11.2013.12
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare in favore di un coniuge
4 febbraio 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2013.12 11.2013.16
Lugano
4 febbraio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2011.731 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 dicembre 2011 da
AO 1 ora
in
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 1° febbraio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 21 gennaio 2013
e sull'appello dell'8
febbraio 2013 presentato dallo stesso AP 1 contro la sentenza rettificata
emessa dal Pretore aggiunto il 1° febbraio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AO 1 (1970),
cittadina statunitense, si sono sposati a __________ il 14 giugno 2002. Dal
matrimonio sono nate G__________, il 29 marzo 2003, e S__________, il 21 novembre
2005. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2009, quando la moglie ha
lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 2711 RFD di __________,
proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi a __________.
Durante la vita in comune il marito ha lavorato per il __________, mentre la
moglie non ha svolto attività lucrativa. Dall'agosto del 2011 AP 1 è direttore
di vendita per la __________.
B. Il 13 dicembre 2011 AO 1 si
è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata,
l'affidamento delle figlie, riservato il diritto di visita paterno, un contributo
alimentare di fr. 3950.– mensili per sé, uno di fr. 1500.– mensili
ciascuno per le figlie (assegni familiari non compresi) e il versamento di
fr. 5000.– “per provvedere alla copertura di spese procedurali e di
patrocinio”, non opponendosi all'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito.
All'udienza del 22 marzo 2012, indetta per la discussione,
Fatti
i coniugi si sono dati atto di vivere separati dal 1° agosto 2009, si
sono accordati sull'abitazione coniugale al marito e sull'affidamento congiunto
delle figlie fino al giugno del 2012. AP 1 ha rivendicato tuttavia
l'affidamento definitivo di G__________ e S__________, riservato il diritto di
visita materno.
C. Il 27 marzo 2012 AP 1 ha
adito a sua volta il Pretore perché, “dichiarato decaduto l'assetto provvisorio
parziale”, le figlie fossero affidate a lui. Invitata a presentare
osservazioni, nel suo memoriale del 5 aprile 2012 AO 1 ha concluso per la
reiezione dell'istanza. Al contraddittorio del 19 aprile 2012 le parti si sono
accordate sull'affidamento delle figlie al padre e sul diritto di visita della
madre. Alla successiva udienza del 14 novembre 2012 esse hanno confermato tale
affidamento, estendendo il diritto di visita materno, e hanno postulato la
designazione di un curatore educativo. Il Pretore aggiunto ha chiuso
l'istruttoria e ha preso atto che “fino all'emanazione della decisione, il
marito continuerà come finora a pagare tutte le spese dell'economia domestica”,
le parti accordandosi sul fatto che “la decisione sui contributi avrà effetto
solo dalla decisione”.
D. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
Considerandi
del 20 dicembre 2012 AO 1 ha chiesto “in merito ai punti ancora in
contestazione” un contributo alimentare per sé di fr. 3930.– mensili, più
fr. 400.– mensili “a copertura delle spese maggiorate per il diritto di
visita accresciuto delle figlie”. Nel proprio allegato del 21 dicembre 2012 AP
1.
ha confermato le sue richieste e si è opposto a qualsiasi contributo in
favore della moglie. Statuendo il 21 gennaio 2013, il Pretore aggiunto ha
condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 3930.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e di
fr. 2975.– mensili in seguito (dispositivo n. 1), oltre a complessivi fr.
228.
– mensili “a copertura delle maggiori spese sostenute dalla moglie per i
diritti di visita accresciuti” (dispositivo n. 2). Le spese processuali di
complessivi fr. 3245.32 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili (dispositivo n. 3).
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2013 per
ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 560.– mensili dal 1°
febbraio 2013, la soppressione del compenso per le maggiori spese dovute al
diritto di visita e una diversa ripartizione degli oneri processuali, con
obbligo per la moglie di rifondergli fr. 15 000.–
a titolo di ripetibili (inc. 11.2013.12).
F. Lo stesso giorno il Pretore
aggiunto ha accolto un'istanza di rettifica introdotta il 31 gennaio 2013 da AP
1, ha annullato la sentenza del 21 gennaio 2013 e l'ha sostituita con una nuova
decisione in cui ha fissato il contributo alimentare per la moglie in
fr. 3905.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013, ridotti a
fr. 2905.– mensili in seguito, mentre ha confermato gli altri due
Dispositivo
dispositivi della decisione precedente.
G. Contro la decisione
rettificata AP 1 ha ricorso a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2013
in cui formula le medesime richieste contenute nell'appello del
1° febbraio 2013 (inc. 11.2013.16). Nelle sue osservazioni dell'8
marzo 2013 AO 1 conclude per la reiezione di entrambi gli appelli.
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi in discussione. La sentenza del 21 gennaio 2013 inoltre è
pervenuta al patrocinatore del convenuto il 22 gennaio 2013, mentre quella
rettificata, del 1° febbraio 2013, è stata notificata il 4 febbraio 2013.
Introdotti rispettivamente il 1° febbraio e l'8 febbraio 2013, entrambi gli appelli
sono quindi tempestivi. Tenuto conto dell'evidente connessità dei due rimedi,
finanche identici, si giustifica nella fattispecie di congiungere i due ricorsi
e di trattarli con un unico giudizio.
2. Il 31 gennaio 2013 AP 1 si
è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di “rettificare le cifre e i
calcoli esposti, nonché il dispositivo 1 della decisione 21 gennaio 2013”. Ravvisata una svista manifesta nel costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha ricalcolato il
contributo alimentare per la moglie. Egli non si è limitato però a rettificare
il dispositivo n. 1 della decisione 21 gennaio 2013, come chiedeva
l'interessato, ma ha annullato l'intera decisione e ha statuito di nuovo su
tutti i punti rimasti litigiosi. Tale modo di procedere non è corretto, poiché
il giudizio si sarebbe dovuto limitare alle questioni oggetto dalla domanda di
rettifica (art. 334 cpv. 1 seconda frase CPC).
Sia come sia, la sentenza del 1°
febbraio 2013 è stata rettificata limitatamente al dispositivo n. 1, di modo
che un nuovo termine d'impugnazione è cominciato a decorrere solo per tale
dispositivo (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2012 dell'8 febbraio
2013 consid. 2 con riferimenti; v. anche Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 1437; Schwander in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 17 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,
n. 14 ad art. 334; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2ª edizione, pag. 520 n.
76; Carcagni
Roesler in: Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 16 ad art. 334). Di conseguenza l'appello del 1° febbraio 2013
diretto contro la decisione del 21 gennaio 2013 è diventato senza oggetto nella
misura in cui riguarda il dispositivo n. 1, ma rimane pendente nella misura in cui riguarda i punti 2 e 3 della sentenza
originaria estranei alla rettifica (cfr. Sterchi
in: Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012,
n. 14 ad art. 334). L'appello introdotto l'8 febbraio 2013, per contro, è ricevibile
solo nella misura in cui è diretto contro il dispositivo n. 1 della sentenza
rettificata, mentre non è ammissibile nella misura in cui riguarda i dispositivi
n. 2 e 3.
3. AP 1 acclude all'appello
dell'8 febbraio 2013 nuovi documenti sui vantaggi del riscaldamento con pompa di
calore e sugli stipendi minimi nel settore degli impiegati di commercio e nel
settore alberghiero e della ristorazione. Ci si può domandare se essi siano
ricevibili, considerato che tale documentazione, scaricata da Internet, poteva
verosimilmente essere prodotta già davanti Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b
CPC). Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, tali mezzi di prova non appaiono
di rilievo per il giudizio. Ciò premesso, giova passare senza indugio all'esame
degli appelli.
4. Litigiosi rimangono, nella
fattispecie, il contributo di mantenimento chiesto dalla moglie e l'indennità
per le spese da lei sostenute esercitando il diritto di visita alle figlie. A
tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 10 937.95 netti mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 2795.45 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 805.60,
premio della cassa malati fr. 348.30, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 52.90, protezione giuridica fr. 24.15,
assicurazione sulla vita delle figlie fr. 214.50). Quanto alla moglie,
egli non le ha imputato alcun reddito fino al 31 dicembre 2013, mentre le
ha ascritto un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili in seguito, e ne ha
calcolato il fabbisogno minimo in fr. 3721.40 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–,
locazione fr. 1630.–, premio della cassa malati fr. 530.–,
assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 20.–, assicurazione
RC auto fr. 45.90.–, imposta di circolazione fr. 45.50, posteggio
fr. 50.–, indennità per spese legali fr. 200.–).
