11.2013.50
Nullità del matrimonio e divorzio per motivi gravi
17 marzo 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2013.50
Lugano
17 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2012.215 (nullità di matrimonio, subordinatamente
divorzio per motivi gravi) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 luglio 2012 da
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. )
contro
AO 1 (Repubblica
Popolare Cinese)
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 3 giugno 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
2 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1974),
cittadina cinese, si sono conosciuti nel febbraio del 2011 su un sito internet (__________)
e hanno cominciato a intrattenere scambi di corrispondenza in inglese per posta
elettronica. L'8 dicembre 2011 AO 1, ottenuta un'autorizzazione limitata di “soggiorno
per contrarre matrimonio”, è giunta in Svizzera ed è andata ad abitare con AP 1.
Il 18 gennaio 2012 AP 1 e AO 1 hanno adottato con atto pubblico rogato dal
notaio __________ di __________ la separazione dei beni. I due si sono sposati
a __________ il 3 febbraio 2012. Nel giugno del 2012 la moglie è tornata in Cina.
B. Con petizione non motivata
del 12 luglio 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, postulando l'annullamento del matrimonio o – in subordine –
il divorzio per motivi gravi giusta l'art. 115 CC. All'udienza di conciliazione
del 10 ottobre 2012, indetta per accertare l'esistenza di un motivo di annullamento
del matrimonio o di divorzio e la possibilità di un'intesa sulle relative
conseguenze, è comparso il solo marito. Constatata l'impossibilità di un'intesa
fra i coniugi, il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 60 giorni per
motivare la petizione.
C. Nel suo memoriale del 28
novembre 2012 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, facendo
valere – in sintesi – di avere contratto matrimonio perché dolosamente indotto
in errore su qualità personali essenziali della consorte. Egli ha rifiutato alla
moglie inoltre ogni contributo alimentare e si è opposto a qualsiasi riparto della prestazione d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio presso
il suo istituto di previdenza professionale. AO 1, cui gli atti sono
stati notificati per via edittale, non si è costituita in giudizio.
D. All'udienza del 30 aprile
2013, indetta per il dibattimento, il Pretore ha proceduto all'interrogatorio dell'attore,
unico comparente. Non dovendosi assumere altre prove, con arringa finale tenuta
immediatamente l'attore ha riconfermato le proprie domande. Statuendo con
sentenza del 2 maggio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le
spese processuali di fr. 1500.– complessivi a carico dell'attore. Il 24 maggio
2013 AO 1 ha trasmesso al Pretore una sua presa di posizione sulla vicenda.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2013 nel
quale chiede di accogliere la sua petizione e di riformare in tal senso il giudizio
impugnato. Nella sua risposta del 13 giugno 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 18 agosto 2014 AP 1 ha inoltrato personalmente alla Camera una replica spontanea corredata di nuovi documenti.
in diritto: 1. Le decisioni emanate in una
causa di nullità del matrimonio (art. 294 cpv. 1 CPC) o di divorzio su
azione di un coniuge (art. 290 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Se l'appello riguarda controversie esclusivamente
patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiungere fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Quest'ultima restrizione è
estranea al caso specifico, in cui contesa è la validità stessa del vincolo. Quanto
alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata al
patrocinatore dell'attore il 6 maggio 2013 (timbro postale sulla busta
d'intimazione acclusa all'appello), sicché il termine per ricorrere sarebbe scaduto
il 5 giugno 2013. L'attore ha inviato l'appello il 3 giugno 2013 alla Pretura, che
il 6 giugno 2013 l'ha trasmesso a questa Camera. Ciò non pregiudica tuttavia la
ricevibilità del rimedio giuridico, il Tribunale federale avendo avuto modo di
precisare recentemente che il termine per appellare si reputa osservato anche
se l'atto perviene in tempo utile all'autorità
inferiore (sentenza 4A_476/2014
del 9 dicembre 2014, consid. 3.6 destinato a pubblicazione).
