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Decisione

11.2013.31

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie

11 giugno 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla liquidazione del regime

dei beni

4. Il Pretore ha rilevato anzitutto

che in concreto lo scioglimento del regime dei beni non risale al 2 luglio

2008, quando la moglie ha promosso azione di divorzio, bensì al 29 gennaio 2008,

quando il marito ha adito il Tribunale di __________ con domanda di separazione

giudiziale. Posto ciò, egli ha escluso che la moglie fosse comproprietaria e avesse

sovvenzionato l'acquisto dell'immobile a __________, comperato dal marito,

rimproverando alla medesima di non avere recato alcun elemento “né che confuti

la bontà dell'iscrizione nei registri, né che dimostri il finanziamento attraverso

risorse riconducibili a entrambi coniugi”. Né, a mente sua, si intravedono motivi

che avrebbero trattenuto la moglie dall'intervenire “per correggere

l'incongruenza dell'iscrizione a registro fondiario con la realtà”. Per di più,

i pagamenti ai venditori erano stati eseguiti per ordine del solo marito, ancorché

l'origine del denaro non fosse chiara. Secondo il Pretore, poi, nulla risultava

sulla consistenza di risparmi accantonati dai coniugi durante i primi anni di

matrimonio, quantunque AO 1 non fosse nuovo “a consistenti elargizioni da parte

di famigliari”, avendo ricevuto in donazione dal padre – tra l'altro – l'abitazione

coniugale di __________. Per il Pretore, quindi, l'immobile in Spagna risulta un

bene proprio del marito, ciò che esclude di attribuire alla moglie la proprietà

del bene, “nulla spettandole dalla liquidazione, se non limitatamente ai

redditi dallo stesso derivanti”, ma per i quali essa niente ha preteso.

Il primo giudice ha riconosciuto ad

AP 1, per contro, un credito di fr. 44 890.–

(ammesso dal marito) per il valore dei mobili e delle suppellettili negli

immobili di __________

e di __________. Egli le ha

riconosciuto altresì un credito di

fr.

17 000.– per il valore di una collezione d'armi e uno

di fr. 1250.– per il valore di due motociclette. Infine egli ha accolto

la pretesa della moglie intesa a vedersi riconoscere la metà del valore di riscatto di due assicurazioni sulla vita del

marito, per fr. 105 881.35, e ha

riconosciuto alla stessa un credito di fr. 25 186.–,

pari alla metà degli averi bancari del coniuge. In definitiva il Pretore ha calcolato

così la spettanza di AP 1 in fr. 194 207.35.

5. L'appellante contesta che l'immobile

di __________ sia un bene proprio del marito, la presunzione di proprietà

derivante dall'iscrizione nel registro fondiario non escludendo – a suo avviso –

che il fondo rientri negli acquisti del titolare. Essa sottolinea che l'immobile

è sempre stato considerato dai coniugi come un bene comune e che quella è

sempre stata la reale e comune volontà sin dall'acquisto, la decisione di intestare

il bene al marito essendo intesa nei confronti di terzi, ma non internamente,

tant'è che il coniuge ha sempre parlato al plurale per descriverne l'acquisto e

l'arredamento. L'appellante soggiunge che tale volontà è sempre stata riconfermata

anche nel corso delle trattative per raggiungere una convenzione sugli effetti

del divorzio, nel cui ambito il suo diritto su tale bene è rimasto indiscusso.

Prova ne sia che l'ultima proposta abbozzata dal Pretore, la quale prevedeva un

suo diritto alla metà del ricavo della vendita, era stata accettata dal marito seduta

stante. L'interessata fa valere dipoi che AO 1 si è sempre disinteressato dal

bene, né si è mai espresso in modo chiaro in pendenza di causa sul relativo

destino, né si è battuto per riprenderne il possesso o difendere il suo diritto

di proprietà.

Quanto al finanziamento del fondo,

l'appellante fa notare che il marito non ha provato di averlo acquistato con

mezzi propri, segnatamente con capitali provenienti dalla di lui famiglia. A mente

sua, l'apertura di un conto ipotecario congiunto presso la Banca __________ di __________,

sul quale lei faceva confluire i proventi della locazione dell'immobile, rende

verosimile anzi che il finanziamento è avvenuto con acquisti dai quali “molto

verosimilmente i coniugi ebbero ad attingere per acquistare l'immobile”, anche

perché a quei tempi il marito conseguiva redditi elevati e i coniugi

sostenevano un alto tenore di vita. L'appellante ricorda poi che il marito non

ha dato seguito all'edizione dei giustificativi bancari e d'acquisto rivoltagli

proprio per dimostrare le modalità di finanziamento, onde l'applicabilità della

sanzione prevista dall'art. 210 CPC ticinese. In definitiva l'immobile va dunque

attribuito agli acquisti del marito e a lei va riconosciuta la metà del suo valore

(fr. 1 250 000.–)

o, quanto meno, la mezza proprietà del fondo.

