11.2013.41
Modifica di provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio
26 novembre 2015Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.41
Lugano
26 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2011.29 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza dell'11 agosto 2011
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 26 aprile 2013 presentato da AO 1e sull'appello del 29 aprile 2013
presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 aprile
2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1
(1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ (__________) il 27 dicembre
1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (l'11 ottobre 1988), M__________ (il
19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze
dell'__________ e la moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di
pulizia a tempo parziale.
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud i coniugi si sono intesi nel
senso di affidare i figli alla madre, AO 1 impegnandosi a versare un contributo
alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili
per ogni figlio. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato l'affidamento di L__________
al padre con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto
cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha poi obbligato AO 1 a versare dal
1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie,
uno di fr. 1477.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per
D__________, assegni familiari compresi.
C. Il 24 novembre 2004 AO 1 ha
promosso
azione di divorzio e con
decreto cautelare emesso il 13 maggio 2005 “nelle more istruttorie” il medesimo
Pretore ha fissato in fr. 982.50 mensili il contributo alimentare per la
moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per M__________ e in fr. 1260.–
mensili quello per D__________, assegni familiari compresi. In accoglimento di
un'istanza presentata il 10
giugno 2005 da AP 1 egli ha ordinato inoltre
con decreto cautelare del 14 giugno 2005 all'__________ di trattenere
in favore di M__________ dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 1477.50
mensili, da riversare su un conto __________ della moglie.
D. In esito a due istanze
presentate da AP 1 il 30 gennaio 2008 e da AP 1 il 10 marzo 2008, con
decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha modificato l'assetto in
vigore e ha condannato il marito a versare dal 1° maggio 2008 un contributo
alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie, portato a fr. 1371.–
mensili dal 1° settembre 2008, e uno di fr. 1327.50 mensili per il (solo) figlio
D__________ (assegni familiari compresi), ordinando all'__________ di
trattenere dallo stipendio del debitore la somma di fr. 2698.50 mensili da
riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato da AO 1 contro tale
decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 9 giugno 2009
(inc. 11.2008.158).
E. L'ordine così definito è
rimasto invariato anche in seguito a due altre
istanze del 25 agosto 2009, del marito (inc. DI.2009.211), e del 3 settembre 2009, della moglie (inc.
DI.2009.232), che il Pretore ha respinto con decreto
cautelare del 13 marzo 2012, confermato su ricorso delle parti da questa Camera
con sentenza del 22 giugno 2015 (inc. 11.2012.33). Nel frattempo, dal 1° luglio
2011 AO 1 è diventato inabile al lavoro nella misura del 50% e percepisce – dal
1° novembre 2011 – prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure
dalla sua cassa pensione, mentre il figlio D__________ si è trasferito da lui l'8
agosto 2011.
F. In seguito a ciò, l'11
agosto 2011 AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore affinché in via cautelare gli
fosse affidato D__________ (riservato il diritto di visita materno), fosse soppresso
dall'8 agosto 2011 il contributo alimentare per il figlio e fosse adattata con
effetto immediato la trattenuta di stipendio a fr. 573.50 mensili. Egli ha instato
altresì per l'assistenza giudiziaria. Statuendo senza contraddittorio quello
stesso giorno, il Pretore aggiunto ha “sospeso” il contributo alimentare per D__________
e ha ridotto la trattenuta di stipendio a fr. 1371.– mensili. All'udienza del
25 agosto 2011, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue richieste,
postulando inoltre la riversione della somma di fr. 95.05 mensili percepita
dalla moglie a titolo di assegno familiare differenziale per D__________, mentre
la convenuta ha prodotto un memoriale nel quale – sollecitando il gratuito patrocinio
– si è rimessa al giudizio del Pretore sull'affidamento del figlio e ha chiesto
“in via riconvenzionale” l'aumento del contributo alimentare per sé a fr.
2333.45 mensili dal 1° settembre 2011, oltre che l'adattamento della trattenuta
di stipendio, domanda che essa ha reiterato con istanza cautelare del 19
settembre 2011.
G. Frattanto, il 13 settembre
2011, il Pretore ha sentito D__________. A un'ulteriore udienza del 13 ottobre
2011 AO 1 ha chiesto di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dall'8
agosto 2011, così come la trattenuta di stipendio, e ha notificato alcune prove,
mentre la moglie si è opposta a tali richieste e ha ribadito la propria
posizione. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali cautelari del 25 febbraio 2013 il marito ha confermato le sue domande,
rivendicando altresì la restituzione del contributo alimentare per D__________ relativo
all'agosto del 2011, dell'assegno familiare differenziale versato alla moglie
dall'agosto al dicembre del 2011 per complessivi fr. 475.25 e di spese per materiale
scolastico di fr. 512.35, mentre la moglie ha riaffermato la propria posizione e
si è opposta alle richieste della controparte.
