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Decisione

11.2013.41

Modifica di provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio

26 novembre 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

I. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 e AO 1 sono insorti a questa Camera. La prima con

un appello del 26 aprile 2013 per ottenere – previo conferimento del gratuito

patrocinio – l'aumento del contributo alimentare in suo favore a

fr. 2094.05 mensili dall'agosto del 2011

fino al novembre del 2012, a fr. 2256.30 mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a fr. 2155.60 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e a

fr. 2548.05 dal novembre 2014 in poi, oltre che l'adattamento immediato della

trattenuta di stipendio. Nel suo appello del 29 aprile 2013 il secondo chiede

che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo per la

moglie sia soppresso dall'agosto del 2011 con annullamento immediato della

trattenuta di stipendio.

L. Il

3 giugno 2013, il 31 ottobre 2014 e il 24 agosto 2015 AO 1 ha inviato

alla Camera varia documentazione che AP 1 chiede per lo più di estromettere dagli atti. Nel frattempo, con

sentenza del 17 maggio 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha

regolato gli effetti. Contro tale regolamentazione AO 1 ha introdotto appello il 20 giugno 2013 e AP 1 appello

incidentale il 29 agosto 2013. Entrambi i ricorsi sono tuttora pendenti (inc. 11.2013.53).

Chiamati a esprimersi sugli appelli nella presente procedura cautelare, AO 1 ha proposto il 5 ottobre 2015

– sulla scorta di nuova documentazione – di respingere il ricorso della

moglie, mentre quest'ultima non si è pronunciata.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi

di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il

valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in

discussione davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività dei rime­di giuridici, il decreto in questione è stato

notificato ai patrocinatori delle parti il 17 aprile 2013, di modo che il

termine di ricorso, cominciato a decorrere il 18 aprile 2013, sarebbe scaduto

sabato 27 aprile 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art.

142.

cpv. 3 CPC. Introdotte il 26 e il 29 aprile 2013, sotto questo profilo

entrambe le impugnazioni sono quindi ricevibili.

2.

Al proprio appello AP 1

acclude un conteggio della __________ della salute del 12 aprile 2013

riguardante il premio di cassa malati del maggio 2013. Ora, nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e

se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). Il documento in questione, successivo alle arringhe finali

del 25 febbraio 2013 (e quindi alla chiusura dell'istruttoria), è di fatto

contestuale al decreto impugnato ed è ricevibile per il lasso di tempo

successivo al maggio del 2013. È tardivo invece per il passato, poiché già

davanti al Pretore la convenuta avrebbe potuto documentare la decadenza del

sussidio cantonale in seguito all'avvenuto trasferimento di D__________ dal

padre nell'agosto del 2011 (per analogia: sentenza del Tribunale federale

5A_342/2013 del 27 settembre 2013, consid. 4.1.2).

3.

Quanto ai documenti acclusi

all'appello da AO 1, i doc. A, B e C sono già rubricati nel fascicolo di

primo grado e risultano dunque superflui. La ricevibilità dei doc. D–H (calcolatore

del salario conseguibile da AP 1: www.salarium.bfs.admin.ch) appare inoltre

dubbia, perché verosimilmente questi potevano essere prodotti già davanti al

Pretore. Ad ogni buon conto, come si vedrà in appresso (consid. 8a e 8b), essi poco

o punto sussidiano ai fini del giudizio. Ricevibili sono in ogni modo il doc. I

di appello, in cui il marito ha segnalato il 22 aprile 2013 alla moglie

l'apertura di due concorsi per l'assunzione di personale ausiliario da parte

del Comune di __________, e una lettera 31 maggio 2013, trasmessa a questa

Camera il 3 giugno seguente, in cui il segretario comunale di __________

comunica a AO 1 la mancata partecipazione della moglie ai citati concorsi.

Ricevibili, seppure privi di particolare rilievo per il presente giudizio, sono

poi i nuovi documenti esibiti – sempre il 3 giugno 2013 – riferiti alla

figlia maggiorenne L__________, estranea al procedimento.

La riduzione retroattiva della

rendita d'invalidità allegata il 31 ottobre 2014 da AO 1 dal luglio del 2013

(da fr. 1160.– a fr. 983.– mensili) e delle rendite per figli (da fr. 464.–

a fr. 393.– mensili) in seguito allo splitting dei contributi può altresì

essere presa in considerazione, la decisione formale del­l'Ufficio AI essendo intervenuta

solo il 16 ottobre 2014 (in precedenza gli importi si fondavano su una mera “valutazione

previsionale”: doc. richiamato XV nell'inc. OA.2004.127). Neppure la moglie

contesta, per altro, che l'interessato abbia agito senza indugio dopo avere ricevuto

la decisione.

Diversa è la situazione per

quanto riguarda la diminuzione dello stipendio (fr. 89.80 mensili) già dal

luglio del 2015, riconducibile al nuovo contributo di cassa pensione (dall'8.4

al 9.4%). Foss'

anche l'attore venuto a

conoscenza della modifica solo sabato 8 agosto 2015, la produzione documentale

del 26 agosto 2015 (timbro postale sulla busta d'invio) è tardiva (I CCA,

sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 2b con riferimenti; cfr. anche

Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber­ger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 48 ad art.

317). Resta il fatto che la diminuzione salariale di fr. 89.80 mensili va

considerata dall'agosto del 2015 in poi. Relativamente alla ponderosa – e per

lo più datata – documentazione unita alle osservazioni del 5 ottobre 2015, essa

si rivela invece tardiva oppure superflua (perché già agli atti) o irrilevante

(perché relativa ai figli maggiorenni). Basti pensare al nuovo premio di cassa

malati che l'interessato produce (doc. 22) senza chiedere alcuna modifica del proprio

fabbisogno minimo (osservazioni all'appello, pag. 25).

4.

Le misure provvisionali

adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse,

sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso

quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze

considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in

base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate

solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere

circostanze determinanti. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice

del divorzio determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli

elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano controversi

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 6 con

riferimenti). Nella fattispecie è manifesto che le circostanze si siano modificate,

ove appena si consideri che dall'agosto del 2011 il figlio D__________ si è

trasferito dal padre. Ciò basta, già in sé, per giustificare una modifica

dell'assetto precedente.

5.

Litigioso rimane, in questa

sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7288.95

mensili (fr. 8827.05 di stipendio netto

al 100%, compreso l'assegno familiare per D__________ di fr. 330.–

mensili, dedotti “gli assegni AI e LPP destinati ai

figli”) dall'agosto del 2011 fino al no­vembre del 2012, quando il grado d'occupazione è stato

ridotto

al 50% dopo un periodo di incapacità lucrativa parziale

durato

due anni (decreto cautelare, pag. 12; doc. NNN nell'inc. OA.2004.127), e in fr. 7717.65 mensili dopo di allora

(fr. 4697.50 di stipendio netto, compreso l'assegno

familiare per D__________ di fr. 330.– mensili, più fr. 1160.– di rendita AI e fr. 1860.15

di rendita d'invalidità LPP: loc. cit.,

pag. 11 seg.). Quanto al fabbisogno

minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3920.25 mensili fino alla maggiore età di D__________, nell'ottobre del 2014 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio

fr. 933.30, premio della cassa malati fr. 346.65, assicurazione

complementare LCA fr. 28.–, spese mediche fr. 136.90, occhiali fr. 23.60, spese attività fisica fr. 50.–, parcheggio fr. 100.–,

assicurazione economia domestica fr. 24.85, tassa rifiuti fr. 6.70, contributi

di miglioria fr. 10.40, leasing dell'automobile fr. 365.25, imposta di

circolazione fr. 36.40, assicurazione RC dell'automobile fr. 108.20, onere

fiscale fr. 400.–) e in fr. 4386.95

mensili dal novembre 2014 in poi per l'aggiunta del costo dell'alloggio riferito a D__________

(fr. 466.66 mensili: loc. cit., pag.

14.

seg.).

Relativamente alla moglie, il

Pretore ha accertato un reddito di fr. 1298.65 mensili fino al maggio del 2013,

imputandole in seguito un guadagno ipotetico di almeno fr. 2000.– mensili

compatibile con un'attività al 60% in un'impresa di pulizia (decreto cautelare,

pag. 12 seg.). A fronte di ciò, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2408.85 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

interessi ipotecari fr. 637.50, premio della cassa malati fr. 67.80,

assicurazione complementare LCA fr. 36.30, assicurazione RC dell'automobile

fr. 111.70, imposta di circolazione fr. 26.65, assicurazione

economia domestica fr. 129.60, RC privata e protezione giuridica fr. 19.40,

tassa rifiuti fr. 6.70, tassa fognatura fr. 12.80, contributi di miglioria

fr. 10.40, onere fiscale fr. 150.–: decreto impugnato, pag. 15).

