11.2013.14
Modifica di sentenza di divorzio su contributi per figli oltre la maggiore età
31 agosto 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.14
Lugano,
31 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2009.760 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 4 dicembre
2009 da
AP 1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'“appello
e reclamo” dell'11 febbraio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza e il
contestuale decreto di stralcio emessi dal Pretore il 28 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1953) e __________ (1959)
si sono sposati a __________ il 6 giugno 1980. Dal matrimonio sono nati P__________,
il 30 giugno 1984, e AO 1, il 2 ottobre 1990. Con sentenza del 5 giugno 1998 il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio, ha
affidato i figli alla madre, ha riservato al padre il più ampio diritto di
visita e ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio in cui
figurava – tra l'altro – quanto segue (clausola contrassegnata con la lett. d):
A titolo di contributi alimentare per i figli P__________
e AO 1 il padre verserà alla madre, mensilmente ed anticipatamente, entro il
giorno 5 di ogni mese per ciascun figlio i seguenti importi:
fr. 600.– fino al decimo anno
di età, più assegni familiari;
aumento di fr. 200.– mensili
dall'undicesimo, di fr. 100.– dal sedicesimo e dal diciannovesimo anno di età,
più assegni familiari.
Gli importi saranno adeguati
annualmente all'indice del costo della vita, all'inizio di ogni anno, la prima
volta per il gennaio 1999, valendo quale indice base quello del mese di
novembre 1997, e quale indice di adeguamento quello del mese di novembre
dell'anno successivo.
Il contributo alimentare a
favore dei figli dovrà essere pagato fino al momento in cui gli stessi saranno
in grado di provvedere a sé stessi, al più presto sino al compimento del
diciottesimo anno di età, con la riserva di eventuali studi superiori, adeguati
alle loro capacità e alle condizioni economiche del padre (art. 277 cpv. 2 CC).
Sono pure riservate le
eccezioni stabilite dall'art. 276 cpv. 3 CC.
Eventuali spese straordinarie
(corsi di sci, colonie estive, corsi Lingue e Sport, corsi di lingue
all'estero, corsi di recupero scolastici, corsi di formazione professionale
ecc.), da discutere e decidere preventivamente e tempestivamente con il padre,
come pure tutti i costi medici e dentari non coperti dalla cassa malati, sono a
carico delle parti in ragione di ½ ciascuna e sono da versare in aggiunta al
contributo alimentare. In caso di contestazione il giudice del divorzio
deciderà su semplice richiesta scritta delle parti.
Le parti riconoscono che i
libretti di gioventù n. __________ e n. __________ presso la Banca __________
sono intestati rispettivamente ai figli P__________ e AO 1 e sono di effettiva
ed esclusiva proprietà di questi ultimi. Nel caso in cui la madre operasse dei
prelievi sui libretti dei figli, essa dovrà preventivamente informare il padre,
e viceversa.
B. AO 1 è divenuto maggiorenne il 2 ottobre 2008. Il 4 dicembre 2009
AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere
che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo di
mantenimento in favore del figlio fosse soppresso dal 1° dicembre 2009. Identica
richiesta egli ha avanzato già in via cautelare. All'udienza del 1° febbraio
2010, indetta per la discussione cautelare, il Pretore ha sospeso la causa.
Riattivata la procedura su istanza dell'attore, il contraddittorio è proseguito
il 3 maggio 2010. In tale occasione AP 1 ha confermato la propria richiesta di
giudizio, mentre il convenuto ha proposto di respingerla, postulando a sua
volta l'assistenza giudiziaria. L'udienza cautelare è ripresa il 21 giugno
2010, quando l'attore ha replicato e il convenuto ha duplicato. Entrambe le
parti hanno notificato prove. Nel novembre del 2010 AO 1 ha compiuto vent'anni
e il padre ha smesso di versare il contributo. L'istruttoria cautelare è iniziata
il 23 marzo 2011.
