11.2013.24
Rilascio di certificato ereditario: documentazione necessaria
8 maggio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.24
Lugano
8 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2012.97 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 5 settembre 2007 dall'
avv.
AP 1
per ottenere l'“aggiornamento” del certificato
ereditario fu PI 1 (1811), già in, dichiarato scomparso dal 1° gennaio
1910,
giudicando sull'appello
del 5 marzo 2013 presentato dall'avv. AP 1 contro la decisione del 20 febbraio 2013 con cui il Pretore ha rifiutato il
rilascio di un certificato ereditario “aggiornato”;
Ritenuto
in fatto: A. Su istanza di G__________ ed E__________,
il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha emesso il 4 marzo 1996 un certificato
ereditario fu PI 1 (1811), già in __________, emigrato negli Stati Uniti e
dichiarato scomparso dal 1° gennaio 1910. Nel certificato egli ha indicato quali
unici eredi I__________ (1911), R__________ (1920), Alm__________ (1922), An__________
(1923), Ge__________ (1929), Gi__________ (1952), F__________ (1956), S__________
(1927), come pure gli stessi G__________ (1924) ed E__________ (1926; inc. CN.1996.10).
B. Accertata la morte di
quattro eredi figuranti nel certificato ereditario, l'avv. RE 1, figlio di I__________,
ha chiesto il 5 settembre 2007 al Pretore l'“aggiornamento” del certificato
nel senso di indicare come eredi di suo padre I__________ (deceduto nel 1996) Gio__________
(1940), lo stesso avv. AP 1 (1943) e Alf__________ (1946), come eredi fu Alm__________
(deceduta nel 2001) R__________ (1920), An__________ (1923), S__________ (1927)
e L__________ (1929), come eredi fu Ge__________ (deceduta in data imprecisata)
Gi__________ (1952) e Fr__________ (1956), quali come fu G__________ (deceduto
nel 2007) D__________ (1938), E__________ (1971) e Fl__________ (1973). Tale
richiesta è stata rinnovata il 20 febbraio e il 1° aprile 2008.
C. Il Pretore ha comunicato il
2 aprile 2008 all'avvocato RE 1 di non poter procedere all'“aggiornamento”
del certificato ereditario, non essendo chiaro se un nipote di PI 1, “Alb__________
(che ha vissuto trentotto anni ed è
emigrato in California)
abbia o meno avuto figli”. Con decisione del 24 luglio 2008, accertato che non
tutti i membri della comunione ereditaria fu PI 1 erano stati identificati e
che non era dato di sapere – in specie – se Alb__________ avesse avuto discendenti,
il Pretore ha designato l'avv. RE 1 quale amministratore della successione
(inc. DI.2007.28).
D. Il 9 settembre 2008, su
istanza dell'amministratore, il Pretore ha fatto pubblicare una grida per la
ricerca di eredi sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________, come
pure – in inglese – sull'edizione statunitense della Swiss Review, the
magazine for the Swiss abroad (ora in: www.revue.ch) dell'__________. Nel
settembre del 2009 un certo W__________ di __________ (California) ha spedito
al Pretore la pagina della rivista
in cui era apparso il trafiletto,
senza alcun commento. Il Pretore gli ha assegnato un termine di 10 giorni per
indicare i motivi
dell'invio e documentare la sua
eventuale qualità di erede (inc. CN.2008.44). Nulla è più pervenuto alla
Pretura.
E. Il 23 gennaio 2012 l'avv. RE
1 ha sollecitato una volta di più l'“aggiornamento” del certificato ereditario.
La richiesta è stata rinnovata ancora il 21 marzo, il 5 giugno e il 16
agosto 2012. Senza esito. Il 15 ottobre 2012 la comunione ereditaria fu PI 1 è
insorta così a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui
chiedeva di ordinare al Pretore il rilascio del certificato ereditario. Con
sentenza del 10 dicembre 2012 questa Camera ha accolto il reclamo, nel senso
che ha invitato il Pretore ad assegnare senza indugio all'istante un termine
entro cui produrre gli atti ritenuti necessari per l'emanazione del certificato
(inc. 11.2012.122).