H. Statuendo con decreto
cautelare del 16 aprile 2013, in parziale
accoglimento delle istanze 11 agosto 2011 di AO 1 e 19 settembre 2011 di AP 1 il Pretore ha affidato D__________ al padre,
riservando alla madre il più ampio diritto di visita, ha soppresso il
contributo alimentare per il figlio dall'agosto del 2011 e ha aumentato il
contributo alimentare per la moglie in pendenza di divorzio da fr. 1371.–
a fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011
fino al novembre del 2012, a fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a
fr. 1459.30 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e
a fr. 1869.75 dal novembre del 2014 in poi, adattando di conseguenza
la trattenuta di stipendio. Le altre richieste avanzate con le arringhe finali sono
state respinte. La tassa di giustizia (fr. 1000.–) e le spese sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi
Fatti
i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
I. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 e AO 1 sono insorti a questa Camera. La prima con
un appello del 26 aprile 2013 per ottenere – previo conferimento del gratuito
patrocinio – l'aumento del contributo alimentare in suo favore a
fr. 2094.05 mensili dall'agosto del 2011
fino al novembre del 2012, a fr. 2256.30 mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a fr. 2155.60 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e a
fr. 2548.05 dal novembre 2014 in poi, oltre che l'adattamento immediato della
trattenuta di stipendio. Nel suo appello del 29 aprile 2013 il secondo chiede
che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo per la
moglie sia soppresso dall'agosto del 2011 con annullamento immediato della
trattenuta di stipendio.
L. Il
3 giugno 2013, il 31 ottobre 2014 e il 24 agosto 2015 AO 1 ha inviato
alla Camera varia documentazione che AP 1 chiede per lo più di estromettere dagli atti. Nel frattempo, con
sentenza del 17 maggio 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha
regolato gli effetti. Contro tale regolamentazione AO 1 ha introdotto appello il 20 giugno 2013 e AP 1 appello
incidentale il 29 agosto 2013. Entrambi i ricorsi sono tuttora pendenti (inc. 11.2013.53).
Chiamati a esprimersi sugli appelli nella presente procedura cautelare, AO 1 ha proposto il 5 ottobre 2015
– sulla scorta di nuova documentazione – di respingere il ricorso della
moglie, mentre quest'ultima non si è pronunciata.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi
di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in
discussione davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività dei rimedi giuridici, il decreto in questione è stato
notificato ai patrocinatori delle parti il 17 aprile 2013, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a decorrere il 18 aprile 2013, sarebbe scaduto
sabato 27 aprile 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Introdotte il 26 e il 29 aprile 2013, sotto questo profilo
entrambe le impugnazioni sono quindi ricevibili.
2.
Al proprio appello AP 1
acclude un conteggio della __________ della salute del 12 aprile 2013
riguardante il premio di cassa malati del maggio 2013. Ora, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Il documento in questione, successivo alle arringhe finali
del 25 febbraio 2013 (e quindi alla chiusura dell'istruttoria), è di fatto
contestuale al decreto impugnato ed è ricevibile per il lasso di tempo
successivo al maggio del 2013. È tardivo invece per il passato, poiché già
davanti al Pretore la convenuta avrebbe potuto documentare la decadenza del
sussidio cantonale in seguito all'avvenuto trasferimento di D__________ dal
padre nell'agosto del 2011 (per analogia: sentenza del Tribunale federale
5A_342/2013 del 27 settembre 2013, consid. 4.1.2).
3.
Quanto ai documenti acclusi
all'appello da AO 1, i doc. A, B e C sono già rubricati nel fascicolo di
primo grado e risultano dunque superflui. La ricevibilità dei doc. D–H (calcolatore
del salario conseguibile da AP 1: www.salarium.bfs.admin.ch) appare inoltre
dubbia, perché verosimilmente questi potevano essere prodotti già davanti al
Pretore. Ad ogni buon conto, come si vedrà in appresso (consid. 8a e 8b), essi poco
o punto sussidiano ai fini del giudizio. Ricevibili sono in ogni modo il doc. I
di appello, in cui il marito ha segnalato il 22 aprile 2013 alla moglie
l'apertura di due concorsi per l'assunzione di personale ausiliario da parte
del Comune di __________, e una lettera 31 maggio 2013, trasmessa a questa
Camera il 3 giugno seguente, in cui il segretario comunale di __________
comunica a AO 1 la mancata partecipazione della moglie ai citati concorsi.
Ricevibili, seppure privi di particolare rilievo per il presente giudizio, sono
poi i nuovi documenti esibiti – sempre il 3 giugno 2013 – riferiti alla
figlia maggiorenne L__________, estranea al procedimento.
La riduzione retroattiva della
rendita d'invalidità allegata il 31 ottobre 2014 da AO 1 dal luglio del 2013
(da fr. 1160.– a fr. 983.– mensili) e delle rendite per figli (da fr. 464.–
a fr. 393.– mensili) in seguito allo splitting dei contributi può altresì
essere presa in considerazione, la decisione formale dell'Ufficio AI essendo intervenuta
solo il 16 ottobre 2014 (in precedenza gli importi si fondavano su una mera “valutazione
previsionale”: doc. richiamato XV nell'inc. OA.2004.127). Neppure la moglie
contesta, per altro, che l'interessato abbia agito senza indugio dopo avere ricevuto
la decisione.
Diversa è la situazione per
quanto riguarda la diminuzione dello stipendio (fr. 89.80 mensili) già dal
luglio del 2015, riconducibile al nuovo contributo di cassa pensione (dall'8.4
al 9.4%). Foss'
anche l'attore venuto a
conoscenza della modifica solo sabato 8 agosto 2015, la produzione documentale
del 26 agosto 2015 (timbro postale sulla busta d'invio) è tardiva (I CCA,
sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 2b con riferimenti; cfr. anche
Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 48 ad art.