Il fabbisogno in

denaro di D__________ è stato stimato in fr. 1287.60 mensili fino alla maggiore età sulla scorta delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Canton Zurigo, previo

adattamento delle voci per cura e educazione (fornite per il 50% in natura dal

padre), per l'alloggio, e previa deduzione delle rendite AI e

LPP per il figlio (decreto impugnato, pag. 13). In

definitiva, accertata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 970.90

mensili dall'agosto del 2011 al novembre del 2012, di fr. 1399.60 mensili dal dicembre del 2012 al maggio del 2013, di

fr. 2100.95 mensili dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 e di fr. 2921.85 mensili in seguito, il primo

giudice ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare

di fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011 al novembre del 2012, di fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 al maggio del 2013, di

fr. 1459.30 dal giugno del 2013 all'ottobre del 2014 e di fr. 1869.75 mensili in seguito, adattando di conseguenza la trattenuta di stipendio.

I. Sull'appello di AP 1

6.

L'appellante contesta il

reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili a lei ascritto, che non reputa alla sua

portata. Essa evoca la sua precaria situazione personale (descritta in una

perizia medica del 17 settembre 2007) e l'età, come pure le difficili

condizioni d'impiego nel __________, ciò che non le permetterebbe di guadagnare

più di fr. 1500.– mensili (memoriale, pag. 5).

a) Il

Pretore ha ritenuto che, lavorando al 60% dal giugno del 2013 nel settore

pubblico o privato, l'interessata può guadagnare fr. 2000.– mensili come addetta alle pulizie, migliorando

così nettamente il reddito di fr. 1298.65 mensili ora conseguito, di cui fr.

958.

– presso __________ (grado d'occupazione

del 22.62%) e fr. 340.65 con impieghi saltuari. Ciò risulta compatibile con la

capacità lucrativa del 66.6% attestata dalla perizia medica per attività in

genere, con il fatto che i figli hanno compiuto i 16 anni e con la mancanza di

una formazione professionale specifica. Quanto alla possibilità di conseguire tale

reddito, il Pretore l'ha riconosciuta riferendosi allo stipendio attuale che la

convenuta percepisce dalla __________ (fr. 53 019.– annui lordi per un'attività al 100%), come pure

ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (in: www.lohn­rechner.bfs.admin.ch),

i quali prevedono per lavori di pulizia al 60% nel Cantone Ticino con orario

settimanale a tempo pieno (40 ore) un guadagno medio di poco superiore ai fr. 2500.– lordi mensili (decreto impugnato, pag.

13).

b) Un

guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta

portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo

carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può

ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività

lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione

professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge

abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il

reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato

del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015,

consid. 6b).

c) Nella

misura in cui fa valere che secondo la perizia medica del 17 settembre 2007 essa

sarebbe inabile al lavoro nella proporzione del 60% (recte: del 66.66%)

e dovrebbe rispettare determinate pause, sicché non potrebbe spostare oggetti

pesanti né svolgere adeguatamente lavori di pulizia (memoriale, pag. 5), l'appellante

equivoca sulle conclusioni del perito giudiziario, il quale proprio in virtù di

tali limitazioni l'ha riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 33.33% (doc.

P, foglio 25). Che tale inabilità lucrativa si sia nel frattempo aggravata per

via dell'età è un'ipotesi senza alcun riscontro in valutazioni specialistiche. Circa

le prospettate difficoltà di apprendimento (memoriale, pag. 5), il Pretore si è

limitato a imputare alla convenuta un reddito da lavoro per attività semplici,

che non presuppongono conoscenze particolari. Nulla induce a scostarsi pertanto

dalla valutazione del primo giudice (invero generosa, il perito stimando una

capacità lucrativa del 66.66% e non solo del 60%).

d) Quanto

al dumping salariale e alla crisi economica di cui soffre il __________ a causa

della pressione esercitata sul mercato del lavoro locale dalla manodopera

estera (circostanze addotte soltanto in appello), l'appellante nemmeno rende

verosimile di essersi attivata senza successo nella ricerca di altre

occupazioni. Anzi, la documentazione prodotta da AO 1 (sopra, consid. 2) sostanzia

non solo l'esistenza di opportunità di lavoro nel settore di attività e nella

regione in cui abita l'interessata, ma finanche la rinuncia di lei a partecipare

a specifici concorsi pubblici. L'argomentazione cade dunque nel vuoto.

e) L'appellante

si duole altresì che il Pretore le abbia imputato un reddito netto di fr. 20.–

orari, più alto di quello previsto da un non meglio precisato contratto

collettivo. A parte il fatto però che l'art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza federale

sul contratto normale di lavoro per il personale domestico, del 20 ottobre 2010

(RS 221.215.329.4), prescrive per lavoratori non qualificati con almeno quattro

anni di esperienza professionale nell'economia domestica un salario minimo (lordo,

ma senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati) di fr. 20.35 l'ora in

tutta la Svizzera, il reddito di fr. 2000.– mensili calcolato (per difetto) dal

Pretore sulla base di un grado d'occupazione pari al 60% non è certo sfavorevole

alla convenuta. Anche raffrontato ai soli dati statistici accertati nella decisione

impugnata (sopra, consid. a), la cui attendibilità non è in discussione, esso

appare alla portata dell'interessata. Il che rende superfluo esaminare se essa

possa conseguire un reddito analogo aumentando il grado d'occupazione alle

dipendenze della __________ (memoriale, pag. 5). Al riguardo l'appello manca una

volta ancora di consistenza.

