11.2013.40
Contestazione di paternità: azione di disconoscimento tardiva
28 luglio 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.40
Lugano
28 luglio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2011.108 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 19 aprile 2011
da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
AO 2 (1996) e
AO 3 (2005),
(rappresentati
dal curatore avv. RA 1),
giudicando sull'appello del 24 aprile 2013
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1966) si
sono sposati a __________ il 29 gennaio 1990. Con sentenza del 20 giugno 1995
il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la separazione dei coniugi, risalente
di fatto al 17 febbraio 1995, ha omologato la convenzione sulle conseguenze
accessorie da loro sottoscritta e ha decretato la separazione dei beni (inc. OA.1995.753). Dopo di allora AO 1 ha dato
alla luce un figlio, AO 3, il 23 settembre 1996, e il 2 settembre 2005 un
altro figlio, AO 2. Presunto padre, AP 1 è stato iscritto come tale nei
registri dello stato civile e ha intrattenuto con i figli regolari relazioni personali.
B. I rapporti fra i coniugi sono
degradati verso la fine dell'estate del 2010, quando in esito ad accese
discussioni AO 1 ha detto al marito che con i bambini lui “non c'entrava
niente”. Ciò si è ripetuto alla fine di novembre 2010. Il 30 dicembre 2010 AP
1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 3, lamentando difficoltà
nell'esercizio delle visite e chiedendo di eseguire un “test della paternità”.
La Commissione tutoria regionale ha convocato i coniugi il 21 febbraio 2011 a
un'udienza del 5 aprile 2011, rinviata poi al 26 aprile successivo. Se non che,
il 19 aprile 2011 AP 1 ha promosso azione di disconoscimento della paternità nei
confronti di entrambi i figli davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, e il giorno stesso AO 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo
Pretore, postulando contributi alimentari per AO 3 e AO 2 (inc. DM.2011.101). La
Commissione tutoria regionale ha annullato così il 21 aprile 2011 l'udienza
prevista per il 26 aprile successivo. Invitata dal Pretore a nominare un
curatore processuale ai minorenni, essa ha designato il 10 maggio 2011 in
tale veste l'avv. RA 1.
C. Davanti al Pretore le parti
hanno raggiunto il 22 giugno 2011 un accordo cautelare sulle relazioni
personali tra AP 1 e i figli. In quella occasione il Pretore ha sospeso ambedue
le cause. Riattivata il 9 marzo 2012 la procedura di disconoscimento, AO 1 e i
figli hanno proposto il 13 aprile 2012 di respingere la petizione. Al
dibattimento del 29 maggio 2012 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria
è cominciata seduta stante e il 31 maggio 2012 l'educatrice e psicomotricista __________
è stata incaricata di redigere un rapporto sui diritti di visita, da lei consegnato
il 15 giugno 2012. Il 22 giugno seguente il Pretore ha ordinato una
perizia del DNA, affidata al __________ di __________. Dal referto, del 18
luglio 2012, la paternità dell'attore è risultata esclusa con una probabilità
superiore al 99.99999999%. Sentiti due testimoni il 10 dicembre 2012, due
altri testimoni sono stati escussi il 5 febbraio 2013 e a tale udienza le parti
hanno tenuto le arringhe finali, ribadendo le rispettive posizioni. Nel
frattempo, con istanza dell'8 gennaio 2013 AP 1 ha postulato il gratuito patrocinio
(inc. SO.2013.65).
D. Con sentenza dell'8 marzo
2013 il Pretore ha respinto la petizione, giudicata tardiva. Le spese
processuali di fr. 8990.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a
rifondere a AO 1 fr. 3000.– e a AO 3 e AO 2 fr. 1200.– ciascuno per
ripetibili. L'attore si è visto respingere anche il beneficio del gratuito
patrocinio.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera il 24 aprile 2013 per ottenere, previa
concessione del gratuito patrocinio in appello, l'accoglimento della sua petizione
e la conseguente riforma della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni del
10 e del 28 maggio 2013 i convenuti propongono di respingere l'appello. Accertato
che il 23 settembre 2014 AO 3 è divenuto maggiorenne, il giudice delegato di
questa Camera ha impartito al medesimo il 18 giugno 2015 un termine per comunicare
se ratificasse l'operato del curatore. AO 3 ha confermato il 27 giugno 2015 di
approvarlo.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295
CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
“secondo
l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale restrizione è senza oggetto, un disconoscimento di paternità
essendo privo di valore litigioso. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata all'attore l'11 marzo
2013, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013
(inclusi) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 24 aprile
2013, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. AO
3 ha raggiunto la maggiore età – come detto – in pendenza di appello, il
23 settembre 2014. Non essendo egli più soggetto all'autorità parentale
(art. 296 cpv. 2 CC) e potendo agire da sé solo, è venuta a cadere anche la sua
curatela di rappresentanza (art. 308 cpv. 2 CC). Su richiesta del giudice
delegato egli ha dichiarato nondimeno di approvare le osservazioni del
10 maggio 2013 presentate dal suo ex curatore. Egli conserva perciò il
ruolo di resistente in appello.