317). Resta il fatto che la diminuzione salariale di fr. 89.80 mensili va
considerata dall'agosto del 2015 in poi. Relativamente alla ponderosa – e per
lo più datata – documentazione unita alle osservazioni del 5 ottobre 2015, essa
si rivela invece tardiva oppure superflua (perché già agli atti) o irrilevante
(perché relativa ai figli maggiorenni). Basti pensare al nuovo premio di cassa
malati che l'interessato produce (doc. 22) senza chiedere alcuna modifica del proprio
fabbisogno minimo (osservazioni all'appello, pag. 25).
4.
Le misure provvisionali
adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse,
sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso
quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze
considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in
base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate
solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere
circostanze determinanti. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice
del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli
elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano controversi
(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 6 con
riferimenti). Nella fattispecie è manifesto che le circostanze si siano modificate,
ove appena si consideri che dall'agosto del 2011 il figlio D__________ si è
trasferito dal padre. Ciò basta, già in sé, per giustificare una modifica
dell'assetto precedente.
5.
Litigioso rimane, in questa
sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7288.95
mensili (fr. 8827.05 di stipendio netto
al 100%, compreso l'assegno familiare per D__________ di fr. 330.–
mensili, dedotti “gli assegni AI e LPP destinati ai
figli”) dall'agosto del 2011 fino al novembre del 2012, quando il grado d'occupazione è stato
ridotto
al 50% dopo un periodo di incapacità lucrativa parziale
durato
due anni (decreto cautelare, pag. 12; doc. NNN nell'inc. OA.2004.127), e in fr. 7717.65 mensili dopo di allora
(fr. 4697.50 di stipendio netto, compreso l'assegno
familiare per D__________ di fr. 330.– mensili, più fr. 1160.– di rendita AI e fr. 1860.15
di rendita d'invalidità LPP: loc. cit.,
pag. 11 seg.). Quanto al fabbisogno
minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3920.25 mensili fino alla maggiore età di D__________, nell'ottobre del 2014 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 933.30, premio della cassa malati fr. 346.65, assicurazione
complementare LCA fr. 28.–, spese mediche fr. 136.90, occhiali fr. 23.60, spese attività fisica fr. 50.–, parcheggio fr. 100.–,
assicurazione economia domestica fr. 24.85, tassa rifiuti fr. 6.70, contributi
di miglioria fr. 10.40, leasing dell'automobile fr. 365.25, imposta di
circolazione fr. 36.40, assicurazione RC dell'automobile fr. 108.20, onere
fiscale fr. 400.–) e in fr. 4386.95
mensili dal novembre 2014 in poi per l'aggiunta del costo dell'alloggio riferito a D__________
(fr. 466.66 mensili: loc. cit., pag.
14.
seg.).
Relativamente alla moglie, il
Pretore ha accertato un reddito di fr. 1298.65 mensili fino al maggio del 2013,
imputandole in seguito un guadagno ipotetico di almeno fr. 2000.– mensili
compatibile con un'attività al 60% in un'impresa di pulizia (decreto cautelare,
pag. 12 seg.). A fronte di ciò, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2408.85 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
interessi ipotecari fr. 637.50, premio della cassa malati fr. 67.80,
assicurazione complementare LCA fr. 36.30, assicurazione RC dell'automobile
fr. 111.70, imposta di circolazione fr. 26.65, assicurazione
economia domestica fr. 129.60, RC privata e protezione giuridica fr. 19.40,
tassa rifiuti fr. 6.70, tassa fognatura fr. 12.80, contributi di miglioria
fr. 10.40, onere fiscale fr. 150.–: decreto impugnato, pag. 15).
Il fabbisogno in
denaro di D__________ è stato stimato in fr. 1287.60 mensili fino alla maggiore età sulla scorta delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, previo
adattamento delle voci per cura e educazione (fornite per il 50% in natura dal
padre), per l'alloggio, e previa deduzione delle rendite AI e
LPP per il figlio (decreto impugnato, pag. 13). In
definitiva, accertata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 970.90
mensili dall'agosto del 2011 al novembre del 2012, di fr. 1399.60 mensili dal dicembre del 2012 al maggio del 2013, di
fr. 2100.95 mensili dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 e di fr. 2921.85 mensili in seguito, il primo
giudice ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare
di fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011 al novembre del 2012, di fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 al maggio del 2013, di
fr. 1459.30 dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 e di fr. 1869.75 mensili in seguito, adattando di conseguenza la trattenuta di stipendio.
I. Sull'appello di AP 1
6.
L'appellante contesta il
reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili a lei ascritto, che non reputa alla sua
portata. Essa evoca la sua precaria situazione personale (descritta in una
perizia medica del 17 settembre 2007) e l'età, come pure le difficili
condizioni d'impiego nel __________, ciò che non le permetterebbe di guadagnare
più di fr. 1500.– mensili (memoriale, pag. 5).
a) Il
Pretore ha ritenuto che, lavorando al 60% dal giugno del 2013 nel settore
pubblico o privato, l'interessata può guadagnare fr. 2000.– mensili come addetta alle pulizie, migliorando
così nettamente il reddito di fr. 1298.65 mensili ora conseguito, di cui fr.
958.