7.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo a fr. 3388.40 mensili fino al novembre del 2012 e a fr. 3301.45

mensili dopo di allora, rimproverando al Pretore di avere

trascurato i costi del riscaldamento, il leasing

dell'automobile (fino al

novembre del 2012) e, dopo di allora,

le spese del carburante e la manutenzione del veicolo. Essa lamenta inoltre che il premio della cassa

malati non sia stato computato in modo corretto

(memoriale, pag. 3 seg.).

a) In merito alle

spese per acqua, gas ed elettricità (doc. 4, fogli

17.

a 22), il Pretore non le ha riconosciute perché già comprese nel minimo

esistenziale di base (decreto impugnato, pag. 15). L'appellante obietta che il

gas è destinato al riscaldamento dell'abitazione e la relativa spesa è fatturata

separatamente. Partendo dal costo

semestrale di fr. 2450.– dal 25 novembre

2010.

al 25 maggio 2011 (doc. 4, fogli 18 e 19), che rivaluta – parzialmente – per il restante periodo dell'anno, essa chiede che le sia riconosciuto un esborso di fr. 350.– mensili (memoriale, pag. 3). Ora, non fa dubbio che il costo del riscaldamento

va considerato in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009

pag. 6292). D'altro lato la spesa fatta valere dalla convenuta si riferisce –

per ammissione dell'interessata – ai sei mesi più freddi del­l'anno. Considerato

il prospettato aumento della tariffa del gas (doc. 4, foglio 19), ma anche il

minor consumo per il restante periodo dell'anno (estivo e autunnale), una spesa

media di fr. 250.– mensili appare più verosimile.

In proposito l'appello merita ad ogni modo parziale accoglimento.

b) L'appellante

sostiene poi che il Pretore ha omesso di inserire nel suo fabbisogno minimo, fino

al 31 agosto 2012, la spesa per il leasing dell'automobile (fr. 336.95 mensili:

doc. 4, fogli 11 e 12), pur ammettendo la necessità del veicolo per l'esercizio

del diritto di visita e l'attività professionale (decreto impugnato, pag. 15). Effettivamente

il primo giudice non spiega perché tale spesa non sia stata inserita nel

fabbisogno minimo della moglie. L'appellante fonda la richiesta su una dichiarazione

del 19 agosto 2011 in cui l'amico __________ afferma di avere stipulato in

favore di lei, il 31 luglio 2008, un contratto di leasing (doc. 4, foglio 12) per

l'acquisto di una __________ e di avere sempre ricevuto alla fine del mese il

pagamento delle rate che sarebbero giunte a scadenza da lì a un anno (doc. 4,

foglio 11). Ciò corrisponde a quanto lo stesso __________ aveva affermato in

altre occasioni, davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio il 28 novembre

2008.

(doc. A nell'inc. DI.2009.9) e nella precedente procedura cautelare davanti

al Pretore il 17 dicembre 2009 (act. III, inc. DI.2009.232), senza che il

marito eccepisse di falso simili dichiarazioni. Proprio per tale motivo, del resto,

il Pretore non ha ritenuto necessario sentire di nuovo il testimone (verbale di

udienza del 13 ottobre 2011, pag. 5).

Nelle

circostanze descritte non vi è ragione dunque per non ritenere verosimile, a un

sommario esame, la spesa indicata dalla convenuta fino alla scadenza del contratto

(31 luglio 2012: doc. 4, foglio 12). Su questo punto l'appello si rivela

provvisto di buon diritto. Dopo di allora l'appellante pretende che le sia

riconosciuta una spesa di fr. 250.– mensili “per benzina, spese di riparazione

ecc. in considerazione della vetustà del veicolo”. La richiesta nondimeno è

formulata per la prima volta in appello. Nuova, essa sfugge di conseguenza a

qualsiasi esame (art. 317 cpv. 2 CPC).

c) Quanto al premio della cassa malati,

la moglie chiede di aumentarlo da fr. 67.80 a fr. 360.40 mensili perché il

sussidio cantonale “è decaduto con la partenza di D__________”, nell'agosto del

2011.

(memoriale, pag. 4). Già si è detto (sopra, consid. 2) circa la ricevibilità

del nuovo conteggio del maggio 2013, dal quale si evince un premio di fr.

