11.2013.22
Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all'estero
13 settembre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2013.22
Data decisione, Autorità:
13.09.2013, ICCA
Titolo:
Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all'estero
DIFFIDA AI DEBITORI
ESAME DELLA COMPETENZA
ESECUZIONE
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
art. 22 cf. 5 CLUG 2007
art. 339 cpv. 1 CPC
art. 4 CROA
Incarto n.
11.2013.22
Lugano,
13 settembre 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2013.23 (riconoscimento ed esecuzione di una trattenuta
di stipendio estera) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 10 luglio 2013 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo
del 21 febbraio 2013 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 14 gennaio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa
civile promossa da CO 1 contro il marito RE 1 davanti al Tribunale di Varese il
giudice istruttore di quel tribunale ha ordinato il 13 luglio 2012 alla __________,
per cui il convenuto lavora, di versare direttamente all'attrice – in virtù di
un non meglio precisato “provvedimento presidenziale” – “l'importo mensile
equivalente ad € 1000.00 sulle coordinate bancarie che saranno comunicate
dalla beneficiaria creditrice”. Il funzionario giudiziario del Tribunale di
Varese ha attestato il 30 novembre 2012 l'esecutività dell'ingiunzione.
B. Il 10 gennaio 2013 CO
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendogli
di dichiarare esecutivo in Svizzera l'ordine del Tribunale di Varese. Con decisione del 14 gennaio 2013, emanata
senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta, ha dichiarato l'ordine
esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 190.– a carico di RE 1, condannato
a rifondere “a __________” fr. 250.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 21 febbraio 2013 a questa Camera in cui chiede di accertare la “non applicabilità” della sentenza impugnata
“causa vizio di forma”, la beneficiaria dell'ordine essendogli una persona sconosciuta,
e di esonerarlo dall'obbligo di rifondere ripetibili alla moglie, non
disponendo egli di sufficienti risorse
economiche. Nelle sue
osservazioni del 7 giugno 2013 CO 1 propone di respingere il reclamo.
in diritto: 1. Il riconoscimento, la
dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono
regolati dagli art. 335 segg. CPC, “eccetto che un trattato internazionale o la
LDIP dispongano altrimenti” (art. 335 cpv. 3 CPC). Nel Cantone Ticino l'istanza
va presentata, senza riguardo a questioni di valore, al Pretore competente
secondo l'art. 339 cpv. 1 CPC (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC).
La decisione del Pretore non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC),
ma solo di reclamo (art. 319 lett. a e 327a cpv. 1 CPC), dato anche
a eventuali terzi toccati nei loro diritti (art. 346 CPC).
2. Nella fattispecie il
Pretore ha trattato l'istanza di CO 1 come richiesta di esecutività fondata
sugli art. 38 segg. CLug, non soggetta a contraddittorio (art. 41 CLug). La
relativa decisione è stata notificata a RE 1 il 15 febbraio 2013. Il termine d'impugnazione
essendo di due mesi (art. 43 par. 5 CLug, cui rinvia l'art. 327a cpv. 3
CPC), il reclamo da lui introdotto il 25 febbraio 2013 a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 LOG) è tempestivo.
3. Il Tribunale di
Varese ha ordinato alla __________, in concreto, una trattenuta di stipendio a
favore di un coniuge (verosimilmente in forza dell'art. 156 comma 6 del Codice
civile italiano). Tale ingiunzione corrisponde, nel diritto svizzero, a una
“diffida ai debitori” nel senso dell'art.
177 CC (cui rinvia anche l'art. 276 cpv. 1 CPC relativo ai provvedimenti
cautelari nelle cause di separazione e divorzio). Ora, secondo la giurisprudenza
più aggiornata la procedura intesa a ottenere un simile provvedimento è una procedura
“in materia di esecuzione delle decisioni” a norma dell'art. 22 n. 5 CLug. Il
giudice svizzero è competente, quindi, per ordinare a un datore di lavoro
svizzero una trattenuta di stipendio a carico di un lavoratore domiciliato in
Svizzera quand'anche la decisione che condanna il lavoratore al pagamento di
contributi alimentari sia stata presa all'estero (DTF 138 III 18 consid. 7).