3. Il marito è presunto padre di
un figlio nato durante il matrimonio (art. 255 cpv. 1 CC). Se intende
contestare tale presunzione egli deve promuovere causa contro la madre e il figlio
(art. 256 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC), che formano un litisconsorzio
necessario (DTF 138 III 737). Il diritto all'azione si estingue entro un anno dacché
il presunto padre ha avuto notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità
o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, ma in ogni
caso entro cinque anni dalla nascita (art. 256c cpv. 1 CC). Si tratta di
termini perentori, che non possono essere interrotti né sospesi (DTF 132 III 2 consid.
2). Dopo la loro scadenza una contestazione della paternità rimane possibile solo se il ritardo ad agire è scusato “da
gravi motivi” (art. 256c cpv. 3 CC). Ciò mira a proteggere gli
interessi del figlio (DTF 132 III 4 consid. 2.2 con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1984, n. 9 segg. ad art. 256c CC).
“Gravi motivi” possono essere fatti
valere senza limiti di tempo, per il che vanno interpretati restrittivamente
(DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). Meri sospetti e dicerie non
bastano per configurare un “grave motivo”, ma il presunto padre non può
accomodarsi del dubbio. Se le circostanze gli permettono di informarsi sui
fatti pertinenti, deve cerziorasi (DTF 119 II 112 in alto). Prima di intentare
causa, ad ogni modo, egli deve avere acquisito sufficiente certezza dell'esclusa
sua paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la madre ha abitato
con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli la madre stessa rivelato che il figlio è verosimilmente di un altro (Burgat/Guillod, Les actions tendant à
la destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité,
in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35,
n. 110 con riferimento a DTF 132 III 5 consid. 3.1 e 3.2; v. anche
sentenza del Tribunale federale 5A_240/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5.1 e
6.2.1). Sta di fatto che la scoperta di un “grave motivo” non concede al
presunto padre termini supplementari entro cui procedere (DTF 132 III 5 consid.
3.2). Gli impone di agire con sollecitudine, di regola entro un mese, salvo eccezioni
come in caso di malattia o di assenza per vacanze (DTF 136 III 595 consid.
6.1.1 con riferimenti). E quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio,
tanto più celere dev'essere la reazione (sentenza del Tribunale federale
5A_298/2009 del 31 agosto 2009, consid. 4.2).
4. Nella decisione impugnata
il Pretore ha constatato che in concreto l'azione di disconoscimento è stata promossa
il 19 aprile 2011, oltre cinque anni dopo la nascita di AO 3 (23 settembre
1996) e oltre cinque anni dopo la nascita di AO 2 (2 settembre 2005). Accertato
ciò, egli ha escluso l'esistenza di “gravi motivi” che giustificassero il
ritardo. Quanto al secondogenito, intanto, egli ha ritenuto inverosimile che
l'attore ignorasse di non esserne il padre, due testimoni avendo dichiarato di
avere sentito AO 1 dirgli – pur senza essere in grado di precisare quando – che
egli non è il genitore del bambino, tanto che questi lo chiama AP 1, sapendo di
non essere suo figlio. Per quel che è di AO 3, il Pretore ha rilevato che lo
stesso attore ammetteva di avere cominciato a dubitare della propria paternità –
se non altro – dopo un diverbio intervenuto con la moglie alla fine di novembre
2010. Ed egli sapeva già prima di quella gravidanza che la moglie frequentava
un altro uomo. Per di più, AO 1 non ha mai chiesto al marito alcun contributo
di mantenimento per i figli, limitandosi a riscuotere gli assegni familiari.