C. Nel frattempo, il 3 maggio
2010, AO 1 ha inoltrato il memoriale di risposta nella causa di merito,
proponendo di respingere la petizione e instando anche in quella sede per l'assistenza
giudiziaria. L'attore ha replicato il 31 maggio 2010 e il convenuto ha duplicato
il 21 giugno successivo, entrambi confermando le rispettive posizioni. Il
6 luglio 2011 si è tenuta l'udienza preliminare, nel cui ambito le parti hanno
offerto prove. L'istruttoria di merito è cominciata il 18 luglio 2011 e si è
chiusa il 20 febbraio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a memoriali conclusivi tanto per il procedimento cautelare quanto
per il merito. Nel suo allegato, del 13 aprile 2012, AP 1 ha confermato la
petizione e la contestuale istanza cautelare. Nel proprio, del 16 aprile 2012, AO
1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
D. Statuendo il 28 gennaio
2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha stralciato il procedimento
cautelare dai ruoli, respingendo anche la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dall'attore e accogliendo invece quella del convenuto. La tassa di
giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico
dell'attore, con obbligo di rifondere al figlio fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “appello e reclamo” dell'11
febbraio 2013, sollecitando – previo conferimento del gratuito patrocinio – la
soppressione del contributo alimentare per il figlio dal 1° dicembre 2009, il
conferimento del gratuito patrocinio anche in prima sede e la conseguente
riforma della decisione impugnata, decreto di stralcio compreso. Il memoriale
non è stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.
in diritto: I. Sullo stralcio del procedimento cautelare
dal ruolo
1. Alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella nuova procedura lo stralcio di una causa dal ruolo
per mancata comparizione delle parti a un'udienza di conciliazione (art. 206
cpv. 1 CPC) o a un dibattimento (art. 234 cpv. 2 CPC), per transazione,
acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), come pure per sopravvenuta
carenza d'oggetto o per altri motivi (art. 242 CPC) raffigura una
decisione finale, poiché conclude formalmente il processo (DTF 139 III 478 consid.
7.2 non pubblicato). È di conseguenza impugnabile con appello (art. 308 cpv. 1
lett. a CPC). Se la causa verteva su mere questioni patrimoniali, tuttavia, il
valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'ammontare
del contributo litigioso (fr. 1000.– mensili indicizzati, più gli
assegni familiari) dovuto dal dicembre del 2009 al giugno del 2015, fine della
formazione prevista dal figlio (interrogatorio formale di AO 1: verbale del 7
settembre 2011, pag. 1, risposta n. 3). Quanto al termine di ricorso,
esso era di 10 giorni, visto il rito sommario che governa l'emanazione di
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC per analogia combinato con
gli art. 271 lett. a e 261 segg. CPC). Tale scadenza è stata
rispettata, la decisione del Pretore essendo stata notificata al legale dell'attore
il 1° febbraio 2013 (timbro postale sulla busta d'intimazione) e l'appello
essendo stato introdotto l'11 febbraio
successivo. Ne segue la ricevibilità del ricorso.
2. Il
Pretore ha stralciato il procedimento cautelare dal ruolo perché l'emanazione
del giudizio di merito rendeva l'istanza contestuale alla petizione priva
d'oggetto (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante eccepisce che le modifiche
di sentenze di divorzio hanno sì effetto – per principio – dal momento in cui è
promossa l'azione, ma che il giudice è abilitato a far decorrere
equitativamente la modifica, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento,
anche solo dal passaggio in giudicato della sentenza, il che può avvenire anni
dopo l'avvio della causa. Ciò giustificherebbe di accogliere “l'istanza
cautelare per regolamentare la situazione tra l'introduzione della causa e la
crescita in giudicato della sentenza di merito”. L'assunto è, a ben vedere,
senza interesse. Tanto nel caso in cui questa Camera respinga l'appello quanto
nel caso in cui lo accolga, difatti, la relativa decisione sarà immediatamente
esecutiva (art. 103 cpv. 1 LTF), onde l'inutilità di provvedimenti cautelari. E
quand'anche decidesse di sopprimere il contributo per il figlio con effetto
unicamente dal passaggio in giudicato della propria sentenza, essa non potrebbe
emanare provvedimenti cautelari che annullino il contributo con effetto
immediato, in contrasto con il pronunciato di merito. Al proposito non soccorre
dunque diffondersi.
