11.2013.47
Divorzio: suddivisione averi previdenziali
16 giugno 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.47
Lugano
16 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.860 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 novembre 2010
da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2);
giudicando sull'appello
del 27 maggio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
24 aprile 2013 e sull'appello incidentale del 12 luglio 2013 presentato da
AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1947) e AP 1 (1948) si
sono sposati a __________ il 17 ottobre 1969. Dal matrimonio sono nati P__________ (1972) e M__________
(1973). Il 23 aprile 1993 i coniugi hanno adottato la separazione dei
beni. Il marito lavorava per
l'Ufficio __________ di __________. La moglie non ha mai esercitato un'attività
lucrativa. I coniugi si sono separati nel giugno del 2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.
B. In esito a un'istanza di
misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 29 aprile 2008 da AP 1,
con sentenza del 17 aprile 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato AO 1 a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 590.– mensili dal 14 giugno
2007 al 31 marzo 2008, portato a fr. 690.– mensili da allora in poi (inc.
DI.2008.550).
C. Il 29 novembre 2010 AP 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore per ottenere il
versamento di fr. 20 000.– in
liquidazione dei rapporti di dare e avere con il marito, la consegna
dell'arredamento coniugale (o, in subordine, il versamento di fr. 50 000.–), la consegna di determinati beni, la metà
della prestazione d'uscita conseguita dal marito durante il matrimonio presso il
suo istituto di previdenza professionale e un
contributo alimentare di fr. 1420.– mensili fino al 31 gennaio
2012. Nella sua risposta del 17 marzo 2011 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. In subordine, nell'ipotesi in cui fosse pronunciato il
divorzio, egli ha postulato il versamento di
fr. 80 000.– in liquidazione delle
pretese di dare e avere con la moglie.
D. All'udienza preliminare dell'11
luglio 2011 AO 1 ha
aderito al principio del
divorzio e i coniugi si sono accordati su
un contributo alimentare per la
moglie di fr. 690.– mensili fino al 31 gennaio 2012. Il Pretore ha deciso così di
trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale
e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un allegato
contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo
memoriale del 22 agosto 2011 AP 1 ha confermato
le richieste di petizione, salvo ridurre a fr. 20 000.–
la pretesa in caso di mancata restituzione dell'arredamento coniugale e sollecitare
un'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC pari alla metà della futura
rendita LPP percepita dal coniuge, ma almeno in fr. 736.45 mensili a vita. Nel proprio
allegato del 16 agosto 2011 AO 1 ha ribadito le domande formulate con la risposta,
chiedendo altresì la restituzione di determinati beni in possesso della moglie.
E. L'udienza preliminare sugli
effetti controversi del divorzio si è tenuta il 7 novembre 2011. AO 1 è passato
al beneficio della pensione il 1° febbraio 2012, AP 1 il 1° giugno successivo. Nel
corso dell'istruttoria i coniugi hanno raggiunto un accordo sui vicendevoli rapporti
di dare e avere e sugli oggetti da loro rivendicati. A un'udienza del 21
gennaio 2013 il Pretore ha poi sentito entrambi, i quali hanno confermato la
volontà di divorziare e di demandargli la decisione sull'indennità dell'art.
124 cpv. 1 CC, unica conseguenza del divorzio rimasta litigiosa. Terminata
l'istruttoria, il 20 marzo 2013, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte in cui AP 1 ha preteso una rendita
vitalizia di fr. 1053.– mensili e
AO 1 ha rifiutato
qualsiasi indennità.
F. Statuendo il 24 aprile
2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha dato atto che tutti
Fatti
i rapporti patrimoniali tra coniugi erano stati liquidati, “ciascun coniuge
rimanendo proprietario esclusivo dei beni in suo possesso”, e ha condannato
AO 1 a versare a AP 1 una rendita vitalizia di fr. 190.– mensili a titolo
di equa indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. La tassa di
giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la
sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
27 maggio 2013 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso
di aumentare la rendita vitalizia riconosciutale giusta l'art. 124 cpv. 1 CC a
fr. 1053.– mensili, subordinatamente a fr. 532.– mensili o in via ancor
più subordinata a fr. 225.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 2013 AO
1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale insta perché alla
moglie non sia riconosciuta alcuna indennità in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC.
