11.2013.15
Modifica di sentenza di divorzio su contributi per figli oltre la maggiore età
31 agosto 2015Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.15
Lugano,
31 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2009.761 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 4 dicembre
2009 da
AP 1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'“appello
e reclamo” dell'11 febbraio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza e il
contestuale decreto di stralcio emessi dal Pretore il 28 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1953) e __________ (1959)
si sono sposati a __________ il 6 giugno 1980. Dal matrimonio sono nati AO 1,
il 30 giugno 1984, e A__________, il 2 ottobre 1990. Con sentenza del 5 giugno
1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il
divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha riservato al padre il più ampio
diritto di visita e ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio in
cui figurava – tra l'altro – quanto segue (clausola contrassegnata con la lett.
d):
A titolo di contributi alimentare per i figli AO 1 e A__________
il padre verserà alla madre, mensilmente ed anticipatamente, entro il giorno 5
di ogni mese per ciascun figlio i seguenti importi:
fr. 600.– fino al decimo anno
di età, più assegni familiari;
aumento di fr. 200.– mensili
dall'undicesimo, di fr. 100.– dal sedicesimo e dal diciannovesimo anno di età,
più assegni familiari.
Gli importi saranno adeguati
annualmente all'indice del costo della vita, all'inizio di ogni anno, la prima
volta per il gennaio 1999, valendo quale indice base quello del mese di
novembre 1997, e quale indice di adeguamento quello del mese di novembre
dell'anno successivo.
Il contributo alimentare a
favore dei figli dovrà essere pagato fino al momento in cui gli stessi saranno
in grado di provvedere a sé stessi, al più presto sino al compimento del
diciottesimo anno di età, con la riserva di eventuali studi superiori, adeguati
alle loro capacità e alle condizioni economiche del padre (art. 277 cpv. 2 CC).
Sono pure riservate le
eccezioni stabilite dall'art. 276 cpv. 3 CC.
Eventuali spese straordinarie
(corsi di sci, colonie estive, corsi Lingue e Sport, corsi di lingue
all'estero, corsi di recupero scolastici, corsi di formazione professionale
ecc.), da discutere e decidere preventivamente e tempestivamente con il padre,
come pure tutti i costi medici e dentari non coperti dalla cassa malati, sono a
carico delle parti in ragione di ½ ciascuna e sono da versare in aggiunta al
contributo alimentare. In caso di contestazione il giudice del divorzio
deciderà su semplice richiesta scritta delle parti.
Le parti riconoscono che i
libretti di gioventù n. __________ e n. __________ presso la Banca __________
sono intestati rispettivamente ai figli AO 1 e A__________ e sono di effettiva
ed esclusiva proprietà di questi ultimi. Nel caso in cui la madre operasse dei
prelievi sui libretti dei figli, essa dovrà preventivamente informare il padre,
e viceversa.
B. AO 1 è divenuto maggiorenne
il 30 giugno 2002. Sei anni dopo, il 7 maggio 2008, AP 1 ha deplorato in una
lettera all'ex moglie il comportamento tenuto dal ragazzo alcuni giorni prima,
quando una discussione con lui era culminata in un violento alterco, ma si è
impegnato nondimeno il 26 settembre 2008 a versare un contributo di fr. 1150.–
mensili per il figlio (assegni familiari compresi) dal maggio del 2008 fino al
compimento degli studi in medicina veterinaria, “sempre che siano ultimati nel
termine regolare”, sottolineando come tale onere fosse “superiore alle proprie
effettive possibilità economiche” e “principalmente dettato dalla volontà di
ripristinare delle buone relazioni con il figlio”. Dal luglio del 2009, dopo il
compimento del 25° anno di età da parte di AO 1, AP 1 non ha più versato contributi.
C. Il 4 dicembre 2009 AP 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che –
previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo di mantenimento
in favore del figlio fosse soppresso dal 1° dicembre 2009. Identica richiesta
egli ha avanzato già in via cautelare. All'udienza del 1° febbraio 2010,
indetta per la discussione cautelare, il Pretore ha sospeso la causa. Riattivata
la procedura su istanza dell'attore, il contraddittorio è proseguito il 3
maggio 2010. In tale occasione AP 1 ha confermato la propria richiesta di
giudizio, mentre il convenuto ha proposto di respingerla, postulando a sua
volta l'assistenza giudiziaria. L'udienza cautelare è ripresa il 21 giugno 2010,
quando l'attore ha replicato e il convenuto ha duplicato. Entrambe le parti
hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare è iniziata il 23 marzo 2011.