Comunque sia, ha soggiunto il Pretore, pur volendosi dipartire dal presupposto
che avesse acquisito sufficiente certezza di non essere il padre di AO 3 né di AO
2 alla fine di novembre 2010, AP 1 si è sì rivolto il 30 dicembre 2010 alla
Commissione tutoria regionale per far eseguire “un test della paternità”, ma
dopo di allora ha aspettato ancora quasi quattro mesi prima di intentare causa.
L'azione risulta dunque tardiva.
Del resto, ha soggiunto il
Pretore, si volesse anche supporre – per avventura – che alla fine di novembre
2010 i sospetti dell'attore non fossero concreti al punto da giustificare una
causa di disconoscimento, AP 1 nulla ha intrapreso per fugare i dubbi, salvo
scrivere il 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale. Ciò non è
compatibile con l'art. 256c cpv. 3 CC. Né andrebbe diversamente –
ha epilogato il Pretore – seppure ci si volesse dipartire, per ipotesi, dalle dichiarazioni
dello stesso attore, ovvero che concreti dubbi circa l'esclusa sua paternità
gli siano sorti solo dopo avere ricevuto una lettera del 22 febbraio 2011 in
cui il patrocinatore della moglie gli confermava esplicitamente ch'egli non è il
padre di AO 3 né di AO 2. Dopo quella lettera, in effetti, AO 3 ha lasciato
trascorrere ancora due mesi prima di avviare causa. Troppi, per giustificare
l'applicazione dell'art. 256c cpv. 3 CC. Senza dimenticare – ha concluso
il Pretore – che neppure una ponderazione dei contrapposti interessi avrebbe legittimato
un'azione di disconoscimento tardiva, considerato il rischio per AO 3 e AO 2 di
trovarsi senza un padre, senza diritti di mantenimento e senza la figura del
genitore che li ha seguiti fin da piccoli. Onde, in definitiva, il rigetto della
petizione.
5. L'appellante contesta che AO
2 lo chiamasse abitualmente “AP 1” (e non papà) sapendo di non essere suo figlio.
Egli sostiene che il bambino è stato “preparato per bene” dalla madre affinché
l'educatrice e psicomotricista __________, ascoltandolo, accertasse nel suo referto
sui diritti di visita che AO 2 lo chiama con il nome di battesimo. In realtà, egli
prosegue, come AO 3 è stato informato dalla madre solo in concomitanza con
l'avvio della causa di disconoscimento che suo padre è un altro uomo, altrettanto
può solo essere avvenuto con AO 2 (memoriale, punto 10, prima parte). Ora, come
AO 2 sappia – e da quando – che AP 1 non è suo padre non è stato accertato dal
Pretore. La convenuta ha dichiarato genericamente di avere “sempre detto” ciò
al bambino (verbale del 29 maggio 2012, pag. 5 in fondo). Sua sorella R__________
ha ripetuto che “lo stesso AO 2 ha saputo e sapeva di non essere figlio di AP 1”
(verbale del 10 dicembre 2012, pag. 4 in fondo). A__________, amico della
convenuta, ha ribadito l'identica frase (“AO 2 ha sempre saputo che AP 1 non è
suo padre”: verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5 a metà). Ci si può domandare se
simile reiterata laconicità basti per dimostrare concretamente il fatto. Sia
come sia, ai fini del giudizio importa chiarire quando l'attore abbia acquisito
sufficiente certezza di non essere il padre di AO 2 sulla base degli elementi
oggettivi di cui poteva disporre, non se (e quando) la madre abbia confidato al
bambino l'esclusa paternità dell'attore. Che AO 2 poi chiamasse l'attore con il
nome di battesimo – circostanza per altro esclusa da R__________ (verbale del
10 dicembre 2012, pag. 4 in fondo) – non è un indizio significativo, taluni
genitori permettendo notoriamente e per comune esperienza ai loro figli di rivolgersi
loro in tal modo. Su questi punti non soccorre pertanto attardarsi.
