.– per ognuna delle due

azioni fondate sull'art. 651 CC. Egli ha definito infine le ripetibili

conformemente all'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1), stabilendole

‟in via d'equità e d'adeguatezzaˮ in fr. 60 000.– per ogni azione relativa

alla particella n. 514 e in fr. 50 000.– per ogni azione relativa

alla particella n. 576.

11.

I reclamanti sostengono che

l'ammontare di tali spese è incompatibile con il principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), con la protezione dall'arbitrio e con la

tutela della buona fede (art. 9 Cost.). In primo luogo essi criticano il Pretore

per avere calcolato spese e ripetibili separatamente per ogni domanda

dell'attrice, applicando i rispettivi valori litigiosi. L'azione di divisione

(art. 650 CC) essendo a loro parere “accessoria” a quella dell'art. 651 CC,

solo il valore più elevato andava preso in considerazione, ma una sola volta.

L'argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a quanto i reclamanti

pretendono,

l'azione dell'art. 650 CC non

è meramente accessoria a quell'art. 651 CC (sulla nozione di accessorietà: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 al § 13 con rinvii), ragion per cui

non si giustificava nella fattispecie di considerare unicamente il valore più

elevato delle due cause a norma dell'art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC

ticinese, applicabile al processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC). In

proposito i reclami mancano di consistenza.

12.

I

reclamanti contestano altresì l'ammontare della tassa di giustizia fissata dal

Pretore (memoriali, pag. 7 seg.). Lamentano ancora che l'emolumento è stata conteggiato

due volte invece di una, ma al riguardo la doglianza non ha pertinenza, come si

è appena visto. Affermano inoltre che l'applicazione del minimo tariffario è esagerato

“rispetto alla complessità (poca) della causa e all'impegno richiesto alla

Pretura”, sicché viola il principio della copertura dei costi e assume “carattere

fiscale”. Chiedono così di moderarne l'entità e di ridurne l'ammontare a fr. 20

000.

– complessivi per l'inc. OA.2010.673 e a fr. 20 000.– complessivi per l'inc. OA.2010.674 (memoriali, pag.

8.

e 11).

a) L'art.

17.

vLTG nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009 (applicabile in concreto:

art. 33 LTG del 30 novembre 2010), prevedeva per cause dal valore compreso tra fr. 2 000 001.– e fr. 5 000 000.– una tassa

di giustizia variante da fr. 20 000.– a fr. 75 000.–, mentre per cause dal valore litigioso di oltre fr. 5 000 001.– la tassa oscillava tra fr. 40 000.– e l'1% del valore stesso. Concretamente l'importo andava

commisurato al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto o

della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). A torto i reclamanti assumono quindi

che la vLTG è troppo rigida perché fondata sul solo valore litigioso (v. DTF

120.

Ia 177 consid. 4b). È vero invece che tutte le riscossioni tributarie devo­no

attenersi ai principi della proporzio­nalità e dell'equivalenza, di modo che le

tasse di giustizia devono rimanere a loro volta in un rapporto ragionevole con

la complessità della cau­sa e con l'impegno richiesto al tribunale (DTF 135 III

578.

consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Ciò non esclude un certo schematismo

e non impedisce che nei processi importanti la tassa di giustizia possa essere

fissata in modo da compensare le perdite subìte nella trattazione dei processi

minori. Inoltre per rispettare i precetti di proporzio­nalità e di equivalenza

l'autorità può tenere conto anche della situazione economica del debitore e del suo interesse all'atto richiesto (DTF 139 III

337.

con­sid. 3.2.4 con riferimenti).

b) Nella

fattispecie i reclamanti invocano il principio della copertura dei costi, ma

non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto

privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato giudiziario

civile, tanto meno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe costituire

il tasso di copertura abituale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.140 del 16

dicembre 2010, consid. 5 con riferimento). Più delicata è la questione legata

al principio dell'equivalenza. Il Pretore si è tenuto sì entro i limiti

dell'art. 17 vLTG, applicando il minimo della tariffa e scendendo anche sotto il

minimo per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC relativa alla particella n.

514.

Quanto alla natura e alla complessità delle controversie (art. 3 cpv. 1

vLTG), nondimeno, egli ha riconosciuto che le due procedure erano praticamente

identiche e che l'istruttoria è risultata “molto contenuta”. Le cause era­no

anche relativamente semplici, come si desume dalle due pagine di motivazione riguardanti le azioni fondate sul­l'art. 650

CC e dalle due pagine riguardanti il modo della divisione

(art. 651 CC). Se mai la difficoltà è

consistita nel­l'individuare e raggiungere i convenuti, per lo più domiciliati

all'estero e in parte deceduti. A ciò si aggiunge l'interesse economico non

enorme dei singoli convenuti nello scioglimento della comproprietà.

