11.2013.110
Modifica di sentenza di divorzio: riduzione in via cautelare del contributo alimentare per il figlio
9 aprile 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2013.110
11.2013.111
Lugano
9 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2013.105 (modifica
di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 12 agosto 2013
da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sul “reclamo”
del 27 dicembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso
dal Pretore aggiunto il 12 dicembre 2013 e contro il rifiuto del gratuito
patrocinio deciso dal Pretore aggiunto quel medesimo giorno;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965) e AO 1 (1973) si
sono sposati a __________ il 26 marzo 1999. Dal
matrimonio è nato N__________, il 10 maggio 1999. Con sentenza del 24
luglio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona
ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione sui relativi effetti in
cui il marito si impegnava – fra l'altro – a versare un contributo
alimentare indicizzato di
fr. 1300.– mensili (assegno familiare compreso) per il figlio fino al 18° anno
di età. Tale sentenza è passata in giudicato. A quel tempo il marito lavorava
come formatore professionale per la __________ di __________. La moglie era
contitolare di un salone da parrucchiera a __________. Rimasto senza impiego
nel marzo del 2011, AP 1 ha fatto capo a indennità di disoccupazione. Dal 23 marzo
2013 egli ha esaurito il diritto a tali indennità e da allora percepisce
prestazioni della pubblica assistenza. Nel frattempo AO 1 si è rivolta all'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, postulando l'anticipo del contributo
alimentare per N__________.
B. Il 12 agosto 2013 AP 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa
concessione del gratuito patrocinio – la soppressione del contributo
alimentare per il figlio dall'aprile del 2013, e ciò già in via
cautelare. Al contraddittorio cautelare del 3 settembre 2013 la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria cautelare si è
svolta seduta stante, dopo di che le parti hanno riaffermato immediatamente le
loro posizioni alla discussione finale. Statuendo con decreto cautelare del 12
dicembre 2013, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso
che ha ridotto il contributo alimentare per il figlio a fr. 850.– mensili dal
1° settembre 2013, assegni familiari compresi. Le spese di fr. 200.– complessivi
sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico
dell'istante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 150.– per ripetibili ridotte. Con
decisione separata dello stesso giorno il Pretore aggiunto ha respinto il
gratuito patrocinio sollecitato da AP 1, rinunciando al prelievo di oneri
processuali.
C. Contro le decisioni appena
citate AP 1 è insorto a questa Camera il 27 dicembre 2013 con un “reclamo”
per ottenere la completa soppressione del contributo alimentare in favore del
figlio e con un altro reclamo per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio,
di cui postula la concessione anche in appello. Chiamata a esprimersi
unicamente sul primo “reclamo”, AO 1 ha comunicato il 20 gennaio 2014 di
rinunciare a osservazioni, limitandosi a contestare la richiesta dell'ex
marito.
in diritto: I. Sul “reclamo” contro il decreto
cautelare
1. I provvedimenti cautelari
sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC)
impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni
dalla loro notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – nel caso di controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità (fr. 1300.– mensili) e la durata (dal
1° agosto 2013) del contributo alimentare in discussione. Nella fattispecie il
“reclamo” dell'attore va dunque trattato come appello. Quanto alla sua
tempestività, il decreto cautelare è stato notificato alla legale dell'istante
il 16 dicembre 2013. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così giovedì 26 dicembre
2013, ma si è protratto all'indomani grazie all'art. 142 cpv. 3 CPC (art. 1
della legge ticinese concernente i giorni
festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto venerdì
27 dicembre 2013, il ricorso è stato dunque depositato in tempo utile.
2. All'appello l'attore
acclude vari documenti. Tranne il doc. H (dichiarazione dei dati finanziari ai
fini assistenziali), tuttavia, essi figurano già nel fascicolo del processo. Quanto
al nuovo documento l'appellante non pretende che gli fosse impossibile produrlo
dinanzi al Pretore aggiunto. Esso sarebbe perciò irricevibile (art. 317 cpv. 1
CPC). Ad ogni modo la decisione presa il 17 luglio 2013 dall'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento allegata alla richiesta di assistenza
giudiziaria in prima sede contiene, per lo più, gli stessi dati. Sulla
proponibilità del documento non giova dunque attardarsi.
3. La legittimazione (attiva o
passiva) in un'azione volta alla modifica del contributo alimentare per un
figlio compete – secondo la giurisprudenza più recente – sia al detentore dell'autorità
parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo
riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365). Nulla
ostava dunque a che AP 1 convenisse in giudizio AO 1, seppure oggetto della
controversia sia il contributo alimentare per il figlio.
4. Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore aggiunto ha ritenuto che un periodo di disoccupazione di
due anni culminato in una presa a carico da parte della pubblica assistenza va
considerato per il debitore un mutamento rilevante e duraturo della situazione
economica, suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare
per il figlio. D'altro lato – egli ha proseguito – è verosimile che a 48 anni
un soggetto pienamente abile al lavoro e con un diploma di formatore professionale
possa trovare un impiego generico, se non proprio nel suo settore d'attività, quanto
meno nel ramo della vendita al dettaglio, delle pulizie, della ristorazione o
dell'albergheria atto a procurargli un reddito tra i fr. 3000.– e i fr. 3100.–
mensili lordi. Posto ciò, il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo dell'attore
in fr. 1871.– mensili, corrispondenti a quanto costui riceve dall'assistenza sociale,
e alla luce di ciò ha ridotto da fr. 1300.– mensili a fr. 850.– mensili (assegni
familiari inclusi) il contributo alimentare per N__________ dal mese successivo
a quello dell'inoltro dell'azione.
5. L'appellante fa valere che quanto
elargitogli dalla pubblica assistenza (fr. 1871.– mensili) gli permette appena
di sopravvivere ed è lungi dal coprire il suo fabbisogno minimo, il quale ammonta
ad almeno fr. 2600.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1000.–, premio
della cassa malati fr. 400.–). Senza tenere conto, egli sottolinea,
delle spese che rimarrebbero a suo carico per esercitare una professione
(trasferte, pasti fuori casa ecc.). In condizioni del genere nemmeno con il
reddito ipotetico ascrittogli dal primo giudice egli sarebbe in grado di
versare alcunché per il figlio, men che meno dopo avere constatato che le opportunità
di lavoro prospettate all'udienza del 3 settembre 2013 non si sono malauguratamente
avverate. Pur non essendosi mai sottratto ai suoi doveri di mantenimento neppure
durante il periodo di disoccupazione benché il suo reddito fosse già allora
diminuito, egli assevera di non poter più erogare contributi per il figlio da
quando si trova alla pubblica assistenza, ciò che giustifica la postulata soppressione
dell'obbligo.
6. I contributi di
mantenimento per figli minorenni fissati in una sentenza di divorzio passata in
giudicato possono essere modificati o soppressi dal giudice (art. 134 cpv. 3
CC), su istanza di un genitore o del figlio, ove “le circostanze siano
notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La
modifica presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo
ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato
fissato (casistica ed esempi: Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di
modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di
adattarla aIle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica
perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti
al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era
stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che
misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo
una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006
pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2012.73 del 6 febbraio 2014, consid. 5 con richiami).
7. In via
cautelare il giudice può modificare o sopprimere un contributo di mantenimento
già pendente causa, ma solo a titolo eccezionale e con grande cautela, ove la
situazione economica appaia chiara già a un sommario esame e non permetta di
pretendere che l'obbligato continui a corrispondere la rendita neppure per la
durata del processo (DTF 118 II 228; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_732/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.2). Nel dubbio, il contributo di
mantenimento va mantenuto (I CCA,
sentenza inc. 11.2005.153 del 13 dicembre
2010, consid. 4).
a) Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha ridotto in via cautelare il contributo di
mantenimento per N__________, come detto, da fr. 1300.– mensili (assegni
familiari compresi) a fr. 850.– mensili dal 1° settembre 2013 (assegni
familiari compresi). L'istante non pretende che la situazione economica
dell'ex moglie sia migliorata, o perché AO 1 consegua maggiori redditi (egli
ha riconosciuto anzi che le entrate di lei sono calate dai fr. 3500.– mensili
netti ai tempi del divorzio a fr. 2400.– mensili: verbale del 3 settembre
2013, pag. 1 in fondo) o perché sia diminuito il di lei
fabbisogno minimo. Non discute nemmeno il reddito (ipotetico) di fr.
3000.–/3100.– mensili lordi che gli ha imputato il Pretore aggiunto. Contesta il
proprio fabbisogno minimo, che a suo dire non sarebbe di fr. 1871.– mensili, ma
ammonterebbe ad almeno fr. 2600.– mensili e non consentirebbe più
il versamento di alcun contributo alimentare.
b) A
ragione l'appellante afferma che il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo
(intangibile: DTF 140 III 339 consid. 4.3 con riferimenti) non si
identifica semplicemente con quanto gli elargisce la pubblica assistenza (fr.