– presso __________ (grado d'occupazione
del 22.62%) e fr. 340.65 con impieghi saltuari. Ciò risulta compatibile con la
capacità lucrativa del 66.6% attestata dalla perizia medica per attività in
genere, con il fatto che i figli hanno compiuto i 16 anni e con la mancanza di
una formazione professionale specifica. Quanto alla possibilità di conseguire tale
reddito, il Pretore l'ha riconosciuta riferendosi allo stipendio attuale che la
convenuta percepisce dalla __________ (fr. 53 019.– annui lordi per un'attività al 100%), come pure
ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (in: www.lohnrechner.bfs.admin.ch),
i quali prevedono per lavori di pulizia al 60% nel Cantone Ticino con orario
settimanale a tempo pieno (40 ore) un guadagno medio di poco superiore ai fr. 2500.– lordi mensili (decreto impugnato, pag.
13).
b) Un
guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo
carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può
ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività
lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione
professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge
abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il
reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato
del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;
RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015,
consid. 6b).
c) Nella
misura in cui fa valere che secondo la perizia medica del 17 settembre 2007 essa
sarebbe inabile al lavoro nella proporzione del 60% (recte: del 66.66%)
e dovrebbe rispettare determinate pause, sicché non potrebbe spostare oggetti
pesanti né svolgere adeguatamente lavori di pulizia (memoriale, pag. 5), l'appellante
equivoca sulle conclusioni del perito giudiziario, il quale proprio in virtù di
tali limitazioni l'ha riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 33.33% (doc.
P, foglio 25). Che tale inabilità lucrativa si sia nel frattempo aggravata per
via dell'età è un'ipotesi senza alcun riscontro in valutazioni specialistiche. Circa
le prospettate difficoltà di apprendimento (memoriale, pag. 5), il Pretore si è
limitato a imputare alla convenuta un reddito da lavoro per attività semplici,
che non presuppongono conoscenze particolari. Nulla induce a scostarsi pertanto
dalla valutazione del primo giudice (invero generosa, il perito stimando una
capacità lucrativa del 66.66% e non solo del 60%).
d) Quanto
al dumping salariale e alla crisi economica di cui soffre il __________ a causa
della pressione esercitata sul mercato del lavoro locale dalla manodopera
estera (circostanze addotte soltanto in appello), l'appellante nemmeno rende
verosimile di essersi attivata senza successo nella ricerca di altre
occupazioni. Anzi, la documentazione prodotta da AO 1 (sopra, consid. 2) sostanzia
non solo l'esistenza di opportunità di lavoro nel settore di attività e nella
regione in cui abita l'interessata, ma finanche la rinuncia di lei a partecipare
a specifici concorsi pubblici. L'argomentazione cade dunque nel vuoto.
e) L'appellante
si duole altresì che il Pretore le abbia imputato un reddito netto di fr. 20.–
orari, più alto di quello previsto da un non meglio precisato contratto
collettivo. A parte il fatto però che l'art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza federale
sul contratto normale di lavoro per il personale domestico, del 20 ottobre 2010
(RS 221.215.329.4), prescrive per lavoratori non qualificati con almeno quattro
anni di esperienza professionale nell'economia domestica un salario minimo (lordo,
ma senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati) di fr. 20.35 l'ora in
tutta la Svizzera, il reddito di fr. 2000.– mensili calcolato (per difetto) dal
Pretore sulla base di un grado d'occupazione pari al 60% non è certo sfavorevole
alla convenuta. Anche raffrontato ai soli dati statistici accertati nella decisione
impugnata (sopra, consid. a), la cui attendibilità non è in discussione, esso
appare alla portata dell'interessata. Il che rende superfluo esaminare se essa
possa conseguire un reddito analogo aumentando il grado d'occupazione alle
dipendenze della __________ (memoriale, pag. 5). Al riguardo l'appello manca una
volta ancora di consistenza.
7.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo a fr. 3388.40 mensili fino al novembre del 2012 e a fr. 3301.45
mensili dopo di allora, rimproverando al Pretore di avere
trascurato i costi del riscaldamento, il leasing
dell'automobile (fino al
novembre del 2012) e, dopo di allora,
le spese del carburante e la manutenzione del veicolo. Essa lamenta inoltre che il premio della cassa
malati non sia stato computato in modo corretto
(memoriale, pag. 3 seg.).
a) In merito alle
spese per acqua, gas ed elettricità (doc. 4, fogli
17.
a 22), il Pretore non le ha riconosciute perché già comprese nel minimo
esistenziale di base (decreto impugnato, pag. 15). L'appellante obietta che il
gas è destinato al riscaldamento dell'abitazione e la relativa spesa è fatturata
separatamente. Partendo dal costo
semestrale di fr. 2450.– dal 25 novembre
2010.
al 25 maggio 2011 (doc. 4, fogli 18 e 19), che rivaluta – parzialmente – per il restante periodo dell'anno, essa chiede che le sia riconosciuto un esborso di fr. 350.– mensili (memoriale, pag. 3). Ora, non fa dubbio che il costo del riscaldamento
va considerato in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009
pag. 6292). D'altro lato la spesa fatta valere dalla convenuta si riferisce –
per ammissione dell'interessata – ai sei mesi più freddi dell'anno. Considerato
il prospettato aumento della tariffa del gas (doc. 4, foglio 19), ma anche il
minor consumo per il restante periodo dell'anno (estivo e autunnale), una spesa
media di fr. 250.– mensili appare più verosimile.
