11.2013.43
Servitù di passo necessario, litisconsorzio necessario dei convenuti
19 gennaio 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.43
Lugano
19 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2012.205 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 29 ottobre 2012 da
AP 1 e AP 2 ora in
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
e AO 1,
(patrocinati
dagli avv. PA 2 e PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 15 maggio 2013 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 10 aprile 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono
comproprietari, rispettivamente per 1/5 e
per 4/5, della particella n. 896 RFD
di __________ (1043 m²), nella frazione di __________, su cui sorge una casa
d'abitazione. La particella è collegata alla pubblica via, verso nord,
per mezzo di un viottolo comunale largo circa 1.5 m che permette il
transito di piccoli mezzi a motore. Sul fronte sud il fondo confina con le
particelle n. 414 (252 m²), appartenente a J__________, n. 418 (683 m²), appartenente a __________ e __________ in ragione di metà ciascuno, e n. 420 (1697 m²), appartenente ad AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno.
B. Il 3 febbraio 2012, AP 2 e AP
1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di
citare AO 1 e AO 2 a un'udienza di conciliazione perché sulla particella
n. 420 fosse costituita – previo versamento di un'indennità – una servitù
di accesso necessario con ogni veicolo in favore della loro particella n. 896.
All'udienza del 16 aprile 2012 essi hanno esteso la loro richiesta alle particelle
n. 891 e n. 576, anch'esse proprietà dei convenuti. Le parti non hanno
raggiunto un accordo, di modo che il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti
il 10 settembre 2012 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.81).
C. Il 29 ottobre 2012 AP 1 e AP
2 hanno convenuto AO 1 e AO 2 davanti al medesimo Pretore per ottenere che,
dietro versamento di fr. 25 000.– a titolo
di indennità, fosse iscritto sulla particella n. 420 un accesso necessario con
ogni veicolo in favore della loro particella n. 896 “da esercitare sulla superficie
evidenziata sulle planimetrie prodotte in causa o sulla superficie designata
dal perito giudiziale”. Nella loro risposta del 18 gennaio 2013 i convenuti
hanno proposto di respingere la petizione in ordine per non avere gli attori
convenuto in giudizio anche i proprietari delle particelle n. 414 e 418, a loro avviso toccate dal previsto percorso. In subordine essi hanno chiesto di respingere
l'azione nel merito.
D. Al dibattimento tenutosi il
6 febbraio 2013 per la discussione e l'istruttoria dell'eccezione sollevata dai
convenuti, gli attori hanno contestato l'esigenza di un litisconsorzio
necessario, ciò che i convenuti invece hanno ribadito. L'istruttoria ha avuto
luogo seduta stante e le arringhe finali hanno fatto seguito immediatamente, le
parti confermandosi nelle loro posizioni. Statuendo il 10 aprile 2013, il
Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile, gli attori avendo omesso di
convenire in giudizio (anche) la proprietaria della particella n. 414, J__________.
Le spese processuali di fr. 700.– complessivi sono state poste a carico
degli attori, tenuti a rifondere solidalmente ai convenuti fr. 1200.– per
ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 15 maggio 2013 in cui chiedono di riformare la decisione del Pretore, respingendo l'eccezione sollevata dai
convenuti. Nelle loro osservazioni del 5 luglio 2013 AO 1 e AO 2 propongono di rigettare
l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni su azioni intese
all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC), trattate con la
procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, sono appellabili entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso
di un accesso necessario è, come per tutte le cause relative a servitù, quello
che il passo ha per il fondo dominante o la svalutazione causata al fondo
serviente, se essa è maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; v. anche sentenza
del Tribunale federale 5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2). In
concreto manca qualsiasi indicazione al riguardo. Ove si consideri tuttavia che gli
attori hanno offerto ai proprietari della particella n. 420 un'indennità
di fr. 25 000.– in contropartita dell'accesso
(petizione, pag. 4), il valore litigioso di fr. 10 000.– appare dato. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al legale degli
attori il 16 aprile 2013. Consegnato alla posta il 15 maggio 2013, l'appello
in esame è dunque tempestivo.
