11.2013.107
Scioglimento di comproprietà e modo della divisione: condizioni d'asta Spese processuali e ripetibili: principi della proporzionalità e dell'equivalenza
21 marzo 2016Italiano36 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2013.107
11.2013.108
Lugano
21 marzo 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nelle cause OA.2010.673 e
OA.2010.674 (scioglimento di comproprietà e
modo della divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promosse con petizioni del 22 settembre 2010 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 2 (D)
AO 3 (D)
AO 4 (D)
AO 6 (D)
AO 5 (D)
AO 7 (D)
AO 1
AO 8 (D)
(patrocinati
dall'avv. PA 2)
AO 9
AO 10 (D) e
AO 11 (D)
(con recapito presso Paola)
e contro
TERZ 1 (D)
TERZ 2 (D)
TERZ 6 (D)
TERZ 5 (D)
TERZ 4 (D)
TERZ 3 (D)
(patrocinati dall'avv. dott. PA 3)
TERZ 7 (D)
TERZ 8 (D),
nel frattempo dimessi dalla lite;
giudicando
sugli appelli del 9 dicembre 2013 presentati dalla AP 1 contro le sentenze
emesse dal Pretore il 7 novembre 2013,
così
come sugli “appelli” dell'11 dicembre 2013 presentati da AO 4, AO 6, AO 5, AO 7,
AO 1 e AO 8 contro le medesime sentenze;
Ritenuto
in fatto: A. Sulle
particelle n. 514 (7700 m²) e 576 (15 331 m²) RFD di __________, sorge un complesso alberghiero-residenziale
denominato ‟Centro __________ ˮ costituito in comproprietà e realizzato fra
gli anni settanta e ottanta. Sulla particella n. 514 si trovano un apparthotel
e impianti sportivi. Sulla particella n. 576 vi sono nove case d'appartamenti
(“rustici”). La comproprietà sulle due particelle è strutturata in modo che a
ogni quota dell'una corrisponde un'equivalente quota dell'altra. Dopo il
fallimento della promotrice immobiliare __________ SA, intervenuto nel gennaio
del 1995, la AP 1 ha rilevato le quote di comproprietà di quest'ultima, acquistando
ulteriori quote da altri comproprietari.
B. In
seguito a divergenze sulla gestione dei fondi, il 22 settembre 2010 la AP 1,
allora titolare di quote per 703.90 millesimi su entrambe le particelle, ha
convenuto con due petizioni davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, AO 1, AO 9, TERZ 1 e TERZ 2, AO 2 e AO 3, TERZ 3 e TERZ 4, TERZ
5 e TERZ 6, AO 10, AO 4, TERZ 7, TERZ 8, E__________, AO 5 e AO 6, K__________
e AO 11, AO 7 e AO 8, titolari di quote
di complessivi 296.10 millesimi, per ottenere lo scioglimento della comproprietà
sulle particelle n. 514 (inc. OA.2010.673) e n. 576 (inc. OA.2010.674) mediante
realizzazione ai pubblici incanti.
C. Con
decreti del 27 ottobre 2010 il Pretore ha dimesso
dalla lite TERZ 8 e TERZ 7, che nel frattempo avevano venduto le loro quote di
comproprietà all'attrice, senza prelevare
spese. Accertata inoltre la morte di K__________
ed E__________ già prima dell'introduzione delle cause, egli ha sospeso le
procedure, assegnando all'attrice un termine di 30 giorni per convenire i legittimi
proprietari dei fondi. Unici eredi del primo essendo la moglie AO 11 e della
seconda AO 5 e AO 6, già parti in causa, il Pretore ha riattivato le procedure
il 31 dicembre 2010. Il 28 febbraio 2011 AO 9 ha comunicato di non
opporsi allo scioglimento della comproprietà sulle particelle, rimettendosi al
giudizio del Pretore quanto alle modalità di esecuzione. Quello stesso
giorno TERZ 3, TERZ 4, TERZ 5 e TERZ 6 hanno venduto le loro quote di comproprietà
alla AP 1 e il 29 marzo 2011 si sono accordati con essa per essere dimessi
dalla lite, ciò che il Pretore ha decretato il
4
aprile 2011 senza riscuotere spese né assegnare
ripetibili.
D. Nelle
loro risposte del 3 maggio 2011 AO 1, AO 2 e AO 3, AO
4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 hanno poi
proposto di respingere le petizioni, mentre TERZ 1 e TERZ 2, AO 10 e AO 11 sono rimasti silenti anche
dopo l'assegnazione di un ultimo termine per la risposta. L'attrice ha replicato il 10 giugno 2011, mantenendo
le proprie domande. I convenuti non preclusi hanno duplicato il 16 agosto 2011, ribadendo il loro punto di vista. L'udienza preliminare nelle due cause si è tenuta il 12 ottobre 2011.
