11.2013.30
Liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie
3 luglio 2014Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.30
Lugano
3 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2010.746 (divorzio su richiesta comune con accordo
parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 ottobre 2010 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
e
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 22 marzo 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 26 febbraio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1973)
si sono sposati a __________ l'11 maggio 2002. Dal matrimonio è nata M__________,
il 19 marzo 2004. Il marito lavorava per la __________ a __________. Di
formazione aiuto parrucchiera, la moglie lavorava a tempo parziale come
segretaria nella ditta individuale del padre (__________di __________). I
coniugi vivono separati dalla fine del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi a __________. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale da lui promossa
il 12 febbraio 2010, all'udienza del 19 ottobre 2010 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo dei coniugi sull'autorizzazione a
vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento
della figlia alla madre, sul diritto di visita paterno, su un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per la moglie e
su uno di fr. 1200.– mensili per M__________, assegni familiari non
compresi (inc. DI.2010.252).
B. Lo stesso 19 ottobre 2010 AO
1 e AP 1 hanno registrato a verbale davanti al medesimo Pretore una richiesta di
divorzio comune con accordo sul riparto a metà della prestazione d'uscita da
loro maturata presso la rispettiva cassa pensione durante il matrimonio. All'udienza
del 1° marzo 2011, destinata alla loro audizione, essi hanno comunicato di
essersi accordati anche sull'affidamento di M__________ alla madre, sull'autorità
parentale congiunta, sul diritto di visita paterno e sulla necessità di una
curatela educativa in favore della figlia. I coniugi hanno confermato altresì la
volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze
litigiose del divorzio. Il 12 settembre 2011 AP 1 è stata ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. __________.
C. Il Pretore ha invitato le
parti il 3 novembre 2011 a esprimersi sulle conseguenze litigiose del divorzio
e a indicare le prove. Nel suo memoriale del 14 novembre 2011 AO 1 ha offerto alla
moglie la metà del valore di riscatto di un'assicurazione di previdenza
vincolata, ha rifiutato ogni contributo alimentare per lei e ne ha proposto uno
di fr. 1200.– mensili per M__________ fino
alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Nel suo allegato di quello
stesso giorno AP 1 ha rivendicato un importo imprecisato in liquidazione del
regime dei beni e chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 1566.– mensili
fino al 30 marzo 2016, ridotto a fr. 1251.– mensili dopo di allora fino al 30
marzo 2022, come pure uno per la figlia di fr. 1480.– mensili fino al 12° compleanno,
aumentato a fr. 1795.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari
compresi. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è
tenuta il 31 gennaio 2012.
D. L'11 dicembre 2012 il
Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria, prendendo atto dell'accordo dei
coniugi sull'affidamento di M__________ alla madre, sull'autorità parentale
congiunta, sul diritto di visita paterno, sulla revoca della curatela educativa
in favore della figlia e sul riparto a metà della prestazione d'uscita accumulata
dalle parti durante il matrimonio. Costoro hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 gennaio 2013
AP 1 ha quantificato in fr. 31 185.80
la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto un contributo
alimentare per sé di fr. 1850.– mensili fino al 30 marzo 2016, ridotto a fr. 1535.–
mensili dopo di allora fino al 30 marzo 2022, così come uno per la figlia di
fr. 1480.– mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1795.– mensili fino
alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nel suo allegato del 31 gennaio
2013 AO 1 ha offerto fr. 9317.65 in liquidazione della citata assicurazione di previdenza
vincolata, ha offerto un contributo alimentare per M__________ di fr. 1275.– mensili
fino al 12° compleanno e di fr. 1585.– mensili fino alla maggiore età (assegni
familiari non compresi), rifiutando ogni contributo alimentare alla moglie.
E. Con sentenza del 26 febbraio
2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato l'accordo sull'affidamento
di M__________ alla madre, sull'autorità parentale congiunta, sul diritto di visita
del padre e sulla suddivisione degli averi previdenziali, ha obbligato il
marito a versare alla moglie fr. 5843.20 in liquidazione del regime
matrimoniale e ha ordinato alla __________ assicurazione di trasferire su un conto
di AP 1 fr. 9317.60 in liquidazione della polizza di previdenza vincolata. AO 1
è stato obbligato inoltre a versare un
contributo alimentare indicizzato per M__________ di fr. 1530.–
mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1795.– mensili fino alla
maggiore età (assegni familiari non inclusi). Non sono stati riconosciuti contributi
alimentari alla moglie. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state
poste per tre quinti a carico di AP 1 e per
il resto a carico di AO 1, cui la moglie è stata tenuta a versare fr. 1000.–
per ripetibili ridotte. AP 1 è stata esentata da spese processuali e si è vista
respingere il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza appena citata
AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 marzo 2013 per ottenere
che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di riconoscerle fr. 16 529.20 in liquidazione del regime dei beni, come pure un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1817.– mensili
fino al 30 marzo 2016 e di fr. 1535.– mensili fino al 30 marzo 2022. Nelle sue osservazioni
del 16 maggio 2013 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di
divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi
controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei
contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la
sentenza impugnata è pervenuta al legale della moglie il 27 febbraio 2013. Introdotto
il 22 marzo 2013, l'appello è di conseguenza ricevibile.
2. Alle
sue osservazioni del 16 maggio 2013 AO 1 allega copia di un decreto d'accusa
emanato il 6 maggio 2013 dal Ministero pubblico nei confronti di AP 1 per
denuncia mendace, falsa testimonianza e calunnia con una proposta di pena pecuniaria
sospesa di 180 aliquote giornaliere da fr. 50.– l'una. In pendenza di appello
le parti hanno poi trasmesso a questa Camera copia dell'opposizione al citato
decreto d'accusa e copia del decreto di stralcio emesso dal presidente della
Corte delle assise correzionali in seguito a ritiro dell'opposizione. Ora, secondo l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze. In concreto la documentazione
è ricevibile, le parti avendola prodotta senza indugio.
3. Litigiosi
rimangono, nella fattispecie, la liquidazione del regime dei beni e il
contributo alimentare per la moglie. Lo scioglimento del matrimonio è passato
in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD
II-2004 pag. 576 consid. 1). Per quel che concerne la liquidazione della
partecipazione agli acquisti, il Pretore ha accertato in fr. 11 686.40 complessivi gli acquisti del marito
e in fr. 18 635.25 il valore di
riscatto della nota polizza di “terzo pilastro” presso la __________
assicurazioni, onde il riconoscimento della metà in favore della moglie (fr.
5843.20 e fr. 9317.60). Il Pretore ha respinto invece la pretesa di quest'ultima
volta a reintegrare negli acquisti del marito fr. 33 058.40, corrispondenti al saldo il 1° gennaio 2010 di un conto di risparmio presso la __________ a __________ (somma usata dal
coniuge per sistemarsi nella nuova abitazione e pagare spese legali), sia
perché la moglie non aveva avanzato pretese sui nuovi acquisti, sia perché “gli
acquisti utilizzati prima dello scioglimento – e quindi utilizzati in costanza
di regime dei beni – non soggiacciono alla divisione, fatta eccezione dei casi
menzionati nell'art. 208 cpv. 1 CC, pacificamente non dati nella specie”.
L'appellante eccepisce che a
norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 5 CC gli acquisiti di un coniuge comprendono anche
Fatti
i beni destinati a sostituire acquisti. E siccome i mobili e le suppellettili comperati
dal marito sostituiscono il denaro speso, “è evidente che il coniuge che non
sa come l'altro coniuge abbia speso i soldi prelevati possa chiedere in
giudizio la metà di quanto prelevato, invece di dover istruire la causa sui
beni acquisiti dall'altro in sostituzione degli acquisti”. L'interessata sostiene
inoltre che il pagamento dei costi di patrocinio non poteva essere preso in
considerazione, poiché si tratta di spese private che il marito avrebbe dovuto finanziare
con beni propri e non con risparmi coniugali, per la metà spettanza di lei. Ciò
posto, a suo avviso per calcolare l'aumento da dividere tra i coniugi occorre
“prima compensare le spese legali private attinenti alla massa dei beni propri
del marito con la sua massa degli acquisti”, conformemente all'art. 209 cpv. 1
CC. In definitiva, essa chiede che in liquidazione del regime le siano riconosciuti
ulteriori fr. 16 529.20.
