Lexipedia

Decisione

11.2013.44

Litisconsorzio necessario e Validità dell'autorizzazione ad agire

24 giugno 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i principi della solidarietà, ragione per cui ha respinto l'eccezione del

convenuto, quand'anche fondata sull'art. 58 CO.

3. L'appellante sostiene che

il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione volta alla cessazione della

turbativa senza concedere

agli attori la possibilità

di emendare gli atti incompleti. Quanto all'altra pretesa, egli contesta che si

tratti di un'azione di risarcimento del danno, la petizione limitandosi a

chiedere l'esecuzione di “riparazione” e “interventi” in conformità alle

indicazioni peritali allorché si ignora se siano date davvero le premesse per

un risarcimento. Circa l'autorizzazione ad agire del 15 luglio 2011,

infine, essa concerneva a parere

del convenuto unicamente l'oggetto del­l'istanza di conciliazione, ovvero la

riparazione della strada e l'eliminazione della cinta in piode, sicché l'azione

andava respinta anche per tale motivo.

4. Per quel che è del

litisconsorzio necessario, il diritto sostanziale ne determina i presupposti e

gli effetti (DTF 118 II 170 in alto con rinvii). Così, in regime di

comproprietà, per quanto si riferisce a pretese che

riguardano l'intera cosa e non semplicemente una sua quota, ogni

comproprietario può essere convenuto da terzi per prestazioni divisibili

fino a concorrenza di quanto attiene alla sua quota (se non per l'intero ove

sia solidalmente responsabile con gli altri dell'intera prestazione), mentre

occorre convenire tutti i comproprietari nel caso in cui siano chieste

prestazioni indivi­sibili (RtiD II-2011 pag. 694 consid. 4). Fra le

pretese indivisibili si annoverano le azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC) e quelle

tendenti a prevenire un danno o a eliminare immissioni (art. 679 e 684 CC; RtiD

II-2011 pag. 694 consid. 4), ma non le azioni di risarcimento del danno (Trezzini in: Commentario al codice di diritto

processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 270 con rinvio a una sentenza 29

dicembre 1994 di questa Camera; Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 259 n. 1905d). Indivisibili sono altresì

le azioni volte al divieto di molestie (v. DTF 107 II 134), di modo che – come giustamente

sottolinea il Pretore – nella misura in cui è volta alla cessazione della

turbativa e al­l'adozione di misure di

ripristino sul fondo vicino, in concreto l'azione andava diretta anche

contro la comproprietaria A__________. La questione è di sapere se in tali

circostanze il Pretore potesse concedere agli attori un termine per sanare il difetto

oppure dovesse respingere l'azione.

a) Come

questa Camera ha ricordato ancora di recente (sentenza inc. 11.2013.43 del 19

gennaio 2015, consid. 9 con rinvii), nel vecchio Codice di procedura civile cantonale

il requisito di un litisconsorzio necessario (attivo o passivo) era considerato

un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC ticinese), ossia un requisito di

forma, e qualora un difetto di forma potesse essere sanato entro breve, il

giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99 cpv. 3 CPC ticinese).

Coerentemente, ove un atto processuale fosse diretto solo contro una parte

degli interessati, il giudice invitava chi aveva presentato l'atto a rimediare

“entro un termine adeguato” (art. 47 CPC ticinese), ovvero a completare la

designazione del litisconsorzio (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c).

b) L'attuale

Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio necessario (art.

70 CPC) non più alla forma, bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per

agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito, anch'essa

esaminata d'ufficio (DTF 139 III 507 consid. 1.2 e 3). Non il diritto di

procedura, ma il diritto sostanziale stabilisce invero quando è necessaria una

conduzione congiunta della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali

casi l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere

congiuntamente, manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione

è respinta in quanto infondata” (FF 2006 pag.

6651 all'art. 68 cpv. 1 del disegno di legge, menzionato nella sentenza

inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con rinvio anche all'orientamento della dottrina più recente

in materia).

c) Ne

segue che in concreto il Pretore avrebbe senz'altro dovuto respingere l'azione tendente

alla cessazione della turbativa per carenza di legittimazione passiva, come

questa Camera ha già avuto modo di rilevare in circostanze analoghe (sentenza

inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 in fine). I precedenti di questa Camera menzionati dal Pretore (I-2005 pag. 802 n. 78c; Rep. 1989

pag. 169) si riferiscono

al

vecchio Codice di procedura civile, mentre l'opinione di Trezzini (op. cit., pag. 265 in basso), secondo cui in caso di litisconsorzio necessario incompleto il giudice può assegnare

alla parte un termine per rimediare al difetto (come nel vecchio diritto

ticinese) appare isolata. Per il resto, non vi era nella fattispecie un'urgenza

tale che giustificasse l'azione di un singolo litisconsorte in nome degli altri

Considerandi

(Jeandin in: CPC commenté, Basilea

2011, n. 16 ad art. 70).

d) Il

rigetto dell'azione volta alla cessazione della turbativa e all'adozione di

misure di ripristino sul fondo vicino non significa, ad ogni modo, che gli

attori non possano più promuovere causa per ottenere i provvedimenti in rassegna.

