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Decisione

11.2013.23

Protezione della personalità contro lesioni illecite: azione di accertamento

12 gennaio 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti non avendo mai contestato le

relative allegazioni dell'attore (petizione, pag. 1), né con la risposta

scritta del 9 ottobre 2012 né con la duplica del 7 dicembre successivo. Tanto

meno essi possono sollevare in appello contestazioni che avrebbero potuto far

valere davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC), per tacere del fatto che il ruolo

di AP 2 come direttore responsabile del __________ e quello di AP 1 come

direttore responsabile di __________ sono notori, poiché già accertati da

questa Camera in precedenti sentenze (inc. 11.2012.101 e 11.2012.102 del 23 dicembre

2014, lett. A). Quanto alla circostanza che la AP 4 non abbia avuto parte nella

pubblicazione del __________, l'attore stesso ha precisato nella petizione che tale

azienda era l'editrice di __________, non del __________. La doglianza cade

pertanto nel vuoto.

11. A ragione gli appellanti

lamentano invece che il Pretore non ha distinto le loro singole responsabilità

nella pubblicazione degli articoli, ma li ha giudicati globalmente come se ognuno

fosse responsabile del tutto. Non che il primo giudice dovesse – contrariamente

a quel che gli appellanti pretendono – indagare d'ufficio sulla loro

legittimazione passiva. Un giudice verifica sì di propria iniziativa la

legittimazione delle parti (cfr. RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con

richiamo), ma nelle cause rette dal principio dispositivo (come quella in rassegna)

si attiene dalle allegazioni non contestate e non gli incombe di sostituirsi

alla diligenza del­l'uno o dell'altro. Posto ciò, rimane il fatto che AP 2 e la

AP 5 non potevano essere chiamati a rispondere solidalmente anche per l'operato

di AP 1 e della AP 4 né viceversa. La possibilità di procedere mediante cumulo

di azioni contro l'autore di un testo, il redattore responsabile di un organo

di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno partecipato alla diffusione

di un giornale (sopra, consid. 3) non esime dal distinguere le singole responsabilità.

Al proposito questa Camera può statuire essa medesima. Rinviare la causa al

Pretore per nuova decisione, come chiedono gli appellanti in subordine, non è

necessario e dilazionerebbe inutilmente il corso del processo.

12. Per quel che è delle singole

responsabilità dei convenuti, dopo quanto si è visto AP 2 andava chiamato a

rispondere per i tre articoli pubblicati sul __________ il 27 novembre 2011

(doc. C), il 4 dicembre 2011 (doc. D) e il 5 febbraio 2012 (doc. G), mentre la AP

5 va chiamata a rispondere come editrice del settimanale. AP 1 è responsabile, da

parte sua, dell'articolo pubblicato su __________ il 3 febbraio 2012, mentre la

AP 4 risponde come editrice del trisettimanale. Diversa è la posizione di AP 3,

che – contrariamente agli altri litisconsorti – si è sempre proclamato estraneo

alle offese, essendo unicamente membro del consiglio di amministrazione della AP 4 (risposta del 9 ottobre 2012, pag.

2 a metà; duplica del 7 dicembre 2012, pag. 2 in alto). Ora, che AP 3 abbia

concretamente partecipato alla diffusione o potesse concretamente impedire la

pubblicazione dell'articolo apparso su __________ non è preteso – né tanto meno

dimostrato – dall'attore. E il mero fatto che quegli sia mem­bro del consiglio

di amministrazione della società editrice non basta per accertare ch'egli abbia

fattivamente partecipato all'offesa nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC (sentenza

del Tribunale federale 5A_963/2014 del 9 novembre 2015, consid. 5.3.2). L'appello

di lui merita dunque accoglimento. Resta da verificare la posizione degli altri

quattro convenuti in relazione ai singoli articoli.

