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Decisione

11.2013.46

Devoluzione all'ente pubblico

27 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i bisavi __________ e __________ in comune con CO 1 (doc. A accluso all'istanza

del 12 aprile 2013 con cui l'amministratore della successione ha chiesto

l'erezione dell'inventario, nell'inc. SO.2013.256), sarebbe

data perciò la sua qualità di erede.

3. Il diritto

di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi (art. 460 cpv. 1 CC).

“Avi” sono esclusivamente i discendenti della terza parentela. I discendenti

della quarta parentela (quella dei bisavi) non sono più eredi legittimi dal 1°

gennaio 1988, quando il legislatore ha abrogato l'art. 460 cpv. 2 e 3 CC che

conferiva a bisavi, prozii e prozie un diritto di usufrutto (RU 1986 pag. 122;

Considerandi

FF 1979 II 1274 n. 235.6). L'appellante è – come rileva il Pretore – una

discendente della quarta parentela, avendo essa in comune con la defunta i

bisnonni. Non è quindi erede legittima. L'opinione di lei, stando alla quale per

“stirpe degli avi” deve intendersi quella dell'avente diritto alla successione,

cade nel vuoto, giacché essa non appartiene – comunque sia – alla stirpe degli

avi, bensì a quella dei bisavi. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello

vede la sua sorte segnata.

4.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, l'appello non essendo stato

notificato per osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione:

;

;

presidente del Consiglio di Stato, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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