11.2013.28
Amministrazione dell'eredità in caso di opposizione al rilascio del certificato ereditario
29 agosto 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2013.28
Data decisione, Autorità:
29.08.2013, ICCA
Titolo:
Amministrazione dell'eredità in caso di opposizione al rilascio del certificato ereditario
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
art. 556 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2013.28
Lugano,
29 agosto
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2013.184
(provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 marzo 2013 da
AO
2 e
AO
3
(patrocinate
dall'avv. PA 3) e
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
per ottenere la nomina di un amministratore nella
successione
fu (1914-2012), già in,
giudicando sull'appello del 15 marzo 2013 presentato
da
AP 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1)
contro
la decisione del 5 marzo 2013 con cui il Pretore ha nominato
in qualità di amministratrice l'
avv. PI 1,;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio __________
di Lugano ha pubblicato il 17 dicembre 2012 davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un testamento olografo del 1°
febbraio 2011 e un testamento pubblico del 30 marzo 2011 lasciati da PI 2 nata __________
(1914), vedova, senza figli, domiciliata a __________, ivi deceduta il
18 ottobre 2012. Nella prima disposizione di ultima volontà la disponente
istituiva suo unico erede AP 1, mentre
legava la sua “parte della casa paterna di __________” alle nipoti AO 2
e AO 3, figlie di un suo fratello premorto. Nella seconda essa confermava tale
volontà, precisando che il legato alle nipoti consiste in un quarto ciascuno
della particella n. 122 RFD di __________, compreso l'onere ipotecario.
B. Il 5
febbraio 2013 un terzo nipote della defunta, AO 1, ha comunicato al Pretore di opporsi al rilascio del certificato ereditario in favore di AP 1. Altrettanto
hanno fatto il 7 febbraio 2013 AO 2 e AO 3, che il 4 marzo 2013 hanno chiesto
al Pretore, d'intesa con il patrocinatore del fratello AO 1, la nomina di un
amministratore alla successione. Con decisione presa l'indomani senza contraddittorio
il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. PI 1 in qualità di amministratrice. AP 1 si è rivolto al Pretore il 12 marzo 2013, sollecitando la
revoca di tale decisione (art. 256 cpv. 2 CPC). Il Pretore ha convocato le
parti a un'udienza del 22 aprile 2013. Egli non consta avere statuito al riguardo.
C. Nel
frattempo, il 15 marzo 2013, AP 1 ha presentato appello a questa Camera contro
la decisione emessa dal Pretore senza contraddittorio il 5 marzo 2013, chiedendone
l'annullamento o – in subordine – la riforma nel senso di respingere la
postulata nomina dell'amministratore e di revocare l'avv. PI 1 dall'incarico. AO
2 e AO 3 hanno dichiarato il 17 aprile 2013 di rimettersi al giudizio della
Camera. Nelle sue osservazioni del
19 aprile 2013 AO 1 propone invece di respingere l'appello e di
confermare la decisione impugnata. L'avv. PI 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art.
551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3
CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 550) emanati nel Cantone Ticino dal Pretore
(art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248
lett. e CPC). In tale ambito egli accerta i fatti d'ufficio (art. 255 lett. b
CPC). La sua decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC),
sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno 10 000 franchi (art.
308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'appellante non pretende che l'onorario dell'amministratrice
designata dal Pretore possa presumersi raggiungere la soglia di fr. 10 000.– (sui criteri
di retribuzione v. RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c). Ne segue che sotto il
profilo del valore litigioso la ricevibilità dell'appello appare dubbia. La questione
essendo di rilievo solo nel caso in cui l'appello fosse accolto, non giova tuttavia
– almeno per il momento – approfondire il tema.
2. L'appellante
sostiene anzitutto che l'avv. PA 3 non poteva chiedere
la nomina di un amministratore a un'eredità cui non è partecipe. La censura non
è seria, ove appena si consideri che la legale si è rivolta al Pretore il 4
marzo 2013 “d'intesa con l'avv. PA 2” non a titolo personale, ma in rappresentanza di AO 2 e AO 3, come risultava dalla procura
acclusa alla sua lettera del
7 febbraio 2013 in cui dichiarava al Pretore di opporsi al rilascio
del certificato ereditario. Al proposito l'appello non merita pertanto altra disamina.
3. Secondo
l'appellante il Pretore non doveva entrare nel merito di un'istanza come quella
del 4 marzo 2013, che non contempla la designazione delle parti, non menziona
il valore litigioso, non contiene l'esposizione dei fatti né l'indicazione dei
mezzi di prova e non è suffragata da alcuna procura. La censura è ai limiti del
pretesto. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551
segg.) sono emanati d'ufficio, salvo nelle ipotesi – estranee alla fattispecie – degli art. 553 cpv. 1 n. 3 e 559 CC (Karrer, op. cit., n. 8
all'introduzione degli art. 551–559 CC; Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 423 n. 862). Non occorre dunque
un'istanza formale. Una segnalazione basta. E a una segnalazione non si richiedono, con ogni evidenza, i requisiti enunciati
dall'appellante.
4. Al
Pretore l'appellante rimprovera una disattenzione del suo diritto d'essere
sentito per avere emesso la decisione impugnata senza contraddittorio. Su
questo punto la doglianza è fondata. Nella procedura sommaria “il giudice può
rinunciare a tenere
udienza e
decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti” (art.
