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Decisione

11.2013.12

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare in favore di un coniuge

4 febbraio 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi si sono dati atto di vivere separati dal 1° ago­sto 2009, si

sono accordati sull'abitazione coniugale al marito e sull'affidamento congiunto

delle figlie fino al giugno del 2012. AP 1 ha rivendicato tuttavia

l'affidamento definitivo di G__________ e S__________, riservato il diritto di

visita materno.

C. Il 27 marzo 2012 AP 1 ha

adito a sua volta il Pretore perché, “dichiarato decaduto l'assetto provvisorio

parziale”, le figlie fossero affidate a lui. Invitata a presentare

osservazioni, nel suo memoriale del 5 aprile 2012 AO 1 ha concluso per la

reiezione dell'istanza. Al contraddittorio del 19 aprile 2012 le parti si sono

accordate sull'affidamento delle figlie al padre e sul diritto di visita della

madre. Alla successiva udienza del 14 novembre 2012 esse hanno confermato tale

affidamento, estendendo il diritto di visita materno, e hanno postulato la

designazione di un curatore educativo. Il Pretore aggiunto ha chiuso

l'istruttoria e ha preso atto che “fino all'emanazione della decisione, il

marito continuerà come finora a pagare tutte le spese dell'economia domestica”,

le parti accordandosi sul fatto che “la decisione sui contributi avrà effetto

solo dalla decisione”.

D. Al dibattimento finale le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

Considerandi

del 20 dicembre 2012 AO 1 ha chiesto “in merito ai punti ancora in

contestazione” un contributo alimentare per sé di fr. 3930.– mensili, più

fr. 400.– mensili “a copertura delle spese maggiorate per il diritto di

visita accresciuto delle figlie”. Nel proprio allegato del 21 dicembre 2012 AP

1.

ha confermato le sue richieste e si è opposto a qualsiasi contributo in

favore della moglie. Statuendo il 21 gennaio 2013, il Pretore aggiunto ha

condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 3930.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e di

fr. 2975.– mensili in seguito (dispositivo n. 1), oltre a complessivi fr.

228.

– mensili “a copertura delle maggiori spese sostenute dalla moglie per i

diritti di visita accresciuti” (dispositivo n. 2). Le spese processuali di

complessivi fr. 3245.32 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili (dispositivo n. 3).

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2013 per

ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 560.– mensili dal 1°

febbraio 2013, la soppressione del compenso per le maggiori spese dovute al

diritto di visita e una diversa ripartizione degli oneri processuali, con

obbligo per la moglie di rifondergli fr. 15 000.–

a titolo di ripetibili (inc. 11.2013.12).

F. Lo stesso giorno il Pretore

aggiunto ha accolto un'istanza di rettifica introdotta il 31 gennaio 2013 da AP

1, ha annullato la sentenza del 21 gennaio 2013 e l'ha sostituita con una nuova

decisione in cui ha fissato il contributo alimentare per la moglie in

fr. 3905.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013, ridotti a

fr. 2905.– mensili in seguito, mentre ha confermato gli altri due

Dispositivo

dispositivi della decisione precedente.

G. Contro la decisione

rettificata AP 1 ha ricorso a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2013

in cui formula le medesime richieste contenute nell'appello del

1° febbraio 2013 (inc. 11.2013.16). Nelle sue osservazioni dell'8

marzo 2013 AO 1 conclude per la reiezione di entrambi gli appelli.

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della

decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei

contributi in discussione. La sentenza del 21 gennaio 2013 inoltre è

pervenuta al patrocinatore del convenuto il 22 gennaio 2013, mentre quella

rettificata, del 1° febbraio 2013, è stata notificata il 4 febbraio 2013.

Introdotti rispettivamente il 1° febbraio e l'8 febbraio 2013, entrambi gli appelli

sono quindi tempestivi. Tenuto conto dell'evidente connessità dei due rimedi,

finanche identici, si giustifica nella fattispecie di congiungere i due ricorsi

e di trattarli con un unico giudizio.

