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Decisione

11.2013.30

Liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie

3 luglio 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i beni destinati a sostituire acquisti. E siccome i mobili e le suppellettili comperati

dal marito sostituiscono il denaro speso, “è evidente che il coniu­ge che non

sa come l'altro coniuge abbia speso i soldi prelevati possa chiedere in

giudizio la metà di quanto prelevato, invece di dover istruire la causa sui

beni acquisiti dall'altro in sostituzione degli acquisti”. L'interessata sostiene

inoltre che il pagamento dei costi di patrocinio non poteva essere preso in

considerazione, poiché si tratta di spese private che il marito avrebbe dovuto finanziare

con beni propri e non con risparmi coniugali, per la metà spettanza di lei. Ciò

posto, a suo avviso per calcolare l'aumento da dividere tra i coniugi occorre

“prima compensare le spese legali private attinenti alla massa dei beni propri

del marito con la sua massa degli acquisti”, conformemente all'art. 209 cpv. 1

CC. In definitiva, essa chiede che in liquidazione del regime le siano riconosciuti

ulteriori fr. 16 529.20.

a) Nel

caso in esame il marito è titolare di un conto di risparmio presso la __________

a __________ (n. __________), il cui

saldo

ammontava il 1° gennaio 2010 a fr. 33 058.40,

scesi il 19 ottobre 2010 a fr. 1008.40 (doc. O). Egli ha dichiarato di avere adoperato

quel denaro per “sistemarsi nella sua nuova abitazione, per comprare i mobili e

le suppellettili necessari e per pagare le spese legali sia dell'avv. PA 2 che

dell'avv. P__________ che mi segue nella procedura penale”. Egli ha precisato

di avere speso fr. 3000.– per la cameretta della figlia, di avere destinato

altri fr. 3000.– per il deposito in garanzia del contratto di locazione, di

avere pagato fr. 1500.– per un divano e “per tutto l'occorrente per abitare nel

nuovo appartamento” (interrogatorio formale del 22 maggio 2012, risposta n. 2).

b) I

principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già

stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo basti

rammentare che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, in costanza di

matrimonio ogni coniuge ha la libera disponibilità dei propri acquisti (art.

201 cpv. 1 CC; Steinauer in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 e 9 ad art. 201), fermo restando che al

momento della liquidazione del regime vanno reintegrate nei beni di lui le liberalità

elargite negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il

consenso dell'altro coniuge, eccettuati i regali d'uso, e le alienazioni fatte

con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento

(art. 208 cpv. 1 CC). Tale norma non prevede

invece di reintegrare negli acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo

fatto che nel passato quel bene abbia fatto parte degli acquisti (DTF 118 II 30 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2009.24 del 13 novembre

2012, consid. 4b).

c) Per quel che è del compenso tra acquisti e beni

propri di un coniuge, i costi dovuti alla causa di divorzio o a procedimenti

penali non sono connessi a un bene in particolare,

sicché gravano la massa degli acquisti

(art. 209 cpv. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets

du mariage, 2ª edizione, pag. 530 n. 1130). Ciò non lascia spazio, nella

fattispecie, a compensi tra masse del marito. Quanto ai beni comperati dal

marito con denaro prelevato dal noto conto bancario, si tratta una volta ancora

di acquisti (“surrogazione patrimoniale”: art. 197 cpv. 2 n. 5 CC). La

pretesa in liquidazione del regime dei beni andava riferita perciò ai beni

sostituiti, esistenti al momento in cui è stata promossa l'istanza comune di divorzio

(art. 204 cpv. 2 CC). Sta di fatto che la moglie non ha

avanzato

pretese in relazione alla mobilia né alle suppellettili comperati dal marito,

di cui si ignora per altro il valore venale (art. 214 cpv. 1 CC). Ancora nel

memoriale conclusivo del 29 gennaio 2013 essa si limitava a rivendicare la

metà del saldo il 1° gennaio 2010 del conto bancario (pag. 10), quantunque

conoscesse la destinazione del denaro prelevato. Ne discende che sulla liquidazione

del regime dei beni l'appello è destinato all'insuccesso.