Questa Camera si è invero
sospinta oltre. Recentemente essa ha avuto modo di precisare, in specie, che nel
diritto interno il giudice al domicilio o alla sede svizzera di un datore di
lavoro è competente per pronunciare una “diffida ai debitori” sulla
base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di
contributi alimentari all'estero, seppure il lavoratore sia anch'egli domiciliato
all'estero (art. 339 cpv. 1 lett. b CPC). La Camera si è domandata invero se,
prima di emanare una tale diffida, il giudice non debba dichiarare esplicitamente
esecutiva in conformità all'art. 38 segg. CLug la decisione estera che condanna
al pagamento di contributi alimentari, ma nella fattispecie ha lasciato la questione aperta (sentenza inc.
11.2012.135 del 15 novembre 2012, consid. 2, 3 e 4 destinati a
pubblicazione in RtiD II-2013).
4. Più delicato è
sapere se il giudice svizzero sia competente, oltre che per pronunciare una
diffida ai debitori nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede
in Svizzera sulla scorta di una sentenza estera che condanna il lavoratore al
versamento di contributi alimentari, per dichiarare esecutiva una diffida emanata
all'estero, sempre nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o
sede in Svizzera. Il Tribunale federale si è posto la domanda, ma ha lasciato
il quesito irrisolto (DTF 138 III 22 consid. 7.2.3 in fine). Nel 2009 questa
Camera aveva affrontato il tema (RtiD II-2010 pag. 686 n. 10c), giungendo alla
conclusione – sotto il vecchio Codice di procedura civile ticinese – che il giudice
svizzero può riconoscere diffide estere facendo capo alla Convenzione dell'Aia
concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di
obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), ratificata
anche dall'Italia. Simile prassi potrebbe anche essere riesaminata alla luce
delle riflessioni contenute in DTF 138 III 12 consid. 5, sebbene tali considerazioni
si riferiscano a un'altra Convenzione dell'Aia (quella concernente la
competenza delle autorità e la legge applicabile
in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01). A tal fine
occorrerebbe però che il reclamante contestasse in qualche modo la competenza
del giudice svizzero. Tale non è il caso in concreto, come si vedrà in
appresso.
5. Nel suo memoriale RE
1 si duole che la beneficiaria dell'ingiunzione emanata dal giudice istruttore
del Tribunale di Varese non sia sua moglie, bensì una persona estranea. La
censura è infondata. Il giudice istruttore del Tribunale di Varese ha ordinato il
13 luglio 2012 alla __________ “di versare direttamente alla moglie di RE 1, CO
1, l'importo mensile equivalente ad € 1000.00 sulle coordinate bancarie che saranno
comunicate dalla beneficiaria creditrice”. Beneficiaria dell'ingiunzione è dunque
CO 1, non una terza persona. In proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
Diversa è la situazione
per quanto attiene alle ripetibili (fr. 250.–), che il Pretore ha attribuito –
manifestamente per svista – a una certa __________. Il reclamante chiede di
sopprimerle, trovandosi in difficoltà finanziarie, ma ciò non si giustifica.
Anche chi beneficia del gratuito patrocinio, e versa perciò nell'indigenza, non
è esentato dal pagamento delle ripetibili qualora perda la causa (art. 118 cpv.
3 CPC). A ragione invece RE 1 fa valere che __________ è una persona
assolutamente
estranea al procedimento, senza
alcun diritto di riscuotere ripetibili da lui. La palese inavvertenza del
Pretore va dunque corretta, sostituendo il nome di __________ con quello di CO
1. Su questo punto il reclamo merita accoglimento.
6. Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Il reclamante ottiene causa vinta solo sull'identità della persona abilitata a
incassare ripetibili nei suoi confronti. Si tratta di una vittoria trascurabile
per rapporto al valore litigioso della trattenuta di stipendio e che non
influisce apprezzabilmente sul grado di soccombenza. È giusto nondimeno tenere
conto delle verosimili difficoltà finanziarie in cui egli versa e moderare di
conseguenza la tassa di giustizia. L'indennità per ripetibili a CO 1 è
commisurata alla semplicità delle osservazioni al reclamo.
7. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
ove appena si consideri che la rendita di € 1000.– è dovuta senza limiti di
tempo, come lo stesso RE 1 riconosce nel reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così
riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 190.–, da
anticipare dall'istante, sono poste a carico di RE 1, il quale rifonderà
all'istante fr. 250.– per ripetibili.
Per il resto il reclamo è
respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr.
250.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
Considerandi
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster