11.2013.3
Contestazione di delibera assembleare: ripartizione delle spese di rinnovo di un tetto terrazza adibito a giardino pensile
25 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.3
Lugano
25 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.412 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione
assembleare) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 giugno 2010 da
e AP 1
(patrocinati
dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 3 gennaio 2013 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 14 novembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 834 RFD di __________
sorge una proprietà per piani (“AO 1”) edificata negli anni ottanta. AP 1 e AP
2 possiedono dall'8 aprile 1999, metà ciascuno, la proprietà per piani n. 13 108 (15/1000 del
fondo base) con diritto esclusivo sull'appartamento n. 57 al terzo piano (che
l'amministrazione designa con il n. 417). A tale unità è attribuita in uso “esclusivo”
una porzione del tetto piano (“terrazza sul tetto”) contrassegnata con le
lettere “DV” nelle planimetrie allegate al regolamento per l'uso e l'amministrazione
della proprietà per piani depositato a registro fondiario – da ultimo – il 26 agosto
2005 (art. 14 e punto n. 1 dell'allegato n. 4 al citato regolamento). Parte di
tale terrazza è occupata da un giardino pensile.
B. A un'assemblea generale del 7 maggio
2010 i comproprietari hanno discusso un problema di isolazione riguardante la
“terrazza tetto app. 417” (ordine del giorno, oggetto n. 9) e, preso atto del
preventivo di spesa (verbale, punto n. 9.1), hanno deciso con 32 voti a favore,
2 contrari (tra cui quello dei coniugi AP 1) e 7 astenuti “di effettuare
il risanamento dell'isolazione della terrazza tetto DV incluso la protezione
in betoncino senza il ripristino del giardino e senza una nuova copertura” per un
costo totale di circa fr. 80/85 000.–, precisando che la quota di
spesa per lo sgombero della terrazza-giardino sarebbe andata a carico dei
proprietari dell'appartamento n. 417 (punto n. 9.2).
C. Il 7 giugno 2010 AP 1 e AP 2
hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del “AO 1” davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fossero annullate “le delibere n. 9.1
& 9.2” adottate alla citata assemblea. Nella sua risposta del 1° luglio
2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto di autorizzare
l'amministratore della proprietà per piani in via cautelare – già
inaudita parte – a
intraprendere immediatamente i lavori di risanamento della porzione di tetto-terrazza
assegnata in uso agli attori. All'udienza del 30 luglio 2010, indetta per il
contraddittorio cautelare, AP 1 e AP 2 si sono opposti all'istanza. Esperita l'istruttoria
cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni. Con
decreto del 17 marzo 2011 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare (inc. DI.2010.978).
D. Nel frattempo le parti si
sono riconfermate nelle loro domande di merito, gli attori con replica del 15
agosto 2010 e la convenuta con duplica del 16 settembre 2010. L'udienza
preliminare si è tenuta il 18 novembre 2010 e l'istruttoria è terminata il
2 gennaio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte del 16 e del 20 marzo 2012 in cui hanno
mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 14 novembre 2012, il Pretore ha
respinto la petizione e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr.
2000.– a carico degli attori, tenuti a rifondere alla convenuta, con vincolo di
solidarietà, fr. 3500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 3
gennaio 2013 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato annullando
le risoluzioni n. 9.1 e 9.2 adottate dall'assemblea generale il 7 maggio
2010. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013 la Comunione dei
comproprietari del “AO 1” propone di confermare la sentenza impugnata. Il 6
giugno 2014 gli appellanti hanno formulato un'istanza di restituzione dei
termini per essere ammessi a recare nuovi fatti e addurre nuove prove in
relazione a una perdita d'acqua proveniente da una condotta che serve la loro
terrazza. Il 23 giugno 2014 la convenuta ha preso posizione sulle nuove allegazioni,
comunicando di non opporsi alla ricevibilità dei nuovi mezzi di prova.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni
ordinarie, trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono
pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo
fissato il valore litigioso appunto in fr. 30 000.–,
somma che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 19 novembre
2012 (tracciamento degli invii n. __________). Introdotto il 3 gennaio
2013, l'appello in esame è pertanto ricevibile, il termine essendo rimasto
sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 in virtù dell'art. 145
cpv. 1 lett. c CPC.
