11.2013.48
Modifica di provvedimenti cautelari: coniuge creditore che vive in comunione domestica con il nuovo partner
7 ottobre 2014Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.48
Lugano
7 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nella causa CA. 2013.6 (divorzio:
modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 4 febbraio 2013
dall'
ing.
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 31 maggio 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 21 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1969) si sono
sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________,
il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Ingegnere, il marito
lavora per l'impresa di costruzioni __________, __________, e siede nel
consiglio di amministrazione della ditta, di cui è azionista di minoranza.
Inoltre egli è membro dei consigli di amministrazione della L__________ e della
C__________, entrambe a __________. Impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato alcuna attività
lucrativa dopo il 1996 per occuparsi del governo della casa e dell'educazione
dei figli.
B. Con sentenza del 30 dicembre
2009 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale (particella n. 483 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione
di metà ciascuno) alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di
visita paterno e ha stabilito dal 1° aprile 2010 un contributo alimentare di fr. 3744.75
mensili per AO 1, uno di fr. 1737.50 mensili per M__________ e uno di
fr. 1502.50 mensili per Ma__________, assegni familiari compresi (inc.
DI.2008.19). Adita da ambedue i coniugi, con sentenza del 25 maggio 2012 questa
Camera ha fissato i contributi alimentari dal 1° settembre 2010 in fr. 4515.– mensili per la moglie, in fr. 1795.– mensili per M__________ e in fr. 1705.–
per Ma__________, assegni familiari compresi (inc. 11.2010.11).
C. Nel frattempo, il 19 aprile
2010, AP 1 ha intentato davanti al medesimo Pretore azione di divorzio e con
decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare
per la moglie a fr. 3165.05 dal 1° novembre 2011 (inc. CA. 2011.3). Il 7
settembre 2012 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello
del 10 novembre 2011 introdotto da AP 1 contro tale decreto (inc. 11.2011.171).
Nell'ambito di un'istanza di
modifica presentata il 17 gennaio 2012 da AO 1, all'udienza del 7 febbraio 2012
indetta per il contraddittorio i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato
dal Pretore, in virtù del quale AP 1 si è impegnato a versare dal 1° marzo 2012
un contributo alimentare di fr. 1567.50 mensili per M__________ e uno di
fr. 1672.50 mensili per Ma__________, assegni familiari compresi
(inc. CA. 2012.2).
D. Adito una volta di più da AO
1, con decreto cautelare del 14 novembre 2012 il Pretore ha fissato dal 1°
dicembre 2012 il contributo alimentare per la moglie in fr. 4045.70 mensili, quello
per M__________ in fr. 1375.– mensili e quello per Ma__________ in fr. 1505.–
mensili, assegni familiari non compresi. Un appello presentato il 14 novembre
2012 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza
di data odierna (inc. 11.2012.152).
E. Il 4 febbraio 2013 AP 1 si è
rivolto al Pretore affinché, in modifica del decreto cautelare del 14 novembre
2012, il contributo alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio
2013 e quello per i figli ridotto a fr. 845.– mensili per M__________ e a fr. 1505.–
mensili per Ma__________. All'udienza del 4 marzo 2013, indetta per la
discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Terminata l'istruttoria,
il 5 aprile 2013 le parti hanno rinunciato alle arringhe finali cautelari,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 aprile 2013 l'istante ha confermato le proprie domande, chiedendo in via subordinata di ridurre il contributo
alimentare per la moglie a fr. 658.30 mensili. Nel proprio allegato di quello
stesso giorno la convenuta ha ribadito il suo punto di vista.
F. Statuendo con decreto
cautelare del 21 maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel
senso che ha obbligato AP 1 a versare dal giugno del 2013 un contributo alimentare
per la moglie di fr. 4045.70 mensili, uno per M__________ di fr. 1196.85 mensili
e uno per Ma__________ di fr. 1505.–, assegni familiari non compresi (percepiti
dalla madre). Le spese processuali di
fr. 900.– sono state poste per il 96% a carico dell'istante e per il restante
4% a carico della convenuta, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 1000.–
per ripetibili ridotte.
