11.2013.44
Litisconsorzio necessario e Validità dell'autorizzazione ad agire
24 giugno 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.44
Lugano
24 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2011.19 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 16 agosto 2011 da
AO 1 (ora:) e
AO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 21 maggio 2013 presentato da AP 1 contro la decisione del 15 aprile 2013
con cui il Pretore ha statuito su un'“eccezione di carenza di legittimazione
passiva per difetto di litisconsorzio necessario” sollevata dal convenuto;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (ora S__________) e AO 2
sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 235 RFD di __________,
su cui sorge una casa di abitazione. Il lato nord del fondo confina con la particella
n. 253, che appartiene a AP 1 e A__________ in ragione di metà ciascuno. Su di
essa si trova una casa d'abitazione e una strada che corre lungo il confine con
la particella n. 235, a una quota leggermente più alta rispetto a quest'ultima.
Su tale lato la strada è cinta da una fila di lastre in granito disposte
verticalmente che con il passare del tempo si sono inclinate verso la particella
n. 235.
B. Il 17 giugno 2011 AO 1 e AO
2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo di citare AP 1
a un'udienza di conciliazione e di rilasciare loro l'autorizzazione ad agire affinché
il convenuto fosse condannato a “riparare la strada mapp. 253 RFD __________
nel rispetto delle regole dell'arte ed a eliminare la recinzione in piode” o,
in subordine, affinché essi fossero autorizzati a intervenire a spese del vicino.
All'udienza del 15 luglio 2011 le parti non hanno raggiunto un accordo, di modo
che il giorno stesso il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione
ad agire per far valere “la pretesa nei confronti del convenuto dipendente dall'impossibilità
di recintare il terreno di loro proprietà” (inc. CM.2011.31).
C. AO 1 e AO 2 hanno convenuto il
16 agosto 2011 AP 1 davanti al Pretore con un'”azione di ripristino e riparazione
del danno (art. 641 e segg., 679 e 684 segg. CC)” in procedura semplificata per
ottenere, già in via cautelare e senza contraddittorio, l'allestimento di una
perizia che determinasse “lo stato della strada mapp. 253 RFD __________, l'entità
dei danni arrecati al mappale n. 235 RFD __________ e le misure di riparazione
da intraprendere” (richiesta di giudizio n. 1), l'interruzione del ”transito di
veicoli pesanti lungo la strada mappale n. 253 RFD __________” fino a
definizione della perizia (richiesta di giudizio n. 2) e la cessazione di ogni
intervento lungo la strada in questione fino a definizione della perizia
(richiesta di giudizio n. 3). Nel merito essi hanno chiesto di ordinare al
convenuto la messa in atto, a sue spese, delle riparazioni e degli interventi stabiliti
dalla perizia (richiesta di giudizio n. 4) o, in subordine, l'autorizzazione di
attuarli a spese del convenuto (richiesta di giudizio n. 5). Le richieste di
giudizio n. 2, 3 e 4 sono state formulate con la comminatoria dell'art. 292 CP.
D. Con decreto del 24 agosto
2011 il Pretore ha respinto l'istanza supercautelare, ha fissato al convenuto un
termine di 30 giorni per presentare osservazioni e ha indetto il contraddittorio,
che si è svolto il 9 settembre 2011. In quella circostanza le parti hanno
raggiunto un accordo in cui chiedevano al Pretore di ordinare una perizia
limitata a una prima valutazione del caso, a eseguire “un'ispezione oculare
della strada e relativo confine” in presenza del perito e a continuare il
contraddittorio sulla cautelare dopo il sopralluogo. Lo stesso 9 settembre 2011
il Pretore ha nominato il perito e ha convocato le parti per il sopralluogo,
che si è tenuto il 30 settembre 2011. All'udienza del 3 novembre 2011, indetta
per il contraddittorio cautelare e la discussione di merito, il convenuto ha poi
proposto di respingere la petizione e ha contestato la propria legittimazione
passiva, facendo valere che insieme con lui andava citata in giudizio A__________,
comproprietaria del fondo. Il perito ha consegnato il proprio referto il 14
novembre 2011. Il 29 febbraio 2012 il Pretore ha assegnato ad A__________ un
termine di 10 giorni per ratificare gli atti processuali compiuti da AP 1.
L'interessata ha dichiarato il 23 marzo 2012 di rifiutare.