II. Sulla decisione di merito
3. Le sentenze intimate dai
Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sulla modifica di sentenze di divorzio,
soggette per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un
coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC) anche se riguardano esclusivamente interessi del
figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3 aprile 2015, consid. 1 con riferimenti),
sono impugnabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Sempre che, ove la causa vertesse
su mere questioni
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è dato (sopra, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, essa
non fa dubbio (sopra, consid. 1).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che in conformità alla sentenza di
divorzio l'attore deve contribuire al mantenimento dei figli finché questi non
siano “in grado di provvedere a sé stessi”, ovvero di sostentarsi. Ciò premesso,
egli ha accertato che AO 1 frequenta la Scuola __________ nella prospettiva di conseguire un bachelor in marketing, non senza lavorare a tempo
parziale dal luglio del 2011 per l'__________ di __________, un'azienda di sondaggi
telefonici, e avere aiutato la madre, impiegata in un'agenzia immobiliare. Il
primo giudice ha ritenuto quindi che, nonostante “una certa lentezza”, il
figlio stia seguendo un percorso di studi superiori concordato nel 2007 con i
genitori e l'orientatore professionale.
D'altro lato il
Pretore non ha trascurato le difficili relazioni personali tra il padre e il
figlio, ma ha constatato che tali incomprensioni sono sorte da quando l'attore si
è messo con __________ S__________ e hanno raggiunto l'apice durante un
violento alterco avvenuto tra l'attore e il figlio maggiore, P__________, il
28 aprile 2008. I tentativi intrapresi dai figli per riavvicinarsi al
genitore sono poi risultati infruttuosi sostanzialmente perché AP 1 rifiuta
ogni approccio che non coinvolga la propria compagna. Il Pretore ha considerato
altresì che lavorando per l'__________ e aiutando la madre AO 1 guadagna circa
fr. 400.– mensili, mentre i risparmi depositati sui libretti bancari
citati nella sentenza di divorzio, dono dei nonni, non esistono più. Quanto al
preteso peggioramento della situazione economica dell'appellante e all'asserita
florida situazione economica dell'ex moglie, il Pretore ha soggiunto che nulla
l'attore ha dimostrato al riguardo. Nelle condizioni descritte non si
giustifica pertanto – egli ha concluso – di sopprimere il contributo di
mantenimento per AO 1, che l'attore dovrà versare fino al termine della formazione
del figlio, sempre che questi frequenti regolarmente la __________. Onde, in
definitiva, il rigetto della petizione.
5. L'appellante sostiene anzitutto
che la nota clausola contenuta nella convenzione omologata dal giudice del
divorzio sul contributo di mantenimento da lui dovuto al figlio dopo la
maggiore età è talmente vaga da non costituire nemmeno un titolo esecutivo. Afferma
tuttavia di voler far accertare l'inesigibilità di tale contributo perché il
Pretore lo ha condannato arbitrariamente a sostentare AO 1 fino al termine
della formazione professionale, mentre spettava se mai al figlio promuovere
causa contro entrambi i genitori per far accertare l'eventuale obbligo di
mantenimento. L'attore ripete inoltre che le condizioni economiche dell'ex
moglie, la quale può contare su entrate di fr. 6500.– mensili, sono ben
migliori delle sue, dovendo egli far fronte con un reddito di fr. 5000.–
mensili a un fabbisogno minimo di almeno fr. 2882.75 mensili.
