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Decisione

11.2013.47

Divorzio: suddivisione averi previdenziali

16 giugno 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti patrimoniali tra coniugi erano stati liquidati, “ciascun coniuge

rimanendo proprietario esclusivo dei beni in suo possesso”, e ha condannato

AO 1 a versare a AP 1 una rendita vitalizia di fr. 190.– mensili a titolo

di equa indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. La tassa di

giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

27 maggio 2013 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso

di aumentare la rendita vitalizia riconosciutale giusta l'art. 124 cpv. 1 CC a

fr. 1053.– mensili, subordinatamente a fr. 532.– mensili o in via ancor

più subordinata a fr. 225.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 2013 AO

1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale insta perché alla

moglie non sia riconosciuta alcuna indennità in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC.

Il 16 settembre 2013 AP 1 ha concluso per la reiezione dell'appello incidentale.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la

procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405

cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio

2011.

sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di mere controversie patrimoniali –

il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità

e la durata della rendita in discussione. Quanto alla

tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale

dell'attrice il 25 aprile 2013. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così sabato

25.

maggio 2013, ma si è protratto al lunedì seguente in virtù dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza

ricevibile. L'appello incidentale è anch'esso tempestivo. La risposta all'appello

andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito

a formulare osservazioni è stato notificato a AO 1 il 12 giugno 2013. Il termine

per appellare in via incidentale sarebbe scaduto così il 12 luglio 2013 (art.

313.

cpv. 1 CPC). E l'appello incidentale è stato inoltrato quello stesso giorno.

2.

AP 1 allega all'appello

principale una lettera in cui il Servizio Broker della __________ le comunica

che dal 15 settembre 2012 una sua rendita vitalizia (“pilastro 3b”) sarebbe

stata ridotta da fr. 12 826.80 a fr. 11 949.60 annui (doc. A). Il 16

settembre 2013 essa ha prodotto inoltre una dichiarazione con cui il responsabile

del servizio Broker della __________ precisa di avere spedito quella comunicazione

il 5 settembre 2012 (doc. B). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili

in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In

concreto il documento con cui la compagnia d'assicurazione comunicava

all'assicurata la diminuzione della rendita poteva essere sottoposto al Pretore,

davanti al quale era ancora possibile presentare a quel momento memoriali

conclusivi. Non può quindi essere considerato per la prima volta in appello.

L'appellante invoca il principio

inquisitorio applicabile ove si tratti di verificare l'entità di

una prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” o l'insorgere di un relativo

caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3). È vero che tale

principio fa stato non solo ai fini dell'art. 122 CC (riparto della prestazione

di libero passaggio), ma anche ove occorra

verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo

pilastro” o l'insorgere di un caso di previdenza per definire l'adeguata

indennità in favore dell'altro coniuge giusta l'art. 124 cpv. 1 CC qualora sia

impossibile suddividere la prestazione d'uscita. Sta di fatto che in concreto il

docu­mento in questione non è destinato né ad accertare l'ammontare della

prestazione d'uscita di AO 1 dal “secondo pilastro” né l'insorgere di un

caso di previdenza – pacifico – per quanto lo concerne. Non può quindi essere

acquisito agli atti tardivamente in virtù del principio inquisitorio. Si

aggiunga che, comunque sia, in esito all'appello incidentale tale documento

poco o punto sussidierebbe, come si vedrà oltre (consid. 7c).

3.

Litigiosa

rimane, nella fattispecie, l'adeguata inden­nità dovuta alla moglie in virtù

dell'art. 124 cpv. 1 CC, il principio del divorzio e gli aspetti non litigiosi

della liquidazione del regime matrimo­niale essendo passati in giudicato (art.

315.

cpv. 1 CPC). Constatato che un caso di previdenza era sopraggiunto in

pendenza di causa per entrambi i coniugi, in concreto il Pretore ha accertato che il 1° febbraio 2012 il

marito ha accumulato una prestazione d'uscita di fr. 556 599.65, che la sua rendita LPP ammonta a fr. 2583.–

mensili e quella AVS di fr. 2320.– mensili, ridotta dopo il pensionamento

della moglie a fr. 1893.– mensili dal 1° giugno 2012. Quanto al fabbisogno

personale di lui, egli l'ha calcolato

in

fr. 3944.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 1685.–, premio della cassa malati fr. 566.40,

assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.25, assicurazione dell'economia

domestica fr. 26.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 147.70, imposta di circolazione fr. 56.60, onere fiscale

fr. 250.–), onde un margine disponibile di fr. 532.– mensili.