Relativamente ai fabbisogni in denaro
delle figlie, il Pretore aggiunto ha stimato quello di G__________ in fr.
2110.– mensili e quello di S__________ in fr. 1948.– mensili, adattando al caso
specifico le voci per cura e educazione e il costo dell'alloggio previsti dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo. In definitiva, accertata un'eccedenza nel
bilancio familiare di fr. 363.10 mensili fino al 1° gennaio 2014 e di
fr. 2363.10 in seguito, il primo giudice ha obbligato il marito a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 3905.– mensili dal il 1°
febbraio al il 31 dicembre 2013 e di fr. 2905.– mensili dal 1° gennaio
2014 in poi, oltre a fr. 228.– mensili (fr. 114.– per ogni figlia) “a
copertura delle maggiori spese da lei sostenute per l'accresciuto diritto di visita”.
5. Per quel che è del proprio
reddito, l'appellante sostiene che il primo giudice non poteva fondarsi su
quello da lui conseguito al momento del giudizio, di fr. 10 937.95 mensili presso la __________, poiché “lo
standard di vita scelto dai coniugi di comune accordo costituisce il limite
superiore dell'adeguato mantenimento”. Egli chiede così di accertare il suo reddito
in fr. 9400.– mensili, pari a quanto egli guadagnava durante la vita in comune
dal __________.
a) Che
la definizione di contributi alimentari debba fondarsi, di regola, sulle
condizioni economiche della famiglia al momento della decisione è pacifico (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.152 del 7 ottobre 2014, consid. 7 con
riferimenti; per il reddito v. anche RtiD
I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Il giudice deve far capo perciò ai dati più recenti di cui dispone ed è
quanto ha fatto il Pretore aggiunto nel caso specifico. È vero che il
limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal
tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunione domestica (RtiD
I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a
e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore
alla separazione, nondimeno, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile
a quello dell'altro (DTF 129 III 7 consid, 3.1.1; 121 III 100 consid. 3b; v.
anche sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1).
b) Ciò
premesso, che durante la vita in comune il reddito di AP 1 fosse
inferiore a quello conseguito al momento del giudizio è possibile, quantunque
nel 2008 egli risulti avere percepito fr. 10 917.–
mensili, assegni familiari compresi (doc. H). Determinante è tuttavia che il coniuge creditore non si veda
riconoscere più di quanto occorra per conservare il tenore di vita sostenuto
durante la vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre
2014, consid. 10a). Ciò non è il caso in concreto, ove appena si pensi che fino
al 31 dicembre 2013 il reddito del marito non basta nemmeno per finanziare le
due economie domestiche separate, sicché il bilancio familiare
non consente di far fronte a tutte le spese cui i coniugi sopperivano durante
la vita in comune (in particolare l'ammortamento ipotecario e l'onere fiscale).
Non si può dire pertanto che fino ad allora i coniugi si vedano garantito il
tenore di vita raggiunto durante la vita in comune.
c) In
ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale gli assegni
familiari (fr. 400.– mensili) non vanno inclusi nel reddito del genitore
che li riscuote, ma devono essere tolti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF
137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Ne discende che il reddito di
AP 1 va stabilito in fr. 10 537.95 netti
mensili. Parallelamente, come si vedrà in appresso, andrà rettificato il
fabbisogno in denaro delle figlie.