Che la menzionata clausola
contenuta nella convenzione sugli effetti del divorzio sia talmente vaga da
risultare inefficace è un'opinione personale dell'attore. Nella convenzione
del 2 aprile 1998, invero, AP 1 si è impegnato esplicitamente a versare un
contributo alimentare anche oltre la maggiore età del figlio (fr. 900.–
mensili indicizzati dai 18 ai 19 anni, fr. 1000.– indicizzati dai 19 anni in
su), fino al momento in cui questi fosse stato in grado di provvedere a sé
medesimo, dopo eventuali studi superiori. Che il termine ultimo della
formazione non sia sufficientemente specificato perché la clausola possa
costituire un titolo esecutivo (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b), questione
che del resto andrebbe verificata alla luce della più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (sentenza 5A_445/2012 del 2 ottobre 2013, consid. 4.2 e
4.3), ancora non significa che l'obbligo contributivo non sia stato validamente
assunto. Per di più, un genitore che versa per oltre un anno un contributo di
mantenimento a un figlio maggiorenne prima di invocare la pretesa inefficacia
formale dell'impegno offende il principio della buona fede (venire contra
factum proprium). Dandosi infine un obbligo alimentare fissato in una
sentenza di divorzio, non spettava al figlio – contrariamente a quanto
asserisce l'attore – promuovere azione di mantenimento contro i genitori, per tacere del fatto che nulla avrebbe costretto AO
1 ad agire anche contro la madre (art. 279 cpv. 1 CC).
Quanto alle condizioni finanziarie dei genitori, si dirà in appresso (consid. 9).
6. Nel
merito l'attore lamenta che il figlio “non ha mai dimostrato i risultati
dei suoi successi intermedi negli studi” e si duole di essere venuto a sapere
solo in pendenza di causa che AO 1 si sarebbe cimentato in studi superiori
iscrivendosi alla __________. Egli contesta di essere stato partecipe di tale
proposito e allega che il figlio non ha documentato quale formazione stia
seguendo. Egli ribadisce altresì che la menzionata clausola prevista nella convenzione
di divorzio non è atta a imporgli obblighi alimentari dopo la maggiore età del
convenuto e che un'azione di mantenimento fondata sull'art. 277 cpv. 2 CC
andava diretta contro entrambi i genitori. Queste due ultime argomentazioni
sono – come si è visto – prive di consistenza e al riguardo non giova ripetersi
(sopra, consid. 5). La prima argomentazione richiede invece una disamina più
articolata.
a) In
concreto risulta che, dopo un anno di apprendistato quale impiegato di
commercio al dettaglio, nel settembre del 2007 AO 1 si è iscritto alla Scuola __________
di __________, ottenendo nel giugno del 2010 il diploma di impiegato qualificato
di commercio (doc. 10, 7° foglio). Al momento del suo interrogatorio formale,
il 7 settembre 2011, egli frequentava la Scuola commerciale di __________ un
giorno la settimana in vista di conseguire nel giugno del 2012 la maturità
professionale (verbale del 7 settembre 2011, pag. 1 seg. risposte
n. 3 e 9). Egli non sapeva ancora se in seguito si sarebbe iscritto all'__________
per diventare docente (tre anni di studio) o avrebbe conseguito un bachelor in
marketing presso la __________ di __________ (tre anni di studio anche in quel
caso). Nel memoriale conclusivo, del 16 aprile 2012, egli ha poi precisato
di frequentare la __________ (pag. 4). L'appellante obietta che il figlio non
risulta proseguire gli studi, ma non contesta che AO 1 sia iscritto alla __________
(mette in dubbio se mai che la frequenti), a prescindere dal fatto che
l'istruttoria è terminata nel settembre del 2011 e che a quel tempo il ragazzo
non aveva ancora ottenuto la maturità commerciale, sicché non poteva ancora
documentare tale circostanza.
b) Nella
convenzione di divorzio l'appellante si è impegnato a mantenere i figli sino al
momento in cui questi sarebbero stati in grado “di provvedere a sé stessi”, (…)
“con la riserva di eventuali studi superiori, adeguati alle loro capacità e
alle condizioni economiche del padre (art. 277 cpv. 2 CC)”. Che al momento in
cui egli ha intentato causa fosse in grado di provvedere a sé medesimo non è
preteso nemmeno nell'appello. Ora, per “formazione
appropriata” nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC
si intende una preparazione conforme alle attitudini e alle capacità del
soggetto, che consenta a quest'ultimo di rendersi autonomo e di sopperire alle
proprie esigenze materiali (Piotet
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 277 con richiamo
a DTF 117 II 372 consid. 5b e altri rinvii). È vero che nella fattispecie
il figlio ha ottenuto, pendente causa (giugno del 2010), un diploma di
impiegato qualificato di commercio. L'appellante non nega tuttavia che AO 1
avesse altre potenzialità professionali e che il mero diploma di commercio non
avrebbe permesso al figlio di raggiungere una piena capacità contributiva per
rapporto alle proprie attitudini (sul concetto di “prima formazione”: Piotet, op. cit., n. 12 ad art. 277 CC
con rimandi). Il percorso intrapreso dal figlio, poi, era destinato a
concludersi entro i 25 anni di età (come di regola: DTF 130 V 238 consid. 3.2),
né l'appellante revoca in dubbio che esso sia “adeguato alle capacità” del
ragazzo. Sotto questo profilo AO 1 adempie perciò i requisiti dell'art. 277
cpv. 2 CC.