In proposito l'appello merita ad ogni modo parziale accoglimento.
b) L'appellante
sostiene poi che il Pretore ha omesso di inserire nel suo fabbisogno minimo, fino
al 31 agosto 2012, la spesa per il leasing dell'automobile (fr. 336.95 mensili:
doc. 4, fogli 11 e 12), pur ammettendo la necessità del veicolo per l'esercizio
del diritto di visita e l'attività professionale (decreto impugnato, pag. 15). Effettivamente
il primo giudice non spiega perché tale spesa non sia stata inserita nel
fabbisogno minimo della moglie. L'appellante fonda la richiesta su una dichiarazione
del 19 agosto 2011 in cui l'amico __________ afferma di avere stipulato in
favore di lei, il 31 luglio 2008, un contratto di leasing (doc. 4, foglio 12) per
l'acquisto di una __________ e di avere sempre ricevuto alla fine del mese il
pagamento delle rate che sarebbero giunte a scadenza da lì a un anno (doc. 4,
foglio 11). Ciò corrisponde a quanto lo stesso __________ aveva affermato in
altre occasioni, davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio il 28 novembre
2008.
(doc. A nell'inc. DI.2009.9) e nella precedente procedura cautelare davanti
al Pretore il 17 dicembre 2009 (act. III, inc. DI.2009.232), senza che il
marito eccepisse di falso simili dichiarazioni. Proprio per tale motivo, del resto,
il Pretore non ha ritenuto necessario sentire di nuovo il testimone (verbale di
udienza del 13 ottobre 2011, pag. 5).
Nelle
circostanze descritte non vi è ragione dunque per non ritenere verosimile, a un
sommario esame, la spesa indicata dalla convenuta fino alla scadenza del contratto
(31 luglio 2012: doc. 4, foglio 12). Su questo punto l'appello si rivela
provvisto di buon diritto. Dopo di allora l'appellante pretende che le sia
riconosciuta una spesa di fr. 250.– mensili “per benzina, spese di riparazione
ecc. in considerazione della vetustà del veicolo”. La richiesta nondimeno è
formulata per la prima volta in appello. Nuova, essa sfugge di conseguenza a
qualsiasi esame (art. 317 cpv. 2 CPC).
c) Quanto al premio della cassa malati,
la moglie chiede di aumentarlo da fr. 67.80 a fr. 360.40 mensili perché il
sussidio cantonale “è decaduto con la partenza di D__________”, nell'agosto del
2011.
(memoriale, pag. 4). Già si è detto (sopra, consid. 2) circa la ricevibilità
del nuovo conteggio del maggio 2013, dal quale si evince un premio di fr.
414.85
mensili. La richiesta in esame è pertanto legittima da allora in poi.
8.
Nel memoriale l'appellante
si diffonde altresì in recriminazioni (pag. 6), asserendo che da quando D__________
si è trasferito dal padre il comportamento di lui è nettamente peggiorato, alla
stessa stregua del rendimento scolastico, ciò che indizia l'incapacità paterna
di accudire al figlio. Tali rimproveri vertono nondimeno su circostanze
estranee al contributo alimentare in discussione, unico oggetto litigioso. Al
proposito non giova dunque attardarsi.
II. Sull'appello di AO 1
9.
L'appellante contesta il
reddito virtuale imputato dal Pretore alla moglie, che vorrebbe vedere
aumentato ad almeno fr. 3250.– mensili dall'agosto del 2011 (trasferimento del
figlio da lui) per un'attività a tempo pieno nel settore della vendita,
dell'albergheria o della ristorazione, ambiti nei quali il perito giudiziario
ha riconosciuto alla convenuta una capacità lucrativa del 90–100% e nei quali essa
potrebbe riqualificarsi facendo capo alle esperienze passate (memoriale, pag. 4
a 9). Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2015, per altro inutilmente
prolisse, egli avanza inoltre nuove richieste e rivolge nuove censure al decreto
impugnato. Se non che, formulate fuori dei termini di appello, simili rivendicazioni
e doglianze risultano già di primo acchito irricevibili. Non possono quindi
essere vagliate oltre.
a) Per
quanto concerne il reddito potenziale della moglie, dagli atti emerge che nella
fattispecie AP 1, senza particolare formazione professionale, prima del
matrimonio ha lavorato come aiuto in campagna, aiuto-cuoca e poi come responsabile
di camere d'albergo. Dopo il matrimonio (1987) essa ha svolto saltuariamente l'attività
di ausiliaria di pulizia (perizia del 17 settembre 2007: act. XXXIII nell'inc.
OA.2004.127). Attualmente essa lavora al 22.62%, per la __________, guadagnando
in media fr. 958.– mensili, e svolge pulizie per privati dai quali percepisce in
media fr. 340.65 mensili. Dal profilo medico essa è abile al lavoro, come ausiliaria
di pulizie, al 66.66% e al 90–100% in attività più leggere che non comportino
sforzi fisici, “sempre che i lavori non siano ripetitivi, soprattutto a livello
dei membri superiori e che non la obblighino a rimanere lungamente in posizione
eretta o in posizioni obbligate” (complemento peritale del 9 gennaio 2009: doc.
