11.2013.20
Stralcio di una causa dal ruolo: la desistenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione
22 aprile 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2013.20
Data decisione, Autorità:
22.04.2013, ICCA
Titolo:
Stralcio di una causa dal ruolo: la desistenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione
DESISTENZA
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
REVISIONE
art. 241 cpv. 3 CPC
art. 328 cpv. 1 let. c CPC
Incarto n.
11.2013.20
Lugano
22 aprile
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2012.245 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 agosto 2012 da
AP 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 18 febbraio 2013 presentato da AP 1
contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 17 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1954) e AP 1 (1960), divorziata, hanno contratto matrimonio
a __________ il 1° settembre 2010. Lo sposo
aveva già un figlio, ora maggiorenne, avuto
da una precedente relazione. Dalle nozze non è nata prole. Il
21
agosto 2012, nel corso di un'udienza indetta dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per la discussione di un'istanza a protezione dell'unione
coniugale promossa il 24 maggio 2012 da AP 1 (inc. SO.2012.2239), i coniugi
hanno raggiunto un' intesa sull'assetto della vita separata. Inoltre essi hanno
chiesto seduta stante la pronuncia del divorzio, valendosi di una convenzione
in cui demandavano al giudice la decisione sui punti rimasti litigiosi relativi
alla liquidazione del regime matrimoniale, al contributo alimentare per la moglie,
al riparto degli averi di previdenza e alle spese processuali (inc.
DM.2012.245).
B. In
occasione della successiva udienza, tenutasi il 17 gennaio 2013 per l'audizione
dei coniugi, AP 1 ha dichiarato che non intendeva confermare la propria volontà
di divorziare, desiderando prima informarsi sui suoi diritti. Preso atto di
ciò, AO 1 ha ritirato l'istanza comune di divorzio, riservandosi di intentare
un'azione unilaterale. La moglie ha ritirato a sua volta la domanda di divorzio.
Al termine dell'udienza il Pretore ha stralciato così la procedura dai ruoli
per desistenza e ha posto le spese giudiziarie di fr. 400.– solidalmente a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro il decreto di stralcio AP 1 è insorta
con un appello del 18 febbraio 2013 a questa Camera in cui propone di dichiarare
nullo il decreto stesso, subordinatamente di annullarlo,
e di ritornare gli atti al Pretore perché fissi una nuova udienza. Essa postula altresì una provvigione ad
litem di fr. 5000.– per la procedura di divorzio o il conferimento del
gratuito patrocinio. L'appello non è stato intimato per osservazioni. Il 12
aprile 2013 AO 1 ha chiesto al presidente della Camera la revoca dell'effetto
sospensivo all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante chiede di dichiarare
nullo – subordinatamente di annullare – il decreto di stralcio, facendo valere
di non essere stata in grado di condurre la propria causa senza l'ausilio di un
patrocinatore d'ufficio, di cui aveva chiesto la nomina prima e durante l'udienza
del 17 gennaio 2013 sia per difficoltà linguistiche sia per difetto di
cognizioni giuridiche. Essa motiva la mancata conferma della volontà di
divorziare con l'incapacità di valutare le conseguenze giuridiche dei propri
atti, sostenendo di avere ritirato la domanda di divorzio per errore
essenziale, ignara della circostanza che in realtà il Pretore avrebbe dovuto
impartire ai coniugi un termine per promuovere azione unilaterale di divorzio.
2.
La Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità
di un rimedio giuridico (Kunz in:
ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 (2) e n. 42 ad
art. 308 segg.). Ora, una transazione, così come un'acquiescenza o una
desistenza contenuta in un verbale firmato dalle parti ha l'effetto di una
decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In tal caso il
giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di
stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione
(sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 1.2
destinato a pubblicazione con numerosi richiami di dottrina). Solo il
Dispositivo
dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110
CPC). Tutt'al più, si può contestare l'efficacia della transazione che ha
comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di
revisione (sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013, consid.
1.3 destinato a pubblicazione con rimandi). Altrettanto vale per l'acquiescenza
o la desistenza, che sotto questo profilo sono equiparate a una transazione
(art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).
Nella
fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura dal ruolo dopo
avere constatato che i coniugi avevano ritirato l'istanza comune di divorzio e
firmato il verbale d'udienza del
17
gennaio 2013 contenente la loro dichiarazione. Il decreto di stralcio, come
detto, non può essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare
l'efficacia della propria desistenza introducendo una domanda di revisione
sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. L'appello da lei presentato si
rivela così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per
sé contestate, AP 1 chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato
annullamento del decreto di stralcio. L'appello in esame non può nemmeno essere
considerato, dunque, alla stregua di un reclamo.
3. L'appellante sollecita una provvigione ad litem di
fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Se non
che, in concreto l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di ogni
probabilità di buon esito. Certo, AP 1 ha appellato quattro giorni prima che il Tribunale federale emanasse la sentenza citata dianzi. Già da tempo però la
dottrina (menzionata nella decisione stessa del Tribunale federale) era praticamente
unanime nel ritenere un decreto di stralcio come un atto non impugnabile. Di
identico orientamento era, del resto, la giurisprudenza relativa alla vecchia
procedura ticinese (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). Nelle
condizioni descritte una provvigione di causa per la procedura di secondo grado
non entra in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_784/2008 del 20
novembre 2009, consid. 4.4 con rinvii). Per ragioni analoghe non può
trovare accoglimento nemmeno la richiesta di gratuito patrocinio (art. 117
lett. b CPC).
4. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa
l'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando le spese. Non si
giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato
notificato per osservazioni.
5. L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza con cui AO 1 chiede di
revocare l'effetto sospensivo all'appello della moglie.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa di
divorzio può formare oggetto di un ricorso in
materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF), tranne – ma l'ipotesi è estranea al caso in
rassegna – che siano litigiose solo conseguenze di natura pecuniaria.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
4. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
5. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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