D. Nel frattempo, il 3 maggio
2010, AO 1 ha inoltrato il memoriale di risposta nella causa di merito, proponendo
di respingere la petizione e instando anche in quella sede per l'assistenza
giudiziaria. L'attore ha replicato il 31 maggio 2010 e il convenuto ha duplicato
il 21 giugno successivo, entrambi confermando le rispettive posizioni. Il 6
luglio 2011 si è tenuta l'udienza preliminare, nel cui ambito le parti hanno
offerto prove. L'istruttoria di merito è cominciata il 18 luglio 2011 e si è
chiusa il 20 febbraio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a memoriali conclusivi tanto per il procedimento cautelare quanto
per il merito. Nel suo allegato, del 13 aprile 2012, AP 1 ha confermato la
petizione e la contestuale istanza cautelare. Nel proprio, del 16 aprile 2012, AO
1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
E. Statuendo il 28 gennaio 2013,
il Pretore ha respinto la petizione e ha stralciato il procedimento cautelare
dai ruoli, respingendo anche la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall'attore e accogliendo invece quella del convenuto. La tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, con obbligo
di rifondere al figlio un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “appello e reclamo” dell'11
febbraio 2013, sollecitando – previo conferimento del gratuito patrocinio – la soppressione
del contributo alimentare per il figlio dal 1° dicembre 2009, il conferimento
del gratuito patrocinio anche in prima sede e la conseguente riforma della
decisione impugnata, decreto di stralcio compreso. Il memoriale non è stato comunicato
a PA 1 per osservazioni.
in diritto: I. Sullo stralcio del procedimento
cautelare dal ruolo
1. Alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella nuova procedura lo stralcio di una causa dal ruolo
per mancata comparizione delle parti a un'udienza di conciliazione (art. 206
cpv. 1 CPC) o a un dibattimento (art. 234 cpv. 2 CPC), per transazione,
acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), come pure per sopravvenuta
carenza d'oggetto o per altri motivi (art. 242 CPC) raffigura una
decisione finale, poiché conclude formalmente il processo (DTF 139 III 478
consid. 7.2 non pubblicato). È di conseguenza impugnabile con appello (art.
308 cpv. 1 lett. a CPC). Se la causa verteva su mere questioni patrimoniali, tuttavia,
il valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare del contributo litigioso (fr. 1000.– mensili
indicizzati, più gli assegni familiari) dovuto dal dicembre del 2009 al giugno
del 2012, fine della formazione prevista dal figlio (interrogatorio formale di AO
1: verbale del 7 settembre 2011, pag. 3, risposta n. 5). Quanto al termine di
ricorso, esso era di 10 giorni, visto il rito sommario che governa l'emanazione
di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC per analogia combinato con
gli art. 271 lett. a e 261 segg. CPC). Tale scadenza è stata rispettata,
la decisione del Pretore essendo stata notificata al legale dell'attore il 1°
febbraio 2013 (timbro postale sulla busta d'intimazione) e l'appello essendo
stato introdotto l'11 febbraio successivo.
Ne segue la ricevibilità del ricorso.
2. Il Pretore ha stralciato il procedimento
cautelare dal ruolo perché l'emanazione del giudizio di merito rendeva
l'istanza contestuale alla petizione priva d'oggetto (sentenza impugnata, pag.
7 in basso). L'appellante eccepisce che le modifiche di sentenze di divorzio
hanno sì effetto – per principio – dal momento in cui è promossa l'azione, ma
che il giudice è abilitato a far decorrere equitativamente la modifica,
facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, anche solo dal passaggio in
giudicato della sentenza, il che può avvenire anni dopo l'avvio della causa.
Ciò giustificherebbe di accogliere “l'istanza cautelare per regolamentare la situazione
tra l'introduzione della causa e la crescita in giudicato della sentenza di
merito”. L'assunto è, a ben vedere, senza interesse. Tanto nel caso in cui
questa Camera respinga l'appello quanto nel caso in cui lo accolga, difatti, la
relativa decisione sarà immediatamente esecutiva (art. 103 cpv. 1 LTF), onde
l'inutilità di provvedimenti cautelari. E quand'anche decidesse di sopprimere
il contributo per il figlio con effetto unicamente dal passaggio in giudicato
della propria sentenza, essa non potrebbe emanare provvedimenti cautelari che
annullino il contributo con effetto immediato, in contrasto con il pronunciato
di merito. Al proposito non soccorre dunque diffondersi.
