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Decisione

11.2013.35

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: decreto supercautelare non impugnabile

19 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2013.107

(protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con

istanza del 5 aprile 2013 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1, )

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sul reclamo del 12 aprile 2013 presentato da AP 1 contro il decreto supercautelare

emesso l'8 aprile 2013 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 23 luglio 2012 emessa a protezione dell'unione coniugale il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1958), tra l'altro, a

versare dal 1° gennaio 2012 un contributo alimentare di fr. 192.50

mensili alla moglie AO 1 (1962), un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili alla figlia maggiorenne G__________

(11 febbraio 1994) e un contributo alimentare di fr. 1368.50 mensili al

figlio M__________ (9 dicembre 1995), assegni familiari non compresi. Tale decisione

è passata in giudicato.

B. Il

13 marzo 2013 AP 1 ha chiesto al Pretore di ridurre retroattivamente dal 1°

marzo 2013 il contributo alimentare per G__________ a fr. 1353.50 mensili e

quello per M__________ a fr. 82.50 mensili. Con ordinanza del 14 marzo 2013 il

Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 20 giorni per “presentare tutti i

documenti aggiornati su redditi e spese”, convocando i coniugi all'udienza del

22 aprile 2013 per il dibattimento, poi rinviato su iniziativa di AO 1 al 7

maggio 2013. In seguito quest'ultima ha ottenuto una proroga fino al 25 aprile

2013 per produrre i documenti in questione.

C. AP 1 ha instato il 5 aprile 2013 davanti al Pretore perché la riduzione dei contributi alimentari da lui

postulata fosse decretata immediatamente in via cautelare, senza contraddittorio,

subordinatamente previo contraddittorio. Statuendo con “decreto supercautelare”

dell'8 aprile 2013, il Pretore ha respinto

la domanda e ha confermato l'udienza del 7 maggio 2013 indetta per

il contraddittorio, senza prelevare spese processuali.

D. Contro

il decreto predetto AP 1 ha presentato il

12 aprile 2013 un reclamo a questa Camera per ottenere che la

decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere la riduzione dei

contributi alimentari da lui sollecitata in via cautelare, eventualmente previo

contraddittorio. Il reclamo non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”

sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali,

l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1

lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge

tale valore, la decisione di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Tanto nell'uno

quanto nell'altro caso, in ogni modo, la decisione dev'essere stata presa dal

giudice dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi. Decreti

superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (FF 2006

pag. 6729 in alto). Ciò vale non solo quando il giudice accolga un'istanza

supercautelare, ma anche quando la respinga (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con

numerosi richiami). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, infatti, egli deve

ancora sentire la parte convenuta (art. 265 cpv. 2 CPC).

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto l'8 aprile 2013 i provvedimenti superprovvisionali

chiesti dall'istante il 5 aprile precedente, convocando le parti all'udienza

del 7 maggio 2013 per il contraddittorio. AO 1 non ha ancora avuto modo di

pronunciarsi sulla riduzione immediata dei contributi alimentari, sempre ch'essa

sia abilitata a rappresentare anche la figlia maggiorenne G__________. Potrà

esprimersi in proposito all'udienza del 7 maggio 2013 già indetta dal Pretore per

discutere il merito dell'istanza di riduzione, una volta prodotti entro il 25

aprile 2013 “tutti i documenti aggiornati su redditi e spese”. Il decreto

dell'8 aprile 2013 con cui il Pretore ha respinto la riduzione immediata dei

contributi alimentari senza contraddittorio, decreto per altro espressamente

designato come “supercautelare” dal primo giudice, non è dunque impugnabile. Nel

suo memoriale AP 1 dà per scontata l'ammissibilità del reclamo (pag. 5 in fondo), ma non illustra minimamente quali argomenti sorreggano la sua ferma convinzione. Men che

meno egli spiega perché nella fattispecie, fosse impugnabile il decreto,

sarebbe dato unicamente reclamo allorché il valore litigioso eccede fr. 10 000.– (sopra,

consid. 1). Improponibile, il memoriale sfugge così a ogni disamina.

3.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

attribuiscono ripetibili alla convenuta, che non è stata chiamata dalla Camera a

formulare osservazioni al reclamo.

4.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non consta raggiungere la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si

consideri che il contributo alimentare per M__________ si estinguerà in ogni

modo alla maggiore età del figlio, il 9 dicembre prossimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

– G, ;

– M, ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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