11.2013.17
Divorzio: liquidazione del regime dei beni
7 maggio 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.17
Lugano,
7 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.78 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 26 agosto 2010 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 14 febbraio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 15 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1
(1951) e AP 1 (1953) si sono sposati a __________ il 7 maggio 1982. Dal
matrimonio sono nati S__________, il 10 ottobre 1984, e F__________, il 30
maggio 1988. Il marito lavorava come magazziniere per la ditta __________ di __________.
Casalinga, dopo la nascita del primogenito la moglie ha ripreso nel 1994 una
non meglio precisata attività nel settore amministrativo. I coniugi vivono
separati dal gennaio del 2008, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale
di __________ per trasferirsi, con il figlio F__________ (maggiorenne), in un
appartamento a __________. Nel marzo del 2008 il marito è divenuto inabile al
lavoro per malattia e nel maggio del 2010 ha esaurito le prestazioni assicurative
per perdita di guadagno. Il 12 luglio 2010 egli è poi stato posto al beneficio
di una rendita intera d'invalidità retroattivamente dal 1° agosto 2009. Statuendo in una procedura a tutela dell'unione
coniugale promossa dal marito, con sentenza del 30 settembre 2010 il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato i coniugi a vivere
separati (inc. DI.2010.196).
B. Nel
frattempo, il 26 agosto 2010, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al
medesimo Pretore, chiedendo che non fossero dovuti contributi di mantenimento
fra coniugi, che il regime dei beni fosse liquidato attribuendole taluni immobili
intestati al marito nel Comune di __________ (Cagliari), che al marito fossero
assegnate due automobili (una P__________ e una S__________), che costui
assumesse un mutuo acceso dai coniugi presso la Banca __________ e che ognuno
di loro ricevesse la metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro presso
il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del
3 novembre 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e alla proposta
di non fissare contributi di mantenimento, ma ha rifiutato di cedere alla
moglie gli immobili a lui intestati in Sardegna, salvo un eventuale conguaglio
in favore di lei, come ha rifiutato di suddividere gli averi di previdenza. AP
1 ha replicato il 9 dicembre 2010 e AO 1 ha
duplicato il 25 gennaio 2011, entrambi mantenendo le rispettive
posizioni.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 2 maggio 2011. I coniugi hanno rinunciato
all'audizione personale sul principio del divorzio e il Pretore ha continuato a
trattare la causa come azione su richiesta unilaterale. L'istruttoria, nel
corso della quale è stata assunta una perizia sul valore degli immobili in
Sardegna, è terminata il 1° ottobre 2012. Nel suo memoriale conclusivo del 31
ottobre 2012 AP 1 ha poi ribadito la domanda di divorzio e la richiesta di non
stabilire contributi alimentari fra coniugi, ha rivendicato nuovamente
l'attribuzione delle unità abitative a __________ (con il mobilio), ha preteso il
versamento di fr. 130 786.25 con
interessi del 5% dal 26 agosto 2010, ha proposto di assegnare le due automobili
al marito, come pure di ordinare a quest'ultimo l'assunzione del debito contratto
dai coniugi presso la Banca __________, e ha rinunciato al vicendevole riparto degli
a-veri previdenziali. Nel proprio allegato conclusivo di quello stesso giorno
il convenuto ha aderito al principio del divorzio e alla proposta di non fissare
contributi alimentari fra i coniugi, ma ha rifiutato una volta ancora di cedere
alla moglie le proprietà in Sardegna, respingendo anche l'ipotesi di un conguaglio,
e ha proposto a sua volta di non suddividere gli averi di previdenza. Al dibattimento
finale dell'8 novembre 2012 ha presenziato la sola moglie, che ha reiterato le proprie
domande, contestando l'ammissibilità di due documenti acclusi dal marito al
memoriale conclusivo.
D. Con
sentenza del 15 gennaio 2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato
AO 1 a versare alla moglie la somma di fr. 156 648.40
in liquidazione del regime dei beni con interessi del 5% dal passaggio in
giudicato della sentenza e ha accertato che ogni coniuge conserva la propria previdenza
professionale, rinunciando a contributi di mantenimento. La tassa di giustizia
di fr. 6000.– e le spese sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e
per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata obbligata a rifondere
fr. 5000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14
febbraio 2013 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e l'emanazione
di una nuova decisione che accolga interamente le sue richieste. Nelle proprie
osservazioni del 5 aprile 2013 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine,
subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza del Pretore.
in diritto: 1. Alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio
sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è sicuramente dato, ove appena
si consideri la somma pretesa dall'attrice nel memoriale conclusivo in liquidazione
del regime dei beni. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata
è stata spedita il 15 gennaio 2013 ed è pervenuta alla legale di AP 1 l'indomani.