2. Il 6 giugno 2014 gli attori
hanno prodotto nuova documentazione: una lettera 22 maggio 2014
dell'amministratrice del condominio che li informa dell'intervento per la
citata perdita d'acqua, il rapporto della ditta intervenuta (I__________ di __________)
e una lettera del 27 maggio 2014 con cui gli interessati ne danno notizia
al proprio patrocinatore. Contestualmente essi hanno addotto
nuovi argomenti a sostegno del loro appello. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i nuovi documenti sono successivi alla
sentenza impugnata e sono stati inoltrati con solerzia una decina di giorni
dopo la loro ricezione. Sono pertanto ricevibili, senza che sia necessario verificare
l'adempimento (cumulativo) dei requisiti posti dall'art. 148 CPC. Un'altra
questione sarà quella di valutare la loro rilevanza ai fini del giudizio, di
cui si dirà in seguito.
3. Nel
giudizio impugnato il Pretore ha constatato anzitutto che gli attori non revocavano
in dubbio la necessità del risanamento, per altro evidente alla luce delle risultanze
istruttorie. Contestavano la loro partecipazione finanziaria allo sgombero e alla
ricollocazione del giardino pensile, fatta eccezione per l'eventuale sostituzione
di piante. Ciò premesso, il Pretore ha accertato che il diritto d'uso riservato
sulla nota superficie – costituito per atto pubblico
e regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani – verte
su una terrazza, non su un giardino, e che gli attori non hanno dimostrato la
natura indebita di tali indicazioni. Per il Pretore, inoltre, il fatto che la
superficie sia stata adibita a giardino da molto tempo non può aggravare la
posizione degli altri comproprietari, i quali non possono essere tenuti a
sopportare i maggiori costi per il relativo smantellamento e ripristino,
compreso quello delle mattonelle drenanti, direttamente funzionali all'esistenza
del giardino. Per il Pretore spetta al beneficiario del diritto d'uso riservato
che ha usufruito della parte comune designata come terrazza, mutandone la
destinazione, farsi carico di quei costi. A suo parere, del resto, un siffatto
diritto
d'uso
riservato presupporrebbe un fondamento nel regolamento, in un contratto, in una
servitù o in una decisione dell'assemblea che nella fattispecie difetta. Anzi, egli
ha sottolineato, gli attori non hanno mai sollecitato una modifica del
regolamento e in passato hanno commissionato autonomamente lavori per il giardino,
assumendone i costi. Onde – in definitiva – il rigetto della petizione.
4. Gli appellanti si dolgono, in sintesi, che il Pretore non
ha tenuto conto della realtà fattuale e dell'istruttoria, la quale proverebbe
chiaramente l'impostazione della terrazza a giardino sin dagli inizi della costruzione
del condominio. Dimostrerebbero ciò, a loro avviso, la documentazione
fotografica del tempo, la testimonianza del rappresentante del promotore
immobiliare (__________L__________) e la presenza (originaria) di strutture
edilizie, come muretti di contenimento e condotte dell'acqua murate che dal
piano cantina raggiungono la terrazza. Tali elementi – proseguono gli attori –
rendono manifesto il consenso della comunione dei comproprietari alla
costruzione del giardino e al suo riconoscimento come struttura condominiale.
Le relative spese di asportazione, come quelle del lastricato del
tetto-terrazza, rientrerebbe così nella manutenzione dello stabile. Una diversa
soluzione non si concilierebbe, a mente loro, con il principio della buona fede
dopo che per la prospiciente terrazza “DW”, assegnata in uso all'appartamento n.
58, il condominio avrebbe assunto tutte le spese di rifacimento, giardino compreso.
5. Ogni
comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese
da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia
consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione
dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non spetta al
giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali o
regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di
conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure
principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso
di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della
personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà
per piani (atto costitutivo, regolamento per l'amministrazione e l'uso, regolamento
della casa, regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione
sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta
ancora, invece, per giustificarne l'annullamento (RtiD II-2013 pag. 817 consid.
5 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Non tocca al giudice sostituirsi,
in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari (I CCA,
sentenze inc. 11.2012.118 del 15 settembre 2014, consid. 4 con riferimenti
destinata a pubblicazione in RtiD II-2015 e 11.2012.143 del 27 ottobre 2014,
consid. 5).
6. Nella
fattispecie è litigiosa la questione di sapere chi debba assumere i costi per
lo smantellamento e l'eventuale ripristino del giardino pensile nel quadro dei
lavori di risanamento del tetto-terrazza decisi con la risoluzione assembleare
n. 9.2. L'esame del preventivo (punto 9.1 dell'ordine del giorno), come la
necessità di eseguire il risanamento, non è più contenziosa, né forma oggetto
di risoluzione assembleare. La richiesta di annullamento formulata al proposito
dagli attori è pertanto senza oggetto.