1871.– mensili), come reputa il primo giudice. Tale minimo consiste nell'importo
di base per un debitore che vive solo, di fr. 1200.– mensili (tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU n. 68/2009 del 28 agosto 2009
pag. 6292), cui si aggiunge anzitutto il costo dell'alloggio. L'interessato allega
una pigione di fr. 1000.– mensili, ma l'Ufficio del sostegno sociale gli
ha riconosciuto un canone di fr. 809.– mensili (doc. C), lievemente più elevato
di quello che si desume dal contratto di locazione prodotto dallo stesso attore
davanti al primo giudice per l'ammissione al gratuito patrocinio. Perché ci si dovrebbe
scostare da tale cifra l'interessato non dice.
Al
minimo esistenziale del diritto esecutivo va aggiunto inoltre il premio della cassa
malati obbligatoria, che ammonterebbe a fr. 375.– mensili (doc. C), e non a fr.
400.– mensili come pretende l'istante. Sta di fatto che in virtù del sussidio cantonale
di fr. 286.– mensili AP 1 non paga più di fr. 89.– mensili (doc. C) e non risulta
che il reddito conseguibile di fr. 3000.–/3100.– mensili lordi comporterebbe
una riduzione del sussidio. Spese di trasferta e di pasti fuori casa non
possono inoltre essere presunte (né per altro sono quantificate
dall'appellante), un'attività generica come quella cui si riferisce il Pretore
aggiunto potendo verosimilmente essere svolta durante il normale orario di
lavoro anche a __________. Ne segue che il
fabbisogno minimo dell'appellante secondo il diritto esecutivo va
accertato, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di
provvedimenti cautelari, in fr. 2098.– mensili.
c) Il
reddito di fr. 3000.–/3100.– mensili lordi equivalendo a un sommario esame
a circa fr. 2600.– netti, dedotto il fabbisogno minimo di fr. 2098.– netti mensili
AP 1 non può versare verosimilmente al figlio più di fr. 500.– mensili. L'importo
non comprende gli assegni familiari (fr.
200.– mensili, rispettivamente di fr. 250.– mensili dopo i 16 anni: art.
5 in relazione con l'art. 3 cpv. 1 LAFam, RS 836.2), che possono essere riscossi
direttamente dalla convenuta come genitore affidatario (art. 13 LAFam). In tale
misura l'appello merita accoglimento e il decreto cautelare va riformato di
conseguenza.
II. Sul reclamo in materia di
gratuito patrocinio
8. Una richiesta di gratuito
patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata a sua volta con la procedura sommaria
(art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o
parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC),
a meno che essa intervenga nel quadro della decisione finale e che il
richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il
rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio
esperibile contro la decisione finale (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art.
121 con richiami). In concreto non occorreva dunque che AP 1 presentasse un reclamo
separato contro il diniego del Pretore; bastava che impugnasse tale decisione
nell'ambito dell'appello contro il decreto cautelare. Ciò non impedisce, ad
ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello.
9. Nella decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha rifiutato il gratuito patrocinio con l'argomento che la
tassazione 2011 agli atti attesta una sostanza in titoli e capitali di fr. 35 474.– complessivi, sostanza che il richiedente
non pretendeva di avere consumato e che gli permette di finanziare i costi del
processo, come pure l'onorario della sua patrocinatrice. L'interessato obietta
che già il fatto di percepire prestazioni della pubblica assistenza dimostra la
sua indigenza e che il capitale evocato dal Pretore aggiunto esisteva nel 2011,
ai tempi in cui egli lavorava o riscuoteva indennità di disoccupazione. Nel
frattempo la sua situazione è precipitata, come dimostravano gli accertamenti
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, dai quali si
evince una sostanza di appena fr. 3707.– in titoli e capitali e di
fr. 1000.– per il controvalore dell'automobile. Se le sue disponibilità fossero
quelle indicate nella decisione di rifiuto del gratuito patrocinio, egli epiloga,
le prestazioni assistenziali non gli sarebbero certo state concesse.