a) Nel
caso in esame il marito è titolare di un conto di risparmio presso la __________
a __________ (n. __________), il cui
saldo
ammontava il 1° gennaio 2010 a fr. 33 058.40,
scesi il 19 ottobre 2010 a fr. 1008.40 (doc. O). Egli ha dichiarato di avere adoperato
quel denaro per “sistemarsi nella sua nuova abitazione, per comprare i mobili e
le suppellettili necessari e per pagare le spese legali sia dell'avv. PA 2 che
dell'avv. P__________ che mi segue nella procedura penale”. Egli ha precisato
di avere speso fr. 3000.– per la cameretta della figlia, di avere destinato
altri fr. 3000.– per il deposito in garanzia del contratto di locazione, di
avere pagato fr. 1500.– per un divano e “per tutto l'occorrente per abitare nel
nuovo appartamento” (interrogatorio formale del 22 maggio 2012, risposta n. 2).
b) I
principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già
stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo basti
rammentare che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, in costanza di
matrimonio ogni coniuge ha la libera disponibilità dei propri acquisti (art.
201 cpv. 1 CC; Steinauer in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 e 9 ad art. 201), fermo restando che al
momento della liquidazione del regime vanno reintegrate nei beni di lui le liberalità
elargite negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il
consenso dell'altro coniuge, eccettuati i regali d'uso, e le alienazioni fatte
con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento
(art. 208 cpv. 1 CC). Tale norma non prevede
invece di reintegrare negli acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo
fatto che nel passato quel bene abbia fatto parte degli acquisti (DTF 118 II 30 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2009.24 del 13 novembre
2012, consid. 4b).
c) Per quel che è del compenso tra acquisti e beni
propri di un coniuge, i costi dovuti alla causa di divorzio o a procedimenti
penali non sono connessi a un bene in particolare,
sicché gravano la massa degli acquisti
(art. 209 cpv. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, 2ª edizione, pag. 530 n. 1130). Ciò non lascia spazio, nella
fattispecie, a compensi tra masse del marito. Quanto ai beni comperati dal
marito con denaro prelevato dal noto conto bancario, si tratta una volta ancora
di acquisti (“surrogazione patrimoniale”: art. 197 cpv. 2 n. 5 CC). La
pretesa in liquidazione del regime dei beni andava riferita perciò ai beni
sostituiti, esistenti al momento in cui è stata promossa l'istanza comune di divorzio
(art. 204 cpv. 2 CC). Sta di fatto che la moglie non ha
avanzato
pretese in relazione alla mobilia né alle suppellettili comperati dal marito,
di cui si ignora per altro il valore venale (art. 214 cpv. 1 CC). Ancora nel
memoriale conclusivo del 29 gennaio 2013 essa si limitava a rivendicare la
metà del saldo il 1° gennaio 2010 del conto bancario (pag. 10), quantunque
conoscesse la destinazione del denaro prelevato. Ne discende che sulla liquidazione
del regime dei beni l'appello è destinato all'insuccesso.
4. Quanto al contributo di
mantenimento per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato
che nella fattispecie il matrimonio è durato sette anni, che dall'unione è nata
M__________ (2004) e che tra il 1998 e il gennaio del 2009 AP 1
ha sempre lavorato a tempo
parziale nell'azienda del padre. Per il primo giudice il matrimonio e la
nascita della figlia non hanno dunque pregiudicato la capacità lucrativa della
moglie. Anzi, “il fatto che AP 1 abbia sempre lavorato a tempo parziale durante
il matrimonio fino a poco prima della sospensione dell'unione coniugale indica
che la convenuta non ha inteso dedicarsi esclusivamente al ruolo di casalinga e
madre, ma ha voluto mantenere in costanza di matrimonio quantomeno una parziale
indipendenza economica, la stessa che aveva prima di sposarsi, dato che anche allora
lavorava unicamente al 50%” (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). Il Pretore ha ritenuto così che l'età dell'interessata (40 anni al momento della
decisione) non costituisse un ostacolo d'ordine professionale e che, pur
dovendosi ancora occupare di M__________ (9 anni al momento del divorzio), AP 1
ha sempre lavorato al 50% durante la vita in comune, manifestando la volontà di
riprendere un'occupazione al 50% quando si è iscritta nel maggio del 2011
all'Ufficio regionale di collocamento.