13. Nell'appello AP 2 e la AP 5

negavano di avere leso la personalità dell'attore con il primo articolo di

stampa (“Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!”), pubblicato il 27 novembre 2011 dal

__________ a firma __________ (doc. C). Essi contestavano di avere

addebitato a AO 1 legami mafiosi, sottolineando di avere imputato “metodi di

Corleone” agli spagnoli del Consorzio __________, non all'attore, tacciato unicamente

di essere un “tagliàn venditore di fumo”, “menatorrone” e “besugo”, epiteti che

però nemmeno il Pretore ha reputato lesivi della personalità. Quanto al secondo

articolo (“Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!”), pubblicato

il 4 dicembre 2011 sul __________ sempre a firma __________ (doc. D), essi

adducevano argomentazioni analoghe, allegando di essersi limitati ad

apostrofare l'attore nello stesso modo, mentre le accuse di usare “metodi da

Corleone” sono state riservate – una volta ancora – agli “spagnoli della __________”.

Relativamente infine al terzo articolo apparso sul __________ (“Il nome del project

manager della __________ compare come il prezzemolo in un'indagine sulla

'ndrangheta”), pubblicato il 5 febbraio 2012 a firma __________

(doc. G), essi facevano valere di avere scritto unicamente che AO 1 era

implicato con personaggi indagati in Italia per associazione mafiosa, non che

costui fosse inquisito per attività di tale indole, e di avere correttamente indicato

il link in cui figurava l'“ordinanza di applicazione di misura cautelare personale

e contestuale sequestro preventivo” emanata il 6 luglio 2010 dal Giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Milano citata nell'articolo (doc.

2). A mente loro non si riscontra dunque alcuna

lesione della personalità.

a) Per

quanto attiene al primo articolo, è vero che l'accusa di avere trasformato il

cantiere pubblico del __________ in “una frazione di Corleone” (località

siciliana nota per l'alta concentrazione mafiosa, come ha ricordato il Pretore)

“con tanto di fenomeni di caporalato” era rivolta agli “spagnoli della __________”,

non direttamente all'attore. Secondo i due appellanti AO 1 era però “il

menatorrone” della __________ (doc. C, prima colonna) e gli stessi “spagnoli

della __________” erano “capitanati dall'italiano AO 1” (loc. cit., seconda

colonna). Analoghi appellativi si ritrovano nel secondo articolo, che qualifica

l'attore come “kolui che mena il torrone per conto degli spagnoli della __________”

(doc. D, seconda colonna), il “tagliàn AO 1” essendo definito insieme con gli

“spagnoli della __________” alla stregua di “loschi figuri” (loc. cit.,

terza colonna in fondo). All'attore non si imputavano direttamente pertanto relazioni

mafiose, ma la sua immagine ne usciva finanche peggio, giacché agli occhi di un

lettore spassionato egli appariva come il faccendone (“menatorrone”) di imprenditori

spagnoli responsabili di gestire il cantiere __________ con metodi di stampo

mafioso, dal caporalato alla sostituzione senza scrupoli di ditte locali con

imprese italiane a lui amiche (doc. D, terza colonna in basso). Si fosse

trattato di fatti veri, sarebbe bastata un'esposizione circostanziata e oggettiva,

senza far passare l'attore per il caporione di imprenditori dediti a pratiche mafiose.

I due articoli ledono inutilmente perciò la personalità della vittima.

b) Il

terzo articolo (“Il nome del project manager della __________ compare come il

prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta: mafia al __________?”), pubblicato

il 5 febbraio 2012 sul __________ ancora a firma __________ (doc. G),

muove accuse dirette di consorteria non più ai soli “spagnoli della __________”,

ma anche allo stesso AO 1, reo di essere “abbondantemente” citato in

un'“ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e contestuale sequestro

preventivo” emanata il 6 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari

Considerandi

del Tribunale di Milano nei confronti di cinque cittadini italiani indagati per

'ndrangheta. All'attore si fa carico, nel pezzo giornalistico, di essere

“particolarmente legato” a un certo “Mister P.” (A__________ Pa__________), uno

degli indagati, il quale aveva architettato un “piano diabolico” per esautorare

dalla carica di direttore generale e responsabile tecnico del­l'impresa C__________