2. Al memoriale gli appellanti
accludono un messaggio di posta
elettronica loro inviato
il 5 maggio 2013 da J__________ e __________. Tale comunicazione conferma,
secondo gli attori, che la proprietaria della particella n. 414 è d'accordo di iscrivere
una servitù di passo veicolare sul proprio fondo “una volta che i qui
appellanti avranno ottenuto il diritto di passo necessario sulla particella
degli appellati” (appello, pag. 4). Ciò renderebbe superfluo convenire J__________
in giudizio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se sono
fatti valere immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il documento è
successivo all'emanazione della decisione impugnata, ma v'è da domandarsi se gli
appellanti non potessero procurarselo dianzi. Comunque sia – e come si vedrà
oltre (consid. 7) – il messaggio di posta elettronica poco o punto sussidia alle
tesi degli appellanti. Tanto vale dunque reputarlo ammissibile.
3. Nella decisione impugnata
il Pretore ha ricordato che un passo necessario va chiesto ai proprietari di
tutte le particelle toccate dal tracciato, i quali devono essere convenuti alla
stregua di litisconsorti necessari (I CCA, sentenza inc. 11.2002.93 del 13 dicembre
2004, consid. 6 con richiami). Nella fattispecie – ha continuato il primo
giudice – l'accesso chiesto dagli attori non passerebbe solo sulla particella
n. 420 di AO 1 e AO 2, ma anche sulla particella n. 414 di
J__________, la quale tuttavia non è stata convenuta in giudizio, né ha mai
consentito all'iscrizione di una servitù sul proprio fondo. Gli attori non
avendo coinvolto tutti i proprietari dei terreni interessati dal percorso, la
petizione andava così dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale.
4. Gli appellanti contestano l'esigenza
di citare in giudizio nel caso specifico la proprietaria della particella n. 414.
Fanno valere di avere chiesto l'accesso necessario sulla sola particella n. 420
– in sintesi – perché quest'ultima è già gravata di un onere di passo veicolare
in favore della particella n. 414, perché la proprietaria di tale fondo ha espresso
il proprio accordo alla costituzione della servitù – come dimostrerebbe il
documento nuovo accluso all'appello – e perché il passaggio sulla particella n.
414 servirebbe unicamente a rendere l'accesso più comodo, ma non sarebbe di per
sé indispensabile (memoriale, pag. 2 e 3 in alto). Nelle condizioni descritte non sussisteva dunque, dal loro punto di vista, l'esigenza di convenire J__________
in litisconsorzio necessario.
5. La giurisprudenza ha già
avuto modo di rammentare che una causa di accesso necessario non
si promuove per fasi successive (I CCA, sentenza inc. 11.2010.142, citata, consid.
6b). Chi postula un accesso necessario deve citare in giudizio l'insieme
dei proprietari toccati dal percorso previsto, i quali devono potersi difendere
tutti in giudizio. Formalmente costoro formano così un litisconsorzio
necessario (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8b con richiami di dottrina; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.142 del 25 settembre 2013, consid. 6a). In concreto gli appellanti non discutono tale principio (anzi, lo danno
per acquisito: memoriale, pag. 3). Non contestano nemmeno che l'accesso
necessario da loro postulato passerebbe anche – seppur per poco – sulla particella
n. 414 (come attesta il doc. D). La sola questione è di sapere pertanto se
nella fattispecie fosse superfluo convenire in giudizio J__________ per le particolarità
del caso specifico.
6. Il primo
argomento addotto dagli appellanti per giustificare la mancata citazione in
giudizio di J__________ consiste nella circostanza che la particella n. 420 è
già gravata di un onere di passo pedonale e veicolare in favore della
particella n. 414. Mal si comprende tuttavia perché ciò consentirebbe al
beneficiario di un accesso necessario iscritto sulla particella n. 420 di transitare
anche sulla particella n. 414. Al proposito la motivazione degli appellanti
manca di consistenza.
7. Il secondo
argomento degli attori verte sul presunto consenso di J__________, la quale
sarebbe d'accordo di iscrivere sulla propria particella n. 414 una servitù di
passo pedonale e veicolare in favore del loro fondo. Che ciò renderebbe superfluo
convenire l'interessata in giudizio è evidente. Che un accesso necessario possa
essere costituito anche per convenzione è indubbio (I CCA, sentenza inc.