c) L'appellante
deplora di non essere stato reso partecipe delle opzioni professionali del
figlio, ma non discute l'accertamento del Pretore, secondo cui il nonno materno
__________ B__________ ha dichiarato che egli era al corrente delle scelte
scolastiche di AO 1, tant'è che aveva accompagnato quest'ultimo da un
orientatore professionale (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Invero da tale
incontro, avvenuto il 4 aprile 2007, non risulta essere scaturito alcun piano
di formazione (fascicolo “richiamo da UR orientamento scolastico”). Sta di
fatto che AO 1 ha cominciato a frequentare la Scuola media di commercio presso
__________ di __________ nel settembre del 2007 e che l'attore ha continuato a
versare il contributo alimentare fino al novembre del 2010. Ed egli non rende
verosimile di avere preteso ragguagli sulla formazione scolastica del figlio, per
lo meno fino al momento di promuovere causa nel dicembre del 2009, quantunque
nel
2007 le visite fra padre e figlio fossero ancora frequenti (interrogatorio
formale di AO 1: verbale citato, pag. 1 seg., risposte n. 1 e 5). Non si
disconosce che in seguito le relazioni tra le parti si siano deteriorate, ma
l'attore non pretende di avere sollecitato invano chiarimenti dal figlio o di
essersi visto rifiutare informazioni veritiere e complete sulla formazione
professionale. Pendente causa, poi, AO 1 ha rilasciato spiegazioni esaurienti.
E quando ha dichiarato di frequentare la Scuola commerciale di __________ per
ottenere la maturità professionale (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 1,
risposta n. 3), chiave di accesso a studi superiori, l'attore non ha preteso di
essere in disaccordo né risulta avere censurato tale scelta. Anche al proposito
l'appello cade dunque nel vuoto.
7. Sottolinea l'appellante che
rispetto ai tempi del divorzio la situazione è radicalmente cambiata per l'intervenuto
deteriorarsi delle sue relazioni personali con il figlio, cui rimprovera di non
essergli stato vicino in occasione di ricoveri ospedalieri, di non avere risposto
ai suoi tentativi di colloquio telefonico né alle sue lettere e di rifiutargli
il diritto di rifarsi una vita con la sua nuova compagna. In realtà, secondo
giurisprudenza, un genitore può legittimamente negare contributi di
mantenimento a un figlio solo se la mancanza di relazioni va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD I-2015 pag. 883
n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale
5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 5A_64/2015 del 2 aprile 2015,
consid. 5.1.1; sentenza 5A_137/2015 del 9 aprile 2015, consid. 5.1). In
altri termini, il figlio deve avere provocato l'interruzione dei
rapporti personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerne, con il
suo contegno particolarmente litigioso oppure con la sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei confronti di un genitore divorziato, quand'anche
oggettivamente riprovevole, va apprezzato con prudenza, dovendosi tenere conto
delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio e delle tensioni
che ne derivano. Più il figlio cresce, tuttavia, meno la cautela si giustifica.