2. Il 31 gennaio 2013 AP 1 si

è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di “rettificare le cifre e i

calcoli esposti, nonché il dispositivo 1 della decisione 21 gennaio 2013”. Ravvisata una svista manifesta nel costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha ricalcolato il

contributo alimentare per la moglie. Egli non si è limitato però a rettificare

il dispositivo n. 1 della decisione 21 gennaio 2013, come chiedeva

l'interessato, ma ha annullato l'intera decisione e ha statuito di nuovo su

tutti i punti rimasti litigiosi. Tale modo di procedere non è corretto, poiché

il giudizio si sarebbe dovuto limitare alle questioni oggetto dalla domanda di

rettifica (art. 334 cpv. 1 seconda frase CPC).

Sia come sia, la sentenza del 1°

febbraio 2013 è stata rettificata limitatamente al dispositivo n. 1, di modo

che un nuovo termine d'impugnazione è cominciato a decorrere solo per tale

dispositivo (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2012 dell'8 febbraio

2013 consid. 2 con riferimenti; v. anche Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

pag. 1437; Schwander in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.

Gallo 2011, n. 17 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt

in: Sutter-Somm/Hasen­böh­ler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edi­zione,

n. 14 ad art. 334; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozess­recht,

2ª edizione, pag. 520 n.

76; Carcagni

Roesler in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 16 ad art. 334). Di conseguenza l'appello del 1° febbraio 2013

diretto contro la decisione del 21 gennaio 2013 è diventato senza oggetto nella

misura in cui riguarda il dispositivo n. 1, ma rimane pendente nella misura in cui riguarda i punti 2 e 3 della sentenza

originaria estranei alla rettifica (cfr. Sterchi

in: Schwei­zerische ZPO, vol. II, Berna 2012,

n. 14 ad art. 334). L'appello introdotto l'8 febbraio 2013, per contro, è ricevibile

solo nella misura in cui è diretto contro il dispositivo n. 1 della sentenza

rettificata, mentre non è ammissibile nella misura in cui riguarda i dispositivi

n. 2 e 3.

3. AP 1 acclude all'appello

dell'8 febbraio 2013 nuovi documenti sui vantaggi del riscaldamento con pompa di

calore e sugli stipendi minimi nel settore degli impiegati di commercio e nel

settore alberghiero e della ristorazione. Ci si può domandare se essi siano

ricevibili, considerato che tale documentazione, scaricata da Internet, poteva

verosimilmente essere prodotta già davanti Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b

CPC). Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, tali mezzi di prova non appaiono

di rilievo per il giudizio. Ciò premesso, giova passare senza indugio all'esame

degli appelli.

4. Litigiosi rimangono, nella

fattispecie, il contributo di mantenimento chiesto dalla moglie e l'indennità

per le spese da lei sostenute esercitando il diritto di visita alle figlie. A

tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 10 937.95 netti mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 2795.45 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 805.60,

premio della cassa malati fr. 348.30, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 52.90, protezione giuridica fr. 24.15,

assicurazione sulla vita delle figlie fr. 214.50). Quanto alla moglie,

egli non le ha imputato alcun reddito fino al 31 dicembre 2013, mentre le

ha ascritto un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili in seguito, e ne ha

calcolato il fabbisogno minimo in fr. 3721.40 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–,

locazione fr. 1630.–, premio della cassa malati fr. 530.–,

assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 20.–, assicurazione

RC auto fr. 45.90.–, imposta di circolazione fr. 45.50, posteggio

fr. 50.–, indennità per spese legali fr. 200.–).

Relativamente ai fabbisogni in denaro

delle figlie, il Pretore aggiunto ha stimato quello di G__________ in fr.

2110.– mensili e quello di S__________ in fr. 1948.– mensili, adattando al caso

specifico le voci per cura e educazione e il costo dell'alloggio previsti dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Canton Zurigo. In definitiva, accertata un'eccedenza nel

bilancio familiare di fr. 363.10 mensili fino al 1° gennaio 2014 e di

fr. 2363.10 in seguito, il primo giudice ha obbligato il marito a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 3905.– mensili dal il 1°

febbraio al il 31 dicembre 2013 e di fr. 2905.– mensili dal 1° gennaio

2014 in poi, oltre a fr. 228.– mensili (fr. 114.– per ogni figlia) “a

copertura delle maggiori spese da lei sostenute per l'accresciuto diritto di visita”.