414.85

mensili. La richiesta in esame è pertanto legittima da allora in poi.

8.

Nel memoriale l'appellante

si diffonde altresì in recriminazioni (pag. 6), asserendo che da quando D__________

si è trasferito dal padre il comportamento di lui è nettamente peggiorato, alla

stessa stregua del rendimento scolastico, ciò che indizia l'incapacità paterna

di accudire al figlio. Tali rimproveri vertono nondimeno su circostanze

estranee al contributo alimentare in discussione, unico oggetto litigioso. Al

proposito non giova dunque attardarsi.

II. Sull'appello di AO 1

9.

L'appellante contesta il

reddito virtuale imputato dal Pretore alla moglie, che vorrebbe vedere

aumentato ad almeno fr. 3250.– mensili dall'agosto del 2011 (trasferimento del

figlio da lui) per un'attività a tempo pieno nel settore della vendita,

dell'albergheria o della ristorazione, ambiti nei quali il perito giudiziario

ha riconosciuto alla convenuta una capacità lucrativa del 90–100% e nei quali essa

potrebbe riqualificarsi facendo capo alle esperienze passate (memoriale, pag. 4

a 9). Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2015, per altro inutilmente

prolisse, egli avanza inoltre nuove richieste e rivolge nuove censure al decreto

impugnato. Se non che, formulate fuori dei termini di appello, simili rivendicazioni

e doglianze risultano già di primo acchito irricevibili. Non possono quindi

essere vagliate oltre.

a) Per

quanto concerne il reddito potenziale della moglie, dagli atti emerge che nella

fattispecie AP 1, senza particolare formazione professionale, prima del

matrimonio ha lavorato come aiuto in campagna, aiuto-cuoca e poi come responsabile

di camere d'albergo. Dopo il matrimonio (1987) essa ha svolto saltuariamente l'attività

di ausiliaria di pulizia (perizia del 17 settembre 2007: act. XXXIII nell'inc.

OA.2004.127). Attualmente essa lavora al 22.62%, per la __________, guadagnando

in media fr. 958.– mensili, e svolge pulizie per privati dai quali percepisce in

media fr. 340.65 mensili. Dal profilo medico essa è abile al lavoro, come ausiliaria

di pulizie, al 66.66% e al 90–100% in attività più leggere che non comportino

sforzi fisici, “sempre che i lavori non siano ripetitivi, soprattutto a livello

dei membri superiori e che non la obblighino a rimanere lungamente in posizione

eretta o in posizioni obbligate” (complemento peritale del 9 gennaio 2009: doc.

P, foglio 25).

b) La

possibilità invocata dall'appellante che la moglie trovi, compatibilmente con

il suo stato di salute, un'occupazione al 100% (recte: al 90–100%) nel

ramo alberghiero, della ristorazione o della vendita appare già di primo acchito

poco verosimile. Il perito giudiziario non ha precisato quali professioni la

convenuta potrebbe esercitare al 90–100%, ma ha specificato senza ambagi che tali

attività non devono richiedere sforzi fisici né il mantenimento prolungato di

posizioni erette o obbligate. Il che sarebbe tuttavia inevitabile nelle

attività prospettate dall'appellante. Un lavoro da cameriera o da aiuto cucina

comporta notoriamente sforzi ripetitivi agli arti superiori e uno da venditrice

implica il mantenimento prolungato di posizioni obbligate. Né l'appellante indica

quale impiego specifico la moglie sarebbe in grado di svolgere senza tali restrizioni

nei settori indicati e neppure chi sarebbe disposto ad assumere una persona di quasi

50.

anni nelle condizioni di AP 1, senza una formazione professionale e con

esperienze nel settore ormai remote. Lo stesso appellante del resto sollecita la

moglie a concorrere per impieghi nel settore delle pulizie o per “attività

similari” (doc. I di appello).

c) Allega

l'appellante che il grado d'occupazione del 60% accertato dal Pretore (sopra,

consid. 5a) per calcolare il reddito imputabile alla moglie nel campo delle

pulizie è arbitrario, il perito avendo stimato una capacità lucrativa del 66.66%

(memoriale, pag. 8). In effetti il primo giudice non motiva per nulla il

proprio apprezzamento, né si scorgono ragioni oggettive per scostarsi dalla

perizia giudiziaria. Il reddito ipotetico della convenuta va portato di

conseguenza da fr. 2000.– mensili (60%) a fr. 2222.– mensili (66.66%),

come chiede il marito (memoriale, pag. 8). L'appellante non può pretendere

invece che a tale reddito si aggiunga il guadagno conseguibile al 33.33% con un'altra

attività leggera, poiché delle due l'una: o dalla moglie si pretende

un'attività come donna delle pulizie al 66.66% o un'attività al 90–100% con

attività leggere non meglio precisate. Non possono esigersi entrambe le attività

cumulativamente.