7. Il
regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani prevede
nella fattispecie un diritto d'uso “esclusivo” sul tetto-terrazza (art. 14 e
suo allegato n. 4). Il tetto-terrazza però è una parte comune della proprietà
per piani (Rep. 1990 pag. 194 consid. 3). Se mai può formare oggetto di un
diritto d'uso riservato (o preclusivo, secondo la terminologia dell'art.
712g cpv. 4 CC), ma non esclusivo (nel senso dell'art. 712a cpv.
1 CC: RtiD I-2007 pag. 769 consid. 4a con numerosi rimandi). I diritti d'uso riservato
(o preclusivo) sono diritti concessi al proprietario di
un'unità di proprietà per piani su una parte comune che possono essere
costituiti come diritti reali limitati, ma che possono anche essere oggetto di
un contratto tra il comproprietario beneficiario e la comunione dei
comproprietari oppure essere concessi tramite il regolamento per l'amministrazione
e l'uso (sentenza del Tribunale federale 5A_821/2014 del 12 febbraio 2015,
consid. 2.1).
8. Ciò
posto, secondo l'art. 712h cpv. 1 CC i comproprietari devono contribuire
agli oneri comuni e alle spese di amministrazione comuni proporzionalmente al
valore delle loro quote. Ciò vale, in specie, per la riparazione e la rinnovazione
di parti comuni dell'edificio (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC). Se tuttavia
si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o
servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella
ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3 CC). Nel caso in rassegna il
regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani (doc. 3) riprende
sostanzialmente il principio dell'art. 712h cpv. 1 CC (art. 18 cpv. 1),
salvo prevedere una deroga ove un comproprietario “per contingenze riconducibili
al suo comportamento aument[i] gli oneri comuni” (art. 18 cpv. 2), come pure
una ripartizione speciale per determinate spese comuni, segnatamente trattandosi
di “costi per la gestione e la manutenzione di istallazioni ed attrezzature
speciali (…) che competono al rispettivo usufruttuario in forma di diritti d'uso
speciali” (art. 19 con rinvio all'allegato 3 e all'art. 4).
Come
questa Camera ha già avuto modo di ricordare, le spese per la riparazione di un
tetto-terrazza vanno suddivise, di regola, fra tutti i comproprietari in
proporzione al valore delle singole quote (Rep. 1997 pag. 154). Se però il
tetto-terrazza è concesso in uso riservato a un singolo comproprietario e tale
comproprietario lo ha sistemato a suo piacimento (nei limiti dell'ordine giuridico,
ovvero senza intervenire sulle parti comuni, le opere o gli impianti e senza
pregiudicare l'aspetto esteriore del condominio), rendendosi necessari lavori
di riparazione o di manutenzione al tetto-terrazza quegli può essere tenuto a
rimuovere a sue spese quanto ha sistemato di propria iniziativa. Ciò si
verifica a maggior ragione se il regolamento per l'amministrazione e l'uso
prevede – come in concreto (art. 18 cpv. 2 citato) – che il comproprietario deve
assumere le spese derivanti da un suo proprio comportamento. Il che è lecito,
giacché l'art. 712h cpv. 1 CC ha carattere dispositivo (DTF 117 II 254
consid. 5b), né vi è ragione perché gli altri condomini debbano assumere maggiori
oneri dovuti al comportamento di uno di loro (I CCA, sentenza inc.
11.1999.75 del 21 aprile 2000, consid. 5).
9. Gli
appellanti obiettano che il giardino sulla terrazza loro assegnata in uso
riservato fa parte della proprietà per piani sin dalla sua costruzione, come
dimostrano le fotografie agli atti, la firma di __________ L__________ su
una planimetria del 29 ottobre 1987, l'esistenza di muretti di contenimento che
“rientrano nella costruzione complessiva del tetto-terrazza condominiale” e una
condotta dell'acqua potabile, murata nelle strutture del palazzo, destinata a
innaffiare il giardino (memoriale, pag. 5 segg.). Si tratterebbe perciò di una
parte comune dell'edificio e non di una sistemazione estetica da loro promossa
ed attuata.