2. L'attore ha accluso alla
propria replica spontanea dell'8 agosto 2014 copia di uno scambio di
corrispondenza intervenuto per posta elettronica l'8 e il 10 agosto 2013 con il
Consolato generale svizzero a Guangzhou (Cina), una sua lettera del 3 luglio 2013
all'Ufficio della migrazione di Bellinzona, una del 26 agosto 2013 all'analogo
Ufficio federale a Berna, una del 21 giugno 2013 al proprio legale e un documento
del 5 ottobre 2012 qualificato come biglietto aereo, scritto in parte con
caratteri cinesi. Sulla proponibilità di tali atti ci si può interrogare, sia
perché una replica introdotta oltre un mese dopo la notifica delle osservazioni
all'appello (anche tenendo conto delle ferie giudiziarie: art. 145 cpv. 1 lett.
b CPC) appare già a un primo esame tardiva, sia perché la tempestività con cui
sono stati inoltrati i documenti appare dubbia (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC).
Sia come sia, fossero anche ricevibili, come si vedrà oltre simili documenti poco
o punto giovano all'attore.
3. Per quel che concerne
l'annullamento del matrimonio, il Pretore ha accertato nella sentenza impugnata
che l'attore si valeva dell'art. 107 n. 3 CC invocando un errore sulle conoscenze
linguistiche e sull'identità della moglie, qualità personali da lui definite essenziali.
Egli ha rilevato però che, potessero anche considerarsi qualità essenziali, le
conoscenze linguistiche della convenuta erano note all'attore già prima di
sposarsi, avendo egli vissuto con lei per due mesi e avendo con lei adottato
mediante atto pubblico la separazione dei beni. Quanto al preteso errore sull'identità
della consorte, il primo giudice l'ha ritenuto non provato e per di più in
aperto contrasto con le verifiche eseguite dall'Ufficio di stato civile e
dall'Ufficio della migrazione.
4. Tra la Svizzera e la
Repubblica popolare Cinese non risultano convenzioni che regolino il foro o il
diritto applicabile a cause di stato. Ora, l'art. 45a LDIP (entrato in
vigore il 1° luglio 2013) prevede per le azioni di nullità del matrimonio la
competenza dei tribunali svizzeri del domicilio di uno dei
coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, dei tribunali del luogo di
celebrazione del matrimonio o del luogo d'origine di uno dei coniugi (cpv. 1),
Fatti
i quali applicano il diritto svizzero (cpv. 2). Fino al 30 giugno 2013 la
competenza dei tribunali svizzeri era data in applicazione analogica delle
norme sull'azione di divorzio (RtiD lI-2012 pag. 790 consid. 4a), ovvero in
concreto dall'art. 59 lett. b LDIP che prevedeva per l'azione di divorzio la
competenza dei tribunali svizzeri al domicilio dell'attore se questi dimorava
in Svizzera da almeno un anno o era cittadino svizzero, mentre il diritto
svizzero era applicabile in virtù dell'art. 44 cpv. 1 vLDIP (Courvoisier in: Basler Kommentar, IPRG,
3ª edizione, n. 2 ad art. 45a). Nelle circostanze descritte la
competenza del giudice adito e l'applicabilità della legge svizzera sono fuori
dubbio.
5. L'appellante fa valere che inizialmente
gli scambi di corrispondenza con la convenuta erano “profondi, molto elaborati
e in ottimo inglese”. Solo dopo il matrimonio egli sostiene di essersi accorto che
la personalità della moglie era molto semplice e “non corrispondeva in alcun
modo a quanto contenuto nei testi ricevuti tramite posta elettronica”. Già dopo
l'arrivo in Svizzera – egli prosegue – il comportamento di lei non si accordava
per nulla con la levatura intellettuale di quei messaggi, tant'è che poco dopo
il matrimonio essa ha cominciato a manifestare l'intenzione di porre fine ai suoi
giorni e di voler rientrare in Cina. L'appellante afferma così di essere stato
indotto in errore su qualità essenziali dell'altro coniuge, ciò che giustifica a
suo parere l'annullamento del matrimonio in virtù dell'art. 107 n. 3 CC. Il
problema è che, così argomentando, egli non si confronta nemmeno di scorcio con
le motivazioni del Pretore. Non pretende che la mancanza di qualità essenziali
non fosse riscontrabile prima del matrimonio, non contesta di avere vissuto con
la convenuta quasi due mesi prima di sposarla e neppure di avere sottoscritto
con lei una convenzione matrimoniale. Ne segue che su questo punto l'appello
potrebbe essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (nel
senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
6. Comunque sia, si volesse
anche transigere dal profilo formale ed esaminare l'appello nel merito, l'esito
del giudizio non muterebbe. Intanto l'attore mette in forse che la convenuta possa
essere l'autrice della corrispondenza intercorsa per posta elettronica,
dolendosi di essere stato indotto in errore su qualità essenziali di lei, ma
non ha mai preteso di avere contratto matrimonio credendo di sposare un'altra
persona (art. 107 n. 2 CC). Egli non ha mai asserito, in altri termini, di
avere sposato il giorno delle nozze una donna dall'identità diversa da quella
che credeva di maritare (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_804/2008 del
30 giugno 2009 consid. 3.1 con riferimenti). Del resto, un errore sulla
persona non è dato per il solo fatto che un soggetto si sposi dichiarando false
generalità o usando documenti contraffatti
(a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad
art. 107; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 8 ad
art. 107).