6. Relativamente al reddito
della moglie, il Pretore aggiunto ha riassunto anzitutto le condizioni cui si
può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa durante
una procedura a tutela dell'unione coniugale. Alla luce di ciò egli ha ritenuto
potersi ragionevolmente esigere che entro il 1° gennaio 2014 AO 1
intraprenda un'attività lucrativa all'80%, sicché da tale data le ha imputato
un reddito di fr. 2000.–
mensili. Egli ha tenuto conto, in particolare, della durata del matrimonio, del
periodo di separazione dei coniugi, dell'età dell'interessata, del fatto che
questa “non soffre di patologie organiche tali da impedirle l'esercizio di
un'attività lavorativa”, della sua scarsa padronanza dell'italiano, della sua
formazione professionale, del fatto che essa non avesse iniziato ricerche di
lavoro prima della sentenza, del periodo congiunturale e della situazione del
mercato del lavoro, come pure dell'ampio diritto di visita e della situazione
economica familiare “non del tutto sfavorevole”.
a) L'appellante
contesta il grado d'occupazione e l'ammontare del reddito imputato alla moglie,
come pure il lasso di tempo concesso a quest'ultima per intraprendere
un'attività lucrativa. Afferma che, pur occupandosi sul mezzogiorno delle
figlie,
costei può lavorare al 90% e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, tanto
più che vari contratti collettivi di lavoro (nel settore della vendita al
dettaglio, del personale domestico o alberghiero) prevedono stipendi più elevati.
Quanto al periodo di inserimento, secondo l'appellante il lasso di tempo
accordato alla moglie è eccessivo già per il fatto che dal 2009 essa non ha più
l'affidamento delle figlie. Inoltre, secondo giurisprudenza, il lasso di tempo
per trovare un'attività lucrativa non dovrebbe eccedere sei mesi.
b) Un
guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo
carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può
ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti
un'attività
lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione
professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge
abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il
reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato
del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;
RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami;
I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). È quanto ha
fatto il Pretore aggiunto nel caso specifico, stimando il reddito potenziale dell'interessata
in fr. 2000.– netti mensili per un'attività all'80%.
c) Ciò
posto, nella fattispecie il problema è di sapere se AO 1 sia concretamente in
grado di guadagnare fr. 3000.– mensili. L'appellante non contesta che essa non
abbia una particolare formazione professionale, che giunta in Svizzera nel 2000
essa ha svolto solo attività sporadiche, cessate nel 2003 con la nascita della
primogenita, che ha scarse conoscenze dell'italiano e delle altre lingue nazionali,
che pur non soffrendo di patologie organiche essa accusa difficoltà
psicologiche, come sintomi depressivi e dipendenza dall'alcool tali da rendere
necessari anche ricoveri ospedalieri, che le sue attuali condizioni di salute
psichica sono migliorate, ma che essa non è al riparo da ricadute, senza
dimenticare che essa deve accudire alle figlie durante quattro pause per il
pranzo durante la settimana, oltre al mercoledì pomeriggio.
L'appellante
sostiene che la moglie potrebbe trovare un'occupazione compatibile con le pause
per il pranzo delle figlie, come ad esempio “impiegata d'ufficio, di vendita o
di collaboratrice domestica”, il diritto di visita potendo essere adattato
agli
orari di lavoro di lei. Ciò le permetterebbe di lavorare al 90% e di guadagnare
almeno fr. 3000.– mensili. Se non che, vista l'attuale situazione del mercato
del lavoro nel Cantone Ticino e la pressione sull'occupazione dovuta dalla
massiccia presenza di manodopera frontaliera, già non è scontato né evidente
che, pur dando prova di impegno, essa possa impiegarsi all'80% in simili
settori. Che poi essa abbia modo di guadagnare fr. 3000.– netti mensili come “impiegata
d'ufficio, di vendita o di collaboratrice domestica” è tutto da rendere
verosimile. L'appellante non reca il benché minimo elemento concreto atto a
sostanziare tale assunto, né tanto meno indica chi sarebbe disposto ad assumere
una persona di 43 anni nelle condizioni di AO 1. Quanto al grado d'occupazione,
l'80% stimato dal Pretore è una valutazione ragionevole, tenuto conto che AO 1
deve preparare il pranzo per le due figlie ogni mezzogiorno e si cura di loro
il mercoledì pomeriggio, trasferendosi da __________ a __________. Che ciò sia
per il bene e nell'interesse delle ragazze, del resto, l'appellante non revoca
in dubbio.
