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Decisione

11.2013.29

Divorzio: decorrenza del contributo alimentare dopo il divorzio contributo alimentare: risorse di un coniuge: consumo della sostanza

29 aprile 2016Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

5. L'appellante ribadisce di

non essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a metà tempo finché il

figlio N__________ non avrà compiuto dieci anni, la decisione di imporle un reinserimento

professionale al 50% già prima di allora e di estendere il grado d'occupazione al

100% dal decimo compleanno del figlio essendo contraria alla giurisprudenza. A

mente sua la cura e l'educazione del figlio prevalgono sul reinserimento

professionale già per il fatto che durante la vita in comune essa non ha

esercitato un'attività lucrativa proprio per dedicarsi al figlio. La convenuta

sottolinea inoltre le difficoltà per lei di trovare un'occupazione, poiché essa

non ha mai lavorato come estetista, ha difficoltà linguistiche, non ha parenti

in Svizzera cui appoggiarsi e per la cura di N__________ non poteva fare

affidamento sul marito, che praticamente non ha mai esercitato il diritto di

visita. L'obbligo a lei imposto di intraprendere un'attività di estetista entro

tre mesi appare perciò irrealistico, tanto più di fronte a un mercato del settore

pressoché saturo. Circa il consu­mo di sostanza l'appellante fa valere che solo

dopo il memoriale conclusivo il marito ha accennato alla donazione di gioielli

e pellicce, di modo che tali argomentazioni erano tardive. Per di più, essa

nega di possedere valori per fr. 50 000.– e

contesta di poter ricavare tale importo, i beni di lusso deprezzandosi pesantemente

in caso di rivendita.

6. I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1

CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già

stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD

II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini del giudizio basti

ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in

modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso

di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio sono nati figli

comuni (come in concreto), sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per

principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente,

tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul

diritto al contributo, come si desume dalla norma. Un coniuge può pretendere un

contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di

provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di

una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III

61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto

sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid.

4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai

coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di

conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora

il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina

in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato

come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda

tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio

mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si

valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il

contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD

II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 del­l'8 febbraio

2016, consid. 6a e 6b).

7. Nella fattispecie dal

matrimonio è nato N__________, ragione per cui l'unione ha influito

concretamente sulla situazione di AP 1, anche se la vita in comune è durata meno

di dieci anni. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato

dianzi, il Pretore non ha accertato il tenore di vita dei coniugi durante la

comunione domestica, ma ha constatato che per finire la convenuta rivendicava

il finanziamento del mero fabbisogno minimo, ciò che l'interessata non nega. La

questione è di verificare se e

in che misura AP 1 sia in grado di sopperire da sé a tale fabbisogno. Ora, per

fissare l'entità dei contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo

del coniuge richiedente. Nel caso specifico l'appellante è priva di entrate, di

modo che occorre definire se, dando prova di zelo, essa avrebbe una ragionevole

possibilità di guadagno e quanto essa potrebbe conseguire. Un reddito ipotetico

non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessata, non avendo alcun carattere di penalità, il giudice deve

decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione

che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età,

della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina

se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e

quale sia il reddito conseguibile, tenendo cal­colo sempre dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato

del lavoro in genere (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD

I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, consid. 6d).

Trattandosi

di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione

per cui non può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa

se al momento della separazione quel coniuge ha già 45 anni (DTF 137 III 110

consid. 4.2.2.4 in fine). Tale presunzione però è refragabile. Il limite d'età

dei 45 anni, inoltre, trova

solo parziale applicazione quando

si tratti non di intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF

137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome la capacità di far fronte

al proprio debito mantenimento può essere limitata dalla cura dovuta ai figli,

inoltre, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare – o a

ricuperare – un'attività lucrativa a tempo

parziale, di regola, solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato

avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no potrà essergli imposta al momento in cui