G. Contro il decreto appena
citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 maggio 2013 nel
quale chiede, previa assunzione di nuove prove, di riformare il giudizio impugnato
nel senso di sopprimere dal 1° gennaio 2013 il contributo alimentare per la
moglie, di porre a carico di lei tutte le spese processuali e di condannarla a
versargli fr. 2000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 luglio
2013 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del
convenuto il 22 maggio 2013, sicché l'appello in esame, introdotto il 31 maggio
2013, è tempestivo.
2. In tutte le questioni di
carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a
esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere
personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può
esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di
causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012,
consid. 3.1.3 in fine). Nella fattispecie il figlio M__________ è divenuto
maggiorenne prima ancora che il Pretore giudicasse, il 12 agosto 2013. Nell'ambito
dell'appello interposto da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore
il 14 novembre 2012 (inc. 11.2012.152), il giudice delegato della Camera
ha impartito così a M__________ un breve termine per comunicare se ratificasse
le richieste formulate dalla madre circa il contributo di mantenimento in suo
favore dopo la maggiore età, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato
interpretato come approvazione. M__________ è rimasto silente. Nulla osta di
conseguenza all'esame dell'appello.
3. L'appellante chiede di
procedere preliminarmente all'audizione dei figli M__________ e Ma__________,
così come di A__________ e F__________, figli di __________ P__________, prove che
il Pretore ha ignorato. Egli afferma che quei testimoni sono in grado di
riferire sulla convivenza tra la convenuta e il nuovo compagno. Di per sé in
appello è possibile chiedere l'assunzione di prove rifiutate dal primo giudice
(art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 in alto). Nella fattispecie l'istante ha offerto le citate audizioni sia nell'istanza (pag. 8) sia all'udienza del
4 marzo 2013 (verbale, pag. 2 in fondo). A quell'udienza il Pretore ha
ammesso altri quattro testi, mentre sui restanti egli si è riservato di esprimersi
“ulteriormente”. Sta di fatto che il 5 aprile 2013 egli ha dichiarato chiusa l'istruttoria
senza alcuna motivazione. A tale
comunicazione, intimatagli il giorno stesso, l'istante non ha reagito,
inoltrando anzi il memoriale conclusivo. In circostanze del genere AP 1 non può
più dolersi della mancata assunzione di prove (art. 52 CPC; DTF 138 III 376
consid. 4.3.2). Ciò vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio (art.
55 cpv. 2, 272 e 296 cpv. 1 CPC).
4. Litigioso rimane unicamente,
in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore
ha ricordato anzitutto che, pur in mancanza di prospettive di riconciliazione
durante la procedura di divorzio, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua
a essere disciplinato dall'art. 163 CC, sicché il metodo per il calcolo dei
contributi alimentari continua a fondarsi sul riparto a metà dell'eccedenza nel
bilancio familiare. Ciò premesso, egli ha rifiutato la
soppressione del contributo in questione, rilevando che tra AO 1 e __________ P__________
risulta una “frequentazione piuttosto intensa”, ma “non tale da poter essere
qualificata come concubinato”. E ha rifiutato anche una riduzione
del contributo, non condividendo l'argomentazione dell'istante, secondo cui il
reddito di lui da attività lucrativa, di fr. 16 870.80 mensili, si era ridotto
nel frattempo di ben fr. 1800.– mensili.
5. Per quanto riguarda la
relazione della moglie con __________ P__________, l'appellante sostiene di
avere compiutamente dimostrato una convivenza vera e propria sia sulla scorta
delle testimonianze agli atti, sia per le dichiarazioni inveritiere rilasciate
dalla convenuta. A mente sua le testimonianze assunte “assolutamente unanimi e
totalmente convergenti” confermano come __________ P__________ “vada e venga
con regolarità” dalla casa della convenuta a __________. Costui, prosegue l'appellante,
non risiede a __________ né ha acquistato una proprietà in quel Comune,
contrariamente a quanto asserisce la moglie. L'appellante chiede così di
sanzionare il comportamento processuale della convenuta, dando “totale credito
allo sforzo” da lui compiuto per rendere verosimile la
coabitazione della coppia.