256 cpv. 1 CPC). Se rinuncia a tenere
udienza, nondimeno,
egli deve permettere alla controparte di
esprimersi
per scritto. Nelle osservazioni all'appello AO 1 pretende il contrario, ma a
torto. È vero che nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è sempre
data una controparte e che talora l'esistenza di una controparte è incerta, di
modo che in simili circostanze il giudice si trova a decidere su istanze
unilaterali. Casi del genere però dipendono dalla natura oggettiva della
controversia (si veda il vecchio § 211 cpv. 1 CPC zurighese, cui rinvia la
dottrina: Bohnet, CPC commenté,
Basilea 2011, n. 12 ad art. 256; Jent-Sørensen in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 8 ad art. 256) e non abilitano
il giudice a statuire senza contraddittorio allorché siano noti altri interessati
al procedimento.
Nella
fattispecie il Pretore sapeva che AP 1 è erede istituito di PI 2, tanto da
notificargli la decisione impugnata. Doveva concedergli quindi la facoltà di
esprimersi previamente, almeno per scritto. Senza contraddittorio egli avrebbe
potuto adottare – se mai – provvedimenti cautelari
(art. 265 cpv. 1 CPC), ma il suo giudizio non accenna a misure del
genere. Se la decisione impugnata fosse stata un decreto superprovvisionale, del
resto, il Pretore avrebbe dovuto indire d'ufficio un contraddittorio o invitare
d'ufficio AP 1 a presentare osservazioni (art. 265 cpv. 2 CPC), eventualità di
cui non v'è traccia nell'incarto. Ne discende che, emanata in violazione del diritto
d'essere sentito, la decisione in rassegna andrebbe annullata. Il problema è
che ciò si risolverebbe in un semplice esercizio di giurisdizione. Come si
vedrà oltre, per vero, in concreto l'amministrazione dell'eredità si giustificava,
anche se per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore.
5. Contrariamente
all'opinione del primo giudice, intanto, quella di PI 2 non è una successione di
cui “non sono conosciuti tutti gli eredi” (art. 554 cpv. 1 n. 3 CC). Per
chiarire il novero degli eredi legittimi bastava richiamare un paio di atti di
famiglia, il che non riservava apparenti difficoltà. Non sussistevano dunque –
nemmeno da lungi – gli estremi dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC. Chiarito ciò,
l'art. 556 cpv. 3 CC prevede che dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente” questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel
possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. Non vi sono altre possibilità e invano
l'appellante cerca di contestare il dettato di legge. Come ha ricordato ancora
recentemente questa Camera (RtiD II-2012 pag. 809 consid. 4), se insorgono contestazioni
fra eredi legittimi ed eredi istituiti, ovvero la successione non può essere
lasciata nel possesso provvisorio degli eredi legittimi, l'autorità deve
designare un amministratore (Steinauer,
op. cit., pag. 435 n. 888 con rinvio alla nota 65 e n. 889a con richiami).
Tale ipotesi costituisce un “caso
particolare [di amministrazione] previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC. Non occorre che
siano adempiuti anche i presupposti dell'art. 554 cpv. 1 n. 1 a 3 CC (Karrer, loc. cit., n. 28 ad art. 556 CC). La nomina di un amministratore può giustificarsi già – per lo meno
nel dubbio – ove si dia un potenziale conflitto d'interessi fra eredi legittimi ed eredi istituiti (Karrer, loc. cit.).
6. Nel
caso specifico gli eredi legittimi sono in manifesto conflitto con l'erede
istituito, al punto che si oppongono al rilascio del certificato ereditario in
favore di quest'ultimo. La successione non può dunque – dopo quanto si è visto
– essere lasciata nel possesso provvisorio dell'appellante. Potrebbe, tutt'al
più, essere lasciata nel possesso
provvisorio degli eredi legittimi a norma dell'art. 556 cpv. 3 CC (eventualità
che l'appellante non auspica), ma in caso di conflitto ciò appare poco
ragionevole. L'opposizione degli eredi legittimi impedisce infatti il rilascio del
certificato ereditario (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio; diversamente
dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182), quanto meno fino
alla decorrenza del termine per promuovere azione di nullità (art. 521 cpv. 1
CC) o azione di riduzione (art. 533 cpv. 1 CC), ossia un anno (RtiD II-2004
pag. 656 consid. 3 con rinvii). Nessuno potendosi qualificare come erede nel
frattempo, per la gestione corrente della successione non rimane che designare
un amministratore (Karrer, op.
cit., n. 13 ad art. 559 CC con rinvii). Proprio per tale motivo in certi
Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario, l'amministratore
è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel,
Interessenkonflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340).
Se ne conclude che, fosse annullata nella fattispecie la decisione impugnata, al
momento di statuire un'altra volta il Pretore non potrebbe che giudicare nello
stesso senso, seppure per motivi diversi. Ciò rende inutile un rinvio degli
atti in prima sede.
7. L'emanazione
della presente sentenza rende senza oggetto la richiesta introdotta il 14
agosto 2013 da AO 1 per ottenere la revoca dell'effetto sospensivo all'appello.
8. Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
106 cpv. 1 CPC), il quale però aveva buone ragioni per dolersi del mancato contraddittorio
davanti al Pretore (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) e avrebbe ottenuto causa vinta
se questa Camera si fosse limitata ad annullare la decisione impugnata. AO 1 da
parte sua risulta vittorioso, ma sarebbe uscito sconfitto se questa Camera si
fosse limitata ad annullare la decisione impugnata. Equitativamente si
giustifica così di suddividere le spese processuali a metà fra l'appellante e AO
1, compensando le ripetibili. AO 2 e AO 3 si sono rimesse invece al giudizio di
questa Camera e vanno esenti da spese.
9. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà a chi intende adire il Tribunale
federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30 000.–
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto nel senso dei considerandi e
la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a
carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le
ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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