tale figlio avrà com­piuto i 16 anni. L'applicazione di

questi principi dipende in ogni modo dalle circostan­ze specifiche,

segnatamente da quanto le parti avevano convenuto durante la vita in comune, dalla

questione di sapere se un'attività lucrativa fosse già esercitata in quel

periodo e se i figli sono affidati alle cure di terzi, come pure dalle capacità

economiche dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_777/2014 del 4

marzo 2015, consid. 5.1.3 con riferimenti). Se la capacità contributiva di

un marito è insufficiente per finanziare il mantenimento della famiglia, anche

una moglie che durante la vita in comune è rimasta lontana dal mondo del lavoro

può essere tenuta – suo malgrado – ad attivarsi professionalmente.

8. Nel caso in rassegna N__________

è nato il 22 febbraio 2006 e al momento della separazione AP 1 aveva 27 anni.

È pacifico altresì che durante la vita in comune costei si è dedicata esclusivamente

alla cura del figlio. Che il marito abbia

avversato tale riparto dei ruoli non risulta, né l'interessato ha mai preteso

nulla del genere. Trattandosi di un figlio unico, poi,

la convenuta non avrebbe potuto contare nemmeno sull'aiuto di figli maggiori. Quanto

alla possibilità per AO 1 di coadiu­vare la moglie nella cura di N__________, l'eventualità

appariva del tutto illusoria dopo che il 28 febbraio 2013 l'attore era partito

per la Romania (comunicazione 8 aprile 2013 dell'avv. PA 2, agli atti). Nelle

condizioni descritte si sarebbe giustificato perciò di far intraprendere (o riprendere)

un'attività lucrativa a AP 1, nonostante l'affidamento di un figlio di età

inferiore ai 10 anni, solo qualora il marito non disponesse di risorse

sufficienti per finanziare il mantenimento della famiglia. Sulla situazione di

lui si tornerà in appresso.

9. Sempre per quanto attiene

alla capacità di far fronte al suo debito mantenimento, l'appellante contesta

di dover consumare la propria sostanza. A parte il fatto però che non è dato di

capire perché il Pretore avrebbe dovuto ignorare le allegazioni dell'attore in

merito a donazioni di gioielli e pellicce, circostanze risultanti dagli atti (inc.

OA.2008.145 richiamato), l'interessata si limita ad affermare apoditticamente

di non disporre di tali beni, ma non si confronta nemmeno di scorcio con la particolareggiata

argomentazione del Pretore né contesta le fotografie prodotte dall'attore, che

la ritraggono con i vari gioielli (doc. RRR a UUU). Quanto al deprezzamento di

beni di lusso, esso non può darsi per scontato. Nella misura in cui il Pretore

ha accertato sostanza di lei per fr. 50 000.–

e ne ha previsto il graduale consumo (fr. 1400.– mensili per tre anni), la

sentenza impugnata resiste dunque alla critica. Ciò non toglie che, a fronte di

un fabbisogno minimo (non contestato) di fr. 3380.– mensili, l'appellante si è

trovata fino al 25 giugno 2014 con uno scoperto di fr. 1980.– mensili.

10. Circa la situazione del

marito, AP 1 si duole che il Pretore abbia prestato fede a quanto l'attore

intendeva far credere, ovvero che le sue attività erano fallimentari, in “totale

dissonanza con la realtà e il tenore di vita”. Essa rammenta che il marito aveva

deliberatamente abbandonato l'attività di immobiliarista solo per sottrarsi al

pagamento dei contributi alimentari e si era cimentato nel settore della

ristorazione con un ristorante e una gelateria solo per conseguire un guadagno “volutamente

ai minimi termini, con la precisa volontà di non pagare contributi”. A suo

parere, nulla impediva al marito di continuare nell'attività di promotore

immobiliare, che per decenni gli aveva “consentito di mantenere agiatamente una

prima famiglia con due figlie” e la seconda famiglia “in modo altrettanto

agiato”. L'interruzione immotivata e prematura di tale attività nel preciso

intento di pregiudicare moglie e figlio non meritava tutela, men che meno considerando

che questa poteva essere svolta parallelamente alla gestione del ristorante.