S.p.A. di __________, la quale si era aggiudicata importanti appalti pubblici

per la ricostruzione della zona terremotata dell'Aquila e nella quale gli

indagati si erano inseriti con un'operazione finanziaria truffaldina, un

personaggio non gradito e sostituito con AO 1. Quanto non si dice nell'articolo

è che a AO 1 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano non

ha ascritto la benché minima responsabilità, accertando anzi che dopo essere

subentrato a un altro membro del consiglio di amministrazione della C__________

S.p.A. il 23 dicembre 2009 egli si è dimesso già il 28 gennaio 2010 (doc.

2, pag. 119). Un comune lettore trae invece la conclusione, dall'articolo, che AO

1.

non fosse solo un intrigante a capo di imprese spagnole dedite a metodi

mafiosi sul cantiere del __________, ma addirittura un soggetto legato in qualche

modo a 'ndranghetisti autentici, invischiato in affari di “Cosa nostra”, ciò di

cui manca qualsiasi prova. L'offesa alla personalità di una simile insinuazione

è a dir poco flagrante.

14.

In merito all'articolo “L'AO

1.

coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta? MAFIA al __________?” pubblicato

su __________ il 3 febbraio 2012 a firma di AP 1 (doc. E e F), lo stesso AP

1.

e la AP 4 fanno valere a loro volta nell'appello di avere scritto solo che AO

1.

era implicato con personaggi indagati in Italia per associazione mafiosa, non

che costui fosse direttamente inquisito per attività di tale indole. L'articolo

del trisettimanale era una versione breve del terzo articolo che sarebbe

apparso di lì a due giorni sul __________, ma ne anticipava i tratti

essenziali. L'autore riferiva infatti che AO 1 era – né più né meno e senza tante

spiegazioni – “implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di

Milano e disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti

indagati per associazione mafiosa”. “Tra i cinque indagati” – continuava

l'articolista – “ce n'è uno in particolare

che sembra particolarmente legato all'AO 1, Mister P.”. Agli occhi di un

normale lettore AO 1 risultava così, già di primo acchito, un soggetto

collegato ad ambienti mafiosi, tant'è che per finire si sollecitava il

Procuratore pubblico John Noseda a “colloquiare” con il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Milano, quasi che l'attore avesse delinquito nel

Ticino. Su questo punto l'articolo trascende nella maldicenza e pretendere che

non leda la personalità della vittima è un esercizio vano. Anche in proposito

l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

15.

Gli appellanti insorgono altresì

contro l'ordine di pubblicare il dispositivo della sentenza sui quotidiani __________,

__________ e __________, come pure sui siti online ‹__________.ch› e ‹__________.ch›.

Obiettano che le quattro testate giornalistiche non hanno concorso in alcun

modo a diffondere gli articoli in oggetto e che non è dimostrata la necessità

di pubblicazioni tanto estese per raggiungere lo stesso pubblico del setti­manale

__________ e del cessato __________, periodici di altro taglio giornalistico e con

altro bacino d'utenza. Tali pubblicazioni esagerate non si giustificano del

resto, secondo i convenuti, nemmeno per la pretesa gravità della lesione.

a) Il

Pretore ha ritenuto legittima la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui

quotidiani testé menzionati (oltre che sul __________), come pure sui siti

online ‹__________.ch› e ‹__________.ch›, perché la gravità dell'offesa

impone di raggiungere “con una certa capillarità” il pubblico che ha letto i

quattro articoli (decisione impugnata, pag. 6). Ora, il giudice cui si chiede

di far pubblicare dispositivi di una sentenza (sopra, consid. 3) fruisce di

ampio margine di apprezzamento nello stabilire quando, dove e come ciò debba

avvenire (RtiD II-2004 pag. 528 consid. 3a con richiamo). Non bisogna

perdere di vista tuttavia che lo scopo del provvedimento è di correggere

l'immagine sfavorevole della vittima suscitata dagli articoli lesivi (RtiD

II-2004 pag. 529 consid. 4 con rinvii), non di sanzionare ulteriormente gli

autori. Destinatari della pubblicazione sono coloro che hanno saputo della lesione,