Se il figlio persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo la
maggiore età, tale atteggiamento può assurgere a colpa
(loc. cit.).
a) Nel
caso specifico le relazioni personali fra padre e figlio sono state regolari e
frequenti ancora per anni dopo il divorzio, intervenuto nel giugno del 1998, come
ha ricordato P__________, fratello del convenuto (verbale del 7 settembre
2011, pag. 3, risposta n. 1). Si sono deteriorate, come ha accertato il Pretore
e come l'appellante in sostanza non contesta, dopo che quest'ultimo ha allacciato
una relazione con __________ S__________. Quanto ai ricoveri ospedalieri
dell'attore (di cui si ignora la data), AO 1 ha dichiarato di avere rinunciato
a visite per paura di “entrare in contatto con lui e con la sua compagna perché
Fatti
i rapporti potevano ulteriormente peggiorare”, verosimilmente dopo il violento
alterco fra il padre e il figlio maggiore P__________, avvenuto il 28 aprile
2008 (interrogatorio formale: loc. cit. pag. 2, risposta n. 4). Relativamente
al rifiuto di colloqui telefonici e alle lettere lasciate senza risposta, egli
ha dichiarato – invero non senza contraddirsi – che avrebbe preferito discutere
con il padre di persona (loc. cit., pag. 2, risposta n. 6). Tale affermazione è
ancora meno verosimile ove si consideri che, dopo il violento alterco fra il
padre e P__________, i due figli si sono introdotti nell'abitazione paterna e
hanno portato via i loro effetti personali (loc. cit., pag. 2, risposte n.
6 e n. 7). Se dall'estate del 2009 le relazioni tra padre e figlio si sono
interrotte, di conseguenza, ciò si deve anche al figlio.
b) Quanto
precede nulla muta all'evidenza, nondimeno, che la rottura delle relazioni si
deve principalmente – se non in misura determinante – ai rapporti personali che
l'attore intende imporre ai figli con la sua attuale compagna. Lo stesso appellante
riconosce di non voler incontrare i figli senza di lei (appello, pag. 13 a
metà; doc. 3, pag. 3 a metà) e non contesta di avere rifiutato – come ha accertato
il Pretore – ogni riavvicinamento che non la coinvolgesse. Anche nell'ambito della
conciliazione tentata pendente causa egli ha preteso che si affrontasse prima
di tutto il problema legato all'incompatibilità fra i figli e la sua compagna, dettando
tale condizione prima di accettare nuovi incontri con i ragazzi (doc. 6). Sarà
anche legittima l'aspirazione sua di costruirsi una relazione affettiva con la nuova
partner e il desiderio di coinvolgere i figli in tale nucleo affettivo, ma
l'inflessibilità e la rigidezza da lui dimostrata di fronte alla renitenza dei
figli (che non sono tenuti a confrontarsi con __________ S__________) lo rende largamente
responsabile del degrado in cui versano le relazioni personali con il convenuto.
Non si trascura un concorso di colpa da parte di AO 1, la cui refrattarietà ai
conati di approccio paterno si giustifica solo entro certi limiti. Non si
tratta però di una colpa preponderante né tanto meno esclusiva, come richiede
la giurisprudenza. Il deterioramento delle relazioni fra le parti non legittima
pertanto la soppressione del contributo alimentare per il figlio.
8. Nell'appello l'attore fa
valere altresì che AO 1 ha impegni scolastici di un solo giorno la settimana,
sicché mettendo a profitto la sua capacità lucrativa all'80% in lavori meglio
retribuiti rispetto a quelli svolti per l'__________ o in aiuto alla madre
potrebbe sovvenire a sé medesimo. Senza dimenticare – egli allega – che il
figlio avrebbe dovuto usare per il proprio sostentamento la somma di fr. 20 000.– donatagli nel 2002/2003 dal nonno materno
e depositata su un conto bancario (deposizione del nonno __________ B__________:
verbale del 20 giugno 2011 nel fascicolo cautelare inc. DI. 2009.1782, pag. 3
in fondo). Quest'ultima argomentazione è superata dagli eventi, ove appena si
pensi che l'attore ha smesso di versare il contributo di mantenimento per il
figlio nel novembre del 2010. Non può sorprendere perciò che nel frattempo quel
denaro sia stato consumato.
