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Decisione

11.2013.50

Nullità del matrimonio e divorzio per motivi gravi

17 marzo 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali applicano il diritto svizzero (cpv. 2). Fino al 30 giugno 2013 la

competenza dei tribunali svizzeri era data in applicazione analogica delle

norme sull'azione di divorzio (RtiD lI-2012 pag. 790 consid. 4a), ovvero in

concreto dall'art. 59 lett. b LDIP che prevedeva per l'azione di divorzio la

competenza dei tribunali svizzeri al domicilio dell'attore se questi dimorava

in Svizzera da almeno un anno o era cittadino svizzero, mentre il diritto

svizzero era applicabile in virtù dell'art. 44 cpv. 1 vLDIP (Courvoisier in: Basler Kommentar, IPRG,

3ª edizione, n. 2 ad art. 45a). Nelle circostanze descritte la

competenza del giudice adito e l'applicabilità della legge svizzera sono fuori

dubbio.

5. L'appellante fa valere che inizialmente

gli scambi di corrispondenza con la convenuta erano “profondi, molto elaborati

e in ottimo inglese”. Solo dopo il matrimonio egli sostiene di essersi accorto che

la personalità della moglie era molto semplice e “non corrispondeva in alcun

modo a quanto contenuto nei testi ricevuti tramite posta elettronica”. Già dopo

l'arrivo in Svizzera – egli prosegue – il comportamento di lei non si accordava

per nulla con la levatura intellettuale di quei messaggi, tant'è che poco dopo

il matrimonio essa ha cominciato a manifestare l'intenzione di porre fine ai suoi

giorni e di voler rientrare in Cina. L'appellante afferma così di essere stato

indotto in errore su qualità essenziali dell'altro coniuge, ciò che giustifica a

suo parere l'annullamento del matrimonio in virtù dell'art. 107 n. 3 CC. Il

problema è che, così argomentando, egli non si confronta nemmeno di scorcio con

le motivazioni del Pretore. Non pretende che la mancanza di qualità essenziali

non fosse riscontrabile prima del matrimonio, non contesta di avere vissuto con

la convenuta quasi due mesi prima di sposarla e neppure di avere sottoscritto

con lei una convenzione matrimoniale. Ne segue che su questo punto l'appello

potrebbe essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (nel

senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

6. Comunque sia, si volesse

anche transigere dal profilo formale ed esaminare l'appello nel merito, l'esito

del giudizio non muterebbe. Intanto l'attore mette in forse che la convenuta possa

essere l'autrice della corrispondenza intercorsa per posta elettronica,

dolendosi di essere stato indotto in errore su qualità essenziali di lei, ma

non ha mai preteso di avere contratto matrimonio creden­do di sposare un'altra

persona (art. 107 n. 2 CC). Egli non ha mai asserito, in altri termini, di

avere sposato il giorno delle nozze una donna dall'identità diversa da quella

che credeva di ma­ritare (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_804/2008 del

30 giugno 2009 consid. 3.1 con riferimenti). Del resto, un errore sulla

persona non è dato per il solo fatto che un soggetto si sposi dichiarando false

generalità o usando documenti contraffatti

(a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad

art. 107; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 8 ad

art. 107).

Relativamente alle scarse conoscenze

linguistiche e al comportamento successivo della moglie, difforme dal contenuto

dei messaggi, v'è da domandarsi se possa farsi discorso di qualità personali

oggettivamente e soggettivamente essenziali nel senso dell'art. 107 n. 3 CC (casistica

in: a Marca, op. cit., n. 20 segg.

ad art. 107 CC; Geiser, op. cit.,

n. 11 ad art. 107 CC). A prescindere da ciò, come ha rilevato il primo giudice l'attore

non ha dimostrato che la convenuta gli abbia intenzionalmente fatto credere o

gli abbia sottaciuto circostanze determinanti ai fini del matrimonio (cfr. a Marca, op. cit., n. 15 e 16 ad art.

107 CC; Geiser, op. cit., n. 10 e

13 ad art. 107 CC; Werro, Concubinage,

mariage et démariage, 5ª edizione, pag. 77 seg. n. 306 e 307). L'appellante ha

ammesso di essersi accorto delle limitate conoscenze linguistiche della

fidanzata fin dall'arrivo di lei in Svizzera (verbale del 30 aprile 2013, pag. 2 in alto e in basso). Senza dimenticare che già nell'estate del 2011 egli si era recato in Cina per incontrare

la futura sposa (dichiarazione di AO 1, del 20 settembre 2011, nel fascicolo richiamato

dall'Ufficio della migrazione). Dopo l'arrivo della convenuta in Svizzera poi i

due hanno convissuto quasi due mesi prima di sposarsi e hanno svolto insieme la

procedura preparatoria del matrimonio, stipulando anche una convenzione

matrimoniale per la separazione dei beni. Secondo la comune esperienza della

vita e il nor­male andamento delle cose l'attore non può dunque non avere

notato prima del matrimonio le scarse capacità linguistiche della convenuta e la

sua indole semplice. Ne discende che sotto questo profilo l'appello è destinato

all'insuccesso.

7. Circa la richiesta di

divorzio per gravi motivi, il Pretore ha ricordato che l'art. 115 CC va inteso

restrittivamente, il mero fatto che un coniuge parta all'estero senza più dare

Considerandi

notizie di sé non bastando per integrare un “grave motivo”. Egli ha rilevato inoltre

che AP 1 ha promosso causa poche settimane dopo la partenza della moglie, senza

comprovare però l'oggettiva e soggettiva impossibilità di continuare il

matrimonio durante i due anni di separazione necessari per ottenere lo

scioglimento del vincolo.