Significa semplicemente che essi devono procedere, se insistono, simultaneamente

contro entrambi i comproprietari di tale particella. La presente sentenza non loro

impedisce in effetti di agire nei confronti del litisconsorzio necessario

completo, non sussistendo identità di parti fra quest'ultimo e le persone originariamente

convenute. Essa non dispiega quindi forza di giudicato che osti a una nuova

azione sul medesimo oggetto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.43 del 5 maggio

2015, consid. 10 con riferimento a Borla-Geier

in: Brunner/Gasser/ Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,

Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 70).

5.

Soggiunge il convenuto che

l'istanza di conciliazione del 17 giugno 2011 e la conseguente autorizzazione

ad agire riguardavano uni­camente la riparazione della strada sulla particella n.

253.

e l'eliminazione della cinta in piode posta su tale fondo. Gli attori non

potevano così – egli sostiene – intentare l'azione di risarcimento del danno in

virtù di simile autorizzazione.

a) La

validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di

conciliazione è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio

(DTF 139 III 273), anche perché l'autorizzazione come tale non è impugnabile

(DTF 140 III 227). Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta

l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la validità

della medesima (DTF 140 III 227). E siccome ciò deve avvenire d'ufficio, poco

importa che – come nel caso in esame – la questione sia sollevata per la prima

volta in appello. Ora, per essere valida l'autorizzazione deve corrispondere nel

suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è

quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di

conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227

CPC (Trezzini, op. cit., pag. 938

seg.; Honegger in: Sutter-Somm/

Ha­senböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,n. 11 ad art. 202 CPC; Killias, op. cit., n. 19 ad

art. 227 CPC).

b) Nella

fattispecie l'istanza di conciliazione del 17 giugno 2011 mirava a ottenere che

il convenuto fosse “condannato a riparare la strada mappale n. 253 RFD __________

nel rispetto delle regole dell'arte e a eliminare la recinzione in piode, rispettiva­mente,

qualora si rifiutasse, che gli attori siano autorizzati a intervenire a spese

del convenuto”. L'autorizzazione ad agire del 15 luglio 2011 riguarda, da parte

sua, “la pretesa nei confronti del convenuto dipendente dall'impossibilità di

recintare il terreno di loro proprietà (particella n. 235 RFD di __________), e

meglio come risulta da questo incarto di conciliazione”. Quanto alla petizione

del 16 agosto 2011, essa tendeva a che fosse ordinato al convenuto, “a sue

spese, di porre in atto le riparazioni e gli interventi stabiliti dalla perizia

(…), dietro comminatoria dell'art. 292 CP”, subordinatamente a che gli attori

fossero “autorizzati a porre in atto le riparazioni e gli interventi stabiliti

dalla perizia (…), a spese del signor AP 1”.

c) Intanto

ci si può domandare se l'oggetto dell'autorizzazione ad agire corrisponda nel

caso specifico all'oggetto dell'istanza di conciliazione, non risultando che

all'udienza del 15 luglio 2011 la richiesta di giudizio sia stata estesa o

modificata. Comunque sia, l'oggetto dell'autorizzazione ad agire non corrisponde

affatto alla richiesta di petizione, per lo meno nella misura in cui gli attori

postulano – oltre alla cessazione della turbativa e al­l'adozione di misure di

ripristino sul fondo vicino – l'esecuzione di riparazioni e interventi sul loro

stesso fondo. Poco importa che gli attori si valgano dell'art. 58 CO. Essi non

hanno mai invocato le premesse per una mutazione dell'azione (art. 227 cpv. 1

CPC). Certo, il convenuto avrebbe potuto contestare la validità dell'autorizzazione

ad agire già davanti al Pretore. Non consta però che egli abbia tardato a

procedere in spregio della buona fede processuale (art. 52 CPC) o che con la

sua remora abbia provocato maggiori spese giudiziarie. Non è quindi il caso di

soffermarsi al proposito.

6.

Il convenuto si duole

infine dell'importo per ripetibili (ridotte) attribuitogli dal primo giudice

(fr. 500.–), definito esiguo alla luce del valore litigioso e dell'impegno da

lui profuso per far valere i suoi mezzi di difesa. Se non che, come la giurisprudenza

ha già avuto modo di stabilire, dandosi contestazioni pecuniarie l'appellante

non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese

(DTF 134 III 235). Ciò vale anche in materia di ripetibili (sentenza del Tribunale

federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92 n.

1108). Di quanto l'indennità per ripetibili assegnatagli dal Pretore andrebbe

maggiorata nella fattispecie l'appellante non indica, nemmeno per ordine di

grandezza. Su questo punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito,

irricevibile.

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza pressoché integrale degli attori (art. 106 cpv.

1.

CPC). Equitativamente si giustifica perciò che essi sopportino solidalmente quattro

quinti degli oneri, con obbligo di rifondere all'appellante, sempre con vincolo

di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale

giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri processuali e le

ripetibili di primo grado, che seguono la piena soccombenza degli attori.

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà

a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore

litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta per carenza di legittimazione

passiva.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste solidalmente a carico degli

attori in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili.

II. Le

spese di appello, di fr. 600.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

un quinto a carico dell'appellante medesimo e per il resto solidalmente a

carico degli attori, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 1000.– comples­sivi per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).