Consegnato alla posta il 14 febbraio 2013, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Nell'appello
l'attrice propone di riformare tutti i dispositivi della sentenza impugnata.
Mal si comprende nondimeno perché questa Camera dovrebbe annullare i
dispositivi n. 1.1 (divorzio) e n. 1.3 (contributi alimentari e
previdenza professionale), non contestati, statuendo poi su quei punti alla
stessa stregua del Pretore. In realtà su tali questioni l'appello è
manifestamente frustraneo va dichiarato senza oggetto.
3. Litigiosa
rimane – e rimaneva anche davanti al primo giudice – esclusivamente la
liquidazione del regime dei beni. Al riguardo il Pretore ha rilevato anzitutto che,
nella misura in cui pretendeva la rifusione del controvalore per beni propri consumati
durante il matrimonio, l'attrice avanzava una richiesta destinata all'insuccesso,
non avendo essa dimostrato i presupposti per ottenere un'indennità fondata
sull'art. 165 cpv. 2 CC. Il Pretore ha accertato altresì che i soli attivi coniugali
ancora esistenti il giorno in cui era stata promossa la causa di divorzio erano
gli immobili a __________ e l'automobile P__________, proprietà del marito, la S__________
essendo stata venduta nel frattempo, mentre l'unico passivo era il debito
presso la Banca __________, un altro debito verso
l'Istituto Bancario __________ di __________
essendo stato estinto. Ciò posto, il primo giudice ha attribuito gli attivi
e il passivo agli acquisti del marito, tranne prescindere dal valore della P__________,
non comprovato. Appurato poi che la moglie non aveva dimostrato di avere
finanziato l'acquisto dei citati immobili con beni propri, egli ha calcolato
l'aumento conseguito dal marito in fr. 342 204.–,
pari al valore delle proprietà fondiarie stimato dal perito in € 248 000.00 convertito in franchi svizzeri, valore
da cui ha dedotto fr. 28 943.15
per il debito presso la Banca __________, onde un totale di fr. 313 296.85. Di conseguenza egli ha calcolato la
spettanza dell'attrice in fr. 156 648.40.
4. L'appellante
chiede in primo luogo che le unità immobiliari di __________ le siano attribuite
in proprietà esclusiva (memoriale, pag. 12). L'unico argomento addotto a sostegno
della pretesa è nondimeno quello per cui essa “desidera poter almeno diventare
proprietaria delle abitazioni in Sardegna” (memoriale, pag. 3). Sta di fatto
che gli immobili in questione sono pacificamente proprietà del marito (doc. BB
e CC) e non è dato di capire perché questi dovrebbe esserne privato. Carente di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello si
rivela finanche irricevibile. Si aggiunga che l'art. 205 cpv. 2 CC autorizza sì
l'attribuzione di un bene a un coniuge dietro compenso all'altro coniuge, ma solo
ove si tratti di beni in comproprietà o in proprietà comune. Quanto a un'eventuale
partecipazione all'aumento degli acquisti (o al plusvalore), tale credito non
conferisce il diritto di ottenere (o di imporre) l'assegnazione di beni in
natura a un coniuge contro la volontà dell'altro,
eccettuata l'ipotesi – estranea al caso specifico – dell'art. 219 CC (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 13 ad art. 215 CC; Steinauer in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 10 ad art. 215; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 22 ad art. 215 CC). Su questo punto l'appello
manca perciò di consistenza.
5. L'attrice
chiede inoltre di attribuire al marito la P__________ e la S__________ (appello,
pag. 13). Il Pretore ha constatato tuttavia che la S__________ era stata
venduta ancor prima che fosse promossa la causa di divorzio senza che nulla
fosse dato di sapere sulla sorte del ricavo. Quanto alla P__________, egli non
ne ha tenuto conto nel calcolo degli acquisti del marito per mancanza di riscontri
oggettivi sul valore venale del mezzo (sentenza impugnata, consid. 7.9).