Relativamente a AP 1, il Pretore ha

appurato che essa beneficia di una rendita AVS di fr. 1893.– mensili e, dal febbraio

del 2010, di una rendita erogata dalla __________ di fr. 1068.90 mensili (“pilastro

3b”). Essa possiede inoltre un ragguardevole patrimonio “proveniente dalla

successione paterna e dalla vendita di un immobile a __________”, dal quale può

ricavare fr. 1009.– mensili, ciò che

le consente entrate per fr. 3971.– mensili complessivi. Quanto al

fabbisogno personale di lei, il primo giudice l'ha determinato in fr. 3817.–

mensili (minimo

esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1659.–, premio della cassa malati fr. 525.10, franchigia

fr. 83.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.–, abbonamento

ferroviario metà prezzo fr. 12.50,

abbonamento “arcobaleno” fr. 50.–, onere fiscale fr. 250.–).

Essa conserva dunque un margine disponibile di fr. 154.– mensili.

Premesso ciò, vista la lunga

durata del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita

in comune e la messa a disposizione delle risorse della moglie a beneficio

della famiglia, il Pretore ha ritenuto che “per lo spirito di condivisione rilevato

permane (…) il diritto della moglie a partecipare ai vantaggi che il marito

trae dalla propria previdenza professionale”. A suo parere, mal si comprenderebbe

“per quale motivo quest'ultimo – dopo aver indirettamente beneficiato per anni

della sostanza e delle entrate della moglie (e ciò sia durante la vita comune,

sia dopo la separazione) – dovrebbe essere ammesso a trattenere per sé solo i

benefici della previdenza accumulata durante un matrimonio di lunga durata in

cui la moglie, per l'organizzazione della fa­miglia scelta insieme dai coniugi,

non ha invece accumulato averi previdenziali”. Egli ha fissato così in favore

della moglie un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC di fr. 190.–

mensili (disponibilità del marito meno disponibilità della moglie, diviso due),

“così che una volta coperti i propri fabbisogni minimi le parti potranno

disporre di analogo agio”, e ha considerato l'incidenza del patrimonio della

moglie solamente in termini di redditività “mantenendo anche dopo il pensionamento

il modello adottato pacificamente per anni dagli stessi coniugi”.

I. Sull'appello

principale

4.

L'appellante fa valere anzitutto

che la rendita versatale dalla __________ si è contratta a fr. 995.80 mensili,

ciò che riduce le sue entrate a fr. 3899.– mensili. Essa rimprovera poi al

Pretore di non essersi dipartito dalla suddivisione a metà del­l'avere previdenziale

accumulato dal marito durante il matrimonio, che le avrebbe assicurato un

capitale di fr. 278 299.80 e

che, vista l'impossibilità del marito di corrisponderla, andava convertita in

rendita secondo i coefficienti della tavola n. 5 pubblicata da Stauffer/Schae­t­zle,

conferendole il diritto a una spettanza di fr. 1978.80 mensili. L'appellante

contesta inoltre il fabbisogno di fr. 3944.– mensili riconosciuto al marito,

chiedendo di ricondurlo a fr. 3354.75 mensili moderando il costo dell'alloggio e

stralciando i costi per l'automobile. Tenuto conto che al convenuto “va garantita

la copertura del proprio fabbisogno minimo con qualche agio”, si giustifica

pertanto – essa soggiunge – di fissare l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC a

lei dovuta in fr. 1053.– mensili, ciò che consentirà al debitore di “avere

riserve sufficienti per 17 anni, corrispondenti approssimativamente alla

speranza di vita di un uomo di 66 anni”. In via subordinata l'appellante rivendica

l'intero margine a disposizione del marito (calcolato dal Pretore in fr. 532.–

mensili), “nulla giustificando l'applicazione del principio della ripartizione

per due delle eccedenze una volta coperto il rispettivo fabbisogno”, o almeno il

versamento di fr. 225.– mensili, corrispondenti al risultato del metodo adottato

dal Pretore, ma corretto alla luce della diminuzione delle entrate di lei.

5.

I criteri per definire

l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal

Pretore. Al riguardo giovi ricordare che il giudice determina l'entità dell'indennizzo

secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art.

122.