5. Per quel che è del proprio

reddito, l'appellante sostiene che il primo giudice non poteva fondarsi su

quello da lui conseguito al momento del giudizio, di fr. 10 937.95 mensili presso la __________, poiché “lo

standard di vita scelto dai coniugi di comune accordo costituisce il limite

superiore dell'ade­guato mantenimento”. Egli chiede così di accertare il suo reddito

in fr. 9400.– mensili, pari a quanto egli guadagnava durante la vita in comune

dal __________.

a) Che

la definizione di contributi alimentari debba fondarsi, di regola, sulle

condizioni economiche della famiglia al momento della decisione è pacifico (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.152 del 7 ottobre 2014, consid. 7 con

riferimenti; per il reddito v. anche RtiD

I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Il giudice deve far capo perciò ai dati più recenti di cui dispone ed è

quanto ha fatto il Pretore aggiunto nel caso spe­cifico. È vero che il

limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal

tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunione domestica (RtiD

I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a

e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore

alla separazione, nondimeno, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile

a quello dell'altro (DTF 129 III 7 consid, 3.1.1; 121 III 100 consid. 3b; v.

anche sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1).

b) Ciò

premesso, che durante la vita in comune il reddito di AP 1 fosse

inferiore a quello conseguito al momento del giudizio è possibile, quantunque

nel 2008 egli risulti avere percepito fr. 10 917.–

mensili, assegni familiari compresi (doc. H). Determinante è tuttavia che il coniuge creditore non si veda

riconoscere più di quanto occorra per conservare il tenore di vita sostenuto

durante la vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre

2014, consid. 10a). Ciò non è il caso in concreto, ove appena si pensi che fino

al 31 dicembre 2013 il reddito del marito non basta nemmeno per finanziare le

due eco­nomie domestiche separate, sicché il bilancio familiare

non consente di far fronte a tutte le spese cui i coniugi sopperivano durante

la vita in comune (in particolare l'ammortamento ipotecario e l'onere fiscale).

Non si può dire pertanto che fino ad allora i coniugi si vedano garantito il

tenore di vita raggiunto durante la vita in comune.

c) In

ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale gli assegni

familiari (fr. 400.– mensili) non vanno inclusi nel reddito del genitore

che li riscuote, ma devono essere tolti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF

137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Ne discende che il reddito di

AP 1 va stabilito in fr. 10 537.95 netti

mensili. Parallelamente, come si vedrà in appresso, andrà rettificato il

fabbisogno in denaro delle figlie.

6. Relativamente al reddito

della moglie, il Pretore aggiunto ha riassunto anzitutto le condizioni cui si

può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa durante

una procedura a tutela dell'unione coniugale. Alla luce di ciò egli ha ritenuto

potersi ragionevolmente esigere che entro il 1° gennaio 2014 AO 1

intraprenda un'attività lucrativa all'80%, sicché da tale data le ha imputato

un reddito di fr. 2000.–

mensili. Egli ha tenuto conto, in particolare, della durata del matrimonio, del

periodo di separazione dei coniugi, dell'età dell'interessata, del fatto che

questa “non soffre di patologie organiche tali da impedirle l'esercizio di

un'attività lavorativa”, della sua scarsa padronanza del­l'italiano, della sua

formazione professionale, del fatto che essa non avesse iniziato ricerche di

lavoro prima della sentenza, del periodo congiunturale e della situazione del

mercato del lavoro, come pure dell'ampio diritto di visita e della situazione

economica familiare “non del tutto sfavorevole”.

a) L'appellante

contesta il grado d'occupazione e l'ammontare del reddito imputato alla moglie,

come pure il lasso di tempo concesso a quest'ultima per intraprendere

un'attività lucrativa. Afferma che, pur occupandosi sul mezzogiorno delle

figlie,

costei può lavorare al 90% e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, tanto

più che vari contratti collettivi di lavoro (nel settore della vendita al

dettaglio, del personale domestico o alberghiero) prevedono stipendi più elevati.

