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Decisione

11.2013.48

Modifica di provvedimenti cautelari: coniuge creditore che vive in comunione domestica con il nuovo partner

7 ottobre 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i figli le avevano riferito che il padre aveva “detto loro che non poteva

permettersi più un appartamento e che quindi andava ad abitare da AO 1”

(verbali, pag. 3).

S__________,

vicina di casa di AO 1, ha dichiarato – senza poter essere più precisa – di

vedere __________ P__________ nelle vicinanze dell'abitazione della convenuta “talvolta

la mattina, talvolta la sera, talvolta in giardino”, di vedere l'automobile di

lui posteggiata davanti all'abitazione della convenuta, come pure i figli di

lui presso l'abitazione medesima (deposizione del 13 marzo 2013: verbali, pag.

4). Anche T__________, che abita a un centinaio di metri dalla casa della

convenuta, ha affermato di vedere __________ P__________ presso l'abitazione di

AO 1 “con una media di circa tre o quattro volte la settimana”, di vederlo “talvolta

insieme alla signora”, che tra costoro vi è una relazione “iniziata da circa

cinque anni” poiché “passeggiano mano nella mano” e di vedere l'automobile di

lui parcheggiata dinanzi casa (deposizione del 13 marzo 2013: verbali, pag. 5).

Per N__________, che abita in uno stabile attiguo a quello della

convenuta, AO 1 e __________ P__________ si frequentano da almeno sei anni. Essa

ha dichiarato di incontrare quest'ultimo “più volte nell'arco della settimana”,

come più volte la settimana incontra la vicina, e di avere “la sensazione” che __________

P__________ viva nell'abitazione della convenuta, tant'è che lo ha visto spalare

neve e lavare automobili nel piazzale” (deposizione del 26 marzo 2013: verbali,

pag. 1). P__________ P__________, dirimpettaia di AO 1, ha dichiarato che la vicina

frequenta __________ P__________ da quattro o cinque anni, che lei incontra quest'ultimo

sul mezzogiorno due o tre volte la settimana e che vede l'automobile di lui stazionare

sul piazzale o nel garage, come pure di vedere lo stesso __________ P__________

tagliare la siepe in giardino o lavare l'automobile (deposizione del 26 marzo

2013: verbali, pag. 3).

b) Dal

fascicolo processuale risulta che per l'Ufficio del controllo abitanti di __________

__________ P__________ è domiciliato in quel Comune dal 2 gennaio 2012 (doc. 1),

che egli ha comperato il 10 febbraio 2012 dalla __________ una proprietà per

piani pari a 19/1000 della

particella n. 411 RFD di __________, sezione di __________ (“Condominio __________”),

con diritto esclusivo sull'appartamento n. 22 al secondo piano, composto di

camera-soggior­no-cucina, doccia, balcone, in __________ (rogito del notaio __________:

doc. 8), che la tabella “descrizioni quote di comproprietà” indica al n. 22 una

proprietà per piani di 19 millesimi correlata a un appartamento al secondo piano composto di camera-sog­giorno-cucina, doccia, balcone

(doc. 9, allegato G, 3° foglio), che tale unità è riportata sui piani del

condominio (doc. 9, allegato G, 4° foglio), che nel preventivo di gestione del

condominio è indicato l'appartamento n. 22 come appartenente a __________ P__________

(doc. 9, allegato F), che il 13 dicembre 2012 quest'ultimo ha

partecipato all'assemblea dei comproprietari (doc. 9, allegato I), per quanto nell'aprile

del 2013 l'estratto del registro fondiario non menzionasse sul fondo base n.

411 alcuna proprietà per piani di 19 millesimi né __________ P__________ quale

proprietario, trattandosi ancora di una “costituzione PPP prima della costruzione”

(doc. F).

9. Alla luce di quanto precede

non può seriamente revocarsi in dubbio che almeno dal 2008 AO 1 abbia una relazione

fissa con __________ P__________. E il rapporto è di carattere

esclusivo, tanto che con l'aiuto

di consulenti i due hanno inteso coinvolgere sin dall'inizio i figli, creando

“un ambiente di relazioni stabili, così da approfondire la conoscenza sia tra

di loro che con il compagno del rispettivo genitore” (precisazione di __________

P__________ del 23 marzo 2011, doc. 4 nell'inc. CA. 2011.3 richiamato). Senza

dimenticare che i diritti di visita dei figli di __________ P__________ sono esercitati

nell'abitazione della convenuta e che lo stesso __________ P__________ ha annunciato

su Facebook il proprio “fidanzamento ufficiale” con AO 1, a comprova del fatto

che i due mirano a legare i destini. Sulla solidità del legame non giova perciò

attardarsi. La questione è di sapere, ciò premesso, se si dia anche “comunione di tetto e di tavola”, senza di che non sussiste

concubinato, né “semplice” né “qualificato”.

a) Per

quel che riguarda l'alloggio, __________ P__________ risulta domiciliato a __________.

È vero che un'attestazione del controllo comunale degli abitanti non basta per

dimostrare l'effettiva residenza di una persona in quel luogo. È vero inoltre

che la proprietà per piani acquistata da __________ P__________ non risulta dal

registro fondiario, stando al quale non esiste alcuna unità “n. 22” di diciannove millesimi del fondo base n. 411, ma è altrettanto vero che nel

registro fondiario il “Condominio __________” è iscritto ancora come “costituzione PPP prima della costruzione” (doc. 4) e non riporta le modifiche costruttive intervenute in corso d'opera (doc.

9, allegato G). Quanto all'appartamento n. 22 del “Condominio __________”, esso

non era originariamente previsto nei piani del costruttore. Non si può negare

dunque, a un sommario esame, che l'abitazione di __________ P__________ a __________

esista.

Certo,

un concubinato può darsi anche in caso di alloggi separati, giacché i concubini

possono vivere insieme – alternativamente – in abitazioni diverse, come pure risiedere

nei giorni feriali in un luogo e durante il fine settimana in un altro (I CCA,

sentenza inc. 11.2009.14 del 19 luglio 2010, consid. 5 con riferimenti).

In concreto l'uno ha le chiavi dell'abitazione dell'altra e viceversa e __________

P__________ frequenta con regolarità la casa della convenuta, dalle due alle

tre volte la settimana, di solito sul mezzogiorno (ciò che AO 1 ha giustificato

con la necessità di sorvegliare i di lei figli quando essa è al lavoro). Poco o

nulla è dato di sapere invece sui pernottamenti di __________ P__________, tranne

quelli del fine settimana “quando i figli [della convenuta] non ci sono”. Tutto

si ignora poi sul luogo in cui egli custodisca i suoi effetti personali, su chi

lavi i suoi indumenti e chi li stiri. E nem­meno si può dire che l'abitazione

di __________ sia puramente fittizia. Valutando le testimonianze nel loro complesso,

a un giudizio di verosimiglianza non si può dunque accertare che, di fatto, __________

P__________ si sia installato nell'abitazione della convenuta. Che a __________

egli esegua lavori di giardinaggio, spali la neve, lasci l'automobile nel

Considerandi

garage e la lavi nel piazzale è assodato, ma a un sommario esame ciò non basta

per ravvisare un concubinato.

b) Quanto

alla possibile comunione di mezzi e di risorse, mancano dati concludenti sulla

partecipazione finanziaria di __________ P__________ alle spese della comunione

domestica. Egli non risulta sussidiare le spese di alloggio né quelle di vitto,

salvo quando i suoi figli sono a __________. Una sua partecipazione non può neppure

ritenersi presunta, ove si pensi che AO 1 consegue un reddito proprio di fr. 1972.–

mensili da attività lucrativa e percepisce un contributo alimentare di fr. 4045.70

mensili, né l'appellante prospetta che essa sostenga – per ipotesi – un tenore

di vita incompatibile con le sue risorse. Quanto alle vacanze da lei trascorse

con __________ P__________, non è dato di sapere chi le abbia finanziate, fermo

restando che un coniuge non può dirsi ricavare dalla relazione con un terzo

vantaggi simili a quelli derivanti da un matri­mo­nio per il solo fatto di

accettare vacanze a titolo di liberalità o come corrispettivo per pasti offerti

(RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg con rinvio).

c) Tutto

ponderato, in definitiva, a un sommario esame co­me quello che governa un

assetto cautelare in pendenza di divorzio non sussistono elementi sufficienti

per accertare un concubinato qualificato. Gli indizi recati dall'appellante rendono

sicuramente verosimile una relazione stabile e una convivenza parziale, ma non

permettono di trarre conclusioni affidabili sulla partecipazione di __________

P__________ alle spese. Tanto meno ciò consente di desumere che la convenuta

ricavi dalla stessa vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio. Sotto

questo profilo l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

10.

AP 1 chiede, in subordine,

di ridurre il fabbisogno minimo della moglie da fr. 3763.05 a fr. 2630.30 mensili, ciò che comporta una diminuzione del contributo alimentare a fr.