E. Il 16 aprile 2012 il Pretore
ha chiuso l'istruttoria e deciso di limitare l'oggetto del giudizio all'esame
della legittimazione passiva. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, accomodandosi
di conclusioni scritte del 30 aprile e del 15 maggio 2012 in cui hanno riaffermato le rispettive domande. Statuendo il 15 aprile 2013, il Pretore ha accertato
l'esigenza di un litisconsorzio necessario “limitatamente all'azione in cessazione
della turbativa nel senso degli art. 679 e 641 cpv. 2 CC per le misure ed interventi
ordinati dalla perizia e riguardanti il mappale 253 RFD __________ del
convenuto (in comproprietà)”. Di conseguenza ha fissato agli attori un termine
di 15 giorni per completare la domanda di conciliazione, pena l'inammissibilità
dell'azione intesa alla cessazione della turbativa. Le spese processuali di fr.
350.– sono state poste per tre quarti a carico degli attori in solido, tenuti a
rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per
ripetibili ridotte.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 maggio 2013 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione per carenza
di legittimazione passiva e di porre le spese a carico degli attori, con obbligo
di rifondergli un imprecisato “maggior importo” per ripetibili. Nelle loro
osservazioni dell'8 luglio 2013 gli attori propongono di respingere l'appello.
in diritto: 1. La
decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola
questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel
senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria
superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una decisione
finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di
spese. Tale decisione è impugnabile allora in modo indipendente (art. 237 cpv.
2 CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia
patrimoniale, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata raggiungesse fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). Se ciò non è il caso, è dato
unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC).
Nella
fattispecie il Pretore ha statuito sull'esigenza di un litisconsorzio
necessario, presupposto la cui mancanza porrebbe fine senza indugio alla causa
(art. 70 cpv. 1 CPC). Si tratta dunque di una decisione incidentale nel senso
dell'art. 237 cpv. 1 CPC (Killias
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 32 in fine ad art. 237 con riferimento a DTF 113 II 283 e 110 II 505). Il valore litigioso di almeno fr. 25 000.– indicato dalle parti medesime (appello, pag. 5; petizione,
pag. 2), inoltre, appare verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il
22 aprile 2013. Introdotto il 21 maggio 2013 (timbro postale sulla busta d'invio),
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nella decisione impugnata
il Pretore ha ricordato che il giudice esamina d'ufficio se più persone devono
agire o essere convenute congiuntamente quando sono parte a un rapporto
giuridico riguardo al quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
Trattandosi di pretese in regime di comproprietà che riguardano l'intera cosa –
egli ha proseguito – occorre distinguere tra prestazioni divisibili e
indivisibili: trattandosi delle prime, ogni comproprietario può di regola
essere convenuto per prestazioni fino a concorrenza della propria quota, mentre
trattandosi delle seconde è necessario convenire tutti i comproprietari nel
loro insieme. Fra le pretese divisibili si annoverano in particolare le
azioni di risarcimento del danno,
compresa quella fondata sull'art. 679 CC, fra le indivisibili le azioni
negatorie (art. 641 cpv. 2 CC) e quelle tendenti a prevenire un danno o a eliminare
immissioni moleste (art. 679 e 684 CC).
Ciò posto, il Pretore ha ravvisato
nella causa promossa dagli attori due azioni distinte, l'una volta alla “cessazione
di turbativa laddove implica misure di ripristino sul fondo vicino” e l'altra “in
riparazione del danno sotto forma di prestazioni laddove indica misure di
ripristino sul proprio fondo (degli attori)” (sentenza impugnata, pag. 6). Relativamente
alla prima, egli ha rilevato che, trattandosi di prestazioni indivisibili, i
comproprietari andavano convenuti in litisconsorzio necessario, come eccepiva
il convenuto. E siccome A__________ non aveva ratificato gli atti processuali
di quest'ultimo, in concreto il litisconsorzio necessario faceva difetto. Per evitare
formalismi eccessivi, ad ogni modo, il Pretore ha ritenuto di concedere agli
attori la possibilità di completare l'indicazione delle parti convenute entro
15 giorni, riproponendo entro quel termine un'istanza di conciliazione “aggiornata”
e rifacendo i successivi atti processuali, senza di che la petizione sarebbe
stata respinta. Riguardo all'azione di risarcimento del danno, invece, il
Pretore l'ha reputata proponibile anche contro uno solo dei comproprietari, secondo
Fatti
i principi della solidarietà, ragione per cui ha respinto l'eccezione del
convenuto, quand'anche fondata sull'art. 58 CO.
3. L'appellante sostiene che
il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione volta alla cessazione della
turbativa senza concedere
agli attori la possibilità
di emendare gli atti incompleti. Quanto all'altra pretesa, egli contesta che si
tratti di un'azione di risarcimento del danno, la petizione limitandosi a
chiedere l'esecuzione di “riparazione” e “interventi” in conformità alle
indicazioni peritali allorché si ignora se siano date davvero le premesse per
un risarcimento. Circa l'autorizzazione ad agire del 15 luglio 2011,
infine, essa concerneva a parere
del convenuto unicamente l'oggetto dell'istanza di conciliazione, ovvero la
riparazione della strada e l'eliminazione della cinta in piode, sicché l'azione
andava respinta anche per tale motivo.