L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato tali beni. Fa valere che
il marito ha conservato le vetture al momento della separazione impegnandosi in
contropartita ad assumere il noto debito presso la Banca __________, soggiungendo
che le due automobili valevano circa fr. 35 000.–
e che il convenuto ha incassato fr. 2000.– dalla vendita della S__________, non
senza riconoscere che la P__________ valeva almeno fr. 2000.– (appello, pag. 10).
a) Relativamente
alla P__________, l'appellante non ha mai contestato che il veicolo appartenga
al marito e sia un acquisto di lui. Non si vede quindi perché il Pretore dovesse
statuire su un rapporto di proprietà non litigioso. Circa il valore del mezzo, agli
atti non figurano elementi che consentano di determinarlo, salvo l'ammissione
del marito che lo ha riconosciuto in fr. 2000.– (risposta, pag. 8 in
alto). Negli acquisti di lui va computato perciò l'importo di fr. 2000.– (sotto,
consid. 7f).
b) Per
quanto attiene alla S__________, essa è stata venduta dal marito per fr. 2000.–
ancor prima di cominciare la causa (petizione del 26 agosto 2010, pag. 9). L'interessata
non contesta che il convenuto potesse disporre della vettura (art. 201 cpv.
1 CC), né pretende – tanto meno – che l'alienazione del veicolo denoti gli
estremi dell'art. 208 cpv. 1 CC, sicché il relativo valore dovrebbe essere
reintegrato negli acquisti. Essa non sostiene neppure che il ricavo della
vendita fosse ancora in possesso del marito al momento di promuovere causa. Per
quel che è del convenuto, egli ha affermato – senza essere smentito dall'attrice
– che l'importo è stato destinato ad abbattere il mutuo sugli immobili di __________
(doc. OO), riducendo un debito che grava gli acquisti di lui, al cui aumento l'attrice partecipa (art. 215 cpv. 1 CC). Giustamente
quindi, in definitiva, il Pretore non ha considerato la somma di fr. 2000.–
nella liquidazione del regime matrimoniale.
6. Secondo
l'appellante il marito va condannato ad assumere il pagamento a saldo del mutuo
acceso a suo tempo da entrambi i coniugi presso la Banca __________ (appello,
pag. 13). Il Pretore ha ritenuto il prestito strettamente connesso ai fondi in
Sardegna, essendo stato contratto per finanziarne l'acquisto, sicché lo ha ascritto
agli acquisti del convenuto, deducendolo dal valore venale degli immobili nel
quadro del calcolo dell'aumento degli acquisti di lui, pur senza condannare
espressamente AO 1 al rimborso (sentenza impugnata, consid. 7.10 e 9.1). L'appellante
ribadisce che il marito aveva potuto tenere per sé le due automobili “poiché al
momento della separazione di fatto dei coniugi egli si era nel contempo
assunto” tale debito, il quale non andava dedotto perciò dal valore venale delle
proprietà in Sardegna (appello, pag. 10). Il convenuto nega qualsiasi accordo, opponendo
che le due automobili – vetuste – avevano ormai un valore trascurabile e che l'attrice
non tiene conto di quanto egli ha rimborsato alle banche (osservazioni, pag.
5).
a) Del
preteso accordo fra i coniugi, secondo cui il convenuto avrebbe potuto tenere
per sé le automobili assumendo il debito bancario, non v'è traccia. Né il
marito ha mai ammesso un'intesa del genere. Egli ha riconosciuto unicamente di essersi
impegnato a restituire i mutui all'Istituto
Bancario __________ di __________ e alla Banca __________ (risposta,
pag. 7 da metà; duplica, pag. 4 in basso), ma non che ciò avvenisse perché egli
potesse conservare i veicoli. E ch'egli abbia adoperato a tal fine il provento
della vendita della S__________ non basta per dimostrare l'esistenza di un
simile accordo (doc. OO). Quanto al valore venale delle due vetture, già si è
detto (consid. 5).