P, foglio 25).
b) La
possibilità invocata dall'appellante che la moglie trovi, compatibilmente con
il suo stato di salute, un'occupazione al 100% (recte: al 90–100%) nel
ramo alberghiero, della ristorazione o della vendita appare già di primo acchito
poco verosimile. Il perito giudiziario non ha precisato quali professioni la
convenuta potrebbe esercitare al 90–100%, ma ha specificato senza ambagi che tali
attività non devono richiedere sforzi fisici né il mantenimento prolungato di
posizioni erette o obbligate. Il che sarebbe tuttavia inevitabile nelle
attività prospettate dall'appellante. Un lavoro da cameriera o da aiuto cucina
comporta notoriamente sforzi ripetitivi agli arti superiori e uno da venditrice
implica il mantenimento prolungato di posizioni obbligate. Né l'appellante indica
quale impiego specifico la moglie sarebbe in grado di svolgere senza tali restrizioni
nei settori indicati e neppure chi sarebbe disposto ad assumere una persona di quasi
50.
anni nelle condizioni di AP 1, senza una formazione professionale e con
esperienze nel settore ormai remote. Lo stesso appellante del resto sollecita la
moglie a concorrere per impieghi nel settore delle pulizie o per “attività
similari” (doc. I di appello).
c) Allega
l'appellante che il grado d'occupazione del 60% accertato dal Pretore (sopra,
consid. 5a) per calcolare il reddito imputabile alla moglie nel campo delle
pulizie è arbitrario, il perito avendo stimato una capacità lucrativa del 66.66%
(memoriale, pag. 8). In effetti il primo giudice non motiva per nulla il
proprio apprezzamento, né si scorgono ragioni oggettive per scostarsi dalla
perizia giudiziaria. Il reddito ipotetico della convenuta va portato di
conseguenza da fr. 2000.– mensili (60%) a fr. 2222.– mensili (66.66%),
come chiede il marito (memoriale, pag. 8). L'appellante non può pretendere
invece che a tale reddito si aggiunga il guadagno conseguibile al 33.33% con un'altra
attività leggera, poiché delle due l'una: o dalla moglie si pretende
un'attività come donna delle pulizie al 66.66% o un'attività al 90–100% con
attività leggere non meglio precisate. Non possono esigersi entrambe le attività
cumulativamente.
d) L'appellante
ritiene ingiustificato il periodo di un mese e mezzo dall'emanazione del
decreto cautelare assegnato dal Pretore alla convenuta per aumentare l'attività
lucrativa. Chiede che il reddito potenziale sia ascritto alla moglie sin dall'agosto
del 2011, quando D__________ si è trasferito da lui, giacché a quel momento
essa, quarantacinquenne, separata di fatto dal 2002, viveva sola e poteva
attivarsi per migliorare la sua attività professionale (memoriale, pag. 4, 6, 8
e 9). Ora, di regola un reddito ipotetico non può essere calcolato con effetto retroattivo,
dovendosi concedere al coniuge il tempo necessario per adattarsi alla nuova
situazione, salvo che, conscio degli obblighi a suo carico, tale coniuge sia rimasto
inattivo (I CCA, sentenza inc.11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6f con rinvii).
Nella
fattispecie AP 1 sapeva che il suo grado d'occupazione limitato al 50% si
giustificava per la cura e l'educazione dovute al figlio D__________, allora
non ancora sedicenne (cfr. DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4), anche perché ciò
le era stato ricordato più volte (pure da questa Camera: sentenza inc. 11.2008.158,
del 9 giugno 2009, consid. 6). Né essa poteva ignorare la possibilità, dal
profilo medico, di aumentare la propria attività lucrativa almeno dal settembre
del 2007 (sopra, consid. a), come il marito le ha rammentato ancora alla
discussione del 13 ottobre 2011 (riassunto scritto, pag. 3). L'appellante chiede
che il reddito ipotetico sia calcolato già dall'agosto del 2011 (passaggio del
figlio da un genitore all'altro). Sta di fatto però che a quel momento non era
ancora certo se il figlio sarebbe rimasto dal padre, la decisione spettando al
Pretore. E la convenuta non poteva escludere un ritorno di D__________, il
quale aveva lasciato da lei i suoi effetti personali (vestiti, libri di scuola
ecc.: verbale 21 settembre 2011, pag. 2). Dal 16° compleanno di D__________ (il
20.
ottobre 2012), per contro, essa non aveva più scusanti. In tale misura
l'appello merita di essere accolto.
10.
Per quanto attiene alla presunta
convivenza della moglie con __________, il Pretore non ne ha tenuto conto
poiché non ha riscontrato elementi oggettivi che gli permettessero di scostarsi
dal decreto cautelare del 13 ottobre 2008, confermato da questa Camera il 9
giugno 2009 (decreto impugnato, pag. 10). Per l'appellante, invece, gli atti
processuali rendono evidenti i chiari vantaggi economici che la moglie trae
dalla frequentazione assidua e annosa di __________. Egli ribadisce che i due
convivono “di fatto” dal maggio del 2007, che __________ è di casa a __________,
che la coppia è sempre assieme, che lui non arriva mai a mani vuote, le regala
automobili d'occasione, paga le vacanze, taglia
l'erba, pagava l'abbonamento telefonico di D__________ (fr. 105.–
mensili) e condona prestiti. Ciò impone di diminuire o sopprimere il contributo
alimentare (memoriale, pag. 10).
