Lexipedia

Decisione

11.2013.17

Divorzio: liquidazione del regime dei beni

7 maggio 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli appartenevano all'attrice, la quale ha dimostrato di averli ricevuti

dal padre e di detenerli ancora nel 1993 (sopra, consid. a), tant'è che il nome

di lei figurava sull'obbligazione mostrata a R__________ (loc. cit., pag. 3 in

fondo). Inoltre il rimborso del prestito è avvenuto proprio al momento della

scadenza delle due obbligazioni, sicché la tempistica dell'operazione induce logica­mente

a ritenere che il debito sia stato saldato grazie a beni propri della moglie.

Certo, il pagamento è stato eseguito materialmente dal marito, ma ciò non

sorprende, ove si considerino i rapporti di parentela con il creditore e il

fatto che l'operazione è stata gestita da lui (loc. cit., pag. 3 in fondo). Né quest'ultimo

ha saputo spiegare come gli sarebbe riuscito di accantonare, con uno stipendio

da lui stesso definito insufficiente per far fronte al tenore di vita della

famiglia (memoriale conclusivo, pag. 4 in fondo), il capitale necessario per

rimborsare un simile importo. Se ne arguisce, in definitiva, che la moglie ha davvero

finanziato con sostanza propria il rimborso del prestito di 20 milioni di lire

concesso al marito da R__________, prestito che al cambio del tempo corrispondeva

– secondo le dichiarazioni del testimone – a circa fr. 15 700.– (verbale del 29 agosto 2011,

pag. 3). Nulla è dato di sapere, per contro, sul mutuo accordato dal

cugino C__________ né, tanto meno, sul suo rimborso.

d) L'appellante

sostiene poi di avere investito negli immobili in Sardegna ulteriori fr. 20 090.– e fr. 5000.–, corrispondenti a

obbligazioni che le appartenevano già prima del matrimonio, da lei incassate alla

scadenza e destinate all'ammortamento dei due debiti nei confronti della Banca __________

(appello, pag. 6 in fondo e pag. 7 in fondo). Dagli atti risulta che sul conto

n. __________ intestato ai coniugi, relativo al mutuo concesso dalla Banca __________

per l'acquisto del secondo appartamento, sono stati versati il 29 ottobre 2003 fr. 20 090.– (doc. V). Lo stesso giorno AP 1 ha

estinto un suo conto corrente n. __________ con un saldo di fr. 20 090.– (doc. U, pag. 3). Quel conto

era stato alimentato, da ultimo, con un trasferimento di fr. 20 000.– dal conto n. __________ avvenuto

il 19 febbraio 2003 (doc. U, pag. 2). E su tale conto, anch'esso intestato

a AP 1, confluivano, oltre allo stipendio,

le

donazioni della madre di lei (sopra, consid. a; doc. Z).

L'estratto

bancario, invero, copre solo il periodo successivo al 25 febbraio 2003, di modo

che non è dato di sapere se quei fr. 20 000.–

provenissero effettivamente dall'incasso di un'obbligazione scaduta. Nondimeno

il marito riconosce, come detto (sopra, consid. d), che le entrate dei coniugi non

bastavano per sovvenire al tenore di vita della famiglia, sicché appare

credibile che tali averi costituissero beni propri della moglie e non risparmi

sui redditi di lei.

Dagli

atti risulta inoltre che il 28 gennaio 2000 sono stati accreditati sul conto n.

__________ della Banca __________, relativo al mutuo ottenuto dai coniugi per

l'acquisto del primo immobile (nel frattempo estinto: petizione, pag. 8; non

contestata nella risposta, pag. 7), fr. 5000.– con la motivazione “OC 2439 – rimborso

OC”, dove “OC” sta chiaramente per “obbligazione di cassa” (si veda anche il doc.

