11.2013.46
Devoluzione all'ente pubblico
27 settembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2013.46
Data decisione, Autorità:
27.09.2013, ICCA
Ricorso:
TF,5A_832/2013, 7.11.2013
Titolo:
Devoluzione all'ente pubblico
DEVOLUZIONE AGLI ENTI PUBBLICI
ENTI PUBBLICI
EREDI
art. 460 CC
art. 466 CC
Incarto n.
11.2013.46
Lugano
27 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2013.256 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
istanza del 12 aprile 2013 dall'
PA 1,
quale amministratore
della successione
fu CO 1 (1927-2011),
già in ,
per ottenere l'allestimento dell'inventario
in una devoluzione ereditaria che riguarda
lo
Stato del Cantone Ticino
(rappresentato dal presidente del Consiglio di Stato)
e
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello (“Widerspruch”) presentato
da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 nata __________ (1927), cittadina svizzera,
vedova, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 19 settembre 2011. Non sono state rinvenute disposizioni di ultima volontà.
Accertato che la defunta non ha lasciato discendenti e che non risultano eredi nemmeno
della stirpe dei genitori, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Città ha ordinato il 18 ottobre 2011 l'amministrazione dell'eredità,
designando PA 1 in qualità di amministratore (inc. SO.2011.610).
B. Con
decisione del 15 marzo 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha
ordinato una grida per la ricerca degli eredi, invitando tutti coloro che si
ritenessero successori legittimi di CO 1 ad annunciarsi entro un anno dalla
seconda pubblicazione. Il 25 marzo 2013 egli ha poi chiuso la grida,
accertando che nel termine impartito era giunta una sola notifica di erede da
parte di AP 1 nata __________ (inc. SO.2012.159).
C. Il 12 aprile 2013 l'amministratore della successione ha chiesto al Pretore di ordinare l'erezione di un inventario
(art. 592 CC). Accertato che AP 1 appartiene alla stirpe dei bisavi fu CO 1 e che
la successione va devoluta perciò al Cantone Ticino, con decisione del 18
aprile 2013 il Pretore ha ordinato la pubblicazione di una nuova grida e la
confezione di un inventario (art. 592 CC), che lo stesso PA 1 avrebbe dovuto
allestire entro il 30 giugno 2013 (inc. SO.2013.256).
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un memoriale in tedesco (“Widerspruch”) del 12 maggio 2013 per vedere riformato
il giudizio del Pretore nel senso di essere riconosciuta erede fu CO 1. Invitata il 29 maggio 2013 dal presidente della Camera a
tradurre il memoriale in italiano e a indicare un recapito in Svizzera ove
potessero avvenire le notificazioni, essa ha ottemperato il 25 giugno
successivo, inviando una versione italiana e designando PA 2 come
sua rappresentante.
in diritto: 1. Qualora una successione sia devoluta a un ente pubblico (art. 466
CC) l'autorità competente – nel Ticino: il Pretore (art. 92 cpv. 1 con
rinvio all'art. 86a cpv. 1 LAC) – deve far pubblicare d'ufficio una
grida a norma dell'art. 482 CC con cui i creditori e i debitori dell'eredità
sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito (art.
592 CC). Tale autorità deve ordinare inoltre la confezione di un inventario (Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 ad art. 592). Entrambi sono
provvedimenti di volontaria giurisdizione (DTF 94 II 57 consid. 2; Couchepin/Maire in: Eigenmann/Rouiller
[editori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 16 ad art. 580
e n. 2 ad art. 592 CC), disciplinati dalla procedura sommaria dell'art. 248
lett. e CPC (come diritto cantonale surrogato: DTF 139 III 225). Essi sono
impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiunga almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella
fattispecie già il mobilio e i gioielli inventariati dall'Ufficio cantonale
imposte di successione e donazione nell'appartamento della defunta valgono
almeno fr. 30 000.– (doc. H accluso all'istanza 17 ottobre 2011 con cui l'amministratore
della successione postulava l'amministrazione dell'eredità, 2° foglio in alto).
Il memoriale di AP 1 può quindi essere trattato come appello. Quanto alla sua
tempestività, esso è stato presentato solo il 13 maggio 2013 (data del timbro
postale sulla busta d'invio), ma non è dato di sapere quando la decisione del
Pretore, intimata il 18 aprile 2013 unicamente PA 1 e all'Ufficio cantonale
imposte di successione e donazione (dispositivo n. 5), sia giunta a conoscenza
di AP 1. La questione non richiede tuttavia di essere approfondita,
poiché – come si vedrà senza indugio – l'appello è destinato in ogni modo all'insuccesso.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato che la pubblicazione della grida disposta
il 15 marzo 2012 ha permesso di accertare l'inesistenza tanto di discendenti della
defunta quanto di eredi della stirpe dei genitori o degli avi. Discendente
della stirpe dei bisavi, AP 1 non è quindi erede. E in mancanza di eredi
la successione di CO 1, il cui ultimo domicilio era a __________, va devoluta al
Cantone Ticino (art. 466 CC). L'appellante contesta simile conclusione,
sostenendo che sì, “il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe
degli avi” (art. 460 cpv. 1 CC), ma che per “stirpe degli avi” si intende
quella dell'avente diritto alla successione e non quella del defunto. Avendo essa
Fatti
i bisavi __________ e __________ in comune con CO 1 (doc. A accluso all'istanza
del 12 aprile 2013 con cui l'amministratore della successione ha chiesto
l'erezione dell'inventario, nell'inc. SO.2013.256), sarebbe
data perciò la sua qualità di erede.
3. Il diritto
di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi (art. 460 cpv. 1 CC).
“Avi” sono esclusivamente i discendenti della terza parentela. I discendenti
della quarta parentela (quella dei bisavi) non sono più eredi legittimi dal 1°
gennaio 1988, quando il legislatore ha abrogato l'art. 460 cpv. 2 e 3 CC che
conferiva a bisavi, prozii e prozie un diritto di usufrutto (RU 1986 pag. 122;
Considerandi
FF 1979 II 1274 n. 235.6). L'appellante è – come rileva il Pretore – una
discendente della quarta parentela, avendo essa in comune con la defunta i
bisnonni. Non è quindi erede legittima. L'opinione di lei, stando alla quale per
“stirpe degli avi” deve intendersi quella dell'avente diritto alla successione,
cade nel vuoto, giacché essa non appartiene – comunque sia – alla stirpe degli
avi, bensì a quella dei bisavi. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello
vede la sua sorte segnata.
4.
Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, l'appello non essendo stato
notificato per osservazioni.
5.
Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
presidente del Consiglio di Stato, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster