11.2013.112
Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio
22 gennaio 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2013.112
Data decisione, Autorità:
22.01.2014, ICCA
Titolo:
Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio
RECLAMO
art. 328 cpv. 2 let. c CPC
Incarto n.
11.2013.112
Lugano
22 gennaio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa CA. 2012.78 (rapporti
di vicinato: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza del 16 febbraio 2012 da
RE 1 ()
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
CO 1,
giudicando
sul reclamo del 27 dicembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto di
stralcio emesso dal Pretore il 16 dicembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che
con istanza cautelare del 16 febbraio 2012 RE 1, comproprietario per due terzi
della particella n. 769 RT (v.m. 1189) di __________, ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a CO 1, comproprietario per il
rimanente terzo, di eliminare una cinta elettrificata da lui posata sul fondo e
di ripulire il terreno da sassi e ghiaia da lui disseminati;
che con
decreto del 16 dicembre 2013, preso atto di un accordo intervenuto il 10 luglio
2012, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per transazione, ponendo la
tassa di giustizia di complessivi fr. 450.– a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili;
che contro tale decreto AP 1 è insorto il 27 dicembre 2013 a questa Camera con un reclamo volto a ottenere lo stralcio della causa per acquiescenza (non per
transazione) e la riforma del giudizio impugnato nel senso di addebitare la
tassa di giustizia al convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondergli
un'indennità indeterminata a titolo di ripetibili o, in subordine, per ottenere
almeno la modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili chiesta in via
principale con rinvio degli atti al Pretore perché tratti il rimedio come domanda
di revisione;
che il
memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza
o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale,
non suscettibile di impugnazione, solo il dispositivo sulle spese giudiziarie
potendo formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133
consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina);
che nelle circostanze
descritte ci si potrebbe domandare se il reclamo dell'istante non vada
sottoposto alla terza Camera civile, competente per trattare
reclami in materia di spese e ripetibili (art. 48 lett. c LOG; I CCA, sentenza
inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012, consid. 4 e 5);
che
nella fattispecie una simile trasmissione si risolverebbe nondimeno in un esercizio di forma, il rimedio rivelandosi già a un primo esame irricevibile;
che
nella fattispecie l'istante contesta il dispositivo sulle spese e le ripetibili
non a titolo indipendente, bensì previo accertamento di una desistenza (in
luogo di una transazione), subordinatamente in vista di un rinvio degli atti al
Pretore per nuovo giudizio;
che tuttavia
l'efficacia (ovvero il valido sussistere) di un'acquiescenza, di una desistenza
o di una transazione all'origine di uno stralcio della causa dal ruolo può essere
contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), qualunque
sia il vizio – formale o sostanziale – censurato nella fattispecie (desistenza:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013, consid. 2; sentenza inc.
11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; acquiescenza: I CCA,
sentenza inc. 11.2013.103 del 9 dicembre 2013; transazione: DTF 139 III 134
consid. 1.3 con rimandi);
che nel
caso specifico il reclamante contesta appunto l'esistenza di una transazione
(riportata dal Pretore nei dispositivi da 2 a 4 del decreto di stralcio), sostenendo come in realtà sia stato concluso un accordo semplicemente parziale, il
quale avrebbe dovuto comportare lo stralcio della causa per acquiescenza del convenuto;
che nella
fattispecie pertanto il decreto di stralcio impugnato può unicamente formare
oggetto – come figurava correttamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in
calce al decreto stesso – di una domanda di revisione giusta l'art. 328 cpv. 1
lett. c CPC;
che, ciò posto, il memoriale va dichiarato inammissibile e trasmesso
– come del resto propone l'interessato in subordine – al Pretore, autorità che
ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché esamini se può
essere trattato come domanda di revisione;
che sulle
spese e le ripetibili il Pretore statuirà nuovamente qualora dovesse accogliere,
in tutto o in parte, la domanda di revisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.103 del 9 dicembre 2013);
che le
spese della presente decisione seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla
controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato a CO 1 per
osservazioni;
che relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore della causa non sembra raggiungere la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Considerandi
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2.
Il
memoriale è trasmesso al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché esamini
se può essere trattato come domanda di revisione.
3.
Le spese
processuali di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
4.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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