11.2013.32
Ritiro dell'appello
12 settembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2013.32
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, ICCA
Titolo:
Ritiro dell'appello
DESISTENZA
art. 106 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2013.32
Lugano
12 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2013.866 (avviso
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 26 febbraio 2013 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
giudicando sull'appello del 25 marzo 2013 presentato
da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 12 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: che statuendo su un'istanza introdotta il
26 febbraio 2013 da AO 1, con decisione del 12 marzo
2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato all'Istituto
delle Assicurazioni Sociali di trattenere mensilmente dalla rendita di vecchiaia
di AP 1 fr. 1400.00 mensile, riversandolo direttamente su un conto bancario intestato
all'istante;
che
contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25
marzo 2013 per ottenere in riforma del giudizio impugnato la reiezione
dell'istanza presentata da AO 1;
che
il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
che
il 6 settembre 2013 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che
Fatti
il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente
dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
che
desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di
assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106 cpv. 1 CPC);
che per
motivi d'equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107
CPC);
che nella
fattispecie, la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando
senza sentenza (art. 21 LTG);
che non
si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante
per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese
processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione
a:
Considerandi
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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