6. Afferma l'appellante che,
per quanto riguarda il momento in cui egli ha acquisito sufficiente certezza di
non essere il padre di AO 3 (momento che a suo parere coincide – come detto – con
quello in cui ha acquisito sufficiente certezza di non essere nemmeno il padre
di AO 2), esso si situa attorno al 30 dicembre 2011, “non appena la convenuta ha
messo in dubbio la sua paternità” ed egli ha adito, “da solo senza l'assistenza
di un legale”, la Commissione tutoria regionale per un “test della paternità”.
Al primo giudice l'attore rimprovera di avere trascurato che egli incontrava AO
3 e AO 2 praticamente tutti i giorni e che la convenuta gli ha mentito per
anni, lasciando che egli si comportasse da autentico genitore e fosse certo
della propria paternità. Nulla lo induceva in una situazione del genere a
nutrire sospetti. Che la moglie frequentasse altri uomini non lo inquietava,
continuando egli a intrattenere relazioni intime con lei. Solo nel corso della
causa poi essa ha indicato con nome e cognome il padre di AO 3 e quello di AO 2,
trovandosi a deporre sotto giuramento. Che la convenuta non abbia mai preteso
contributi alimentari per i figli rispondeva infine a un “accordo economico
raggiunto dalle parti”, motivato dalla precaria situazione economica di lui.
Accordo che in malafede la moglie non ha più rispettato nella causa di divorzio,
una volta scaduti i termini perentori per promuovere l'azione di disconoscimento
della paternità (memoriale, punto 10, seconda parte).
a) AO
3 è nato il 23 settembre 1996. È stato concepito perciò quando i coniugi,
separati di fatto dal 17 febbraio 1995, non erano più insieme da dieci mesi, né
avevano più ripreso – neppure temporaneamente – la comunione domestica. L'appellante
adduce di non avere dubitato della propria paternità perché aveva intrattenuto
relazioni intime con la moglie anche dopo la separazione. Se non che, AO 1 ha sempre
negato ciò nel modo più assoluto (risposta del 13 aprile 2012, pag. 3 in alto e
5 verso il basso). E nulla rende verosimile quanto l'appellante asserisce. Per
di più, durante il proprio interrogatorio l'attore ha accennato a un unico
rapporto avuto con la moglie nel periodo del concepimento (verbale del 29
maggio 2012, pag. 4 in alto). Ed egli non contesta nell'appello di avere saputo
che in quel periodo la convenuta frequentava un altro uomo (pag. 11 in alto). Ammesso
e non concesso pertanto che quel rapporto con la moglie sia avvenuto, oggettivamente
pesavano sulla paternità dell'attore seri sospetti. Se si considera poi che la
moglie non ha mai chiesto alcuna partecipazione finanziaria al mantenimento del
figlio, esonerando l'attore da ogni responsabilità sotto questo profilo, il
dubbio appariva greve e concreto. Certo, l'attore invoca un “accordo economico
raggiunto dalle parti” che lo esentava da obblighi di sostentamento per la sua precaria
situazione economica, ma di tale accordo non v'è traccia agli atti né sono
stati chiamati testimoni a suffragarne l'esistenza. In simili condizioni AP 1
aveva acquisito sufficiente certezza dell'esclusa sua paternità, a voler
essere generosi, per lo meno nei cinque anni successivi alla nascita di AO 3, scaduti
il 23 settembre 2001.
Nell'appello
l'attore lamenta che la moglie gli abbia mentito “per così tanti anni”, ma a
ben vedere non risulta che AO 1 lo abbia mai confortato nella paternità di AO 3.
Anzi, durante l'interrogatorio l'attore stesso ha dichiarato che “siccome mia
moglie venne a raccontarmi di essere incinta, ho dedotto che io ero il padre.
Penso che me lo abbia anche detto, ma non ne sono sicuro” (verbale del 29
maggio 2012, pag. 4 in alto). Per converso due testimoni hanno dichiarato
l'esatto contrario, ovvero che AP 1 è sempre stato al corrente di non essere genitore
di AO 3. Sull'attendibilità di R__________, sorella della moglie, si può opinare.