Il 20 gennaio 2012 l'attrice ha comunicato di avere acquistato il 24 novembre
2011 anche le quote di comproprietà di TERZ 1 e TERZ 2. Con decreti del 23
gennaio 2012 il Pretore ha dimesso così
dalle liti anche costoro, senza addebitare spese.
E. L'istruttoria congiunta delle due cause è terminata il 24 aprile 2013. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei propri memoriali del 27 giugno
2013 la AP 1 ha confermato la richiesta
di sciogliere la comproprietà sulle
particelle n. 514 e 576 mediante realizzazione ai pubblici incanti. Nei loro memoriali di quello stesso giorno AO 1, AO 2 e AO 3, AO 4, AO 6 e AO 5, AO 7 e AO 8 hanno proposto una volta ancora di respingere le
azioni, salvo proporre in via subordinata che l'eventuale scioglimento delle
comproprietà fosse ordinato mediante ‟intavolazione
in PPP” da parte di un notaio designato dal giudice, conformemente a un
concetto già abbozzato negli anni ottanta, e assegnazione di un'unita di
proprietà per piani a ogni comproprietario.
F. Statuendo
con sentenze del 7 novembre 2013, il Pretore ha accolto le due petizioni, ha
pronunciato lo scioglimento della comproprietà sulle due particelle e ha
fissato il seguente modo di divisione, tranne diverso accordo tra le parti:
a) vendita
dei fondi ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con basa d'asta di fr. 9 473 000.– per la particella n. 514
(inc. OA.2010.673) e di fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (inc. OA.2010.674);
b) incanti
organizzati e diretti da un pubblico notaio incaricato dalle parti;
c) accredito del ricavo netto (dedotti gli oneri ipotecari e le altre
spese) ai comproprietari in ragione delle rispettive quote.
Le
spese delle due azioni fondate sull'art. 650
cpv. 1 CC, di complessivi fr. 40 000.– (fr. 20 000.– per ogni azione) sono state
poste solidalmente a carico di AO 1, AO 2 e AO 3, AO
4, AO 6 e AO 5, AO 7 e AO 8, tenuti a
rifondere all'attrice fr. 110 000.– per ripetibili (fr. 60 000.– per l'inc. OA.2010.673 e fr. 50 000.– per l'inc. OA.2010.674). Le spese delle due azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC, di complessivi fr. 80 000.–
(fr. 40 000.– per ogni azione) sono state
addebitate solidalmente ai medesimi convenuti, con obbligo di rifondere all'attrice
fr.
110 000.– per ripetibili (fr. 60 000.– per l'inc. OA.2010.673 e
fr. 50 000.– per l'inc. OA.2010.674).
G. Il 12 novembre 2013 la AP 1 ha presentato due domande d'interpretazione
contro le sentenze. Il Pretore le ha respinte entrambe con decisioni del 13
dicembre 2013.
H. Nel
frattempo la AP 1 è insorta a questa Camera contro le due sentenze del 7
novembre 2013 con appelli del 9 dicembre successivo, chiedendo di riformare le decisioni impugnate nel senso di
aggiungere ai dispositivi del Pretore che ‟qualora il piede d'asta minimo
non fosse raggiunto in occasione della prima asta pubblica, essa dovrà essere
ripetuta entro due mesi dalla precedente asta senza fissare alcun piede d'asta
minimoˮ. Essa chiede inoltre che in caso di disaccordo il notaio sia
designato dal Pretore “su istanza di parte in procedura sommaria” oppure, in
subordine, direttamente dalla prima Camera civile di appello.
Fatti
I. Contro
le due sentenze appena citate sono insorti a questa Camera anche AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8 con “appelli” dell'11 dicembre
2013 per ottenere la riforma dei dispositivi sulle spese e le ripetibili nel
senso di ridurre le prime per quanto riguarda la particella n. 514 a
complessivi fr. 20 000.– e per
quanto riguarda le seconde a fr. 29 000.–, ripartendo
gli oneri fra tutti i convenuti in
proporzione delle rispettive quote,
“compresa la AP 1 quale cessionaria” di
quelle alienate (inc. 11.2013.107).
Per quel che è invece della particella n. 576 essi postulano una riduzione
degli oneri processuali a complessivi fr. 20
000.– e delle ripetibili a fr. 28 000.– (inc. 11.2013.108).
L. Le
cause sono state sospese per trattative dal 28 gennaio al 31 ottobre
2014. Il 3 novembre 2014 l'attrice ha comunicato di non avere osservazioni
agli “appelli” delle controparti e di non opporsi “all'accoglimento
dell'appello concernente la riduzione della tassa di giustizia”, mentre le
ripetibili farebbero parte di un accordo stragiudiziale non ancora
formalizzato. Il 6 novembre 2014 AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7, AO 8, AO 2 e AO 3 hanno
comunicato di rinunciare a osservazioni nei confronti degli appelli presentati
dalla AP 1. AO 9, AO 10 e AO 11 sono rimasti silenti. Nel
frattempo l'attrice ha acquistato anche le quote di comproprietà di AO 2
e AO 3 (il 31 gennaio 2014), di AO 4
(il 13 aprile 2014) e di AO 1 (il 1° luglio 2015).
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono uguali, diretti
contro decisioni pressoché identiche, fondati su un medesimo complesso di fatti
e vertenti sull'applicazione delle stesse norme in diritto. Si giustifica così
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC).
2.
In pendenza di appello la AP
1.
ha acquistato – come detto – le quote di comproprietà di AO 2 e AO 3, di AO 4
e di AO 1. Le azioni da essa presentate nei confronti di questi ultimi sono divenute
così senza oggetto. I ricorsi presentati dagli alienanti in materia di spese e
ripetibili conservano invece la loro attualità. Certo, il 22 dicembre 2015 e il
9.
febbraio 2016 la AP 1 ha comunicato che il prezzo delle compravendite è
stato soluto in parte mediante compensazione delle tasse di giustizia e delle
ripetibili dovute da costoro, i quali sono stati liberati “da qualsiasi obbligo
di pagamento”. Sta di fatto che le sentenze impugnate hanno condannato gli
alienanti al pagamento delle spese giudiziarie in solido con gli altri
litisconsorti e non risulta che essi abbiano saldato l'intero ammontare, né che
l'accordo fra acquirente e venditori possa essere opposto agli altri litisconsorti.
In proposito questa Camera è chiamata pertanto a statuire.
I. Sugli
appelli della AP 1
3.
Alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo la legge nuova le sentenze
emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato per entrambe le
cause ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650
cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà appartenente all'attrice
(703.90 millesimi, senza contare gli
acquisti intervenuti in prima sede), mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC
corrisponde finanche a quello dell'intera comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n.
109c; Brunner/Wichtermann in:
Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651),
stimato in fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 e in fr. 6 802 000.– per la
particella n. 576 (sentenze impugnate, consid. 20 e 22).
Per
quel che attiene alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate
sono state notificate al patrocinatore dell'attrice l'8 novembre 2013, di modo
che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe
scaduto domenica 8 dicembre 2013, salvo
protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Presentati il 9 dicembre 2013, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono
pertanto ricevibili.
4.
Nelle decisioni impugnate
il Pretore ha accertato anzitutto che in concreto non sussistono impedimenti
legali né contrattuali allo scioglimento delle comproprietà (art. 650 cpv. 1
CC). L'intenzione originaria di costituire le due particelle in proprietà per
piani – egli ha soggiunto – non rende intempestive le azioni né configura un
motivo per differire le divisioni. Quanto al modo dello scioglimento (art. 651
cpv. 2 CC), il primo giudice ha scartato l'ipotesi di una divisione in natura
(inattuabile a mente sua già per il fatto che le camere d'albergo non possono
essere suddivise in unità abitative) e ha escluso anche l'eventualità di una
licitazione privata, ritenuta di “manifesta impossibilità”. Egli ha ordinato
così la vendita dei fondi ai pubblici incanti per opera di un notaio designato
dalle parti, fissando una base d'asta di fr. 9 473 000.– per la particella n. 514 (inc.
OA.2010.673) e una di fr. 6 802 000.– per la particella n. 576 (inc.
OA.2010.674).
5.
L'attrice
chiedeva anzitutto, negli appelli, di sospendere le procedure in attesa della
decisione del Pretore sulle domande di interpretazione. Tali domande essendo
state respinte nel frattempo, la questione è superata. Nel merito l'appellante
dichiara di non censurare la perizia sul valore venale dei fondi, lasciando nondimeno
valutare a questa Camera se non occorra – data la particolarità del caso –
ordinare d'ufficio una nuova stima. Ciò posto, essa fa valere che la realizzazione
di una comproprietà ai pubblici incanti è garantita solo se l'operazione può
perfezionarsi direttamente secondo le modalità stabilite nella sentenza, senza
far capo un'altra volta al giudice. E nella fattispecie essa si duole che le sentenze
impugnate non indichino come risolvere eventuali disaccordi tra le parti sulla
designazione del notaio né specifichino le conseguenze e il modo di procedere
nel caso in cui le basi d'asta non fossero raggiunte. Il Pretore avrebbe dovuto
– essa continua evocando la sentenza pubblicata in DTF 51 II 294 – prescrivere
un doppio turno d'asta, il secondo da tenere entro due mesi senza più alcun
valore minimo d'aggiudicazione ove il primo turno fosse andato deserto. Egli
avrebbe dovuto prevedere inoltre – essa conclude – una procedura sommaria
destinata alla nomina del notaio, sempre che questa Camera non decida di
designare il pubblico ufficiale essa medesima.