Così argomentando, l'appellante
non si confronta con l'argomento che ha indotto il primo giudice a non tenere
conto di un concubinato. Egli non spiega difatti in quale misura le circostanze
sarebbero mutate rispetto alla situazione esistente nell'ottobre del 2008
(ultimo assetto cautelare), sicché al proposito l'appello appare finanche irricevibile
per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Si volesse
da ciò transigere, le circostanze addotte dall'appellante per rendere
verosimile il beneficio economico – per altro nemmeno quantificato – che la
moglie trarrebbe da tale relazione coincidono sostanzialmente, a un sommario esame,
con quelle già considerate da questa Camera nella sentenza inc. 11.2008.158 del
9.
giugno 2009, consid. 7b). Per di più, i criteri preposti alla
definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in comunione
domestica con un nuovo partner, enunciati ancora recentemente da questa Camera
(RtiD I-2015 pag. 874), non sono quelli addotti dall'appellante. Al riguardo l'appello
è destinato pertanto all'insuccesso.
11.
Tutto ciò posto, il quadro
delle entrate e delle uscite familiari si presenta come risulta in appresso,
senza dimenticare che dalle entrate di AO 1 – non contestate – va tolto l'assegno
familiare (fr. 330.– mensili: sopra, consid. 4), il quale in ossequio alla
più recente giurisprudenza del Tribunale federale non va cumulato al reddito
del genitore cui è esso corrisposto, ma dev'essere dedotto dal fabbisogno in
denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2):
Dall'8 agosto 2011 al 19 ottobre 2012
(nuovo grado d'occupazione moglie)
Reddito del marito (consid. 5 e 11) fr.
6958.95
Reddito
della moglie (consid. 5 e 6a) fr. 1298.65
fr.
8257.60
mensili
Fabbisogno
minimo del marito
(consid.
5, non contestato) fr. 3920.25
Fabbisogno
minimo della moglie
(consid.
5, 7a e 7b, in media) fr. 2934.10
Fabbisogno
in denaro di D__________
(consid.
5.
e 11) fr. 957.60
fr.
7811.95
mensili
Eccedenza fr.
445.65
Metà
eccedenza fr. 222.85
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3920.25
+ fr. 222.85 = fr. 4143.10 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
2934.10
+ fr. 222.85 ./. fr. 1298.65 = fr.
1860.
— mensili (arrotondati)
Dal 20
ottobre al 30 novembre 2012
(nuovo grado d'occupazione marito)
Reddito del marito fr.
6958.95
Reddito
della moglie (consid. 9c) fr. 2222.—
fr.
9180.95
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3920.25
Fabbisogno
minimo della moglie
(consid.
7b, senza il leasing) fr. 2658.85
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 957.60
fr.
7536.70
mensili
Eccedenza fr.
1644.25
Metà
eccedenza fr. 822.15
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3920.25
+ fr. 822.15 = fr. 4742.40 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
2658.85
+ fr. 822.15 ./. fr. 2222.– = fr.
1260.
— mensili (arrotondati)
Dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013
(modifica delle rendite AI)
Reddito del marito (consid. 5
e 11) fr. 7387.65
Reddito
della moglie fr. 2222.—
fr.
9609.65
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3920.25
Fabbisogno
minimo della moglie
(consid.
7c, in media) fr. 2742.45
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 957.60
fr.
7620.30
mensili
Eccedenza fr.
1989.35
Metà
eccedenza fr. 994.65
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3920.25
+ fr. 994.65 = fr. 4914.90 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 2742.45
+ fr. 994.65 ./. fr. 2222.–
= fr. 1515.— mensili (arrotondati)
Dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2014
(maggiore età di età di D__________)
Reddito del marito (consid. 3) fr.
7210.65
Reddito
della moglie fr. 2222.—
fr.
9432.65
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3920.25
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7c) fr. 2951.45
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 3, 5 e 11) fr. 1028.60
fr.
7900.30
mensili
Eccedenza fr.
1532.35
Metà
eccedenza fr. 766.15 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3920.25
+ fr. 766.15 = fr. 4686.40 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
2951.45
+ fr. 766.15 ./. fr. 2222.– = fr.
1495.
— mensili (arrotondati)
Dal 20
ottobre 2014 al 31 luglio 2015
(aumento
del contributo di cassa pensione)
Reddito del marito fr.
7210.65
Reddito
della moglie fr. 2222.—
fr.
9432.65
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 5) fr. 4386.90
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2951.45
fr.
7338.35
mensili
Eccedenza fr.
2094.30
Metà
eccedenza fr. 1047.15 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4386.90
+ fr 1047.15 = fr. 5434.05 mensili,
e
deve versare alla moglie:
fr. 2951.45+ fr. 1047.15
./. fr. 2222.– = fr.
1775.
— mensili (arrotondati)
Dal 1°
agosto 2015 in poi
Reddito del marito (consid. 3) fr.
7120.85
Reddito
della moglie fr. 2222.—
fr.
9342.85
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 5) fr. 4386.90
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2951.45
fr.
7338.35
mensili
Eccedenza fr.
