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Decisione

11.2013.112

Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio

22 gennaio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013, consid. 2; sentenza inc.

11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; acquiescenza: I CCA,

sentenza inc. 11.2013.103 del 9 dicembre 2013; transazione: DTF 139 III 134

consid. 1.3 con rimandi);

che nel

caso specifico il reclamante contesta appunto l'esistenza di una transazione

(riportata dal Pretore nei dispositivi da 2 a 4 del decreto di stralcio), sostenendo come in realtà sia stato concluso un accordo semplicemente parziale, il

quale avrebbe dovuto comportare lo stralcio della causa per acquiescenza del convenuto;

che nella

fattispecie pertanto il decreto di stralcio impugnato può unicamente formare

oggetto – come figurava correttamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in

calce al decreto stesso – di una domanda di revisione giusta l'art. 328 cpv. 1

lett. c CPC;

che, ciò posto, il memoriale va dichiarato inammissibile e trasmesso

– come del resto propone l'interessato in subordine – al Pretore, autorità che

ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché esamini se può

essere trattato come domanda di revisione;

che sulle

spese e le ripetibili il Pretore statuirà nuovamente qualora dovesse accogliere,

in tutto o in parte, la domanda di revisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.103 del 9 di­cembre 2013);

che le

spese della presente decisione seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla

controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato a CO 1 per

osservazioni;

che relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore della causa non sembra raggiungere la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Considerandi

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2.

Il

memoriale è trasmesso al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché esamini

se può essere trattato come domanda di revisione.

3.

Le spese

processuali di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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