II. Sulla decisione di merito
3. Le sentenze intimate dai
Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sulla modifica di sentenze di divorzio,
soggette per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un
coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC) anche se riguardano esclusivamente interessi del
figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3 aprile 2015, consid. 1 con riferimenti),
sono impugnabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Sempre che, ove la causa vertesse
su mere questioni
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato (sopra, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, essa non fa dubbio (sopra, consid. 1).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che in conformità alla sentenza di
divorzio l'attore deve contribuire al mantenimento dei figli finché questi non
siano “in grado di provvedere a sé stessi”, ovvero di sostentarsi. Ciò premesso,
egli ha accertato che AO 1 ha cominciato a studiare medicina veterinaria all'Università
di __________ nel 2004, sostenendo circa 15 esami, ma che nel 2009 è passato
alla Facoltà di scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, dove si è
imposto di terminare gli studi entro il giugno del 2012, rinunciando al
contributo alimentare dopo di allora. Parallelamente il ragazzo lavora dal maggio
del 2009 per l'__________ di __________, un'azienda di sondaggi telefonici. Il
primo giudice ha ritenuto quindi che, nonostante “una certa lentezza” dovuta
anche all'assolvimento del servizio militare e al lavoro a tempo parziale (il
padre avendo cessato nel giugno del 2009 l'erogazione del contributo
alimentare), il figlio seguisse un percorso di studi superiori concordato a
suo tempo con i genitori e con l'orientatore professionale.
D'altro lato
il Pretore non ha trascurato le difficili relazioni personali tra il padre e il
figlio, ma ha constatato che tali incomprensioni sono sorte da quando l'attore
si è messo con __________ S__________ e hanno raggiunto l'apice durante un
violento alterco avvenuto tra l'attore e AO 1, il 28 aprile 2008. I
tentativi intrapresi dai figli per riavvicinarsi al genitore sono poi risultati
infruttuosi sostanzialmente perché AP 1 rifiuta ogni approccio che non
coinvolga la propria compagna. Il Pretore ha considerato altresì che AO 1 ha
sempre sfruttato appieno la propria capacità lucrativa, conseguendo entrate
medie di fr. 1600.– mensili, seppure insufficienti per sopperire al di lui
fabbisogno minimo di oltre fr. 2000.– mensili, mentre i risparmi
depositati sui libretti bancari citati nella sentenza di divorzio, dono dei
nonni, non esistono più. Quanto al preteso peggioramento della situazione
economica dell'appellante e all'asserita florida situazione economica dell'ex
moglie, il Pretore ha soggiunto che nulla l'attore aveva dimostrato al
riguardo. Nelle condizioni descritte non si giustificava pertanto – egli ha
concluso – di sopprimere il contributo di mantenimento per AO 1, che l'attore doveva
versare fino al 30 giugno 2012, sempre che nel frattempo il figlio avesse
frequentato regolarmente l'Università. Onde, in definitiva, il rigetto della
petizione.
5. L'appellante sostiene anzitutto
che la nota clausola contenuta nella convenzione omologata dal giudice del
divorzio sul contributo di mantenimento da lui dovuto al figlio dopo la
maggiore età è talmente vaga da non costituire nemmeno un titolo esecutivo. Afferma
tuttavia di voler far accertare l'inesigibilità di tale contributo perché il
Pretore lo ha condannato arbitrariamente a sostentare AO 1 fino al 30 giugno
2012, mentre spettava se mai al figlio promuovere causa contro entrambi i
genitori per far accertare l'eventuale obbligo di mantenimento. L'attore ripete
inoltre che le condizioni economiche dell'ex moglie, la quale può contare su
entrate di fr. 6500.– mensili, sono ben migliori delle sue, dovendo egli
far fronte con un reddito di fr. 5000.– mensili a un fabbisogno minimo di
almeno fr. 2882.75 mensili.
Che la menzionata clausola
contenuta nella convenzione sugli effetti del divorzio sia talmente vaga da
risultare inefficace è un'opinione personale dell'attore. Nella convenzione
del 2 aprile 1998, invero, AP 1 si è impegnato esplicitamente a versare un
contributo alimentare anche oltre la maggiore età del figlio (fr. 900.–
mensili indicizzati dai 18 ai 19 anni, fr. 1000.– indicizzati dai 19 anni in
su), fino al momento in cui questi fosse stato in grado di provvedere a sé
medesimo, dopo eventuali studi superiori. Che il termine ultimo della
formazione non sia sufficientemente specificato perché la clausola possa
costituire un titolo esecutivo (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b), questione
che del resto andrebbe verificata alla luce della più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (sentenza 5A_445/2012 del 2 ottobre 2013, consid. 4.2 e
4.3), ancora non significa che l'obbligo contributivo non sia stato validamente
assunto. Per di più, un genitore che versa per sei anni un contributo di
mantenimento a un figlio maggiorenne prima di invocare la pretesa inefficacia
formale dell'impegno offende il principio della buona fede (venire contra
factum proprium). Dandosi infine un obbligo alimentare fissato in una
sentenza di divorzio, non spettava al figlio – contrariamente a quanto
asserisce l'attore – promuovere azione di mantenimento contro i genitori, per tacere del fatto che nulla avrebbe costretto AO
1 ad agire anche contro la madre (art. 279 cpv. 1 CC).