Il 16 settembre 2013 AP 1 ha concluso per la reiezione dell'appello incidentale.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la
procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio
2011.
sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di mere controversie patrimoniali –
il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità
e la durata della rendita in discussione. Quanto alla
tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale
dell'attrice il 25 aprile 2013. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così sabato
25.
maggio 2013, ma si è protratto al lunedì seguente in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza
ricevibile. L'appello incidentale è anch'esso tempestivo. La risposta all'appello
andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito
a formulare osservazioni è stato notificato a AO 1 il 12 giugno 2013. Il termine
per appellare in via incidentale sarebbe scaduto così il 12 luglio 2013 (art.
313.
cpv. 1 CPC). E l'appello incidentale è stato inoltrato quello stesso giorno.
2.
AP 1 allega all'appello
principale una lettera in cui il Servizio Broker della __________ le comunica
che dal 15 settembre 2012 una sua rendita vitalizia (“pilastro 3b”) sarebbe
stata ridotta da fr. 12 826.80 a fr. 11 949.60 annui (doc. A). Il 16
settembre 2013 essa ha prodotto inoltre una dichiarazione con cui il responsabile
del servizio Broker della __________ precisa di avere spedito quella comunicazione
il 5 settembre 2012 (doc. B). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In
concreto il documento con cui la compagnia d'assicurazione comunicava
all'assicurata la diminuzione della rendita poteva essere sottoposto al Pretore,
davanti al quale era ancora possibile presentare a quel momento memoriali
conclusivi. Non può quindi essere considerato per la prima volta in appello.
L'appellante invoca il principio
inquisitorio applicabile ove si tratti di verificare l'entità di
una prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” o l'insorgere di un relativo
caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3). È vero che tale
principio fa stato non solo ai fini dell'art. 122 CC (riparto della prestazione
di libero passaggio), ma anche ove occorra
verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo
pilastro” o l'insorgere di un caso di previdenza per definire l'adeguata
indennità in favore dell'altro coniuge giusta l'art. 124 cpv. 1 CC qualora sia
impossibile suddividere la prestazione d'uscita. Sta di fatto che in concreto il
documento in questione non è destinato né ad accertare l'ammontare della
prestazione d'uscita di AO 1 dal “secondo pilastro” né l'insorgere di un
caso di previdenza – pacifico – per quanto lo concerne. Non può quindi essere
acquisito agli atti tardivamente in virtù del principio inquisitorio. Si
aggiunga che, comunque sia, in esito all'appello incidentale tale documento
poco o punto sussidierebbe, come si vedrà oltre (consid. 7c).
3.
Litigiosa
rimane, nella fattispecie, l'adeguata indennità dovuta alla moglie in virtù
dell'art. 124 cpv. 1 CC, il principio del divorzio e gli aspetti non litigiosi
della liquidazione del regime matrimoniale essendo passati in giudicato (art.
315.
cpv. 1 CPC). Constatato che un caso di previdenza era sopraggiunto in
pendenza di causa per entrambi i coniugi, in concreto il Pretore ha accertato che il 1° febbraio 2012 il
marito ha accumulato una prestazione d'uscita di fr. 556 599.65, che la sua rendita LPP ammonta a fr. 2583.–
mensili e quella AVS di fr. 2320.– mensili, ridotta dopo il pensionamento
della moglie a fr. 1893.– mensili dal 1° giugno 2012. Quanto al fabbisogno
personale di lui, egli l'ha calcolato
in
fr. 3944.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 1685.–, premio della cassa malati fr. 566.40,
assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.25, assicurazione dell'economia
domestica fr. 26.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 147.70, imposta di circolazione fr. 56.60, onere fiscale
fr. 250.–), onde un margine disponibile di fr. 532.– mensili.
Relativamente a AP 1, il Pretore ha
appurato che essa beneficia di una rendita AVS di fr. 1893.– mensili e, dal febbraio
del 2010, di una rendita erogata dalla __________ di fr. 1068.90 mensili (“pilastro
3b”). Essa possiede inoltre un ragguardevole patrimonio “proveniente dalla
successione paterna e dalla vendita di un immobile a __________”, dal quale può
ricavare fr. 1009.– mensili, ciò che
le consente entrate per fr. 3971.– mensili complessivi. Quanto al
fabbisogno personale di lei, il primo giudice l'ha determinato in fr. 3817.–
mensili (minimo
esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1659.–, premio della cassa malati fr. 525.10, franchigia
fr. 83.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.–, abbonamento
ferroviario metà prezzo fr. 12.50,
abbonamento “arcobaleno” fr. 50.–, onere fiscale fr. 250.–).
Essa conserva dunque un margine disponibile di fr. 154.– mensili.