Riguardo al fatto che il figlio
sia libero quattro giorni su cinque la settimana e potrebbe guadagnare più dei
fr. 300.– mensili circa percepiti dall'__________ e dei fr. 100.– mensili percepiti
lavorando per la madre (interrogatorio formale: verbale del 7 settembre 2011,
pag. 2, risposta n. 11), tale stato di fatto si riferiva al tempo in cui AO 1
frequentava la Scuola commerciale di __________, intenzionato a conseguire nel
giugno del 2012 la maturità professionale (loc. cit., pag. 2, risposta n. 9).
Fino al giugno del 2010, quando ha conseguito il diploma di impiegato
qualificato, egli frequentava la Scuola media di commercio, la quale richiedeva
notoriamente un impegno a tempo pieno, pur con una parte di pratica
professionale. Dal settembre del 2012, poi, il figlio è iscritto alla __________,
senza che sia dato di sapere quanto tempo libero gli rimanga. Comunque sia, ai
tempi in cui frequentava la Scuola commerciale di __________ il convenuto ha
dichiarato di avere svolto taluni stages nel quadro della propria formazione,
ma che nessun datore di lavoro lo ha assunto in pianta stabile (interrogatorio
formale: loc. cit., pag. 2, risposta n. 10). Quanto abbia guadagnato assolvendo
quei periodi di praticantato non gli è stato chiesto né risulta dagli atti.
Quanto avrebbe potuto guadagnare concretamente impiegandosi in altro modo è un
interrogativo che resta tale (nemmeno l'appellante prospetta una cifra). Tanto
meno è possibile concludere perciò che quel reddito avrebbe giustificato di
sopprimere o di ridurre – per lo meno transitoriamente – il contributo in suo
favore fissato nella convenzione sugli effetti del divorzio.
9. L'appellante adduce infine
che rispetto ai tempi del divorzio le sue condizioni economiche sono assai
peggiorate, sia perché egli si è trasferito da __________ a __________ sia
perché il suo carico fiscale è aumentato, non potendo egli dedurre dal reddito i
contributi alimentari versati ai figli maggiorenni, ciò che lo ha costretto a
indebitarsi per circa fr. 30 000.–. Egli
sostiene che a torto il Pretore gli ha rimproverato di non avere comprovato
tale stato di cose, giacché le sue ristrettezze si evincono dalla
documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria,
mentre la buona situazione dell'ex moglie emerge dalla tassazione 2007 agli
atti. Così argomentando egli perde di vista, nondimeno, che la causa da lui
promossa è un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 134
cpv. 2 CC). Decisivo è sapere perciò che cosa sia cambiato rispetto al momento
in cui il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi il 2
aprile 1998 e se gli eventuali mutamenti giustifichino una modifica della
sentenza emanata il 5 giugno 1998. Invano si cercherebbero dati a tal fine
Considerandi
nella documentazione da lui prodotta in prima sede a sostegno della richiesta
di assistenza giudiziaria (nel parallelo inc. OA.2009.761) o nella tassazione
2007.
dell'ex moglie.
Certo, l'appellante invoca la
propria indigenza e i debiti accumulati nei confronti del fisco, che hanno
portato addirittura al rilascio di attestati di carenza di beni nei suoi
confronti. Non rende minimamente verosimile però che tali ristrettezze siano
dovute – come egli pretende – al trasloco da __________ a __________ o al
maggior carico tributario (di cui si ignora finanche l'ammontare) riconducibile
all'impossibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi alimentari per
i figli maggiorenni. Nulla dimostra, ciò posto, che il peggioramento delle
condizioni economiche in cui egli versa si ricolleghi a circostanze non
previste al momento del divorzio e non soltanto a un tenore di vita – o, eventualmente,
a un'assunzione di oneri – incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto
di famiglia. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello vede la sua sorte
segnata.
III. Sul diniego del gratuito
patrocinio
10.
Una decisione che rifiuti il
gratuito patrocino è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che
intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente ricorra anche
contro la decisione finale, nel qual caso il rifiuto del gratuito patrocinio è
impugnabile con il rimedio giuridico dato contro quest'ultima decisione (art.
110.
