11.2013.2
Assenza ingiustificata dell'istante a un'udienza: effetti
22 novembre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2013.2
Data decisione, Autorità:
22.11.2013, ICCA
Titolo:
Assenza ingiustificata dell'istante a un'udienza: effetti
DIBATTIMENTO
art. 234 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2013.2
Lugano
22 novembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2012.3442 (avviso
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza dell'8 agosto 2012 da
AP 1 ,
(ora patrocinata dall'avv. PA 1 Losanna)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 24 dicembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore aggiunto il 12 dicembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 maggio 2009 il Tribunal d'arrondissement
di __________ ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1952) e AP 1nata __________
(1957). Adita da entrambe le parti, la Chambre des recours del Tribunale
cantonale vodese ha aumentato il contributo di mantenimento per la moglie da
fr. 1000.– a fr. 1500.– mensili fino al 31 luglio 2017 (decisione del
3 novembre 2009). Statuendo con decreto cautelare del 17 agosto 2011 in una causa di modifica della sentenza di divorzio promossa il 23 giugno 2011 da AO 1, il
presidente del Tribunal d'arrondissement di Losanna ha ridotto il
contributo alimentare a fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2011. Un appello
interposto da AO 1 contro tale decreto è stato respinto dal giudice delegato
della Cour d'appel civile del Tribunale cantonale vodese con decisione
del 7 ottobre 2011.
B. L'8
agosto 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di
ordinare alla datrice di lavoro di AO 1, la Fondazione __________ __________ __________,
__________, di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 1000.–
mensili e di riversarla su un conto bancario a lei intestato, postulando il
beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto supercautelare del 9 agosto 2012
il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta, rinviando il giudizio sulle spese alla
decisione finale. All'udienza del 12 dicembre 2012, fissata per il
contraddittorio, il Pretore aggiunto ha constatato l'assenza dell'istante e,
rigettata seduta stante una richiesta formulata dalla patrocinatrice di lei
perché dispensasse la cliente dalla comparizione personale, ha respinto
l'istanza di trattenuta e ha revocato il decreto supercautelare del 9 agosto
2012. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante,
tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.– per ripetibili. La richiesta di
gratuito patrocinio presentata dall'istante è stata respinta, mentre è stata
accolta quella formulata dal marito.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 24 dicembre 2012 a questa Camera per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'accoglimento della
propria istanza e la conseguente riforma della sentenza impugnata o, in
subordine, il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione. Invitato
a esprimersi, AO 1 non ha presentato osservazioni, limitandosi a chiedere il 5
settembre 2013 di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche in
appello.
in diritto: 1. Un
“avviso ai debitori” (art. 132 cpv. 1 CC) emesso fuori di una causa di merito è
giudicato con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271
lett. i CPC) ed è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC),
sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art.
308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, ove
appena si pensi all'entità (di fr. 1000.– mensili) e alla durata della
trattenuta di stipendio (dal 1° luglio 2011). Inoltrato lunedì 24 dicembre 2012
contro la decisione notificata quello stesso 12 dicembre 2012, giorno dell'udienza,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta
dell'istante volta a essere dispensata dalla comparizione personale all'udienza
del 12 dicembre 2012, considerandola intempestiva, non documentata da alcun
certificato medico e infondata per quanto concerne l'asserita mancanza di mezzi
finanziari sufficienti per raggiungere Lugano da __________. Egli ha ricordato
che in un “formulario di notifica inoltro di causa” inviato all'istante il 9
agosto 2012 si precisava espressamente come, salvo dispensa del giudice, le
parti dovessero comparire personalmente alle udienze e come in caso di assenza
ingiustificata
l'istanza
sarebbe stata respinta. Di conseguenza egli ha respinto la richiesta dell'8
agosto 2012 seduta stante senza ulteriore disamina.