4. Quanto al contributo di

mantenimento per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato

che nella fattispecie il matrimonio è durato sette anni, che dall'unione è nata

M__________ (2004) e che tra il 1998 e il gennaio del 2009 AP 1

ha sempre lavorato a tempo

parziale nel­l'azienda del padre. Per il primo giudice il matrimonio e la

nascita della figlia non hanno dunque pregiudicato la capacità lucrativa della

moglie. Anzi, “il fatto che AP 1 abbia sempre lavorato a tempo parziale durante

il matrimonio fino a poco prima della sospensione del­l'unione coniugale indica

che la convenuta non ha inteso dedicarsi esclusivamente al ruolo di casalinga e

madre, ma ha voluto mantenere in costanza di matrimonio quantomeno una parziale

indipendenza economica, la stessa che aveva prima di sposarsi, dato che anche allora

lavorava unicamente al 50%” (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). Il Pretore ha ritenuto così che l'età dell'interessata (40 anni al momento della

decisione) non costituisse un ostacolo d'ordine professionale e che, pur

dovendosi ancora occupare di M__________ (9 anni al momento del divorzio), AP 1

ha sempre lavorato al 50% durante la vita in comune, manifestando la volontà di

riprendere un'occupazione al 50% quando si è iscritta nel maggio del 2011

all'Ufficio regionale di collocamento.

Ciò posto, il Pretore non ha

trascurato che, pur con un diploma di aiuto parrucchiera, AP 1 non ha mai

esercitato tale attività, ma ha svolto lavori di segretariato e di pulizia nella

ditta del padre. Egli ha reputato nondimeno che, in ogni modo, essa potrà “certamente

trovare un'attività a tempo parziale pari al 50% che le permette di guadagnare

mensilmente quanto le serve per coprire il proprio fabbisogno” di fr. 2678.95 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

locazione fr. 800.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro

della figlia], spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 397.60,

assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 25.75, abbonamento ai mezzi

pubblici fr. 5.60). Non soccorrevano dunque le premesse per l'attribuzione di

un contributo alimentare. Al contrario: dopo i 16 anni della figlia la convenuta

potrà portare a tempo pieno il suo grado d'occupazione. Onde – ha concluso il

Pretore – l'inutilità di vagliare gli estre­mi dell'art. 125 cpv. 3 CC invocati

dal marito per rifiutare l'erogazione di ogni contributo.

5. Nell'appello AP 1 contesta di

dover riprendere un'attività lucrativa prima del 10° compleanno di M__________.

Sostiene che con un diploma di aiuto parrucchiera nemmeno potrebbe tagliare i

capelli e che l'attività di segretariato per la ditta del padre, di cui per altro

non dispone di alcun diploma, le permetteva di guadagnare soli fr. 1500.–

mensili. L'appellante ammette di essersi

iscritta all'Ufficio

regionale di collocamento, ma fa notare di essersi vista rifiutare le

prestazioni in seguito a “un contestato ritardo nella consegna delle ricerche

di lavoro” e successivamente di avere inutilmente cercato occupazione. A suo dire

è escluso dunque che essa possa sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo,

tanto più che il Pretore nemmeno ha indicato quale attività essa potrebbe

concretamente svolgere. Per l'appellante, infine, non sussistono neppure le

premesse per una soppressione del contributo alimentare in forza dell'art. 125

cpv. 3 CC, il procedimento penale avviato contro il marito e il suocero essendo

stato abbandonato per mancanza di indizi, mentre quello nei suoi confronti non

ha avuto seguito.

a)

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare

dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati

da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai

fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è

dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria

del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente

dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente,

tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul

diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può

pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in

grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge

disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2,

135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio che

abbia inciso concretamente sulla di lui situazione finanziaria si procede così in

tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si

determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto

possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una

lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita

sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che

misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come

si è appena descritto. In terzo luogo, se il coniuge richiedente non

risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa

essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; i_204 pag. 735 consid. 4c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7).

b) Relativamente

alla questione di sapere se e in che misura la moglie sia in grado di

Considerandi

finanziare da sé il proprio debito mantenimento, per fissare l'entità di

contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del coniuge richiedente.

Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole

possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno

ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere

di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente

esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la

estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato

di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva

possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile,

tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato

di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014

pag. 735 consid, 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2011.14

del 5 dicembre 2013, consid. 8a).

Per

un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia domestica vige la

presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività

lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in

fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a

essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo

parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere

un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; RtiD i-2014 pag.

736.

consid. 4e). D'altro lato la capacità di far fronte al

proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o parzialmente, dalla

cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto

perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio

cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre

un'attività a tempo pie­no può essergli

imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche.