Per AP 1 poi il marito possedeva ancora beni mobili per fr. 1 310 160.–,

come risultava dagli accertamenti fiscali, e aveva tentato in ogni modo di

ridurre la sostanza immobiliare vendendo l'abitazione coniugale e donando alle

figlie una proprietà per piani dal valore venale di almeno fr. 1 500 000.–.

L'interessata epiloga rilevando come al marito andasse imposto un consumo di

sostanza che gli permettesse di far fronte al mantenimento della famiglia,

tanto più che quegli manteneva un tenore di vita elevato, concedendosi

automobili di lusso, lunghe vacanze e una costosa abitazione. Ciò giustificava un

contributo alimentare per lei di fr. 3000.– mensili fino al febbraio del 2016 e

di fr. 2227.– mensili fino al febbraio del

2022, come pure un contributo per il figlio di fr. 1585.– mensili fino al

febbraio del 2013, di fr. 1757.– mensili fino al febbraio del 2016, di fr. 2132.–

mensili fino al febbraio del 2022 e di fr. 2297.– mensili da allora in poi.

a) I

criteri che consentono di imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già

stati ricordati (sopra, consid. 7). Essi valgono anche qualora in seguito a un

cambiamento di professione il reddito sia calato significativamente senza che il

debitore alimentare abbia dimostrato di avere intrapreso tutto quanto ci si

poteva aspettare da lui per ricuperare il reddito conseguito in precedenza (DTF

128 III 6 prima frase; senten­za del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28

ottobre 2010, con­sid. 3.1 in: SJ 2011/133 I 177; sentenza 5A_34/2015 del 29

giugno 2015, consid. 7.1.1 con riferimenti).

b) In concreto il marito era amministratore unico, durante la

vita in comune, dell'impresa edile B__________ SA ed era attivo anche nel

commercio professionale di immobili. Come risulta dalla sentenza 23

dicembre 2011 di questa Camera (sopra, lett. B),

il reddito di lui ammontava nel 2008 a complessivi fr. 153 910.– annui (fr. 68

962.– da attività dipendente, fr. 15 000.–

da altri redditi, fr. 4948.– da titoli e fr. 65 000.–

in media da attività indipendente), pari a circa fr. 12 800.– mensili. Dal decreto cautelare emesso dal Pretore l'11

agosto 2011 (inc. DI 2010.33) si evince una contrazione delle entrate a fr. 11 950.– mensili nel 2008, a fr. 11 845.– mensili nel 2009 e a fr. 11 500.– mensili nel 2010. Il 31 dicembre 2010 l'attore

ha cessato l'attività indipendente e nel febbraio del 2012 ha conseguito il

diploma cantonale di esercente. Dal 1° marzo al 31 ottobre 2012 egli ha poi

gestito l'Osteria __________ a __________ per conto della società W__________

SA di __________, percependo uno stipendio di fr. 3515.55 netti mensili. Il

pacchetto azionario della W__________ SA, costituita il 31 marzo 2011, appartiene

per il 95% alla F__________ SA, già B__________ SA, di cui AO 1 è azionista

unico.

Dagli

atti risulta altresì che nel settembre del 2011 l'attore ha venduto la proprietà per piani n. 12 014 della particella n. 2796 RFD di __________, conseguendo un

utile di fr. 654 994.75, e che nel dicembre

di quell'anno ha donato alle figlie P__________ e A__________

la proprietà per piani n. 19 568 del medesimo

fondo base. La sostanza nel 2011 si attestava a fr. 672 000.– (decreto cautelare del 15

giugno 2012). Dalla sentenza impugnata si evince altresì, senza contestazioni

al riguardo, che nel 2013 la sostanza “facilmente realizzabile” ammontava a fr. 297 384.28.