Q, 6° foglio). E che l'attrice disponesse di obbligazioni a lei donate dal

padre è già stato rilevato (sopra, consid. a). Se ne può legittimamente dedurre,

in simili condizioni, che AP 1 ha destinato fr. 5000.– di beni propri all'ammortamento

del debito correlato agli immobili del marito. Del resto il consulente della Banca

__________ delegato alla relazione dei coniugi ha confermato che AP 1 possedeva

averi provenienti dal padre, che tali averi erano investiti in obbligazioni,

che essa aveva chiesto di poterne disporre, ma che ciò non era stato possibile,

sicché i titoli sono stati messi a pegno per finanziare un investimento in

Italia, operazione che per quanto egli poteva ricordare si era conclusa con il

rimborso del prestito alla scadenza delle obbligazioni (deposizione di __________

V__________: verbale del 29 agosto 20011, pag. 2).

e) Visto

quanto precede, l'attrice ha dimostrato di avere destinato beni propri per

complessivi fr. 40 790.– all'ammortamento

dei debiti citati (fr. 15 700.–, fr. 20 090.– e fr. 5000.–), somma di cui postula la

retrocessione. Oltre a ciò, essa chiede una partecipazione al plusvalore degli

immobili. Ora, secondo l'art. 206 cpv. 1 CC se un coniuge ha

contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione

di beni dell'altro coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un

plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è

calcolato secondo il valore attuale dei beni. L'ammortamento di un

debito contratto per comperare un immobile appartenente a un coniuge finanziato

con beni propri dell'altro coniuge è assimilabile a un contributo all'acquisto

del bene (Stei­nauer, op. cit., n.

12 ad art. 206 CC con rinvii; Haus­heer/Aebi-Mül­ler,

op. cit., n. 6 ad art. 206 CC; De­sche­naux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 2ª edi­zio­ne, pag. 564 n.

1217). Il problema è che per determinare la partecipazione

al plusvalore occorre conoscere non solo l'ammontare del contributo, ma

anche il valore del bene, tanto al momento dell'investimento quanto al momento

della liquidazione del regime (Stei­nauer,

op. cit., n. 20 ad art. 206 CC; Hausheer/Aebi-Müller,

Considerandi

op. cit., n. 17 segg. ad art. 206 CC; Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley,

op. cit., pag. 553 n. 1186 segg.). E se il

coniuge ha fornito – come in concreto – più contributi successivi, occorre

calcolare il plusvalore generato da ogni singolo

investimento (Stei­nauer, op. cit., n. 29 ad art. 206; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 21 segg. ad

art. 206 CC; Deschenaux/Stei­­­nauer/Baddeley,

op. cit., pag. 553 n. 1186 segg.).

Nel caso specifico il

perito ha indicato unicamente il valore complessivo dei due appartamenti alla

liquidazione del regime (act. XI, pag. 12). Se non che, gli immobili sono stati

comperati l'uno a distanza di sette anni dall'altro. Ammesso e non concesso che il loro valore all'atto

dell'acquisto corrispondesse al prezzo di compravendita, per determinare

il maggior valore generato dai due ammortamenti del debito contratto per

l'acquisto della prima unità (fr. 15 700.–

e fr. 5000.–) e il maggior valore generato dall'ammortamento del debito contratto per l'acquisto della seconda unità

(fr. 20 090.–) occorrerebbe dunque conoscere non

il valore complessivo dei due appartamenti, bensì il valore di ciascuno di essi

alla liquidazione del regime. Non incombe a questa Camera condurre indagini

d'ufficio o disporre complementi di perizia, lo scioglimento del regime

matrimoniale essendo governato dal principio dispositivo anche nel nuovo

diritto di procedura (art. 277 cpv. 1 CPC). In mancanza di dati necessari ci

si deve limitare alla constatazione che il calcolo del plusvalore non è

possibile. All'appellante va riconosciuto così il diritto alla restituzione

dell'investimento, dovuto in ogni caso, quan-d'anche il bene si fosse deprezzato

(art. 206 cpv. 1 in fine CC). Ne discende un credito dei beni propri della

moglie nei confronti degli acquisti del

marito per complessivi fr. 40 790.–.

f) In

ultima analisi gli acquisti del marito comprendono la P__________ per un valore

ammesso di fr. 2000.– (sopra, consid. 5a) e le due unità abitative a __________,

il cui valore è stato stimato dal perito in complessivi € 248 000.00. Nelle osservazioni all'appello il

convenuto eccepisce che frattanto i valori immobiliari in Italia sono calati

mediamente del 10% (pag. 3). Contrariamente a quanto egli assume, tuttavia, una

simile circostanza non può dirsi notoria, per tacere del fatto che rilevante sarebbe

se mai la situazione del mercato nella regione e non su scala nazionale. È vero

invece che il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime va determinato

al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), anche se lo scioglimento si

ha per avvenuto il giorno in cui è promossa causa (art. 204 cpv. 2 CC), sicché in caso di divorzio fa stato il giorno in

cui è emanata la sentenza (Stei­nauer,

op. cit., n. 6 ad art. 214 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 9 ad art. 214

CC; Deschenaux/Stei­­­nauer/Baddeley,

op. cit., pag. 599 n. 1306). A ragione il marito lamenta

perciò che ai fini del giudizio il Pretore ha applicato il cambio di 1.38 del 4

agosto 2010, addirittura anteriore alla litispen­denza (sentenza impugnata,

consid. 9.1).