b) È
pacifico invece che il debito sul conto n. __________ della Banca __________ è
stato acceso dai coniugi per finanziare l'acquisto di un secondo appartamento a
__________ (petizione, pag. 8; risposta pag. 7; deposizione di __________ V__________:
verbale del 29 agosto 2011, pag. 2). Né l'appellante contesta che tali
immobili costituiscano acquisti del marito, come ha accertato il Pretore
(appello, pag. 4 a metà). A ragione perciò questi ha attribuito il debito agli
acquisti di lui (art. 209 cpv. 2 CC; Steinauer,
op. cit., n. 10 ad art. 209 CC). Certo, il mutuo è intestato a entrambi i
coniugi (doc. DD; doc. 8). Come detto, però, AO 1 si è impegnato a estinguerlo
(sopra, consid. a). Il debito residuo va computato così, come ha fatto il
Pretore, negli acquisti del convenuto, fermo restando che in conformità all'estratto
conto più recente, del 30 giugno 2009, l'ammontare risultava di fr. 18 219.15 (doc. HH). L'allegazione della moglie,
secondo cui quando è stata avviata la causa di divorzio il debito era già sceso
a fr. 7804.70, non trova invece riscontro agli atti.
c) Rimane
il fatto che nelle circostanze illustrate il Pretore
avrebbe
dovuto condannare AO 1, come chiedeva la moglie nel memoriale conclusivo (pag.
15), ad assumere il mutuo e a liberarla da ogni obbligo verso la banca. Si
conviene che un dispositivo del genere non vincola l'istituto di credito, il
quale può continuare a esigere il pagamento del debito anche dal debitore solidale
originario (DTF 121 III 258 consid. 3a). Non si disconosce nemmeno che nella
duplica il marito ha addotto di avere estinto nel frattempo il debito verso la
Banca __________ (pag. 4 verso il basso). Nessuna conferma tuttavia si desume dagli
atti, né la moglie ha riconosciuto ciò. In proposito pertanto l'appello merita
accoglimento, nel senso che la sentenza impugnata va riformata condannando il
marito a onorare l'intero rimborso del mutuo residuo e a svincolare senza
indugio la moglie da ogni obbligo verso l'istituto di credito.
7. L'appellante
chiede di aumentare la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni dai
fr. 156 648.40 stabiliti dal Pretore
a fr. 368 531.–. Invero la
pretesa è enunciata nelle sole motivazioni del ricorso (memoriale, pag. 9 verso
l'alto) e non forma oggetto di un'esplicita richiesta di giudizio (pag. 12 e
13), ma la sua portata è chiara e non lascia spazio a interpretazioni. Può
dunque reputarsi ammissibile (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD
I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii).
Ciò
premesso, l'attrice lamenta – in sintesi – che il Pretore non ha riconosciuto
gli investimenti da lei profusi con beni propri nelle proprietà del marito in
Sardegna. Fa valere che, dato il lungo tempo trascorso, non le è stato
possibile ricuperare la documentazione bancaria e che non vi sono terzi in
grado di riferire al riguardo, sicché le severe esigenze probatorie poste dal Pretore
non si giustificano. Essa ricorda che sua madre ha testimoniato di averle
donato fra il 1994 e il 2010 circa fr. 120 000.–
complessivi, che un'amica le ha lasciato un'eredità di fr. 69 017.– e che ciò nondimeno la documentazione
fiscale attesta come alla fine del 2009 essa possedesse soli fr. 34 305.–, la differenza essendo stata investita
appunto negli immobili in Sardegna, nel mobilio per arredarli, nei costi
correnti generati dagli stabili e in spese per la famiglia. Del resto – essa
prosegue – il prezzo di acquisto dei due appartamenti era più alto di quello dichiarato
nei contratti e i debiti accesi presso la Banca __________ non erano sufficienti
per sovvenzionare l'operazione, mentre i redditi del marito non bastavano nemmeno per garantire alla famiglia
l'ordinario tenore di vita. Essa chiede così il rimborso di
investimenti per fr. 134 100.–, oltre al
plusvalore generato a tali investimenti (fr. 18 409.65), e una partecipazione di
fr. 82 507.20 all'aumento degli
acquisti del marito, per un totale di fr. 368 531.–
(sic).
a) __________
M__________, madre dell'appellante, ha dichiarato in effetti di avere elargito
alla figlia, tra il 1994 e il 2010 circa, una ventina di donazioni per un
totale di fr. 130 000.–/fr. 150 000.–, non senza ricordare che per la figlia suo
marito (deceduto nel 1994) aveva comperato anche obbligazioni (audizione per
rogatoria, verbale del 28 ottobre 2011, pag. 2, risposte n. 3.1, 3.2 e 4.2).