10. Alla richiesta di gratuito
patrocinio AP 1 ha accluso, in effetti, una decisione del 17 luglio 2013 con
cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli accorda una prestazione
assistenziale di fr. 1937.– mensili dopo avere accertato che egli possiede
sostanza in titoli e capitali per soli fr. 3707.–, più fr. 1000.– corrispondenti
al valore dell'automobile. Mal si comprende così per quali ragioni il Pretore
aggiunto abbia fatto capo alla tassazione 2011, che si fonda su dati risalenti
ai tempi in cui il contribuente lavorava (fino al marzo del 2011),
rispettivamente riscuoteva indennità di disoccupazione. Neppure il primo
giudice dà una qualsivoglia spiegazione al riguardo. Che il richiedente versi
in gravi ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato in dubbio.
Quanto alle possibilità di successo insite nell'istanza cautelare (art. 117
lett. b CPC), esse erano date almeno in parte, come si è appena visto.
11. Relativamente all'indennità
che spetta alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale esibire una
nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9
gennaio 2012, consid. 9.3).
Ora, un avvocato ragionevolmente
sollecito avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile
mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'istanza cautelare (5
pagine complessive) e nella partecipazione all'udienza del 3 settembre 2013, circa
sette ore e mezzo ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria:
RL 3.1.1.7.1), cui si giustifica di aggiungere una mezz'ora per le prestazioni
accessorie (telefonate, comunicazioni) oltre le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA (8%). In definitiva, l'indennità di patrocinio va fissata
pertanto in fr. 1710.– complessivi. La decisione del Pretore aggiunto va riformata
in tal senso.
III. Sulle
spese processuali, le ripetibili
e il
gratuito patrocinio in appello
12. Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto al
contributo di mantenimento per il figlio, l'istante esce vittorioso nella misura
in cui ne vede ridurre cautelarmente l'ammontare dai fr. 850.– mensili fissati dal Pretore aggiunto (assegni familiari
compresi) a fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi), ovvero
per circa un ottavo della somma in questione. Va chiamato ad assumere così i
sette ottavi dei costi, mentre il resto andrebbe a carico della convenuta, che
ha proposto di respingere il ricorso. Vista la trascurabile entità della quota,
non è il caso tuttavia di procedere a simile incasso. D'altro lato non si
giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, che non ha formulato
osservazioni all'appello. Per quel che è del gratuito patrocinio, AP 1 ottiene
causa vinta. AO 1 non avendo proposto di respingere
la richiesta, lo Stato del
Cantone Ticino va tenuto a rifondergli un'equa indennità per ripetibili.
13. L'attuale giudizio impone di
modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che
il Pretore ha posto per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a
carico della convenuta, cui ha riconosciuto un'indennità di fr. 150.– per
ripetibili ridotte. Dato l'esito della presente sentenza, si giustifica di
porre tali oneri a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare
le ripetibili.
14. Il gratuito
patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera merita accoglimento. Delle
gravi ristrettezze in cui egli cui si trova già si è detto (consid. 10), né la
sua situazione risulta essere migliorata nel frattempo. La parvenza di buon
diritto – almeno parziale – del rimedio giuridico (art. 117 lett. b CPC)
era data, tanto che l'appello va parzialmente accolto. Per
quel che riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, occorre
procedere una volta ancora per apprezzamento. E un avvocato ragionevolmente
speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato,
risoltosi nella sola stesura dell'appello (6 pagine) in una causa già nota,
circa cinque ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del
regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 1070.–
complessivi (arrotondati).
IV. Sui rimedi giuridici a livello
diritto federale
15. Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove
appena si pensi all'entità del contributo alimentare dovuto dal settembre del
2013 al giugno del 2017. L'impugnabilità della decisione
sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2013.110 e
11.2013.111 sono congiunte.
II. Trattato come appello, il
“reclamo” è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato e
la decisione sul gratuito patrocinio sono annullati e riformati come segue:
1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili, assegni familiari
compresi, dovuto da AP 1 al figlio N__________ (10 maggio 1999) in conformità alla
sentenza di divorzio emanata il 24 luglio 2006 dal Segretario assessore del
Distretto di Bellinzona (inc. OA.2004.255) è ridotto in via cautelare a fr.
500.– mensili dal 1° settembre 2013, assegni familiari non compresi.
2. Le
spese di complessivi fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. AP
1 è ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
per
l'istante
alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1710.–.
III. Le spese
di appello ridotte, di fr. 700.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili a AO 1. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 un'indennità di
fr. 800.– per ripetibili in materia di gratuito patrocinio.
IV. AP 1 è
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 1070.–.
V. Notificazione:
– avv.;
– avv.;
– Stato del Cantone
Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in
estratto, dispositivi n. II, III e IV).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).