c) La situazione

professionale del marito durante la causa di divorzio non è evoluta invero

senza destare interrogativi. AO 1 nondimeno ha spiegato di avere smesso l'attività

di promotore immobiliare perché non disponeva più di capitali sufficienti

(interrogatorio del 19 settembre 2012: verbali, pag. 3 risposta n. 7). Al__________,

azionista al 5% della W__________ SA e amministratore unico della F__________,

ha dichiarato da parte sua che, venuto a cadere un progetto immobiliare a __________,

l'attività della società è cessata perché non si era trovata “alcuna altra

possibilità di promozione immobiliare” e non c'era allora la “possibilità di lavorare

in questo cam­po, tenuto conto delle nostre possibilità finanziarie”. Che tali

generiche motivazioni bastino per giustificare il repentino abbandono di

un'attività in un settore economico che tra il 2010 e il 2013 non poteva dirsi

in sofferenza e aveva generato un reddito tale da permettere alla famiglia di

beneficiare in concreto di un buon tenore di

vita non appare evidente. Che l'unica

possibilità per AO 1 fosse quella di riconvertirsi

nel settore della ristorazione, ancorché legato a un'operazione

immobiliare relativa all'acquisto dello stabile in cui è situata l'osteria __________,

lascia perplessi, tanto più che l'interessato non aveva escluso la possibilità

di lavorare “su incarico di terzi o con soldi di terzi” (interrogatorio del 19

settembre 2012: verbali, pag. 3, risposta n. 7).

Resta

il fatto che, come si è detto, un guadagno ipotetico non costituisce una

penalità, ma dev'essere realmente conseguibile. E sotto questo profilo l'appellante

nemmeno quantifica l'ammontare del reddito che avrebbe voluto vedere imputato

al marito, limitandosi a enunciati teorici e asserendo che costui disponeva di

capacità economiche importanti, ma senza indicare quale effettiva possibilità quegli

avrebbe avuto di svolgere l'occupazione esercitata in precedenza. Si conviene

che nel 2013 la F__________ SA era ancora attiva, tuttavia nulla sostanzia

l'ipotesi che essa avrebbe potuto continuare, poiché a tal fine essa avrebbe

dovuto trovare clienti a sufficienza per consentire a AO 1 di ricavare nuovamente

i redditi conseguiti dianzi. Ne segue che, concretamente, non soccorrono gli estremi

nel caso specifico per scostarsi nella fattispecie dal reddito effettivo.

11. Al reddito da attività

lucrativa di un coniuge si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale

reddito non basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente

messa a frutto un reddito ipotetico. Quando i redditi da attività lucrativa e

della sostanza (effettivi o ipotetici) delle parti sono sufficienti per assi­curare

il fabbisogno della famiglia, il giudice non considera – di regola – l'am­montare

della sostanza. Quando invece il fabbisogno della famiglia non è coperto, egli

tiene calcolo anche del patrimonio, compresi i beni propri di ciascun coniuge.

In tal caso egli deve rispettare nondimeno la parità di trattamento, nel senso

che non può imporre a un coniuge di far capo al proprio patrimonio se non esige

un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto

di sostanza (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2 con riferimenti; sentenza del

Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con riferimenti;

RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2013.68 del 2 luglio 2015, consid. 5a).

a) L'appellante

censura il fatto che il Pretore non ha considerato nella sostanza del marito un

importo di fr. 300 000.– accertato

dall'autorità fiscale, dando credito alla tesi secondo cui l'attore non

disponeva di tale somma. Dalla decisione 19 dicem­bre 2012 presa dall'Ufficio

di tassazione di __________ risulta che l'autorità tributaria ha aggiunto ai

dati dichiarati dal contribuente fr. 300 000.–

alla voce “altri elementi sostanza mobiliare” (doc. AAA). Contro tale decisione

AO 1 è insorto richiamando la deposizione di Al__________ davanti al Pretore e

sostenendo, in sintesi, di avere impiegato tale somma per acquisti in favore

della moglie (gioielli, pellicce e automobili) e per il sostentamento della

famiglia (doc. BBB). Non è dato di sapere l'esito del reclamo.