Premesso ciò, vista la lunga
durata del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita
in comune e la messa a disposizione delle risorse della moglie a beneficio
della famiglia, il Pretore ha ritenuto che “per lo spirito di condivisione rilevato
permane (…) il diritto della moglie a partecipare ai vantaggi che il marito
trae dalla propria previdenza professionale”. A suo parere, mal si comprenderebbe
“per quale motivo quest'ultimo – dopo aver indirettamente beneficiato per anni
della sostanza e delle entrate della moglie (e ciò sia durante la vita comune,
sia dopo la separazione) – dovrebbe essere ammesso a trattenere per sé solo i
benefici della previdenza accumulata durante un matrimonio di lunga durata in
cui la moglie, per l'organizzazione della famiglia scelta insieme dai coniugi,
non ha invece accumulato averi previdenziali”. Egli ha fissato così in favore
della moglie un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC di fr. 190.–
mensili (disponibilità del marito meno disponibilità della moglie, diviso due),
“così che una volta coperti i propri fabbisogni minimi le parti potranno
disporre di analogo agio”, e ha considerato l'incidenza del patrimonio della
moglie solamente in termini di redditività “mantenendo anche dopo il pensionamento
il modello adottato pacificamente per anni dagli stessi coniugi”.
I. Sull'appello
principale
4.
L'appellante fa valere anzitutto
che la rendita versatale dalla __________ si è contratta a fr. 995.80 mensili,
ciò che riduce le sue entrate a fr. 3899.– mensili. Essa rimprovera poi al
Pretore di non essersi dipartito dalla suddivisione a metà dell'avere previdenziale
accumulato dal marito durante il matrimonio, che le avrebbe assicurato un
capitale di fr. 278 299.80 e
che, vista l'impossibilità del marito di corrisponderla, andava convertita in
rendita secondo i coefficienti della tavola n. 5 pubblicata da Stauffer/Schaetzle,
conferendole il diritto a una spettanza di fr. 1978.80 mensili. L'appellante
contesta inoltre il fabbisogno di fr. 3944.– mensili riconosciuto al marito,
chiedendo di ricondurlo a fr. 3354.75 mensili moderando il costo dell'alloggio e
stralciando i costi per l'automobile. Tenuto conto che al convenuto “va garantita
la copertura del proprio fabbisogno minimo con qualche agio”, si giustifica
pertanto – essa soggiunge – di fissare l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC a
lei dovuta in fr. 1053.– mensili, ciò che consentirà al debitore di “avere
riserve sufficienti per 17 anni, corrispondenti approssimativamente alla
speranza di vita di un uomo di 66 anni”. In via subordinata l'appellante rivendica
l'intero margine a disposizione del marito (calcolato dal Pretore in fr. 532.–
mensili), “nulla giustificando l'applicazione del principio della ripartizione
per due delle eccedenze una volta coperto il rispettivo fabbisogno”, o almeno il
versamento di fr. 225.– mensili, corrispondenti al risultato del metodo adottato
dal Pretore, ma corretto alla luce della diminuzione delle entrate di lei.
5.
I criteri per definire
l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal
Pretore. Al riguardo giovi ricordare che il giudice determina l'entità dell'indennizzo
secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art.
122.
CC che prevede di suddividere a metà la prestazione d'uscita maturata dal
coniuge debitore. Ai fini dell'art. 124 cpv. 1 CC, tuttavia, non basta
ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la prestazione d'uscita ove
non fosse intervenuto l'evento previdenziale. Occorre tenere conto anche della
concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente
dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie
dopo il divorzio (I CCA sentenza inc. 11.2014.8 del 17
novembre 2014, consid. 7 con riferimenti).
a) In
concreto è fuori discussione che AP 1 non ha alcuna previdenza professionale,
mentre il marito aveva il 1° febbraio 2012 (quando è
sopraggiunto l'evento previdenziale: Pichonnaz
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 49
ad art. 124 CC) una prestazione di libero passaggio di fr. 556 599.65 (doc. 21: lettera 5 dicembre 2011 dell'__________,