Quanto al periodo di inserimento, secondo l'appellante il lasso di tempo

accordato alla moglie è eccessivo già per il fatto che dal 2009 essa non ha più

l'affidamento delle figlie. Inoltre, secondo giurisprudenza, il lasso di tempo

per trovare un'attività lucrativa non dovrebbe eccedere sei mesi.

b) Un

guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta

portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo

carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può

ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti

un'attività

lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione

professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge

abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il

reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato

del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami;

I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). È quanto ha

fatto il Pretore aggiunto nel caso specifico, stimando il reddito potenziale dell'interessata

in fr. 2000.– netti mensili per un'attività all'80%.

c) Ciò

posto, nella fattispecie il problema è di sapere se AO 1 sia concretamente in

grado di guadagnare fr. 3000.– mensili. L'appellante non contesta che essa non

abbia una particolare formazione professionale, che giunta in Svizzera nel 2000

essa ha svolto solo attività sporadiche, cessate nel 2003 con la nascita della

primogenita, che ha scarse conoscenze dell'italiano e delle altre lingue nazionali,

che pur non soffrendo di patologie organiche essa accusa difficoltà

psicologiche, come sintomi depressivi e dipendenza dall'alcool tali da rendere

necessari anche ricoveri ospedalieri, che le sue attuali condizioni di salute

psichica sono migliorate, ma che essa non è al riparo da ricadute, senza

dimenticare che essa deve accudire alle figlie durante quattro pause per il

pranzo durante la settimana, oltre al mercoledì pomeriggio.

L'appellante

sostiene che la moglie potrebbe trovare un'occupazione compatibile con le pause

per il pranzo delle figlie, come ad esempio “impiegata d'ufficio, di vendita o

di collaboratrice domestica”, il diritto di visita potendo essere adattato

agli

orari di lavoro di lei. Ciò le permetterebbe di lavorare al 90% e di guadagnare

almeno fr. 3000.– mensili. Se non che, vista l'attuale situazione del mercato

del lavoro nel Cantone Ticino e la pressione sull'occupazione dovuta dalla

massiccia presenza di manodopera frontaliera, già non è scontato né evidente

che, pur dando prova di impegno, essa possa impiegarsi all'80% in simili

settori. Che poi essa abbia mo­do di guadagnare fr. 3000.– netti mensili come “impiegata

d'ufficio, di vendita o di collaboratrice domestica” è tutto da rendere

verosimile. L'appellante non reca il benché minimo elemento concreto atto a

sostanziare tale assunto, né tanto meno indica chi sarebbe disposto ad assumere

una persona di 43 anni nelle condizioni di AO 1. Quanto al grado d'occupazione,

l'80% stimato dal Pretore è una valutazione ragionevole, tenuto conto che AO 1

deve preparare il pranzo per le due figlie ogni mezzogiorno e si cura di loro

il mercoledì pomeriggio, trasferendosi da __________ a __________. Che ciò sia

per il bene e nell'interesse delle ragazze, del resto, l'appellante non revoca

in dubbio.

d) Per

quanto attiene al periodo concesso dal Pretore aggiunto a AO 1 per trovare

un'attività lucrativa da fr. 2000.– mensili (11 mesi dall'emanazione della

sentenza), l'appellante definisce tale lasso di tempo eccessivo, asserendo che

in nessun caso il termine deve eccedere sei mesi. L'assunto non può essere

condiviso. Certo, le parti si sono separate nel 2009, ma sino al febbraio del

2013 il marito ha sopperito al mantenimento della consorte e solo con il

memoriale conclusivo del 21 dicembre 2012 ha preteso di imputare alla moglie un

reddito ipotetico. Tenuto conto che per almeno una decina d'anni AO 1 non ha

svolto alcuna attività lucrativa, non si può seriamente esigere – come fa

l'appellante – che costei trovi un impiego da un giorno all'altro. Il

precedente da lui citato (in: RtiD I-2011 pag. 653n. 12c) si riferiva a un

coniuge che aveva smesso di svolgere un'attività lucrativa qualche tempo prima

della separazione, ciò che non è il caso in concreto. Anche su questo punto, in

definitiva, l'appellante non reca alcun elemento sull'immediata – o per lo meno

rapida – reperibilità di posti di lavoro che faccia apparire esagerato il periodo