6.
Nella fattispecie non dato
di capire perché questa Camera dovrebbe assumere una nuova stima sul valore
venale degli immobili, la stessa attrice rinunciando a contestare la perizia
esperita in prima sede. Il solo fatto che per disciplinare lo scioglimento di
una comproprietà nell'ambito di un'azione fondata
sull'art. 651 cpv. 1 CC il giudice non sia vincolato alle conclusioni
delle parti (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4
con rinvii) non significa – e da lungi – che in concreto le due cause vadano
riprese daccapo, come se i processi si riaprissero davanti a una nuova
giurisdizione di primo grado. Su questo punto non soccorre pertanto attardarsi.
7.
L'appellante
non discute – come detto – che in concreto i due fondi vadano realizzati ai
pubblici incanti. Ora, il giudice che in mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una comproprietà all'asta deve definire le
condizioni della gara in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un
tempo ragionevole e senza che le parti debbano rivolgersi un'altra volta a lui.
Qualora fissi un valore minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così un doppio turno d'asta per l'eventualità
in cui quel valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più
soggetto a un'offerta minima (DTF 51 II 296; analogamente: Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 14 ad art. 651 CC;
Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A
ragione l'attrice lamenta perciò che nella
fattispecie il Pretore non ha previsto un secondo incanto nell'ipotesi in
cui le basi
d'asta fissate per l'aggiudicazione delle particelle n. 514 e 576 non fossero raggiunte. Le
sentenze impugnate devono così essere integrate nel senso che, risultasse
infruttuoso il primo incanto, l'asta andrà ripetuta entro due mesi dal primo
tentativo (termine reputato ragionevole nella citata DTF 51 II 297) e che in
tal caso l'aggiudicazione avverrà al miglior offerente, senza più alcun piede
d'asta.
8.
Per
quanto concerne la designazione del notaio incaricato di organizzare e tenere i
pubblici incanti, l'appellante allega a ragione che il Pretore avrebbe dovuto
procedere alla nomina, proprio perché le
condizioni d'asta vanno definite in modo che un'aggiudicazione sia possibile
senza costringere le parti a tornare dal giudice. Di per sé questa Camera potrebbe
rimediare essa medesima alla mancanza e designare il notaio responsabile, ma
l'appellante avanza tale proposta solo in subordine, chiedendo in via
principale che si preveda nelle decisioni impugnate la designazione del notaio
per opera del Pretore, nel caso in cui le parti non si accordino, con la
procedura sommaria. Le sentenze appellate vanno quindi riformate di
conseguenza, fermo restando che la procedura applicabile in siffatta
eventualità è quella prevista dalla legge, non quella scelta dal giudice. Con
tale precisazione gli appelli della AP 1 meritano accoglimento.
II. Sugli
‟appelliˮ di AO 1, AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 e AO 8
9.
Gli insorgenti censurano la commisurazione delle spese processuali
e delle ripetibili. Una simile decisione è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Gli appelli in rassegna vanno
trattati perciò a tale stregua. Il termine per presentare reclamo è di 30
giorni, tranne che la decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea
al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In
concreto poi le sentenze del Pretore sono state notificate al
patrocinatore dei reclamanti l'11 novembre 2013. Introdotti
l'11 dicembre 2013, ultimo giorno utile, i rimedi in
esame sono pertanto tempestivi.
10.
Nelle
sentenze impugnate il Pretore ha seguito il principio
della soccombenza, sicché ha addebitato le spese processuali solidalmente a
carico dei convenuti che avevano proposto di respingere le petizioni (consid.
22). Nel fissarne l'ammontare egli si è dipartito da valori litigiosi di
fr. 6 668 044.70 (particella
n. 514) e di fr. 4 787 927.80 (particella n. 576) per le azioni fondate sull'art. 650
cpv. 1 CC, rispettivamente di fr. 9 473 000.– (particella n. 514) e di fr. 6 802 000.– (particella n. 576) per
quelle fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC. Egli ha spiegato di avere calcolato le
spese per le azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC in base al valore
della quota di comproprietà appartenente all'attrice (703.90 millesimi) e
quelle per le azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC in base al valore
dell'intera comproprietà, precisando tuttavia che le ripetibili spettanti alla
parte vittoriosa si determinano in ogni modo secondo il valore della relativa
quota di comproprietà. Tenuto conto di ciò, come pure del fatto che le due
cause sono identiche e che l'istruttoria è stata contenuta, il primo giudice ha
fissato le spese processuali nel minimo della tariffa (vLTG del 14 dicembre 1965, versione in vigore dal gennaio 2009), determinandole
in fr. 20 000.–
per ognuna delle due azioni fondate sull'art. 650 CC e in fr. 40 000.– per ognuna delle due
azioni fondate sull'art. 651 CC. Egli ha definito infine le ripetibili
conformemente all'art. 13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1), stabilendole
‟in via d'equità e d'adeguatezzaˮ in fr. 60 000.– per ogni azione relativa
alla particella n. 514 e in fr. 50 000.– per ogni azione relativa
alla particella n. 576.