Essa ha dichiarato invero di avere sentito la convenuta “dire a AP 1
esplicitamente che non era il papà dei figli” in talmente tante occasioni da
non ricordarne, per finire, nemmeno una (verbale del 10 dicembre 2012, pag. 4
in basso). L'altro testimone, A__________, ha dichiarato che AP 1 “sapeva
benissimo” di non essere il padre di AO 3, salvo riconoscere che con lui “il
tema della paternità (…) non si è mai posto, non ne abbiamo mai parlato”
(verbale del 5 febbraio 2013, pag. 4 a metà). Ad ogni buon conto, si sia
o non si sia sentito dire dalla moglie che AO 3 è figlio altrui, per lo meno nei
cinque anni successivi alla nascita del figlio l'attore aveva cumulato – come
si è visto – elementi oggettivi tali da mettere pesantemente in dubbio la sua
paternità. Non può quindi valersi di “gravi motivi” per giustificare il
decennale ritardo ad agire.
b) AO
2 è nato il 2 settembre 2005 ed è stato concepito perciò quando i coniugi vivevano
stabilmente separati da quasi dieci anni. Una volta ancora l'appellante adduce
di non avere dubitato della propria paternità per avere intrattenuto relazioni
intime con la moglie anche nel periodo di quel concepimento. La moglie nega –
una volta ancora – con assoluta fermezza (loc. cit.). Durante il proprio
interrogatorio l'attore ha accennato invero a due rapporti avuti con lei in
quel periodo (verbale del 29 maggio 2012, pag. 4 verso il basso). Se non che, una
volta ancora nulla rende verosimile quanto egli asserisce. In compenso egli
sapeva – per suo stesso dire – che allora la convenuta “aveva una storia con un
certo Ivano”, il quale abitava in Italia vicino ai suoi genitori e con il quale
essa si sarebbe finanche potuta sposare (loc. cit.). Non si trattava dunque di
una frequentazione fugace. Seppure si volesse credere dunque all'assunto dei due
rapporti intimi prospettato dall'attore, sulla paternità di lui gravavano oggettivamente
sospetti ancora più pesanti che nel caso di AO 3. Come per AO 3 inoltre la
moglie non ha mai chiesto all'attore alcuna partecipazione al mantenimento,
mentre la tesi di un “accordo economico raggiunto dalle parti” che dispensava il
marito da obblighi di sostentamento rimane a livello di mera asserzione. Anche
per quanto riguarda AO 2, di conseguenza, l'attore aveva acquisito sufficiente contezza
dell'esclusa sua paternità, più ancora che nel caso di AO 3, per lo meno nei
cinque anni successivi alla nascita del bambino.
Si
aggiunga che, come per AO 3, AO 1 non consta avere rassicurato l'attore circa la
sua paternità di AO 2. E anche per quanto attiene a AO 2 i due testimoni citati
dianzi hanno confermato – pur nella loro relativa attendibilità – che AP 1 ha
sempre saputo di non essere genitore del bambino (verbale del 10 dicembre 2012,
pag. 5 in alto; verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5 in fondo). Comunque
sia, e come si è visto per AO 3, poco sussidia che la moglie abbia detto o non
abbia detto all'attore che AO 2 è figlio altrui. Al più tardi nei cinque anni
successivi alla nascita del bambino, scaduti il 2 settembre 2010, l'attore aveva
cumulato infatti elementi oggettivi tali da mettere gravemente in dubbio la sua
paternità. Nemmeno in relazione a AO 2 egli può dunque invocare “gravi motivi”
per scusare il ritardo ad agire.
7. Il giudizio sulla
tempestività dell'azione potrebbe esaurirsi nelle considerazioni che precedono,
il termine assoluto per un'azione di disconoscimento essendo decorso rispettivamente
il 23 settembre 2001 e il 2 settembre 2010 ancorché l'attore disponesse di
indizi idonei a mettere gravemente in forse – per non dire a escludere con
verosimiglianza – la sua paternità. Giovi nondimeno riscontrare l'ultima sua argomentazione,
secondo cui egli avrebbe – a mente sua – reagito tempestivamente il 30 dicembre
2010, quando si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 3 per ottenere un
“test della paternità” (appello, punto 11, prima parte). Quand'anche ci si
volesse fondare sul presupposto che quel 30 dicembre 2010 egli fosse ancora in
tempo per attivarsi, invero, rimane il fatto che – come ha sottolineato il
Pretore –
AP 1 ha aspettato ancora
quattro mesi dopo di allora per adire il giudice, mentre un presunto padre che
intenda far capo all'art. 256c cpv. 3 CC deve reagire entro un mese,
salvo malattia o assenza (sopra, consid. 3 in fine). E l'attore non invoca né
malattia né assenza.