Quanto alle condizioni finanziarie dei genitori, si dirà in appresso (consid.
9).
6. Nel
merito l'attore lamenta che il figlio ha studiato con eccessiva
lentezza, senza informarlo dei risultati intermedi, e che ha cambiato
unilateralmente facoltà a 25 anni compiuti, quando la formazione universitaria
dovrebbe normalmente concludersi. Egli ribadisce altresì che la menzionata
clausola prevista nella convenzione di divorzio non è atta a imporgli obblighi
alimentari dopo la maggiore età del convenuto e che un'azione di mantenimento
fondata sull'art. 277 cpv. 2 CC andava diretta contro entrambi i genitori.
Queste due ultime argomentazioni sono – come si è visto – prive di consistenza
e al riguardo non giova ripetersi (sopra, consid. 5). La prima argomentazione
richiede invece una disamina più articolata.
a) Nella
convenzione di divorzio l'appellante si è impegnato a mantenere i figli sino al
momento in cui questi sarebbero stati in grado “di provvedere a sé stessi”, (…)
“con la riserva di eventuali studi superiori, adeguati alle loro capacità e
alle condizioni economiche del padre (art. 277 cpv. 2 CC)”. Che al momento in
cui egli ha intentato causa AO 1 fosse in grado di provvedere a sé medesimo non
è preteso nell'appello. Ora, per “formazione
appropriata” nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC
si intende una preparazione conforme alle attitudini e alle capacità del
soggetto, che consenta a quest'ultimo di rendersi autonomo e di sopperire alle
proprie esigenze materiali (Piotet
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 277 con richiamo
a DTF 117 II 372 consid. 5b e altri rinvii). La legge non fissa un limite
temporale assoluto all'obbligo di mantenimento. I 25 anni del beneficiario sono
solo indicativi (DTF 130 V 237). L'obbligo dura finché la formazione del
maggiorenne “possa normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 CC). Determinante
non è la durata teorica del ciclo di studi intrapreso, bensì il fatto che il
figlio dimostri serietà, diligenza e impegno negli studi (I CCA, sentenza inc.
11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti).
b) In
concreto AO 1 ha cominciato a seguire i corsi di medicina
veterinaria all'Università degli studi di __________ – come detto – nel 2004. Nell'anno
accademico 2007/2008 ha dovuto ripetere il terzo anno. Terminato il quarto anno
(su sei) e sostenuta una quindicina di esami, nell'autunno del 2009 egli ha cambiato
facoltà, passando a quella di scienze e tecnologia per l'ambiente e la natura
(doc. 11). Ha dichiarato che gli studi di veterinaria
hanno subìto ritardi a causa del servizio militare, stimando di avere perso nel
complesso circa “dodici mesi, pari a una decina di esami”, e ha giustificato il
cambiamento di facoltà con il fatto di avere saputo che nel giugno del 2009 il
padre avrebbe cessato il versamento del contributo alimentare, ciò che l'ha
indotto a optare per una disciplina senza vincoli di frequenza, tranne i corsi
di laboratorio, in modo da poter lavorare a tempo parziale (interrogatorio formale:
verbale del 7 settembre 2011, pag. 3 seg., risposte n. 4 e 12). Nell'appello
l'attore non pretende che ciò non sia vero né che la ripetizione del terzo anno
denoti un'inattitudine del figlio allo studio della veterinaria, senza dimenticare
che l'assolvimento di obblighi di leva o occasionali insuccessi scolastici non
bastano per esonerare un genitore da obblighi di mantenimento (Piotet, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 277
con rimandi) e che il lavoro a tempo parziale svolto in parallelo da AO 1 non poteva
certo sveltire la formazione.