a) In
concreto l'esistenza di un giardino pensile su parte del tetto-terrazza assegnato
in uso riservato agli attori non figura nell'atto costitutivo della
comproprietà, nel regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio e
nemmeno in un eventuale contratto di servitù. Il regolamento depositato a registro
fondiario descrive tale superficie come “terrazza sul tetto” e non accenna a un
uso come giardino (sopra, consid. 7; doc. 3). Né gli appellanti pretendono
che versioni anteriori del regolamento disponessero altro. Che la terrazza sia
adibita a giardino pensile da molto tempo o finanche dall'edificazione del complesso
immobiliare, come parrebbero dimostrare le fotografie prodotte (doc. F), poco
giova. La mera tolleranza, infatti, non basta per fondare un diritto opponibile
agli altri comproprietari (DTF 136 III 266 consid. 3.2).
b) Per
gli appellanti la sistemazione del tetto-terrazza a giardino pensile è avvenuta
in ogni modo con l'assenso del promotore e amministratore immobiliare __________
L__________. Ciò si desume dalla firma che quegli ha apposto in rappresentanza
della __________ AG il 29 ottobre 1987, insieme con il precedente proprietario della
proprietà per piani n. 13 108 (“G. Quadri”),
su una planimetria della terrazza in cui figurano, oltre alla dicitura
“giardino”, annotazioni manoscritte riguardanti le varietà arboree consentite, il
riparto dei costi di piantagione e di manutenzione (memoriale, pag. 7; doc. G).
Se non che, foss'anche vero quanto gli attori sostengono, un'intesa fra il
proprietario originale del fondo e il primo acquirente della proprietà per
piani non vincolerebbe, comunque sia, gli altri comproprietari, i quali non
constano avere mai approvato l'accordo (cfr. DTF 136 III 268 consid. 4.3). Né __________
L__________ risulta avere firmato quel documento – per ipotesi, e sempre che
ciò fosse di rilievo – in rappresentanza della K__________ AG, la quale amministrava
il “AO 1” (deposizione per rogatoria del 6 ottobre 2011, pag. 2, risposte
n. 2 e 3). Tanto meno esistono prove che il giardino pensile esistesse – come
assumono gli appellanti (memoriale, pag. 6) – già prima della costituzione
della proprietà per piani. Anzi, il 29 ottobre 1987 il fondo era già stato
costituito in proprietà per piani (il 14 luglio 1986; doc. 2, pag. 3) e il
7 novembre 1986 era già stato annotato nel registro fondiario un regolamento per
l'amministrazione e l'uso (doc. 2, pag. 6).
c) Non
si disconosce che il giardino pensile è delimitato da muretti di contenimento (fotografie
doc. 11 e 12 e fotografie accluse al verbale di sopralluogo, del 20 settembre
2010, nell'inc. DI.2010.978) e che la terrazza è servita da una condotta idrica
proveniente dall'autorimessa, destinata alla porzioni di tetto in uso alla
proprietà per piani degli attori e alla prospiciente proprietà per piani n. 13 109 (deposizione di __________ B__________:
verbale del 28 gennaio 2011, pag. 2; documenti prodotti in appello il
6 giugno 2014). Dal rapporto tecnico dell'ing. __________ C__________,
interpellato durante l'esecuzione dei lavori di risanamento sull'altra porzione
del tetto-terrazza, si evince tuttavia che i muretti di contenimento sono
elementi a “L” non incorporati in strutture statiche, ma che poggiano
semplicemente “sopra l'attuale permeabilizzazione” (doc. 4, rapporto dell'ottobre
2007, pag. 2 a metà e fotografie allegate). Non sono mai diventati, quindi,
parti comuni della proprietà per piani (art. 712b cpv. 2 n. 2 in fine
CC).
La
circostanza poi che il verde sia visibile dall'esterno dell'edificio e da
altre proprietà per piani non basta per dimostrare che il giardino pensile sia divenuto
un elemento costitutivo dello stabile nel senso dell'art. 642 cpv. 2 CC. Men
che meno ove si consideri che la sua rimozione non pregiudicherebbe la
funzionalità del tetto-terrazza (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 372 n. 1055). Neppure l'esistenza
di una condotta idrica proveniente dall'autorimessa implica che la superficie in
questione debba necessariamente essere sistemata a giardino, per tacere del
fatto che gli appellanti hanno installato il sistema di irrigazione pensile di propria
iniziativa e a proprie spese (deposizione di __________ P__________: verbale
del 28 gennaio 2011, pag. 4; offerta 7 maggio 1999 della I__________, nel
fascicolo “edizione documenti”).
