11.2013.42
Scioglimento di comproprietà e vendita ai pubblici incanti di due particelle; esigenza di convenire tutti i comproprietari in caso di scioglimento della comproprietà e di vendita della particella
5 maggio 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.42
Lugano
5 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2009.78 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione dell'11 settembre 2009 dall'
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 30 aprile 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
18 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1969) si
sono sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________,
il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Il 19 febbraio 1996 i
coniugi hanno acquistato, un mezzo ciascuno, la particella n. 483 RFD di __________
su cui sorge la loro abitazione coniugale. Essi sono comproprietari inoltre, insieme
con __________ e a __________, dell'adiacente particella (non edificabile) n.
432 RFD in ragione di un quarto ciascuno.
B. In esito a un'istanza a
protezione dell'unione coniugale introdotta l'11 febbraio 2008 da AP 1, con
sentenza del 30 dicembre 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, e ha stabilito un contributo
alimentare per moglie e figli che questa Camera, adita da entrambi i coniugi,
ha poi modificato con sentenza del 25 maggio 2012 (inc. 11.2010.11).
C. Nel frattempo, l'11
settembre 2009, AO 1 ha postulato davanti allo stesso giudice lo scioglimento
della comproprietà sulle particelle n. 483 e 432 RFD di __________ mediante
vendita ai pubblici incanti e suddivisione a metà del ricavo netto. Nella sua risposta
del 3 dicembre 2009 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, postulando “in
via riconvenzionale” l'attribuzione dei fondi a sé medesima con diritto del
marito a un conguaglio da stabilire peritalmente. Con “risposta
riconvenzionale” dell'8 febbraio 2010 AO 1 ha confermato la petizione e ha
postulato il rigetto della riconvenzione della moglie, mentre con “replica riconvenzionale”
del 22 marzo 2010 AP 1 ha ribadito le proprie richieste.
D. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 14 luglio 2010 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta
una perizia sul valore venale degli immobili, è stata dichiarata chiusa il 14
novembre 2012. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nelle proprie, del 17 dicembre 2012, l'attore ha
confermato le richieste di petizione, prospettando una base d'asta al pubblico
incanto non inferiore a fr. 1 396 000.–. Nel suo allegato del 7 dicembre
2012 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'azione o, subordinatamente,
di assegnarle la mezza quota di comproprietà del marito dietro versamento di
fr. 480 000.–. Intanto, il 19
aprile 2010, AO 1 ha intentato davanti al medesimo Pretore azione di divorzio, causa
che è tuttora pendente. I contributi di mantenimento per moglie e figli sono
stati oggetto di procedure cautelari culminate il 7 ottobre 2014 in sentenze di
questa Camera (inc. 11.2012.152 e 11.2013.48).
E. Statuendo il 18 marzo 2013
sullo scioglimento delle due comproprietà, il Pretore ha accolto l'azione e
disposto quanto segue (dispositivo n. 1):
–
vendita ai pubblici incanti con una base d'asta
di fr. 1 396 000.–;
–
in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti al migliore offerente;
–
incanti organizzati e diretti dal notaio __________ di __________, con
suddivisione a metà del ricavo netto tra i comproprietari e deduzione dallo
stesso dell'onorario notarile e di ogni altra tassa o spesa – a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, ma da anticipare dal marito – per il
pubblico incanto;
La tassa di giustizia di
fr. 4000.– e le spese di fr. 2510.– sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 6000.– per ripetibili
(dispositivo n. 2). Per quel che è della domanda riconvenzionale, il Pretore l'ha
respinta (dispositivo n. 3), addebitando a AP 1 le spese di fr. 400.– e ripetibili
di fr. 500.– (dispositivo n. 4).
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 aprile 2013 nel
quale chiede che la petizione sia respinta e che le spese giudiziarie siano poste a carico dell'attore. In subordine essa postula
l'accoglimento della domanda riconvenzionale con “cessione” in suo
favore della quota di comproprietà dietro versamento di fr. 480 000.– al marito, tenuto ad assumere gli
oneri processuali di complessivi fr. 2910.– e a rifonderle fr. 500.– per ripetibili.
Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2013 l'attore postula la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Ora, secondo la legge nuova le sentenze emanate dai Pretori con la
procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato se appena si
considera che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC
corrisponde a quello della quota chiesta dal comproprietario (la metà di fr. 1 396 000.–),
mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC corrisponde a quello dell'intera
comproprietà (Brunner/Wichtermann in:
Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata
al patrocinatore della convenuta il 20 marzo 2013. Tenuto conto della
sospensione dei termini intercorsa dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (art. 145
cpv. 1 lett. a CPC), l'appello, introdotto il 30 aprile 2013 (data del timbro
postale), è dunque ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore, pronunciandosi anzitutto sul principio della divisione (art. 650 cpv.
1 CC), si è domandato se la richiesta di scioglimento andasse respinta perché
intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC). Egli ha risolto la questione negativamente,
rilevando come le motivazioni di natura finanziaria opposte dall'interessata, la
quale lamentava l'impossibilità di rilevare la quota di comproprietà del marito
per la pretesa sottrazione – da parte di lui – di risparmi coniugali, fossero
di natura soggettiva e non avessero alcun nesso con gli immobili. La mera
eventualità che la liquidazione del regime dei beni, di cui nulla ancora si sapeva
con certezza, le permettesse di acquisire l'altra quota, non era a mente sua
sufficiente per differire la divisione (sentenza impugnata, pag. 3). Né alla
richiesta dell'attore, che non poteva dirsi abusiva, ostavano le norme a
protezione dell'abitazione familiare (art. 169 CC), ritenute prive di portata
propria (loc. cit., pag. 4).
Passando alle modalità della
divisione, il Pretore ha reputato che la convenuta non avesse diritto di
rivendicare l'attribuzione dei fondi in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC. Essa
infatti non aveva neppure allegato in maniera chiara la propria capacità di assumere
l'intero debito ipotecario e di tacitare il marito, sicché la riconvenzione
andava respinta (loc. cit., pag. 5 seg.). Quanto alle altre modalità di
divisione (art. 651 cpv. 2 CC), esclusa l'ipotesi della divisione in natura e
scartata la licitazione privata, il Pretore ha ordinato la vendita ai pubblici
incanti, fissando una base d'asta di fr. 1 396 000.– oppure, in caso di insuccesso, l'aggiudicazione
dei fondi al miglior offerente (loc. cit., pag. 6 seg.).
3. AP 1 ribadisce che la
richiesta di scioglimento della comproprietà è abusiva o, quanto meno,
intempestiva e sollecita il suo differimento sino alla liquidazione del regime
dei beni in esito al divorzio. Essa contesta che le motivazioni da lei addotte contro
lo scioglimento immediato siano semplicemente soggettive e senza nesso con le
particelle in questione. Comunque sia, essa sottolinea il suo interesse
preponderante all'attribuzione dei fondi in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC e,
quindi, all'accoglimento della riconvenzione, eventualmente nella forma di una
licitazione fra comproprietari. In ogni modo – essa soggiunge – la sentenza impugnata
va dichiarata nulla perché comporta anche lo scioglimento della comproprietà
sulla particella n. 483 (recte: 432) RFD di __________, che non appartiene
solo alle parti in causa. Da ultimo l'appellante si duole per la suddivisione
delle spese processuali, e in particolare di quelle peritali, di cui chiede per
equità la suddivisione a metà, avendo il referto reso possibile, nell'interesse
di tutti, la fissazione della base d'asta.
4. L'attore ha promosso
simultaneamente, con la petizione dell'11 settembre 2009, due azioni
reali: l'una di accertamento, fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di
divisione”), intesa a far constatare che nulla osta allo scioglimento della
comproprietà sulle particelle n. 432 e 483, e l'altra costitutiva, fondata sull'art. 651
cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (I CCA, sentenza
inc. 11.2004.48 del 3 febbraio 2009, consid. 6). Quest'ultima ha carattere
bilaterale (actio duplex): tutti i comproprietari
sono coinvolti, così come tutti i comproprietari hanno la facoltà di formulare
conclusioni e proposte (sentenza del Tribunale federale 5A_523/2013
del 14 febbraio 2014, consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc.