Ciò posto, il Pretore non ha
trascurato che, pur con un diploma di aiuto parrucchiera, AP 1 non ha mai
esercitato tale attività, ma ha svolto lavori di segretariato e di pulizia nella
ditta del padre. Egli ha reputato nondimeno che, in ogni modo, essa potrà “certamente
trovare un'attività a tempo parziale pari al 50% che le permette di guadagnare
mensilmente quanto le serve per coprire il proprio fabbisogno” di fr. 2678.95 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
locazione fr. 800.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro
della figlia], spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 397.60,
assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 25.75, abbonamento ai mezzi
pubblici fr. 5.60). Non soccorrevano dunque le premesse per l'attribuzione di
un contributo alimentare. Al contrario: dopo i 16 anni della figlia la convenuta
potrà portare a tempo pieno il suo grado d'occupazione. Onde – ha concluso il
Pretore – l'inutilità di vagliare gli estremi dell'art. 125 cpv. 3 CC invocati
dal marito per rifiutare l'erogazione di ogni contributo.
5. Nell'appello AP 1 contesta di
dover riprendere un'attività lucrativa prima del 10° compleanno di M__________.
Sostiene che con un diploma di aiuto parrucchiera nemmeno potrebbe tagliare i
capelli e che l'attività di segretariato per la ditta del padre, di cui per altro
non dispone di alcun diploma, le permetteva di guadagnare soli fr. 1500.–
mensili. L'appellante ammette di essersi
iscritta all'Ufficio
regionale di collocamento, ma fa notare di essersi vista rifiutare le
prestazioni in seguito a “un contestato ritardo nella consegna delle ricerche
di lavoro” e successivamente di avere inutilmente cercato occupazione. A suo dire
è escluso dunque che essa possa sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo,
tanto più che il Pretore nemmeno ha indicato quale attività essa potrebbe
concretamente svolgere. Per l'appellante, infine, non sussistono neppure le
premesse per una soppressione del contributo alimentare in forza dell'art. 125
cpv. 3 CC, il procedimento penale avviato contro il marito e il suocero essendo
stato abbandonato per mancanza di indizi, mentre quello nei suoi confronti non
ha avuto seguito.
a)
I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare
dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati
da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai
fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è
dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria
del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente
dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente,
tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul
diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può
pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in
grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge
disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2,
135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).
Per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio che
abbia inciso concretamente sulla di lui situazione finanziaria si procede così in
tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si
determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione
domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto
possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una
lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita
sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che
misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come
si è appena descritto. In terzo luogo, se il coniuge richiedente non
risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa
essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva
dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della
solidarietà (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; i_204 pag. 735 consid. 4c; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7).
b) Relativamente
alla questione di sapere se e in che misura la moglie sia in grado di
Considerandi
finanziare da sé il proprio debito mantenimento, per fissare l'entità di
contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del coniuge richiedente.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole
possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere
di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente
esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la
estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato
di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva
possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile,
tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato
di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014
pag. 735 consid, 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2011.14
del 5 dicembre 2013, consid. 8a).
Per
un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia domestica vige la
presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività
lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in
fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a
essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo
parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere
un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; RtiD i-2014 pag.
736.
consid. 4e). D'altro lato la capacità di far fronte al
proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o parzialmente, dalla
cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto
perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio
cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre
un'attività a tempo pieno può essergli
imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche.
Così, un coniuge può essere tenuto a intraprendere o a riprendere
un'attività lucrativa se già esercitava un'attività analoga durante la
comunione domestica o se i figli sono custoditi da terzi (loc.
cit.; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23
luglio 2013, consid. 3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre
2013, consid. 9c).
