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Decisione

11.2013.15

Modifica di sentenza di divorzio su contributi per figli oltre la maggiore età

31 agosto 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari versati ai figli maggiorenni, ciò che lo ha costretto a

indebitarsi per circa fr. 30 000.–. Egli

sostiene che a torto il Pretore gli ha rimproverato di non avere comprovato

tale stato di cose, giacché le sue ristrettezze si evincono dalla

documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria,

mentre la buona situazione dell'ex moglie emerge dalla tassazione 2007 agli

atti. Così argomentando egli perde di vista, nondimeno, che la causa da lui

promossa è un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 134

cpv. 2 CC). Decisivo è sapere perciò che cosa sia cambiato rispetto al momento

in cui il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi il 2

aprile 1998 e se gli eventuali mutamenti giustifichino una modifica della

sentenza emanata il 5 giugno 1998. Invano si cercherebbero dati a tal fine

nella documentazione da lui prodotta in prima sede a sostegno della richiesta

di assistenza giudiziaria o nella tassazione 2007 dell'ex moglie.

Certo, l'appellante invoca la

propria indigenza e i debiti accumulati nei confronti del fisco, che hanno

portato addirittura al rilascio di attestati di carenza di beni nei suoi

confronti. Non rende minimamente verosimile però che tali ristrettezze siano

dovute – come egli pretende – al trasloco da __________ a __________ o al

maggior carico tributario (di cui si ignora finanche l'ammontare) riconducibile

all'impossibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi alimentari per

i figli maggiorenni. Nulla dimostra, ciò posto, che il peggioramento delle

condizioni economiche in cui egli versa si ricolleghi a circostanze non

previste al momento del divorzio e non soltanto a un tenore di vita – o,

eventualmente, a un'assunzione di oneri – incompatibile con gli obblighi derivanti

dal diritto di famiglia. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello vede

la sua sorte segnata.

III. Sul diniego del gratuito

patrocinio

10. Una decisione che rifiuti il

gratuito patrocino è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che

intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente ricorra anche

contro la decisione finale, nel qual caso il rifiuto del gratuito patrocinio è

impu­gnabile con il rimedio giuridico dato contro quest'ultima decisione (art.

110 CPC per analogia; Tappy in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 13 ad

art. 121 con richiami). Nella fattispecie AP 1 ha appellato il merito della

decisione finale. Il suo reclamo va trattato quindi come parte integrante

dell'appello.

a) Il

Pretore ha rifiutato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel

caso specifico, sia perché il richiedente non aveva dimostrato la propria

indigenza sia perché “neppure si realizza il presup­posto del fumus boni

iuris” (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'interessato oppone che il suo

stato d'indigenza risulta dalla documentazione prodotta a sostegno della

richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo il Municipio di __________

ha espresso parere favorevole il 7 dicembre 2009. Quanto alla parvenza di buon

diritto insita nell'azio­ne di merito, egli ripete che la petizione non era

sprovvista di fondamento, l'obbligo di erogare contributi di mantenimento dopo

la maggiore età dei figli fondandosi su una clausola convenzionale formalmente

Considerandi

inefficace, ingiustificata per l'inesistenza di adeguate relazioni personali

con i beneficiari, per la possibilità che questi ultimi hanno di mantenersi da

sé soli, per le precarie condizioni economiche in cui versa egli medesimo e per

il mancato coinvolgimento suo nelle scelte dei figli di intraprendere studi superiori.

b) Secondo la procedura ticinese ancora applicabile

in primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il beneficio dell'assistenza

giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag),

all'incapacità da parte sua di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv.

2.

Lag), al requisito che una persona di condizioni

agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato

ragionevolmente a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1

lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/ 2003 II 81 in

basso con rinvii) e, non da ultimo, alla condizione che l'appel­lo avesse

possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Analoghi

presupposti prevede ora l'art. 117 CPC, stando al quale ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda

non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Che nella fattispecie si

applichi la vecchia o la nuova procedura, di conseguenza, poco o punto sussidia

ai fini del giudizio.

c) Nella

misura in cui reputa che nel caso in rassegna AP 1 non abbia reso verosimile la

propria indigenza, il Pretore non può essere seguito. Nel fascicolo processuale

figura infatti l'intera documentazione prodotta dall'attore a sostegno della

richiesta (rubrica “AG”), compreso il parere favorevole espresso dal Municipio

di __________ il 7 dicembre 2009. Che costui si trovi in gravi

ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato in dubbio.

Quanto in concreto faceva difetto sin dall'inizio alla petizione – e al

riguardo la valutazione del Pretore resiste alla critica – era la parvenza di

buon diritto. Già a un sommario esame invero l'asserita inefficacia della nota clausola

figurante nella convenzione sugli effetti del divorzio appariva destituita di

consistenza, mentre l'esclusiva responsabilità del figlio nella rottura delle

relazioni personali riusciva poco verosimile già di primo acchito. Il deterioramento

delle condizioni econo­miche dell'attore per il solo trasferimento da __________

a __________ e per il maggior onere tributario non denotava poi grande attendibilità,

né la circostanza che AP 1 fosse rimasto estraneo alle scelte professionali del

figlio sembrava poter giustificare la soppressione del contributo alimentare.

Le probabilità che

l'azione

potesse essere accolta apparivano, in sintesi, di gran lunga inferiori a quelle

che l'azione potesse trovare accoglimento, fosse solo in parte. Il rifiuto

dell'assistenza giudiziaria in prima sede si rivela così ancorato a ragioni

pertinenti e oggettive. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela destinato

alla reiezione.

IV. Sulle spese, le ripetibili e il

gratuito patrocinio in appello

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

attribuiscono ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato a esprimersi

sull'appello. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può entrare in linea di

conto già per il fatto che il ricorso appariva sin dall'inizio senza

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato

notificato per osservazioni alla controparte. Delle difficili condizioni

economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo

al minimo la riscossione di spese processuali.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

12.

Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sui

criteri di calcolo: sopra, consid. 1). L'impugnabilità

della decisione sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via

giudiziaria data contro la decisione di merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata con il decreto di stralcio sono confermati.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).