CC che prevede di suddividere a metà la prestazione d'uscita maturata dal

coniuge debitore. Ai fini dell'art. 124 cpv. 1 CC, tuttavia, non basta

ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la prestazione d'uscita ove

non fosse intervenuto l'evento previden­ziale. Occorre tenere conto anche della

concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente

dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie

dopo il divorzio (I CCA sentenza inc. 11.2014.8 del 17

novembre 2014, consid. 7 con riferimenti).

a) In

concreto è fuori discussione che AP 1 non ha alcuna previdenza professionale,

mentre il marito aveva il 1° febbraio 2012 (quando è

sopraggiunto l'evento previdenziale: Pichonnaz

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 49

ad art. 124 CC) una prestazione di libero passaggio di fr. 556 599.65 (doc. 21: lettera 5 dicembre 2011 dell'__________,

__________). Il matrimonio inoltre è stato di lunga durata (43 anni).

b) Quanto ai redditi di AO 1, egli percepisce una rendita

AVS di fr. 1893.– mensili e una rendita LPP di fr. 2583.– mensili a

fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel

senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) calcolato dal Pretore in fr. 3944.–

mensili. L'appellante critica il costo dell'alloggio e quello per l'automobile

riconosciuti dal primo giudice, limitandosi però a riprodurre pedissequamente

quanto figurava nel memoriale conclusivo (pag. 8 in fine, n. 6). Così

facendo, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale

ha reputato congruo il costo dell'alloggio (diminuito nel tempo e non di molto

inferiore a quello esposto dalla moglie) e giustificate le spese d'automobile (facenti

parte del tenore di vita del marito prima della separazione). Non

sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 CPC), al proposito l'appello

si rivela perciò irricevibile. Ne segue che AO 1 fruisce di redditi per fr. 4476.–

mensili e ha un fabbisogno personale di fr. 3944.– mensili, onde un margine disponibile

di fr. 532.– mensili. Circa la liquidazione del regime matrimoniale, egli ha

ottenuto la restituzione di beni per un valore complessivo di fr. 10 000.– scarsi e non risulta possedere altri

capitali né sostanza immobiliare.

c) Per

quel che è di AP 1, essa percepisce rendite per complessivi fr. 2961.90

mensili (AVS fr. 1893.–, “pilastro 3b” fr. 1068.90), cui si aggiunge il provento

della sostanza calcolato dal Pretore in fr.

1009.

– mensili, per un totale di fr. 3971.– mensili. Il suo

fabbisogno personale (“debito mantenimento”) di fr. 3817.– mensili stabilito dal

Pretore non è contestato. Essa registra pertanto un margine disponibile di fr. 154.–

mensili. Circa la liquidazione del regime matrimoniale, essa si è vista

restituire beni per circa fr. 20 000.–.

Possiede inoltre – come detto – sostanza propria per fr. 807 088.– (tassazione 2011).

d) Alla

luce di quanto precede l'attrice accusa, sul fronte delle entrate, una

situazione meno favorevole rispetto a quella del convenuto. Non si vede

tuttavia come quest'ultimo, con un margine disponibile di fr. 532.– mensili, potrebbe

versarle una rendita di fr. 1053.– mensili. Potrebbe corrisponderle tutt'al più

il margine disponibile di fr. 532.– mensili, ma ciò apparirebbe già a prima

vista iniquo, poiché in tal caso egli rimarrebbe con il mero fabbisogno personale,

mentre AP 1 fruirebbe di un agio di 676.– mensili e una tale disparità non

sarebbe oggettivamente sostenibile (né l'appellante cerca di giustificarla). Al

limite potrebbe entrare in linea di conto il versamento di un indennizzo che garantisca

a entrambi i coniugi un identico margine disponibile. Se non che, come si vedrà

in esito all'appello incidentale, un trattamento paritario sul fronte dei

redditi non sarebbe difendibile sotto il profilo dell'art. 124 cpv. 1 CC per

quanto attiene alla sostanza. L'appello principale vede dunque la sua sorte

segnata.

II. Sull'appello incidentale

6.

Il

convenuto lamenta l'obbligo di versare alla moglie un contributo alimentare di fr.

190.

– mensili vita natural durante. Egli denuncia – in sintesi – un evidente squilibrio

nella situazione finanziaria delle parti, giacché la moglie profitta di una

cospicua sostanza che le permette “di godere di una vecchiaia dignitosa e

agiata” anche senza l'indennità dell'art. 124 CC, mentre egli si trova a vivere

con poco più dell'indispensabile.

a) Che

nel fissare l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 2 CC

si

applichi per analogia l'art. 123 cpv. 2 CC è indubbio (DTF 137

III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio

2012, consid. 3.5.1). E in virtù di tale norma il giudice può rifiutare – in

tutto o in parte – la divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dai

coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza durante il matrimonio ove un

riparto appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime

dei beni oppure della situazione dei coniugi dopo il divorzio. Inoltre egli

può rifiutare la suddivisione per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2

CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo (DTF 136 III 453 consid. 4.

4.