mentre ampliare la cerchia di questi fino a portare l'offesa a conoscenza di

chi la ignorava significherebbe solo ottenere l'effetto contrario. La pubblicazione

di dispositivi su organi che non hanno diffuso la lesione della personalità va

ammessa perciò con cautela, conformemente al principio della proporzionalità (Riklin, Die Urteilspublikation aus

straf- und zivilrechtlicher Sicht, in: Medialex 1997 pag. 29).

b) In

concreto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul settimanale __________

è – dopo quanto si è visto – sicuramente legittima, mentre la pubblicazione sul

relativo sito Internet non è mai stata chiesta. Quanto al trisettimanale __________,

esso ha ormai chiuso i battenti e il relativo sito, ma il suo giro di lettori

era verosimilmente, nei giorni infrasettimanali, quello del __________. Circa i

tre quotidiani e i portali online, infine, solo __________ e ‹__________.ch›

risultano avere riferito delle invettive nei confronti di AO 1 (doc. I, L e Q).

La pubblicazione del dispositivo della sentenza sull'una e sull'altro si

giustifica dunque per eliminare in lettori e utenti la fallace impressione che

le accuse mosse all'attore potessero avere qualche fondamento. Il __________, il

__________ e il sito ‹__________.ch› non hanno invece dato spazio

all'offesa e non è il caso dunque – contrariamente a quanto ha disposto il

Pretore – di ordinare pubblicazioni su tali organi di informazione.

c) Le

modalità di un ordine di pubblicazione vanno fissate con precisione e l'ordine

dev'essere agevolmente comprensibile per i destinatari (se ne veda un esempio

in DTF 126 III 217 in basso, citato da Jeandin

in: Commentaire romand, Basilea 2011, n. 17 in fine ad art. 28a CC). Al

proposito la sentenza impugnata non è né precisa né agevolmente comprensibile. Questa

Camera deve pertanto rimediare, non senza ricordare che l'inserzione su quarto

di pagina è – per prassi – la dimensione minima di un annuncio su un organo di

stampa che attiri l'attenzione di un lettore medio (Rieben, La protection de la personnalité contre les

atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civile et de la

loi contre la concurrence déloyale, in: SJ 2007 II 226 nota 104). L'attore non

avendo chiesto avvisi più grandi, non tocca a questa Camera sostituirsi alla

cura del medesimo. Due articoli su tre del __________ essendo apparsi inoltre a

pag. 2 del settimanale, occorre specificare che la pubblicazione su quel periodico

deve avvenire sulla pagina corrispondente. Quanto alla pubblicazione sul sito ‹__________.ch›,

essa deve rispettare la forma in cui è avvenuta la pubblicazione originale. La

sentenza del Pretore va modificata e integrata conseguentemente.

16.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). AP 2, AP 5, AP 1 e AP 4 escono vittoriosi sulla distinzione delle loro

reciproche responsabilità nella diffusione degli articoli di stampa e – in

parte – sulla pubblicazione del dispositivo della sentenza nei massmedia,

mentre soccombono per il resto. Tutto ponderato, appare equo perciò ch'essi

sopportino solidalmente tre quarti degli oneri processuali (art. 106 cpv. 3

seconda frase CPC), mentre il resto va addebitato a AO 1, e che rifondano a

quest'ultimo – sempre con vincolo di solidarietà – un'indennità per ripetibili

ridotte. AP 3 ottiene invece causa interamente vinta. Le relative spese e le

ripetibili vanno poste quindi a carico dell'attore.