F. In seguito a ciò il Pretore
ha comunicato il 7 gennaio 2013 all'avv. AP 1 che mancavano ancora “sufficienti
pubblicazioni in Olanda per ricercare eventuali discendenti di Ar__________ (figlio
di PI 1)”, emigrato nei Paesi Bassi e deceduto all'età di 34 anni, come pure “documentazione
con sufficiente valenza probatoria (atti dello stato civile o dichiarazioni
giurate) comprovante la discendenza di una delle figlie di PI 1 (M__________)”,
non essendo sufficiente a tal fine un estratto del registro della popolazione
del Comune di __________. Inoltre il Pretore ha fissato all'avv. AP 1 un
termine di 30 giorni per produrre un albero genealogico di PI 1 e un “attuale
stato della successione (attivi/passivi e spese/ricavi)”, riservata la facoltà
di chiedere ulteriore documentazione ove fosse stato necessario (inc.
DI.2007.28). Il 29 gennaio 2013 l'avv. AP 1 ha dichiarato di non voler ottemperare
a una “tanto assurda, quanto ingiustificata” ordinanza e ha sollecitato l'emissione
immediata di una decisione sul rilascio del certificato ereditario. Statuendo il
20 febbraio 2013, il Pretore ha rifiutato il rilascio del
certificato ereditario e ha posto le spese di fr. 300.–
a carico dell'istante.
G. Contro la decisione appena
citata l'avv. AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 marzo 2013 in
cui postula il rilascio immediato del certificato ereditario “aggiornato” fu PI
1. Non sono state chieste osservazioni all'appello. Il Pretore ha fatto pervenire spontaneamente alla Camera l'11 marzo
2013, unitamente all'incarto, una lettera in cui si esprime sulla vicenda.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la
procedura in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), così
come il rifiuto di emetterlo, è un atto di volontaria giurisdizione (DTF 118 II
110 consid. 1; I CCA, sentenza inc.
11.2012.47 del 6 novembre 2013, consid. 1 con richiamo). Dal 1°
gennaio 2011 la relativa decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni
dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione
con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia
per sua natura patrimoniale (sentenza del
Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi che la vendita
di due fondi a __________ appartenenti al
compendio ereditario ha fruttato fr. 16 000.–
(inc. DI.2007.28, cartella “istanza”, act. III). Quanto alla tempestività dell'appello,
la decisione impugnata è pervenuta all'avv. AP 1 il 25 febbraio 2013, di
modo che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe
scaduto il 7 marzo 2013. Introdotto il 5 marzo 2013, il ricorso in esame
è di conseguenza ricevibile.
2. Insieme con il fascicolo
della causa, il Pretore ha trasmesso di propria iniziativa a questa Camera l'11
marzo 2013 una lettera di osservazioni. Ora, contrariamente a quanto vale in
sede di reclamo (art. 324 CPC), in appello l'autorità superiore non può invitare
il giudice di primo grado a esprimersi, l'appello essendo un rimedio giuridico
ordinario (Jeandin in: CPC
commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 312 con richiami di dottrina). Né il primo
giudice può eludere il principio o completare a posteriori la motivazione della
propria sentenza inoltrando scritti spontanei. Le osservazioni che nella fattispecie
il Pretore ha accluso al carteggio processuale non possono quindi essere
considerate ai fini del giudizio.
3. All'appello
l'istante unisce, da parte sua, una serie di documenti (doc. A – OO). La maggior
parte di essi tuttavia figura già agli atti, sicché la produzione è superflua.
Per quel che è degli altri, v'è da domandarsi se essi siano ammissibili. Il
principio inquisitorio che governa le procedura di volontaria giurisdizione
(art. 255 lett. b CPC) è – per lo meno in appello – quello meramente attenuato
(Güngerich in: Berner Kommentar,
ZPO, edizione 2012, n. 2 ad art. 255), che non esonera l'appellante dal
giustificare nuovi mezzi di prova alla luce dell'art. 317 cpv. 1 CPC. E che siffatti
requisiti sussistano nel caso specifico è più che dubbio. Comunque sia, né il
doc. B (lettera del 6 febbraio 1997 in cui l'istante enuncia ai rappresentanti
della comunione ereditaria la composizione della medesima, invitandoli a comunicargli
eventuali contestazioni o richieste) né il doc. C (lettera del 15 gennaio
1998 con cui il Municipio di __________ diffidava il rappresentante della
comunione ereditaria a sistemare o demolire un edificio pericolante) appaiono
di rilievo per il giudizio. E di nessuna incidenza risultano nemmeno i doc. NN
e OO, inerenti a una segnalazione del Pretore all'Ordine degli avvocati per
avere l'istante usato “tre frasi deontologicamente scorrette” nei suoi riguardi.