11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4). L'azione dell'art. 651 cpv. 1 CC
implica così un pronunciato che riguarda non solo l'attore, ma anche – in misura
corrispondente – il convenuto, sicché il giudice statuisce senza essere
vincolato alle richieste delle parti. Nella risposta a tale azione il convenuto
può formulare quindi domande proprie, senza agire per ciò in via
riconvenzionale (Rep. 1998 pag. 197, consid. 2). Nella fattispecie non era
necessario così che la convenuta formulasse in via riconvenzionale la sua proposta
circa il modo di dividere le particelle n. 432 e 483. Tanto meno il Pretore
doveva trattare quella conclusione come riconvenzione (sentenza impugnata,
dispositivi 3 e 4). La domanda della convenuta intesa all'accoglimento della
“domanda riconvenzionale del 3 dicembre 2009” con addebito al marito delle
relative spese giudiziarie va trattata in definitiva nel contesto dell'azione
fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC sul modo della divisione.
5. Ogni comproprietario ha il
diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia
escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal
fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento,
poi, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). La
richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli
per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare
da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non
può riferirsi a peculiarità di un comproprietario. Giustificazioni soggettive
di un comproprietario possono sorreggere se mai un interesse preponderante a
norma dell'art. 205 cpv. 2 CC. Il giudice decide secondo libero apprezzamento,
tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti. La questione dell'intempestività
non può, in ogni caso, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una
comproprietà (RtiD II-2008 pag. 652 n. 28c: I CCA, sentenza inc. 11.2009.191
del 6 aprile 2012, consid. 3).
6. Il diritto di esigere lo
scioglimento della comproprietà sussiste – in linea di principio – anche tra
coniugi, riservata la norma a protezione dell'abitazione familiare (art. 169
CC; DTF 119 II 198 consid. 2; RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4), sempre che tale
norma garantisca al coniuge maggior protezione (RtiD II-2009 pag. 652 consid. 6
con riferimenti). La richiesta può essere avanzata anche prima della
liquidazione del regime dei beni matrimoniali. La possibilità per un coniuge,
poi, di postulare l'attribuzione dell'intero bene contro compenso all'altro
coniuge valendosi di un interesse preponderante
(art. 205 cpv. 2 CC) riguarda il modo della divisione (art. 651 cpv. 2
CC), non l'azione di scioglimento fondata sull'art. 650 CC. Per il resto, lo
scioglimento della comproprietà non deve necessariamente essere motivato (RtiD
II-2009 pag. 652 consid. 4 con riferimenti).
7. La convenuta sostiene in
primo luogo che la sentenza impugnata va dichiarata nulla perché comporta lo
scioglimento della comproprietà e la vendita ai pubblici incanti di un fondo (la
particella n. 432 RFD di __________) che appartiene altresì ai coniugi __________,
estranei alla lite. Quantunque addotta soltanto in appello, la censura è
ricevibile poiché verte su una questione di diritto fondata su risultanze di
pubblici registri, le quali valgono come notorie (art. 151 CPC; cfr. DTF 135
III 88).
a) Chi chiede lo scioglimento di una comproprietà
deve promuovere causa contro tutti gli altri comproprietari, i quali formano
un litisconsorzio necessario (Gross/Zuber
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 19 ad art. 70 CPC; Borla-Geier in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art.