Tanto più ove si consideri – egli soggiunge – che su Facebook i due si sono ufficialmente
dichiarati fidanzati il 14 aprile 2013. Sussisterebbe così un concubinato
“qualificato” che giustifica la soppressione del contributo alimentare. Per di
più – epiloga l'appellante – qualora i coniugi vivano separati da anni senza
alcuna prospettiva di conciliazione il metodo del riparto a metà dell'eccedenza
per definire il contributo
alimentare non deve più essere
applicato.
6. Le misure provvisionali adottate
durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, sempre che
ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale
è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo
senza conoscere circostanze determinanti. Per contro le parti non possono
invocare un errato accertamento di fatto o un'errata applicazione del diritto
relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo
scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla al nuovo
stato di fatto. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza.
Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi
contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto
calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi (sentenza del
Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 3 con riferimenti; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e
137 III 606 consid. 4.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.26 del 25 luglio
2014, consid. 6a).
In concreto è
sicuramente nuova la circostanza addotta dall'istante, secondo cui il suo
stipendio è calato di fr. 1800.– mensili, come nuova è la maggiore retribuzione
di cui beneficia il figlio M__________ quale apprendista. Ci si può domandare
se sia nuovo anche l'argomento legato alla convivenza della moglie con un
terzo, già fatto valere in una precedente istanza di modifica (promossa il 15
febbraio 2011 da AP 1 nell'inc. CA.2011.3: sopra, lett. C). L'interrogativo
è tuttavia senza portata pratica, poiché – come si è appena spiegato – il
giudice che ravvisa le premesse per una modifica deve aggiornare anche gli
altri elementi del calcolo litigiosi. Sempre che, evidentemente, si giustifichi
un loro aggiornamento.
7. Secondo costante
giurisprudenza, anche qualora non si possa più seriamente contare su una
ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi
continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 2 CC, tanto nel quadro di
misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (I CCA, sentenza
inc. 11.2009.173 del 6 settembre 2012, consid. 12 con rinvii). Per
determinare il contributo alimentare occorre dipartirsi così dagli
accordi presi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti
e le prestazioni in denaro durante la vita in comune (DTF 138 III
99 consid. 2.2 con rinvio a 137 III 386 consid. 3.1; sentenza
del Tribunale
federale 5A_329/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.1.1). Nel caso in cui
un coniuge viva in comunione domestica con un nuovo partner, determinante è
sapere pertanto quale sia l'impatto del concubinato sul diritto al mantenimento.
Ciò premesso, qualora
un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il contributo alimentare
va ridotto nella misura delle prestazioni effettivamente ricevute dal creditore
(DTF 138 III 99 consid. 2.3.1). Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se
le prestazioni fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese
verosimili, può sussistere nondimeno una semplice convivenza (“concubinato
semplice”, “comunione di tetto e di tavola”), che consente economie di scala.
Determinante non è in tal caso la durata della convivenza, bensì il beneficio economico
che ne deriva (DTF 138 III 100 consid. 2.3.2). I conviventi si presumono allora
partecipare metà ciascuno alle spese comuni, seppure il contributo effettivo
dell'uno sia inferiore a quello dell'altro (sentenza del Tribunale federale
5P.90/20102 del 17 gennaio 2002, menzionata in: FamPra 11/2010 pag. 160),
compreso il costo dell'alloggio (salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o
dell'altro: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre
2009, consid. 4.2.3, in: FamPra 11/2010 pag. 160).
Se invece il coniuge
creditore ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita e di
destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire il
nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua
di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (“concubinato
qualificato”), il contributo alimentare può essere soppresso già nelle
protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le
cause di separazione o divorzio. Poco importa che i due dispongano o non dispongano
dei mezzi economici necessari allo scopo. Le conseguenze di un “concubinato
qualificato” non si differenziano, sotto questo profilo, da quelle che
esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il quale perde il diritto
al mantenimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in grado di offrirgli lo
stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge. Un “concubinato
qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione dei contributi
alimentari, diversamente dalla semplice convivenza che – come si è appena
spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento per i
partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la
sospensione né la riduzione del medesimo (DTF 138 III 100 consid. 2.3.3 con richiami;
nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio
2012, consid. 7b con riferimenti; RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd).