4. Per quel che è del
litisconsorzio necessario, il diritto sostanziale ne determina i presupposti e
gli effetti (DTF 118 II 170 in alto con rinvii). Così, in regime di
comproprietà, per quanto si riferisce a pretese che
riguardano l'intera cosa e non semplicemente una sua quota, ogni
comproprietario può essere convenuto da terzi per prestazioni divisibili
fino a concorrenza di quanto attiene alla sua quota (se non per l'intero ove
sia solidalmente responsabile con gli altri dell'intera prestazione), mentre
occorre convenire tutti i comproprietari nel caso in cui siano chieste
prestazioni indivisibili (RtiD II-2011 pag. 694 consid. 4). Fra le
pretese indivisibili si annoverano le azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC) e quelle
tendenti a prevenire un danno o a eliminare immissioni (art. 679 e 684 CC; RtiD
II-2011 pag. 694 consid. 4), ma non le azioni di risarcimento del danno (Trezzini in: Commentario al codice di diritto
processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 270 con rinvio a una sentenza 29
dicembre 1994 di questa Camera; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 259 n. 1905d). Indivisibili sono altresì
le azioni volte al divieto di molestie (v. DTF 107 II 134), di modo che – come giustamente
sottolinea il Pretore – nella misura in cui è volta alla cessazione della
turbativa e all'adozione di misure di
ripristino sul fondo vicino, in concreto l'azione andava diretta anche
contro la comproprietaria A__________. La questione è di sapere se in tali
circostanze il Pretore potesse concedere agli attori un termine per sanare il difetto
oppure dovesse respingere l'azione.
a) Come
questa Camera ha ricordato ancora di recente (sentenza inc. 11.2013.43 del 19
gennaio 2015, consid. 9 con rinvii), nel vecchio Codice di procedura civile cantonale
il requisito di un litisconsorzio necessario (attivo o passivo) era considerato
un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC ticinese), ossia un requisito di
forma, e qualora un difetto di forma potesse essere sanato entro breve, il
giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99 cpv. 3 CPC ticinese).
Coerentemente, ove un atto processuale fosse diretto solo contro una parte
degli interessati, il giudice invitava chi aveva presentato l'atto a rimediare
“entro un termine adeguato” (art. 47 CPC ticinese), ovvero a completare la
designazione del litisconsorzio (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c).
b) L'attuale
Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio necessario (art.
70 CPC) non più alla forma, bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per
agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito, anch'essa
esaminata d'ufficio (DTF 139 III 507 consid. 1.2 e 3). Non il diritto di
procedura, ma il diritto sostanziale stabilisce invero quando è necessaria una
conduzione congiunta della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali
casi l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere
congiuntamente, manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione
è respinta in quanto infondata” (FF 2006 pag.
6651 all'art. 68 cpv. 1 del disegno di legge, menzionato nella sentenza
inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con rinvio anche all'orientamento della dottrina più recente
in materia).
c) Ne
segue che in concreto il Pretore avrebbe senz'altro dovuto respingere l'azione tendente
alla cessazione della turbativa per carenza di legittimazione passiva, come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare in circostanze analoghe (sentenza
inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 in fine). I precedenti di questa Camera menzionati dal Pretore (I-2005 pag. 802 n. 78c; Rep. 1989
pag. 169) si riferiscono
al
vecchio Codice di procedura civile, mentre l'opinione di Trezzini (op. cit., pag. 265 in basso), secondo cui in caso di litisconsorzio necessario incompleto il giudice può assegnare
alla parte un termine per rimediare al difetto (come nel vecchio diritto
ticinese) appare isolata. Per il resto, non vi era nella fattispecie un'urgenza
tale che giustificasse l'azione di un singolo litisconsorte in nome degli altri
Considerandi
(Jeandin in: CPC commenté, Basilea
2011, n. 16 ad art. 70).
d) Il
rigetto dell'azione volta alla cessazione della turbativa e all'adozione di
misure di ripristino sul fondo vicino non significa, ad ogni modo, che gli
attori non possano più promuovere causa per ottenere i provvedimenti in rassegna.
Significa semplicemente che essi devono procedere, se insistono, simultaneamente
contro entrambi i comproprietari di tale particella. La presente sentenza non loro
impedisce in effetti di agire nei confronti del litisconsorzio necessario
completo, non sussistendo identità di parti fra quest'ultimo e le persone originariamente
convenute. Essa non dispiega quindi forza di giudicato che osti a una nuova
azione sul medesimo oggetto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.43 del 5 maggio
2015, consid. 10 con riferimento a Borla-Geier
in: Brunner/Gasser/ Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,
Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 70).