70). Se conviene solo alcuni di essi, l'azione va respinta per carenza
di legittimazione passiva (DTF 139 III 507 consid. 1.2), a meno che i
comproprietari non convenuti abbiano dichiarato previamente in maniera chiara e
incondizionata di aderire alla petizione o di riconoscere sin dall'inizio l'esito
del giudizio (v. DTF 113 II 143 consid. 2c;
Gross/Zuber, op. cit., n. 20 e 34
ad art. 70 CPC).
b) Nel
caso specifico la particella n. 483 di __________ appartiene per un mezzo a AO
1 e per l'altro mezzo a AP 1. L'attigua particella n. 432 per contro è
intestata a AO 1, a AP 1, a __________ e a __________ in ragione di un quarto
ciascuno. AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, ma non __________ né __________,
né tanto meno questi ultimi risultano avere dichiarato in maniera chiara e incondizionata
di aderire alla petizione o di riconoscere sin dall'inizio l'esito del
giudizio. Diretta contro un litisconsorzio necessario incompleto, relativamente
alla particella n. 432 l'azione di scioglimento andava quindi respinta (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con riferimenti). Ciò
non significa che l'attore non possa più promuovere causa per ottenere lo scioglimento
della comproprietà. Significa semplicemente che deve procedere, se insiste,
simultaneamente contro tutti gli altri tre comproprietari della particella. La
presente sentenza non gli impedisce in effetti di agire nei confronti del
litisconsorzio necessario completo, non sussistendo identità di parti fra
quest'ultimo e le persone originariamente convenute (Borla-Geier, op. cit., n. 8 ad art. 70 CPC).
8. Per quanto riguarda lo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 483, l'appellante ribadisce
che la richiesta è intempestiva e abusiva. Le sue doglianze vanno esaminate
singolarmente.
a) La
convenuta revoca in dubbio la circostanza – accertata dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 7) – che all'attore la vendita della casa servirebbe per
ottenere liquidità, esigenza che essa sostiene non essere mai stata specificata
né sostanziata. Così argomentando, l'interessata trascura nondimeno che lo
scioglimento di una comproprietà non deve necessariamente essere motivato (sopra,
consid. 6). Senza dimenticare poi che nel contestare la richiesta del marito
essa si vale di fatti nuovi, i quali potevano essere agevolmente addotti davanti
al Pretore e che per tale motivo non sono ricevibili in appello (art. 317 cpv.
1 CPC). Ciò vale sia per l'invocata capacità finanziaria dell'attore
(quantificata in fr. 20 000.– mensili
netti) sia per la circostanza che il mutuo di fr. 275 000.– gravante l'immobile permetterebbe, a suo parere, di contenere
la spesa mensile, rendendo superflua una vendita.
b) Nella
misura in cui riafferma che “l'incipiente sentenza di divorzio” le darà modo di
“riscattare materialmente l'immobile”, l'appellante non si confronta con la
sentenza impugnata. Il Pretore ha ricordato infatti che l'art. 650 cpv. 3
CC non ha per scopo di impedire lo scioglimento di una comproprietà fin quando
uno dei comproprietari riesce a ottenere la liquidità necessaria per rilevare
la quota dell'altro (ZBGR 83/2002 pag. 144, citata anche da Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 19
ad art. 650 CC). E il fatto, egli ha soggiunto, che le difficoltà finanziarie
della convenuta – suscettibili di impedirle attualmente di rilevare l'immobile –
potrebbero venir meno con la liquidazione del regime dei beni non sono un
motivo che osta allo scioglimento, non potendosi presumere oggi con sufficiente
certezza le entrate che essa conseguirà a quel momento (sentenza impugnata, pag. 3).
L'appellante non pretende – né tanto meno spiega – perché la valutazione del
primo giudice sarebbe errata. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
c) Analoghe
considerazioni valgono per la generica contestazione secondo cui il Pretore
avrebbe definito a torto come soggettivi e senza nesso con le due particelle in
questione gli aspetti da lei invocati. L'appellante si diffonde una volta di
più nell'opporre il suo personale punto di vista, ma non illustra perché l'accertamento
contestato sarebbe erroneo. Il primo giudice ha indicato che le difficoltà
finanziarie di AP 1 riguardano la situazione personale di lei e non hanno
alcuna relazione con i due fondi. Quanto all'interesse dei figli a vivere nella
casa in cui sono cresciuti, esso poteva essere considerato se mai a norma dell'art.
