11.2013.11
Modifica di sentenza di divorzio: temerarietà dell'azione
24 luglio 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.11
Lugano
24 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2012.66 (modifica
di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 17 gennaio 2013 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 28 gennaio 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 17 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 febbraio
2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra AO 1 (1966)
e AP 1 (1970), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui AO
1 si impegnava a versare per la figlia M__________ (nata il 9 luglio 2002) un contributo alimentare di
fr. 1250.– mensili fino al 12° compleanno, aumentati a fr. 1450.– mensili fino
alla maggiore età, assegni familiari non compresi, “riservato l'art. 277 cpv. 2
CC”. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2008.220). Il 29 settembre 2009
AO 1 è diventato padre di T__________, avuto
da __________.
B. Il 14 maggio 2012 AO 1 ha
convenuto AP 1 davanti al Pretore per ottenere, già in via
cautelare, la riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 750.–
mensili dal 7° al 12° compleanno e a fr. 930.– mensili dal 13° compleanno alla
maggiore età, assegni familiari non compresi. Nella sua risposta del 14 giugno
2012 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, chiedendo di dichiararla
temeraria, di corrisponderle congrue ripetibili e ammetterla al beneficio del
gratuito patrocinio. All'udienza del 9 luglio 2012, indetta per la discussione
cautelare, le parti hanno replicato e duplicato mantenendo i rispettivi punti
di vista.
C. L'istruttoria cautelare si è
chiusa il 19 ottobre 2012. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 16 novembre 2012 esse
hanno riaffermato le rispettive domande, la convenuta postulando inoltre il
versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.– e
un'indennità per ripetibili di almeno fr. 5000.–. Statuendo il 17 gennaio 2013,
il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, ponendo le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– a carico dell'istante e compensando le ripetibili. AO 1 è stato tenuto inoltre
a versare alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 2500.–.
D. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera
con un appello del 28 gennaio 2013 per ottenere – previo
conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel
senso di vedere dichiarata l'istanza temeraria con obbligo per l'istante di rifonderle
fr. 8409.75 a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2013 AO
1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e
la durata del contributo alimentare conteso (fr. 49
440.–: sentenza impugnata, consid. 8).
La decisione del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore della
convenuta il 21 gennaio 2013. Presentato il 28 gennaio seguente, l'appello
in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Il Pretore non ha dichiarato
temeraria l'istanza cautelare perché “il fatto di non aver
dimostrato né aver potuto dimostrare le proprie
argomentazioni non costituisce ancora un agire con manifesta ingiustizia”. L'appellante
ribadisce la propria richiesta, facendo valere – in sintesi – che alla base
dell'azione non vi era alcun fatto nuovo, rilevante, duraturo o imprevedibile, AO
1 avendo confermato la convenzione di divorzio quando la sua compagna era già
incinta. Essa rimprovera all'istante inoltre di non avere indicato il proprio
reddito né il proprio fabbisogno al momento del divorzio, ciò che impedisce ogni
raffronto con la situazione attuale. In definitiva l'appellante reputa l'istanza
cautelare assurda e destituita fin dall'inizio “delle più remote possibilità di
successo”, chiedendo a questa Camera, nel caso in cui la temerarietà fosse respinta,
di menzionare i casi ritenuti temerari al fine di colmare “la sua lacuna
giuridica”.
3. Secondo l'art. 52 CPC tutte
le persone che partecipano al procedimento devono agire secondo buona fede. Ognuno può far valere in giudizio le pretese che crede legittime, ma
non può comportarsi in maniera abusiva o contraddittoria (Göksu in: Brunner/ Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 30 ad
art. 52; Bohnet in: CPC
commenté, Basilea 2011, n. 52 ad art. 52). Ciò premesso, una condotta
processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile
con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il vecchio art.
152 CPC ticinese. Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede dichiarare
l'azione irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (art. 132
cpv. 2 CPC; Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 ad art. 52; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 16 ad art. 52; Hurni
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Berna 2012, n. 70 ad art. 52; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 128). La
richiesta dell'appellante intesa a far dichiarare temeraria l'istanza avversaria
cade pertanto nel vuoto.
È vero che la
malafede e la temerarietà processuali possono comportare, oltre alla non
entrata in materia, l'addebito di spese processuali nelle procedure gratuite
(art. 115 CPC) e la pronuncia di sanzioni disciplinari nei confronti della parte o del suo patrocinatore (art.
128 cpv. 3 CPC). In concreto però la procedura non era gratuita e,
quand'anche avesse chiesto al Pretore di infliggere sanzioni disciplinari
all'istante o al suo patrocinatore (ciò che nella fattispecie non ha fatto), la
convenuta non avrebbe potuto impugnare l'eventuale rinuncia del giudice (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 542 ad art 128 con riferimenti
alla nota 1549; Fischer in: Baker
& McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 16 ad art. 128).
Al proposito l'appello è quindi destinato all'insuccesso, mentre non è compito
di questa Camera prestare consulenza giuridica all'appellante, elencando esempi
di temerarietà “per colmare le sue lacune giuridiche”.
4. Quanto alle ripetibili (che
la convenuta rivendicava in fr. 5000.–), il Pretore le ha compensate, “vista
la breve istruttoria eseguita a quello stadio della procedura”, obbligando tuttavia
l'istante a erogare alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 2500.–.