5.
Soggiunge il convenuto che
l'istanza di conciliazione del 17 giugno 2011 e la conseguente autorizzazione
ad agire riguardavano unicamente la riparazione della strada sulla particella n.
253.
e l'eliminazione della cinta in piode posta su tale fondo. Gli attori non
potevano così – egli sostiene – intentare l'azione di risarcimento del danno in
virtù di simile autorizzazione.
a) La
validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di
conciliazione è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio
(DTF 139 III 273), anche perché l'autorizzazione come tale non è impugnabile
(DTF 140 III 227). Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta
l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la validità
della medesima (DTF 140 III 227). E siccome ciò deve avvenire d'ufficio, poco
importa che – come nel caso in esame – la questione sia sollevata per la prima
volta in appello. Ora, per essere valida l'autorizzazione deve corrispondere nel
suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è
quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di
conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227
CPC (Trezzini, op. cit., pag. 938
seg.; Honegger in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,n. 11 ad art. 202 CPC; Killias, op. cit., n. 19 ad
art. 227 CPC).
b) Nella
fattispecie l'istanza di conciliazione del 17 giugno 2011 mirava a ottenere che
il convenuto fosse “condannato a riparare la strada mappale n. 253 RFD __________
nel rispetto delle regole dell'arte e a eliminare la recinzione in piode, rispettivamente,
qualora si rifiutasse, che gli attori siano autorizzati a intervenire a spese
del convenuto”. L'autorizzazione ad agire del 15 luglio 2011 riguarda, da parte
sua, “la pretesa nei confronti del convenuto dipendente dall'impossibilità di
recintare il terreno di loro proprietà (particella n. 235 RFD di __________), e
meglio come risulta da questo incarto di conciliazione”. Quanto alla petizione
del 16 agosto 2011, essa tendeva a che fosse ordinato al convenuto, “a sue
spese, di porre in atto le riparazioni e gli interventi stabiliti dalla perizia
(…), dietro comminatoria dell'art. 292 CP”, subordinatamente a che gli attori
fossero “autorizzati a porre in atto le riparazioni e gli interventi stabiliti
dalla perizia (…), a spese del signor AP 1”.
c) Intanto
ci si può domandare se l'oggetto dell'autorizzazione ad agire corrisponda nel
caso specifico all'oggetto dell'istanza di conciliazione, non risultando che
all'udienza del 15 luglio 2011 la richiesta di giudizio sia stata estesa o
modificata. Comunque sia, l'oggetto dell'autorizzazione ad agire non corrisponde
affatto alla richiesta di petizione, per lo meno nella misura in cui gli attori
postulano – oltre alla cessazione della turbativa e all'adozione di misure di
ripristino sul fondo vicino – l'esecuzione di riparazioni e interventi sul loro
stesso fondo. Poco importa che gli attori si valgano dell'art. 58 CO. Essi non
hanno mai invocato le premesse per una mutazione dell'azione (art. 227 cpv. 1
CPC). Certo, il convenuto avrebbe potuto contestare la validità dell'autorizzazione
ad agire già davanti al Pretore. Non consta però che egli abbia tardato a
procedere in spregio della buona fede processuale (art. 52 CPC) o che con la
sua remora abbia provocato maggiori spese giudiziarie. Non è quindi il caso di
soffermarsi al proposito.
6.
Il convenuto si duole
infine dell'importo per ripetibili (ridotte) attribuitogli dal primo giudice
(fr. 500.–), definito esiguo alla luce del valore litigioso e dell'impegno da
lui profuso per far valere i suoi mezzi di difesa. Se non che, come la giurisprudenza
ha già avuto modo di stabilire, dandosi contestazioni pecuniarie l'appellante
non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese
(DTF 134 III 235). Ciò vale anche in materia di ripetibili (sentenza del Tribunale
federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92 n.
1108). Di quanto l'indennità per ripetibili assegnatagli dal Pretore andrebbe
maggiorata nella fattispecie l'appellante non indica, nemmeno per ordine di
grandezza. Su questo punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito,
irricevibile.
7.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza pressoché integrale degli attori (art. 106 cpv.
1.
CPC). Equitativamente si giustifica perciò che essi sopportino solidalmente quattro
quinti degli oneri, con obbligo di rifondere all'appellante, sempre con vincolo
di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale
giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri processuali e le
ripetibili di primo grado, che seguono la piena soccombenza degli attori.
8.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà
a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore
litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta per carenza di legittimazione
passiva.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste solidalmente a carico degli
attori in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili.
II. Le
spese di appello, di fr. 600.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
un quinto a carico dell'appellante medesimo e per il resto solidalmente a
carico degli attori, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).