6. Nella fattispecie non è

contestato che l'immobile di __________ sia stato acquistato nel 1999 da AO 1,

il quale ha stipulato il contratto di compravendita e figura quale proprietario

nel registro spagnolo delle proprietà (doc. I e LL). E la persona iscritta,

come ha ricordato il Pretore, beneficia della forza probante dell'art. 9 cpv. 1

CC (oltre che del nuovo art. 179 CPC), la quale va riconosciuta per principio

anche ai registri esteri (Rüetschi

in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 36 ad art. 179 con rinvio alla

sentenza del Tribunale federale 5A.3/2007 del 27 febbraio 2007 consid. 2). In

simili circostanze incombeva quindi alla moglie dimostrare i diritti vantati sul

bene, dimostrandone in particolare la comproprietà. Dagli atti però non emerge

alcuna prova in tal senso. Che all'interrogatorio formale il convenuto abbia usato

il plurale per riferirsi all'acquisto dell'immobile (“abbiamo acquistato la

casa”: verbale del 22 novembre 2011, risposta n. 4), nulla indizia, ove appena

si consideri che poco prima egli aveva usato il singolare per la medesima circostanza

(“ho acquistato la villa”: risposta n. 3). Quanto al fatto che durante le

trattative per giungere a una convenzione sugli effetti del divorzio il marito

fosse disposto a suddividere il ricavo della vendita, ciò ancora non significa

che egli riconoscesse di non essere l'esclusivo proprietario del bene. Per comporre

una lite nelle vie amichevoli le parti devono far capo necessariamente a mutue concessioni,

sicché il loro comportamento non pregiudica le rispettive ragioni in caso di

trattative infruttuose. Nemmeno il fatto che il marito possa essersi dimostrato

poco interessato all'immobile o che nulla abbia intrapreso per rivendicarne il

possesso basta a sostanziare dubbi sulla titolarità del fondo, tanto meno se si

pensa che dal 2007 AO 1 era intenzionato a vendere (interrogatorio formale:

loc. cit., risposta n. 3). Nessuna prova conforta in ultima analisi un diritto

dell'appellante sull'immobile in rassegna, il che esclude d'acchito la

richiesta subordinata di attribuire ad AP 1 una quota di comproprietà, nessuna

norma conferendo il diritto di ottenere (o di imporre) l'assegnazione di beni in

natura a un coniuge contro la volontà dell'altro.

Su questo punto l'appello manca di consistenza.

7. L'iscrizione della

proprietà esclusiva di un immobile nel registro fondiario ancora non significa,

per ciò soltanto, che il fondo sia un bene proprio del titolare (I CCA,

sentenza inc. 11.2012.99 del 5 marzo 2015, consid. 6cd con rinvio alla sentenza

del Tribunale federale 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011, consid. 3.2.1). Determinante

al proposito è la questione di sapere come sia stato finanziato l'acquisto

dell'immobile, ciò che permette di attribuire il fondo ai beni propri o agli

acquisti del coniuge intestatario.

a) Secondo

l'art. 200 cpv. 3 CC fino a prova del contrario tutti i beni di

un coniuge sono considerati acquisti. Nella fattispecie

spettava dunque a AO 1 dimostrare di avere profuso beni propri nella

compravendita del fondo, non alla moglie dimostrare che l'acquisto è avvenuto

con mezzi di entrambi i coniugi. La prova dell'appartenenza di un bene a una

massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario),

purché si tratti di una prova piena (Steinauer

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5ª edizione, n. 22 ad art. 200). Presunzioni di fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene non

entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2011.100 del 24 settembre

2013, consid. 6c con riferimento ad Hausheer/Reus­ser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 39 ad art. 200 CC). In

caso di investimento va dimostrato così il flusso concreto dei pagamenti e non solo

la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2).