__________). Il matrimonio inoltre è stato di lunga durata (43 anni).
b) Quanto ai redditi di AO 1, egli percepisce una rendita
AVS di fr. 1893.– mensili e una rendita LPP di fr. 2583.– mensili a
fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel
senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) calcolato dal Pretore in fr. 3944.–
mensili. L'appellante critica il costo dell'alloggio e quello per l'automobile
riconosciuti dal primo giudice, limitandosi però a riprodurre pedissequamente
quanto figurava nel memoriale conclusivo (pag. 8 in fine, n. 6). Così
facendo, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale
ha reputato congruo il costo dell'alloggio (diminuito nel tempo e non di molto
inferiore a quello esposto dalla moglie) e giustificate le spese d'automobile (facenti
parte del tenore di vita del marito prima della separazione). Non
sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 CPC), al proposito l'appello
si rivela perciò irricevibile. Ne segue che AO 1 fruisce di redditi per fr. 4476.–
mensili e ha un fabbisogno personale di fr. 3944.– mensili, onde un margine disponibile
di fr. 532.– mensili. Circa la liquidazione del regime matrimoniale, egli ha
ottenuto la restituzione di beni per un valore complessivo di fr. 10 000.– scarsi e non risulta possedere altri
capitali né sostanza immobiliare.
c) Per
quel che è di AP 1, essa percepisce rendite per complessivi fr. 2961.90
mensili (AVS fr. 1893.–, “pilastro 3b” fr. 1068.90), cui si aggiunge il provento
della sostanza calcolato dal Pretore in fr.
1009.
– mensili, per un totale di fr. 3971.– mensili. Il suo
fabbisogno personale (“debito mantenimento”) di fr. 3817.– mensili stabilito dal
Pretore non è contestato. Essa registra pertanto un margine disponibile di fr. 154.–
mensili. Circa la liquidazione del regime matrimoniale, essa si è vista
restituire beni per circa fr. 20 000.–.
Possiede inoltre – come detto – sostanza propria per fr. 807 088.– (tassazione 2011).
d) Alla
luce di quanto precede l'attrice accusa, sul fronte delle entrate, una
situazione meno favorevole rispetto a quella del convenuto. Non si vede
tuttavia come quest'ultimo, con un margine disponibile di fr. 532.– mensili, potrebbe
versarle una rendita di fr. 1053.– mensili. Potrebbe corrisponderle tutt'al più
il margine disponibile di fr. 532.– mensili, ma ciò apparirebbe già a prima
vista iniquo, poiché in tal caso egli rimarrebbe con il mero fabbisogno personale,
mentre AP 1 fruirebbe di un agio di 676.– mensili e una tale disparità non
sarebbe oggettivamente sostenibile (né l'appellante cerca di giustificarla). Al
limite potrebbe entrare in linea di conto il versamento di un indennizzo che garantisca
a entrambi i coniugi un identico margine disponibile. Se non che, come si vedrà
in esito all'appello incidentale, un trattamento paritario sul fronte dei
redditi non sarebbe difendibile sotto il profilo dell'art. 124 cpv. 1 CC per
quanto attiene alla sostanza. L'appello principale vede dunque la sua sorte
segnata.
II. Sull'appello incidentale
6.
Il
convenuto lamenta l'obbligo di versare alla moglie un contributo alimentare di fr.
190.
– mensili vita natural durante. Egli denuncia – in sintesi – un evidente squilibrio
nella situazione finanziaria delle parti, giacché la moglie profitta di una
cospicua sostanza che le permette “di godere di una vecchiaia dignitosa e
agiata” anche senza l'indennità dell'art. 124 CC, mentre egli si trova a vivere
con poco più dell'indispensabile.
a) Che
nel fissare l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 2 CC
si
applichi per analogia l'art. 123 cpv. 2 CC è indubbio (DTF 137
III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio
2012, consid. 3.5.1). E in virtù di tale norma il giudice può rifiutare – in
tutto o in parte – la divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dai
coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza durante il matrimonio ove un
riparto appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime
dei beni oppure della situazione dei coniugi dopo il divorzio. Inoltre egli
può rifiutare la suddivisione per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2
CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo (DTF 136 III 453 consid. 4.
4.