10. Quanto precede giustifica di
porre a carico degli attori anche le spese di sgombero ed eventuale ripristino
delle mattonelle drenanti, che gli interessati non contestano essere direttamente
funzionali all'esistenza del giardino pensile, come ha accertato il Pretore
(sentenza impugnata, pag. 4). Gli appellanti invocano la sentenza del Tribunale
federale 5A_116/2011 del 14 marzo 2011 (memoriale, pag. 9), ma tale decisione
non è loro di alcun ausilio, già per il fatto che lascia aperta la questione legata
al riparto dei costi fra la comunione dei comproprietari e il titolare di un diritto
d'uso riservato.
11. Gli appellanti fanno valere infine
che nel passato la Comunione dei comproprietari ha preso a carico tutti i costi
necessari per risanare la terrazza contrassegnata con le lettere “DW” attribuita
in uso alla prospiciente proprietà per piani n. 13
109, seppure su quella porzione di tetto si trovasse già allora un
giardino pensile analogo, onde una disparità di trattamento e una violazione
del principio della buona fede nei loro confronti (memoriale, pag. 4 e 9). La
censura potrebbe non essere priva di pertinenza ove risultasse che, disciplinando
senza giustificazione in modo diverso l'assunzione dei costi di risanamento
dell'una e dell'altra terrazza, la maggioranza dei comproprietari abbia
discriminato la minoranza o sia caduta in un abuso di potere (sopra, consid. 5).
a) La
convenuta eccepisce preliminarmente che la questione non è stata sollevata davanti
al Pretore e sarebbe pertanto irricevibile. In realtà la doglianza è stata formulata
già nel memoriale conclusivo (pag. 4, n. 11). Se la convenuta ha rinunciato al
dibattimento finale di prima sede, precludendosi la facoltà di muovere obiezioni,
non può lamentare adesso irregolarità
che avrebbe potuto far valere all'udienza (I
CCA, sentenza inc. 11.2014. 8 del 17 novembre 2014, consid. 3b con rimandi).
b) Nel
merito la comproprietaria __________ C__________ ha dichiarato che all'assemblea
generale del 9 maggio 2008 il comitato dei condomini aveva presentato un rapporto
(doc. M) e che, per finire, la comunione aveva deciso di assumere i citati costi
(verbale del 28 gennaio 2011, pag. 7 seg.). In realtà dal verbale dell'assemblea
risulta che a quell'assemblea il rappresentante dell'amministratore, dopo avere
premesso che la sistemazione del giardino sulla terrazza era stata una scelta
della prima proprietaria, semplicemente tollerata dal condominio, ha spiegato
che i comproprietari interessati (__________) potevano sì “togliere la zona
verde” e “posare piastrelle come quelle già esistenti” senza chiedere alcuna autorizzazione
all'assemblea, ma “con il costo a loro carico”. Il condominio sarebbe rimasto invece
“responsabile per la parte comune sottostante la
pavimentazione della terrazza-tetto, cioè a partire dalla soletta fino
ad arrivare all'isolazione termica rispettivamente l'isolazione impermeabile e
betoncino di protezione”. Egli ha proposto poi di eseguire sondaggi per
valutare lo stato dell'isolazione termica, procedendo se necessario alla sua
sostituzione e al rifacimento dello strato protettivo (betoncino) per un costo
di circa fr. 20 000.– a carico del
fondo di rinnovamento. L'assemblea ha accettato la proposta (doc. 6, pag. 5
segg.).
c) Contrariamente
a quanto adducono gli appellanti, di conseguenza, quando è stata risanata la
porzione del tetto-terrazza assegnata in uso all'appartamento loro prospiciente,
la comunione dei comproprietari non ha assunto le spese per la rimozione del
giardino pensile né per il ripristino della copertura della terrazza. La
posizione della convenuta appare anzi coerente con quella adottata
successivamente nei confronti loro. La maggioranza dei comproprietari non ha
quindi discriminato la minoranza né risulta essere caduta in un abuso di potere.
12. Se ne conclude che la
risoluzione assembleare di porre a carico degli attori le spese per la
rimozione e l'eventuale ripristino del giardino pensile, la cui sistemazione
non poggia su alcun fondamento giuridico opponibile alla convenuta, non risulta
offendere la legge né altri ordinamenti della proprietà per piani. Le spese
della decisione odierna vanno addebitate così agli appellanti in solido (art.
106 cpv. 3 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni per tramite un
legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
13. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge, come si è visto (consid. 1), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui non è senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno
alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. dott.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).