d) Per
quanto attiene al periodo concesso dal Pretore aggiunto a AO 1 per trovare
un'attività lucrativa da fr. 2000.– mensili (11 mesi dall'emanazione della
sentenza), l'appellante definisce tale lasso di tempo eccessivo, asserendo che
in nessun caso il termine deve eccedere sei mesi. L'assunto non può essere
condiviso. Certo, le parti si sono separate nel 2009, ma sino al febbraio del
2013 il marito ha sopperito al mantenimento della consorte e solo con il
memoriale conclusivo del 21 dicembre 2012 ha preteso di imputare alla moglie un
reddito ipotetico. Tenuto conto che per almeno una decina d'anni AO 1 non ha
svolto alcuna attività lucrativa, non si può seriamente esigere – come fa
l'appellante – che costei trovi un impiego da un giorno all'altro. Il
precedente da lui citato (in: RtiD I-2011 pag. 653n. 12c) si riferiva a un
coniuge che aveva smesso di svolgere un'attività lucrativa qualche tempo prima
della separazione, ciò che non è il caso in concreto. Anche su questo punto, in
definitiva, l'appellante non reca alcun elemento sull'immediata – o per lo meno
rapida – reperibilità di posti di lavoro che faccia apparire esagerato il periodo
di inserimento professionale accordato a AO 1 dal Pretore aggiunto.
7. Relativamente al proprio
fabbisogno minimo, l'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 4574.50 mensili,
rimproverando al Pretore aggiunto di avere trascurato i costi del riscaldamento,
l'ammortamento ipotecario diretto e indiretto, così come l'onere fiscale. Le
singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) Per
quel che riguarda le spese per il riscaldamento a termopompa, l'appellante
chiede di riconoscergli fr. 70.– mensili, corrispondenti al 30% del costo
dell'elettricità. Invero il conteggio da lui prodotto (doc. 12b) non permette
di distinguere tra costo dell'elettricità e costo del riscaldamento, che va considerato
in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292,
cifra I). Inoltre lo stesso conteggio si riferisce al consumo di energia nel
periodo invernale, notoriamente superiore a quello del resto dell'anno. Mancando
dati affidabili, il giudice procede per apprezzamento, come quando valuta un
presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (in materia
fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997,
consid. 2c; in materia di manutenzione ordinaria di uno stabile: I CCA, sentenza
inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014, consid. 5a). A un sommario esame come
quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, in
concreto una stima di fr. 70.– mensili per le spese di riscaldamento a termopompa
appare in linea con gli usuali costi di un impianto simile (cfr. Collaud, Le minimum vital selon
l'article 92 LP: in RFJ 20/2011 pag. 312 nota 70). Il costo dell'alloggio
ammonta perciò a complessivi fr. 2003.60 mensili, di cui, una volta dedotte le
quote già comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie, fr. 836.60 mensili da
inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante.
b) In
merito all'ammortamento del debito ipotecario e al premio dell'assicurazione
“3° pilastro A”, apparentemente correlato, l'appellante chiede di riconoscergli
il costo di fr. 541.65 mensili per il primo e quello di fr. 556.85 mensili
per il secondo (doc. 20 e 27), sostenendo che si tratta di spese decise in
comune dai coniugi, che tali spese sono servite a entrambi e che in difetto di
ciò sarebbe stato impossibile ottenere il mutuo ipotecario. Il
problema è che il fabbisogno delle due
economie domestiche è prioritario (I CCA, sentenza inc.
11.2011.125 del 6 aprile 2012, consid. 3 con riferimento), nel senso che
il mantenimento della famiglia prevale sul rimborso dei debiti verso terzi,
anche sull'ammortamento ipotecario (DTF 127 III 292 in alto). Nel caso specifico, come si vedrà in appresso, fino al 31 dicembre 2013 (11 mesi) il
quadro delle entrate e delle uscite familiari non consente spese superiori a
fr. 93.10 mensili, i mezzi finanziari della famiglia non consentendo di sopportare
oneri maggiori. Tutto quanto si può riconoscere nel fabbisogno minimo
dell'appellante è perciò l'esborso fino a concorrenza di tale cifra. Diversa è
la situazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, quando il bilancio familiare
consente di far fronte all'esborso complessivo di fr. 1098.50
mensili, il quale va inserito per intero, da allora, nel fabbisogno minimo
dell'interessato. Quanto alle spese legali si rinvia a quanto esposto per la
moglie (consid. 8b).