L'esito

della presente decisione si riflette anche sul dispositivo di primo grado in

materia di spese processuali (fr. 350.–) e di ripetibili (fr. 2500.–), che il

Pretore ha posto a carico dei convenuti in solido. Le spese dell'azione nei

confronti di AP 2, della AP 5, di AP 1 e della AP 4 vanno addebitate così per

un terzo all'attore (che in prima sede è uscito sconfitto altresì sulla pretesa

riparazione del torto morale) e per il resto ai quattro convenuti in solido, i

quali rifonderanno all'attore – sempre con vincolo di solidarietà – un'indennità

per ripetibili ridotta. Le spese e le ripetibili dell'azione nei confronti di AP

3.

sono invece a carico dell'attore, soccombente.

17.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non

avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2. Nella misura in cui è diretta contro

AP 2, la AP 5, AP 1 e la AP 4, la petizione è parzialmente accolta, nel senso

che:

a) È

accertato che AP 2, come autore, e la AP 5, come editrice, hanno leso illecitamente

la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni mafiose nei

seguenti articoli pubblicati sul periodico __________:

– “Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!” del 27 novembre 2011,

– “Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!” del

4 dicembre 2011,

– “Il nome del project manager della __________

compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta” del 5 febbraio

2012.

b) È accertato che AP 1, come autore, e la AP 4, come editrice, hanno

leso illecitamente la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni

mafiose nell'articolo pubblicato sul trisettimanale __________ “L'AO 1

coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta? MAFIA al __________?” del 3 feb­braio

2012.

c) A AP 1, alla AP 5 e alla AP 4 è ordinato di pubblicare a proprie

spese, con responsabilità solidale, sul periodico __________, su un quarto

della seconda pagina, come pure di un quarto di pagina del quotidiano __________

e sul sito ‹__________.ch› nella forma in cui è avvenuta la pubblicazione

originale, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il

testo che segue:

La prima Camera civile del Tribunale

d'appello,

statuendo

con sentenza del 12 gennaio 2016

nella causa promossa

da

AO

1,

contro

AP

1

AP 1

AP 2 e

AP

4

ha così deciso:

La petizione è parzialmente accolta, nel

senso che:

a) È accertato che AP 2, come autore, e la AP 5, come editrice, hanno leso

illecitamente la personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di

collusioni mafiose nei seguenti articoli pubblicati sul periodico __________:

– “Ancora 5 subappaltatrici ITALIANE!!” del 27 novembre 2011,

– “Un'altra subappaltatrice ITALIANA a responsabilità limitata!” del

4 dicembre 2011,

– “Il nome del project manager della __________

compare come il prezzemolo in un'indagine sulla 'ndrangheta” del 5 febbraio

2012.

b) È accertato

che AP 1, come autore, e la AP 4, come editrice, hanno leso illecitamente la

personalità di AO 1 rendendo sospetto quest'ultimo di collusioni mafiose nell'articolo

pubblicato sul trisettimanale __________ “L'AO 1 coinvolto in un'indagine sulla

'ndrangheta? MAFIA al __________?” del 3 febbraio 2012.

3. Nella misura in cui la petizione è diretta contro AP

2, la AP 5, AP 1 e la AP 4, le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare

dall'attore, sono poste per un terzo a carico dell'attore medesimo e per il

resto solidalmente a carico di AP 2, della AP 5, di AP 1 e della AP 4. AP 2, la

AP 5, AP 1 e la AP 4 rifonderanno

all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi

per ripetibili ridotte.

4. Nella misura in cui è diretta contro AP 3, la

petizione è respinta.

5. Nella misura in cui la petizione è diretta contro AP

3, le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'attore, che

rifonderà al convenuto fr. 500.– per ripetibili.

II. Nella misura in cui

l’appello è presentato da AP 2, dalla AP 5, da AP 1 e dalla AP 4, le spese di

fr. 800.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per tre

quarti solidalmente a carico di AP 1, della AP 5 e della AP 4. Per il rimanente

quarto esse sono poste a carico di AO 1, cui AP 1, la AP 5 e la AP 4 rifonderanno

solidalmente fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui

l’appello è presentato da AP 3, le spese di fr. 200.– complessivi, da

anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 3 fr.

500.– per ripetibili.

IV. Notificazione a:

avv.,;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).