8. in concreto l'appellante
non pretende che AO 1 sia mantenuta da __________ P__________, ma chiede la
soppressione del contributo alimentare perché essa vive in concubinato stabile.
A lui incombeva così di rendere verosimili elementi idonei a ravvisare l'esistenza
di un concubinato “qualificato”, fermo restando che qualora una convivenza duri
da almeno cinque anni al momento della presentazione dell'istanza, sussiste una
presunzione – refragabile – circa l'esistenza di un concubinato siffatto (DTF
138 III 104 consid. 3.4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_470/2013
26 settembre 2013 in: FamPra.ch 2014 pag. 186 consid. 4.2;
v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.83 del 5 aprile 2011, consid. 4d
con riferimenti).
a) Nella
fattispecie AO 1 ha riconosciuto il 13 marzo 2013, nel corso del suo
interrogatorio, di intrattenere da due anni una relazione sentimentale con __________
P__________, precisando che costui vive a __________, nella frazione di __________,
in via __________, che la visita con una certa frequenza a __________ durante la
pausa di mezzogiorno o la sera oppure durante i fine settimana “quando non ci
sono i ragazzi”, che a volte egli pernotta anche quando ci sono i figli, che
nella casa di __________ “ci sono alcuni effetti personali [di lui]: una giacca
da giardino, un paio di scarponcini da giardino e un paio di sci”, che quando
“viene con l'automobile [egli] la lascia in garage”, che egli la aiuta nei
lavori di giardinaggio, ma non nelle pulizie, mentre non la sussidia finanziariamente,
anche se “fa lui la spesa quando a casa mia ci sono sia i miei figli sia i
suoi” (verbali, pag. 1 seg.).
__________
F__________, ex moglie di __________ P__________, ha dichiarato quello stesso
13 marzo 2013 che la relazione del suo ex coniuge con AO 1 è iniziata “almeno
sei anni fa”, che i loro figli A__________ (di 17 anni) e F__________ (di 15
anni) visitano il padre “presso l'abitazione di AO 1 a __________” e che l'ex
marito le aveva confidato di avere acquistato un appartamento a __________, ma
“non per andare ad abitarci”. Onde la sua deduzione che – di fatto – __________
P__________ abiti a __________, né lei né i figli avendo mai visto l'appartamento
di __________. Inoltre essa ha dichiarato che da almeno tre anni i ragazzi non
pernottano più dal padre perché “nella casa di __________ non si sentono a casa
loro e non hanno un rapporto di intimità con il papà”, mentre alcuni anni prima
Fatti
i figli le avevano riferito che il padre aveva “detto loro che non poteva
permettersi più un appartamento e che quindi andava ad abitare da AO 1”
(verbali, pag. 3).
S__________,
vicina di casa di AO 1, ha dichiarato – senza poter essere più precisa – di
vedere __________ P__________ nelle vicinanze dell'abitazione della convenuta “talvolta
la mattina, talvolta la sera, talvolta in giardino”, di vedere l'automobile di
lui posteggiata davanti all'abitazione della convenuta, come pure i figli di
lui presso l'abitazione medesima (deposizione del 13 marzo 2013: verbali, pag.
4). Anche T__________, che abita a un centinaio di metri dalla casa della
convenuta, ha affermato di vedere __________ P__________ presso l'abitazione di
AO 1 “con una media di circa tre o quattro volte la settimana”, di vederlo “talvolta
insieme alla signora”, che tra costoro vi è una relazione “iniziata da circa
cinque anni” poiché “passeggiano mano nella mano” e di vedere l'automobile di
lui parcheggiata dinanzi casa (deposizione del 13 marzo 2013: verbali, pag. 5).