L'interessata non è stata in grado di produrre documentazione bancaria antecedente
il 1992, l'istituto di credito non avendola conservata (doc. R). Dal fascicolo
processuale emerge nondimeno che il 1° gennaio 1993 l'attrice possedeva almeno fr. 50 000.– in
obbligazioni (doc. Q: elenco titoli ai fini della dichiarazione d'imposta
1993/94) e che tra il 2003 e il 2005 la madre le ha versato fr. 81 000.– complessivi (doc. Z). Dagli atti si
evince inoltre che nel 1997 l'attrice ha ricevuto fr. 69 010.35 in eredità da un'amica (doc. O e P) e la
tassazione 2009 attesta che alla fine di quell'anno essa possedeva titoli e
capitali per soli fr. 34 305.–
(doc. N, 3° foglio a tergo). Accertato ciò, che l'appellante disponesse di
cospicui beni propri durante la vita in comune e che nel frattempo tali beni
siano stati in gran parte consumati ancora non basta per dimostrare che gli
averi in questione siano stati investiti negli immobili del marito. Il quale continua
a sostenere – si ricordi – che tali attivi sono serviti in realtà a finanziare
il livello di vita della famiglia (risposta, pag. 5 e 6; osservazioni
all'appello, pag. 4 in alto). Al riguardo la pretesa del-l'appellante non risulta
quindi sufficientemente sostanziata.
b) Ribadisce
l'appellante che il mutuo di fr. 100 000.–
concesso a suo tempo dalla Banca __________ per l'acquisto del primo
appartamento a __________ nell'ottobre del 1995 non copriva il prezzo fissato
in 180 milioni di lire, ciò che dimostrerebbe come la differenza sia stata finanziata
da lei con beni propri (appello, pag. 5 in fondo). L'argomentazione non può
essere condivisa. Stando al contratto di compravendita, il prezzo dell'appartamento
era in concreto di 150 milioni di lire, di cui 40 milioni sono stati saldati
mediante assunzione di un debito nei confronti
dell'Istituto Bancario __________ di __________ (doc. BB, pag. 3 in
basso; doc. FF), sicché la differenza versata al venditore corrispondeva a
circa fr. 80 000.– (cambio del giorno
il 5 ottobre 1995, in: ‹www.cambi.bancaditalia.it›). Considerato un
mutuo di 20 milioni di lire stanziato dal cugino del marito (deposizione di R__________:
verbale del 29 agosto 2011, pag. 3), non può dirsi quindi che AO 1 fosse nell'impossibilità
di comperare l'immobile senza ricorrere a beni propri della moglie. Neppure se –
come l'attrice asserisce – il prezzo effettivo fosse di 180 milioni di lire. Analoga
conclusione vale per l'acquisto del secondo appartamento, nel maggio del 2002,
se si pensa che di fronte a un prezzo dichiarato di € 31 000.00 (doc. CC), pari a circa fr. 45 000.– di allora, il marito poteva far capo
– come l'attrice riconosce (petizione, pag. 8) – a un secondo mutuo di ben fr. 100 000.– concesso dalla Banca __________
(doc. 8). Anche in proposito la rivendicazione dell'attrice non dimostra perciò
adeguato fondamento.
c) Nelle
proprietà immobiliari in Sardegna l'appellante fa valere di avere investito,
comunque sia, fr. 40 000.– di obbligazioni
che le appartenevano già prima del matrimonio e che sono state cedute a due
cugini del marito, C__________ e R__________, in garanzia di un mutuo da loro
concesso per l'acquisto del primo appartamento. Alla scadenza le obbligazioni
sono poi state incassate dai due creditori in rimborso del prestito (appello,
pag. 6). Il convenuto obietta che, come si deduce dalla testimonianza di R__________,
il mutuo è stato restituito da lui e non dalla moglie (osservazioni all'appello,
pag. 4 a metà).