658.30

mensili. Egli fa valere che la convivenza della beneficiaria riduce gli

oneri comuni, in particolare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, i costi

dell'alloggio, l'assicurazione dello stabile e quella contro la responsabilità

civile. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che – come si è appena

visto – a un esame di verosimiglianza la convivenza di AO 1 e __________ P__________

è limitata a due o tre giorni la settimana, per lo più sul mezzogiorno. È possibile

che così facendo la convenuta benefici di qualche risparmio sul vitto, ma ciò

non basta per ridurre apprezzabilmente il fabbisogno minimo di lei.

11.

L'appellante si duole che il

contributo alimentare per la convenuta sia stato definito nella fattispecie applicando

il metodo di calcolo abituale fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel

bilancio coniugale, definendo tale criterio “inaccettabile, obsoleto e

manifestamente iniquo” ove si dia una separazione annosa e senza alcuna

prospettiva di riconciliazione. Egli chiede pertanto che si faccia capo

all'art. 125 CC già prima del divorzio. L'argomentazione non può essere

condivisa. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare ancora di

recente, anche qualora non si possa più seriamente contare su una

ripresa della comunione domestica l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua

a essere disciplinato dall'art. 163 CC, tanto nel quadro di misure a protezione

dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o

divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_329/2014 del 28 agosto 2014,

consid. 4.1.1 con rinvio a DTF 138 III 99 consid. 2.2). In tali ambiti il

principio del clean break non trova applicazione, il giudice non dovendo

verificare in una decisione sommaria se il matrimonio abbia concretamente

influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (sentenza del Tribu­nale

federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014 consid. 5.3 con

riferimenti; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc.

11.2012.81

del 21 marzo 2014 consid. 6a).

Posto ciò,

non si disconosce che qualora non ci si debba più

attendere una ripresa della

comunione domestica i criteri dell'art. 125 CC entrano in linea di conto –

per analogia – già prima dello scioglimento del matrimonio, in specie per quanto

attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un

coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale. Così, riscontrandosi

disunione definitiva, già nelle protezioni del­l'unione coniugale o negli

assetti provvisionali durante le cause di separazione o divorzio si può essere

più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un

certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella

misura del possibile, al proprio debito mantenimento (DTF 137 III 387 consid.

3.1

che precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 128 III 65; v. anche DTF 138 III 99 consid. 2.2; RtiD II-2012 pag. 795 consid.

3; I CCA, sentenza inc. 11.2012.81 del 21 marzo 2014 consid. 6a).

Ma finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché non

siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare stato –

per principio – il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD II-2012

pag. 795 consid. 4 con riferimento). Le sentenze del Tribunale federale menzionate

dall'appellante non dicono nulla di diverso.

12.

AP 1 lamenta infine che il

Pretore non abbia tenuto conto dell'avvenuta decurtazione del proprio

stipendio, il datore di lavoro non corrispondendogli più l'indennità di fr.

1800.

– mensili che prima gli elargiva per spese d'automobile e di rappresentanza.

Decurtazione che – egli ricorda – è stata decisa dall'assembla degli azionisti sin

dal 23 gennaio 2012. Se non che, così argomentando egli non si confronta – se

non di scorcio – con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato che l'indennità

di fr. 1800.– mensili è stata soppressa perché l'istante medesimo

aveva “mostrato la sentenza del Tribunale d'appello ad A__________ (membro del

CdA di __________)”, a parere del quale “la sentenza contravveniva a un

“accordo con la Divisione delle contribuzioni”, che riconosce l'inden­nità alla

stregua di un rimborso spese e non la considera come reddito. Comunque sia, il

Pretore ha rimproverato all'istante di non avere reso verosimile di

dover sostenere spese mensili per fr. 1800.– mensili, di modo che la

modifica “apportata da __________ con l'accordo di AP 1 altro non è che una

riduzione salariale appoggiata dallo stesso istante”. Il quale, azionista e

membro del consiglio di amministrazione della ditta per cui lavora, potrebbe –

secondo il Pretore – chiedere di vedersi reintegrare nello stipendio originario

e di essere trattato come i suoi colleghi dirigenti. Al proposito l'appellante

sorvola: non pretende né di avere reso

verosimile di affrontare spese professionali per fr. 1800.– mensili

né di non poter ottenere nuovamente il suo stipendio pristino.

Insufficientemente motivato (ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al

riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

13.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

14.

Quanto ai rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale

(DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via

giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella

fattispecie il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Le spese giudiziarie

di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).