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Decisione

11.2013.27

Interpretazione di testamento: prelegato o norma divisionale;

30 novembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i figli” si intende, con ogni evidenza, anche lo stesso S__________. La

giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare per altro che un testamento, il

quale preveda l'attribuzione di un determinato bene a un erede e la divisione

del “resto della successione” un quarto ciascuno ai quattro eredi istituiti (compreso

l'erede beneficiario del bene in questione) contiene un prelegato (DTF 115 II

326 consid. 1b; v. anche Weibel

in: Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione n. 19 ad art. 608 CC con rinvii; Steinauer, Le droit des succes­sions, Berna

2006, pag. 271 nota 7 con rimandi; Schaufelberger/Keller

Lüscher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19 ad art. 608; Wolf/Eggel in: Berner Kommentar, edizione

2014, n. 38 ad art. 608 CC). Ne segue che in proposito gli appelli sono destinati

all'insuccesso.

c) Più

delicato è individuare l'oggetto del prelegato. La particella n. 138 comprende in

effetti la casa d'abitazione (subalterno A), una “sostra” (subalterno B),

un'autorimessa consistente in uno stabile di due piani (subalterno D), al cui

piano terreno si trova un alambicco e al piano superiore un fienile (doc. L), e

un “prato-campo” (subalterno c) coltivato in gran parte a vigna. Che nella sua

accezione letterale il termine “casa” designi un edificio abitativo è indubbio.

L__________ era sprov­vista tuttavia di cognizioni giuridiche e si esprimeva con

il linguaggio della gente comune. E comunemente il termine “casa mia” non si

riferisce al solo edificio, bensì in senso generale a tutto lo spazio in cui si

vive, senza distinzione di subalterni. “Lasciare la casa” a un erede esprime quindi

la volontà di lasciare tutto il fondo e non solo lo stabile senza il terreno

annesso attraverso cui si accede. Certo, in concreto il terreno annesso

permetterebbe l'edificazione di altri fabbricati, come prospettava __________,

rappresentante della madre AO 1 nella procedura di divisione (doc. 2 prodotto da

AP 1 e doc. 3 prodotto da AP 2, pag. 4 a metà e pag. 5). Se la reale volontà

della testatrice fosse stata quella di frazionare la particella n. 138,

scorporando la sola casa d'abitazione, è ragionevole presumere tuttavia ch'essa

ne avrebbe accennato. Tanto più che nella fattispecie la casa non è straniata

dal terreno, nell'autorimessa trovandosi – come detto – un alambicco correlato

all'uso del terreno con vigna “rimessa a nuovo” (doc. L). Senza dimenticare che

le appellanti non si confrontano con l'argomentazione “abbondanziale” del

Pretore, secondo cui elementi estrinseci corroborano tale interpretazione. Al

proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

d) Quanto

al fatto che “la parte di casa” cui si riferisce il testamento corrisponda alla

quota di un mezzo della particella n. 138, è vero che gli eredi diventano

proprietari in comune dei beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC). Alla

morte di __________, quindi, la moglie L__________ ha acquisito la proprietà

comune insieme con i figli sulla nota particella e sugli altri beni del­l'eredità

del marito. Ciò non toglie che la quota ereditaria di un coniuge in concorso

con i discendenti sia pari alla metà della successione (art. 462 n. 1 CC). Non

si vede quindi perché la testatrice non avrebbe potuto lasciare al figlio S__________

la sua spettanza di un mezzo relativa a quel fondo. Né il giudizio impugnato è

contestato nella misura in cui il Pretore ha disposto, oltre all'iscrizione nel­l'inventario

del noto prelegato in favore dell'attrice, l'iscrizione nel registro fondiario

della quota di un mezzo del fondo a nome dell'attrice medesima. Su questo punto

non occorre dunque attardarsi.

e) Gli

appellanti sostengono che la particella n. 138 non figura tra gli attivi della

successione fu L__________. Se non che, quest'ultima è erede del marito e alla

morte di lui è divenuta per legge, insieme con gli altri eredi, proprietaria

comune dell'immobile, senza necessità di iscrizione nel registro fondiario

(art. 656 cpv. 2 CC). Al momento del di lei decesso “la parte di casa”,

indivisa, perteneva dunque al di lei compendio ereditario, indipendentemente

dal fatto che il notaio divisore abbia omesso di iscrivere fra gli attivi della

defunta la partecipazione nella successione del marito. Per il resto, come ha ricordato

dal Pretore, oggetto di un legato può essere anche un'interessenza ereditaria (Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009,

n. 34 ad art. 484 CC), al pari di un diritto obbligatorio alla trasmissione di

una proprietà o di una quota di comproprietà (Burkart

in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 60 ad art. 484 CC). Anche sotto tale

profilo gli appelli si rivelano così destituiti di fondamento.