b) Dalla

deposizione di Al__________ risulta che, per quanto riguarda la sostanza

esposta nella tassazione come “altri ele­menti della sostanza mobiliare” in

ragione di fr. 300 000.–, la ripresa

fiscale si riconduceva verosimilmente alla tassazione 2005 o 2006, emessa dopo

una promozione immobiliare a __________. L'autorità tributaria aveva constatato

allora una diminuzione della sostanza del contribuente nella misura di fr. 300 000.–, che però non era documentata. Al__________

aveva portato allora all'Ufficio di tassazione due classificatori di fatture,

ma per finire l'Ufficio aveva accettato solo in parte i giustificativi e aveva

proceduto alla nota ripresa di sostanza per fr. 300 000.–. Siccome ciò non aveva una reale incidenza e siccome in

ogni modo non v'era sostanza imponibile, Al__________ e il contribuente avevano

lasciato perdere, apparendo inutile che il primo fatturasse ore di lavoro per

un ricorso (verbale del 19 settembre 2012, pag. 6).

c) A

prescindere dal fatto che non è dato di sapere a quale tassazione il testimone

si riferisse nella sua deposizione, dagli atti risulta che alla voce “altri

elementi della sostanza mobiliare” l'autorità fiscale aveva già inserito nel

2003 fr. 200 000.– e nel 2004 fr. 500 000.– (verbale d'audizione su reclamo, del 22

dicembre 2007 nel carteggio fiscale: inc. DI.2008.33 richia­mato). Dalle

successive dichiarazioni e tassazioni si desume che sotto quella voce sono

stati dichiarati e accertati fr. 400 000.–

nel 2005, fr. 350 000.– nel 2006 e fr. 300 000.– dal 2007 al 2010 (dichiarazioni e

tassazioni negli incarti fiscali richiamati). Non è vero quindi che solo nel

2011 l'autorità fiscale abbia ripreso elementi patrimoniali. Che prima del 2011

il contribuente non abbia interposto reclamo solo perché ciò non avrebbe avuto

conseguenze sul­l'ammontare dell'onere fiscale appare dubbio, la sostanza del

contribuente avendo sempre comportato un carico d'imposta. Sia come sia, quanto

precede non basta per accertare che l'importo di fr. 300 000.– sia meramente virtuale. Quanto alla

giustificazione addotta dall'attore, egli ha documentato tutt'al più spese per

complessivi fr. 96 120.– (doc. FFF a PPP).

Nella sua disponibilità andavano inseriti quindi altri fr. 200 000.– di sostanza mobiliare (arrotondati).

d) Quanto

alla sostanza immobiliare, è vero che nel dicembre del 2011 AO 1 ha donato alle

figlie nate dal primo matrimonio la proprietà per piani n. 19 586 della particella n. 2796 RFD di __________.

Ciò non doveva pregiudicare evidentemente gli obblighi alimentari cui

l'interessato avrebbe dovuto far fronte in esito al secondo matrimonio. Di ciò

occorrerà tenere conto al momento di valutare la possibilità, per lui, di

consumare sostanza propria.

e) In

definitiva, nella fattispecie il solo reddito del marito non ba­stava per finanziare

il fabbisogno della famiglia. Entrambi i coniugi andavano tenuti perciò a

intaccare il rispettivo patrimonio, ciascuno nella misura delle sue possibilità.