c) Analogo
principio vale per l'onere fiscale, il quale non può trovare spazio nel
fabbisogno minimo della famiglia finché tale fabbisogno non è coperto (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermato in DTF 127 III
292 consid. 2a/bb), ma che non vi è ragione di stralciare dal 1°
gennaio 2014 in poi. Nel fabbisogno minimo dell'appellante va riconosciuto così
un carico tributario di fr. 375.15 mensili (doc. 12D), al quale va
aggiunta l'imposta comunale di Lavertezzo, notoriamente al 100%, per complessivi
fr. 651.30 mensili.
d) Se
ne conclude che il fabbisogno minimo del convenuto ammonta a fr. 3119.55
mensili fino al 31 dicembre 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 836.60, premio
della cassa malati fr. 348.30, assicurazione dell'economia domestica e RC
privata fr. 52.90, protezione giuridica fr. 24.15, assicurazione sulla
vita fr. 214.50, spese legali fr. 200.– e debiti
fr.
93.10). Dal 1° gennaio 2014 tale fabbisogno passa a fr. 4776.25 mensili
(ammortamento, assicurazione “3° pilastro A”, onere fiscale).
8. In merito al fabbisogno
minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3510.– mensili,
dovendosi togliere il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e l'indennità
per spese legali, senza dimenticare che in prima sede l'istante aveva rivendicato
un fabbisogno minimo inferiore a quello riconosciuto dal Pretore aggiunto. Da
quest'ultima censura va subito sgombrato il campo, già per il fatto che davanti
al Pretore AO 1 supponeva di vedersi affidare le figlie, tanto da esporre un
costo dell'alloggio di soli fr. 620.– mensili (già dedotta la quota inserita
nel fabbisogno in denaro delle due ragazze). Le figlie però sono state affidate
al padre, di modo che a AO 1 la locazione va riconosciuta per intero.
a) Quanto
all'assicurazione RC privata e dell'economia domestica, è vero che
l'interessata risulta assicurata unicamente per la mobilia domestica, versando
un premio di fr. 9.20 mensili (doc. F). L'appellante non contesta però che
durante la comunione domestica la famiglia fosse assicurata anche contro la
responsabilità civile privata, sicché non vi sono ragioni per disconoscere il
relativo premio (di fr. 10.80 mensili), incluso altresì nel fabbisogno minimo
del marito.
b) L'appellante
contesta anche l'indennità di fr. 200.– per spese legali compresa nel
fabbisogno minimo della moglie, ma a torto. Come ha ricordato il primo giudice,
i costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale rientrano nei doveri di
mantenimento giusta l'art. 163 CC. Nel fabbisogno minimo dei coniugi può quindi
essere prevista un'indennità per sopperire alle spese legali e processuali
correnti, sempre che il bilancio familiare consenta di affrontare l'esborso e
che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.20120.20 del 16 ottobre 2013, consid.
4b). In concreto delle due l'una: o si inserisce una cifra analoga nel
fabbisogno di ciascun coniuge o costoro fanno fronte all'esborso con la loro mezza
eccedenza. Considerato che, come si vedrà in appresso, il bilancio familiare
non presenta un'eccedenza apprezzabile, conviene equitativamente attenersi alla
prima variante. In definitiva il fabbisogno minimo di AO 1 va confermato in
fr. 3721.40 mensili.