11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6 in principio con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Sta di fatto che la proprietaria della particella n. 414 non
risulta avere assicurato nulla del genere. Secondo gli appellanti l'accordo emergerebbe
“dagli atti” (memoriale, pag. 3 in alto). Invano però si cercherebbero simili atti.
Quanto al documento nuovo prodotto in appello, nel messaggio di posta
elettronica J__________ si limita a dichiarare la propria disponibilità a
discutere la questione al momento in cui gli attori avranno
ottenuto un diritto di passo veicolare dai convenuti (“Sobald Sie im Besitz
einer schriftlichen Zusage/Bewilligung für ein Zufahrtsrecht von Frau und
Herr AO 1 sind, werden wir uns mit Ihnen zusammensetzen”). La circostanza
ch'essa sia pronta a discutere ancora non significa tuttavia – e da lungi –
ch'essa sia pronta ad accettare l'esito della sentenza in una causa tra gli
attori e i convenuti né che sia incline ad accogliere senz'altro la richiesta
degli attori. Anche al proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
8. Il terzo argomento di cui
si valgono gli appellanti si riconduce
all'affermazione per cui il
passaggio sulla particella n. 414 servirebbe unicamente a rendere l'accesso più
comodo, ma non sarebbe in sé necessario. Si tratta di una tesi manifestamente infondata.
La planimetria prodotta dagli stessi attori (doc. D) dimostra come il percorso
– seppur breve – sulla particella n. 414 sia indispensabile per la
transitabilità carrabile dell'accesso, il quale altrimenti sarebbe finanche più
angusto del viottolo a nord che collega oggi la particella n. 896 alla pubblica
via. Su questo punto l'asserto degli appellanti non è serio. Ne segue che,
omettendo di citare in giudizio la proprietaria della particella n. 414, gli attori
hanno disatteso – come i convenuti hanno eccepito davanti al Pretore – l'esigenza
di convenire in litisconsorzio necessario tutti i proprietari toccati
dall'accesso richiesto. L'appello vede così la propria sorte segnata.
9. Nel vecchio Codice di
procedura civile cantonale il requisito di un litisconsorzio necessario (attivo
o passivo) era considerato un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC
ticinese), ossia un requisito di forma. E qualora un difetto di forma potesse
essere sanato entro breve, il giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99
cpv. 3 CPC ticinese). Coerentemente, ove un atto processuale fosse diretto solo
contro una parte degli interessati, il giudice invitava chi aveva presentato
l'atto a rimediare “entro un termine adeguato” (art. 47 CPC ticinese). Azioni
di accesso necessario promosse solo contro una parte dei convenuti andavano
quindi rinviate al procedente perché completasse la designazione del litisconsorzio
(RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c).
L'attuale Codice di procedura
civile ascrive la figura del litisconsorzio necessario non più alla forma,
bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto
in giudizio, che è una questione di merito (DTF 139 III 507 consid. 1.2). Il
diritto sostanziale stabilisce invero quando è necessaria una conduzione
congiunta della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali casi l'azione
non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente,
manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta
in quanto infondata” (FF 2006 pag. 6651
all'art. 68 cpv. 1 del disegno di legge). È l'orientamento seguito anche
dalla dottrina più recente (Jeandin
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 70 con riferimenti; Borla-Geier in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011,
n. 7 ad art. 70 con rinvii). Ne segue che in concreto il Pretore non avrebbe
dovuto dichiarare la petizione irricevibile, ma respingerla nel merito. Al riguardo
la sentenza impugnata va precisata di conseguenza.
10. Il rigetto della petizione
non significa che gli attori non possano più promuovere causa per ottenere
l'accesso richiesto. Significa semplicemente che devono procedere, se insistono
per il noto tracciato (doc. D), simultaneamente contro i proprietari della particella
n. 420 e contro la proprietaria della particella n. 414. La presente
sentenza non impedisce in effetti di agire nei confronti del litisconsorzio
necessario, non sussistendo identità di parti fra quest'ultimo e le persone originariamente
convenute (Borla-Geier, op. cit.,
n. 8 ad art. 70 CPC).
11. Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti,
che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, hanno
diritto a un'equa indennità per ripetibili.
12. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà
agli appellanti rendere verosimile, ove intendano adire il Tribunale federale,
che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata nel senso che la petizione è respinta.
2. Le spese
processuali di fr. 800.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che
rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi
per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).