Ciò posto, giova procedere senza indugio ala trattazione dell'appello.
4. Nella decisione impugnata
il Pretore ha rifiutato il rilascio del certificato ereditario “aggiornato”
con l'argomento che la composizione della comunione ereditaria fu PI 1 non è (ancora)
definita con chiarezza, il vecchio certificato ereditario del 4 marzo 1996
denotando imprecisioni che è necessario correggere “effettuando, se del caso,
le necessarie ricerche e verifiche”. Allo scopo occorre ancora, secondo il Pretore:
– eseguire “adeguate pubblicazioni in Olanda” per cercare eventuali
discendenti di Ar__________ (1860), figlio di PI 1, emigrato nei Paesi Bassi
dove è deceduto all'età di 34 anni, senza che si sappia se ha avuto figli;
– procurarsi
“documentazione con sufficiente valenza probatoria (atti dello stato civile o valide
dichiarazioni giurate)” che dimostri la discendenza di una delle figlie di PI 1,
M__________ (1851), andata sposa il 9 maggio 1877 a P__________, l'estratto comunale dal registro della popolazione del Comune di __________ prodotto
dall'istante non essendo “da solo sufficientemente probante”;
– stilare
un albero genealogico che permetta di verificare la completa ricerca fra i
possibili eredi da porre a confronto con l'albero genealogico allestito dal Pretore
stesso.
5. Dopo essersi
diffuso sulla annosa cronistoria che ha portato all'emanazione della sentenza
impugnata, l'appellante rimprovera al
Pretore di non spiegare perché non sarebbe sufficiente l'estratto
comunale dal registro della popolazione di __________ per attestare che M__________
non ha lasciato discendenti, problema che per di più il Pretore ha sollevato solo
nel 2013. Quest'ultima critica cade nel vuoto, già per il fatto che – come
questa Camera ha ricordato nella citata sentenza del 10 dicembre 2012,
consid. 4c (sopra, lett. E) – un certificato ereditario non è suscettibile di
passare in giudicato, di modo che può sempre essere oggetto di precisioni o
rettifiche. Che errori e manchevolezze si ravvisino a distanza d'anni è
increscioso, ma ciò non ne impedisce la correzione, tranne ove la legge o la
certezza del diritto vi si oppongano (come prevede l'odierno art. 256 cpv. 2
CPC). E in concreto l'appellante non invoca estremi del genere. A torto egli pretende
dunque di avere diritto a un certificato ereditario fu PI 1 aggiornato su
certi dati e non su altri solo perché questi ultimi figuravano già nel
certificato ereditario del 4 marzo 1996.
6. È vero invece
che nella decisione impugnata il Pretore non spiega per quali ragioni – fossero
pure legittime – l'estratto dal registro della popolazione del Comune di __________
sia insufficiente per concludere, almeno a un sommario esame, che M__________
non ha lasciato discendenti. Ed è altrettanto vero che il Pretore non specifica
quale “documentazione con sufficiente valenza probatoria” occorra qualora non fossero
reperibili atti dello stato civile, in particolare quali e quante “valide dichiarazioni
giurate” egli reputi necessarie. Ora, nella fattispecie
l'istanza di “aggiornamento” del certificato ereditario risale al settembre
del 2007 e non è più il caso che l'istante assuma documentazione giudicata poi inidonea
o insufficiente. Il Pretore va chiamato così a precisare in modo esauriente
quali e quanti atti sostitutivi siano necessari nell'eventualità in cui l'istante
non riesca a procurarsi gli estratti dello stato civile che escludano una
discendenza di M__________. Ciò si impone anche in virtù del principio
inquisitorio che governava, già nel vecchio diritto applicabile in primo grado
(art. 404 cpv. 1 CPC), la procedura sommaria non contenziosa (RtiD II-2004 pag.