11.
I reclamanti sostengono che
l'ammontare di tali spese è incompatibile con il principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), con la protezione dall'arbitrio e con la
tutela della buona fede (art. 9 Cost.). In primo luogo essi criticano il Pretore
per avere calcolato spese e ripetibili separatamente per ogni domanda
dell'attrice, applicando i rispettivi valori litigiosi. L'azione di divisione
(art. 650 CC) essendo a loro parere “accessoria” a quella dell'art. 651 CC,
solo il valore più elevato andava preso in considerazione, ma una sola volta.
L'argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a quanto i reclamanti
pretendono,
l'azione dell'art. 650 CC non
è meramente accessoria a quell'art. 651 CC (sulla nozione di accessorietà: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 al § 13 con rinvii), ragion per cui
non si giustificava nella fattispecie di considerare unicamente il valore più
elevato delle due cause a norma dell'art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC
ticinese, applicabile al processo di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC). In
proposito i reclami mancano di consistenza.
12.
I
reclamanti contestano altresì l'ammontare della tassa di giustizia fissata dal
Pretore (memoriali, pag. 7 seg.). Lamentano ancora che l'emolumento è stata conteggiato
due volte invece di una, ma al riguardo la doglianza non ha pertinenza, come si
è appena visto. Affermano inoltre che l'applicazione del minimo tariffario è esagerato
“rispetto alla complessità (poca) della causa e all'impegno richiesto alla
Pretura”, sicché viola il principio della copertura dei costi e assume “carattere
fiscale”. Chiedono così di moderarne l'entità e di ridurne l'ammontare a fr. 20
000.
– complessivi per l'inc. OA.2010.673 e a fr. 20 000.– complessivi per l'inc. OA.2010.674 (memoriali, pag.
8.
e 11).
a) L'art.
17.
vLTG nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009 (applicabile in concreto:
art. 33 LTG del 30 novembre 2010), prevedeva per cause dal valore compreso tra fr. 2 000 001.– e fr. 5 000 000.– una tassa
di giustizia variante da fr. 20 000.– a fr. 75 000.–, mentre per cause dal valore litigioso di oltre fr. 5 000 001.– la tassa oscillava tra fr. 40 000.– e l'1% del valore stesso. Concretamente l'importo andava
commisurato al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto o
della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). A torto i reclamanti assumono quindi
che la vLTG è troppo rigida perché fondata sul solo valore litigioso (v. DTF
120.
Ia 177 consid. 4b). È vero invece che tutte le riscossioni tributarie devono
attenersi ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, di modo che le
tasse di giustizia devono rimanere a loro volta in un rapporto ragionevole con
la complessità della causa e con l'impegno richiesto al tribunale (DTF 135 III
578.
consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Ciò non esclude un certo schematismo
e non impedisce che nei processi importanti la tassa di giustizia possa essere
fissata in modo da compensare le perdite subìte nella trattazione dei processi
minori. Inoltre per rispettare i precetti di proporzionalità e di equivalenza
l'autorità può tenere conto anche della situazione economica del debitore e del suo interesse all'atto richiesto (DTF 139 III
337.
consid. 3.2.4 con riferimenti).
b) Nella
fattispecie i reclamanti invocano il principio della copertura dei costi, ma
non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto
privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato giudiziario
civile, tanto meno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe costituire
il tasso di copertura abituale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.140 del 16
dicembre 2010, consid. 5 con riferimento). Più delicata è la questione legata
al principio dell'equivalenza. Il Pretore si è tenuto sì entro i limiti
dell'art. 17 vLTG, applicando il minimo della tariffa e scendendo anche sotto il
minimo per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC relativa alla particella n.
514.
Quanto alla natura e alla complessità delle controversie (art. 3 cpv. 1
vLTG), nondimeno, egli ha riconosciuto che le due procedure erano praticamente
identiche e che l'istruttoria è risultata “molto contenuta”. Le cause erano
anche relativamente semplici, come si desume dalle due pagine di motivazione riguardanti le azioni fondate sull'art. 650
CC e dalle due pagine riguardanti il modo della divisione
(art. 651 CC). Se mai la difficoltà è
consistita nell'individuare e raggiungere i convenuti, per lo più domiciliati
all'estero e in parte deceduti. A ciò si aggiunge l'interesse economico non
enorme dei singoli convenuti nello scioglimento della comproprietà.