Ponderato

tutto ciò, una tassa di giustizia di complessivi fr. 120 000.– per sancire il principio (fr. 40 000.–) e il modo della

divisione (fr. 80 000.–) di due fondi non è difendibile. Nel

rispetto della proporzio­nalità e dell'equivalenza si giustifica pertanto di

moderarla in fr. 10 000.– per ogni azione fondata sul­l'art. 650 cpv. 1 CC e in fr. 20 000.– per ogni azione fondata sul­l'art. 651 cpv. 2 CC (fr. 60

000.

– complessivi). Si aggiunga, a titolo

orientativo, che la tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale

prevede, per cause dal valore compreso tra fr. 5 000 000.– e fr. 10 000 000.–, emolumenti

tra fr. 10 000.– e fr. 60 000.– (RS 173.110.210.1). Le spese così fissate rispettano

tali parametri. Entro i limiti predetti i reclami in oggetto meritano quindi accoglimento.

13.

I reclamanti lamentano

altresì un'ingiusta ripartizione delle spese processuali. Ravvisano una

violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) nel fatto

che tali oneri siano stati addebitati a loro soltanto e a AO 3 e AO 2 anziché

all'insie­me dei convenuti. Chiedono di conseguenza che quei costi siano

ripartiti fra tutti senza vincolo di solidarietà in proporzione delle

rispettive quote, compresa l'attrice per le quote di comproprietà acquistate in

corso di causa (memoriali, pag. 9 a 11).

a) Secondo l'art. 148 CPC ticinese,

applicabile in concreto alla procedura di primo grado, il giudice condannava la

parte soc­combente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le

ripetibili (cpv. 1). Se vi era soccombenza reciproca o concorrevano “altri

giusti motivi” egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Infine egli

poteva condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili

inutilmente cagionate (cpv. 3).

b) Per

quel che riguarda l'invocata partecipazione alle spese processuali di AO 9,

questi non si è mai opposto allo scioglimento delle comproprietà, rimettendosi

al giudizio del Pretore circa il modo della divisione (lettera del 28 febbraio

2011, agli atti). Non si giustificava dunque di addebitargli costi (Rep. 1997

pag. 137 consid. 4; v. anche DTF 139 III 38 consid, 5 in fine). Nemmeno i convenuti

AO 10 e AO 11 si sono mai opposti allo scioglimento delle comproprietà, come

non si sono opposti TERZ 8, TERZ 7, TERZ 1,

TERZ 2, TERZ 6, TERZ 5, TERZ 4 e TERZ 3, i quali sono stati dimes­si dalla lite dopo avere alienato le

loro quote all'attrice. Anche su questo

punto i reclami sono desti­nati quindi all'insuccesso.

c) A

torto i reclamanti pretendono altresì che il Pretore non avrebbe dovuto vincolarli

in solido al pagamento delle spese processuali. Dandosi litisconsorti

(necessari o facoltativi), l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC ticinese disponeva

espressamente tale possibilità (data anche oggi dall'art. 106 cpv. 3 seconda

frase CPC) e i reclamanti non illustrano perché, facendo capo a tale norma, il

primo giudice avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento o ne avrebbe

abusato (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14

febbraio 2007, consid. 5). Si conviene invece con i reclamanti che il Pretore

avrebbe dovuto stabilire un riparto interno delle spese, senza di che ogni

litisconsorte si presume sopportare i costi in parti uguali (art. 148 cpv. 4

seconda frase CPC ticinese). Nulla giustificherebbe un simile riparto in

concreto. Nella fattispecie è necessario quindi completare il dispositivo

impugnato, precisando che internamente ogni litisconsorte è chiamato ad

assumere le spese in proporzione alla sua quota di comproprietà, fermo restando

il vincolo solidale verso lo Stato per l'intera somma.

14.

I reclamanti ritengono

“urtante” infine l'ammontare delle ripetibili che il Pretore ha fissato in

complessivi fr. 220 000.–. A loro avviso

una cifra del genere non si giustifica in alcun modo, né per la semplicità

delle cause né per l'impegno limitato che il patrocinio ha richiesto,

quantificabile in non più di 90 ore complessive per le due procedure. Essi chiedono pertanto di ridurre le spese ripetibili a fr. 29 000.–

per la procedura del­l'inc. OA.2010.673 e a

fr.

28.