Per N__________, che abita in uno stabile attiguo a quello della
convenuta, AO 1 e __________ P__________ si frequentano da almeno sei anni. Essa
ha dichiarato di incontrare quest'ultimo “più volte nell'arco della settimana”,
come più volte la settimana incontra la vicina, e di avere “la sensazione” che __________
P__________ viva nell'abitazione della convenuta, tant'è che lo ha visto spalare
neve e lavare automobili nel piazzale” (deposizione del 26 marzo 2013: verbali,
pag. 1). P__________ P__________, dirimpettaia di AO 1, ha dichiarato che la vicina
frequenta __________ P__________ da quattro o cinque anni, che lei incontra quest'ultimo
sul mezzogiorno due o tre volte la settimana e che vede l'automobile di lui stazionare
sul piazzale o nel garage, come pure di vedere lo stesso __________ P__________
tagliare la siepe in giardino o lavare l'automobile (deposizione del 26 marzo
2013: verbali, pag. 3).
b) Dal
fascicolo processuale risulta che per l'Ufficio del controllo abitanti di __________
__________ P__________ è domiciliato in quel Comune dal 2 gennaio 2012 (doc. 1),
che egli ha comperato il 10 febbraio 2012 dalla __________ una proprietà per
piani pari a 19/1000 della
particella n. 411 RFD di __________, sezione di __________ (“Condominio __________”),
con diritto esclusivo sull'appartamento n. 22 al secondo piano, composto di
camera-soggiorno-cucina, doccia, balcone, in __________ (rogito del notaio __________:
doc. 8), che la tabella “descrizioni quote di comproprietà” indica al n. 22 una
proprietà per piani di 19 millesimi correlata a un appartamento al secondo piano composto di camera-soggiorno-cucina, doccia, balcone
(doc. 9, allegato G, 3° foglio), che tale unità è riportata sui piani del
condominio (doc. 9, allegato G, 4° foglio), che nel preventivo di gestione del
condominio è indicato l'appartamento n. 22 come appartenente a __________ P__________
(doc. 9, allegato F), che il 13 dicembre 2012 quest'ultimo ha
partecipato all'assemblea dei comproprietari (doc. 9, allegato I), per quanto nell'aprile
del 2013 l'estratto del registro fondiario non menzionasse sul fondo base n.
411 alcuna proprietà per piani di 19 millesimi né __________ P__________ quale
proprietario, trattandosi ancora di una “costituzione PPP prima della costruzione”
(doc. F).
9. Alla luce di quanto precede
non può seriamente revocarsi in dubbio che almeno dal 2008 AO 1 abbia una relazione
fissa con __________ P__________. E il rapporto è di carattere
esclusivo, tanto che con l'aiuto
di consulenti i due hanno inteso coinvolgere sin dall'inizio i figli, creando
“un ambiente di relazioni stabili, così da approfondire la conoscenza sia tra
di loro che con il compagno del rispettivo genitore” (precisazione di __________
P__________ del 23 marzo 2011, doc. 4 nell'inc. CA. 2011.3 richiamato). Senza
dimenticare che i diritti di visita dei figli di __________ P__________ sono esercitati
nell'abitazione della convenuta e che lo stesso __________ P__________ ha annunciato
su Facebook il proprio “fidanzamento ufficiale” con AO 1, a comprova del fatto
che i due mirano a legare i destini. Sulla solidità del legame non giova perciò
attardarsi. La questione è di sapere, ciò premesso, se si dia anche “comunione di tetto e di tavola”, senza di che non sussiste
concubinato, né “semplice” né “qualificato”.
a) Per
quel che riguarda l'alloggio, __________ P__________ risulta domiciliato a __________.
È vero che un'attestazione del controllo comunale degli abitanti non basta per
dimostrare l'effettiva residenza di una persona in quel luogo. È vero inoltre
che la proprietà per piani acquistata da __________ P__________ non risulta dal
registro fondiario, stando al quale non esiste alcuna unità “n. 22” di diciannove millesimi del fondo base n. 411, ma è altrettanto vero che nel
registro fondiario il “Condominio __________” è iscritto ancora come “costituzione PPP prima della costruzione” (doc. 4) e non riporta le modifiche costruttive intervenute in corso d'opera (doc.