b) Nel

caso specifico AO 1 ha sempre dichiarato che la compravendita del fondo è

avvenuta “quasi esclusivamente” grazie a capitali dei suoi familiari (petizione, pag. 3 punto 5; replica, pag. 3). Non ha mai allegato tuttavia

alcun elemento concreto. Dagli atti si evince unicamente che il prezzo ammontava

a 40 milioni di pesetas, pari a € 240 404.84 (atto di compravendita

“con surrogazione di ipoteca” dell'11 gennaio 1999: doc. I, 17° foglio) e che i

coniugi erano contitolari di un conto presso la Banca __________, succursale di

__________, __________ (doc. I, 28° foglio). Tutto si ignora però sull'origine

dei fondi per l'acquisto dell'immobile. Certo, nell'atto di compravendita il marito

ha dichiarato che i coniugi vivevano nel regime della separazione dei beni, ma

simile dichiarazione – per altro unilaterale (doc. O: riassunto scritto del 17

ottobre 2007, pag. 2, 6° foglio) – non prova che la moglie intendesse

riconoscere l'abitazione come bene proprio di lui. È vero inoltre che il 20 dicembre

1996 AO 1 ha ricevuto in donazione dal padre la proprietà per piani n. 18 467 della particella n.

552 RFD di __________ (doc. Y), tuttavia ciò non conferma che il fondo a __________

sia stato comperato con mezzi a lui pervenuti a titolo gratuito, come egli

avrebbe dovuto dimostrare (cfr. Steinauer,

op. cit., n. 7 ad art. 198 CC; Hausheer/Aeby-Müller,

op. cit., n. 18 ad art. 198 CC).

c) Ne discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere con

un minimo di certezza che l'acquisto della casa di __________

sia avvenuto con beni propri del marito. Né la natura dei fatti da accertare in

concreto giustificava un alleggerimento del grado di prova (cfr. DTF 130 III

324 consid. 3.2). In circostanze del genere l'immobile va quindi ritenuto

un acquisto del marito. E i redditi generati da un acquisto sono a loro volta

acquisti, come fa valere l'appellante.

d) Un'altra

questione è definire il valore venale dell'immobile in discorso al momento

della liquidazione del regime dei beni (art. 211 e 214 cpv. 1 CC). L'appellante

sostiene che tale valore ammonta ad almeno €

2 000 000.–, pari a fr.

2 500 000.–,

sulla scorta di valutazioni eseguite da alcune agenzie immobiliari (doc. II e

stima allegata alla lettera 28 settembre 2011 dell'avv. PA 1: act. XI). Il

marito ha sempre contestato quella stima, indicando che il fondo potrebbe

essere venduto “forse per un milione di franchi” (interrogatorio formale del 22

novembre 2011, risposta n. 3). Mancando un accordo tra coniugi, tocca al

giudice dirimere la questione, valendosi eventualmente di un perito (sentenza

del Tribunale federale 5C.85/2003 del 30 giugno 2003 consid. 3.2

pubblicato in: RNRF 84/2003 pag. 381 con rinvio a Hausheer/Reus­ser/Geiser, op. cit., n. 25 ad art. 211 CC; Steinauer, op. cit., n. 3 ad art. 211 CC;

Hausheer/Aeby-Müller, op. cit., n.

6. ad art. 211 CC).

Non si

disconosce che, dopo avere chiesto una perizia sul valore del fondo, l'attrice ha

rinunciato alla prova. Si conviene altresì che il Pretore ha considerato l'immobile

come un bene proprio del marito, ciò che avrebbe reso superflua l'esecuzio­ne

di una perizia (Hausheer/Aeby-Müller, op.

cit., n. 4 ad art. 211 CC). Né si trascura che – al

limite – questa Camera potrebbe incaricare essa medesima uno specialista. Sta

di fatto che in tale ipotesi essa sarebbe poi chiamata ad accertare direttamente

– per la prima volta – il valore venale del bene, sottraendo le parti al loro

giudice naturale e togliendo loro un grado di giurisdizione munito di pieno

potere cognitivo nell'accertamento dei fatti. Ciò appare tanto meno opportuno ove

si pensi che il fondo è indubbiamente l'oggetto di maggior valore toccato dalla

liquidazione del regime matrimoniale (art. 318 cpv. 2 lett. c n. 2 CPC). Nelle

condizioni descritte giova così rinviare gli atti al Pretore perché determini

il valore dell'immobile a __________, conferendo alle parti il diritto di

esprimersi sugli accertamenti che risulteranno da

un'eventuale

perizia. In tale misura l'appello merita accoglimento.