Così, un coniuge può essere tenuto a intraprendere o a riprendere

un'attività lucrativa se già esercitava un'attività analoga durante la

comunione domestica o se i figli sono custoditi da terzi (loc.

cit.; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23

luglio 2013, consid. 3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre

2013, consid. 9c).

c) Quanto

al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (primo

stadio del ragionamento), il Pretore ha omesso ogni indagine, limitandosi a determinare

il fabbisogno minimo della moglie al momento del giudizio. Comunque sia, le

pretese patrimoniali fra coniugi sono rette dal principio dispositivo (DTF 129

III 420 consid. 2.1.2) e AP 1 si limita a rivendicare la copertura del proprio

fabbisogno minimo. Il “debito mantenimento” dell'interessata – nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC – va quindi

stabilito in fr. 2678.95

mensili. Ciò premesso, occorre determinare se e in che misura

l'interessata sia in grado di finanziare da sé tale “debito mantenimento”

(secondo stadio del ragionamento). Nel caso in rassegna, tuttavia, il

quesito di sapere se all'appellante vada imposta un'attività lucrativa prima

del decimo anno di età di M__________ può rimanere indecisa. Fino al passaggio

in giudicato dell'intera sentenza di divorzio i con­tributi di mantenimento sono disciplinati in via

provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2,2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c) o

rimangono disciplinati da precedenti misure a protezione dell'unione coniugale.

Di regola, un contri­buto alimentare fondato sugli art. 125 cpv. 1 CC comincia

a decorrere solo dopo di allora (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb; da ultimo:

I CCA, sen­tenza 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 4). E siccome M__________

ha oggi già 10 anni, la questione è superata.

d) Relativamente

al periodo successivo ai 10 anni della figlia, si conviene che il Pretore non

ha compiutamente esaminato le condizioni per imputare all'appellante un reddito

virtuale. Non tanto per la questione dell'età, giacché a 41 anni e con una

figlia di 11 anni l'interessata, senza particolari problemi di salute, può sicuramente

essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa (sopra consid. b), quanto per

il problema di sapere quale attività AP 1 possa effettivamente svolgere. In

concreto appare poco verosimile invero che costei ritrovi un impiego di segretaria,

essendo priva di formazione al riguardo, o come aiuto parrucchiera, attività

che non ha mai intrapreso. Tutto quanto si può esigere dunque è che essa trovi un

impiego a metà tempo in un settore non qualificato, come ad esempio quello delle

pulizie. Ciò non le permetterebbe tuttavia di guadagnare più di fr. 1500.–

netti mensili (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013,

consid. 8c; si veda anche l'art. 22 lett. a del contratto

normale di lavoro per il personale domestico e il contratto collettivo imprese

di pulizia e facility services, in: __________. Come essa potrebbe guadagnare

fr. 2600.– netti mensili, secondo le aspettative del Pretore, con un'attività

lucrativa al 50% non è dato a divedere. Per assicurare il proprio debito

mantenimento mancano quindi all'interessata fr. 1178.95 mensili.

6.

Alla luce di quanto precede

occorrerebbe seguire il terzo stadio del ragionamento e domandarsi se il marito

possa equamente essere chiamato a contribuire al mantenimento della moglie in

base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Se non che, AO 1 rifiuta

all'appellante qualsiasi contributo alimentare valendosi dell'art. 125 cpv. 3

n. 3 CC (osservazioni all'appello, pag. 6). Il Pretore non ha esaminato la

questione, reputando che AP 1 possa sostentarsi da sé. Tale non risultando che

questo sia il caso, occorre affrontare il tema.

a) Secondo

l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo risulta manifestamente iniquo, in

particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro

l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità degli art. 477 n. 1 CC

in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di ripetizione di beni

donati. Determinante è la gravità concreta dell'infrazione, non la designazione

giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto (art. 10 cpv. 2 e 3

CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la vita e

l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio, ma anche la calunnia

può – dandosi il caso – costituire un grave reato. L'art. 125 cpv. 3 CC va applicato

perciò con una certa cautela (RtiD II-2008 pag. 646 consid. 5c con

riferimenti: v. anche Pichonnaz

in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 161 ad art. 125; Roussianos/ Auberson in:

Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna

2012, n. 9 ad art. 477 CC; Fankhauser

in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 13 ad

art. 477 CC).

b) In

concreto risulta dagli atti che nell'aprile del 2010 il Ministero pubblico ha

aperto un procedimento penale per atti sessuali con fanciulli nei confronti di

G__________, padre di AO 1, su segnalazione del primario del servizio pediatria

dell'Ospedale __________, il quale aveva reso note talune dichiarazioni di AP 1.

