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Decisione

11.2013.20

Stralcio di una causa dal ruolo: la desistenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione

22 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.245 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 agosto 2012 da

AP 1 ,

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 18 febbraio 2013 presentato da AP 1

contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 17 gennaio 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1954) e AP 1 (1960), divorziata, hanno contratto matrimonio

a __________ il 1° settembre 2010. Lo sposo

aveva già un figlio, ora maggiorenne, avuto

da una precedente relazione. Dalle nozze non è nata prole. Il

21

agosto 2012, nel corso di un'udienza indetta dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, per la discussione di un'istanza a protezione dell'unione

coniugale promossa il 24 maggio 2012 da AP 1 (inc. SO.2012.2239), i coniugi

hanno raggiunto un' intesa sull'assetto della vita separata. Inoltre essi hanno

chiesto seduta stante la pronuncia del divorzio, valendosi di una convenzione

in cui demandavano al giudice la decisione sui punti rimasti litigiosi relativi

alla liquidazione del regime matrimoniale, al contributo alimentare per la moglie,

al riparto degli averi di previdenza e alle spese processuali (inc.

DM.2012.245).

B. In

occasione della successiva udienza, tenutasi il 17 gennaio 2013 per l'audizione

dei coniugi, AP 1 ha dichiarato che non intendeva confermare la propria volontà

di divorziare, desiderando prima informarsi sui suoi diritti. Preso atto di

ciò, AO 1 ha ritirato l'istanza comune di divorzio, riservandosi di intentare

un'azione unilaterale. La moglie ha ritirato a sua volta la domanda di divorzio.

Al termine dell'udienza il Pretore ha stralciato così la procedura dai ruoli

per desistenza e ha posto le spese giudiziarie di fr. 400.– solidalmente a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

C. Contro il decreto di stralcio AP 1 è insorta

con un appello del 18 febbraio 2013 a questa Camera in cui propone di dichiarare

nullo il decreto stesso, subordinatamente di annullarlo,

e di ritornare gli atti al Pretore perché fissi una nuova udienza. Essa postula altresì una provvigione ad

litem di fr. 5000.– per la proce­dura di divorzio o il conferimento del

gratuito patrocinio. L'appello non è stato intimato per osservazioni. Il 12

aprile 2013 AO 1 ha chiesto al presidente della Camera la revoca dell'effetto

sospensivo all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante chiede di dichiarare

nullo – subordinatamente di annullare – il decreto di stralcio, facendo valere

di non essere stata in grado di condurre la propria causa senza l'ausilio di un

patrocinatore d'ufficio, di cui aveva chiesto la nomina prima e durante l'udienza

del 17 gennaio 2013 sia per difficoltà linguistiche sia per difetto di

cognizioni giuridiche. Essa motiva la mancata conferma della volontà di

divorziare con l'incapacità di valutare le conseguenze giuridiche dei propri

atti, sostenendo di avere ritirato la domanda di divorzio per errore

essenziale, ignara della circostanza che in realtà il Pretore avrebbe dovuto

impartire ai coniugi un termine per promuovere azione unilaterale di divorzio.

2.

La Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità

di un rimedio giuridico (Kunz in:

ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 (2) e n. 42 ad

art. 308 segg.). Ora, una transazione, così come un'acquiescenza o una

desistenza contenuta in un verbale firmato dalle parti ha l'effetto di una

decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In tal caso il

giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di

stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione

(sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 1.2

destinato a pubblicazione con numerosi richiami di dottrina). Solo il

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110

CPC). Tutt'al più, si può contestare l'efficacia della transazione che ha

comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di

revisione (sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013, consid.

1.3 destinato a pubblicazione con rimandi). Altrettanto vale per l'acquiescenza

o la desistenza, che sotto questo profilo sono equiparate a una transazione

(art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).

Nella

fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura dal ruolo dopo

avere constatato che i coniugi avevano ritirato l'istanza comune di divorzio e

firmato il verbale d'udi­en­za del

17

gennaio 2013 contenente la loro dichiarazione. Il decreto di stralcio, come

detto, non può essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare

l'efficacia della propria desistenza introducendo una domanda di revisione

sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. L'appello da lei presentato si

rivela così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per

sé contestate, AP 1 chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato

annullamento del decreto di stralcio. L'appello in esame non può nemmeno essere

considerato, dunque, alla stregua di un reclamo.

3. L'appellante sollecita una provvigione ad litem di

fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Se non

che, in con­creto l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di ogni

probabilità di buon esito. Certo, AP 1 ha appellato quattro giorni prima che il Tribunale federale emanasse la sentenza citata dianzi. Già da tempo però la

dottrina (menzionata nella decisione stessa del Tribunale federale) era praticamente

unanime nel ritenere un decreto di stralcio come un atto non impugnabile. Di

identico orientamento era, del resto, la giurisprudenza relativa alla vecchia

procedura ticinese (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). Nelle

condizioni descritte una provvigione di causa per la procedura di secondo grado

non entra in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_784/2008 del 20

novembre 2009, consid. 4.4 con rinvii). Per ragioni analoghe non può

trovare accoglimento nemmeno la richiesta di gratuito patrocinio (art. 117

lett. b CPC).

4. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa

l'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando le spese. Non si

giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato

notificato per osservazioni.

5. L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza con cui AO 1 chiede di

revocare l'effetto sospensivo all'appello della moglie.

6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa di

divorzio può formare oggetto di un ricorso in

materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF), tranne – ma l'ipotesi è estranea al caso in

rassegna – che siano litigiose solo conseguenze di natura pecuniaria.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di provvigione ad litem è respinta.

4. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

5. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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