9. Per quel che riguarda il
fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellante si duole che il Pretore
aggiunto gli abbia riconosciuto solo fr. 220.– mensili per una “mamma
diurna” in luogo del costo effettivo, di fr. 340.– mensili. Egli lamenta poi
che nel calcolare il costo dell'alloggio il primo giudice non ha tenuto conto
delle spese di riscaldamento, di modo che per finire il fabbisogno in denaro di
G__________ dev'essere fissato in fr. 2192.85 mensili e quello di S__________
in fr. 2025.90 mensili.
a) Circa
il costo della “mamma diurna” l'appellante sostiene che nell'ottobre del 2011 l'Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
gli ha fatturato fr. 339.90, corrispondenti a 58 ore di lavoro, a 24 pranzi o
cene e a 14 merende (doc. 12i). Per tacere del fatto nondimeno che tale fatturazione
si riferisce a un periodo anteriore all'estensione del diritto di visita
materno (verbale del 14 novembre 2012), la spesa effettiva di un aiuto
domestico, di una ragazza alla pari o di una mamma diurna si sostituisce alla
posta per cura e educazione prevista nel fabbisogno in denaro dei figli dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, tranne che il
coniuge affidatario renda verosimile di essere sgravato dalla cura e dall'educazione
solo in parte (I CCA, sentenza 11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid. 16b;
inc. 11.2004.118 del 22 novembre 2004, consid. 4a). La decisione citata
dal Pretore, in cui tale costo è stato interamente aggiunto a quello per cura e
educazione previsto dalle raccomandazioni, è stata successivamente precisata in
tal senso. Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha già cumulato
all'intera posta per cura per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni
l'ammontare di fr. 220.– mensili. L'appellante non pretende che per la
differenza di fr. 120.– mensili la “mamma diurna” non lo abbia
parzialmente sgravato dai suoi oneri. Non soccorrono dunque le premesse per
scostarsi in proposito dalla decisione impugnata.
b) Relativamente
al costo dell'alloggio, già si è detto che la spesa per il riscaldamento (fr.
70.– mensili), va riconosciuta (sopra, consid. 7a), di modo che la quota da inserire
nel fabbisogno in denaro di G__________ ammonta a fr. 667.– mensili
e quella nel fabbisogno in denaro di
S__________ a fr. 500.– mensili.
c) In
ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, per contro,
l'assegno familiare va tolto dal fabbisogno in denaro delle figlie, che le
raccomandazioni di Zurigo comprendono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), per
essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Dai
fabbisogni in denaro di fr. 2132.– e fr. 1965.– mensili vanno dedotti così
fr. 200.– mensili, di modo che quello di G__________ risulta di fr. 1932.–
mensili e quello di S__________ di fr. 1765.– mensili. Inoltre, sempre secondo
la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi alimentari
per le figlie andrebbero fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al
termine di un eventuale percorso scolastico o professionale
(DTF 139 III 404 in alto), ciò che tuttavia, vista l'età delle ragazze,
può essere rinviato alla sentenza di divorzio.
10. Infine il Pretore aggiunto
ha imposto il convenuto di versare alla moglie fr. 228.– mensili “a copertura
delle maggiori spese da lei sostenute per l'accresciuto diritto di visita”.
Egli ha ricordato che un diritto di visita abituale, nell'ambito del quale il
genitore non affidatario provvede mediamente a un pranzo e a una cena la
settimana, non giustifica una diminuzione del contributo alimentare, ma che in
concreto il diritto di visita concordato tra le parti obbliga la madre a
finanziare, in media, il vitto delle due figlie cinque volte e mezzo la
settimana, per il 40% dei pasti, onde un risparmio del padre pari al 40% dei
costi del vitto e il diritto della moglie di vedersi rifondere la maggior
spesa.
a) L'appellante
contesta l'opinione del primo giudice, sostenendo che il precedente menzionato
nella sentenza impugnata riguardava il contributo per un genitore non affidatario,
mentre in concreto il coniuge affidatario è lui. Per di più, soggiunge, egli si
fa carico dell'intero fabbisogno in denaro delle ragazze ed eroga anche un
contributo alimentare alla moglie, la quale “non versa neppure un franco per il
mantenimento delle figlie”.