L'appellante ribadisce che dal giugno

del 2012, quando la moglie è rimpatriata, egli non ha più contatti con lei. E

la fisica assenza della consorte senza alcuna prospettiva di riavvicinamento

rende il matrimonio oggettivamente insopportabile “siccome del tutto inutile”.

Egli sottolinea altresì che “la delusione e le ferite provocate dalla realtà a

fronte delle premesse (e promesse non mantenute)” giustificano il divorzio

anche dal profilo soggettivo, rendendo insoffribile e vano il periodo di attesa,

la decorrenza del biennio di separazione non conducendo ad alcuna modifica della

situazione, come dimostra il fatto che a un anno dalla partenza della convenuta

nulla è cambiato.

a) Un

coniuge può chiedere il divorzio prima della scadenza dei due anni prevista

dall'art. 114 CC quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si

possa ragionevolmente

esigere

da lui la continuazione dell'unione (art. 115 CC). Tale norma, sussidiaria

rispetto a quella dell'art. 114 CC, fa stato ove la reazione emotiva e mentale

che induce il coniuge richiedente a ritenere insopportabile la continuazione

del vincolo per due anni sia oggettivamente comprensibile (DTF 129 III 4

consid. 2.2 con riferimenti). Non essendo possibile stabilire a priori una

casistica, il giudice statuisce applicando le norme del diritto e dell'equità

(art. 4 CC) senza porre esigenze troppo severe all'esistenza di gravi motivi

(DTF 129 III 4 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_177/2012 del 2 maggio 2012, consid. 2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 1143).

b) Ciò

premesso, è vero che – contrariamente a quanto indica il Pretore – dottrina e giurisprudenza

non sono univoche nel valutare sotto il profilo dell'art. 115 CC le conseguenze

dell'abbandono ingiustificato di un coniuge da parte dell'altro (Steck in: Basler Kommentar, ZGB I, op.

cit., n. 23 ad art. 115 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Anzi,

la lunga assenza di un coniuge partito senza lasciare né dare notizie di sé parrebbe

un “motivo grave” giusta l'art. 115 CC, in particolare perché la persona assente

non ha modo di

espri­mere

un eventuale consenso al divorzio (Fankhauser

in: FammKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 115 CC con

rimandi). Da quando tuttavia, il 1° giugno 2004, il periodo di separazione obbligatorio

è stato ricondotto da quattro a due anni l'insopportabilità dell'attesa va

giudicata con maggiore riserbo (Fank­hau­ser,

loc. cit.; Sandoz in: Commentaire

romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CC).

c) Nella

fattispecie è pacifico che verso la metà di giugno del 2012 AO 1 è rientrata definitivamente

in Cina e che l'attore ha promosso causa di divorzio il 12 luglio 2012, nemmeno

un mese dopo la partenza, riconoscendo di non avere intrapreso alcunché per

mettersi in relazione con lei dopo di allora (verbale del 30 aprile 2013, pag. 2 in fondo e pag. 3 verso l'alto). Non solo: egli si è opposto al rilascio del visto necessario perché

essa potesse tornare in Svizzera, foss'anche per pochi mesi (lettere del 3

luglio e del 26 agosto 2013 agli Uffici della migrazione di Bellinzona e di

Berna, prodotte l'8 agosto 2014). In condizioni del genere, salvo la versione

del marito, nulla dimostra che al momento in cui l'attore ha intentato causa di

divorzio la partenza della convenuta fosse ingiustificata e definitiva o che essa

si disinteressasse del matrimonio.

d) Certo,

la convenuta non si è costituita in giudizio, ma ciò si deve essenzialmente

alla mancata indicazione del recapito di lei da parte dell'attore, onde la

notifica degli atti giudiziari per via edittale. Ricevuta la decisione impugnata

per invio postale, tuttavia, essa ha immediatamente reagito, contestando la

versione dei fatti narrata del marito. Per quanto la vita in comune sia stata

breve, l'attore non ha dunque dimostrato – come gli incombeva (Sandoz, op. cit., n. 21 ad art. 115 CC con

riferimenti) – che la continuazione del matrimonio per due anni fosse

oggettivamente insopportabile. E l'inutilità di aspettare la scadenza del biennio

non è un motivo sufficiente per applicare l'art. 115 CC. La delusione, le

“ferite provocate dalla realtà a fronte delle promesse (e promesse non mantenute)”

o il disinganno soggettivamente avvertito dall'appellante non bastano per sostanziare

"motivi gravi” nella prospettiva dell'art. 115 CC, tanto meno ove siano

addotti genericamente e non trovino concreti riscontri. Stati d'animo negativi,

ripercussioni sul piano emotivo, sofferenze di natura psicologica, pur

comprensibili, sono comuni in caso di problemi coniugali e connotano gran parte

delle procedure di divorzio, ma non bastano a rendere per ciò solo insopportabile

la separazione biennale dell'art. 114 CC.

8.

Se ne conclude che,

infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese della decisione

odierna, inclusi fr. 869.90 per la traduzione dell'ordinanza 28 giugno 2013 notificata

per commissione rogatoria internazionale (art. 95 cpv. 2 lett. d CPC), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni

all'appello per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità

per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), trattandosi – come detto (consid. 1) – di una causa che investe la

validità del vincolo matrimoniale, il ricorso in materia civile è dato senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).