d) L'appellante

ritiene ingiustificato il periodo di un mese e mezzo dall'emanazione del

decreto cautelare assegnato dal Pretore alla convenuta per aumentare l'attività

lucrativa. Chiede che il reddito potenziale sia ascritto alla moglie sin dall'agosto

del 2011, quando D__________ si è trasferito da lui, giacché a quel momento

essa, quarantacinquenne, separata di fatto dal 2002, viveva sola e poteva

attivarsi per migliorare la sua attività professionale (memoriale, pag. 4, 6, 8

e 9). Ora, di regola un reddito ipotetico non può essere calcolato con effetto retroattivo,

dovendosi concedere al coniuge il tempo necessario per adattarsi alla nuova

situazione, salvo che, conscio degli obblighi a suo carico, tale coniuge sia rimasto

inattivo (I CCA, sentenza inc.11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6f con rinvii).

Nella

fattispecie AP 1 sapeva che il suo grado d'occupazione limitato al 50% si

giustificava per la cura e l'educazione dovute al figlio D__________, allora

non ancora sedicenne (cfr. DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4), anche perché ciò

le era stato ricordato più volte (pure da questa Camera: sentenza inc. 11.2008.158,

del 9 giugno 2009, consid. 6). Né essa poteva ignorare la possibilità, dal

profilo medico, di aumentare la propria attività lucrativa almeno dal settembre

del 2007 (sopra, consid. a), come il marito le ha ram­mentato ancora alla

discussione del 13 ottobre 2011 (riassunto scritto, pag. 3). L'appellante chiede

che il reddito ipotetico sia calcolato già dall'agosto del 2011 (passaggio del

figlio da un genitore all'altro). Sta di fatto però che a quel momento non era

ancora certo se il figlio sarebbe rimasto dal padre, la decisione spettando al

Pretore. E la convenuta non poteva escludere un ritorno di D__________, il

quale aveva lasciato da lei i suoi effetti personali (vestiti, libri di scuola

ecc.: verbale 21 settembre 2011, pag. 2). Dal 16° compleanno di D__________ (il

20.

ottobre 2012), per contro, essa non aveva più scusanti. In tale misura

l'appello merita di essere accolto.

10.

Per quanto attiene alla presunta

convivenza della moglie con __________, il Pretore non ne ha tenuto conto

poiché non ha riscontrato elementi oggettivi che gli permettessero di scostarsi

dal decreto cautelare del 13 ottobre 2008, confermato da questa Camera il 9

giugno 2009 (decreto impugnato, pag. 10). Per l'appellante, invece, gli atti

processuali rendono evidenti i chiari vantaggi economici che la moglie trae

dalla frequentazione assidua e annosa di __________. Egli ribadisce che i due

convivono “di fatto” dal maggio del 2007, che __________ è di casa a __________,

che la coppia è sempre assieme, che lui non arriva mai a mani vuote, le regala

automobili d'occasione, paga le vacanze, taglia

l'erba, pagava l'abbonamento telefonico di D__________ (fr. 105.–

mensili) e condona prestiti. Ciò impone di diminuire o sopprimere il contributo

alimentare (memoriale, pag. 10).

Così argomentando, l'appellante

non si confronta con l'argomento che ha indotto il primo giudice a non tenere

conto di un concubinato. Egli non spiega difatti in quale misura le circostanze

sarebbero mutate rispetto alla situazione esistente nell'ottobre del 2008

(ultimo assetto cautelare), sicché al proposito l'appello appare finanche irricevibile

per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). Si volesse

da ciò transigere, le circostanze addotte dall'appellante per rendere

verosimile il beneficio economico – per altro nemmeno quantificato – che la

moglie trarrebbe da tale relazione coincidono sostanzialmente, a un sommario esame,

con quelle già considerate da questa Camera nella sentenza inc. 11.2008.158 del

9.

giugno 2009, consid. 7b). Per di più, i criteri preposti alla

definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in comunione

domestica con un nuovo partner, enunciati ancora recentemente da questa Camera

(RtiD I-2015 pag. 874), non sono quelli addotti dall'appellante. Al riguardo l'appello

è destinato pertanto all'insuccesso.

11.