Relativamente alle scarse conoscenze
linguistiche e al comportamento successivo della moglie, difforme dal contenuto
dei messaggi, v'è da domandarsi se possa farsi discorso di qualità personali
oggettivamente e soggettivamente essenziali nel senso dell'art. 107 n. 3 CC (casistica
in: a Marca, op. cit., n. 20 segg.
ad art. 107 CC; Geiser, op. cit.,
n. 11 ad art. 107 CC). A prescindere da ciò, come ha rilevato il primo giudice l'attore
non ha dimostrato che la convenuta gli abbia intenzionalmente fatto credere o
gli abbia sottaciuto circostanze determinanti ai fini del matrimonio (cfr. a Marca, op. cit., n. 15 e 16 ad art.
107 CC; Geiser, op. cit., n. 10 e
13 ad art. 107 CC; Werro, Concubinage,
mariage et démariage, 5ª edizione, pag. 77 seg. n. 306 e 307). L'appellante ha
ammesso di essersi accorto delle limitate conoscenze linguistiche della
fidanzata fin dall'arrivo di lei in Svizzera (verbale del 30 aprile 2013, pag. 2 in alto e in basso). Senza dimenticare che già nell'estate del 2011 egli si era recato in Cina per incontrare
la futura sposa (dichiarazione di AO 1, del 20 settembre 2011, nel fascicolo richiamato
dall'Ufficio della migrazione). Dopo l'arrivo della convenuta in Svizzera poi i
due hanno convissuto quasi due mesi prima di sposarsi e hanno svolto insieme la
procedura preparatoria del matrimonio, stipulando anche una convenzione
matrimoniale per la separazione dei beni. Secondo la comune esperienza della
vita e il normale andamento delle cose l'attore non può dunque non avere
notato prima del matrimonio le scarse capacità linguistiche della convenuta e la
sua indole semplice. Ne discende che sotto questo profilo l'appello è destinato
all'insuccesso.
7. Circa la richiesta di
divorzio per gravi motivi, il Pretore ha ricordato che l'art. 115 CC va inteso
restrittivamente, il mero fatto che un coniuge parta all'estero senza più dare
Considerandi
notizie di sé non bastando per integrare un “grave motivo”. Egli ha rilevato inoltre
che AP 1 ha promosso causa poche settimane dopo la partenza della moglie, senza
comprovare però l'oggettiva e soggettiva impossibilità di continuare il
matrimonio durante i due anni di separazione necessari per ottenere lo
scioglimento del vincolo.
L'appellante ribadisce che dal giugno
del 2012, quando la moglie è rimpatriata, egli non ha più contatti con lei. E
la fisica assenza della consorte senza alcuna prospettiva di riavvicinamento
rende il matrimonio oggettivamente insopportabile “siccome del tutto inutile”.
Egli sottolinea altresì che “la delusione e le ferite provocate dalla realtà a
fronte delle premesse (e promesse non mantenute)” giustificano il divorzio
anche dal profilo soggettivo, rendendo insoffribile e vano il periodo di attesa,
la decorrenza del biennio di separazione non conducendo ad alcuna modifica della
situazione, come dimostra il fatto che a un anno dalla partenza della convenuta
nulla è cambiato.