655 consid. 1). L'appellante non nega del resto che la questione legata
alla discendenza di M__________ sia pertinente ai fini del certificato litigioso,
trattandosi di verificare il novero degli eredi fu PI 1. Non può pretendere dunque
che il nodo rimanga irrisolto.
7. Altrettanto
vale per le “adeguate pubblicazioni in Olanda” richieste dal Pretore al fine di
escludere la presenza di eventuali discendenti di Ar__________. Quali e quante
pubblicazioni siano necessarie non è dato di sapere, né l'interrogativo è di second'ordine
ove si consideri che in relazione a un altro erede, Alb__________, in un primo tempo
il Pretore sembrava reputare insufficienti le pubblicazioni eseguite dall'istante
per la ricerca di eventuali eredi in California (sentenza citata 10 dicembre
2012 di questa Camera, consid. 4a). Anche a tale proposito non è il caso perciò
che l'istante proceda a inserzioni suscettibili di rivelarsi poi “inadeguate”.
Il Pretore va invitato di conseguenza a indicare con un minimo di precisione
quali pubblicazioni l'istante debba intraprendere per fare assegnamento in
buona fede sull'emanazione del certificato ereditario. Che Ar__________ possa
avere discendenti nei Paesi Bassi, d'altro lato, non è
escluso nemmeno dall'appellante. Egli non può dolersi pertanto di
doversi cimentare in qualche pubblicazione.
8. Quanto infine
alla necessità di allestire un albero genealogico, contrariamente a quel che
opina l'appellante l'esigenza non è per nulla ingiustificata, se appena si pon
mente al gran numero di eredi, alla profusione di stirpi e al fatto che siano
coinvolte non meno di cinque generazioni. Mal si comprende tuttavia la logica
del confronto cui si ispira il Pretore, tanto meno in un procedimento di
volontaria giurisdizione retto dal principio inquisitorio (sopra, consid. 6).
Ai fini del giudizio è sufficiente in effetti sottoporre all'istante l'albero
genealogico elaborato dal Pretore, fissandogli un termine di 10 giorni per
formulare eventuali osservazioni con l'avvertimento che, decorso infruttuoso il
termine, egli non sarà più ammesso a contestare le risultanze del documento.
Anche perché – si ricordi una volta ancora – una procedura sommaria non contenziosa
doveva concludersi già sotto l'egida della vecchia procedura “entro breve
termine e senza procrastinare la decisione della lite” (art. 366 CPC ticinese).
9. In definitiva
l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che la decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi. Il primo giudice preciserà a tal fine quale e quanta “documentazione
con sufficiente valenza probatoria” sia necessaria nel caso in cui l'istante
non riesca a procurarsi gli estratti dello stato civile che escludano – a un
sommario esame – una discendenza di M__________, come pure quali e quante “adeguate
pubblicazioni in Olanda” l'istante dovrà eseguire per escludere – sempre a un
sommario esame – la presenza di eventuali discendenti di Ar__________. Inoltre
il Pretore fisserà all'istante un termine di 10 giorni entro cui esprimersi
sulle risultanze dell'albero genealogico da lui stilato, con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, egli non sarà più ammesso a contestare le
risultanze del documento. In tal modo il primo giudice avrà assolto i doveri
che gli derivano dal principio inquisitorio e l'istante sarà rimesso appieno alle
proprie responsabilità, libero da parte sua di decidere se continuare o
abbandonare le ricerche.
10. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 CPC). L'appellante
ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma non l'emanazione del certificato
ereditario. Si giustifica così che sopporti la metà delle spese, mentre si
rinuncia a riscuotere l'altra metà, lo Stato del Cantone Ticino non essendo
parte in causa. Non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili, il
grado di soccombenza dell'appellante equivalendo a quello di vittoria. Quanto
alle spese di prima sede, il Pretore statuirà di nuovo al momento in cui
statuirà sul rilascio del certificato ereditario “aggiornato”.
11. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ammesso e non
concesso che la questione sia di rilievo, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli
atti sono ritornati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali
di fr. 500.– sono poste per metà a carico dell'appellante. Non si riscuote
l'altra metà né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione all'avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).