b) In
linea di principio le spese legate all'esercizio di un diritto di visita sono a
carico del genitore che beneficia di tale diritto. Se tuttavia assume vitto,
cura e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del consueto, un
genitore non affidatario ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo
una quota del fabbisogno in denaro del figlio, da dedurre dal contributo di
mantenimento (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7; II-2012 pag. 795 consid. 8; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid.13b). In
casi del genere si tiene conto di ciò non riducendo il fabbisogno in denaro del
figlio, che rimane invariato, ma riconoscendo che una quota della posta
“sostentamento” prevista dalle menzionate raccomandazioni è assicurata dal
genitore non affidatario (cfr. anche RtiD II-2012 pag. 796 n. 6c).
c) Nella
fattispecie l'appellante non pone in dubbio che il diritto di visita concordato
dai genitori all'udienza del 14 novembre 2012 sia ampiamente superiore a quello
usuale e che ciò lo sgravi del vitto per le figlie ogni settimana nella misura
del 40%. Perché di ciò non si dovrebbe tenere
conto egli non spiega. Che le figlie siano affidate a lui ancora non significa
che egli non consegua economie sul vitto delle ragazze durante i diritti
di visita, né che la moglie non debba essere indennizzata per tali prestazioni. Nel risultato la conclusione del Pretore aggiunto
resiste pertanto alla critica.
11. Dopo tutto quanto precede
emerge nella fattispecie il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
Dal 1° febbraio
al 31 dicembre 2013
Reddito del
marito (consid. 5) fr. 10 537.95
Reddito
della moglie (consid. 6) fr. –.—
fr. 10 537.95 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 3 119.55
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 721.40
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 9) fr. 1 932.—
Fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 9) fr. 1 765.—
fr .
10 537.95 mensili
Eccedenza fr.
–.— mensili
Metà
eccedenza fr. –.—
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3119.55 fr. 3 119.55 mensili,
deve destinare a G__________:
fr.
1932.– ./. fr. 114.– = fr. 1 818.— mensili
oltre
agli assegni familiari,
a S__________:
fr.
1765.– ./. fr. 114.– = fr. 1 651.— mensili
oltre
agli assegni familiari
e versare alla moglie: arrotondati in: fr. 3 722.— mensili
+
fr. 228.– per il vitto delle figlie, onde complessivi fr. 3 950.— mensili.
Dal
1° gennaio 2014 in poi
Reddito del
marito (consid. 5) fr. 10 537.95
Reddito
della moglie (consid. 6) fr. 2 000.—
fr. 12 537.95 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 4 776.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 721.40
Fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 9) fr. 1 932.—
Fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 9) fr. 1 765.—
fr .
12 194.65 mensili
Eccedenza fr. 343.30 mensili
Metà
eccedenza fr. 171.65 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4776.25 + fr. 171.65 = fr. 4 947.90 mensili
deve destinare a G__________:
fr.
1932.– ./. fr. 114.– = fr. 1 818.— mensili
oltre
agli assegni familiari,
a S__________:
fr.
1765.– ./. fr. 114.– = fr. 1 651.— mensili
oltre
agli assegni familiari
e versare
alla moglie:
fr.
3721.40 + fr. 171.65 ./. 2000.– arrotondati
in: fr. 1 895.— mensili
+ fr. 228.– per il vitto delle figlie, onde
complessivi fr. 2 121.— mensili.
In ultima analisi l'appello dell'8
febbraio 2013 va accolto entro tali limiti.
12. Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta,
e soccombe sulla decorrenza del medesimo. Equitativamente si giustifica così
che sopporti due terzi delle spese e che rifonda alla moglie un'equa indennità
per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile,
invece, sul dispositivo di primo grado relativo alle spese processuali,
suddivise a metà, e alle ripetibili, compensate.
13. Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Le
cause inc. 11.2013.12 e 11.2013.16 sono congiunte.
2. Nella misura in cui
non è diventato privo d'oggetto, l'appello del 1° febbraio 2013 è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
3. Nella misura in cui
è ricevibile, l'appello dell'8 febbraio 2013 è parzialmente accolto, nel senso
che il dispositivo n. 1 della sentenza rettificata è riformato come segue:
AP 1 è condannato a versare anticipatamente i seguenti
contributi alimentari per la moglie AO 1:
fr. 3722.–
mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e
fr.
1895.– mensili dal 1° gennaio 2014 in poi.
Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
4. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto
a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili
ridotte.
5. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).