8. L'appellante contesta il

valore di fr. 89 780.– attribuito dal

Pretore ai mobili e alle suppellettili che si trovano negli stabili di __________

e di __________, rilevando che il marito stesso li avrebbe stimati in almeno fr.

103 000.–, riconoscendo ai soli quadri di __________

un valore di fr. 7000.–/8000.–. L'argomentazione è infondata. Intanto il

marito non risulta avere stimato il valore di quei mobili e di quelle suppellettili

in fr. 103 000.–. Inoltre ai quadri di __________

il marito ha riconosciuto non un valore di fr. 7000.–/8000.–, bensì di fr.

700.–/800.– (interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 5). In circostanze

siffatte la stima dell'appellante, del tutto aleatoria, non risulta sorretta da

alcun elemento oggettivo. Quanto ai tassi di cambio applicati dal Pretore nel giudizio

impugnato, essi non sono litigiosi.

9. Relativamente alla

collezione di armi del marito, AP 1 sostiene che la valutazione dell'Ufficio di

esecuzione, come quella del marito stesso, è più alta dei fr. 34 000.– stimati

dal Pretore e raggiunge almeno fr. 41 250.–,

onde un suo credito di fr. 20 625.– e non

di soli fr. 17 000.–. Per tacere del fatto

nondimeno che AO 1 ha dichiarato un valore a nuovo della collezione di fr. 30 000.–/40 000.–”

(interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 1), il verbale di

pignoramento allestito dall'Ufficio di esecuzione riporta una stima di fr. 33 980.– (doc. UU). Come l'appellante giunga a una

valutazione di ben fr. 41 250.– non è

dato di capire. Insufficientemente motivata, la pretesa si rivela perciò

irricevibile.

10. Per quanto riguarda il

valore dei veicoli, l'appellante si duole

che il Pretore non abbia tenuto

calcolo di una __________. A suo parere inoltre occorre fondarsi sui valori

indicati dal marito, non fosse che per la mancata produzione da parte di lui

dei documenti richiestigli in edizione. Oltre al valore di due moto __________

accertato dal Pretore, va considerato così quello di una moto __________ (fr. 20 000.–), quello di una __________ (fr. 2500.–), quello

di una __________

(fr. 40 000.–), quello di una __________

(fr. 50 000.–) e quello della citata __________

(fr. 45 000.–), per complessivi fr. 160 000.–, di cui la metà in suo favore.

a) Nella

fattispecie il Pretore ha fatto risalire lo scioglimento del regime dei beni al

29 gennaio 2008, data in cui è stata introdotta la domanda di separazione

giudiziale davanti al Tribunale di __________ (art. 191 Codice civile italiano).

Invero il momento in cui una separazione consensuale esplica i suoi effetti nel

diritto italiano è controversa (Pescatore/Ruperto,

Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 2 ad art. 191 e 2 ad art. 193; v.

anche Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 10ª

edizione, n. II ad art. 191). Sia come sia, nessuno critica la decisione del

Pretore su questo punto.

Ora,

il 29 gennaio 2008 il marito risultava intestatario di due moto __________, di due

__________ (una “__________” e una “__________”) e di una __________ (richiami

IX). Egli ha dichiarato poi di avere venduto le tre vetture, indicando

unicamente il ricavo per l'alienazione della __________ in fr. 2500.–

(interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 2). Quanto al valore

dei mezzi, l'appellante chiede di dipartirsi da quelli a nuovo indicati dal marito,

procedendo a un “equo e prudente apprezzamento”. Come ha ricordato

il Pretore, nondimeno, determinante in caso di alienazione successiva

allo scioglimento del regime matrimoniale è il prezzo di vendita (sentenza del Tribunale federale 5C.81/2001 del 14 gennaio 2002 consid. 5b, pubblicato in: RNRF 84/2003 pag. 250; Steinauer, op. cit., n. 12 ad art. 214 CC; Hausheer/ Aeby-Müller, op. cit., n. 5 seg. ad art. 214 CC), di cui in

con­creto tutto si ignora. Il valore d'acquisto non è di alcuna pertinenza, già

per il fatto che secondo il normale andamento delle cose subisce un

deprezzamento.

