11.2013.49
Diritto di visita: limitazione territoriale
13 giugno 2013Italiano8 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2013.49
Data decisione, Autorità:
13.06.2013, ICCA
Ricorso:
TF,5A_565/2013, 12.8.2013
Titolo:
Diritto di visita: limitazione territoriale
RELAZIONE PERSONALE
art. 274 CC
Incarto n.
11.2013.49
Lugano
13 giugno
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA. 2013.18
(divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con istanza del 5 aprile 2013 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
avv. dott. AP 1
giudicando
sull'appello e reclamo del 31 maggio 2013 presentati da AP 1 contro la decisione
e l'ordinanza sulle prove emesse dal Pretore il 21 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: che
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud pende una causa di divorzio
promossa con petizione del 7 settembre 2007 da AO 1 (1963) nei confronti del
marito AP 1 (1954);
che le relazioni personali tra AP 1 e la figlia I__________(1999), sono state ripetutamente disciplinate a
titolo cautelare sia dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud sia da
quello della giurisdizione di Mendrisio Nord;
che, in
particolare, con decreto cautelare del 18 aprile 2011 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord ha riconosciuto a AP 1 un diritto di visita di un fine
settimana ogni quindici giorni, da venerdì pomeriggio alle ore 16.30 fino alla
domenica sera alle ore 20.15, e ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.45
(quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa), da esercitarsi esclusivamente
in Svizzera, previa consegna di ogni documento di identità di I__________ da
parte del padre alla madre oppure alla Pretura;
che l'appello di AP 1
contro tale decreto è tuttora pendente (inc. 11.2011.74);
che il 5
aprile 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore chiedendo la sospensione del diritto
di visita di AP 1 sulla figlia I__________;
che
all'udienza del 21 maggio 2013, indetta per la discussione, le parti, dopo discussione,
hanno concluso un accordo in relazione alle vacanze estive nel senso che il
diritto di visita di AP 1 è stato fissato dal 27 luglio al 10 agosto 2013 “si
intende che continuano a valere le limitazioni territoriali, ovvero che il diritto
di visita dovrà essere esercitato nel territorio svizzero”;
che, al
termine della discussione, il Pretore ha ordinato a AP 1 di produrre, entro 10
giorni, il contratto di locazione dell'appartamento di __________, il
certificato di residenza di __________, unitamente al contratto di locazione e
ai giustificativi di pagamento delle pigioni da marzo a maggio 2013;
che il 31
maggio 2013 AP 1 ha prodotto quanto richiesto;
che, lo
stesso giorno, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello volto a ottenere
la soppressione della limitazione territoriale relativa all'esercizio del suo
diritto di visita, e con un reclamo volto all'annullamento dell'ordinanza sulle
prove;
che il
memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
AP 1 si aggrava contro un decreto cautelare e una decisione ordinatoria processuale
sicché, di principio, avrebbe dovuto impugnare i due provvedimenti separatamente,
non da ultimo dovendosi esaminare singolarmente la competenza per materia delle
Camere civili di appello;
che,
viste la particolarità della fattispecie, si prescinde dall'ordinare la
disgiunzione dei rimedi giuridici, giustificandosi di evaderli con un'unica
decisione;
che, una
volta di più, l'appellante censura di nullità per carente giurisdizione del Pretore
le decisioni impugnate, ma dimentica come la critica sia già stata respinta da
questa Camera con sentenza del 19 maggio 2009 (inc.
11.2008.143) e ribadita con sentenza del 13 luglio 2012
(inc. 11.2010.92), in cui si è diffusamente illustrato le ragioni della
competenza del giudice svizzero a disciplinare le relazioni
personali tra l'interessato e la figlia I__________;
che con
tale motivazione AP 1 non tenta neppure di confrontarsi, onde l'inammissibilità
del rimedio;
che, per
altro, una nullità dell'istanza 5 aprile 2013 per mancanza della procura non entra
in linea di conto già per il fatto che foss'anche necessaria per ogni procedimento
cautelare, ciò che appare dubbio, tale carenza sarebbe sanabile (RtiD II-2005 pag. 673 n. 8c; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 2 ad art. 166; v. anche art. 132 cpv. 1 CPC);
che il
provvedimento nemmeno può dirsi nullo perché in contrasto con quello emesso
inaudita parte l'8 aprile 2013, il Pretore non essendo in ogni caso vincolato a decisioni prese senza contraddittorio;
che, in
merito alla procedura applicabile, non è dato a divedere in quale pregiudizio
sia incorso il convenuto, avvocato, il quale ha partecipato al contradditorio
dove ha potuto far valere tutte le sue obiezioni;
che, per quanto riguarda il diritto di visita, l'appellante contesta un
intervenuto accordo tra i coniugi ma dimentica come sulle questioni che toccano
gli interessi dei figli il giudice applica il principio inquisitorio illimitato
e la massima ufficiale (cfr. art 296 CPC);
che,
quindi, omologando un accordo sulle relazioni personali il Pretore non è vincolato
dalle conclusioni delle parti e tanto meno da una loro comune intesa ma adotta
la regolamentazione più consona al bene del figlio, gli interessi dei genitori
essendo secondari;
che, ciò
premesso, l'appello non contiene alcuna motivazione sul perché la limitazione
territoriale fissata dal Pretore sarebbe contraria al bene della figlia e
viceversa perché la soppressione di tale condizione sarebbe nell'interesse
della minore;
che,
inoltre, l'appellante nemmeno si confronta con le
motivazioni evocate dal Pretore nei decreti cautelari del 9 luglio 2010 e
18 aprile 2011 in relazione all'interesse della figlia di evitare rischi
di mancato ritorno in Svizzera riconducibili alle richieste paterne di
affidamento formulate davanti al Tribunale di Como, onde una volta di più la
mancanza di adeguata motivazione;
che
la decisione impugnata non limita la facoltà dell'appellante
di risiedere in Svizzera, ma vincola il diritto di visita all'obbligo di non
lasciare la Svizzera (cfr. RtiD II-2005 pag. 707 n. 35c), misura proporzionata
che non costituisce una violazione della CEDU o di altri Trattati
internazionali (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_830/2010 del 30 marzo
2011 consid. 5.5);
che nella circostanze
descritte l'appello si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso
in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che relativamente al
reclamo contro l'ordinanza sulle prove, esso andrebbe trasmesso
di per sé alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG);
che, prima
di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare nondimeno ch'esso non sia
irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la
trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;
che il
Codice di procedura civile svizzero non prevede espressamente l'impugnabilità
delle ordinanze sulle prove sicché, in concreto, il reclamante doveva rendere verosimile
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2
CPC; sulla nozione: RtiD II-2012 pag. 882 e 884);
che nella fattispecie, per tacere del fatto che l'interessato ha già ottemperato
a quanto richiesto, nel memoriale il reclamante non allude a nessun
pregiudizio, tanto meno difficilmente riparabile, fermo restando che di regola
una decisione sull'assunzione di prove non crea pregiudizi difficilmente
riparabili (DTF 134 III 191 consid. 2.3);
che al
riguardo il reclamo si dimostra perciò irricevibile;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione
di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, la
residenza dell'appellante in Italia rendendo verosimilmente illusorio un
eventuale incasso, sicché giova prescindere dal loro prelievo, ciò che rende
priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo
stato intimato per osservazioni;
che l'odierna
sentenza può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore;
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Il reclamo
è irricevibile.
3. Non si
prelevano spese processuali.
4. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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