Relativamente all'appellante, già si è detto che essa doveva finanziare con fr. 1400.–

mensili il proprio fabbisogno sull'arco di tre anni, ma rimaneva con un disavanzo

di fr. 1980.– mensili. Quanto al marito, secondo gli accertamenti del Pretore

egli era in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo e conservava una

disponibilità di fr. 835.– mensili. In realtà, tale disponibilità si riduce a

fr. 635.–, giacché l'assegno familiare non va cumulato al reddito del genitore

cui è corrisposto, ma va dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137

III 64 consid. 423; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre

2015, consid. 11). A AO 1 si imponeva dunque di erodere la propria sostanza

mobiliare per colmare l'ammanco della moglie. Fino a quando ciò sarebbe stato

sopportabile per lui è una questione che può rimanere indecisa, il sacrificio

gravando sulla sua persona per poco più di un anno (dal 20 marzo 2013 al 25

giugno 2014). L'appello va dunque accolto entro tali limiti.

12. In merito al fabbisogno in

denaro del figlio N__________, il Pretore l'ha stimato, per quanto di rilievo

ai fini del presente giudizio, in fr. 1580.– mensili fino al giugno del 2013

e in fr. 1810.– mensili fino al febbraio del 2016, adeguando gli importi

previsti nella tabella 2013 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo

effettivo dell'alloggio e al grado d'occupazione della madre. Considerato che AP

1 non è tenuta a svolgere un'attività lucrativa fino al 10° compleanno del

figlio, dal marzo del 2013 al giugno del 2015 il fabbisogno in denaro di lui ammonta

a fr. 1580.– mensili, dal quale va dedotto l'assegno familiare di

fr. 200.– mensili, per complessivi fr. 1380.– mensili. Risultando tale

fabbisogno parzialmente scoperto, giacché il margine disponibile del padre non

consente di farvi pienamente fronte, si giustificava di imporre a AO 1 di far

capo alla sostanza per colmare la differenza. Anche al riguardo l'appello principale

merita parziale accoglimento.

Considerandi

II. Sull'appello incidentale

13.

All'appello incidentale AO 1 accludeva una lettera del

5.

febbraio 2013 con cui l'Ufficio dei registri di __________ comunica alla F__________

SA la cancellazione, avvenuta quel giorno, del diritto di compera in suo favore

sulle particelle n. 1629, 1630 e 1633 RFD di __________. Foss'anche ricevibile (art.

317.

cpv. 1 CPC), tale documento non influisce in ogni modo sull'esito del

giudizio.

14.

L'attore chiedeva di

sopprimere il contributo alimentare per la moglie, sostenendo – in sintesi –

che a quest'ultima doveva essere imposta la ripresa immediata di un'attività

lucrativa affinché potesse far fronte da sé al proprio debito mantenimento. Sulla

possibilità di imporre alla moglie l'inizio o la ripresa di un'attività

lucrativa prima del 10° compleanno di N__________ non giova ritornare. Basti

ricordare che da genitori affidatari con figli di almeno 10 anni di età si

può esigere l'esercizio di un'attività lucrativa quando la famiglia versa in

ammanco, ciò che non è il caso in concreto.

15.

L'appellante contestava

altresì di dover continuare a intaccare la sostanza. Faceva valere anzitutto

che il suo reddito ammontava a fr. 3500.– mensili e non a fr. 5000.– (come aveva

accertato il Pretore) e affermava che ormai egli non beneficiava più “di alcuna

entrata per avere forzatamente interrotto l'attività di gerente”. A suo parere,

poi, il consumo della sostanza a lui imposto era eccessivo, tanto più che nel

tempo la sostanza era diminuita per far fronte al pagamento dei contributi

alimentari in favore di moglie e figlio. Egli ribadiva di non essere più in

giovane età e di non avere accumulato alcun capitale pensionistico, di modo che

la sostanza era l'unica garanzia per il suo futuro. Soggiungeva che i contributi

di mantenimento decretati dal Pretore in via cautelare avevano pregiudicato la

sua attività di immobiliarista, così come la possibilità di esercitare il

diritto di compera sulle particelle n. 1629, 1630 e 1633 RFD di __________. Il

che, oltre a causargli la perdita dell'acconto di fr. 150 000.–, gli aveva impedito di “completare il

progetto nell'ambito della ristorazione che gli avrebbe garantito il proprio

sostentamento”, sicché egli era ormai senza lavoro e avrebbe dovuto cercare

possibili impieghi all'estero. In definitiva egli sosteneva di non poter

mettere a disposizione più di fr. 550.– mensili per il figlio N__________.