a) Un
coniuge può chiedere il divorzio prima della scadenza dei due anni prevista
dall'art. 114 CC quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si
possa ragionevolmente
esigere
da lui la continuazione dell'unione (art. 115 CC). Tale norma, sussidiaria
rispetto a quella dell'art. 114 CC, fa stato ove la reazione emotiva e mentale
che induce il coniuge richiedente a ritenere insopportabile la continuazione
del vincolo per due anni sia oggettivamente comprensibile (DTF 129 III 4
consid. 2.2 con riferimenti). Non essendo possibile stabilire a priori una
casistica, il giudice statuisce applicando le norme del diritto e dell'equità
(art. 4 CC) senza porre esigenze troppo severe all'esistenza di gravi motivi
(DTF 129 III 4 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_177/2012 del 2 maggio 2012, consid. 2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 1143).
b) Ciò
premesso, è vero che – contrariamente a quanto indica il Pretore – dottrina e giurisprudenza
non sono univoche nel valutare sotto il profilo dell'art. 115 CC le conseguenze
dell'abbandono ingiustificato di un coniuge da parte dell'altro (Steck in: Basler Kommentar, ZGB I, op.
cit., n. 23 ad art. 115 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Anzi,
la lunga assenza di un coniuge partito senza lasciare né dare notizie di sé parrebbe
un “motivo grave” giusta l'art. 115 CC, in particolare perché la persona assente
non ha modo di
esprimere
un eventuale consenso al divorzio (Fankhauser
in: FammKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 115 CC con
rimandi). Da quando tuttavia, il 1° giugno 2004, il periodo di separazione obbligatorio
è stato ricondotto da quattro a due anni l'insopportabilità dell'attesa va
giudicata con maggiore riserbo (Fankhauser,
loc. cit.; Sandoz in: Commentaire
romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CC).
c) Nella
fattispecie è pacifico che verso la metà di giugno del 2012 AO 1 è rientrata definitivamente
in Cina e che l'attore ha promosso causa di divorzio il 12 luglio 2012, nemmeno
un mese dopo la partenza, riconoscendo di non avere intrapreso alcunché per
mettersi in relazione con lei dopo di allora (verbale del 30 aprile 2013, pag. 2 in fondo e pag. 3 verso l'alto). Non solo: egli si è opposto al rilascio del visto necessario perché
essa potesse tornare in Svizzera, foss'anche per pochi mesi (lettere del 3
luglio e del 26 agosto 2013 agli Uffici della migrazione di Bellinzona e di
Berna, prodotte l'8 agosto 2014). In condizioni del genere, salvo la versione
del marito, nulla dimostra che al momento in cui l'attore ha intentato causa di
divorzio la partenza della convenuta fosse ingiustificata e definitiva o che essa
si disinteressasse del matrimonio.
d) Certo,
la convenuta non si è costituita in giudizio, ma ciò si deve essenzialmente
alla mancata indicazione del recapito di lei da parte dell'attore, onde la
notifica degli atti giudiziari per via edittale. Ricevuta la decisione impugnata
per invio postale, tuttavia, essa ha immediatamente reagito, contestando la
versione dei fatti narrata del marito. Per quanto la vita in comune sia stata
breve, l'attore non ha dunque dimostrato – come gli incombeva (Sandoz, op. cit., n. 21 ad art. 115 CC con
riferimenti) – che la continuazione del matrimonio per due anni fosse
oggettivamente insopportabile. E l'inutilità di aspettare la scadenza del biennio
non è un motivo sufficiente per applicare l'art. 115 CC. La delusione, le
“ferite provocate dalla realtà a fronte delle promesse (e promesse non mantenute)”
o il disinganno soggettivamente avvertito dall'appellante non bastano per sostanziare
"motivi gravi” nella prospettiva dell'art. 115 CC, tanto meno ove siano
addotti genericamente e non trovino concreti riscontri. Stati d'animo negativi,
ripercussioni sul piano emotivo, sofferenze di natura psicologica, pur
comprensibili, sono comuni in caso di problemi coniugali e connotano gran parte
delle procedure di divorzio, ma non bastano a rendere per ciò solo insopportabile
la separazione biennale dell'art. 114 CC.
8.
Se ne conclude che,
infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese della decisione
odierna, inclusi fr. 869.90 per la traduzione dell'ordinanza 28 giugno 2013 notificata
per commissione rogatoria internazionale (art. 95 cpv. 2 lett. d CPC), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni
all'appello per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità
per ripetibili.
9.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), trattandosi – come detto (consid. 1) – di una causa che investe la
validità del vincolo matrimoniale, il ricorso in materia civile è dato senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).