c) Quanto
al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (primo
stadio del ragionamento), il Pretore ha omesso ogni indagine, limitandosi a determinare
il fabbisogno minimo della moglie al momento del giudizio. Comunque sia, le
pretese patrimoniali fra coniugi sono rette dal principio dispositivo (DTF 129
III 420 consid. 2.1.2) e AP 1 si limita a rivendicare la copertura del proprio
fabbisogno minimo. Il “debito mantenimento” dell'interessata – nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC – va quindi
stabilito in fr. 2678.95
mensili. Ciò premesso, occorre determinare se e in che misura
l'interessata sia in grado di finanziare da sé tale “debito mantenimento”
(secondo stadio del ragionamento). Nel caso in rassegna, tuttavia, il
quesito di sapere se all'appellante vada imposta un'attività lucrativa prima
del decimo anno di età di M__________ può rimanere indecisa. Fino al passaggio
in giudicato dell'intera sentenza di divorzio i contributi di mantenimento sono disciplinati in via
provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2,2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c) o
rimangono disciplinati da precedenti misure a protezione dell'unione coniugale.
Di regola, un contributo alimentare fondato sugli art. 125 cpv. 1 CC comincia
a decorrere solo dopo di allora (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb; da ultimo:
I CCA, sentenza 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 4). E siccome M__________
ha oggi già 10 anni, la questione è superata.
d) Relativamente
al periodo successivo ai 10 anni della figlia, si conviene che il Pretore non
ha compiutamente esaminato le condizioni per imputare all'appellante un reddito
virtuale. Non tanto per la questione dell'età, giacché a 41 anni e con una
figlia di 11 anni l'interessata, senza particolari problemi di salute, può sicuramente
essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa (sopra consid. b), quanto per
il problema di sapere quale attività AP 1 possa effettivamente svolgere. In
concreto appare poco verosimile invero che costei ritrovi un impiego di segretaria,
essendo priva di formazione al riguardo, o come aiuto parrucchiera, attività
che non ha mai intrapreso. Tutto quanto si può esigere dunque è che essa trovi un
impiego a metà tempo in un settore non qualificato, come ad esempio quello delle
pulizie. Ciò non le permetterebbe tuttavia di guadagnare più di fr. 1500.–
netti mensili (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013,
consid. 8c; si veda anche l'art. 22 lett. a del contratto
normale di lavoro per il personale domestico e il contratto collettivo imprese
di pulizia e facility services, in: __________. Come essa potrebbe guadagnare
fr. 2600.– netti mensili, secondo le aspettative del Pretore, con un'attività
lucrativa al 50% non è dato a divedere. Per assicurare il proprio debito
mantenimento mancano quindi all'interessata fr. 1178.95 mensili.
6.
Alla luce di quanto precede
occorrerebbe seguire il terzo stadio del ragionamento e domandarsi se il marito
possa equamente essere chiamato a contribuire al mantenimento della moglie in
base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Se non che, AO 1 rifiuta
all'appellante qualsiasi contributo alimentare valendosi dell'art. 125 cpv. 3
n. 3 CC (osservazioni all'appello, pag. 6). Il Pretore non ha esaminato la
questione, reputando che AP 1 possa sostentarsi da sé. Tale non risultando che
questo sia il caso, occorre affrontare il tema.
a) Secondo
l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo risulta manifestamente iniquo, in
particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro
l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità degli art. 477 n. 1 CC
in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di ripetizione di beni
donati. Determinante è la gravità concreta dell'infrazione, non la designazione
giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto (art. 10 cpv. 2 e 3
CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la vita e
l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio, ma anche la calunnia
può – dandosi il caso – costituire un grave reato. L'art. 125 cpv. 3 CC va applicato
perciò con una certa cautela (RtiD II-2008 pag. 646 consid. 5c con
riferimenti: v. anche Pichonnaz
in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 161 ad art. 125; Roussianos/ Auberson in:
Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna
2012, n. 9 ad art. 477 CC; Fankhauser
in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 13 ad
art. 477 CC).
b) In
concreto risulta dagli atti che nell'aprile del 2010 il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale per atti sessuali con fanciulli nei confronti di
G__________, padre di AO 1, su segnalazione del primario del servizio pediatria
dell'Ospedale __________, il quale aveva reso note talune dichiarazioni di AP 1.