È vero che nel caso specifico la
Commissione tutoria regionale non ha dato prova di particolare solerzia, avendo
convocato le parti solo il 21 febbraio 2011 a un'udienza del 5 aprile successivo.
È altrettanto vero però che la scelta di indirizzarsi a tale autorità anziché di
promuovere azione di disconoscimento si deve a un'opzione deliberata
dell'attore. Nell'appello egli ripete di non essere stato rappresentato in quel
frangente da alcun legale (pag. 9 in alto e 12 a metà), ma l'asserto è
equivoco, nella lettera del 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale
avendo egli scritto testualmente che “parlando con l'avvocato mi è stato consigliato
di rivolgermi a voi per richiedere il test della paternità” (doc. E). L'avvocato
sarà anche stato quello precedente, che ha ricevuto poi la lettera del 22
febbraio 2011 in cui il patrocinatore della moglie confermava esplicitamente a AP
1 ch'egli non è il padre di AO 3 né di AO 2 (sopra, consid. 4), ma poco
importa. Se ha adito intenzionalmente la Commissione tutoria regionale invece
del giudice civile, perdendo nel frattempo il termine per procedere in forza
dell'art. 256c cpv. 3 CC, l'attore può solo essere rimesso alle sue
responsabilità. Ne discende che, per quanto si voglia posticipare la decorrenza
del termine, la causa di disconoscimento della paternità promossa il 19 aprile
2011 risulta tardiva.
8. Rimane da esaminare nelle
condizioni illustrate se un “grave motivo” possa essere ravvisato, quantunque i
requisiti dell'art. 256c cpv. 3 CC non sussistano, perché il disconoscimento
tardivo della paternità si giustifichi in virtù di chiari interessi preponderanti
del presunto padre (principio enunciato nella sentenza del Tribunale federale
5A_240/2011 del 6 luglio 2011, consid. 7.1 con riferimento a DTF 136 III 596
consid. 6.2 e 134 III 241). L'appellante si duole al riguardo che il Pretore
abbia tenuto conto unilateralmente dell'interesse dei figli, dimenticando
ch'egli è vittima di un disegno precostituito, AO 1 avendo
aspettato la decorrenza dei
termini perentori entro cui egli
avrebbe potuto promuovere azione
di disconoscimento per esigere da lui nella causa di divorzio contributi
alimentari in favore di AO 3 e AO 2, sgravando i veri padri da ogni responsabilità.
Ciò che non è nell'interesse dei ragazzi, i quali ormai sanno ch'egli non è il
loro genitore e perderanno, per finire, ogni relazione con lui (memoriale,
punto 11, seconda parte).
Che AO 3 e AO 2 abbiano interesse
a non trovarsi in seguito all'azione di disconoscimento senza un padre, senza
diritti di mantenimento e senza la figura del genitore – sia pure putativo o
vicariante – che li ha seguiti fin da piccoli (sentenza impugnata, pag. 6 in
alto) non è discusso dall'attore. Egli non pretende, in particolare, che V__________
sia in grado di contribuire al sostentamento di AO 3 (ove ricorrano le premesse
dell'art. 277 cpv. 2 CC) né che I__________ possa contribuire a quello di AO 2,
nessuno dei due padri essendosi mai occupato del rispettivo figlio (deposizione
di A__________: verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5). D'altro lato
l'iscrizione di un padre nei registri dello stato civile non dipende solo da
fattori biologici o genetici: proprio perché l'art. 256c CC fissa
termini perentori all'azione di disconoscimento, nei registri dello stato civile
possono figurare come padri anche uomini che nei termini di perenzione non hanno
contestato – o hanno contestato senza successo – la presunzione derivante dal
matrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_619/2014 del 5 gennaio
2015, consid. 4.4).