c) L'appellante
deplora di non essere stato reso partecipe delle scelte scolastiche del figlio,
ma di fatto egli le ha avallate, per lo meno fino al 26 settembre 2009, quando
si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili (assegno
familiare compreso) fino alla normale conclusione degli studi di veterinaria
(doc. 4). E dopo l'avvio della causa, il 4 dicembre 2009, il ragazzo ha
rilasciato dichiarazioni esaurienti sulla formazione in atto (doc. 11 e 15, cui
è seguito l'interrogatorio formale del 7 settembre 2011). È vero che AO 1
ha cambiato facoltà, passando poco prima dell'avvio della causa dalla
veterinaria alle scienze naturali senza interpellare il padre ed è altrettanto
vero che – di regola – il finanziamento di una seconda formazione
professionale può essere preteso da un
genitore solo per motivi qualificati (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 13 ad art. 277). Nel caso
specifico, tuttavia, l'appellante non si duole del fatto in sé che il figlio
sia passato alla disciplina delle scienze naturali, né asserisce che la nuova formazione
non sia “adeguata alle capacità” del ragazzo (come esige la convenzione di divorzio).
Fa valere che quando egli ha promosso causa AO 1 avrebbe già dovuto avere finito
l'università, ma ciò non è attendibile, lo stesso appellante non mettendo in dubbio
che gli studi di veterinaria sarebbero durati sei anni (interrogatorio formale
del convenuto: loc. cit., risposta n. 3). Se a ciò si aggiungono i 12 mesi di servizio
militare e l'anno ripetuto nel 2007/2008, il figlio non avrebbe conseguito il
master in veterinaria prima del giugno 2012. Nel dicembre del 2009, dunque, l'appellante
non poteva pretendere la soppressione del contributo alimentare.
d) Il
nuovo corso di studi intrapreso dal convenuto nel settembre del 2009 era
destinato a durare tre anni (doc. 11, 2° foglio in fondo), ovvero a concludersi
nel giugno del 2012, il figlio stesso dichiarando di rinunciare a contributi di
mantenimento dopo di allora (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 3,
risposta n. 5). Per l'attore il cambiamento di facoltà deciso dal convenuto non
comporta dunque un aggravio apprezzabile in termini di durata. Né quegli
asserisce – come detto – che la nuova formazione non sia “adeguata alle
capacità” del figlio, non abbia sbocchi professionali o si traduca in un
espediente per coprire l'intenzione di cessare gli studi. Né egli contesta che
parallelamente agli studi il figlio debba esercitare un'attività lucrativa,
soprattutto dopo che si è visto privare nel luglio del 2009 del contributo alimentare,
sicché sotto questo profilo il cambiamento di facoltà appariva sorretto anche da
serie ragioni oggettive. Ne segue, tutto ponderato, che AO 1 ha continuato a
soddisfare i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC anche dopo il dicembre del
2009. Al proposito l'appello cade una volta ancora nel vuoto.
7. Sottolinea l'appellante che
rispetto ai tempi del divorzio la situazione è radicalmente cambiata per
l'intervenuto deteriorarsi delle sue relazioni personali con il figlio, cui
rimprovera di non essergli stato vicino in occasione di ricoveri ospedalieri,
di non avere risposto ai suoi tentativi di colloquio telefonico né alle sue
lettere, di rifiutargli il diritto di rifarsi una vita con la sua nuova compagna
e di trascendere in comportamenti inammissibili come quello tenuto dopo il
violento alterco del 28 aprile 2008. In realtà, secondo giurisprudenza, un
genitore può legittimamente negare contributi di mantenimento a un figlio solo
se la mancanza di relazioni va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD
I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale
federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 5A_64/2015
del 2 aprile 2015, consid. 5.1.1; sentenza 5A_137/2015 del
9 aprile 2015, consid. 5.1). In altri termini, il figlio
deve avere provocato l'interruzione dei rapporti personali con il suo rifiuto ingiustificato
di intrattenerne, con il suo contegno particolarmente litigioso oppure con la
sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei
confronti di un genitore divorziato, quand'anche oggettivamente riprovevole, va
apprezzato con prudenza, dovendosi tenere conto delle emozioni che il divorzio
dei genitori suscita nel figlio e delle tensioni che ne derivano. Più il figlio
cresce, tuttavia, meno la cautela si giustifica. Se il figlio persiste nel proprio
atteggiamento di rifiuto anche dopo la maggiore età, tale atteggiamento può
assurgere a colpa (loc. cit.).
a) Nel caso specifico le relazioni personali fra padre e figlio sono
state regolari e frequenti ancora per anni dopo il divorzio, intervenuto nel
giugno del 1998, come AO 1 ha ricordato (verbale del 7 settembre 2011,
pag. 3, risposta n. 1). Si sono deteriorate, come ha accertato il Pretore
e come l'appellante in sostanza non contesta, dopo che quest'ultimo ha
allacciato una relazione con __________ S__________.