L'appellante
contesta anzitutto che nelle procedure sommarie sussista un obbligo di
comparizione personale alle udienze. La sua assenza al contraddittorio del 12 dicembre
2012 non sarebbe quindi ingiustificata, tanto meno ove si pensi che essa era validamente
rappresentata dalla sua patrocinatrice. L'istante fa valere inoltre di non
essere mai stata informata di quella udienza, di non avere mai ricevuto alcuna
citazione e di non essere stata invitata nemmeno dalla sua precedente legale a
produrre un certificato medico, nonostante questa conoscesse i suoi gravi problemi
di salute. Del resto proprio le sue condizioni non le avrebbero permesso di
assistere alla nota udienza, come documenta un certificato medico firmato il 17
dicembre 2012 dal dott. __________ di __________ (accluso all'appello).
L'appellante definisce quindi sproporzionata la decisione del Pretore aggiunto
di respingere l'istanza senza fissare una nuova udienza e senza impartirle un
breve termine per produrre un certificato medico.
3. Nelle procedure speciali di diritto matrimoniale trattate con la
procedura sommaria le parti devono comparire personalmente all'udienza, eccetto
che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri
motivi gravi (art. 273 cpv. 2 CC). La dispensa è concessa, per principio, solo
su istanza presentata prima dell'udienza (Sutter-Somm/Gut,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 278; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 278). Nella
fattispecie AP 1 era tenuta pertanto a comparire personalmente all'udienza del
12 dicembre 2012. Che la sua presenza fosse necessaria non poteva del resto
sfuggirle, avendo essa controfirmato un formulario a lei trasmesso dalla
Pretura il 9 agosto 2012 (“Notifica inoltro causa”) al cui punto 2 figura:
Udienze
Le parti
devono comparire personalmente alle udienze, salvo che il giudice le dispensi
perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi (art. 273 e 278
CPC). Se la parte istante rimane assente ingiustificata dall'udienza, l'istanza
verrà respinta. Se la parte convenuta non compare all'udienza, questa si tiene
ugualmente con la parte comparsa e si giudicherà in base agli atti. Se entrambe
le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo.
All'udienza le parti sono invitate a presentarsi con un valido documento di
legittimazione.
La
partecipazione della sola patrocinatrice all'udienza non sanava quindi
l'assenza ingiustificata (Sutter-Somm/Gut,
op. cit., n. 6 ad art. 278; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 234 e n. 10
ad art. 278).
4. L'appellante
si duole anche di non avere ricevuto personalmente la citazione, ma invano. La
convocazione va notificata infatti al rappresentante (art. 137 combinato con
l'art. 136 lett. a CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 5 ad art. 133 e n. 4 ad art.
137). AP 1 non contesta che in concreto la citazione abbia raggiunto la
sua patrocinatrice (la quale era presente all'udienza),
mentre eventuali lacune di comunicazione tra quest'ultima e lei medesima non la
liberano dalle proprie responsabilità. Anche in proposito l'appello è destinato
perciò all'insuccesso.
5. Per
quel che concerne l'istanza di rinvio dell'udienza, l'appellante si confronta
solo di scorcio con i motivi enunciati dal Pretore per respingerla
(intempestività della richiesta e mancata produzione di un certificato medico),
limitandosi a sostenere sulla base di un certificato medico del 17 dicembre
2012 accluso all'appello (doc. 2) di essersi trovata nell'impossibilità
fisica di compiere il viaggio fino a Lugano. Nuovi mezzi di prova in seconda
sede, tuttavia, sono ricevibili soltanto se vengono immediatamente addotti e se
dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la
diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). L'interessata non pretende che le fosse ragionevolmente impossibile
procurarsi il certificato medico del dott. __________ prima dell'udienza in
Pretura. Il documento non può quindi essere considerato per la prima volta in
appello.
6. Infine
l'appellante rimprovera al primo giudice di avere respinto a torto la sua istanza
solo perché lei non si è presentata personalmente all'udienza. Su questo punto
la censura è fondata. L'art. 234 cpv. 1 CPC obbliga il giudice, nonostante la
mancata comparsa di una parte, a prendere in considerazione “gli atti scritti
inoltrati in conformità del presente Codice”. E l'istanza di trattenuta di
stipendio dell'8 agosto 2012 era senz'altro conforme al Codice di procedura
civile. La norma dell'art. 234 cpv. 1 CPC, per altro, non è inedita. Il vecchio
art. 135 cpv. 1 CPC ticinese prevedeva a sua volta che ove una parte non comparisse
a
un'udienza,
questa aveva luogo ugualmente con la parte comparsa, ma erano “tenute in
considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa”. Un'altra
questione è sapere poi se gli atti scritti inoltrati dalla parte non comparsa siano
sufficienti, in una procedura sommaria come quella in esame, per condurre all'accoglimento
dell'istanza. Ma ciò non toglie che tali atti vadano esaminati e che l'istanza
non possa essere respinta senza nemmeno prendere quegli atti in considerazione.