Nella
fattispecie R__________ ha dichiarato di avere concesso al convenuto, verso la
metà degli anni 90, un prestito di 20 milioni di lire per comprare una
proprietà a __________. Egli ha precisato, in particolare, che “in garanzia lui
mi consegnò delle fotocopie di obbligazioni che sarebbero venute a scadenza
negli anni successivi” e che “alla scadenza delle obbligazioni mio cugino mi
restituì il prestito” (verbale del 29 agosto 2011, pag. 3). È pacifico che
Fatti
i titoli appartenevano all'attrice, la quale ha dimostrato di averli ricevuti
dal padre e di detenerli ancora nel 1993 (sopra, consid. a), tant'è che il nome
di lei figurava sull'obbligazione mostrata a R__________ (loc. cit., pag. 3 in
fondo). Inoltre il rimborso del prestito è avvenuto proprio al momento della
scadenza delle due obbligazioni, sicché la tempistica dell'operazione induce logicamente
a ritenere che il debito sia stato saldato grazie a beni propri della moglie.
Certo, il pagamento è stato eseguito materialmente dal marito, ma ciò non
sorprende, ove si considerino i rapporti di parentela con il creditore e il
fatto che l'operazione è stata gestita da lui (loc. cit., pag. 3 in fondo). Né quest'ultimo
ha saputo spiegare come gli sarebbe riuscito di accantonare, con uno stipendio
da lui stesso definito insufficiente per far fronte al tenore di vita della
famiglia (memoriale conclusivo, pag. 4 in fondo), il capitale necessario per
rimborsare un simile importo. Se ne arguisce, in definitiva, che la moglie ha davvero
finanziato con sostanza propria il rimborso del prestito di 20 milioni di lire
concesso al marito da R__________, prestito che al cambio del tempo corrispondeva
– secondo le dichiarazioni del testimone – a circa fr. 15 700.– (verbale del 29 agosto 2011,
pag. 3). Nulla è dato di sapere, per contro, sul mutuo accordato dal
cugino C__________ né, tanto meno, sul suo rimborso.
d) L'appellante
sostiene poi di avere investito negli immobili in Sardegna ulteriori fr. 20 090.– e fr. 5000.–, corrispondenti a
obbligazioni che le appartenevano già prima del matrimonio, da lei incassate alla
scadenza e destinate all'ammortamento dei due debiti nei confronti della Banca __________
(appello, pag. 6 in fondo e pag. 7 in fondo). Dagli atti risulta che sul conto
n. __________ intestato ai coniugi, relativo al mutuo concesso dalla Banca __________
per l'acquisto del secondo appartamento, sono stati versati il 29 ottobre 2003 fr. 20 090.– (doc. V). Lo stesso giorno AP 1 ha
estinto un suo conto corrente n. __________ con un saldo di fr. 20 090.– (doc. U, pag. 3). Quel conto
era stato alimentato, da ultimo, con un trasferimento di fr. 20 000.– dal conto n. __________ avvenuto
il 19 febbraio 2003 (doc. U, pag. 2). E su tale conto, anch'esso intestato
a AP 1, confluivano, oltre allo stipendio,
le
donazioni della madre di lei (sopra, consid. a; doc. Z).
L'estratto
bancario, invero, copre solo il periodo successivo al 25 febbraio 2003, di modo
che non è dato di sapere se quei fr. 20 000.–
provenissero effettivamente dall'incasso di un'obbligazione scaduta. Nondimeno
il marito riconosce, come detto (sopra, consid. d), che le entrate dei coniugi non
bastavano per sovvenire al tenore di vita della famiglia, sicché appare
credibile che tali averi costituissero beni propri della moglie e non risparmi
sui redditi di lei.
Dagli
atti risulta inoltre che il 28 gennaio 2000 sono stati accreditati sul conto n.
__________ della Banca __________, relativo al mutuo ottenuto dai coniugi per
l'acquisto del primo immobile (nel frattempo estinto: petizione, pag. 8; non
contestata nella risposta, pag. 7), fr. 5000.– con la motivazione “OC 2439 – rimborso
OC”, dove “OC” sta chiaramente per “obbligazione di cassa” (si veda anche il doc.