CPC per analogia; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad
art. 121 con richiami). Nella fattispecie AP 1 ha appellato il merito della
decisione finale. Il suo reclamo va trattato quindi come parte integrante dell'appello.
a) Il
Pretore ha rifiutato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel
caso specifico, sia perché il richiedente non aveva dimostrato la propria
indigenza sia perché “neppure si realizza il presupposto del fumus boni
iuris” (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'interessato oppone che il suo
stato d'indigenza risulta dalla documentazione prodotta a sostegno della
richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo il Municipio di __________
ha espresso parere favorevole il 7 dicembre 2009. Quanto alla parvenza di buon
diritto insita nell'azione di merito, egli ripete che la petizione non era
sprovvista di fondamento, l'obbligo di erogare contributi di mantenimento dopo
la maggiore età dei figli fondandosi su una clausola convenzionale formalmente inefficace,
ingiustificata per l'inesistenza di adeguate relazioni personali con i beneficiari,
per la possibilità che questi ultimi hanno di mantenersi da sé soli, per le
precarie condizioni economiche in cui versa egli medesimo e per il mancato
coinvolgimento suo nelle scelte dei figli di intraprendere studi superiori.
b) Secondo la procedura ticinese ancora applicabile
in primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il beneficio dell'assistenza
giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag),
all'incapacità da parte sua di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv.
2.
Lag), al requisito che una persona di condizioni
agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato
ragionevolmente a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1
lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/ 2003 II 81 in
basso con rinvii) e, non da ultimo, alla condizione che l'appello avesse possibilità
di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Analoghi presupposti prevede
ora l'art. 117 CPC, stando al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque
sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva
di probabilità di successo (lett. b). Che nella fattispecie si applichi la
vecchia o la nuova procedura, di conseguenza, poco o punto sussidia ai fini del
giudizio.
c) Nella
misura in cui reputa che nel caso in rassegna AP 1 non abbia reso verosimile la
propria indigenza, il Pretore non può essere seguito. Nel parallelo fascicolo
processuale inc. OA.2009.761 figura infatti l'intera documentazione da lui prodotta
a sostegno della richiesta (rubrica “AG”), compreso il parere favorevole
espresso dal Municipio di __________ il 7 dicembre 2009. Che l'attore si
trovi in gravi ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato
in dubbio. Quanto in concreto faceva difetto sin dall'inizio alla petizione – e
al riguardo la valutazione del Pretore resiste alla critica – era la parvenza
di buon diritto. Già a un sommario esame invero l'asserita inefficacia della nota
clausola figurante nella convenzione sugli effetti del divorzio appariva
destituita di consistenza, mentre l'esclusiva responsabilità del figlio nella
rottura delle relazioni personali riusciva poco verosimile già di primo acchito.
Il deterioramento delle condizioni economiche dell'attore per il solo
trasferimento da __________ a __________ e per il maggior onere tributario non
denotava poi grande attendibilità, né la circostanza che AP 1 fosse rimasto
estraneo alle scelte professionali del figlio sembrava poter giustificare la soppressione
del contributo alimentare, non risultando che si fossero pretesi ragguagli sulle
intenzioni di AO 1 in materia di formazione professionale fino al momento di
promuovere causa. Le probabilità che l'azione potesse essere accolta
apparivano, in sintesi, di gran lunga inferiori a quelle che l'azione potesse
trovare accoglimento, fosse solo in parte. Il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria in prima sede si rivela così sorretto da ragioni pertinenti e oggettive.
Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela destinato alla reiezione.
IV. Sulle spese, le ripetibili e il
gratuito patrocinio in appello
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
attribuiscono ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato a esprimersi
sull'appello. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può entrare in linea di
conto già per il fatto che il ricorso appariva sin dall'inizio senza
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato
per osservazioni alla controparte. Delle difficili condizioni economiche in cui
versa l'appellante si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo al minimo la
riscossione di spese processuali.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
12.
Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sui criteri di calcolo: sopra, consid. 1). L'impugnabilità
della decisione sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via
giudiziaria data contro la decisione di merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata con il decreto di stralcio sono confermati.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).