9, allegato G). Quanto all'appartamento n. 22 del “Condominio __________”, esso
non era originariamente previsto nei piani del costruttore. Non si può negare
dunque, a un sommario esame, che l'abitazione di __________ P__________ a __________
esista.
Certo,
un concubinato può darsi anche in caso di alloggi separati, giacché i concubini
possono vivere insieme – alternativamente – in abitazioni diverse, come pure risiedere
nei giorni feriali in un luogo e durante il fine settimana in un altro (I CCA,
sentenza inc. 11.2009.14 del 19 luglio 2010, consid. 5 con riferimenti).
In concreto l'uno ha le chiavi dell'abitazione dell'altra e viceversa e __________
P__________ frequenta con regolarità la casa della convenuta, dalle due alle
tre volte la settimana, di solito sul mezzogiorno (ciò che AO 1 ha giustificato
con la necessità di sorvegliare i di lei figli quando essa è al lavoro). Poco o
nulla è dato di sapere invece sui pernottamenti di __________ P__________, tranne
quelli del fine settimana “quando i figli [della convenuta] non ci sono”. Tutto
si ignora poi sul luogo in cui egli custodisca i suoi effetti personali, su chi
lavi i suoi indumenti e chi li stiri. E nemmeno si può dire che l'abitazione
di __________ sia puramente fittizia. Valutando le testimonianze nel loro complesso,
a un giudizio di verosimiglianza non si può dunque accertare che, di fatto, __________
P__________ si sia installato nell'abitazione della convenuta. Che a __________
egli esegua lavori di giardinaggio, spali la neve, lasci l'automobile nel
Considerandi
garage e la lavi nel piazzale è assodato, ma a un sommario esame ciò non basta
per ravvisare un concubinato.
b) Quanto
alla possibile comunione di mezzi e di risorse, mancano dati concludenti sulla
partecipazione finanziaria di __________ P__________ alle spese della comunione
domestica. Egli non risulta sussidiare le spese di alloggio né quelle di vitto,
salvo quando i suoi figli sono a __________. Una sua partecipazione non può neppure
ritenersi presunta, ove si pensi che AO 1 consegue un reddito proprio di fr. 1972.–
mensili da attività lucrativa e percepisce un contributo alimentare di fr. 4045.70
mensili, né l'appellante prospetta che essa sostenga – per ipotesi – un tenore
di vita incompatibile con le sue risorse. Quanto alle vacanze da lei trascorse
con __________ P__________, non è dato di sapere chi le abbia finanziate, fermo
restando che un coniuge non può dirsi ricavare dalla relazione con un terzo
vantaggi simili a quelli derivanti da un matrimonio per il solo fatto di
accettare vacanze a titolo di liberalità o come corrispettivo per pasti offerti
(RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg con rinvio).
c) Tutto
ponderato, in definitiva, a un sommario esame come quello che governa un
assetto cautelare in pendenza di divorzio non sussistono elementi sufficienti
per accertare un concubinato qualificato. Gli indizi recati dall'appellante rendono
sicuramente verosimile una relazione stabile e una convivenza parziale, ma non
permettono di trarre conclusioni affidabili sulla partecipazione di __________
P__________ alle spese. Tanto meno ciò consente di desumere che la convenuta
ricavi dalla stessa vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio. Sotto
questo profilo l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
10.
AP 1 chiede, in subordine,
di ridurre il fabbisogno minimo della moglie da fr. 3763.05 a fr. 2630.30 mensili, ciò che comporta una diminuzione del contributo alimentare a fr.
658.30
mensili. Egli fa valere che la convivenza della beneficiaria riduce gli
oneri comuni, in particolare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, i costi
dell'alloggio, l'assicurazione dello stabile e quella contro la responsabilità
civile. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che – come si è appena
visto – a un esame di verosimiglianza la convivenza di AO 1 e __________ P__________
è limitata a due o tre giorni la settimana, per lo più sul mezzogiorno. È possibile
che così facendo la convenuta benefici di qualche risparmio sul vitto, ma ciò
non basta per ridurre apprezzabilmente il fabbisogno minimo di lei.
