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Decisione

11.2013.32

Ritiro dell'appello

12 settembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente

dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

che

desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.

106 cpv. 1 CPC);

che per

motivi d'equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107

CPC);

che nella

fattispecie, la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando

senza sentenza (art. 21 LTG);

che non

si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante

per osservazioni;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La

causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese

processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione

a:

Considerandi

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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