). Un patrimonio considerevole e la garanzia di una sicurezza finanziaria dopo
il pensionamento non bastano, da sé sole, per rendere manifestamente iniquo il
riparto a metà di una prestazione d'uscita (DTF 136 III 454 consid. 4.4.2, 458
consid. 4.2 con riferimenti).
b) La
situazione patrimoniale delle parti è già stata accertata (consid. 5): l'appellante
incidentale è praticamente senza sostanza, mentre la moglie possiede un patrimonio
di oltre fr. 800 000.–. Il Pretore non ha trascurato ciò, ma ha ritenuto di mantenere
“anche dopo il pensionamento il modello adottato pacificamente per anni dagli
stessi coniugi”. Un conto tuttavia è l'assetto personale che i coniugi adottano
in costanza di matrimonio, un altro è quello destinato a regolare la loro
situazione dopo il clean break. E obiettivamente mal si comprende perché
dopo il divorzio un coniuge pensionato dovrebbe
sostentare sé medesimo con un margine di appena fr. 342.– mensili sul
fabbisogno personale (margine destinato a ridursi, ove solo si pensi al
costante aumento dei premi della cassa malati) quando con un identico margine di
fr. 342.– mensili l'altro coniuge pensionato può contare su un capitale fruibile
di oltre fr. 800 000.–. Certo, un
patrimonio considerevole e la garanzia della sicurezza finanziaria dopo il
pensionamento non bastano, da sé sole, per rendere manifestamente iniquo il
riparto a metà di una prestazione d'uscita. Nella fattispecie tuttavia al patrimonio
considerevole dell'attrice e alla di lei sicurezza finanziaria dopo il
pensionamento si contrappone la nullatenenza pressoché totale da parte del
convenuto. Il che denota un manifesto squilibrio.
c) Non
si disconosce che la ripartizione dei ruoli scelta da coniugi durante il
matrimonio ha impedito a AP 1 di costituirsi una previdenza professionale, né
che l'attrice ha condiviso con la famiglia le proprie risorse e che durante la
causa di divorzio ha limitato le sue pretese alimentari. Resta il fatto che
dopo il divorzio la situazione economica di lei è, nel complesso,
di gran lunga migliore rispetto a quella del marito e che riconoscerle in simili circostanze un'“indennità adeguata” nel senso
dell'art. 124 CC genererebbe una disparità manifesta, le esigenze pensionistiche
dell'attrice risultando già ampiamente assicurate dalla sostanza. In effetti, anche
volendo tenere conto che dopo il 15 settembre 2012 la rendita vitalizia di lei (“pilastro
3b”) si è ridotta da
fr. 12 826.80 a fr. 11 949.60 annui, e che quindi il suo margine
disponibile si è assottigliato a fr. 82.– mensili (appello, pag. 8, punto 8.1),
basta all'attrice prelevare fr. 450.– mensili dal capitale per trovarsi con un
margine disponibile uguale a quello del marito. E dopo vent'anni, periodo che
corrisponde approssimativamente all'aspettativa media di vita di una donna come
AP 1 (statistiche in: __________), rimarrebbero ancora all'attrice quasi fr. 700 000.–, seppure il reddito della sostanza sia
destinato a diminuire in esito ai prelevamenti. Ne discende che, in ultima
analisi, l'appello incidentale si rivela fondato e che la sentenza impugnata va
modificata di conseguenza.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili
7.
Le spese dell'appello
principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice
verserà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite
un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Le spese dell'appello
incidentale seguono il medesimo principio (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità
che AP 1 rifonderà alla controparte per ripetibili tiene conto della
stringatezza delle argomentazioni formulate a tale rimedio giuridico.
L'esito del
giudizio odierno influisce altresì sul dispositivo in materia
di spese e ripetibili della decisione impugnata. Considerato che le parti hanno regolato “le
spese giudiziarie per i punti liquidati transattivamente in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili” (verbale del 21 gennaio 2013, pag. 6) e che
le spese processuali dell'unico punto rimasto litigioso – dal quale l'attrice
esce soccombente – possono essere stimate in un terzo degli oneri complessivi, si
giustifica di porre a carico di AP 1 due terzi delle spese. Quanto alle ripetibili,
AO 1 chiede di fissarle in fr. 3500.–, ma senza presentare (come gli incombeva:
sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid.
9.
) alcuna nota professionale del suo patrocinatore. Valutate le presumibili
prestazioni eseguite in relazione alla sola questione rimasta litigiosa, appare
equo fissare tale indennità in fr. 3000.–.
IV. Sui rimedi giuridici a livello
federale
8.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è
respinto.
II. Le
spese di tale appello, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AP 1, che
rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. L'appello incidentale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
3. La
richiesta di indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC è respinta.
4. La
tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un terzo a carico di
AO 1 e per due terzi a carico di AP 1, che rifonderà ad AO 1 fr. 3000.– per ripetibili
ridotte.
Per il
resto la sentenza impugnata rimane invariata.
IV Le spese di tale appello, di fr.
750.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono poste a carico di AP 1, che
rifonderà all'appellante incidentale fr. 1000.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).