Lexipedia

Decisione

11.2013.13

Modifica dell'assegnazione cautelare dell'abitazione coniugale

9 dicembre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 21 agosto 2012 da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2);

giudicando sull'appello

del 4 febbraio 2013 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 21 gennaio 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1

(1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ (__________) il 27 dicembre

1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (l'11 ottobre 1988), M__________ (il

19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre 1996). Nel 1997 i coniugi hanno

acquistato, metà ciascuno, una casa d'abitazione a __________ (particella n.

740 RFD di __________, sezione di __________), che è divenuta l'alloggio familiare.

B. Nell'ambito di una procedura

a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti

al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud i coniugi si sono intesi nel

senso di affidare i figli alla madre e di assegnare l'abitazione coniugale in

uso alla medesima. Nel novembre del 2002 il marito è andato ad abitare per

conto suo in un appartamento a __________. Il 3 aprile 2003 i coniugi

hanno poi concordato l'affidamento di L__________ al padre, che si è trasferita

da lui.

C. AP 1 ha promosso il 24

novembre 2004 azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – fra

l'altro – che l'abitazione coniugale sia venduta ai pubblici incanti. Nella sua

risposta del 27 giugno 2005 AO 1 ha postulato anch'essa lo sciogli­mento della

comproprietà, ma ne ha rivendicato l'attribuzione in esito alla liquidazione

del regime matrimoniale (inc. OA.2004.127).

D. Il 21 agosto 2011 AP 1, presso

cui il figlio D__________ si era trasferito, ha sollecitato l'assegnazione cautelare

della casa a __________, instando per il gratuito

patrocinio. Al­l'udienza del 7 gennaio 2013, destinata al

contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando anch'essa

il gratuito patrocinio. Statuendo con decreto cautelare del 21 gennaio 2013, il

Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 400.–

a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 600.– per

ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito

patrocinio.

E. Contro il decreto appena

citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 febbraio 2013 nel

quale chiede che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio del

Pretore sia riformato nel senso di attribuirgli l'abitazione familiare pendente

causa e di condannare AO 1 a lasciare l'immobile entro un mese dalla decisione

senza asportare mobili né suppellettili dalle camere dei figli. Subordinatamente

egli postula l'annullamento puro e semplice del decreto impugnato. Nelle sue

osservazioni del 21 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello,

instando anch'essa per il gratuito patrocinio.

F. Statuendo il 17 maggio 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ al padre e ha

sciolto la comproprietà sulla particella n. 790, assegnandola alla moglie in

liquidazione del regime dei beni. In parziale accoglimento di un appello

presentato da AP 1, con sentenza odierna questa Camera ha nondimeno annullato tale

sentenza, compresa l'attribuzione dell'immobile alla moglie, ha ordinato lo

scioglimento della comproprietà mediante vendita del fondo ai pubblici incanti

e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi

(inc. 11.2013.53). Dato ciò, rimane da decidere l'appello sull'attribuzione cautelare dell'immobile pendente causa.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto si può ragionevolmente supporre che, vista la presumibile durata della

causa, davanti al Pretore l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale per la durata del processo valesse almeno

fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato al

patrocinatore dell'istante il 3 luglio 2012. Depositato il 13 luglio 2012, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 ha fatto seguire il 3 giugno 2013, il 31 ottobre 2014 e il 30 novembre

2015.

nuova documentazione a questa Camera. Salvo quanto si vedrà in appresso

(consid. 6), tale carteggio non appare tuttavia di rilievo per il giudizio. Con

le osservazioni all'appello AO 1 ha prodotto da parte sua vari certificati

medici attestanti la sua inabilità lucrativa, come pure la pagella del figlio D__________.

Quest'ultimo documento, successivo all'emanazione della sentenza impugnata, è senz'altro

ricevibile. Gli altri, risalenti al quarto trimestre del 2012, potevano essere

sottoposti al Pretore, onde la loro inammissibilità (art. 317 cpv. 1 CPC).

3.

Riassunti i presupposti che

giustificano la modifica di un assetto cautelare in pendenza di divorzio, nella

fattispecie il Pretore ha accertato che rispetto al momento in cui i coniugi si

sono intesi sull'attribuzione dell'alloggio coniugale la situazione è mutata in

modo importante e duraturo. A quel tempo i tre figli vivevano con la madre, cui

erano affidati, mentre al momento dell'istanza cautelare presentata dal marito D__________

risiedeva ormai dal padre, così come L__________, studente fuori Cantone, la

quale torna dal padre quando rientra nel Ticino. Posto ciò, il Pretore non ha però

giudicato opportuno modificare l'assegnazione dell'immobile pendente causa, “ritenuto

che marito e figlio minorenne potranno senza grandi difficoltà continuare a

occupare l'appartamento di __________, di tre locali e dunque sufficientemente

ampio per due persone”.

