Lexipedia

Decisione

11.2013.18

Protezione dell'unione coniugale

16 aprile 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014, consid. 2). Nelle circostanze

descritte ci si può domandare se i due documenti citati siano ricevibili, ove

si pensi che, scaricati da Internet, essi potevano verosimilmente essere prodotti

già davanti al Pretore. Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, tali mezzi

di prova non appaiono di rilievo per il giudizio. Ciò premesso, giova passare senza indugio all'esame dell'appello.

3. Litigioso rimane, in concreto,

il contributo alimentare per la moglie. Il Pretore lo ha calcolato accertando le

entrate del marito in fr. 5668.– mensili (rendita AVS fr. 1817.–, rendita

pensionistica fr. 3616.–, locazione di due posteggi fr. 200.–, reddito del

capitale fr. 35.–) e il di lui fabbisogno minimo

in fr. 2833.75 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, onere

ipotecario fr. 470.–, riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 379.–,

assicurazione RC privata fr. 79.05, assicurazione della mobilia domestica fr. 7.70,

costi dell'automobile fr. 248.–, onere fiscale fr. 350.–). Quanto alla moglie, egli

ne ha calcolato il reddito in fr. 1663.– mensili (rendita AVS) e il fabbisogno minimo

in fr. 3395.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione

1210.–, posteggio fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 370.–, assicurazione della

mobilia domestica e RC privata fr. 17.50, imposta di circolazione fr. 25.10,

assicurazione dell'automobile fr. 73.10, carburante fr. 150.–, onere fiscale fr.

290.–). Appurata in simili condizioni un'eccedenza nel bilancio familiare di fr.

1101.55 mensili, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2285.– mensili (il fabbisogno minimo più

mezza eccedenza, meno il reddito proprio: sentenza impugnata, consid. 11).

4. L'appellante critica anzitutto

il fabbisogno minimo della moglie, sostenendo che la spesa di complessivi fr. 308.20

mensili per l'automobile (imposta di circolazione, assicurazione, parcheggio,

carburante: sentenza impugnata, consid. 9.1) non può entrare in considerazione,

poiché l'interessata non svolge alcuna attività lucrativa, è in buona salute e non

deve accudire a figli minorenni. Così argomentando, tuttavia, egli disconosce che

il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata non consiste nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo, bensì in quello corrispondente – per quanto

possibile – al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD I-2010

pag. 699 n. 20c con rinvii; per esteso: sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013

del 1° novembre 2013 consid. 4.1 in: SJ 2014 I 246). Nella fattispecie AO 1 ha comperato la vettura nel 2002 (interrogatorio formale del 2 luglio 2012, pag. 5), quando i

coniugi vivevano ancora insieme, ciò che il marito non contesta. Il bilancio familiare

inoltre permette di coprire la spesa di fr. 308.20 mensili. Non si vede dunque

perché l'ammontare andrebbe stralciato dal fabbisogno minimo dell'interessata.

Considerandi

Poco giova, al riguardo, la tariffa delle zone relative all'abbonamento “arcobaleno”.

Su questo punto l'appello si rivela destituito di consistenza.

5.

Soggiunge l'appellante che in

ogni modo la spesa di fr. 150.– mensili per il costo del carburante inserita dal

Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (sentenza impugnata, consid. 9.1) è sproporzionata

e chiede di ridurla a fr. 50.– o fr. 60.– mensili, una __________ consumando in

media 5.6 l di benzina ogni 100 km. Sta di fatto che se in concreto la spesa

per il solo carburante può apparire elevata, nel fabbisogno minimo della moglie

il Pretore non ha considerato l'intero costo d'esercizio del veicolo. E nel 2013, quando egli ha statuito, un'automobile

media costava statisticamente fr. –.76/km (www.tcs.ch/ it/auto-mobilita/

costi-delle-auto/costi-chi­lometrici.php). La spesa di fr. 308.20 mensili complessivi

riconosciuta dal Pretore (carburante incluso) per l'uso dell'automobile nel

fabbisogno minimo dell'interessata corrisponde così a una percorrenza di nemmeno

4900.

km annui. Certo, la vettura di AO 1 è un'utilitaria. La somma di fr. 308.20

mensili include però anche fr. 60.– mensili per il posteggio. Se a un sommario

esame come quello che governa

l'emanazione di misure a

protezione dell'unione coniugale la spesa di fr. 150.– mensili per il solo

carburante può apparire elevata, dunque, quella onnicomprensiva di fr. 308.20

mensili risulta relativamente modesta. Nel complesso l'appellante non può

quindi dolersene.

6.

Per quanto riguarda il proprio

fabbisogno minimo, il convenuto lamenta che il Pretore non gli abbia riconosciuto

la franchigia della cassa malati di fr. 25.– mensili. Il primo giudice ha ritenuto

che AP 1 non ha reso verosimile di dover “sistematicamente e regolarmente assumere

un tale montante per spese mediche” (sentenza impugnata, consid. 9.2). In effetti

la franchigia della cassa malati va inserita nel fabbisogno minimo solo qualora

risulti verosimile che l'assicurato sia solito esaurirla (RtiD II-2004 pag. 589

consid. 8c). Il convenuto non ha minimamente suffragato ciò, nonostante nella

replica la moglie contestasse la voce di spesa (verbale dell'8 maggio 2012, pag. 3).

La mera polizza di cassa malati (doc. H, 6° foglio) non è sufficiente per rendere

verosimile un esborso durevole, mentre l'affermazione del convenuto, secondo cui

egli deve sottoporsi a ripetuti esami oncologici (memoriale, pag. 7), oltre che

nuova (e come tale di dubbia ammissibilità: art. 317 cpv. 1 CPC), non è

minimamente documentata. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione

di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

8.

Quanto ai rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso consiste nella differenza tra il contributo alimentare confermato

dalla Camera (fr. 2285.– mensili) e quello riconosciuto dal convenuto nell'appello

(fr. 2117.– mensili) per la durata di vent'anni (art. 51 cpv. 4 LTF; sopra,

consid. 1). Supera così la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono

poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale

è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).