di inserimento professionale accordato a AO 1 dal Pretore aggiunto.

7. Relativamente al proprio

fabbisogno minimo, l'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 4574.50 mensili,

rimproverando al Pretore aggiunto di avere trascurato i costi del riscaldamento,

l'ammortamento ipotecario diretto e indiretto, così come l'onere fiscale. Le

singole voci vanno esaminate singolarmente.

a) Per

quel che riguarda le spese per il riscaldamento a termopompa, l'appellante

chiede di riconoscergli fr. 70.– mensili, corrispondenti al 30% del costo

dell'elettricità. Invero il conteggio da lui prodotto (doc. 12b) non permette

di distinguere tra costo dell'elettricità e costo del riscaldamento, che va con­siderato

in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292,

cifra I). Inoltre lo stesso conteggio si riferisce al consumo di energia nel

periodo invernale, notoriamente superiore a quello del resto dell'anno. Mancando

dati affidabili, il giudice procede per apprezzamento, come quando valuta un

presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (in materia

fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 lu­glio 1997,

consid. 2c; in materia di manutenzione ordinaria di uno stabile: I CCA, sentenza

inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014, consid. 5a). A un sommario esame come

quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, in

concreto una stima di fr. 70.– mensili per le spese di riscaldamento a termopompa

appare in linea con gli usuali costi di un impianto simile (cfr. Collaud, Le minimum vital selon

l'article 92 LP: in RFJ 20/2011 pag. 312 nota 70). Il costo dell'alloggio

ammonta perciò a complessivi fr. 2003.60 mensili, di cui, una volta dedotte le

quote già comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie, fr. 836.60 mensili da

inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante.

b) In

merito all'ammortamento del debito ipotecario e al premio dell'assicurazione

“3° pilastro A”, apparentemente correlato, l'appellante chiede di riconoscergli

il costo di fr. 541.65 mensili per il primo e quello di fr. 556.85 mensili

per il secondo (doc. 20 e 27), sostenendo che si tratta di spese decise in

comune dai coniugi, che tali spese sono servite a entrambi e che in difetto di

ciò sarebbe stato impossibile ottenere il mutuo ipotecario. Il

problema è che il fabbisogno delle due

economie domestiche è prioritario (I CCA, sentenza inc.

11.2011.125 del 6 aprile 2012, consid. 3 con riferimento), nel senso che

il mantenimento della famiglia prevale sul rimborso dei debiti verso terzi,

anche sull'ammortamento ipotecario (DTF 127 III 292 in alto). Nel caso specifico, come si vedrà in appresso, fino al 31 dicembre 2013 (11 mesi) il

quadro delle entrate e delle uscite familiari non consente spese superiori a

fr. 93.10 mensili, i mezzi finanziari della famiglia non consentendo di sopportare

oneri maggiori. Tutto quanto si può riconoscere nel fabbisogno minimo

dell'appellante è perciò l'esborso fino a concorrenza di tale cifra. Diversa è

la situazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, quando il bilancio familiare

consente di far fronte all'esborso complessivo di fr. 1098.50

mensili, il quale va inserito per intero, da allora, nel fabbisogno minimo

dell'interessato. Quanto alle spese legali si rinvia a quanto esposto per la

moglie (consid. 8b).

c) Analogo

principio vale per l'onere fiscale, il quale non può trovare spazio nel

fabbisogno minimo della famiglia finché tale fabbisogno non è coperto (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermato in DTF 127 III