Secondo il Pretore inoltre l'istante

non mostra particolare interesse per l'immobile e il figlio D__________ non manifesta

alcun desiderio di tornare nella casa di __________. Quanto all'appartamento di

__________, esso risulta perfettamente idoneo allo sviluppo del ragazzo e alla

sua crescita. Il fatto poi che L__________ abiti dal padre quando torna nel

Ticino non incide ai fini del giudizio, trattandosi di una figlia maggiorenne. Anzi,

a mente del Pretore un mutamento del­l'assetto cautelare sarebbe “con ogni

verosimiglianza di nocumento alla parte convenuta”, lo stato psico-fisico di

lei mal conciliandosi con un tale cambiamento. A maggior ragione – egli ha

soggiunto – ove si consideri che la situazione vigente “è in essere oramai da

oltre un decennio e ha permesso uno stabilizzarsi delle situazioni personali

delle parti, il marito essendosi ormai da tempo costituito separata dimora a __________”.

Infine – ha epilogato il primo giudice – la moglie denota un maggior legame

affettivo con l'immobile, sicché in questa prospettiva “un distaccamento dal

medesimo sarebbe per la stessa maggiormente gravoso”. Ne è seguita, in definitiva,

la reiezione del­l'istanza cautelare.

4.

L'appellante contesta che

il figlio D__________ non desideri tornare a __________, facendo valere che in

quella casa il ragazzo ha vissuto per 13 anni, mentre a __________ risiede solo

da due. Egli soggiunge che al momento dell'audizione, avvenuta a meno di un

mese dal trasferimento da lui, la preoccupazione del figlio era quella di “decidere

con quale genitore andare a vivere e non in quale posto o abitazione”, di modo

che si imponeva un nuovo ascolto, rifiutato ingiustamente dal Pretore. L'appellante

si duole altresì che il primo giudice non abbia sentito la figlia L__________,

la quale è ancora in formazione professionale e necessita di un alloggio

consono, mentre da lui non può fruire neppure di una camera propria. In

condizioni del genere l'appellante fa valere un interesse preponderante all'assegnazione

dell'alloggio rispetto alla moglie, la quale adduce solo ragioni affettive ed

economiche, ma non di utilità. L'appellante reputa infine che nessun motivo di

carattere medico impedisca alla moglie di traslocare, né essa può valersi di un

particolare attaccamento all'immobile, ove solo si pensi che nella causa di

merito essa aveva finanche chiesto in un primo tempo di venderlo.

5.

I criteri che disciplinano

l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa giusta l'art. 176 cpv. 1

n. 2 CC qualora le parti non trovino un accordo sono già stati riassunti da questa

Ca­mera (RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici principi figurano

nella sentenza del Tribunale federale 5A_298/2014 del 24 luglio 2014, consid.

3.3.2

con rinvii). La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente, che

a tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo

al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più

adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da

seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

In primo luogo il giudice verifica

a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione

dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in

vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati

anche gli interessi di un figlio (minorenne) che, affidato al coniuge istante, deve

poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo

degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno

considerati altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo,

ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove

l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esem­pio – in funzione dello stato

di salute di lui.

In secondo luogo, nel caso

in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari,

il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco,

ponderate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione

– segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che,

per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze,

sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad

esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio.

Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse

finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione.

Se nemmeno il secondo criterio dà

risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce

l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso

sull'alloggio (RtiD I-2015 pag. 878 con richiamo alla metodologia esposta nella

sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid.

5.1.2

con numerosi rinvii, pubblicato in: SJ 2013 I 159; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2012.75 del 6 ottobre 2014, consid. 5b).

6.

Nella fattispecie è

indubbio che, al momento in cui ha adito il Pretore (21 agosto 2011), l'istante

poteva invocare a sostegno della propria richiesta il fatto di dover accudire

al figlio minorenne D__________, il quale si era trasferito da lui l'8 agosto precedente.

E a quel tempo l'interesse del ragazzo a tornare nel proprio ambiente do­mestico

di __________ quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini

di vita – interesse scartato dal Pretore, ma ribadito dal­l'appellante – sarebbe

ancora potuto apparire prioritario. Tale stato di cose è ormai superato, D__________

avendo compiuto 18 anni il 20 ottobre 2014. Ciò non significa che AP 1 non

debba più provvedere a D__________. L'art. 277 cpv. 2 CC obbliga i genitori a

sopperire alle esigenze dei figli “fino al momento in cui la formazione possa

normalmente concludersi”. E tra le esigenze dei figli maggiorenni in formazione

– come D__________, che sta seguendo un apprendistato da impiegato di commercio

destinato a concludersi il 30 giugno 2016 (doc. 6 prodotto dal­l'appellante il

31.

ottobre 2014) – rientra l'alloggio. Altrettanto vale per la figlia maggiorenne

L__________, la quale sta frequentando un corso di “Bachelor of Science in

lavoro sociale” fino al 2017 alla

Scuola __________ (doc. 7 prodotto dal­l'appellante

il 31 ottobre 2014). Anch'essa deve poter essere convenientemente alloggiata.

Certo, l'obbligo di mantenimento

nei confronti di un coniuge prevale su quello verso un figlio maggiorenne (DTF

132.