205 cpv. 2 CC, nell'ambito della liquidazione del regime dei beni per
determinare il modo della divisione (sentenza impugnata, pag. 3 seg.). Invano
si cercherebbe nell'appello un confronto critico con tali argomenti, AP 1
limitandosi a ribadire l'interesse dei figli “agli studi, da anni radicati a __________,
a vivere nell'abitazione già coniugale”. Nelle circostanze descritte l'accertamento
del Pretore, che non ha ritenuto intempestiva la richiesta di scioglimento
della comproprietà, resiste alla critica (cfr. anche DTF 119 II 199 consid. 2).
d) La
domanda di scioglimento non può neppure dirsi abusiva. Il Pretore ha scartato simile
ipotesi poiché, contrariamente a quanto faceva valere la convenuta, nulla indiziava
una sottrazione di risparmi da parte del marito per impedirle di rilevare la di
lui quota di comproprietà. La circostanza – emersa nella procedura a
protezione dell'unione coniugale – che AO 1 avrebbe prelevato somme di
denaro da determinati conti per rimborsare parte di un mutuo ottenuto dalla __________,
di cui egli è dipendente e azionista di minoranza, non dimostrava ancora tale
finalità (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante indica per la prima volta
in questa sede l'ammontare dell'importo restituito alla ditta (fr. 256 599.80), ma ciò non basta per dimostrare che costui
abbia agito scorrettamente. Una volta di più essa si limita a ribadire il suo
punto di vista, senza spiegare perché la valutazione del Pretore sarebbe
errata. Quanto al fatto che il consiglio di amministrazione della __________ avrebbe
soppresso non meglio precisate indennità forfettarie per evitare all'attore di
doverle dividere con la moglie, l'affermazione, oltre a essere nuova e a
esulare dall'oggetto del contendere, rimane tale. Come una mera asserzione –
ugualmente nuova ed estranea all'oggetto della lite – rimane quella secondo cui
la __________ conseguirebbe utili milionari che non distribuisce in attesa che
siano risolte le pendenze giudiziarie tra i coniugi.
9. Appurato che la richiesta
di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 483 non è intempestiva né
abusiva, rimangono da verificare i presupposti che permettono di ottenere lo
scioglimento di una comproprietà (art. 650 CC) consistente in un'abitazione coniugale
(art. 169 CC). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, precisando la
giurisprudenza menzionata dal Pretore (RtiD
II-2009 pag. 654 consid. 6 con riferimento a Rep. 1996 pag. 152
consid. 4), che per apprezzare se in casi del genere un
coniuge si oppone legittimamente allo scioglimento della comproprietà postulato
dall'altro il giudice procede a una ponderazione d'interessi: egli valuta gli
interessi personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e quelli
della famiglia nel suo complesso (RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4). L'art. 169
CC non ha portata propria – così va intesa la giurisprudenza della Camera
citata dal Pretore – nella misura in cui altre norme proteggano già il coniuge
opponente in maniera adeguata da atti di disposizione unilaterali da parte dell'altro
coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o all'art. 201 cpv. 2 CC nel regime
della partecipazione agli acquisti: cfr. Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione,
n. 12 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
2ª edizione, pag. 134 n. 208b).
Nella fattispecie il Pretore ha
accertato che AO 1 ha ribadito più volte l'esigenza di procurarsi liquidità a
lui necessarie (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). L'appellante contesta
simile motivazione, ma – come detto – si fonda su allegazioni nuove, irricevibili
in appello (sopra, consid. 8a). Quanto a sé medesima, essa fa valere che in dodici
anni di vita nell'abitazione coniugale lei e i figli hanno “intessuto interessi
con la comunità”. Non pretende tuttavia che le sia impossibile – o che non si
possa pretendere da lei – la ricerca di un altro alloggio nei pressi. I figli inoltre
sono adulti (M__________ è maggiorenne, Ma__________ compirà 18 anni
nell'agosto del 2016). Inoltre fra le parti pende ormai da cinque anni l'azione
di divorzio. E a tal fine la divisione di un bene in comproprietà, così come la
regolamentazione degli altri rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, deve precedere
la liquidazione del regime matrimoniale secondo gli art. 205 segg. CC (DTF
138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30
novembre 2012, consid. 6.3 con riferimenti). Per di più, conservare un
fondo in comproprietà presuppone un minimo di intesa e di collaborazione
(sentenza del Tribunale federale 5A_390/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 4.2),
di cui nella fattispecie i coniugi – anche alla luce delle numerose procedure
giudiziarie che le hanno viste coinvolte – non hanno dato prova nel corso degli
anni.