Certo,

il convenuto non ha ottemperato all'edizione – decretata

dal Pretore – dei contratti di vendita delle vetture. E secondo l'art. 210 CPC

ticinese se una parte obbligata a produrre un documento non lo esibiva, doveva

essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare. A prescindere dal

fatto però che in concreto non si sa quali valori l'attrice intendesse

dimostrare a sostegno della sua pretesa, ciò che non adempiva le premesse per applicare

l'art. 210 CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 dell'8 ottobre

1997, consid. 4), dopo essersi lamentata in un primo tempo per la mancata

produzione della documentazione da parte del marito (lettera del 17 ottobre

2011 nel fascicolo “corrispondenza”) l'attrice non ha più insistito per l'assunzione

della prova (verbale del 22 novembre 2011, pag. 4, e ordinanza di medesima data).

Né sussisteva nel caso in esame uno stato di necessità che

avrebbe permesso un alleggerimento dell'onere probatorio, l'attrice non avendo

fatto nulla per rendere verosimile il valore dei veicoli usati (si pensi alle

quotazioni “Eurotax”, scaricabili anche da Internet). Essa non può pretendere quindi

che questa Camera si sostituisca ora alla sua diligenza. In definitiva, nel

calcolo delle rispettive masse patrimoniali il Pretore terrà conto che negli

acquisti di ogni coniuge va inserito il valore – da lui trascurato – relativo

allo scioglimento della comproprietà sulla __________

(fr. 1250.– ciascuno; cfr. DTF 138 III 154 consid. 5.2).

b) Circa

la __________, pacificamente presa in

leasing dal convenuto nel febbraio del 2009, l'appellante dimentica che dopo lo

scioglimento del regime dei beni non si creano più nuovi acquisti (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les

effets du mariage, 2ª edizione, pag. 532 n. 1133, pag. 569 n. 1229 e pag. 599

n. 1306a), sicché poco importa quel che accade in seguito (cfr. DTF 138 III 199

consid, 4.3.2, 137 III 339 consid. 2.1.2 con riferimenti). Quanto alla moto __________,

essa non esisteva più allo scioglimento del regime dei beni, essendo stata

venduta nel 2001. Che fine abbia fatto il provento dell'alienazione non è dato

di sapere. Ne segue che sotto questo profilo

l'appello è destinato all'insuccesso.

11. L'appellante censura infine

la divisione dei conti bancari, facendo valere che il primo giudice avrebbe

dovuto fissare la data determinante per lo scioglimento del regime dei beni alla

separazione di fatto e tenere conto di “diversi importi confluiti successivamente

sui conti”. Essa definisce altresì arbitraria l'esclusione dal calcolo del

conto __________, estinto dal marito il 20 febbraio 2009 con un prelevamento di

fr. 52 249.95, “di cui fr. 26 125.– spettano alla moglie”. In ultima analisi

essa rivendica sulla base di ciò un credito di complessivi fr. 75 929.–.

Sulla base di quale norma lo

scioglimento del regime dei beni andrebbe fatto risalire alla separazione di

fatto (1° aprile 2006) rimane un'incognita. Né l'appellante precisa quali altri

importi sarebbero confluiti sui conti del marito, il mero rinvio ad atti di

prima sede non potendosi considerare una motivazione sufficiente nel senso dell'art.

311 CPC (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2012.99 del 5 marzo 2015,

consid. 9a). Contrariamente a

quanto l'appellante sostiene, poi, il Pretore ha tenuto calcolo del conto

previdenziale “__________(pilastro 3A”), tant'è che ha inserito negli acquisti

del marito fr. 49 204.60 corrispondenti al

saldo il 29 gennaio 2008. Perché ciò sarebbe erroneo l'appellante non spiega.

Quanto ad accrediti sul conto successivi allo scioglimento del regime

matrimoniale, essi non rientrano nel calcolo dell'aumento (sopra, consid. 10b).

Una volta ancora di conseguenza l'appello vede la sua sorte segnata.

Considerandi

II. Sul

contributo alimentare

12.