000.– per quella dell'inc. OA.2010.674.

a) Giusta

l'art. 150 prima frase CPC ticinese erano considerate

ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata

indennità per gli onorari di patrocinio”. Quest'ultima era fissata dal 1°

gennaio 2008 – ed è fissata tuttora – in conformità al regolamento del

Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Tale regolamento

tuttavia non vincola il giudice, come non vincolava il giudice la precedente

tariffa dell'Ordine degli avvocati. Anche nell'applicazione dei parametri

tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo che la sua

decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere

d'apprezzamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 del­l'8 novembre 2013,

consid. 3 con riferimenti).

b) Premesso

ciò, l'art. 11 cpv. 1 del menzionato

regolamento prevede che per “pratiche con

valore determinato o determinabile” l'indennità per ripetibili è commisurata al

valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata

in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue

difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,

avuto riguardo allo svolgimento del

patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il valore litigioso ai

fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC è, come

quello ai fini delle ripetibili nelle azioni fon­date sull'art. 650 cpv. 1 CC, l'ammontare

della quota spettante al singolo com­proprietario

(I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 4b con riferimenti).

Ottenuta causa vinta, l'attrice aveva diritto perciò a ripetibili commisurate al

valore delle proprie quote (703.90 millesimi), cioè

fr. 6 668 044.70 per le due azioni riguardanti la particella n. 514 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2

CC) e fr. 4 787 927.80 per le due azioni riguardanti la particella n. 576

(art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC). Sotto questo profilo il Pretore si è

dipartito da criteri corretti.

c) Per

una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra

fr. 2 000 000.– e fr. 5 000 000.– l'art. 11

cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 2 al 4% del valore

medesimo, rispettivamente del 2% per cause di valore oltre

fr.

5.

000 000.–. L'indennità

minima per ripetibili corrisponderebbe perciò nella fattispecie a fr.

133.

360.90 per ogni azione riguardante la

particella n. 514 (valore fr. 6

668.

044.70) e a

fr.

95.

758.55 per ogni azione riguardante la

particella n. 576 (valore fr. 4

787.

927.80), onde un totale di fr. 458 238.90.

Si tratta di un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena

si consideri che le 90 ore complessive riconosciute dai reclamanti per il

patrocinio nelle due cause appaiono finanche generose rispetto al tempo che un

avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di due pratiche

analoghe. Le due identiche petizioni redatte dal legale dell'attrice si compendiano

per vero in sei pagine, le due repliche (identiche) in sette, il memoriale

conclusivo in 13 e il verbale dell'udienza preliminare (congiunta per le due

cause) in otto (di cui tre consistenti nell'elenco delle prove notificate). L'istruttoria

(congiunta anch'essa per le due cause) si è poi esaurita in un'udienza per

l'audizione di due testimoni, nel­l'escussione di un terzo testimone per rogatoria

e in un sopralluogo. Un onorario di fr. 5091.55 orari per simili prestazioni,

prive di rilevanti difficoltà, non sarebbe ragionevolmente sostenibile.

d) Nelle

circostanze descritte occorreva dunque far capo al­l'art. 13 cpv. 1 del predetto regolamento,

secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,

l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Lo stesso

Pretore ha ridotto così l'inden­nità per ripetibili spettante alla AP 1 “in via

d'equità e d'adeguatezza” a

complessivi fr. 220 000.– (fr. 60 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 514, fr. 50 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 576). Se non

che, un'indennità di fr. 220 000.– corrisponde pur sempre a un compenso

di fr. 2444.45 orari (90 ore di lavoro), il

quale rimane esorbitante per la

trattazione di due cause relativamente semplici, praticamente identiche e di

istruttoria contenuta. Al riguardo il Pretore è caduto perciò in un eccesso del

potere di apprezzamento.

e) Ove

un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile,

il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa

dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem

con quello del criterio ad horam attraverso la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

in

cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot

l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non si

vede perché in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem

con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art.

13.

cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria. Quanto alla retribuzione a tempo,

essa è attualmente di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento), ma i

reclamanti riconoscono che nella fattispecie si giustifica di far capo a una rimunerazione

di fr. 350.– orari (memoriali, pag. 9), dalla quale non v'è motivo di

scostarsi.

f) Sulla

scorta dei fattori che precedono occorre determinare così l'indennità per

ripetibili dovuta all'attrice:

– in esito

all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 514;

– in esito

all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella;

– in esito

all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 576;

– in esito

all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella.

Il

dispendio temporale di 90 ore complessive riconosciuto dai reclamanti (sopra,

consid. c) può essere mediamente suddiviso in 15 ore per ogni azione fondata

sull'art. 650 cpv. 1 CC e in 30 ore per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv.