11.
L'appellante si duole che il
contributo alimentare per la convenuta sia stato definito nella fattispecie applicando
il metodo di calcolo abituale fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel
bilancio coniugale, definendo tale criterio “inaccettabile, obsoleto e
manifestamente iniquo” ove si dia una separazione annosa e senza alcuna
prospettiva di riconciliazione. Egli chiede pertanto che si faccia capo
all'art. 125 CC già prima del divorzio. L'argomentazione non può essere
condivisa. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare ancora di
recente, anche qualora non si possa più seriamente contare su una
ripresa della comunione domestica l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua
a essere disciplinato dall'art. 163 CC, tanto nel quadro di misure a protezione
dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o
divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_329/2014 del 28 agosto 2014,
consid. 4.1.1 con rinvio a DTF 138 III 99 consid. 2.2). In tali ambiti il
principio del clean break non trova applicazione, il giudice non dovendo
verificare in una decisione sommaria se il matrimonio abbia concretamente
influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (sentenza del Tribunale
federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014 consid. 5.3 con
riferimenti; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc.
11.2012.81
del 21 marzo 2014 consid. 6a).
Posto ciò,
non si disconosce che qualora non ci si debba più
attendere una ripresa della
comunione domestica i criteri dell'art. 125 CC entrano in linea di conto –
per analogia – già prima dello scioglimento del matrimonio, in specie per quanto
attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un
coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale. Così, riscontrandosi
disunione definitiva, già nelle protezioni dell'unione coniugale o negli
assetti provvisionali durante le cause di separazione o divorzio si può essere
più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un
certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella
misura del possibile, al proprio debito mantenimento (DTF 137 III 387 consid.
3.1
che precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 128 III 65; v. anche DTF 138 III 99 consid. 2.2; RtiD II-2012 pag. 795 consid.
3; I CCA, sentenza inc. 11.2012.81 del 21 marzo 2014 consid. 6a).
Ma finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché non
siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare stato –
per principio – il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD II-2012
pag. 795 consid. 4 con riferimento). Le sentenze del Tribunale federale menzionate
dall'appellante non dicono nulla di diverso.
12.
AP 1 lamenta infine che il
Pretore non abbia tenuto conto dell'avvenuta decurtazione del proprio
stipendio, il datore di lavoro non corrispondendogli più l'indennità di fr.
1800.
– mensili che prima gli elargiva per spese d'automobile e di rappresentanza.
Decurtazione che – egli ricorda – è stata decisa dall'assembla degli azionisti sin
dal 23 gennaio 2012. Se non che, così argomentando egli non si confronta – se
non di scorcio – con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato che l'indennità
di fr. 1800.– mensili è stata soppressa perché l'istante medesimo
aveva “mostrato la sentenza del Tribunale d'appello ad A__________ (membro del
CdA di __________)”, a parere del quale “la sentenza contravveniva a un
“accordo con la Divisione delle contribuzioni”, che riconosce l'indennità alla
stregua di un rimborso spese e non la considera come reddito. Comunque sia, il
Pretore ha rimproverato all'istante di non avere reso verosimile di
dover sostenere spese mensili per fr. 1800.– mensili, di modo che la
modifica “apportata da __________ con l'accordo di AP 1 altro non è che una
riduzione salariale appoggiata dallo stesso istante”. Il quale, azionista e
membro del consiglio di amministrazione della ditta per cui lavora, potrebbe –
secondo il Pretore – chiedere di vedersi reintegrare nello stipendio originario
e di essere trattato come i suoi colleghi dirigenti. Al proposito l'appellante
sorvola: non pretende né di avere reso
verosimile di affrontare spese professionali per fr. 1800.– mensili
né di non poter ottenere nuovamente il suo stipendio pristino.
Insufficientemente motivato (ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al
riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
13.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
14.
Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale
(DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella
fattispecie il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese giudiziarie
di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).