Ciò posto, gli atti sono lungi
dal comprovare che in concreto AO 1 abbia sottaciuto all'attore l'esclusa sua paternità
su AO 3 e AO 2 in modo da lasciar scadere i termini perentori per promuovere
l'azione di disconoscimento ed esigere poi contributi alimentari nella causa di
divorzio. Risulta invece – come si è visto – che l'attore stesso ha indugiato nel
procedere giudizialmente quantunque elementi di peso mettessero gravemente in
dubbio la sua paternità genetica. Mal si intravede perciò quali chiari interessi
preponderanti di lui giustificherebbero un disconoscimento di paternità in
assenza delle condizioni fissate dall'art. 256c cpv. 3 CC. Quanto
all'argomento per cui non sarebbe nell'interesse dei ragazzi la paternità di un
uomo che non è il loro genitore biologico, l'appellante non contesta – come
detto – che, fosse accolta l'azione di disconoscimento, AO 3 e AO 2
rischierebbero di trovarsi senza un padre, senza diritti di mantenimento e
senza la figura del genitore che li ha seguiti da sempre. E che in seguito
all'azione di disconoscimento i ragazzi possano non più darsi cura di lui
ancora non significa – contrariamente all'opinione sua – che la presunzione di
paternità non sia per il loro bene. Chiari interessi preponderanti del presunto
padre all'accoglimento di un'azione di disconoscimento in assenza dei requisiti
dell'art. 256c cpv. 3 CC, in definitiva, non si riscontrano. Anche a quest'ultimo
riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
9. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1,
che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili. Altrettanto vale anche il curatore dei figli,
di cui dopo la maggiore età AO 3 ha approvato l'opera (sopra, consid. 2).
10. L'appellante non contesta il
diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, che ha accertato il suo
reddito in fr. 4079.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3507.95,
onde un margine disponibile di fr. 571.05 mensili sufficiente per finanziare i
costi del processo (sentenza impugnata, pag. 7). Postula tuttavia il beneficio
del gratuito patrocinio in appello, sostenendo che al suo fabbisogno minimo
vanno aggiunte le spese per le sedute di yoga prescrittegli dal medico (fr.
150.– mensili) e che con il margine disponibile residuo egli deve ancora versare
fr. 2990.– per costi processuali di primo grado e fr. 4104.– per onorari al proprio
avvocato (fr. 1944.– per il patrocinio in primo grado, fr. 2160.– per il
patrocinio in secondo grado). Gli mancano di conseguenza i mezzi necessari per
sopperire alle spese legali e processuali di appello.
a) Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per
far fronte ai costi della procedura e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (art. 117 CPC). Ci si può domandare se corsi di
yoga genericamente prescritti con certificato medico di una riga (accluso
all'appello) possano essere riconosciuti nel fabbisogno minimo. Quanto ai
rimanenti costi processuali di primo grado (fr. 2990.–), essi risultano scaglionati
in rate di fr. 100.– mensili (distinta dell'Ufficio dell'incasso e delle pene
alternative, datata 5 aprile 2013, allegata all'appello). Non è il caso ad ogni
modo di approfondire simili questioni. Dagli atti della causa di divorzio (inc.
DM.2011.101) emerge in effetti che con decreto cautelare del 15 aprile
2014 (inc. CA. 2013.176) il Pretore ha condannato AP 1 a corrispondere l'intero
suo margine disponibile a titolo di contributo alimentare per i figli (fr. 639.–
mensili per AO 3, fr. 145.– mensili per AO 2). Da quegli atti risulta inoltre
che dal 1° aprile 2015 egli è senza impiego e percepisce solo indennità di
disoccupazione (lettera 10 aprile 2015 della __________). Si può
ragionevolmente presumere dunque ch'egli non sia in grado di coprire i costi
del processo di appello nel giro di uno o, al massimo, due anni (DTF 135 I 224
consid. 5.1 in fine). Quanto alle probabilità di buon esito del ricorso, esse
apparivano scarse, ma non del tutto assenti. Si giustifica così di conferire al
richiedente il beneficio del gratuito patrocinio.
b) Per
quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di
una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere
per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto il memoriale di appello in
una causa già nota. Delle 15 pagine che compongono il memoriale inoltre le
prime otto erano superflue poiché consistono in una cronistoria del processo. Anche
presumendo poi un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, un
avvocato diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento
di un simile mandato più di una decina d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL
3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA
(8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 2150.– complessivi
(arrotondati).
11. Circa i rimedi esperibili
contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una
contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può
formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO
1 fr. 2500.– e a AO 3 e AO 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. AP 1 è ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino
verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150.–
4. Notificazione a:
–;
–.;
–;
–;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella (in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).