Tutto ciò posto, il quadro

delle entrate e delle uscite familiari si presenta come risulta in appresso,

senza dimenticare che dalle entrate di AO 1 – non contestate – va tolto l'assegno

familiare (fr. 330.– mensili: sopra, consid. 4), il quale in ossequio alla

più recente giurisprudenza del Tribunale federale non va cumulato al reddito

del genitore cui è esso corrisposto, ma dev'essere dedotto dal fabbisogno in

denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2):

Dall'8 agosto 2011 al 19 ottobre 2012

(nuovo grado d'occupazione moglie)

Reddito del marito (consid. 5 e 11) fr.

6958.95

Reddito

della moglie (consid. 5 e 6a) fr. 1298.65

fr.

8257.60

mensili

Fabbisogno

minimo del marito

(consid.

5, non contestato) fr. 3920.25

Fabbisogno

minimo della moglie

(consid.

5, 7a e 7b, in media) fr. 2934.10

Fabbisogno

in denaro di D__________

(consid.

5.

e 11) fr. 957.60

fr.

7811.95

mensili

Eccedenza fr.

445.65

Metà

eccedenza fr. 222.85

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3920.25

+ fr. 222.85 = fr. 4143.10 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

2934.10

+ fr. 222.85 ./. fr. 1298.65 = fr.

1860.

— mensili (arrotondati)

Dal 20

ottobre al 30 novembre 2012

(nuovo grado d'occupazione marito)

Reddito del marito fr.

6958.95

Reddito

della moglie (consid. 9c) fr. 2222.—

fr.

9180.95

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3920.25

Fabbisogno

minimo della moglie

(consid.

7b, senza il leasing) fr. 2658.85

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 957.60

fr.

7536.70

mensili

Eccedenza fr.

1644.25

Metà

eccedenza fr. 822.15

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3920.25

+ fr. 822.15 = fr. 4742.40 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

2658.85

+ fr. 822.15 ./. fr. 2222.– = fr.

1260.

— mensili (arrotondati)

Dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013

(modifica delle rendite AI)

Reddito del marito (consid. 5

e 11) fr. 7387.65

Reddito

della moglie fr. 2222.—

fr.

9609.65

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3920.25

Fabbisogno

minimo della moglie

(consid.

7c, in media) fr. 2742.45

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 957.60

fr.

7620.30

mensili

Eccedenza fr.

1989.35

Metà

eccedenza fr. 994.65

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3920.25

+ fr. 994.65 = fr. 4914.90 mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 2742.45

+ fr. 994.65 ./. fr. 2222.–

= fr. 1515.— mensili (arrotondati)

Dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2014

(maggiore età di età di D__________)

Reddito del marito (consid. 3) fr.

7210.65

Reddito

della moglie fr. 2222.—

fr.

9432.65

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3920.25

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7c) fr. 2951.45

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 3, 5 e 11) fr. 1028.60

fr.

7900.30

mensili

Eccedenza fr.

1532.35

Metà

eccedenza fr. 766.15 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3920.25

+ fr. 766.15 = fr. 4686.40 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

2951.45

+ fr. 766.15 ./. fr. 2222.– = fr.

1495.

— mensili (arrotondati)

Dal 20

ottobre 2014 al 31 luglio 2015

(aumento

del contributo di cassa pensione)

Reddito del marito fr.

7210.65

Reddito

della moglie fr. 2222.—

fr.

9432.65

mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 5) fr. 4386.90

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2951.45

fr.

7338.35

mensili

Eccedenza fr.

2094.30

Metà

eccedenza fr. 1047.15 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4386.90

+ fr 1047.15 = fr. 5434.05 mensili,

e

deve versare alla moglie:

fr. 2951.45+ fr. 1047.15

./. fr. 2222.– = fr.

1775.

— mensili (arrotondati)

Dal 1°

agosto 2015 in poi

Reddito del marito (consid. 3) fr.

7120.85

Reddito

della moglie fr. 2222.—

fr.

9342.85

mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 5) fr. 4386.90

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2951.45

fr.

7338.35

mensili

Eccedenza fr.

2004.50

Metà

eccedenza fr. 1002.25 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4386.90

+ fr. 1002.25 = fr. 5389.15 mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 2951.45

+ fr. 1002.25 ./. fr. 2222.–

= fr. 1730.—

mensili (arrotondati).

Entro questi limiti, in

definitiva, gli appelli meritano parziale accoglimento e la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore va adeguata di conseguenza a

fr. 1730.– mensili. Avendo AP 1 chiesto al Pretore di

modificare il contributo alimentare provvisionale per lei solo dal 1° settembre

2011.

(sopra, lett. F), l'aumento dello stesso, relativamente al primo periodo,

può decorrere unicamente da tale data (art. 58 cpv. 1 CPC).

III. Sulle spese, le ripetibili e

il gratuito patrocinio

12.