292 consid. 2a/bb), ma che non vi è ragione di stralciare dal 1°

gennaio 2014 in poi. Nel fabbisogno minimo dell'appellante va riconosciuto così

un carico tributario di fr. 375.15 mensili (doc. 12D), al quale va

aggiunta l'imposta comunale di Lavertezzo, notoriamente al 100%, per complessivi

fr. 651.30 mensili.

d) Se

ne conclude che il fabbisogno minimo del convenuto ammonta a fr. 3119.55

mensili fino al 31 dicembre 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 836.60, premio

della cassa malati fr. 348.30, assicurazione dell'economia domestica e RC

privata fr. 52.90, protezione giuridica fr. 24.15, assicurazione sulla

vita fr. 214.50, spese legali fr. 200.– e debiti

fr.

93.10). Dal 1° gennaio 2014 tale fabbisogno passa a fr. 4776.25 mensili

(ammortamento, assicurazione “3° pilastro A”, onere fiscale).

8. In merito al fabbisogno

minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3510.– mensili,

dovendosi togliere il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e l'indennità

per spese legali, senza dimenticare che in prima sede l'istante aveva rivendicato

un fabbisogno minimo inferiore a quello riconosciuto dal Pretore aggiunto. Da

quest'ultima censura va subito sgombrato il campo, già per il fatto che davanti

al Pretore AO 1 supponeva di vedersi affidare le figlie, tanto da esporre un

costo dell'alloggio di soli fr. 620.– mensili (già dedotta la quota inserita

nel fabbisogno in denaro delle due ragazze). Le figlie però sono state affidate

al padre, di modo che a AO 1 la locazione va riconosciuta per intero.

a) Quanto

all'assicurazione RC privata e dell'economia domestica, è vero che

l'interessata risulta assicurata unicamente per la mobilia domestica, versando

un premio di fr. 9.20 mensili (doc. F). L'appellante non contesta però che

durante la comunione domestica la famiglia fosse assicurata anche contro la

responsabilità civile privata, sicché non vi sono ragioni per disconoscere il

relativo premio (di fr. 10.80 mensili), incluso altresì nel fabbisogno minimo

del marito.

b) L'appellante

contesta anche l'indennità di fr. 200.– per spese legali compresa nel

fabbisogno minimo della moglie, ma a torto. Come ha ricordato il primo giudice,

i costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale rientrano nei doveri di

mantenimento giusta l'art. 163 CC. Nel fabbisogno minimo dei coniugi può quindi

essere pre­vista un'indennità per sopperire alle spese legali e processuali

correnti, sempre che il bilancio familiare consenta di affrontare l'esborso e

che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.20120.20 del 16 ottobre 2013, consid.

4b). In concreto delle due l'una: o si inserisce una cifra analoga nel

fabbisogno di ciascun coniuge o costoro fanno fronte all'esborso con la loro mezza

eccedenza. Considerato che, come si vedrà in appresso, il bilancio familiare

non presenta un'eccedenza apprezzabile, conviene equitativamente attenersi alla

prima variante. In definitiva il fabbisogno minimo di AO 1 va confermato in

fr. 3721.40 mensili.

9. Per quel che riguarda il

fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellante si duole che il Pretore

aggiunto gli abbia riconosciuto solo fr. 220.– mensili per una “mamma

diurna” in luogo del costo effettivo, di fr. 340.– mensili. Egli lamenta poi

che nel calcolare il costo dell'alloggio il primo giudice non ha tenuto conto

delle spese di riscaldamento, di modo che per finire il fabbisogno in denaro di

G__________ dev'essere fissato in fr. 2192.85 mensili e quello di S__________

in fr. 2025.90 mensili.