Circa i ricoveri ospedalieri, il figlio ha dichiarato di essere rimasto
vicino al genitore nell'agosto del 2007, quando il padre ha subìto
un'operazione all'anca, e di non avere saputo invece del successivo ricovero
per la cura di una spalla (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 3, risposta
n. 6). L'appellante definisce la giustificazione non credibile, visto che il
fratello A__________ sapeva del ricovero, ma dimentica che il convenuto vive
per conto proprio e che i fratelli non risultano essersi consultati al
riguardo. Quanto al rifiuto di colloqui telefonici e alle lettere lasciate senza
risposta, il convenuto ha giustificato la sua mancanza di reazione con il tono
accusatorio e astioso delle missive, l'attore giungendo a mettere in dubbio
finanche la propria paternità, sicché egli ha preferito rimanere silente e non
alimentare il conflitto (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 3, risposta n.
8 con riferimento ai doc. 2 e 3).
Per
quel che è del violento diverbio intervenuto il 28 aprile 2008, esso ha recato
sicuramente uno screzio profondo alle relazioni personali. A chi si imputi
l'origine del furioso alterco non è chiaro, le cause sembrando riconducibili a
dissidi su temi come la fede religiosa e l'alimentazione
secondo l'attore (doc. N, pag. 2 in fondo), la conclamata intenzione
dell'attore di “volersi rifare una vita” con la compagna secondo un vicino di
casa (deposizione di __________: verbale del 7 settembre 2011, pag. 3), le
critiche rivolte dall'attore all'amica di AO 1 secondo quest'ultimo (risposta,
pag. 5). Sta di fatto che in seguito a ciò i figli si sono introdotti
nell'abitazione paterna e hanno portato via i loro effetti personali
(interrogatorio formale del convenuto: loc. cit., pag. 3, risposta n. 9).
A parte il fatto che la furente lite non risulta imputabile al solo figlio, in
ogni modo, dopo di allora padre e figlio si sono frequentati ancora, aiutandosi
vicendevolmente nei rispettivi traslochi (doc. N, pag. 4 segg.).
b) Se
dall'estate del 2009 le relazioni tra padre e figlio si sono interrotte, di
conseguenza, ciò si deve principalmente ai rapporti personali che l'attore
intende imporre ai figli con la sua attuale compagna. Lo stesso appellante
riconosce di non
voler incontrare i figli senza di lei (appello, pag. 13 a metà;
doc. 3, pag. 3 a metà) e non contesta di avere rifiutato – come ha
accertato il Pretore – ogni riavvicinamento che non la coinvolgesse. Anche
nell'ambito della conciliazione tentata pendente causa egli ha preteso che si affrontasse
prima di tutto il problema legato all'incompatibilità fra i figli e la sua
compagna, dettando tale condizione prima di accettare nuovi incontri con i
ragazzi (doc. 6). Sarà anche legittima l'aspirazione sua di costruirsi una
relazione affettiva con la nuova partner e il desiderio di coinvolgere i figli
in tale nucleo affettivo, ma l'inflessibilità e la rigidezza da lui dimostrata
di fronte alla renitenza dei figli (che non sono tenuti a confrontarsi con __________
S__________) lo rende largamente responsabile del degrado in cui versano le
relazioni personali con il convenuto. Se a ciò si aggiungono le pesanti
critiche mosse al figlio, reo di metter su casa con l'amica, e i termini dozzinali
con cui l'attore si è rivolto a quest'ultima (doc. N, ultimo foglio a metà;
doc. 3, pag. 1 in fondo), il quadro appare eloquente. Non si trascura un
concorso di colpa da parte di AO 1, le cui reazioni si giustificano solo entro
certi limiti. La sua non è però una colpa preponderante né tanto meno esclusiva,
come richiede la giurisprudenza. Il deterioramento delle relazioni fra le parti
non legittima pertanto la soppressione del contributo alimentare per il figlio.
8. Nell'appello l'attore fa
valere altresì che AO 1 è in grado di provvedere a sé stesso con il suo reddito
di fr. 1600.– mensili e può limitare le spese rinunciando alla propria economia
domestica. Senza dimenticare – egli allega – che il figlio avrebbe dovuto usare
per il proprio sostentamento il libretto di risparmio menzionato nella
convenzione sugli effetti del divorzio e la somma di fr. 20 000.– donatagli nel 2002/2003 dal nonno materno,
depositata su un conto bancario (deposizione di __________ B__________: verbale del 20 giugno 2011 nel fascicolo
cautelare inc. DI. 2009.1782, pag. 3 in fondo). Quest'ultima
argomentazione è superata dagli eventi, ove appena si pensi che il libretto di
risparmio menzionato nella convenzione sugli effetti del divorzio è stato
estinto dallo stesso nonno paterno nel 1997/98 (loc. cit.) e che l'attore ha
smesso di versare il contributo di mantenimento per il figlio nel giugno del 2009,
ragion per cui non sorprende che anche i
fr. 20 000.– donati in seguito dal nonno materno siano
stati consumati nel frattempo.