Nel maggio del 2010 il procedimento è stato esteso allo stesso AO 1, dopo un interrogatorio

di AP 1. Se non che, condotte le necessarie indagini, il Procuratore pubblico

ha emanato il 28 giugno 2012 un decreto di abbandono, poiché appariva “evidente

che nella fattispecie non vi è il benché minimo indizio per concludere che __________

G__________ abbia commesso i fatti addebitatigli”, così come appariva “evidente

che nella fattispecie non vi sia il benché minimo indizio di

reato

neppure a carico di AO 1” (doc. R, pag. 9 e 14). Tale decisione è passata in

giudicato (doc. S).

Con

decreto d'accusa del 6 maggio 2013 AP 1 è poi stata riconosciuta colpevole di denuncia

mendace per avere falsamente incolpato AO 1 e il suocero G__________ di avere

abusato sessualmente della figlia M__________, come pure di falsa testimonianza

per avere dichiarato – contrariamente al vero – di avere riscontrato personalmente

sulla figlia indizi o segni di abusi sessuali, abusi che a suo dire la figlia le

aveva rivelato essere opera del nonno e del padre. AP 1 è stata condannata

altresì per calunnia, avendo comunicato a terzi – sapendo di dire cosa non vera

– che il marito aveva mostrato filmini pornografici alla figlia e che lui e il

suocero avevano abusato sessualmente della bambina. AP 1 ha sollevato opposizione

al citato decreto d'accusa, ma il 23 dicembre 2013 l'ha ritirata, sicché la sua condanna è passata in giudicato.

c) Sulla

scorta delle citate accuse AP 1 ha chiesto al Pretore, il 19 aprile 2010, di

sospendere il diritto di visita paterno alla figlia, ma senza esito. Ha

ottenuto tale sospensione invece il 24 agosto 2010, il Procuratore pubblico avendo

segnalato al Pretore quanto l'interessata aveva dichiarato a verbale, sicché il

Pretore ha disposto un diritto di visita sorvegliato da esercitare alla __________

di __________ un paio d'ore la settimana. La sorveglianza è poi stata tolta nell'ottobre

successivo, quando il Procuratore pubblico ha comunicato al Pretore che allo

stadio delle informazioni preliminari non era emerso alcun elemento concreto a

carico di AO 1 (appello, pag. 3). Visto quanto precede, non può seriamente

essere revocato in dubbio che l'appellante ha commesso un grave reato (nel

senso dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC) contro il marito e il di lui padre,

accusati di condotta infamante. Anche perché la denuncia non si riconduce a

un'azione

inconsulta, dovuta a un'emozione o a un impeto d'ira, ma a un disegno ideato e

condotto con determinazione, ove si consideri che, dopo essersi limitata in un

primo tempo a riferire all'autorità penale che il marito aveva avuto atteggiamenti

“malsani e inadeguati” nei confronti della figlia (7 maggio 2010), l'interessata

ha successivamente incolpato il marito di avere mostrato alla figlia immagini

pornografiche e di avere abusato sessualmente della bambina (22 agosto e 22 settembre

2010: decreto d'abbandono del 28 giugno

2012, doc. R pag. 9 consid. 11).

Simile

comportamento appare inescusabile e ancor più riprovevole ove si pensi che ha

leso in modo significativo le relazioni tra padre e figlia, tanto che M__________

“vive situazioni di stress prima, dopo e durante i momenti che passa con lui

(rapporto di valutazione psicologica del 23 maggio 2011 di __________, nel

fascicolo “corrispondenza ecc.”). Per di più, le ignobili accuse mosse deliberatamente

a AO 1 sono anche state divulgate alla maestra di scuola elementare di M__________,

onde la condanna di AP 1 per calunnia. In circostanze del genere l'appellante

non può pretendere di colpire nell'intimo il marito con mezzi sordidi e sleali,

pretendendo poi un contributo alimentare per essere reintegrata nella situazione

in cui versava durante il matrimonio. Ne discende che, nel risultato, il

rifiuto di un contributo alimentare resiste alla critica. L'appello è destinato

così all'insuccesso.

8.

Nell'appello AP

1.

postula altresì l'addebito degli oneri di prima sede al marito, con obbligo

per quest'ultimo di rifonderle fr. 3000.– a titolo di ripetibili. La domanda

non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela

senza oggetto.

9.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla

controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale,

adeguate ripetibili.

10.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali di complessivi

fr. 1500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).