a) Circa

il costo della “mamma diurna” l'appellante sostiene che nell'ottobre del 2011 l'Associazione famiglie diurne del Sopraceneri

gli ha fatturato fr. 339.90, corrispondenti a 58 ore di lavoro, a 24 pranzi o

cene e a 14 merende (doc. 12i). Per tacere del fatto nondimeno che tale fatturazione

si riferisce a un periodo anteriore all'estensione del diritto di visita

materno (verbale del 14 novembre 2012), la spesa effettiva di un aiuto

domestico, di una ragazza alla pari o di una mamma diurna si sostituisce alla

posta per cura e educazione prevista nel fabbisogno in denaro dei figli dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orien­tamento

professionale del Canton Zurigo, tranne che il

coniuge affidatario renda verosimile di essere sgravato dalla cura e dall'educazione

solo in parte (I CCA, sentenza 11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid. 16b;

inc. 11.2004.118 del 22 novembre 2004, consid. 4a). La decisione citata

dal Pretore, in cui tale costo è stato interamente aggiunto a quello per cura e

educazione previsto dalle raccomandazioni, è stata successivamente precisata in

tal senso. Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha già cumulato

all'intera posta per cura per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni

l'ammontare di fr. 220.– mensili. L'appellante non pretende che per la

differenza di fr. 120.– mensili la “mamma diurna” non lo abbia

parzialmente sgravato dai suoi oneri. Non soccorrono dunque le premesse per

scostarsi in proposito dalla decisione impugnata.

b) Relativamente

al costo dell'alloggio, già si è detto che la spesa per il riscaldamento (fr.

70.– mensili), va riconosciuta (sopra, consid. 7a), di modo che la quota da inserire

nel fabbisogno in denaro di G__________ ammonta a fr. 667.– mensili

e quella nel fabbisogno in denaro di

S__________ a fr. 500.– mensili.

c) In

ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, per contro,

l'assegno familiare va tolto dal fabbisogno in denaro delle figlie, che le

raccomandazioni di Zurigo comprendono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), per

essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Dai

fabbisogni in denaro di fr. 2132.– e fr. 1965.– mensili vanno dedotti così

fr. 200.– mensili, di modo che quello di G__________ risulta di fr. 1932.–

mensili e quello di S__________ di fr. 1765.– mensili. Inoltre, sempre secondo

la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi ali­mentari

per le figlie andrebbero fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al

termine di un eventuale percorso scolastico o professionale

(DTF 139 III 404 in alto), ciò che tuttavia, vista l'età delle ragazze,

può essere rinviato alla sentenza di divorzio.

10. Infine il Pretore aggiunto

ha imposto il convenuto di versare alla moglie fr. 228.– mensili “a copertura

delle maggiori spese da lei sostenute per l'accresciuto diritto di visita”.

Egli ha ricordato che un diritto di visita abituale, nell'ambito del quale il

genitore non affidatario provvede mediamente a un pranzo e a una cena la

settimana, non giustifica una diminuzione del contributo alimentare, ma che in

concreto il diritto di visita concordato tra le parti obbliga la madre a

finanziare, in media, il vitto delle due figlie cinque volte e mezzo la

settimana, per il 40% dei pasti, onde un risparmio del padre pari al 40% dei

costi del vitto e il diritto della moglie di vedersi rifondere la maggior

spesa.

a) L'appellante

contesta l'opinione del primo giudice, sostenendo che il precedente menzionato

nella sentenza impugnata riguardava il contributo per un genitore non affidatario,

mentre in concreto il coniuge affidatario è lui. Per di più, soggiunge, egli si

fa carico dell'intero fabbisogno in denaro delle ragazze ed eroga anche un

contributo alimentare alla moglie, la quale “non versa neppure un franco per il

mantenimento delle figlie”.

b) In

linea di principio le spese legate all'esercizio di un diritto di visita sono a

carico del genitore che beneficia di tale diritto. Se tuttavia assume vitto,

cura e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del consueto, un

genitore non affidatario ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo

una quota del fabbisogno in denaro del figlio, da dedurre dal contributo di

mantenimento (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7; II-2012 pag. 795 consid. 8; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid.13b). In

casi del genere si tiene conto di ciò non riducendo il fabbisogno in denaro del

figlio, che rimane invariato, ma riconoscendo che una quota della posta

“sostentamento” prevista dalle menzionate raccomandazioni è assicurata dal

genitore non affidatario (cfr. anche RtiD II-2012 pag. 796 n. 6c).