Relativamente alla pretesa indipendenza
economica del figlio, l'appellante è lungi dall'averla dimostrata. Il convenuto
ha dichiarato infatti di guadagnare, con la sua attività a tempo parziale (interviste
telefoniche), fr. 1200.– mensili durante l'anno scolastico e
fr. 2000.– mensili durante i mesi estivi (interrogatorio formale: verbale
del 7 settembre 2011, pag. 4, risposta n. 12), reddito che il Pretore ha
accertato in una media di fr. 1600.– mensili (dal dicembre del 2009 al marzo
del 2011: doc. 13). L'attore non contesta la cifra, né pretende che il figlio
possa conseguire un maggior guadagno (ciò che verosimilmente non sarebbe nemmeno
possibile: RtiD I-2008 pag. 1028 consid. 10a con riferimenti). Quanto alla sostanza,
si è detto che il noto libretto di risparmio non esiste più (doc. 12), né il
convenuto dispone di altri averi di rilievo (doc. 16, 17 e 18). L'appellante
lamenta che i beni menzionati nella convenzione di divorzio siano stati
prelevati dal nonno materno, ma trascura che questi ha poi versato a AO 1 altri
fr. 20 000.–, più di quanto
prelevato, e che quel denaro è stato adoperato per gli studi (deposizione di __________
B__________: loc. cit., pag. 3 in fondo).
L'attore assevera per altro che
il figlio può coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2000.– (recte:
oltre fr. 2000.–) mensili con il proprio reddito, ma la tesi non può essere condivisa.
Non si disconosce che il figlio potrebbe tornare a vivere con la madre e
limitare le spese. Anche in tal caso, però, considerato il minimo esistenziale
del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili), gli resterebbero solo fr. 400.–
mensili per far fronte al premio della cassa malati obbligatoria, alle trasferte
per raggiungere la sede degli studi, alla retta universitaria (da un minimo di
€ 650.– a un massimo di quasi € 4000.– annui: www.__________.it), al costo
del materiale didattico, senza considerare l'eventuale partecipazione alle
spese di alloggio della madre. Il che appare già a prima vista insufficiente, né
l'attore rende verosimile il contrario. Anche nella misura in cui opina che AO
1 potrebbe sostentare sé medesimo con il proprio reddito di fr. 1600.– mensili
l'attore non può quindi essere seguito.
9. L'appellante adduce infine
che rispetto ai tempi del divorzio le sue condizioni economiche sono assai
peggiorate, sia perché egli si è trasferito da __________ a __________ sia
perché il suo carico fiscale è aumentato, non potendo egli dedurre dal reddito
Fatti
i contributi alimentari versati ai figli maggiorenni, ciò che lo ha costretto a
indebitarsi per circa fr. 30 000.–. Egli
sostiene che a torto il Pretore gli ha rimproverato di non avere comprovato
tale stato di cose, giacché le sue ristrettezze si evincono dalla
documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria,
mentre la buona situazione dell'ex moglie emerge dalla tassazione 2007 agli
atti. Così argomentando egli perde di vista, nondimeno, che la causa da lui
promossa è un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 134
cpv. 2 CC). Decisivo è sapere perciò che cosa sia cambiato rispetto al momento
in cui il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi il 2
aprile 1998 e se gli eventuali mutamenti giustifichino una modifica della
sentenza emanata il 5 giugno 1998. Invano si cercherebbero dati a tal fine
nella documentazione da lui prodotta in prima sede a sostegno della richiesta
di assistenza giudiziaria o nella tassazione 2007 dell'ex moglie.
Certo, l'appellante invoca la
propria indigenza e i debiti accumulati nei confronti del fisco, che hanno
portato addirittura al rilascio di attestati di carenza di beni nei suoi
confronti. Non rende minimamente verosimile però che tali ristrettezze siano
dovute – come egli pretende – al trasloco da __________ a __________ o al
maggior carico tributario (di cui si ignora finanche l'ammontare) riconducibile
all'impossibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi alimentari per
i figli maggiorenni. Nulla dimostra, ciò posto, che il peggioramento delle
condizioni economiche in cui egli versa si ricolleghi a circostanze non
previste al momento del divorzio e non soltanto a un tenore di vita – o,
eventualmente, a un'assunzione di oneri – incompatibile con gli obblighi derivanti
dal diritto di famiglia. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello vede
la sua sorte segnata.