10. Quanto al modo in cui deve
avvenire lo scioglimento della comproprietà, l'appellante rivendica in via
“riconvenzionale” l'attribuzione dell'intero fondo dietro compenso al marito di
fr. 480 000.–. In proposito giovi
rammentare che lo scioglimento una comproprietà tra coniugi prima della liquidazione della partecipazione agli
acquisti è disciplinata dagli art. 651
cpv. 2 CC e 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.37 del 13 ottobre 2014,
consid. 5; RtiD II-2009 pag. 653 consid. 4). Non ravvisandosi un interesse
preponderante da parte di un coniuge all'assegnazione del bene, il giudice fa
capo così alle modalità – esaustive – dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in
natura, licitazione tra comproprietari o vendita ai pubblici incanti. In
concreto il Pretore ha ricordato che un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2
CC non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di
indennizzare l'altro coniuge (sentenza impugnata, pag. 5 seg.). E al riguardo –
egli ha proseguito – la convenuta non solo non ha precisato quali risorse
intenderebbe “mettere in campo per far fronte alla necessità di liquidare” il
marito, ma neppure ha fatto cenno alcuno al necessario consenso della banca
finanziatrice in vista di un'assunzione integrale del debito ipotecario da
parte sua (loc. cit., pag. 6).
L'appellante obietta, quanto alla
possibilità di finanziare l'operazione, che le considerazioni del Pretore sono
fuori luogo poiché terze persone, come ad esempio i genitori, potrebbero intervenire
per finanziare l'acquisto. Se non che, una volta di più essa sorvola sulla motivazione
del primo giudice. Invocando il preteso aiuto di terze persone, essa adduce inammissibilmente
fatti nuovi che avrebbe potuto già allegare
davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltre essa
continua a non spiegare, né tanto meno a dimostrare, quale sarebbe la posizione
della banca di fronte a una sostituzione del debitore (art. 176 CO). Nelle
condizioni predette il richiamo dell'appellante alla sentenza del Tribunale
federale 5A_390/2012 del 21 gennaio 2013 (per ottenere una dilazione di pagamento)
cade nel vuoto, senza scordare che in quella sentenza
la richiesta traeva origine da una norma specifica (l'art. 218 cpv.
1 CC) che disciplina il pagamento del credito di partecipazione e della quota
di plusvalore nell'ambito dello scioglimento del regime dei beni (non ancora
avvenuto in concreto) e si giustificava per la comprovata fattibilità
finanziaria dell'operazione di trapasso di (com)proprietà da un coniuge all'altro.
In definitiva, a ragione il Pretore ha addebitato alla convenuta nella
fattispecie le conseguenze legate all'incapacità di disinteressare il marito,
liberandolo dal debito ipotecario (sentenza del Tribunale federale 5A_600/2010
del 5 gennaio 2011 consid. 4.1, in: SJ 2011 I 246).
11. Dato quanto precede la
conclusione del Pretore, secondo cui solo una vendita all'asta pubblica entra
in considerazione, una licitazione tra coniugi apparendo improponibile poiché l'unica
interessata a rilevare i fondi è AP 1 (sentenza impugnata, pag. 6 seg.), sfugge
a censura. Né l'appellante spiega perché tale conclusione – conforme alla
giurisprudenza (sentenza citata del Tribunale federale 5A_600/2010 consid. 5; I
CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 5 con riferimenti)
– sarebbe errata, come essa parrebbe sostenere.