Ponderato
tutto ciò, una tassa di giustizia di complessivi fr. 120 000.– per sancire il principio (fr. 40 000.–) e il modo della
divisione (fr. 80 000.–) di due fondi non è difendibile. Nel
rispetto della proporzionalità e dell'equivalenza si giustifica pertanto di
moderarla in fr. 10 000.– per ogni azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e in fr. 20 000.– per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (fr. 60
000.
– complessivi). Si aggiunga, a titolo
orientativo, che la tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale
prevede, per cause dal valore compreso tra fr. 5 000 000.– e fr. 10 000 000.–, emolumenti
tra fr. 10 000.– e fr. 60 000.– (RS 173.110.210.1). Le spese così fissate rispettano
tali parametri. Entro i limiti predetti i reclami in oggetto meritano quindi accoglimento.
13.
I reclamanti lamentano
altresì un'ingiusta ripartizione delle spese processuali. Ravvisano una
violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) nel fatto
che tali oneri siano stati addebitati a loro soltanto e a AO 3 e AO 2 anziché
all'insieme dei convenuti. Chiedono di conseguenza che quei costi siano
ripartiti fra tutti senza vincolo di solidarietà in proporzione delle
rispettive quote, compresa l'attrice per le quote di comproprietà acquistate in
corso di causa (memoriali, pag. 9 a 11).
a) Secondo l'art. 148 CPC ticinese,
applicabile in concreto alla procedura di primo grado, il giudice condannava la
parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili (cpv. 1). Se vi era soccombenza reciproca o concorrevano “altri
giusti motivi” egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Infine egli
poteva condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili
inutilmente cagionate (cpv. 3).
b) Per
quel che riguarda l'invocata partecipazione alle spese processuali di AO 9,
questi non si è mai opposto allo scioglimento delle comproprietà, rimettendosi
al giudizio del Pretore circa il modo della divisione (lettera del 28 febbraio
2011, agli atti). Non si giustificava dunque di addebitargli costi (Rep. 1997
pag. 137 consid. 4; v. anche DTF 139 III 38 consid, 5 in fine). Nemmeno i convenuti
AO 10 e AO 11 si sono mai opposti allo scioglimento delle comproprietà, come
non si sono opposti TERZ 8, TERZ 7, TERZ 1,
TERZ 2, TERZ 6, TERZ 5, TERZ 4 e TERZ 3, i quali sono stati dimessi dalla lite dopo avere alienato le
loro quote all'attrice. Anche su questo
punto i reclami sono destinati quindi all'insuccesso.
c) A
torto i reclamanti pretendono altresì che il Pretore non avrebbe dovuto vincolarli
in solido al pagamento delle spese processuali. Dandosi litisconsorti
(necessari o facoltativi), l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC ticinese disponeva
espressamente tale possibilità (data anche oggi dall'art. 106 cpv. 3 seconda
frase CPC) e i reclamanti non illustrano perché, facendo capo a tale norma, il
primo giudice avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento o ne avrebbe
abusato (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14
febbraio 2007, consid. 5). Si conviene invece con i reclamanti che il Pretore
avrebbe dovuto stabilire un riparto interno delle spese, senza di che ogni
litisconsorte si presume sopportare i costi in parti uguali (art. 148 cpv. 4
seconda frase CPC ticinese). Nulla giustificherebbe un simile riparto in
concreto. Nella fattispecie è necessario quindi completare il dispositivo
impugnato, precisando che internamente ogni litisconsorte è chiamato ad
assumere le spese in proporzione alla sua quota di comproprietà, fermo restando
il vincolo solidale verso lo Stato per l'intera somma.
14.
I reclamanti ritengono
“urtante” infine l'ammontare delle ripetibili che il Pretore ha fissato in
complessivi fr. 220 000.–. A loro avviso
una cifra del genere non si giustifica in alcun modo, né per la semplicità
delle cause né per l'impegno limitato che il patrocinio ha richiesto,
quantificabile in non più di 90 ore complessive per le due procedure. Essi chiedono pertanto di ridurre le spese ripetibili a fr. 29 000.–
per la procedura dell'inc. OA.2010.673 e a
fr.
28.