Relativamente contributo

alimentare per la moglie, il Pretore ha rilevato che nella misura in cui chiedeva

un contributo pendente causa, AP 1 avrebbe dovuto instare per l'emanazione di un

provvedimento cautelare, una decisione in

tal senso essendo stata emanata del

resto il 29 gennaio 2010 (inc. DI.2008.855). Quanto al periodo dopo il divorzio,

egli ha ritenuto la richiesta “difficilmente decifrabile, laddove l'attrice pretende

che il diritto all'alimento si esaurisca con la piena soddisfazione delle

pretese derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale”. Comunque sia, accertato

un matrimonio di lunga durata, egli ha determinato il reddito di AO 1 in fr. 8577.65

mensili (corrispondenti alle rendite AI e LPP) a fronte di un fab­bisogno minimo

di fr. 6574.20, non senza constatare che dal 15 giugno 2012 la disponibilità

di fr. 2000.– mensili è pignorata per pagare debiti di fr. 44 370.–. Il primo giudice non ha mancato di ricordare

che in precedenza il marito poteva contare su entrate ben più consistenti, ma che

“l'irreversibilità dei problemi di salute e l'impossibilità di riprendere la

sua attività di manager incide naturalmente sulla sua condizione economica e

sul tenore di vita”. Inoltre – egli ha soggiunto – il marito non poteva fare

assegnamento sull'appoggio economico dei familiari, giacché “l'agiatezza e lo

stile di vita dei coniugi __________ si fondavano in primis sulle entrate

garantite dall'attività professionale del convenuto”.

Per quel che riguarda AP 1, nel

frattempo trasferitasi in Spagna, il Pretore ne ha accertato il reddito in € 2200.–

mensili (€ 1500.– da attività lucrativa, € 713.50 dalla locazione dell'immobile

a __________), mentre non ha riconosciuto il fabbisogno minimo di fr. 7000.–

mensili da lei esposto, poiché “da un lato [esso] si fonda su documentazione

vetusta rispetto al suo trasferimento (almeno per buona parte dell'anno)

all'estero e dall'altro non è credibile a fronte della situazione reddituale e

logistica accertata”. Egli ha operato così “un ridimensionamento delle spese correnti

in misura equivalente al reddito conseguito”, onde la possibilità per l'interessata

di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. Il primo giudice non ha

mancato di constatare che il tenore di vita della moglie è inferiore a quello sostenuto

dopo la separazione di fatto, ma a mente sua “la prerogativa dell'attrice di

mantenere quello stile di vita si è definitivamente consumata con la

separazione giudiziale davanti al Tribunale di __________”, ricordando che “il

(lamentato) mancato accertamento da parte dell'autorità giudiziaria estera, dei

parametri sui quali fondava l'accordo giudiziale sottoscritto dai coniugi,

nulla toglie alla consapevolezza che AP 1 poteva (e doveva) avere sulla propria

condizione e all'opportunità di rispettare il principio pacta sunt servanda

per quanto accordato tra i coniugi”. Per finire il Pretore non ha riconosciuto all'attrice

nessun contributo alimentare, anche perché “l'indennizzo ottenuto dalla

liquidazione del regime matrimoniale e la ripartizione della previdenza professionale,

unitamente all'età dell'attrice (42 anni compiuti) e al suo stato di salute,

nonché all'attuale inserimento professionale

potranno agevolarla nel percorso di indipendenza intrapreso”.

13.

L'appellante rimprovera

al Pretore di avere esaminato il diritto a un contributo alimentare solo per il

periodo posteriore al divorzio, senza statuire a titolo retroattivo, seppure l'art.

126.

CC lo abilitasse a fissare l'inizio dell'obbligo contributivo anche prima

della pronuncia del divorzio. La doglianza non può essere condivisa. Di regola un contributo alimentare a norma dell'art.

125.

CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato

dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate

allo scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2

consid. 2b). Per tenere conto di casi particolari il giudice del divorzio

può stabilire nondimeno che in determinate fattispecie tale contributo

alimentare decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione

(art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che

pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF

128.

III 122 consid. 3b/bb), quand'anche altri dispositivi sugli effetti

del divorzio siano impu­gnati. Anzi, secondo certi autori in circostanze

eccezionali il giudice del divorzio può far decorrere il contributo alimentare

dell'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata

introdotta la causa di divorzio (Gloor/ Spycher

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 4 in fine ad art. 126 CC). Eccezio­nale

potrebbe essere – secondo Pichonnaz

– il caso in cui una moglie non abbia ottenuto contributi di mantenimento

pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio

(Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 126 CC). Simile retroattività

è nondimeno problematica, giacché contributi alimentari dovuti in costanza di

matrimonio vanno definiti a norma dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC (I CCA,

sentenza inc. 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 5).