12. Rimane da adeguare la base
d'asta per la vendita ai pubblici incanti
della sola particella n. 483 (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17
ottobre 2014, consid. 6). Il Pretore ha fissato un piede minimo di fr. 1 396 000.–,
che comprende anche la particella n. 432, risultante da una media tra il
valore metrico di fr. 1 475 500.– e quello di reddito di 1 317 073.10
(perizia del 30 marzo 2012,
pag. 4). Facendo astrazione dagli elementi di calcolo relativi
alla particella n. 432, il valore metrico per la sola particella n. 483 si
riduce a fr. 1 392 300.– (fr. 1 475 500.– meno fr. 83
200.–), mentre quello di reddito
scende a fr. 1 121 951.20 ([fr.
54 000.– meno fr. 8000.–] : 4.1%), onde un
valore venale di fr. 1 257 000.– arrotondati che costituisce la nuova base
d'asta per la vendita agli incanti di tale fondo.
13. Da ultimo l'appellante
insorge contro l'addebito degli oneri processuali, specialmente delle spese
peritali. Rileva come la perizia – da lei sollecitata all'udienza preliminare –
abbia permesso di fissare la base d'asta e abbia quindi “favorito anche la
controparte”, ciò che imporrebbe di suddividere equitativamente le spese a metà
in applicazione dell'art. 107 CPC (memoriale, pag. 8 seg.). Ora, statuendo
su due azioni, l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC e l'altra sull'art.
651 cpv. 2 CC, il dispositivo sulle spese del giudizio impugnato avrebbe dovuto
distinguere tra i costi dell'una e dell'altra azione. Comunque sia, la convenuta
risulta soccombere largamente in entrambi i casi, anche per la notevole
differenza di valore tra la particella n. 483 e la n. 432 (perizia, pag. 4). Ciò
si riflette sul riparto delle spese peritali di
fr. 2510.– (ordinanza del 27 ottobre 2010) che il Pretore ha addebitato alla
convenuta nel dispositivo n. 2 del giudizio impugnato. Tale valutazione, che continua
a essere disciplinata dal vecchio art. 148 CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC), è
censurabile unicamente per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
(sentenza del Tribunale federale 5A_704/2012 del 28 novembre 2012, consid. 5).
Conforme al criterio della soccombenza, nel caso specifico l'apprezzamento del
Pretore non denota abuso né eccesso. Dato l'esito dell'appello, esso va
modificato nondimeno nel senso che la tassa di giustizia e le spese di primo
grado sono poste per un decimo a carico dell'attore e per il resto a carico della
convenuta, adeguando le ripetibili di conseguenza.
14. Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
esce vittoriosa solo sullo scioglimento della comproprietà (e alla conseguente
vendita ai pubblici incanti) della particella n. 432, mentre soccombe sul
resto. Si giustifica così di porre a suo carico nove decimi degli oneri
processuali, con obbligo di rifondere al marito un'equa indennità per
ripetibili ridotte.
15. Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3
e 4 della sentenza impugnata sono annullati. I dispositivi n. 1 e 2 sono
riformati come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
a) è
ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 483 RFD di __________;
b) lo
scioglimento della comproprietà avverrà mediante vendita ai pubblici incanti
con una base d'asta di fr. 1 257 000.–. In caso di insuccesso la particella andrà
venduta al miglior offerente. I pubblici incanti saranno diretti e organizzati dal notaio __________ di __________.
Le spese d'asta e l'onorario del notaio saranno posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno. Eventuali richieste d'anticipo del notaio
saranno poste a carico di AO 1;
c) il
ricavo netto della vendita della particella, dedotta ogni spesa, onere e tassa,
andrà diviso a metà tra i comproprietari, tenendo conto degli
eventuali
anticipi versati da AO 1 al notaio.
Per il resto la petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 4400.– e le
spese di fr. 2510.– sono poste per un decimo a carico di AO 1 e per il
resto a carico di AP 1, che rifonderà all'attore fr. 5800.– per ripetibili.
II. Le spese processuali
di appello, di fr. 2200.– complessivi, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante
e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr.
2500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).