11.2013.36
Appello stralciato dai ruoli per ritiro
8 aprile 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2013.36
Data decisione, Autorità:
08.04.2014, ICCA
Titolo:
Appello stralciato dai ruoli per ritiro
DESISTENZA
art. 106 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2013.36
Lugano,
8 aprile 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.421
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 18 luglio 2011 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 18 aprile 2013 presentato dall'istante
contro la sentenza
emessa
dal Pretore il 4 aprile 2013;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 4 aprile 2013, emanata a protezione dell'unione
coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AP 1
(1981) a versare alla moglie AO 1 (1990) un contributo
alimentare di fr. 1430.– mensili dal 26 maggio 2011 al 28 febbraio 2012
e di fr. 1050.– mensili dal 1° marzo 2012 in poi;
che
contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 aprile
2013 nel quale ha chiesto – previa concessione del gratuito patrocinio – di annullare
il contributo alimentare per la moglie (subordinatamente di ridurlo a fr.
725.– mensili) e di ordinare la separazione dei beni tra i coniugi, modificando
in tal senso il giudizio del Pretore;
che una
richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal
presidente di questa Camera con decreto del 25 aprile 2013;
che,
invitata a esprimersi sul rimedio giuridico, nelle sue osservazioni dell'8
maggio 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, non senza postulare a sua
volta il beneficio del gratuito patrocinio;
che con
lettera del 2 aprile 2014 AP 1 comunica ora a questa
Camera di ritirare l'appello, avendo raggiunto un accordo con la moglie;
e considerando
in diritto: che
il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare
unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.
sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.
5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato
a recedere dalla lite;
che desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –
in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1
CPC);
che nella
fattispecie si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di
spese, non tanto perché la causa verteva sul diritto di famiglia (art. 107 cpv.
1 lett. c CPC), quanto per la buona volontà dimostrata dal debitore
nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che a AO
1 va riconosciuta in ogni modo una congrua indennità
per ripetibili, avendo essa introdotto osservazioni all'appello per il tramite
di un patrocinatore;
che per
quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante
dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse;
che il diritto
all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);
che, di
conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo,
il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza
del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre
2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);
che ciò
vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte
non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo
meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio
(loc. cit.);
che nella
fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera
allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo;
che
quando ha ritirato l'appello AP 1 non beneficiava del gratuito patrocinio,
ragion per cui è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in
proposito;
che
diversa è la situazione di AO 1, la quale è stata chiamata a presentare una risposta
all'appello di cui in buona fede non poteva prevedere l'inutilità;
che, del
resto, la sentenza del Pretore non consta essere affetta da un vizio tanto manifesto
e riconoscibile da dover indurre la convenuta ad astenersi dal formulare
osservazioni (DTF 139 III 477 in basso);
che invero l'attribuzione
di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da AO 1 senza oggetto (sentenza del Tribunale federale
5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3);
che alla luce della
precaria situazione finanziaria di AP 1, la relativa indennità appare tuttavia di
difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere
sin d'ora all'interessata, in gravi ristrettezze (art. 117 CPC), il beneficio
del gratuito patrocinio, già conferito per altro dal Pretore davanti al primo
grado di giurisdizione (DTF 122 I 322);
che per
quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore
d'ufficio, essa va commisurata al tempo che un avvocato diligente e sollecito
avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato;
che nella
fattispecie il patrocinio si è esaurito in sostanza nella stesura delle osservazioni
all'appello (5 pagine), le quali non hanno implicato alcuna citazione di dottrina
né di giurisprudenza e non devono avere richiesto ragionevolmente più di 4 ore
di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL
3.1.1.7.1), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie
(telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA (8%);
che alla
convenuta si giustifica di riconoscere perciò un'indennità di gratuito patrocinio
di fr. 1000.– arrotondati;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La
causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si
riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza
interesse.
4. AO 1 è
ammessa al gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato
del Cantone Ticino verserà per l'appellata alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 1000.–.
5. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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