III. Sul diniego del gratuito
patrocinio
10. Una decisione che rifiuti il
gratuito patrocino è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che
intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente ricorra anche
contro la decisione finale, nel qual caso il rifiuto del gratuito patrocinio è
impugnabile con il rimedio giuridico dato contro quest'ultima decisione (art.
110 CPC per analogia; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad
art. 121 con richiami). Nella fattispecie AP 1 ha appellato il merito della
decisione finale. Il suo reclamo va trattato quindi come parte integrante
dell'appello.
a) Il
Pretore ha rifiutato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel
caso specifico, sia perché il richiedente non aveva dimostrato la propria
indigenza sia perché “neppure si realizza il presupposto del fumus boni
iuris” (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'interessato oppone che il suo
stato d'indigenza risulta dalla documentazione prodotta a sostegno della
richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo il Municipio di __________
ha espresso parere favorevole il 7 dicembre 2009. Quanto alla parvenza di buon
diritto insita nell'azione di merito, egli ripete che la petizione non era
sprovvista di fondamento, l'obbligo di erogare contributi di mantenimento dopo
la maggiore età dei figli fondandosi su una clausola convenzionale formalmente
Considerandi
inefficace, ingiustificata per l'inesistenza di adeguate relazioni personali
con i beneficiari, per la possibilità che questi ultimi hanno di mantenersi da
sé soli, per le precarie condizioni economiche in cui versa egli medesimo e per
il mancato coinvolgimento suo nelle scelte dei figli di intraprendere studi superiori.
b) Secondo la procedura ticinese ancora applicabile
in primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il beneficio dell'assistenza
giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag),
all'incapacità da parte sua di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv.
2.
Lag), al requisito che una persona di condizioni
agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato
ragionevolmente a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1
lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/ 2003 II 81 in
basso con rinvii) e, non da ultimo, alla condizione che l'appello avesse
possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Analoghi
presupposti prevede ora l'art. 117 CPC, stando al quale ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda
non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Che nella fattispecie si
applichi la vecchia o la nuova procedura, di conseguenza, poco o punto sussidia
ai fini del giudizio.
c) Nella
misura in cui reputa che nel caso in rassegna AP 1 non abbia reso verosimile la
propria indigenza, il Pretore non può essere seguito. Nel fascicolo processuale
figura infatti l'intera documentazione prodotta dall'attore a sostegno della
richiesta (rubrica “AG”), compreso il parere favorevole espresso dal Municipio
di __________ il 7 dicembre 2009. Che costui si trovi in gravi
ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato in dubbio.
Quanto in concreto faceva difetto sin dall'inizio alla petizione – e al
riguardo la valutazione del Pretore resiste alla critica – era la parvenza di
buon diritto. Già a un sommario esame invero l'asserita inefficacia della nota clausola
figurante nella convenzione sugli effetti del divorzio appariva destituita di
consistenza, mentre l'esclusiva responsabilità del figlio nella rottura delle
relazioni personali riusciva poco verosimile già di primo acchito. Il deterioramento
delle condizioni economiche dell'attore per il solo trasferimento da __________
a __________ e per il maggior onere tributario non denotava poi grande attendibilità,
né la circostanza che AP 1 fosse rimasto estraneo alle scelte professionali del
figlio sembrava poter giustificare la soppressione del contributo alimentare.
Le probabilità che
l'azione
potesse essere accolta apparivano, in sintesi, di gran lunga inferiori a quelle
che l'azione potesse trovare accoglimento, fosse solo in parte. Il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria in prima sede si rivela così ancorato a ragioni
pertinenti e oggettive. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela destinato
alla reiezione.
IV. Sulle spese, le ripetibili e il
gratuito patrocinio in appello
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
attribuiscono ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato a esprimersi
sull'appello. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può entrare in linea di
conto già per il fatto che il ricorso appariva sin dall'inizio senza
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato
notificato per osservazioni alla controparte. Delle difficili condizioni
economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo
al minimo la riscossione di spese processuali.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
12.
Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sui
criteri di calcolo: sopra, consid. 1). L'impugnabilità
della decisione sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via
giudiziaria data contro la decisione di merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata con il decreto di stralcio sono confermati.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).