000.– per quella dell'inc. OA.2010.674.
a) Giusta
l'art. 150 prima frase CPC ticinese erano considerate
ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata
indennità per gli onorari di patrocinio”. Quest'ultima era fissata dal 1°
gennaio 2008 – ed è fissata tuttora – in conformità al regolamento del
Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Tale regolamento
tuttavia non vincola il giudice, come non vincolava il giudice la precedente
tariffa dell'Ordine degli avvocati. Anche nell'applicazione dei parametri
tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo che la sua
decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere
d'apprezzamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013,
consid. 3 con riferimenti).
b) Premesso
ciò, l'art. 11 cpv. 1 del menzionato
regolamento prevede che per “pratiche con
valore determinato o determinabile” l'indennità per ripetibili è commisurata al
valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata
in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue
difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,
avuto riguardo allo svolgimento del
patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il valore litigioso ai
fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 651 cpv. 2 CC è, come
quello ai fini delle ripetibili nelle azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC, l'ammontare
della quota spettante al singolo comproprietario
(I CCA, sentenza inc. 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 4b con riferimenti).
Ottenuta causa vinta, l'attrice aveva diritto perciò a ripetibili commisurate al
valore delle proprie quote (703.90 millesimi), cioè
fr. 6 668 044.70 per le due azioni riguardanti la particella n. 514 (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2
CC) e fr. 4 787 927.80 per le due azioni riguardanti la particella n. 576
(art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC). Sotto questo profilo il Pretore si è
dipartito da criteri corretti.
c) Per
una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra
fr. 2 000 000.– e fr. 5 000 000.– l'art. 11
cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 2 al 4% del valore
medesimo, rispettivamente del 2% per cause di valore oltre
fr.
5.
000 000.–. L'indennità
minima per ripetibili corrisponderebbe perciò nella fattispecie a fr.
133.
360.90 per ogni azione riguardante la
particella n. 514 (valore fr. 6
668.
044.70) e a
fr.
95.
758.55 per ogni azione riguardante la
particella n. 576 (valore fr. 4
787.
927.80), onde un totale di fr. 458 238.90.
Si tratta di un'indennità palesemente esagerata già a prima vista, ove appena
si consideri che le 90 ore complessive riconosciute dai reclamanti per il
patrocinio nelle due cause appaiono finanche generose rispetto al tempo che un
avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di due pratiche
analoghe. Le due identiche petizioni redatte dal legale dell'attrice si compendiano
per vero in sei pagine, le due repliche (identiche) in sette, il memoriale
conclusivo in 13 e il verbale dell'udienza preliminare (congiunta per le due
cause) in otto (di cui tre consistenti nell'elenco delle prove notificate). L'istruttoria
(congiunta anch'essa per le due cause) si è poi esaurita in un'udienza per
l'audizione di due testimoni, nell'escussione di un terzo testimone per rogatoria
e in un sopralluogo. Un onorario di fr. 5091.55 orari per simili prestazioni,
prive di rilevanti difficoltà, non sarebbe ragionevolmente sostenibile.
d) Nelle
circostanze descritte occorreva dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del predetto regolamento,
secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,
l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Lo stesso
Pretore ha ridotto così l'indennità per ripetibili spettante alla AP 1 “in via
d'equità e d'adeguatezza” a
complessivi fr. 220 000.– (fr. 60 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 514, fr. 50 000.– per ogni azione relativa alla particella n. 576). Se non
che, un'indennità di fr. 220 000.– corrisponde pur sempre a un compenso
di fr. 2444.45 orari (90 ore di lavoro), il
quale rimane esorbitante per la
trattazione di due cause relativamente semplici, praticamente identiche e di
istruttoria contenuta. Al riguardo il Pretore è caduto perciò in un eccesso del
potere di apprezzamento.
e) Ove
un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile,
il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa
dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem
con quello del criterio ad horam attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in
cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot
l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non si
vede perché in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem
con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art.
13.
cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria. Quanto alla retribuzione a tempo,
essa è attualmente di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento), ma i
reclamanti riconoscono che nella fattispecie si giustifica di far capo a una rimunerazione
di fr. 350.– orari (memoriali, pag. 9), dalla quale non v'è motivo di
scostarsi.
f) Sulla
scorta dei fattori che precedono occorre determinare così l'indennità per
ripetibili dovuta all'attrice:
– in esito
all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 514;
– in esito
all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella;
– in esito
all'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la particella n. 576;
– in esito
all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la stessa particella.
Il
dispendio temporale di 90 ore complessive riconosciuto dai reclamanti (sopra,
consid. c) può essere mediamente suddiviso in 15 ore per ogni azione fondata
sull'art. 650 cpv. 1 CC e in 30 ore per ogni azione fondata sull'art. 651 cpv.
2.
CC. All'onorario del legale vanno poi aggiunte le spese (6% ma almeno fr.
500.
– fino a un onorario di fr. 10 000.–,
5% ma almeno fr. 600.– fino a fr. 20 000.–,
4% ma almeno fr. 1000.– oltre fr. 20 000.–:
art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e l'IVA. Ne discende quanto segue.
g) Ripetibili
dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la
particella n. 514:
O = 2 x 133
360.
x 5250 = fr. 10
102.