Q, 6° foglio). E che l'attrice disponesse di obbligazioni a lei donate dal
padre è già stato rilevato (sopra, consid. a). Se ne può legittimamente dedurre,
in simili condizioni, che AP 1 ha destinato fr. 5000.– di beni propri all'ammortamento
del debito correlato agli immobili del marito. Del resto il consulente della Banca
__________ delegato alla relazione dei coniugi ha confermato che AP 1 possedeva
averi provenienti dal padre, che tali averi erano investiti in obbligazioni,
che essa aveva chiesto di poterne disporre, ma che ciò non era stato possibile,
sicché i titoli sono stati messi a pegno per finanziare un investimento in
Italia, operazione che per quanto egli poteva ricordare si era conclusa con il
rimborso del prestito alla scadenza delle obbligazioni (deposizione di __________
V__________: verbale del 29 agosto 20011, pag. 2).
e) Visto
quanto precede, l'attrice ha dimostrato di avere destinato beni propri per
complessivi fr. 40 790.– all'ammortamento
dei debiti citati (fr. 15 700.–, fr. 20 090.– e fr. 5000.–), somma di cui postula la
retrocessione. Oltre a ciò, essa chiede una partecipazione al plusvalore degli
immobili. Ora, secondo l'art. 206 cpv. 1 CC se un coniuge ha
contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione
di beni dell'altro coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un
plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è
calcolato secondo il valore attuale dei beni. L'ammortamento di un
debito contratto per comperare un immobile appartenente a un coniuge finanziato
con beni propri dell'altro coniuge è assimilabile a un contributo all'acquisto
del bene (Steinauer, op. cit., n.
12 ad art. 206 CC con rinvii; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 6 ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 564 n.
1217). Il problema è che per determinare la partecipazione
al plusvalore occorre conoscere non solo l'ammontare del contributo, ma
anche il valore del bene, tanto al momento dell'investimento quanto al momento
della liquidazione del regime (Steinauer,
op. cit., n. 20 ad art. 206 CC; Hausheer/Aebi-Müller,
Considerandi
op. cit., n. 17 segg. ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 553 n. 1186 segg.). E se il
coniuge ha fornito – come in concreto – più contributi successivi, occorre
calcolare il plusvalore generato da ogni singolo
investimento (Steinauer, op. cit., n. 29 ad art. 206; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 21 segg. ad
art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 553 n. 1186 segg.).
Nel caso specifico il
perito ha indicato unicamente il valore complessivo dei due appartamenti alla
liquidazione del regime (act. XI, pag. 12). Se non che, gli immobili sono stati
comperati l'uno a distanza di sette anni dall'altro. Ammesso e non concesso che il loro valore all'atto
dell'acquisto corrispondesse al prezzo di compravendita, per determinare
il maggior valore generato dai due ammortamenti del debito contratto per
l'acquisto della prima unità (fr. 15 700.–
e fr. 5000.–) e il maggior valore generato dall'ammortamento del debito contratto per l'acquisto della seconda unità
(fr. 20 090.–) occorrerebbe dunque conoscere non
il valore complessivo dei due appartamenti, bensì il valore di ciascuno di essi
alla liquidazione del regime. Non incombe a questa Camera condurre indagini
d'ufficio o disporre complementi di perizia, lo scioglimento del regime
matrimoniale essendo governato dal principio dispositivo anche nel nuovo
diritto di procedura (art. 277 cpv. 1 CPC). In mancanza di dati necessari ci
si deve limitare alla constatazione che il calcolo del plusvalore non è
possibile. All'appellante va riconosciuto così il diritto alla restituzione
dell'investimento, dovuto in ogni caso, quan-d'anche il bene si fosse deprezzato
(art. 206 cpv. 1 in fine CC). Ne discende un credito dei beni propri della
moglie nei confronti degli acquisti del
marito per complessivi fr. 40 790.–.
f) In
ultima analisi gli acquisti del marito comprendono la P__________ per un valore
ammesso di fr. 2000.– (sopra, consid. 5a) e le due unità abitative a __________,
il cui valore è stato stimato dal perito in complessivi € 248 000.00. Nelle osservazioni all'appello il
convenuto eccepisce che frattanto i valori immobiliari in Italia sono calati
mediamente del 10% (pag. 3). Contrariamente a quanto egli assume, tuttavia, una
simile circostanza non può dirsi notoria, per tacere del fatto che rilevante sarebbe
se mai la situazione del mercato nella regione e non su scala nazionale. È vero
invece che il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime va determinato
al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), anche se lo scioglimento si
ha per avvenuto il giorno in cui è promossa causa (art. 204 cpv. 2 CC), sicché in caso di divorzio fa stato il giorno in
cui è emanata la sentenza (Steinauer,
op. cit., n. 6 ad art. 214 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 9 ad art. 214
CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 599 n. 1306). A ragione il marito lamenta
perciò che ai fini del giudizio il Pretore ha applicato il cambio di 1.38 del 4
agosto 2010, addirittura anteriore alla litispendenza (sentenza impugnata,
consid. 9.1).