In concreto è vero che pendente

causa la moglie non ha percepito alcun contributo alimentare, salvo quello

spontaneamente versato dal marito per un certo periodo. Resta il fatto che

davanti al Tribunale di __________, chiamato a regolare la separazione dei

coniugi, essa ha rinunciato a contributi di mantenimento (“ogni coniugi provvede

al proprio mantenimento”: doc. 4), mentre in seguito la sua pretesa di

contributo provvisionale è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del

19.

gennaio 2010 (inc. DI.2008.855). In simili circostanze l'appellante non può

pretendere di fare retroagire il contributo ali­mentare dell'art.

125.

CC, l'eccezione indicata poc'anzi non potendo ravvisarsi in un caso come

quello in esame.

14.

L'appellante ribadisce di

avere diritto al medesimo tenore di vita raggiunto durante la vita in comune o,

per lo meno, allo stesso livello di vita sostenuto dal debitore alimentare.

Essa contesta di essere in grado di far fronte autonomamente al proprio manteni­mento,

almeno fin quando non avrà ricevuto quanto le è riconosciuto in liquidazione

del regime dei beni. Rammenta che dopo la separazione essa ha esercitato

un'attività lucrativa, guadagnando in media fr. 3500.– mensili, e che dopo un

periodo di disoccupazione essa si è trasferita in Spagna, dove percepisce tra €

600.

– e 1800.– mensili, insufficienti per considerarla indipendente e tanto

meno per assicurarle il debito mantenimento. Essa critica altresì che il

Pretore le abbia imputato il reddito derivante dalla locazione dell'immobile di

__________, nessun diritto essendole stato riconosciuto su quel bene. A suo

parere poi la rinuncia a contributi alimentari dichiarata davanti al Tribunale

di Genova non costituisce una rinuncia al tenore di vita precedente la

separazione, poiché “all'epoca i presupposti e le speranze (anche lavorative)

erano ben diversi da quelli successivamente verificatisi e dell'effettiva

situazione di indigenza finanziaria in cui essa – suo malgrado – si è ritrovata

e si ritrova da oltre due anni”. In definitiva, considerata la disponibilità economica

del marito di almeno fr. 4000.– mensili, dovendosi dedurre dal fabbisogno di

lui il leasing dell'automobile, l'appellante rivendica un contributo alimentare

di fr. 4000.– mensili dal 30 giugno 2011 (termine della disoccupazione) fino alla

devoluzione degli averi a lei spettanti in liquidazione del regime dei beni.

15.

I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv.

1.

CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono

già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera

(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio

ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore.

Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come

in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per prin­cipio – di

conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un

diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al

contributo, come si desume dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un

contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere

da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità

contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1

con riferimenti).

a) Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe

(DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il

livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.

In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire

da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo

luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti

poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 15).

b) Nella

fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata 11 an­ni e il riparto dei

ruoli ha influito manifestamente sulla situazione finanziaria della moglie, la

quale dopo il matrimonio non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Ora, per

quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore

ha omesso di accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione

domestica, limitandosi a calcolare i loro fabbisogni personali dopo il divorzio.

Quale fosse tale livello di vita non è dato di sapere, l'appellante prospettandone

sì uno “alquanto agiato”, ma non quantificandolo per nulla e limitandosi per

finire a rivendicare un contributo di fr. 4000.– mensili, corrispondente –

apparentemente – a quanto versato spontaneamente dal marito per un certo

periodo dopo la separazione (sentenza impugnata, consid. 8e). Né il tenore di

vita è desumibile dagli atti, nessuna procedura a tutela dell'unione coniugale o

di natura provvisionale, le cui risultanze potrebbero costituire un riferimento

oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d,

I-2005 pag. 778), essendo stata esperita. In mancanza di elementi per determinare

il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, che spettava all'attrice

addurre, nessun ulteriore margine può essere aggiunto così al fabbisogno minimo

di lei.