2004.50
Metà
eccedenza fr. 1002.25 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4386.90
+ fr. 1002.25 = fr. 5389.15 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 2951.45
+ fr. 1002.25 ./. fr. 2222.–
= fr. 1730.—
mensili (arrotondati).
Entro questi limiti, in
definitiva, gli appelli meritano parziale accoglimento e la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore va adeguata di conseguenza a
fr. 1730.– mensili. Avendo AP 1 chiesto al Pretore di
modificare il contributo alimentare provvisionale per lei solo dal 1° settembre
2011.
(sopra, lett. F), l'aumento dello stesso, relativamente al primo periodo,
può decorrere unicamente da tale data (art. 58 cpv. 1 CPC).
III. Sulle spese, le ripetibili e
il gratuito patrocinio
12.
Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). AP 1 vede accolte in misura minima (e solo per limitati periodi)
le proprie domande. In simili circostanze conviene ridurre lievemente gli oneri
processuali, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata a AO
1.
Questi rivendica un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.– per la stesura
delle osservazioni all'appello, facendo valere di avere investito nella
redazione 56 ore di lavoro fisicamente e mentalmente provanti (osservazioni,
pag. 27 seg.). Un'indennità d'inconvenienza è prevista però solo in casi particolari
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ad esempio ove un lavoratore indipendente subisca
una perdita di guadagno (Sterchi
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 15 con rimando). AO 1 riconosce di
aver potuto stilare il memoriale (per altro inutilmente prolisso) fuori del
ridotto orario di lavoro e non pretende di avere incontrato disagi d'ordine
professionale o di avere affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non
sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
Per
quel che è del proprio appello, AO 1 ottiene una parziale riduzione del
contributo alimentare in favore della moglie, ma in misura minima. Anche in tal
caso conviene ridurre lievemente le spese processuali, rinunciando a prelevare
l'esigua quota che andrebbe addebitata ad AP 1. Non si pone invece problema di
ripetibili, quest'ultima non avendo formulato osservazioni all'appello. L'esito
dell'attuale
giudizio non influisce apprezzabilmente, infine, sul riparto – non contestato –
degli oneri processuali (metà ciascuno) e delle ripetibili (compensate) di
prima sede, che può pertanto rimanere invariato.
13.
Quanto
alle richieste di gratuito patrocinio, le parti fruiscono – come si è visto
(consid. 10) – di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili sul
fabbisogno minimo. Esse sono proprietarie inoltre, metà ciascuno, della
particella n. 740 RFD di __________, sezione __________, su cui sorge l'abitazione
coniugale e che vale almeno fr. 607 635.– (pur
con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–:
sentenza di divorzio inc. OA.2004.127 del 17 maggio 2013, pag. 13 seg.). Non
possono dirsi, quindi, sprovviste dei mezzi necessari per affrontare le limitate
spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).
Non si
disconosce che ancora recentemente questa Camera, data per notoria la difficoltà
economica delle parti, aveva deciso di soprassedere – eccezionalmente – al
prelievo di oneri processuali (sentenza inc. 11.2013.33 del 22 giugno 2015,
consid. 10). A carico di AO 1 risultavano infatti essere stati emessi
certificati di carenza beni e le entrate di lui risultavano inferiori al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, l'escusso dichiarando inoltre di “non
possedere beni da sottoporre a pignoramento né mobili, né fondi o crediti”. Per
di più, la particella n. 740 RFD di __________ era stata stimata nel
giugno del 2009 in soli fr. 218 225.– dall'Ufficio esecuzione e fallimenti
(doc. EEE), sicché appariva “oberata di ipoteche” (doc. CCC). Tali accertamenti
appaiono superati, né le parti possono più definirsi indigenti. Il beneficio
del gratuito patrocinio non entra perciò in linea di conto (art. 117 lett. a
CPC).
IV. Sui rimedi giuridici a livello
federale
14.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF se appena si considera l'ammontare e la durata dei contributi alimentari controversi.
L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale
– segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Gli
appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 1 del
decreto impugnato è così riformato:
1.3 AO 1 è condannato a versare alla
moglie AP 1 i seguenti contributi alimentari:
fr. 1860.– mensili dal 1°
settembre 2011 al 19 ottobre 2012,
fr. 1260.– mensili dal 20 ottobre al 30
novembre 2012,
fr. 1515.– mensili dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013,
fr. 1495.– mensili dal 1° luglio 2013 al 19
ottobre 2014,
fr. 1775.– mensili dal 20 ottobre 2014 al 31
luglio 2015 e
fr. 1730.– mensili dal 1° agosto 2015 in poi.
1.4 L'__________, servizio inquirente, è invitata a trattenere con
effetto immediato dallo
stipendio di AO 1 la somma di fr. 1730.– mensili e di trasmetterla ad AP 1 sul conto __________ __________. Nel caso in cui il citato importo fosse versato al
dipendente, ciò non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.
Per
il resto gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.
II. Le spese dell'appello
presentato da AP 1, ridotte a complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità
alla controparte.
III. La richiesta di gratuito
patrocinio formulata da AP 1 è respinta.
IV. Le spese dell'appello presentato da
AO 1, ridotte a fr. 1000.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante.
V. La richiesta di gratuito patrocinio
formulata da AO 1 è respinta.
VI. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv.;
–, ,
(dispositivo n. I/1.4, in estratto).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.
46 cpv. 2 LTF).