Per quel che è del reddito, è

vero che la W__________ SA versava all'attore solo fr. 3500.– mensili (doc. LL).

È verosimile altresì che l'attore non ricevesse più dalla B__________ SA la locazione

di fr. 1500.– mensili. Nulla induceva a ritenere tuttavia che, mettendo

opportunamente a profitto le sue capacità, egli non potesse guadagnare almeno

fr. 5000.– mensili (tredicesima compresa), come prevede il contratto collettivo

dei settori alberghiero e ristorazione per lavoratori che hanno superato

l'esame professionale (gerente o cameriere qualificato: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.21 del 17 aprile 2012 consid. 5). A maggior ragione se si pensa

che come proprietario economico della W__________ SA egli ne poteva orientare

le decisioni. Per il resto, il mancato esercizio del diritto di compera

relativo agli immobili in cui era situato l'esercizio pubblico ancora non

significava che l'attività nel settore della ristorazione gli fosse preclusa.

Quanto al fatto che il 28 febbraio 2013 l'appellante si sia stabilito in

Romania, è vero che un debitore di contributi alimentari

è, in linea di principio, libero di trasferire il domicilio all'estero. La riduzione

del reddito che ne deriva non può tuttavia essere invocata a scapito del

creditore alimentare ove si possa pretendere che egli continuasse a conseguire

il reddito precedente (I CCA, sentenza inc. 11.2012.81 del 21 mar­zo 2014,

consid. 5a con riferimenti). Sul consumo di sostanza, limitato al lasso di

tempo compreso dal marzo del 2013 al giugno del 2014, si è per altro già detto,

senza che le argomentazioni dell'appellante inducano a concludere altrimenti. L'appello

incidentale vede così la sua sorte segnata.

III. Sulle spese processuali e le

ripetibili

16.

Gli oneri dell'appello

principale seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1

ottiene un aumento del contributo alimentare per sé, ma non nella misura richiesta.

Tenuto calcolo del fatto che con ogni verosimiglianza dopo il 10° anno di

N__________ essa avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa atta a

consentirle di far fronte al proprio debito mantenimento, giacché non si

sarebbe potuto ragionevolmente estendere oltre il sacrificio imposto al marito,

appare equo porre a suo carico tre quarti delle spese processuali e obbligarla

a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli

oneri dell'appello incidentale seguono invece la soccombenza di AO 1 (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta non avendo

presentato osservazioni.

Quanto alle spese di prima sede,

la convenuta chiede di addebitarle interamente all'attore, con obbligo di rifonderle

fr. 10 000.– per ripetibili.

L'accoglimento meramente parziale dell'appello principale non giustifica tuttavia

una simile suddivisione, né l'esito del giudizio incide in maniera apprezzabile

sulla chiave di riparto decisa dal Pretore (tre quinti a carico del marito, il

resto a carico della moglie), che può rimanere invariato.

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

17.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente, come si è visto (consid. 1), la

soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è

diventato privo d'oggetto, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

5. AO

1 è condannato a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1980.– mensili dal

20 marzo 2013 al 25 giugno 2014.

6. AO

1 è condannato a versare un contributo alimentare per il figlio N__________ di

fr. 1380.– mensili dal 20 marzo 2013 al 25 giugno 2014, assegni familiari non

compresi.

II. Le spese dell'appello principale,

di complessivi fr. 1000.–, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante

medesima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr.

1500.– per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui non è diventato

privo d'interesse, l'appello incidentale è respinto.

IV. Le spese dell'appello incidentale,

di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1.

V. Notificazione a:

–;

avv.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).