–.
133.
360 + 5250
A
ciò si aggiungono le spese di fr. 600.– (minimo tariffario) e l'IVA, per un
totale di fr. 11 500.– (arrotondati).
h) Ripetibili
dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la
particella n. 514:
O = 2 x 133
360.
x 10 500 = fr. 19
467.
–.
133.
360 + 10 500
A
ciò si aggiungono le spese di fr. 973.35 (5%) e l'IVA, per un totale di fr. 22 000.– (arrotondati).
i) Ripetibili
dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC riguardante la
particella n. 576:
O = 2 x 95
760.
x 5250 = fr. 9954.–.
95.
760 + 5250
A
ciò si aggiungono le spese di fr. 597.25 (6%) e l'IVA, per un totale di fr.
11.
500.– (arrotondati).
l) Ripetibili
dovute alla AP 1 per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC riguardante la
particella n. 576:
O = 2 x 95
760.
x 10 500 = fr. 18
924.
–.
95.
760 + 10 500
A
ciò si aggiungono le spese di fr. 946.20 (5%) e l'IVA, per un totale di fr.
21.
500.– (arrotondati).
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili di secondo grado
15.
Le spese dei due appelli
seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nessuno dei
convenuti tuttavia ha postulato la reiezione dei ricorsi, sicché nessuno di
loro può essere considerato soccombente e tenuto alla rifusione di spese
processuali o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere si giustifica di rinunciare
equitativamente alla riscossione di spese processuali.
16.
Per quel che è dei reclami, gli interessati ottengono
causa parzialmente vinta sia sulla riduzione delle spese processuali (da complessivi fr. 120 000.– a fr. 60 000.–, contro i fr. 40 000.– proposti)
sia sulla riduzione delle ripetibili (da complessivi fr. 220 000.– a fr. 66 500.–, contro i
fr. 49 000.–
proposti), mentre soccombono sulla questione della solidarietà e sull'estensione
delle spese a tutti i convenuti. Si giustifica così di porre a loro carico un quarto
degli oneri processuali, mentre il resto andrebbe a carico dell'attrice, la
quale però non ha proposto di respingere i reclami e non può essere ritenuta soccombente.
In tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico
dei reclamanti.
17.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge
agevolmente in entrambe le procedure la soglia di
fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le
cause inc. 11.2013.107 e 11.2013.108 sono congiunte.
II. Nella
misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli della AP 1 sono accolti,
nel senso che:
– il
dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.673 è così riformato:
1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà
sulla particella n. 514 RFD di __________.
2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:
a) Vendita
ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 9 473 000.– per
l'intero fondo. In caso di insuccesso l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal
precedente, senza alcuna base d'asta.
b) L'incanto
sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In
caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza
di parte.
c) Il
ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in
ragione delle rispettive quote.
– il
dispositivo n. 1.1 della sentenza inc. OA.2010.674 è così riformato:
1. È ordinato lo scioglimento della comproprietà
sulla particella n. 576 RFD di __________.
2. Lo scioglimento avverrà nel seguente modo:
a) Vendita
ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con una base d'asta di fr. 6 802 000.– per
l'intero fondo. In caso di insuccesso l'incanto andrà ripetuto entro due mesi
dal precedente, senza alcuna base d'asta.
b) L'incanto
sarà organizzato e diretto da un pubblico notaio incaricato dalle parti. In
caso di disaccordo il pubblico ufficiale sarà designato dal Pretore su istanza
di parte.
c) Il
ricavato netto della realizzazione spetterà ai singoli comproprietari in
ragione delle rispettive quote.
III. Non si
riscuotono spese per tali appelli né si assegnano ripetibili.
IV. Trattati
come reclami, gli appelli di AO 1, AO 4, AO
5 e AO 6, AO 7 e AO 8 sono parzialmente
accolti, nel senso che:
– i
dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.673 sono così riformati:
3. La tassa di
giustizia di fr. 10 000.–
dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1
CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO
8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili.
4. La tassa di
giustizia di fr. 20 000.–
dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2
CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO
8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà, fr. 22 000.– complessivi per ripetibili.
– i
dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza inc. OA.2010.674 sono così riformati:
3. La tassa di
giustizia di fr. 10 000.–
dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1
CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO
8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà, fr. 11 500.– complessivi per ripetibili.
4. La tassa di
giustizia di fr. 20 000.–
dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2
CC e le spese, da anticipare dall'attrice, sono poste in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO
8, i quali rifonderanno solidalmente all'attrice, sempre in proporzione alle
rispettive quote di comproprietà, fr. 21 500.– complessivi per ripetibili.
V. Le
spese processuali dei reclami, ridotte a fr. 900.– complessivi, sono poste a
carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
VI. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv.;
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).