Tenuto

conto che un euro corrisponde oggi a circa fr. 1.05, nel caso specifico il

valore venale degli immobili del marito va ridefinito in fr. 260 400.–,

dai quali occorre dedurre il debito verso la Banca __________, di fr. 18 219.15 (sopra, consid. 6b),

e il compenso dovuto alla moglie, di fr. 40 790.– (sopra, consid. e). Gli

acquisti del convenuto am­montano così a fr. 203 390.85 (fr. 2000.– + fr. 260 400.– ./. fr. 18 219.15 ./. fr. 40 790.–), di cui la

metà, ossia fr. 101 695.40, spetta all'attrice come partecipazione all'aumento (art. 215

cpv. 1 combinato con l'art. 210 cpv. 1 CC). In definitiva l'appellante

avrebbe diritto di conseguenza a fr. 142 485.40 (fr. 104 175.40 + fr. 40 790.–). Nella decisione

impugnata però il Pretore le ha già riconosciuto una spettanza di fr. 156 648.40, di modo che

nel risultato il giudizio si rivela finanche a lei favorevole.

8.

L'attrice

ricorda di avere postulato altresì davanti al Pretore, con il memoriale conclusivo,

la rifusione giusta l'art. 165 cpv. 2 CC dell'ammontare dei beni propri consumati

durante il matrimonio (appello, pag. 10 in fondo). Nelle richieste di appello essa non formula tuttavia alcuna domanda in tal senso e, quel che è peggio, non

quantifica la pretesa nemmeno per ordine di grandezza. Al riguardo quindi il ricorso disattende i requisiti minimi dell'art. 311

cpv. 1 CPC e va dichiarato improponibile (sull'esigenza di richieste pecuniarie

quantificate anche secondo la nuova procedura: DTF 137 III 617).

9.

Da

ultimo l'appellante contesta l'ammontare degli oneri processuali stabiliti dal

primo giudice. Definisce la tassa di giustizia eccessiva (fr. 6000.–), valendosi

del fatto che litigiosa dinanzi al Pretore era solo la liquidazione del regime

dei beni, e sottolinea di avere anticipato ben fr. 4500.– per la perizia. Infine

sostiene che l'indennità di fr. 5000.– accordata al convenuto per ripetibili non

è giustificata. Se non che, su questo punto l'appello denota lo stesso difetto testé

rilevato. Per essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) difatti un

appello in materia pecuniaria dev'essere provvisto di richieste di giudizio

cifrate, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo

grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata

la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 e 4.3 con riferimenti). Nella

fattispecie l'appellante non indica nemmeno nei motivi di quanto andrebbero

ridotti gli oneri processuali e l'indennità per ripetibili. La censura sfugge

così a ulteriore disamina.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'obbligo di imporre al

marito l'assunzione del debito nei confronti della Banca __________, ma

soccombe su tutta la rimanente liquidazione litigiosa del regime matrimoniale. Tenuto

conto anche del fatto che la causa verte sul

diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica così di

addebitarle equitativamente nove decimi delle spese, con obbligo di rifondere a

AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Relativamente al dispositivo

sugli oneri e le ripetibili di primo grado, l'esito del presente giudizio non

incide in maniera apprezzabile sulla proporzione di reciproca soccombenza e può

quindi rimanere invariato.

11.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle pretese patrimoniali litigiose raggiunge

agevolmente la soglia minima di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile e non è privo d'interesse, l'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.2 AO 1 è condannato a versare a AP 1,

in liquidazione del regime dei beni matrimoniali, la somma di fr. 156 648.40

con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della presente decisione ed è tenuto

ad assumere il rimborso del mutuo in conto corrente n. __________ presso la

Banca __________, interessi compresi, liberando senza indugio la moglie da ogni obbligo solidale verso l'istituto di

credito.

II. Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi

a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà

fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).