L'appellante censura la compensazione delle ripetibili, sottolineando che
l'attore è risultato del tutto soccombente e come tale andava tenuto a rifonderle
almeno fr. 8409.75. Essa ritiene inoltre che lo stanziamento della provvigione ad
litem sia irrilevante, giacché essa riguarda la causa di merito ed è “solo
un anticipo per i costi che va restituito”.
a) Che
AO 1 sia uscito sconfitto dal procedimento cautelare da lui promosso il 14
maggio 2012 è pacifico. Sta di fatto che la convenuta si è vista riconoscere
una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Certo, in una causa di stato la
provvigione è un anticipo destinato a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali (I CCA,
sentenza inc.11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 4g con rinvio alla sentenza
del Tribunale federale 5A_784/2008
del 20 novembre 2009, consid. 2) o alla liquidazione del regime matrimoniale,
salvo che a ciò ostino motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei
coniugi (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio). L'istituto trae origine infatti
dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 o
163 CC: cfr. RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 con richiami) e – tranne
casi particolari estranei alla fattispecie – non è più dato dopo il divorzio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 280 ad art. 145vCC; Czitron, Die vorsorglichen
Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, S. Gallo 1995, pag. 18).
b) Se
in concreto si considera che AO 1 ha promosso un'azione volta alla modifica
della sentenza di divorzio, non una causa di stato, v'è effettivamente da domandarsi
in virtù di quale norma il Pretore aggiunto abbia obbligato l'istante a stanziare una provvigione ad litem. L'istante però non ha
impugnato il decreto su tal punto, di modo che l'interrogativo può rimanere aperto. Determinante è che, non avendo
promosso una causa di stato, AO 1 non
può valersi del diritto matrimoniale per esigere il rimborso di quella
provvigione nel processo di merito. Tutt'al più, trattandosi della
tutela giuridica di un minorenne, l'indennità in questione potrebbe intendersi come
“partecipazione alle spese di rappresentanza in causa”, l'obbligo di
mantenimento verso un figlio minorenne comprendendo – per principio – anche le
spese processuali (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti; I CCA, sentenza
inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 12 con richiami). Ma anche in tal
caso, essendo volta al finanziamento delle spese di patrocinio, l'indennità
rientrerebbe nel debito mantenimento del figlio e l'istante non potrebbe pretenderne
la restituzione.
c) Rimane
da esaminare l'ammontare dell'indennità, che l'appellante chiede di portare a fr.
8409.75. Se non che, davanti al Pretore la convenuta non aveva rivendicato più
di fr. 5000.– (memoriale conclusivo, pag. 10). Nella misura in cui eccede tale
importo, la pretesa è pertanto nuova e, non adempiendo i requisiti dell'art.
317 cpv. 2 CPC, irricevibile. Per il resto, l'interessata calcola le ripetibili
applicando l'aliquota del 15% al valore litigioso di fr. 49 440.–, più il 5% per le spese e l'8% di IVA.
Così facendo, essa dimentica tuttavia che nelle “procedure civili speciali”
(tra cui rientra il rito sommario dei provvedimenti cautelari, il termine di
“procedimento speciale” riconducendosi al vecchio Codice di procedura civile
ticinese) le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70% di quelle dovute per il
merito (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 3.1.1.7.1). E per la causa di merito, che in concreto l'appellante
medesima definisce assurda e destituita fin dall'inizio “delle più remote possibilità
di successo”, l'aliquota medio-bassa del 12% apparirebbe già generosa (per
valori litigiosi compresi tra fr. 20 000.–
e fr. 50 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato
regolamento prevede una tariffa dal 10 al 20%). Ne seguirebbe un onorario (di
merito) attorno ai fr. 5930.–. Il procedimento cautelare non potendosi
definire più impegnativo – né l'appellante asserisce il contrario – l'aliquota
medio-bassa del 35% risulta senz'altro adeguata, onde un onorario attorno ai
fr. 2050.–. Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e
l'IVA (8%), si ottiene la cifra di fr. 2500.– assegnata dal Pretore. Una
maggiorazione delle ripetibili per temerarietà dell'istanza non entra più in linea
di conto – come detto – sotto l'egida del diritto processuale civile svizzero
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.62 del 2 agosto 2013, consid. 11). Ne segue che,
privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
5. Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sulla questione
delle ripetibili, che il Pretore ha compensato, salvo assegnare in luogo e vece
delle ripetibili una singolare provvigione ad litem non rimborsabile, si
può comprendere tuttavia che la convenuta sia stata indotta in buona fede ad
appellare. Soccorrono quindi giusti motivi per rinunciare al prelievo di spese
(art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), mentre l'attore ha diritto a un'indennità per
ripetibili, seppure commisurata alla stringatezza delle osservazioni
all'appello (una trentina di righe generiche, senza alcun accenno a norme di legge).
Quanto alla richiesta di gratuito
patrocinio avanzata dall'appellante, sulla questione della temerarietà il
rimedio giuridico appariva fin dall'inizio senza la minima possibilità di buon
esito (art. 117 lett. b CPC). Può comprendersi invece che essa abbia appellato
sulla questione delle ripetibili (apparentemente compensate, ma in realtà
sostituite da una provvigione ad litem non risarcibile). Per far valere
adeguatamente le sue ragioni le sarebbe bastato però un breve esposto che a un
legale solerte e speditivo avrebbe richiesto poco più di un paio d'ore di
lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del noto regolamento).
Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), va
riconosciuta così al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 500.–
arrotondati.
6. Relativamente ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della causa di merito tuttora pendente
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte un'indennità di
fr. 300.– per ripetibili.
3. AP 1 è ammessa
al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo
Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 500.–.
4. Notificazione a:
– avv.;
– avv.;
– Stato del
Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella
(consid. 5 e dispositivo n. 3, in estratto).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
Considerandi
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).