Le

spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). AP 1 vede accolte in misura minima (e solo per limitati periodi)

le proprie domande. In simili circostanze conviene ridurre lievemente gli oneri

processuali, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata a AO

1.

Questi rivendica un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.– per la stesura

delle osservazioni all'appello, facendo valere di avere investito nella

redazione 56 ore di lavoro fisicamente e mentalmente provanti (osservazioni,

pag. 27 seg.). Un'indennità d'inconvenienza è prevista però solo in casi particolari

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ad esempio ove un lavoratore indipendente subisca

una perdita di guadagno (Sterchi

in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 15 con rimando). AO 1 riconosce di

aver potuto stilare il memoriale (per altro inutilmente prolisso) fuori del

ridotto orario di lavoro e non pretende di avere incontrato disagi d'ordine

professionale o di avere affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non

sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Per

quel che è del proprio appello, AO 1 ottiene una parziale riduzione del

contributo alimentare in favore della moglie, ma in misura minima. Anche in tal

caso conviene ridurre lievemente le spese processuali, rinunciando a prelevare

l'esigua quota che andrebbe addebitata ad AP 1. Non si pone invece problema di

ripetibili, quest'ultima non avendo formulato osservazioni all'appello. L'esito

dell'attuale

giudizio non influisce apprezzabilmente, infine, sul riparto – non contestato –

degli oneri processuali (metà ciascuno) e delle ripetibili (compensate) di

prima sede, che può pertanto rimanere invariato.

13.

Quanto

alle richieste di gratuito patrocinio, le parti fruiscono – come si è visto

(consid. 10) – di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili sul

fabbisogno minimo. Esse sono proprietarie inoltre, metà ciascuno, della

particella n. 740 RFD di __________, sezione __________, su cui sorge l'abitazione

coniugale e che vale almeno fr. 607 635.– (pur

con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–:

sentenza di divorzio inc. OA.2004.127 del 17 maggio 2013, pag. 13 seg.). Non

possono dirsi, quindi, sprovviste dei mezzi necessari per affrontare le limitate

spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC).

Non si

disconosce che ancora recentemente questa Camera, data per notoria la difficoltà

economica delle parti, aveva deciso di soprassedere – eccezionalmente – al

prelievo di oneri processuali (sentenza inc. 11.2013.33 del 22 giugno 2015,

consid. 10). A carico di AO 1 risultavano infatti essere stati emessi

certificati di carenza beni e le entrate di lui risultavano inferiori al minimo

esistenziale del diritto esecutivo, l'escusso dichiarando inoltre di “non

possedere beni da sottoporre a pignoramento né mobili, né fondi o crediti”. Per

di più, la particella n. 740 RFD di __________ era stata stimata nel

giugno del 2009 in soli fr. 218 225.– dall'Ufficio esecuzione e fallimenti

(doc. EEE), sicché appariva “oberata di ipoteche” (doc. CCC). Tali accertamenti

appaiono superati, né le parti possono più definirsi indigenti. Il beneficio

del gratuito patrocinio non entra perciò in linea di conto (art. 117 lett. a

CPC).

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

14.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF se appena si considera l'ammontare e la durata dei contributi alimentari controversi.

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale

– segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Gli

appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 1 del

decreto impugnato è così riformato:

1.3 AO 1 è condannato a versare alla

moglie AP 1 i seguenti contributi alimentari:

fr. 1860.– mensili dal 1°

settembre 2011 al 19 ottobre 2012,

fr. 1260.– mensili dal 20 ottobre al 30

novembre 2012,

fr. 1515.– mensili dal 1° dicembre 2012 al 30

giugno 2013,

fr. 1495.– mensili dal 1° luglio 2013 al 19

ottobre 2014,

fr. 1775.– mensili dal 20 ottobre 2014 al 31

luglio 2015 e

fr. 1730.– mensili dal 1° agosto 2015 in poi.

1.4 L'__________, servizio inquirente, è invitata a trattenere con

effetto immediato dallo

stipendio di AO 1 la somma di fr. 1730.– mensili e di trasmetterla ad AP 1 sul conto __________ __________. Nel caso in cui il citato importo fosse versato al

dipendente, ciò non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.

Per

il resto gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

II. Le spese dell'appello

presentato da AP 1, ridotte a complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegna­no indennità

alla controparte.

III. La richiesta di gratuito

patrocinio formulata da AP 1 è respinta.

IV. Le spese dell'appello presentato da

AO 1, ridotte a fr. 1000.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante.

V. La richiesta di gratuito patrocinio

formulata da AO 1 è respinta.

VI. Notificazione a:

avv.;

avv.;

–, ,

(dispositivo n. I/1.4, in estratto).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.

46 cpv. 2 LTF).