c) Nella

fattispecie l'appellante non pone in dubbio che il diritto di visita concordato

dai genitori all'udienza del 14 novembre 2012 sia ampiamente superiore a quello

usuale e che ciò lo sgravi del vitto per le figlie ogni settimana nella misura

del 40%. Perché di ciò non si dovrebbe tenere

conto egli non spiega. Che le figlie siano affidate a lui ancora non significa

che egli non consegua economie sul vitto delle ragazze durante i diritti

di visita, né che la moglie non debba essere indennizzata per tali prestazioni. Nel risultato la conclusione del Pretore aggiunto

resiste pertanto alla critica.

11. Dopo tutto quanto precede

emerge nella fattispecie il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

Dal 1° febbraio

al 31 dicembre 2013

Reddito del

marito (consid. 5) fr. 10 537.95

Reddito

della moglie (consid. 6) fr. –.—

fr. 10 537.95 mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3 119.55

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 721.40

Fabbisogno

in denaro di G__________ (consid. 9) fr. 1 932.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 9) fr. 1 765.—

fr .

10 537.95 mensili

Eccedenza fr.

–.— mensili

Metà

eccedenza fr. –.—

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3119.55 fr. 3 119.55 mensili,

deve destinare a G__________:

fr.

1932.– ./. fr. 114.– = fr. 1 818.— mensili

oltre

agli assegni familiari,

a S__________:

fr.

1765.– ./. fr. 114.– = fr. 1 651.— mensili

oltre

agli assegni familiari

e versare alla moglie: arrotondati in: fr. 3 722.— mensili

+

fr. 228.– per il vitto delle figlie, onde complessivi fr. 3 950.— mensili.

Dal

1° gennaio 2014 in poi

Reddito del

marito (consid. 5) fr. 10 537.95

Reddito

della moglie (consid. 6) fr. 2 000.—

fr. 12 537.95 mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 4 776.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 721.40

Fabbisogno

in denaro di G__________ (consid. 9) fr. 1 932.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 9) fr. 1 765.—

fr .

12 194.65 mensili

Eccedenza fr. 343.30 mensili

Metà

eccedenza fr. 171.65 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4776.25 + fr. 171.65 = fr. 4 947.90 mensili

deve destinare a G__________:

fr.

1932.– ./. fr. 114.– = fr. 1 818.— mensili

oltre

agli assegni familiari,

a S__________:

fr.

1765.– ./. fr. 114.– = fr. 1 651.— mensili

oltre

agli assegni familiari

e versare

alla moglie:

fr.

3721.40 + fr. 171.65 ./. 2000.– arrotondati

in: fr. 1 895.— mensili

+ fr. 228.– per il vitto delle figlie, onde

complessivi fr. 2 121.— mensili.

In ultima analisi l'appello dell'8

febbraio 2013 va accolto entro tali limiti.

12. Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta,

e soccombe sulla decorrenza del medesimo. Equitativamente si giustifica così

che sopporti due terzi delle spese e che rifonda alla moglie un'equa indennità

per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile,

invece, sul dispositivo di primo grado relativo alle spese processuali,

suddivise a metà, e alle ripetibili, compensate.

13. Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Le

cause inc. 11.2013.12 e 11.2013.16 sono congiunte.

2. Nella misura in cui

non è diventato privo d'oggetto, l'appello del 1° febbraio 2013 è respinto e la

sentenza impugnata è confer­mata.

3. Nella misura in cui

è ricevibile, l'appello dell'8 febbraio 2013 è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 1 della sentenza rettificata è riformato come segue:

AP 1 è condannato a versare anticipatamente i seguenti

contributi alimentari per la moglie AO 1:

fr. 3722.–

mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e

fr.

1895.– mensili dal 1° gennaio 2014 in poi.

Per il resto l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

4. Le spese processuali

di fr. 1000.– sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto

a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili

ridotte.

5. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).