Nel maggio del 2010 il procedimento è stato esteso allo stesso AO 1, dopo un interrogatorio
di AP 1. Se non che, condotte le necessarie indagini, il Procuratore pubblico
ha emanato il 28 giugno 2012 un decreto di abbandono, poiché appariva “evidente
che nella fattispecie non vi è il benché minimo indizio per concludere che __________
G__________ abbia commesso i fatti addebitatigli”, così come appariva “evidente
che nella fattispecie non vi sia il benché minimo indizio di
reato
neppure a carico di AO 1” (doc. R, pag. 9 e 14). Tale decisione è passata in
giudicato (doc. S).
Con
decreto d'accusa del 6 maggio 2013 AP 1 è poi stata riconosciuta colpevole di denuncia
mendace per avere falsamente incolpato AO 1 e il suocero G__________ di avere
abusato sessualmente della figlia M__________, come pure di falsa testimonianza
per avere dichiarato – contrariamente al vero – di avere riscontrato personalmente
sulla figlia indizi o segni di abusi sessuali, abusi che a suo dire la figlia le
aveva rivelato essere opera del nonno e del padre. AP 1 è stata condannata
altresì per calunnia, avendo comunicato a terzi – sapendo di dire cosa non vera
– che il marito aveva mostrato filmini pornografici alla figlia e che lui e il
suocero avevano abusato sessualmente della bambina. AP 1 ha sollevato opposizione
al citato decreto d'accusa, ma il 23 dicembre 2013 l'ha ritirata, sicché la sua condanna è passata in giudicato.
c) Sulla
scorta delle citate accuse AP 1 ha chiesto al Pretore, il 19 aprile 2010, di
sospendere il diritto di visita paterno alla figlia, ma senza esito. Ha
ottenuto tale sospensione invece il 24 agosto 2010, il Procuratore pubblico avendo
segnalato al Pretore quanto l'interessata aveva dichiarato a verbale, sicché il
Pretore ha disposto un diritto di visita sorvegliato da esercitare alla __________
di __________ un paio d'ore la settimana. La sorveglianza è poi stata tolta nell'ottobre
successivo, quando il Procuratore pubblico ha comunicato al Pretore che allo
stadio delle informazioni preliminari non era emerso alcun elemento concreto a
carico di AO 1 (appello, pag. 3). Visto quanto precede, non può seriamente
essere revocato in dubbio che l'appellante ha commesso un grave reato (nel
senso dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC) contro il marito e il di lui padre,
accusati di condotta infamante. Anche perché la denuncia non si riconduce a
un'azione
inconsulta, dovuta a un'emozione o a un impeto d'ira, ma a un disegno ideato e
condotto con determinazione, ove si consideri che, dopo essersi limitata in un
primo tempo a riferire all'autorità penale che il marito aveva avuto atteggiamenti
“malsani e inadeguati” nei confronti della figlia (7 maggio 2010), l'interessata
ha successivamente incolpato il marito di avere mostrato alla figlia immagini
pornografiche e di avere abusato sessualmente della bambina (22 agosto e 22 settembre
2010: decreto d'abbandono del 28 giugno
2012, doc. R pag. 9 consid. 11).
Simile
comportamento appare inescusabile e ancor più riprovevole ove si pensi che ha
leso in modo significativo le relazioni tra padre e figlia, tanto che M__________
“vive situazioni di stress prima, dopo e durante i momenti che passa con lui
(rapporto di valutazione psicologica del 23 maggio 2011 di __________, nel
fascicolo “corrispondenza ecc.”). Per di più, le ignobili accuse mosse deliberatamente
a AO 1 sono anche state divulgate alla maestra di scuola elementare di M__________,
onde la condanna di AP 1 per calunnia. In circostanze del genere l'appellante
non può pretendere di colpire nell'intimo il marito con mezzi sordidi e sleali,
pretendendo poi un contributo alimentare per essere reintegrata nella situazione
in cui versava durante il matrimonio. Ne discende che, nel risultato, il
rifiuto di un contributo alimentare resiste alla critica. L'appello è destinato
così all'insuccesso.
8.
Nell'appello AP
1.
postula altresì l'addebito degli oneri di prima sede al marito, con obbligo
per quest'ultimo di rifonderle fr. 3000.– a titolo di ripetibili. La domanda
non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela
senza oggetto.
9.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla
controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale,
adeguate ripetibili.
10.
Circa i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali di complessivi
fr. 1500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).