In

merito alla situazione odierna non va dimenticato dipoi che dal 28 ottobre 2013

AP 1 si è definitivamente trasferita in Spagna, come risulta dal sistema

generalizzato ticinese dei dati anagrafici (movpop),

di modo che nemmeno il fabbisogno minimo di fr. 7000.– mensili da lei esposto è

di ausilio. Ignorandosi a quanto ammontino le sue attuali necessità, non vi

sono ragioni per scostarsi dall'importo di € 2200.– mensili fissato dal Pretore,

non espressamente contestato dall'appellante, tanto più che non spetta a questa

Camera indagare d'ufficio, in materia di contributi alimentari fra coniugi

applicandosi il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

c) La

seconda questione è di valutare se e in che misura l'appellante sia in grado di

finanziare da sé il proprio debito mantenimento, fermo restando che essa, trentaseienne

al momento della separazione e senza problemi di salute, non nega di poter

essere tenuta a svolgere un'attività lucrativa. Premesso ciò, l'interessata non

contesta di poter guadagnare con un impiego a tempo pieno almeno i € 1500.–

mensili determinati dal Pretore. Critica che le sia stato imputato il red­dito

derivante dalla locazione dello stabile a __________

(€

713.50

mensili), ripetendo di non avere alcun diritto sull'immobile. Ora, trattandosi

di definire la situazione dell'appellante dopo il passaggio in giudicato della

sentenza di divorzio, appare effettivamente inverosimile che dopo di allora il convenuto

sia intenzionato ad accordarle il diritto di continuare a riscuotere

quell'introito da un fondo di sua proprietà. D'altro lato è vero che in esito

all'attuale sentenza l'appellante riceverà una liquidazione del regime

matrimoniale (correlata al valore venale dell'immobile). Ed essa medesima

chiede un contributo ali­mentare (di fr. 4000.– mensili) dopo il divorzio solo fino

al “momento in cui la liquidazione del regime matrimoniale sarà terminata e

completata con la devoluzione”, cioè fino a quan­do essa non avrà incassato il

capitale.

Nelle

condizioni illustrate il problema è di sapere se fino al momento in cui avrà

avuto modo di riscuotere la sua spettanza, l'appellante riuscirà a sopperire al

proprio fabbisogno minimo di € 2200.– mensili. La risposta non può essere data

da questa Camera, poiché tutto dipende dal lasso di tempo che il Pretore

concederà a AO 1 per tacitare la moglie, senza dimenticare che il coniuge debitore

di una partecipazione all'aumento può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato

della somma gli arrecasse serie difficoltà (art. 218 cpv. 1 CC). Se fino a quel

momento l'interessata potrà continuare a percepire € 713.50 mensili dalla

locazione della casa a __________, il suo fabbisogno minimo risulterà coperto.

In caso contrario il Pretore dovrà prevedere un contributo alimentare

transitorio (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid.

4s). Il dispositivo della sentenza impugnata che rifiuta all'attrice ogni contributo

di mantenimento va in ogni modo annullato, libero il Pretore di riconfermarlo

ove giungesse alla conclusione che l'attrice è in grado di sovvenire al proprio

fabbisogno minimo fino alla riscossione della somma.

III. Sulle spese processuali, le

ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello

16.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla questione del contributo

alimentare a titolo retroattivo e

largamente sulla liquidazione del regime dei beni. La contesa rimane aperta

invece sul valore venale dell'immobile a __________ e sul contributo alimentare

a tempo determinato. Tutto ponderato, si giustifica equitativamente di suddividere

le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Sugli oneri di prima

sede il Pretore giudicherà ulteriormente al momento di emanare la nuova

sentenza.

17.

La richiesta di gratuito

patrocinio formulata da AP 1 non può essere accolta. Nelle cause di stato una simile

richiesta va preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione

ad litem. Il principio è quello, infatti, per cui i costi di causa di

divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato

è puramente sussidiaria (DTF 135 I 96 consid. 2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia

11.

consid. 3a; Bühler

in: Berner Kommentar, ZPO, op. cit., n. 49 alle note introduttive agli art. 117–123).

In concreto l'appellante non pretende avere chiesto invano al marito lo

stanziamento di una provvigione ad litem per la causa di divor­zio, né

sostiene che una richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito

infruttuosa, tanto meno se si pensa che una tale partecipazione le era stata

riconosciuta dal Pretore (decreto del 29 gennaio 2010). Il tutto senza dimentica

che 30 giorni dopo la decorrenza del termine per appellare essa avrebbe potuto pretendere

almeno l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC (fr. 68

139.

–), la decisione del Pretore essendo divenuta esecutiva al riguardo

(art. 315 cpv. 1 CPC). In condizioni del genere non sono date le premesse per

sollecitare il beneficio del gratuito patrocinio.

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

18.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3, n. 5 e n. 6 della

sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1500.–

complessivi sono poste per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico

di AO 1, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).