III 211 consid. 2.3). Nella fattispecie non si tratta però di lasciare la

madre senza alloggio a profitto di figli maggiorenni, i quali non hanno –

diversamente dai minorenni – alcuna priorità. Si tratta di sapere quale coniuge

possa vantare un interesse oggettivamente preponderante all'assegnazione in uso

dell'alloggio coniugale dopo che D__________ è andato ad abitare dal padre,

ovvero se nelle circostanze descritte, ponderate le concrete esigenze delle

parti, non tocchi alla madre trovare – almeno pendente causa – un'altra

residenza congrua. Non avrebbe

senso in effetti che un solo membro della famiglia benefici di spazi

sovrabbondanti quando gli altri vengono a trovarsi in seguito a mutate contingenze

in spazi assolutamente ristretti. Che nel caso specifico AP 1 debba offrire

alloggio a due figli maggiorenni in formazione è per vero, dopo quanto si è

accertato, un dato acquisito. Rimane da verificare se ciò giustifichi una

modifica del­l'assetto cautelare.

7.

AO 1 invoca, a sostegno

dell'assetto cautelare vigente, vari problemi di salute (cervicalgie e

lombo-sacral­gie croniche: perizia 17 settembre 2007 del dott. __________ nella

causa di merito, pag. 5). Tali affezioni non ostano tuttavia a un

trasloco. Né la generica inabilità lucrativa attestata dai medici di

fiducia dell'interessata rende verosimile la necessità, per esigenze sanitarie

o di età, di continuare a vivere in quel­l'abitazione. Circa le ragioni affettive

o il fatto di avere abitato per anni nell'immobile, ciò non prevale sulla

necessità di alloggiare convenientemente figli maggiorenni agli studi che non

abbiano risorse proprie. Inoltre non consta (né è preteso) che AO 1 abbia – per ipotesi – assunto un ruolo decisivo nella

compravendita del bene o che il fondo sia un apporto di lei nel matrimonio,

sempre che ciò legittimi un suo diritto poziore a rimanere nello stabile. Ne

segue che, si esaurisse la decisione in questi termini, una modifica

dell'assetto cautelare potrebbe anche trovare giustificazione.

8.

Sta di fatto che in esito

alla causa di divorzio questa Camera ha deciso in data odierna, riformando la

sentenza del Pretore, che in liquidazione

del regime dei beni matrimoniali la particella n. 740 va realizzata ai

pubblici incanti e il provento suddiviso a metà fra i coniugi, comproprietari

del fondo in parti uguali. Non appena tale decisione sarà passata in giudicato,

il Pretore dovrà quindi designare un notaio e affidargli la messa all'asta del

fondo secondo le modalità enunciate nella decisione di appello (inc.

11.2013

, dispositivo n. I). La modifica dell'assetto cautelare riguarderebbe

soltanto, nelle condizioni illustrate, il periodo transitorio che intercorre

fino alla realizzazione dell'immobile. Ora, costringere la moglie a traslocare

senza indugio per consentire all'appellante di occupare lo stabile con i due

figli maggiorenni durante qualche mese non appare un motivo sufficiente per

modificare l'assetto in vigore e risulterebbe per la moglie inutilmente

vessatorio. Neppure sarebbe ragionevole per lo stesso appellante affrontare due

traslochi (da __________ a __________ e da __________ altrove, dovendo poi egli

sgomberare lo stabile per la messa all'asta) a distanza di tempo ravvicinata.

Se ne conclude che, considerata la situazione venutasi a creare in seguito all'emanazione

della sentenza di merito da parte di questa Camera, non soccorrono gli estremi

per modificare l'assetto provvisonale a mero titolo temporaneo. Anche se per

ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, nel risultato il decreto

impugnato merita quindi conferma.

9.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza, ma nel caso in esame si giustifica di

suddividere equitativamente i costi, l'istante avendo avuto buoni motivi,

nell'agosto del 2011, per agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).

Tenuto conto di ciò, si giustifica pertanto di ripartire le spese a metà e di

compen­sare le ripetibili. Analoga sorte segue il dispositivo sugli oneri

processuali e le spese di primo grado.

Relativamente alle richieste di

gratuito patrocinio, come risulta dalla citata decisione di questa Camera nella

causa di merito (inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015) le parti fruiscono in concreto

di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili sul fabbisogno minimo,

senza dimenticare che sono proprietarie, metà ciascuno, della nota proprietà a __________,

stimata in fr. 607 635.– (pur con un

debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–).

Non possono dirsi, quindi, sprovviste dei mezzi necessari per affrontare le limitate

spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).

10.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. La questione del valore litigioso è tuttavia di scarso interesse, poiché

in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può invocare unicamente davanti

al Tribunale federale la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

2. La tassa di giustizia di fr.

400.– e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

Per

il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confer­mato.

II. Le spese processuali di fr. 400.–

sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

IV. La richiesta di gratuito patrocinio

presentata da AO 1 è respinta.

V. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).