Nel caso
specifico il Pretore aggiunto non poteva, dopo quanto si è illustrato, respingere
d'acchito l'istanza di trattenuta di stipendio solo perché AP 1 era rimasta
assente ingiustificata all'udienza del 12 dicembre 2012. Che tale sanzione
figurasse nel formulario “Notifica inoltro causa” del 9 agosto 2012 poco
importa, trattandosi di una comminatoria contraria al chiaro testo dell'art.
234 cpv. 1 CPC. Ne segue che, in definitiva, la decisione impugnata incorre
nell'annullamento. Il che non comporta ancora l'accoglimento dell'istanza presentata
da AP 1, come questa chiede. A tal fine occorre ancora valutare se la
documentazione prodotta prima dell'udienza integri i presupposti per un “avviso
ai debitori” giusta l'art. 132 cpv. 1 CC. Una decisione del genere non può
essere presa direttamente da questa Camera alla stregua di una giurisdizione di
primo grado, sottraendo le parti al loro giudice naturale. Si impone perciò di
ritornare gli atti al Pretore aggiunto perché riprenda il contraddittorio, AO 1
non risultando essersi potuto esprimere sull'istanza, e statuisca di nuovo
tenendo in considerazione quanto prodotto dall'istante prima dell'udienza (art.
318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC). L'appello va accolto in tal senso.
7. Le
spese della decisione odierna seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa sul principio, ma non è dato di
sapere se e in che misura essa otterrà la trattenuta di stipendio dal Pretore
aggiunto. Si giustificherebbe così di addebitarle la metà dei costi, mentre
l'altra metà andrebbe a carico del marito, il quale però non ha reagito all'appello
e va dunque esente da spese (analogamente: DTF 139 III
38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In simili
circostanze tanto vale rinunciare a ogni prelievo, tanto più che l'appellante
ottiene pur sempre l'accoglimento della sua domanda subordinata. Quanto alle
ripetibili, il convenuto non ha presentato osservazioni all'appello e non si
giustifica dunque di attribuirgli indennità.
8. La
richiesta dell'appellante intesa alla concessione del gratuito
patrocinio merita accoglimento. Che la richiedente sia sprovvista dei mezzi
necessari per affrontare i costi legali e di avvocato in appello risulta sufficientemente
verosimile (doc. B, pag. 5, consid. 3b e doc. C, pag. 9, dispositivo n. III).
Il Pretore aggiunto reputa che prima di postulare il beneficio del gratuito
patrocinio essa avrebbe dovuto sollecitare una provvigione ad litem dal
marito (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ma la richiesta appare vessatoria
nella fattispecie, lo stesso Pretore aggiunto avendo accordato il gratuito
patrocinio al convenuto, segno inequivocabile che questi non aveva i mezzi
nemmeno per difendersi in Pretura. Relativamente alla probabilità di successo,
l'appello non poteva dirsene sprovvisto, tant'è che va parzialmente accolto.
Per quel
che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato
produrre una nota d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9
gennaio 2012, consid. 9.3). In mancanza di ciò, si deve procedere per apprezzamento.
Ora, un avvocato mediamente speditivo avrebbe verosimilmente profuso
nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura
dell'appello (6 pagine), circa quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le
spese presumibili (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%).
L'indennità di patrocinio va fissata quindi in fr. 850.– complessivi.
La richiesta
di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 in appello risulta per contro senza oggetto. Non avendo egli presentato osservazioni, nessuna prestazione utile per
il giudizio si è resa necessaria da parte del suo patrocinatore.
9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore
litigioso
(sopra, consid. 1) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto nella sua richiesta subordinata, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese.
3. AP 1 è ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino
verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
4. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.
5. Notificazione:
– ;
– ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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