). Un patrimonio considerevole e la garanzia di una sicurezza finanziaria dopo

il pensionamento non bastano, da sé sole, per rendere manifestamente iniquo il

riparto a metà di una prestazione d'uscita (DTF 136 III 454 consid. 4.4.2, 458

consid. 4.2 con riferimenti).

b) La

situazione patrimoniale delle parti è già stata accertata (consid. 5): l'appellante

incidentale è praticamente senza sostanza, mentre la moglie possiede un patrimonio

di oltre fr. 800 000.–. Il Pretore non ha trascurato ciò, ma ha ritenuto di mantenere

“anche dopo il pensionamento il modello adottato pacificamente per anni dagli

stessi coniugi”. Un conto tuttavia è l'assetto personale che i coniugi adottano

in costanza di matrimonio, un altro è quello destinato a regolare la loro

situazione dopo il clean break. E obiettivamente mal si comprende perché

dopo il divorzio un coniuge pensionato dovrebbe

sostentare sé medesimo con un margine di appena fr. 342.– mensili sul

fabbisogno personale (margine destinato a ridursi, ove solo si pensi al

costante aumento dei premi della cassa malati) quando con un identico margine di

fr. 342.– mensili l'altro coniuge pensionato può contare su un capitale fruibile

di oltre fr. 800 000.–. Certo, un

patrimonio considerevole e la garanzia della sicurezza finanziaria dopo il

pensionamento non bastano, da sé sole, per rendere manifestamente iniquo il

riparto a metà di una prestazione d'uscita. Nella fattispecie tuttavia al patrimonio

considerevole dell'attrice e alla di lei sicurezza finanziaria dopo il

pensionamento si contrappone la nullatenenza pressoché totale da parte del

convenuto. Il che denota un manifesto squilibrio.

c) Non

si disconosce che la ripartizione dei ruoli scelta da coniugi durante il

matrimonio ha impedito a AP 1 di costituirsi una previdenza professionale, né

che l'attrice ha condiviso con la famiglia le proprie risorse e che durante la

causa di divorzio ha limitato le sue pretese ali­mentari. Resta il fatto che

dopo il divorzio la situazione economica di lei è, nel complesso,

di gran lunga migliore rispetto a quella del marito e che riconoscerle in simili circostanze un'“indennità adeguata” nel senso

dell'art. 124 CC genererebbe una disparità manifesta, le esigenze pensionistiche

dell'attrice risultando già ampiamente assicurate dalla sostanza. In effetti, anche

volendo tenere conto che dopo il 15 settembre 2012 la rendita vitalizia di lei (“pilastro

3b”) si è ridotta da

fr. 12 826.80 a fr. 11 949.60 annui, e che quindi il suo margine

disponibile si è assottigliato a fr. 82.– mensili (appello, pag. 8, punto 8.1),

basta all'attrice prelevare fr. 450.– mensili dal capitale per trovarsi con un

margine disponibile uguale a quello del marito. E dopo vent'anni, periodo che

corrisponde approssimativamente all'aspettativa media di vita di una donna come

AP 1 (statistiche in: __________), rimarrebbero ancora all'attrice quasi fr. 700 000.–, seppure il reddito della sostanza sia

destinato a diminuire in esito ai prelevamenti. Ne discende che, in ultima

analisi, l'appello incidentale si rivela fondato e che la sentenza impugnata va

modificata di conseguenza.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

7.

Le spese dell'appello

principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice

verserà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite

un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Le spese dell'appello

incidentale seguono il medesimo principio (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità

che AP 1 rifonderà alla controparte per ripetibili tiene conto della

stringatezza delle argomentazioni formu­late a tale rimedio giuridico.

L'esito del

giudizio odierno influisce altresì sul dispositivo in materia

di spese e ripetibili della decisione impugnata. Considerato che le parti hanno regolato “le

spese giudiziarie per i punti liquidati transattivamente in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili” (verbale del 21 gennaio 2013, pag. 6) e che

le spese processuali dell'unico punto rimasto litigioso – dal quale l'attrice

esce soccombente – possono essere stimate in un terzo degli oneri complessivi, si

giustifica di porre a carico di AP 1 due terzi delle spese. Quanto alle ripetibili,

AO 1 chiede di fissarle in fr. 3500.–, ma senza presentare (come gli incombeva:

sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid.

9.

) alcuna nota professionale del suo patrocinatore. Valutate le presumibili

prestazioni eseguite in relazione alla sola questione rimasta litigiosa, appare

equo fissare tale indennità in fr. 3000.–.

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è

respinto.

II. Le

spese di tale appello, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AP 1, che

rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

III. L'appello incidentale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

3. La

richiesta di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC è respinta.

4. La

tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un terzo a carico di

AO 1 e per due terzi a carico di AP 1, che rifonde­rà ad AO 1 fr. 3000.– per ripetibili

ridotte.

Per il

resto la sentenza impugnata rimane invariata.

IV Le spese di tale appello, di fr.

750.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono poste a carico di AP 1, che

rifonderà all'appellante incidentale fr. 1000.– per ripetibili.

V. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).