f) In

una lettera del 13 giugno 2006 al notaio divisore, __________ ha affermato

invero che “nella volontà dei genitori c'è sempre stato il principio di non

privilegiare nessun figlio rispetto ad altri, ma solo di concedere degli

anticipi in considerazione del momento” e che “nella volontà dei genitori c'è

sempre stato il principio di evitare qualsiasi discriminazione fra i figli

nell'attribuzione dei beni in Valle e al Piano” (doc. 2 prodotto AP 1 rispettivamente

doc. 3 prodotto fa AP 2, pag. 4 a metà e 5 in alto). È pacifico inoltre che G__________,

moglie di S__________, non ha mai preteso di inserire il legato fra i passivi

della successione fu L__________ (deposizione 8 febbraio 2012 dell'avv. __________:

verbali, pag. 2), ma aveva proposto di essere liquidata con un conguaglio

“piuttosto che mediante attribuzione dell'immobile” (doc. VI, richiamato,

foglio 21 del brevetto del 21 ottobre 2004) o mediante assegnazione di due immobili

del valore di fr. 8950.– (inventario del 22 giugno 2006: doc. I richiamato

nell'inc. DI.2003.135, foglio 32). Le predette affermazioni dell'attrice precedono

tuttavia l'accordo del 20 settembre 2006 con cui G__________ le ha ceduto le proprie

ragioni ereditarie nelle due successioni (doc. O), sicché non sorprende che a

quel momento il suo rappresentante sostenesse una tesi del genere.

Inoltre,

pur ammettendo che G__________ non abbia mai preso in considerazione la

possibilità di valersi del prelegato, ciò ancora non significa che essa avesse

rinunciato al medesimo, tant'è che si era riservata ogni diritto “scaturente

dalle disposizioni testamentarie” in caso di mancata accettazione (doc. P). Del

resto una dichiarazione redatta dall'esecutore testamentario e firmata dagli

eredi, secondo cui una clausola testamentaria va intesa come semplice norma di

divisione, non costituisce ancora un contratto di divisione né tanto meno può

essere considerata – da sé sola – come una rinuncia al legato (DTF 115 II 327

consid. 2 con rinvii). Tali prese di posizione, pertanto, non vincolavano

l'attrice nella presente procedura, men che meno ove si consideri che determinante

ai fini dell'interpretazione di una disposizione per causa di morte è la

volontà del disponente e non il modo in cui un terzo in buona fede potrebbe

comprenderla (DTF 131 III 108 consid. 1.1; sentenza del Tribunale federale

5A_850/2010 del 4 maggio 2011, consid. 3.1; Schaufelberger/Keller Lü­scher, op. cit., n. 15 ad art. 608

CC). Appurato che non si ravvisa nella fattispecie una rinuncia al legato da

parte del beneficiario né un'intesa vincolante a titolo di contratto di divisione

fra eredi, poco giova come costoro abbiano (inizialmente) inteso – foss'anche

di comune accordo – la disposizione a causa di morte. Ne segue che al riguardo

gli appelli mancano di consistenza.

5. AP 1 si duole del fatto che

il Pretore non ha esaminato la validità dell'accordo sulla cessione delle

ragioni ereditarie e ribadisce che l'intesa non concerneva i diritti di

legatario, sia perché il contratto non contiene riferimenti al proposito sia

perché G__________ non ha mai fatto valere pretese fondate sul legato. A suo

dire poi la cessione è nulla, giacché un erede può disporre unicamente della propria

quota ideale e non di singoli oggetti della successione. L'argomentazione non

può essere condivisa. Già il Pretore ha sottolineato che il testo della

cessione parla esplicitamente di “tutti i propri diritti e le ragioni

ereditarie sotto qualsiasi titolo di sua spettanza (doc. O)”, sicché nulla induce

a dubitare che G__________ non abbia ceduto anche le pretese derivanti dal

legato, di per sé cedibili. E siccome non risulta che G__________ abbia

Considerandi

rinunciato ai diritti che le derivavano dalla disposizione testamentaria, nulla

impediva che essa ne disponesse per cessione. La cessione non riguardava dunque

un “singolo oggetto” in violazione dell'art. 635 CC. G__________ ha ceduto

all'attrice non solo le sue “ragioni ereditarie”, ossia l'insieme dei diritti

che le ridondavano dalla sua posizione di erede, bensì “tutti i propri diritti”,

e dunque anche quelli di beneficiaria del legato.

6.

Le appellanti ripetono che

la pretesa dell'attrice è prescritta, contestando che il relativo termine sia

stato interrotto dalle dichiarazioni firmate il 21 ottobre 2004 o da quelle

rilasciate il 22 giu­gno 2006 in sede di continuazione d'inventario. A loro

dire, in tali occasioni l'esistenza di un prelegato non era litigiosa, sicché

le dichiarazioni contenute in quegli atti non possono avere interrotto la

prescrizione. Tanto meno ove si pensi che controversa era solo l'interpretazione

dei termini “parte di casa”, ossia la questione di sapere se la testatrice

intendesse riferirsi al mero stabile o al­l'intero fondo, al punto che l'avv. __________

G__________, rappresentante di G__________, prospettava l'assegnazione a

quest'ultima di un conguaglio anziché l'assegnazione in natura dell'immobile.

a) A

norma dell'art. 601 CC l'azione del legatario si prescrive in dieci anni dalla

comunicazione della disposizione o dal giorno dell'esigibilità del legato o da

quello in cui il legato è diventato posteriormente esigibile. Se il testamento

non dispone altro, un legato diventa esigibile – al più presto – al momento in

cui il gravato accetta la successione o non può più rinunziarvi (art. 562 cpv.

2.

CC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.46 del 28 marzo 2013, consid. 3b). La

decorrenza della prescrizione dipende pertanto dalla situazione concreta (casistica

in: Abt, Praxiskommentar Erbrecht,

op. cit., n. 2 ad art. 601 CC con rimandi). Il termine può inoltre essere interrotto

conformemente all'art. 135 CO (Abt,

op. cit., n. 3 ad art. 601 CC con rinvii).

b) In

concreto è pacifico che il notaio incaricato di pubblicare il testamento ha

comunicato agli eredi la disposizione di ultima volontà con lettere

raccomandate inviate il 5 maggio 2000 (deposizione dell'avv. O__________: verbale

del 15 febbraio 2012, pag. 3; doc. VII richiamato). Si può ragionevolmente

presumere quindi che gli eredi abbiano ricevuto comunicazione della

disposizione, al più tardi, alla scadenza del termine di giacenza della

raccomandata. La prescrizione è pertanto cominciata a decorrere da quella data,

che il Pretore ha fissato “indicativamente” nel 13 maggio 2000, ciò che le

parti non contestano. Ne discen­de che quando l'attrice ha promosso causa, il

30.

maggio 2011, il termine decennale di prescrizione era scaduto da undici

mesi.

c) L'art.

135.

n. 1 CO stabilisce che la prescrizione è interrotta mediante riconosci­mento

di debito da parte del debitore. Il riconoscimento di debito consiste in una manifestazione

di volontà in cui il debitore dichiara al creditore di essere cosciente che

un'obbligazione giuridica determinata lo vincola nei confronti di lui. Tale

volontà si manifesta per mezzo di una comunicazione, orale o scritta,

eventualmente da interpretare secondo i principi dell'affidamento, o finanche

per atti concludenti. Non occorre che il debitore esprima la volontà di

obbligarsi o di interrompere la prescrizione. È sufficiente che esprima la

convinzione per cui il debito sussiste, almeno nel suo principio (DTF 119 II

378.

consid. 7a e 7b; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_269/2014 del

17.

marzo 2015, consid. 9.1.1 con rimandi).

d) Nel

caso specifico figura nell'inventario del 21 ottobre 2004 (foglio 21, nel doc.

VI richiamato) quanto segue:

(…) In merito all'interpretazione del

testamento olografo di L__________, l'avv. G__________ precisa sin d'ora che la

sua assistita non pretende necessariamente l'assegnazione in natura della parte

dell'immobile di cui è questione, ma è d'accordo con un conguaglio.

Il signor __________

ribadisce che al momento in cui la defunta ha disposto per testamento non era

la legale proprietaria del bene in parola, per cui la parte cui si fa

riferimento nel testamento dovrà essere corrisposta tenendo conto del valore

della parte di edificio limitatamente alla quota di un mezzo a lei spettante

nell'ambito dell'eredità del marito.

L'avv.

G__________ replica che è possibile disporre per testamento di sue interessenze

ereditarie.

D'accordo le

parti e il notaio la questione verrà riaffrontata al momento in cui si

procederà all'effettiva divisione dei beni qui inventariati.

Nella

continuazione d'inventario del 22 giugno 2006 (doc. I richiamato nell'inc.