2.

CC. All'onorario del legale vanno poi aggiunte le spese (6% ma almeno fr.

500.

– fino a un onorario di fr. 10 000.–,

5% ma almeno fr. 600.– fino a fr. 20 000.–,

4% ma almeno fr. 1000.– oltre fr. 20 000.–:

art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e l'IVA. Ne discende quanto segue.

g) Ripetibili

dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la

particella n. 514:

O = 2 x 133

360.

x 5250 = fr. 10

102.

–.

133.

360 + 5250

A

ciò si aggiungono le spese di fr. 600.– (minimo tariffario) e l'IVA, per un

totale di fr. 11 500.– (arrotondati).

h) Ripetibili

dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la

particella n. 514:

O = 2 x 133

360.

x 10 500 = fr. 19

467.

–.

133.

360 + 10 500

A

ciò si aggiungono le spese di fr. 973.35 (5%) e l'IVA, per un totale di fr. 22 000.– (arrotondati).

i) Ripetibili

dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la

particella n. 576:

O = 2 x 95

760.

x 5250 = fr. 9954.–.

95.

760 + 5250

A

ciò si aggiungono le spese di fr. 597.25 (6%) e l'IVA, per un totale di fr.

11.

500.– (arrotondati).

l) Ripetibili

dovute alla AP 1 per l'azio­ne fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la

particella n. 576:

O = 2 x 95

760.

x 10 500 = fr. 18

924.

–.

95.

760 + 10 500

A

ciò si aggiungono le spese di fr. 946.20 (5%) e l'IVA, per un totale di fr.

21.

500.– (arrotondati).

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili di secondo grado

15.

Le spese dei due appelli

seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nessuno dei

convenuti tuttavia ha postulato la reiezione dei ricorsi, sicché nessuno di

loro può essere considerato soccombente e tenuto alla rifusione di spese

processuali o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere si giustifica di rinunciare

equitativamente alla riscossione di spese processuali.

16.

Per quel che è dei reclami, gli interessati ottengono

causa parzialmente vinta sia sulla riduzione delle spese processuali (da complessivi fr. 120 000.– a fr. 60 000.–, contro i fr. 40 000.– proposti)

sia sulla riduzione delle ripetibili (da complessivi fr. 220 000.– a fr. 66 500.–, contro i

fr. 49 000.–

proposti), mentre soccombono sulla questione della solidarietà e sull'estensione

delle spese a tutti i convenuti. Si giustifica così di porre a loro carico un quarto

degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico dell'attrice, la

quale però non ha proposto di respingere i reclami e non può essere ritenuta soccombente.

In tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico

dei reclamanti.

17.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge

agevolmente in entrambe le procedure la soglia di

fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le

cause inc. 11.2013.107 e 11.2013.108 sono congiunte.

II. Nella

misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli della AP 1 sono accolti,

nel senso che:

– il

dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.673 è così riformato:

1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà

sulla particella n. 514 RFD di __________.

2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:

a) Vendita

ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 9 473 000.– per

l'intero fondo. In caso di insucces­so l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal

precedente, senza alcuna base d'asta.

b) L'incanto

sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In

caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza

di parte.

c) Il

ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in

ragione delle rispettive quote.

– il

dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.674 è così riformato:

1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà

sulla particella n. 576 RFD di __________.

2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:

a) Vendita

ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 6 802 000.– per

l'intero fondo. In caso di insucces­so l'incanto andrà ripetuto entro due mesi

dal precedente, senza alcuna base d'asta.

b) L'incanto

sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In

caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza

di parte.

c) Il

ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in

ragione delle rispettive quote.

III. Non si

riscuotono spese per tali appelli né si assegnano ripetibili.

IV. Trattati

come reclami, gli appelli di AO 1, AO 4, AO

5 e AO 6, AO 7 e AO 8 sono parzialmente

accolti, nel senso che:

– i

dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.673 sono così riformati:

3. La tassa di

giustizia di fr. 10 000.–

dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1

CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO

8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili.

4. La tassa di

giustizia di fr. 20 000.–

dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2

CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO

8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà, fr. 22 000.– complessivi per ripetibili.

– i

dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.674 sono così riformati:

3. La tassa di

giustizia di fr. 10 000.–

dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1

CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO

8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili.

4. La tassa di

giustizia di fr. 20 000.–

dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2

CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO

8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle

rispettive quote di comproprietà, fr. 21 500.– complessivi per ripetibili.

V. Le

spese processuali dei reclami, ridotte a fr. 900.– complessivi, sono poste a

carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

VI. Notificazione a:

avv.;

avv.;

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).