11.2013.33
Reclamo contro una decisione con cui il giudice dell'esecuzione rifiuta una dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano
24 giugno 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2013.33
Data decisione, Autorità:
24.06.2013, ICCA
Titolo:
Reclamo contro una decisione con cui il giudice dell'esecuzione rifiuta una dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
art. 327a CPC
Incarto n.
11.2013.33
Lugano,
24 giugno
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2013.1065 (dichiarazione
di esecutività secondo la Convenzione di Lugano e richiesta di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza dell'8 marzo 2013 dalla
dott. RE 1 (I)
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
CO 1,
giudicando
sul reclamo del 20 marzo 2013 presentato da contro la sentenza emessa dal
Pretore l'11 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di separazione pendente fra __________ e
il Tribunale di Como ha nominato
l'11 dicembre 2009 in qualità di consulente tecnico d'ufficio la
psicologa dott. RE 1. Questa ha consegnato alla cancelleria del Tribunale una
perizia del 21 gennaio 2011, cui ha accluso una nota d'onorario di € 5000.00 (di
cui € 204.00 di spese) per 160 ore di lavoro, contributi previdenziali del 2% e
IVA del 20% non compresi. Statuendo il 26 gennaio 2011, il Giudice
istruttore
del Tribunale ha così deciso:
Visto, si liquida complessivamente €
4604.00
di
cui € 204.00 per spese, così come per il fondo spese.
Tributi
e contributi come per legge.
Il cancelliere del Tribunale ha attestato il 5 luglio 2011
l'esecutività del provvedimento.
B. L'8
marzo 2013 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendogli
di dichiarare esecutivo in Svizzera giusta l'art. 38 n. 1 CLug il provvedimento
emanato dal Giudice istruttore del Tribunale di Como e di sequestrare a saldo
della sua nota professionale la retribuzione conseguita da CO 1 lavorando per __________ Vezia, fino a concorrenza di fr. 3242.85. Con
decisione dell'11 marzo 2013, emanata senza contraddittorio, il Pretore
ha respinto la richiesta e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico
dell'istante.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 20 marzo 2013 a questa Camera per ottenere che il noto provvedimento emesso il 26 gennaio 2011 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Como sia dichiarato esecutivo in Svizzera e che il
giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Il reclamo non è stato notificato
a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione
di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un
trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Competente
nel Cantone Ticino è, senza riguardo a questioni di valore, il Pretore (art. 37
cpv. 3 LOG), che statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). La
sua decisione non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC), ma solo di
reclamo (art. 319 lett. a e 327a cpv. 1 CPC), dato anche ai terzi
toccati nei loro diritti (art. 346 CPC). Applicandosi la Convenzione di Lugano,
il termine d'impugnazione è quello dell'art. 43 par. 5 (un mese,
rispettivamente due: art. 327a cpv. 3 CPC). Tempestivo, il reclamo in oggetto
è di conseguenza ricevibile.
2. La
decisione di cui è chiesta l'esecutività nella fattispecie consiste nel
provvedimento con cui il Giudice istruttore del Tribunale di Como ha liquidato
in complessivi € 4604.00 (di cui € 204.00 di spese) la nota d'onorario
presentata dall'istante per l'opera svolta come consulente tecnico d'ufficio
nella causa di separazione che oppone __________ a CO 1. L'istante ammette di avere ricevuto € 800.00 al conferimento dell'incarico ed € 2328.04 in
seguito. Al saldo di € 2624.73 (fr. 3242.85) essa giunge in base al seguente
conteggio:
rimunerazione tassata dal Giudice
istruttore € 4604.00
acconto
ricevuto al conferimento dell'incarico € 800.00
€
3804.00
contributo obbligatorio
in Italia (4% su € 3804.00) € 152.16
IVA
italiana (21% su € 3890.08) € 830.79
€ 4786.95
“interessi
legali italiani sulla sorte capitale”
(€
3804.00 dal 26 gennaio 2011 all'8 marzo 2013) € 165.82
€
4952.77
acconto
versato € 2328.04
€
2624.73
Sta di
fatto che l'unica cifra figurante nella decisione di cui è chiesta
l'esecutività consiste nel citato ammontare di € 4604.00. Le maggiorazioni
per contributi obbligatori del 4%, IVA del 21% e “interessi italiani sulla
sorte del capitale” sono allegazioni unilaterali dell'istante, estranee alla
decisione. Non può quindi essere dichiarata esecutiva una decisione che non li
contempla. Su questo punto il reclamo si rivela già di primo acchito destituito
di consistenza.
3. Per
quanto riguarda il saldo della nota professionale tassata dal Giudice
istruttore del Tribunale di Como, la decisione da riconoscere non stabilisce
chi ne sia debitore. La reclamante dà per scontato che la somma sia dovuta “da
entrambe le parti in causa in via solidale tra loro”, ma il Tribunale di Como
nulla ha disposto al riguardo. Certo, secondo la reclamante “in mancanza di indicazione
in merito all'imputabilità della spesa, questa è posta a carico di entrambe le
parti in via solidale come riconosce la giurisprudenza italiana in modo
costante (cfr. sentenza Cassazione civile, Sezione II, 30 dicembre 2009, n. 28 094)”. Ciò sarà
anche vero, ma non compete a questa Camera integrare la decisione straniera
sulla scorta di elementi estrinseci. Se la rimunerazione del consulente tecnico
d'ufficio in una causa di separazione va posta solidalmente a carico dei
coniugi e la pretesa va riscossa in Svizzera, per essere riconosciuto a norma
dell'art. 38 n. 1 CLug il principio della responsabilità solidale deve trovarsi
nella decisione di cui è chiesto l'exequatur. Poco importa che – come
allega la reclamante – in caso di reclamo l'autorità giudiziaria superiore esamina
con cognizione piena i motivi diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art.
327a cpv. 1 CPC). Questa Camera non può, comunque sia, riconoscere
quanto non sta scritto della sentenza da delibare. Il che non ha del resto alcuna
attinenza con i motivi diniego previsti dalla Convenzione di Lugano. Ne segue
che, privo di fondamento, il reclamo è destinato all'insuccesso.
4. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
assegnano ripetibili a CO 1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni
al reclamo.
5. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. le spese
processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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