DI.2003.135, foglio 61) è stato ribadito:

(…) In merito all'interpretazione del testamento

olografo di L__________ le parti si riservano di esprimersi in sede di divisione.

Non

è evidente che cosa gli eredi intendessero per “questione” né che cosa fosse

ancora da delucidare in sede di divisione circa “l'interpretazione del

testamento”. Il notaio divisore ha riferito tuttavia che la pretesa derivante

dal legato “non era stata iscritta nei passivi poiché non era stata formulata

dall'avv. G__________ e per­ché il problema era stato rinviato alla divisione”,

“d'accordo le parti e il notaio”. Il “problema del legato” – egli ha soggiunto

– “era arcinoto al notaio e alle parti con riferimento al testamento di L__________,

e questo già all'epoca di G__________, ossia quando lui era ancora

patrocinatore della signora G__________” (deposizione 8 febbraio 2012 dell'avv.

__________: verbali, pag. 2). Dagli atti risulta in effetti che fin dal momento

in cui hanno ricevuto copia del testamento dal notaio O__________ le parti sono

state rese edotte che la disposizione poteva essere interpretata come legato

(doc. VII richiamato; deposizione 15 febbraio 2012 dell'avv. O__________:

verbali, pag. 3).

e) Alla

luce di quanto precede le appellanti non potevano ignorare quale “questione” si

dovesse chiarire “al momento della divisione”. Ci si può domandare nondimeno se,

rinviando la disamina del prelegato a una fase successiva della divisione (come

concepita nel Cantone Ticino: RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3), gli eredi non

abbiano quanto meno riconosciuto il legato nel suo principio, interrompendo la

prescrizione. L'interrogativo può rimanere irrisolto, poiché ad ogni modo le

appellanti non potrebbero valersi in buona fede della prescrizione. Nel noto

brevetto gli eredi hanno concordemente deciso in effetti – come si è visto – di

rinviare l'interpretazione del testamento di L__________, e quindi la disamina del

prelegato, a una fase successiva della divisione. Se l'attrice non ha promosso

causa senza indugio, ciò si deve pertanto all'affidamento suscitato da tale

intesa. Anche volendo dubitare pertanto – come sostengono le appellanti – che

il termine di prescrizione sia stato validamente interrotto dalle citate

dichiarazioni di rinvio, invocare la prescrizione dopo quanto si è lasciato intendere

all'attrice costituirebbe un comportamento abusivo, contrario al principio

dell'affidamento (DTF 131 III 437 consid. 2).

7.

Le appellanti sostengono a

loro volta che il comportamento del­l'attrice trascende nell'abuso, poiché – in

estrema sintesi – prima di stipulare il noto accordo di cessione delle ragioni

ereditarie G__________ o AO 1 non hanno mai sostenuto l'esistenza di un legato.

G__________ non poteva quindi cedere all'attrice pretese che nemmeno immaginava

esistere. A loro parere, l'inoltro della presente causa dopo avere tenuto una

siffatta posizione davanti al notaio divisore e durante tutta la procedura di

divisione ereditaria denota un agire contraddittorio (venire contra factum

proprium) che non merita tutela. La censura non è fondata. Già si è detto

che le posizioni assunte precedentemente dall'attrice e da G__________ non sono

vincolanti, quest'ultima non essendosi mai espressa definitivamente sul

prelegato o sulla sua quota ereditaria (sopra, consid. 4f). Nulla ostava

pertanto alla cessione dei diritti sgorganti dal testamento. Quanto al fatto di

tardare nel far valere una pretesa, ciò non costituisce di per sé un abuso (DTF

126.

III 344 consid. 7a, 125 I 19 consid. 3g con riferimenti). Se poi si

considera che le parti hanno man mano concordemente rinviato l'interpretazione

del testamento a una successiva fase della divisione o, per lo meno, han­no indotto

il beneficiario a posticipare l'avvio della causa (sopra, consid. 6e), non si

può rimproverare a G__________ o all'attrice di avere rivendicato fuori tempo l'esistenza

del prelegato. Anche su quest'ultimo punto gli appelli vedono dunque la loro

sorte segnata.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni appellante

rifonderà altresì all'attrice, che ha presentato due allegati di risposta,

un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Relativamente ai rimedi

giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso (sopra consid. 1) raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Gli appelli sono respinti e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 5000.– sono poste a carico delle appellanti in ragione di metà

ciascuno. Ogni appellante rifonderà inoltre ad AO 1 fr. 3500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv.;

– avv.;

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).