Tenuto
conto che un euro corrisponde oggi a circa fr. 1.05, nel caso specifico il
valore venale degli immobili del marito va ridefinito in fr. 260 400.–,
dai quali occorre dedurre il debito verso la Banca __________, di fr. 18 219.15 (sopra, consid. 6b),
e il compenso dovuto alla moglie, di fr. 40 790.– (sopra, consid. e). Gli
acquisti del convenuto ammontano così a fr. 203 390.85 (fr. 2000.– + fr. 260 400.– ./. fr. 18 219.15 ./. fr. 40 790.–), di cui la
metà, ossia fr. 101 695.40, spetta all'attrice come partecipazione all'aumento (art. 215
cpv. 1 combinato con l'art. 210 cpv. 1 CC). In definitiva l'appellante
avrebbe diritto di conseguenza a fr. 142 485.40 (fr. 104 175.40 + fr. 40 790.–). Nella decisione
impugnata però il Pretore le ha già riconosciuto una spettanza di fr. 156 648.40, di modo che
nel risultato il giudizio si rivela finanche a lei favorevole.
8.
L'attrice
ricorda di avere postulato altresì davanti al Pretore, con il memoriale conclusivo,
la rifusione giusta l'art. 165 cpv. 2 CC dell'ammontare dei beni propri consumati
durante il matrimonio (appello, pag. 10 in fondo). Nelle richieste di appello essa non formula tuttavia alcuna domanda in tal senso e, quel che è peggio, non
quantifica la pretesa nemmeno per ordine di grandezza. Al riguardo quindi il ricorso disattende i requisiti minimi dell'art. 311
cpv. 1 CPC e va dichiarato improponibile (sull'esigenza di richieste pecuniarie
quantificate anche secondo la nuova procedura: DTF 137 III 617).
9.
Da
ultimo l'appellante contesta l'ammontare degli oneri processuali stabiliti dal
primo giudice. Definisce la tassa di giustizia eccessiva (fr. 6000.–), valendosi
del fatto che litigiosa dinanzi al Pretore era solo la liquidazione del regime
dei beni, e sottolinea di avere anticipato ben fr. 4500.– per la perizia. Infine
sostiene che l'indennità di fr. 5000.– accordata al convenuto per ripetibili non
è giustificata. Se non che, su questo punto l'appello denota lo stesso difetto testé
rilevato. Per essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) difatti un
appello in materia pecuniaria dev'essere provvisto di richieste di giudizio
cifrate, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo
grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata
la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 e 4.3 con riferimenti). Nella
fattispecie l'appellante non indica nemmeno nei motivi di quanto andrebbero
ridotti gli oneri processuali e l'indennità per ripetibili. La censura sfugge
così a ulteriore disamina.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'obbligo di imporre al
marito l'assunzione del debito nei confronti della Banca __________, ma
soccombe su tutta la rimanente liquidazione litigiosa del regime matrimoniale. Tenuto
conto anche del fatto che la causa verte sul
diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica così di
addebitarle equitativamente nove decimi delle spese, con obbligo di rifondere a
AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Relativamente al dispositivo
sugli oneri e le ripetibili di primo grado, l'esito del presente giudizio non
incide in maniera apprezzabile sulla proporzione di reciproca soccombenza e può
quindi rimanere invariato.
11.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle pretese patrimoniali litigiose raggiunge
agevolmente la soglia minima di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile e non è privo d'interesse, l'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 AO 1 è condannato a versare a AP 1,
in liquidazione del regime dei beni matrimoniali, la somma di fr. 156 648.40
con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della presente decisione ed è tenuto
ad assumere il rimborso del mutuo in conto corrente n. __________ presso la
Banca __________, interessi compresi, liberando senza indugio la moglie da ogni obbligo solidale verso l'istituto di
credito.
II. Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi
a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà
fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).